Language of document : ECLI:EU:T:2000:54

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

24 febbraio 2000 (1)

«Programma TACIS - Gara - Irregolarità nella procedura di aggiudicazione - Ricorso d'annullamento - Ricorso per risarcimento dei danni - Ricevibilità»

Nella causa T-145/98,

ADT Projekt Gesellschaft der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Tierzüchter mbH, con sede in Bonn, rappresentata dall'avv. A. Hansen, del foro di Bienenbüttel, Uelzener Straße 8, Bienenbüttel (Germania),

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalle signore M.-J. Jonczy, consigliere giuridico, e B. Brandtner, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro dello stesso servizio, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto il ricorso diretto, in primo luogo, all'annullamento della decisione della Commissione di non assegnare alla ricorrente l'appalto relativo al progetto FD RUS 9603 («The Russian Federation: Adapting Russian Beef and Dairy Farming to Restructuring») e, in secondo luogo, al risarcimento del danno che essa asserisce di aver subito in seguito al comportamento della Commissione,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione),

composto dai signori K. Lenaerts, presidente, J. Azizi e M. Jaeger, giudici,

cancelliere: H. Jung

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 7 ottobre 1999,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Il contesto normativo

1.
    Ai fini della cooperazione tra la Comunità e la Russia, nell'ambito del programma TACIS, disciplinato dal regolamento (Euratom, CE) del Consiglio 25 giugno 1996, n. 1279, relativo alla prestazione di assistenza per la riforma e il rilancio dell'economia nei nuovi Stati indipendenti e in Mongolia (GU L 165, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento TACIS»), la Commissione e l'Accademia russa per le scienze agrarie hanno negoziato l'attuazione di un progetto diretto allo sviluppo e alla ristrutturazione dell'allevamento da latte e di bovini da carne in Russia, denominato: «The Russian Federation: Adapting Russian Beef and Dairy Farming to Restructuring», recante il riferimento FD RUS 9603.

2.
    Le condizioni che disciplinano l'aggiudicazione degli appalti nell'ambito del programma TACIS, in particolare mediante bando di licitazione privata, sono precisate negli artt. 6 e 7 del regolamento TACIS, nonché nell'allegato III allo stesso.

3.
    Esistono peraltro «Norme generali relative alle procedure di gara e all'assegnazione degli appalti di servizi finanziati tramite fondi PHARE/TACIS» (in prosieguo: le «norme generali»).

4.
    Nella versione in vigore all'epoca dei fatti della causa, l'art. 12 delle norme generali stabilisce:

«CONCORRENZA LEALE

1.    Le persone fisiche e giuridiche che abbiano collaborato alla definizione del capitolato d'oneri relativo al progetto su cui verte la gara o che abbiano contribuito in altra maniera a definire le attività da compiere nell'ambito dell'appalto, non possono partecipare alla gara in qualità di offerenti, membri di un consorzio, subappaltatori o membri del personale dell'offerente.

2.    Se, ciononostante, uno dei soggetti sopra indicati prende parte ad una gara, l'autorità aggiudicatrice ne respinge l'offerta.

3.    Durante i sei mesi successivi alla conclusione dell'appalto l'aggiudicatario non può servirsi a nessun titolo delle persone fisiche o giuridiche che abbiano collaborato a fissare il capitolato d'oneri del progetto su cui verte la gara o che abbiano contribuito in altra maniera a definire le attività da compiere nell'ambito dell'appalto.

4.    Nessun offerente o membro del suo personale, né alcun altro soggetto in qualsiasi modo legato all'offerente ai fini dell'offerta può partecipare alla valutazione dell'offerta stessa.

5.    Se la parte contraente sottoscrive un appalto con un offerente che abbia violato le disposizioni di cui ai punti 1, 3 e 4, può risolvere il contratto di appalto con effetto immediato».

5.
    L'art. 23 delle norme generali, nella versione in vigore all'epoca dei fatti della causa, stabilisce:

«INFORMAZIONE DEGLI OFFERENTI ESCLUSI

1.    Successivamente alla chiusura della gara d'appalto, gli offerenti la cui offerta non è stata accettata vengono informati per iscritto dei motivi del rigetto e dell'identità dell'aggiudicatario.

2.    L'offerente può, per gravi motivi, rivolgere all'autorità aggiudicatrice una richiesta motivata di riesaminare la sua offerta. L'autorità aggiudicatrice gli invia una risposta motivata per iscritto».

6.
    L'art. 24 delle norme generali, nella versione in vigore all'epoca dei fatti della causa, dispone:

«ANNULLAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

1.    Prima dell'aggiudicazione dell'appalto l'autorità aggiudicatrice può, senza per questo incorrere in alcuna responsabilità nei confronti degli offerenti e in qualsiasi fase della procedura intesa alla conclusione del contratto, decidere di chiudere o annullare la procedura di gara, oppure disporre che la procedura sia riaperta, se necessario, su altre basi.

