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Impugnazione proposta il 21 gennaio 2023 dal Citizens' Committee of the European Citizens' Initiative «Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe» avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 9 novembre 2022, causa T-158/21, Minority SafePack - one million signatures for diversity in Europe/ Commissione

(Causa C-26/23 P)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Citizens' Committee of the European Citizens' Initiative «Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe» (rappresentante: T. Hieber, Rechtsanwalt)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Ungheria, Repubblica ellenica e Repubblica slovacca

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale del 9 novembre 2022 nella causa T-158/21 e annullare la comunicazione della Commissione C(2021) 171 final, del 14 gennaio 2021;

o, in subordine, annullare la sentenza del Tribunale del 9 novembre 2022 nella causa T-158/21 e rinviare la causa dinanzi al Tribunale;

condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

–    Violazione dell’articolo 47, paragrafo 2, della Carta. La riassegnazione della causa ad un altro relatore era contraria all’articolo 47, paragrafo 2, della Carta.

Violazione dell’articolo 9 TUE. Il Tribunale ha ignorato che la Commissione non ha prestato pari attenzione a tutte le iniziative dei cittadini europei, che erano in grado di raccogliere almeno un milione di firme e di adeguarsi a tutti gli altri requisiti previsti dal regolamento ECI applicabile.

Inosservanza delle competenze della Commissione europea. Il Tribunale ha ignorato le competenze della Commissione per quanto concerne l’attuazione dell’iniziativa «Minority SafePack».

Errata interpretazione della nozione di «errore manifesto di valutazione». Il Tribunale ha commesso un errore di diritto introducendo requisiti aggiuntivi.

Errore manifesto di valutazione. Il Tribunale ha commesso un errore di diritto rigettando gli argomenti del ricorrente, secondo i quali la Commissione ha commesso un errore manifesto di valutazione, con riguardo alle misure riportate nella comunicazione impugnata, al fine di giustificare il suo rifiuto ad adottare le proposte 1 e 3 dell’iniziativa «Minority SafePack».

Violazione dell’onere della prova. Il Tribunale ha commesso un errore di diritto poiché ha erroneamente posto l’onere della prova a carico del ricorrente.

Violazione dell’obbligo di motivazione. Il Tribunale ha ignorato la portata dell’obbligo di motivazione con riguardo alla comunicazione impugnata.

Violazione dell’articolo 36 dello Statuto. I motivi forniti dal Tribunale sono contraddittori e insufficienti.

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