2.    L'annullamento o la chiusura di una procedura di gara può in particolare aver luogo nei casi seguenti:

    a)    se nessuna offerta soddisfa i criteri di assegnazione dell'appalto;

    b)    se i dati economici o tecnici del progetto sono stati notevolmente modificati;

    c)    se, per ragioni legate alla tutela di diritti esclusivi, i servizi possono essere forniti soltanto da una determinata impresa;

    d)    se circostanze eccezionali rendono impossibile la normale esecuzione della procedura di gara o dell'appalto;

    e)    se tutte le offerte ricevute eccedono le risorse finanziarie stanziate perl'appalto;

    f)    se le offerte ricevute sono affette da irregolarità gravi che interferiscono nel normale gioco del mercato;

    g)    se non vi è stata gara tra offerenti;

    h)    se il progetto è stato annullato;

    i)    se mancano le condizioni per una concorrenza leale.

3.    In caso di annullamento di una procedura di gara gli offerenti vengono informati dall'autorità aggiudicatrice. Essi non hanno diritto ad alcun indennizzo».

7.
    L'art. 25, nn. 1 e 3, delle norme generali nella versione in vigore all'epoca dei fatti della causa, dispone:

«AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

1.    L'autorità aggiudicatrice, se del caso dopo negoziati o riunioni informative, può concludere un appalto con il concorrente o i concorrenti la cui o le cui offerte siano state ritenute le più vantaggiose economicamente.

    (...)

3.    L'appalto si considera concluso nel momento in cui è stato sottoscritto dalle parti».

Fatti all'origine della controversia

8.
    Il 7 febbraio 1997 la Commissione, dopo aver bandito nel dicembre 1996 un invito generale a manifestare interesse per il progetto FD RUS 9603, pubblicava il relativo bando di licitazione privata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee con il numero RU96010401.

9.
    L'11 febbraio 1997 la ricorrente domandava alla Commissione di essere iscritta nell'elenco ristretto di tale gara.

10.
    Il 13 marzo 1997 la Commissione la ricomprendeva tra i nove candidati ammessi a presentare un'offerta per il progetto in questione.

11.
    Il 14 aprile 1997 i documenti della gara venivano inviati ai nove candidati compresi nell'elenco ristretto.

12.
    Il 16 giugno 1997 la ricorrente presentava la propria offerta alla Commissione.

13.
    Il 9 e il 10 luglio 1997 gli otto candidati che avevano presentato offerte venivano ascoltati da un comitato di valutazione composto dal signor Daniilidis, presidente, dai signori Portier e Whiley, rappresentanti della Commissione, dai signori Van de Walle e Scheper, esperti indipendenti, e dal signor Cherekaev, rappresentante del beneficiario del progetto.

14.
    Il 14 settembre 1997, adducendo un ritardo imprevisto, la Commissione chiedeva alla ricorrente di prorogare il termine di validità della sua offerta di 60 giorni.

15.
    Il 1° ottobre 1997 la Commissione informava la ricorrente di essere interessata alla sua offerta ma di volere alcune precisazioni riguardo alla parte tecnica.

16.
    Il 14 ottobre 1997 la ricorrente forniva alla Commissione tali precisazioni.

17.
    Il 6 novembre 1997 la ricorrente, meravigliata per la mancanza di reazioni da parte della Commissione alla sua lettera del 14 ottobre, le chiedeva informazioni sull'esito dell'aggiudicazione dell'appalto relativo al progetto FD RUS 9603.

18.
    L'11 dicembre 1997, adducendo un nuovo ritardo imprevisto, la Commissione chiedeva alla ricorrente di prorogare ancora di 60 giorni la durata della validità della sua offerta.

19.
    Il 7 gennaio 1998 essa informava la ricorrente di aver deciso di procedere ad una nuova valutazione a causa di problemi sorti durante l'esame delle offerte. Si sarebbero potute apportare modifiche alla composizione della squadra incaricata di realizzare il progetto, ma non sarebbe stata autorizzata nessun'altra modifica della parte tecnica dell'offerta. Le nuove proposte sarebbero dovute pervenire alla Commissione in cinque esemplari entro il 26 gennaio 1998, ed avere validità di 120 giorni dal ricevimento della nuova offerta. La ricorrente veniva invitata a notificare la sua accettazione di questa nuova procedura di valutazione qualora intendesse parteciparvi.

20.
    L'8 gennaio 1998 la Commissione criticava il signor Cherekaev per aver attribuito voti insoliti durante la procedura di valutazione del 9 e 10 luglio 1997, chiedendogli altresì di vigilare sulla designazione di un altro rappresentante dell'Accademia russa per le scienze agricole in vista della nuova procedura di valutazione.

21.
    Il 9 gennaio 1998 la Commissione informava la ricorrente che le audizioni per la valutazione delle offerte si sarebbero svolte il 4 e il 5 marzo 1998 e che le sarebbe stata inviata una convocazione ufficiale dopo il 26 gennaio 1998.

22.
    Il 22 gennaio 1998 la ricorrente informava la Commissione di accettare la proposta di una nuova procedura per la valutazione delle offerte.

23.
    Il 26 gennaio 1998 essa presentava la propria offerta per la nuova valutazione.

24.
    Il 4 e il 5 marzo 1998 i sette offerenti che avevano notificato di voler partecipare alla nuova procedura di valutazione venivano ascoltati da un comitato composto dal signor Kjellstrom, presidente, dai signori Portier e Wiesner, rappresentanti della Commissione, dai signori Risopoulos e Macartney, esperti indipendenti, e dal signor Strekosov, rappresentante del beneficiario del progetto.

25.
    Il 9 aprile 1998 la ricorrente, basandosi sull'art. 23, n. 2, delle norme generali, chiedeva alla Commissione di riprendere in considerazione la sua offerta. A sostegno della sua domanda essa invocava nove motivi di censura attinenti, in particolare, al comportamento del signor Van de Walle e della società belga AGRER nel corso della procedura di aggiudicazione, all'atteggiamento e alla presenza del signor Portier nei due comitati di valutazione, a manovre intimidatorie nei confronti dell'Accademia russa delle scienze agrarie dopo la prima procedura di valutazione, nonché all'arbitrarietà della seconda procedura di valutazione. Essa lamentava altresì un danno per la propria reputazione causato dagli altri offerenti e dai responsabili del programma TACIS.

26.
    Il 5 giugno 1998 essa ripresentava la sua domanda alla Commissione.

27.
    Il 15 giugno 1998 la Commissione assicurava la ricorrente che la sua lettera del 9 aprile 1998 avrebbe ricevuto la debita attenzione, aggiungendo tuttavia di non poter discutere i dettagli della procedura di aggiudicazione finché quest'ultima fosse stata in corso e avvertendo la ricorrente che l'avrebbe informata in tempo utile dell'esito della procedura stessa.

28.
    Il 18 giugno 1998 la Commissione concludeva con l'AGRER un appalto avente ad oggetto la realizzazione del progetto FD RUS 9603.

29.
    Il 23 giugno 1998 essa accusava ricevuta della lettera della ricorrente datata 5 giugno 1998, richiamando l'attenzione di quest'ultima sulla sua risposta del 15 giugno precedente e sottolineando che «la procedura di aggiudicazione era ancora in corso».

30.
    Il 26 giugno 1998 essa informava la ricorrente che la sua offerta non era stata accettata perché meno interessante rispetto a quella della AGRER, cui l'appalto era stato assegnato, sotto il profilo sia dell'esperienza della squadra incaricata di realizzare il progetto sia delle condizioni finanziarie proposte.

31.
    Il 6 luglio 1998 la ricorrente accusava ricevuta della lettera della Commissione del 26 giugno 1998. Dopo aver passato in rassegna le varie fasi della procedura di aggiudicazione, tenendo distinte le due procedure di valutazione, essa ricordava le critiche esposte nelle sue lettere del 9 aprile e del 5 giugno 1998, dicendosi sorpresa del fatto che la prima procedura di valutazione fosse stata annullata dopo l'intervento di un concorrente e che gli elementi da essa addotti il 9 aprile 1998 non fossero stati presi in considerazione prima dell'aggiudicazione dell'appalto.

32.
    Il 29 luglio 1998 la Commissione spiegava alla ricorrente perché la sua offerta appariva meno interessante di quella della AGRER respingendo, peraltro, le sue accuse.

33.
    Il 6 agosto 1998 la ricorrente comunicava alla Commissione di non ritenere soddisfacenti le spiegazioni da essa fornite e sosteneva di disporre di informazioni secondo le quali il signor Van de Walle avrebbe partecipato alla redazione dell'offerta della AGRER. Inoltre, la ricorrente criticava l'atteggiamento di parte di quest'ultimo, a favore dell'AGRER, in occasione del soggiorno del signor Cherekaev in Belgio nel maggio 1997. Infine, essa chiedeva informazioni sui possibili ricorsi contro la decisione della Commissione 26 giugno 1998.

34.
    In mancanza di precisazioni da parte della Commissione su quest'ultimo punto, essa reiterava la sua domanda per telefono nel corso dell'agosto 1998. Il rappresentante della Commissione contattato rifiutava di fornire l'informazione.

Procedimento

35.
    Stando così le cose, l'11 settembre 1998 la ricorrente ha depositato un ricorso presso la cancelleria della Corte la quale, in attuazione dell'art. 47, primo comma, dello Statuto CE della Corte, lo ha trasmesso alla cancelleria del Tribunale.

36.
    Il 20 novembre 1998, con separata istanza depositata presso la cancelleria del Tribunale, la ricorrente ha presentato una richiesta di gratuito patrocinio. La Commissione ha depositato le relative osservazioni il 3 febbraio 1999. Tale istanza è stata respinta con ordinanza del presidente della Terza Sezione del Tribunale 6 maggio 1999.

37.
    Su relazione del giudice relatore il Tribunale ha deciso di aprire la fase orale del procedimento, dopo aver adottato misure istruttorie dirette all'audizione di testimoni, nonché misure di organizzazione del procedimento, invitando le parti a rispondere a quesiti scritti.

38.
    In tal senso, il 7 luglio 1999 il Tribunale ha disposto, ai fini dell'istruzione della causa, che venissero ascoltati in qualità di testimoni il signor Ochs - collaboratore indipendente della ricorrente -, il signor Cherekaev - rappresentante dell'Accademia russa delle scienze agrarie nel primo comitato di valutazione - e il signor Dunleavy - primo capo del progetto della AGRER per l'esecuzione del progetto FD RUS 9603 -, di cui la ricorrente aveva chiesto la comparizione come testimoni. Il Tribunale, peraltro, ha ordinato la comparizione, in qualità di testimone, del signor Van de Walle - esperto incaricato dalla Commissione di redigere il capitolato d'oneri del progetto FD RUS 9603 e membro del primo comitato di valutazione -, la cui testimonianza era stata sollecitata dalla Commissione nel caso in cui il Tribunale avesse deciso di ascoltare i testimoni proposti dalla ricorrente. I signori Ochs e Dunleavy sono stati ascoltati il 14 settembre 1999. Convocato per lo stesso giorno, il signor Cherekaev non si è presentato. L'audizione del signor Van de Walle si è svolta il 7 ottobre 1999.

39.
    Il 12 luglio 1999, a titolo di misura di organizzazione del procedimento, il Tribunale ha chiesto alla Commissione di produrre l'originale dei protocolli di valutazione della procedura di gara relativa al progetto FD RUS 9603, o una copia conforme dei medesimi, nonché i verbali delle audizioni organizzate nel luglio 1997 e nel marzo 1998.

40.
    Il 28 luglio 1999 la Commissione ha informato il Tribunale che, per ragioni di riservatezza, essa rifiutava di versare agli atti una versione integrale dei verbali delle procedure di valutazione del 9 e 10 luglio 1997 e del 4 e 5 marzo 1998. Essa si è dichiarata disposta a depositare, su domanda del Tribunale, una versione non confidenziale dei documenti previsti dalla misura di organizzazione del procedimento.

41.
    Con ordinanza 14 settembre 1999 il Tribunale, ritenendo necessario per l'istruzione della causa ottenere una versione completa dei suddetti verbali, ha ordinato alla Commissione di produrre, entro le ore 12 del 22 settembre 1999, una copiaautenticata conforme dell'originale dei verbali stessi, al fine di versarla agli atti e di portarla a conoscenza della ricorrente.

42.
    Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 22 settembre 1999, la Commissione, ai sensi degli artt. 49 e 51 dello Statuto della Corte, ha proposto un ricorso contro l'ordinanza del Tribunale 14 settembre 1999. Con atto separato depositato presso la cancelleria della Corte lo stesso giorno, essa ha presentato, ai sensi degli artt. 242 CE e 243 CE, una domanda di provvedimenti urgenti volta ad ottenere la sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza impugnata.

43.
    Con ordinanza 4 ottobre 1999, causa C-349/99 P, Commissione/ADT Projekt (Racc. pag. I-0000), la Corte ha respinto l'impugnazione. Con ordinanza 7 ottobre 1999, causa C-349/99 P-R, Commissione/ADT Projekt (Racc. pag. I-0000), il presidente della Corte ha respinto la domanda di provvedimenti urgenti.

44.
    Alla luce di quanto sopra, la Commissione non si è più opposta a che la versione completa dei verbali in questione fosse versata agli atti e portata a conoscenza della ricorrente, purché venissero utilizzati esclusivamente nell'ambito del presente procedimento e che la ricorrente si impegnasse in tal senso. Quest'ultima è venuta a conoscenza di tali documenti prima dell'apertura della fase orale del procedimento.

45.
    Le difese delle parti sono state ascoltate all'udienza del 7 ottobre 1999.

Conclusioni delle parti

46.
    La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

-    dichiarare illegittima la decisione della Commissione 26 giugno 1998, pervenuta alla ricorrente il 6 luglio 1998;

-    dichiarare che la Commissione era tenuta ad affidarle l'esecuzione del progetto FD RUS 9603;

-    condannare la Commissione a versarle DM 550 000 a titolo di risarcimento danni per compensare il lucro cessante conseguente all'assegnazione dell'appalto ad un'impresa concorrente o, quanto meno, a versarle DM 225 250, corrispondenti al costo di elaborazione della sua offerta, sempre a titolo di risarcimento danni.

47.
    Inoltre, in udienza la ricorrente ha concluso che il Tribunale voglia condannare la Commissione alle spese.

48.
    La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

-    in via principale, dichiarare il ricorso irricevibile a causa dell'irregolarità della procura esibita dal legale della ricorrente, di contraddizioni intrinseche nella formulazione dell'oggetto della controversia e della mancata indicazione dei motivi di ricorso nell'atto introduttivo;

-    in subordine:

    -    dichiarare irricevibile in quanto tardiva la domanda di accertare l'illegittimità della decisione 26 giugno 1998, qualora essa costituisse una domanda ai sensi dell'art. 173 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE), o respingerla in quanto manifestamente infondata qualora si risolvesse in una domanda diretta a far risolvere la questione preliminare dell'illegittimità nell'ambito di un procedimento ai sensi dell'art. 215, n. 2, del Trattato CE (divenuto art. 288, n. 2, CE);

    -    dichiarare irricevibile la domanda diretta a far constatare a suo carico un obbligo di affidare alla ricorrente la realizzazione del progetto FD RUS 9603;

    -    respingere in quanto manifestamente infondate le domande della ricorrente dirette al risarcimento dei danni;

-    condannare la ricorrente alle spese.

Sulla ricevibilità

49.
    La Commissione contesta la ricevibilità del ricorso e adduce due motivi a sostegno della sua tesi: l'inosservanza dei requisiti di forma dell'atto introduttivo e il carattere tardivo del ricorso. Come terzo motivo essa eccepisce l'irricevibilità del capo delle conclusioni diretto a far accertare un obbligo a suo carico di attribuire alla ricorrente l'esecuzione del progetto FD RUS 9603.

Sul primo motivo, vertente sull'inosservanza dei requisiti di forma dell'atto introduttivo

50.
    Innanzi tutto, la Commissione sostiene che la procura esibita dal legale della ricorrente per dimostrare l'effettività del suo mandato è irregolare. Le indicazioni contenute nel documento accluso come allegato n. 19 all'atto introduttivo non risponderebbero ai requisiti imposti dall'art. 19 dello Statuto della Corte e dall'art. 44, n. 5, lett. b), del regolamento di procedura del Tribunale. Dal suddetto documento non risulterebbe la qualità dei firmatari della procura. Secondo la Commissione, i suddetti firmatari hanno agito come semplici privati, come dimostrato dal contenuto della procura che fa riferimento, in particolare, a questioni di natura privata e concernenti persone fisiche, come il divorzio. Dalmomento che soltanto la ADT Projekt GmbH ha interesse ad agire nella presente causa, il problema della regolarità della procura avrebbe un'incidenza primaria sulla ricevibilità del ricorso.

51.
    In proposito, il Tribunale ricorda che, ai sensi dell'art. 44, n. 6, del regolamento di procedura, il cancelliere è tenuto a verificare d'ufficio la regolarità della procura conferita all'avvocato e, all'occorrenza, ad impartire al ricorrente un adeguato termine per rimediare ad un'irregolarità.

52.
    Nel caso di specie, il cancelliere ha garantito che la procura acclusa come allegato n. 19 al ricorso corrisponde, come sostenuto dalla ricorrente, ad un formulario standard per le procure in Germania, cosa che spiega il riferimento a controversie di natura privata. Del resto, la suddetta procura contiene l'indicazione «causa ADT Projekt GmbH/Commissione CE», il che fa venir meno ogni dubbio circa l'esistenza di un rapporto tra detta procura e la presente causa.

53.
    Inoltre, l'8 ottobre 1998, su invito del cancelliere ai sensi dell'art. 44, nn. 5 e 6, del regolamento di procedura, la ricorrente ha fornito un estratto del registro del commercio (v. l'ultimo documento allegato all'atto introduttivo), da cui risulta che i due firmatari della procura, i signori Meyn e Schmitt, possedevano le qualità necessarie per conferire all'avvocato il mandato di rappresentare la ricorrente nella causa in oggetto.

54.
    Ne consegue che l'argomento della Commissione relativo all'irregolarità della procura va respinto.

55.
    La Commissione inoltre sostiene che il contenuto del ricorso non risponde ai requisiti di forma prescritti dall'art. 19, n. 1, dello Statuto della Corte e dall'art. 44, n. 1, lett. c) e d), del regolamento di procedura. Essa deduce quattro argomenti a sostegno della sua asserzione.

56.
    Innanzitutto, essa sostiene di rilevare una contraddizione tra l'oggetto della controversia, come definito nella prima pagina del ricorso, e le conclusioni esposte nella seconda pagina. L'oggetto della controversia verterebbe sull'annullamento dell'intera procedura di gara mentre le conclusioni sarebbero dirette ad ottenere l'annullamento dell'aggiudicazione dell'appalto ad un concorrente e la sua assegnazione alla ricorrente, nonché il risarcimento dei danni. Secondo la Commissione, è impossibile conciliare queste domande poiché l'assegnazione dell'appalto alla ricorrente presupporrebbe che la parte della procedura relativa alla prima fase di valutazione non fosse annullata, il che è incompatibile con la domanda della ricorrente così come definita nell'oggetto della controversia.

57.
    Inoltre, la Commissione si interroga sul significato del primo capo delle conclusioni del ricorso. Essa sottolinea che il Trattato CE non prevede azioni di accertamento. Questo capo delle conclusioni conterrebbe, in realtà, una richiesta di chiarimentisu una questione preliminare, il che sarebbe perfettamente pertinente nel contesto della procedura prevista dall'art. 215, n. 2, del Trattato. Orbene, il suddetto capo delle conclusioni si fonderebbe sull'art. 173 del Trattato.

58.
    Ancora, la Commissione sostiene che i motivi dedotti nel ricorso non soddisfano né in fatto, né in diritto, i requisiti del regolamento di procedura.

59.
    Infatti, in primo luogo l'atto introduttivo conterrebbe numerose accuse contro terzi non coinvolti nella controversia in oggetto e le cui azioni non possono essere imputate alla Commissione senza alcuna spiegazione. Nella controreplica la Commissione insiste sul carattere tardivo e insufficiente delle spiegazioni che la ricorrente tenta di fornire per giustificare l'imputazione di tali atti all'istituzione. Essa sottolinea inoltre che, poiché i motivi di censura espressi nell'atto introduttivo non coincidono con quelli contenuti nelle lettere della ricorrente del 9 aprile e 6 luglio 1998, non è neppure possibile ritenere che gli addebiti formulati dalla ricorrente nei suoi confronti vertano sul fatto che essa non avrebbe preso in considerazione le critiche rivoltele dalla ricorrente nella fase del procedimento amministrativo.

60.
    In secondo luogo, la ricorrente non spiegherebbe neppure i motivi per cui essa si avvale di fatti relativi alla procedura di valutazione, mentre il suo ricorso riguarda la decisione adottata al termine della seconda procedura di valutazione ed essa ha esplicitamente ed incondizionatamente accettato l'annullamento della prima e l'organizzazione della seconda. La ricorrente non avrebbe contestato il suddetto annullamento né immediatamente né entro un termine ragionevole dopo la scoperta delle asserite irregolarità che avrebbero inficiato la prima procedura di valutazione. Essa non spiegherebbe neppure come le suddette irregolarità le siano state rese note prima della notifica della decisione di aggiudicazione. Secondo la Commissione alla ricorrente è precluso contestare la legalità della decisione con cui essa ha annullato la prima procedura di valutazione e ne ha indetto una seconda.

61.
    In terzo luogo, la ricorrente si contraddirebbe invocando una serie di elementi che, ove dimostrati, potrebbero condurre solo all'annullamento della prima procedura di valutazione, mentre il secondo capo delle sue conclusioni implicherebbe la soluzione inversa.

62.
    In quarto luogo, la ricorrente avrebbe solo pochi elementi di fatto da dedurre a sostegno della sua domanda di annullamento della seconda procedura di valutazione.

63.
    In quinto luogo, l'argomento della ricorrente relativo alla mancata indicazione dei mezzi di ricorso possibili nella decisione 26 giugno 1998, nonché al rifiuto di assistenza da parte del funzionario contattato nell'agosto 1998 non basterebbe a mettere in discussione la validità della decisione stessa.

64.
    Infine, la Commissione sostiene che il terzo e il quarto capo delle conclusioni sono irricevibili in quanto la ricorrente non individua l'atto pregiudizievole né identifica alcun nesso di causalità tra il comportamento dell'istituzione e il pregiudizio ad essa causato. Inoltre, i due importi reclamati dalla ricorrente a titolo di risarcimento danni sono assai diversi e ingiustificati.

65.
    Innanzi tutto il Tribunale ricorda che, ai sensi dell'art. 19, primo comma, dello Statuto della Corte, che si applica ai procedimenti dinanzi al Tribunale a norma dell'art. 46, primo comma, dello stesso Statuto, e dell'art. 44, n. 1, lett. c) e d), del regolamento di procedura del Tribunale, il ricorso deve, in particolare, indicare l'oggetto della controversia e contenere l'esposizione sommaria dei motivi dedotti.

66.
    A prescindere da ogni questione di natura terminologica, tale presentazione dev'essere sufficientemente chiara e precisa per consentire al convenuto di preparare la sua difesa e al Tribunale di statuire sul ricorso, eventualmente senza corredo di altre informazioni. Al fine di garantire la certezza del diritto ed una corretta amministrazione della giustizia, è necessario, perché un ricorso sia ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso si basa emergano, anche sommariamente, purché in modo coerente e comprensibile, dal testo del ricorso stesso (v. ordinanza del Tribunale 21 maggio 1999, causa T-154/98, Asia Motor France e a./Commissione, Racc. pag. II-0000, punto 49, e sentenza del Tribunale 7 novembre 1997, causa T-84/96, Cipeke/Commissione, Racc. pag. II-2081, punto 31).

67.
    Come ammesso dalla Commissione, l'enunciazione dei motivi del ricorso ai sensi del regolamento di procedura non è vincolata ad una formulazione particolare degli stessi. La deduzione dei motivi mediante indicazione della loro sostanza anziché della loro qualificazione giuridica, può bastare a condizione che i motivi emergano con sufficiente chiarezza dal ricorso (ordinanza Asia Motor France e a./Commissione, citata, punto 55).

68.
    Nel caso di specie occorre, in primo luogo, rilevare che dall'atto introduttivo emerge con sufficiente chiarezza che il ricorso è diretto, da un lato, all'annullamento della decisione della Commissione di non assegnare alla ricorrente l'appalto relativo al progetto FD RUS 9603 e, dall'altro, al risarcimento dei danni per il pregiudizio che la ricorrente asserisce di aver subito a causa di irregolarità imputabili alla Commissione nel corso della procedura di aggiudicazione sfociata nella decisione 26 giugno 1998. Il fatto che alla prima pagina del ricorso la ricorrente definisca l'oggetto della controversia come una domanda di annullamento dell'«aggiudicazione del progetto FD RUS 9603 (...)» non si può giudicare come un indice di una contraddizione con i passaggi del ricorso, in particolare delle conclusioni, che esprimono una domanda volta all'annullamento della decisione della Commissione 26 giugno 1998 che assegna il progetto FD RUS 9603 alla AGRER anziché alla ricorrente, né con i passaggi che esprimono una domanda di risarcimento. Su quest'ultimo punto le obiezioni della Commissione menzionatesupra, al punto 64, indicano comunque che essa ha ben compreso che il ricorso conteneva una simile domanda.

69.
    In secondo luogo, quanto alla portata del primo capo delle conclusioni, il contenuto del ricorso consente di comprendere agevolmente che la ricorrente mira con esso ad ottenere, sulla base dell'art. 173 del Trattato, l'annullamento della decisione della Commissione 26 giugno 1998.

70.
    In terzo luogo, dalla sezione VII del ricorso risulta che la ricorrente invoca, a sostegno della domanda di annullamento, un motivo unico attinente alla violazione, da un lato, delle norme che regolano le procedure di gara e, dall'altro, del principio di «lealtà della concorrenza», violazione imputata, in successione, alla AGRER, al signor Van de Walle e alla SATEC - una delle concorrenti della ricorrente nella procedura di aggiudicazione controversa -, nonché alla Commissione e al signor Portier. Una presentazione del genere soddisfa i requisiti di forma prescritti dall'art. 19, primo comma, dello Statuto della Corte e dall'art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura.

71.
    Il fatto che il ricorso contenga accuse contro soggetti la cui condotta non può essere imputata alla Commissione, il fatto che contenga censure attinenti alla prima procedura di valutazione che, si sostiene, la ricorrente non potrebbe più invocare in quanto decaduta o non avrebbe interesse ad invocare tenuto conto dell'obiettivo perseguito nel secondo capo delle sue conclusioni, e il fatto che i motivi di censura relativi alla seconda procedura di valutazione non siano sufficientemente motivati non contrastano con i requisiti di forma prescritti dal regolamento di procedura. Del resto, come emerge dal controricorso e dalla controreplica, tali elementi non hanno impedito alla Commissione di predisporre la sua difesa prendendo posizione sui differenti motivi di censura addotti dalla ricorrente a sostegno della sua domanda d'annullamento. Inoltre, il Tribunale è perfettamente in grado di statuire su tale domanda.

72.
    Le critiche della Commissione esposte nei punti 59-62 della presente sentenza si confondono, in realtà, con i suoi argomenti difensivi diretti a contestare, a seconda dei casi, la ricevibilità, la pertinenza o la fondatezza degli elementi dedotti dalla ricorrente a sostegno della sua domanda d'annullamento. Esse verranno prese in considerazione, per quanto necessario, in occasione dell'esame dei suddetti elementi.

73.
    Quanto all'affermazione relativa all'irrilevanza, per la legittimità della decisione 26 giungo 1998, della mancata indicazione, nel giugno e nel luglio 1998, dei ricorsi possibili contro tale decisione, la Commissione non spiega quale rapporto vi sia con una qualsiasi violazione, da parte della ricorrente, dei requisiti di forma sopra indicati.

74.
    In quarto luogo, occorre ricordare che, per rispondere ai requisiti di forma prescritti dall'art. 19 dello Statuto della Corte e dell'art. 44, n. 1, lett. c), delregolamento di procedura, un ricorso diretto al risarcimento dei danni che si affermano causati da un'istituzione comunitaria deve contenere gli elementi che consentono di identificare il comportamento che il ricorrente addebita all'istituzione, le ragioni per le quali egli ritiene che esista un nesso di causalità tra il comportamento ed il danno che asserisce di aver subito, nonché la natura e l'entità di tale danno (sentenza del Tribunale 29 ottobre 1998, causa T-13/96, TEAM/Commissione, Racc. pag. II-4073, punto 27).

75.
    Nel caso di specie, dalla sezione VIII dell'atto introduttivo risulta che il comportamento illecito che la ricorrente addebita alla Commissione consiste nell'aver condotto la procedura di aggiudicazione dell'appalto relativo al progetto FD RUS 9603 in modo irregolare. La ricorrente sostiene di aver subito per questo un pregiudizio corrispondente al lucro cessante, stimato in DM 550 000, conseguente all'assegnazione del progetto ad un'altra impresa offerente o, quanto meno, corrispondente al costo dell'elaborazione della sua offerta, stimato in DM 225 250, importo che essa specifica nella replica.

76.
    Tali indicazioni erano sufficientemente precise per consentire alla Commissione di predisporre la propria difesa riguardo alla domanda di risarcimento, cosa che essa ha fatto, del resto, nel controricorso e nella controreplica.

77.
    In conclusione, occorre respingere l'argomento della Commissione volto a sostenere una violazione, da parte della ricorrente, dei requisiti di forma imposti dall'art. 19, n. 1, dello Statuto della Corte e dall'art. 44, n. 1, lett. c) e d), del regolamento di procedura.

78.
    Da quanto precede risulta che il primo motivo dev'essere respinto.

Sul secondo motivo, fondato sul carattere tardivo del ricorso

79.
    La Commissione sostiene che il ricorso d'annullamento proposto dalla ricorrente contro la decisione 26 giugno 1998 è tardivo. La data di iscrizione dell'atto introduttivo presso la cancelleria del Tribunale, ossia il 15 settembre 1998, sarebbe successiva allo scadere del termine di due mesi e sei giorni di cui la ricorrente disponeva per presentare il ricorso. Pur avendo depositato l'atto introduttivo presso la cancelleria della Corte prima della scadenza del suddetto termine, la ricorrente dovrebbe subire le conseguenze dell'errata indicazione del giudice competente nell'atto introduttivo. Gli errori della ricorrente non potrebbero infatti pregiudicare la posizione della convenuta.

80.
    Il Tribunale ricorda che l'art. 43, n. 3, del regolamento di procedura stabilisce che, ai fini dei termini processuali, si deve tener conto soltanto della data del deposito in cancelleria. Nel caso di specie, la Commissione non contesta il fatto che l'atto introduttivo, sebbene iscritto nel registro del Tribunale il 15 settembre 1998, è statodepositato presso la cancelleria di quest'ultimo l'11 settembre 1998, lo stesso giorno in cui è stato depositato presso la cancelleria della Corte e quest'ultima lo ha trasmesso alla cancelleria del Tribunale. Come la Commissione stessa ammette, a tale data il termine impartito alla ricorrente per domandare l'annullamento della decisione 26 giugno 1998 non era scaduto.

81.
    Ne consegue che questo secondo motivo, al quale del resto la Commissione ha rinunciato in udienza, dev'essere respinto.

Sul terzo motivo, attinente all'irricevibilità della domanda volta ad ottenere che l'esecuzione del progetto FD RUS 9603 venga attribuita alla ricorrente

82.
    Il secondo capo delle conclusioni, con cui la ricorrente chiede al Tribunale di dichiarare che la Commissione era tenuta ad attribuirle l'esecuzione del progetto FD RUS 9603 sarebbe, secondo quest'ultima, irricevibile.

83.
    Al riguardo, il Tribunale rammenta che, come sottolinea la Commissione, esso non può, nell'esercizio dei poteri attribuitigli, rivolgere ingiunzioni alle istituzioni o sostituirsi a queste ultime (v., in particolare, sentenza della Corte 8 luglio 1999, causa C-5/93 P, DSM/Commissione, Racc. pag. I-0000, punto 36, e sentenza del Tribunale 15 settembre 1998, cause riunite T-374/94, T-375/94, T-375/94, T-384/94 e T-388/94, European Night Services ea./Commissione, Racc. pag. II-3141, punto 53).

84.
    Nell'ambito di un ricorso d'annullamento ex art. 173 del Trattato, la competenza del giudice comunitario si limita al controllo della legittimità dell'atto impugnato. Se il giudice comunitario ritiene l'atto illegittimo, lo annulla. Ai sensi dell'art. 176 del Trattato CE (divenuto art. 233 CE), l'istituzione interessata deve quindi adottare le misure che l'esecuzione della sentenza d'annullamento comporta (sentenza del Tribunale 27 gennaio 1998, causa T-67/94, Ladbroke Racing/Commissione, Racc. pag. II-1, punto 200).

85.
    Nell'ambito di una domanda di risarcimento danni ex art. 215 del Trattato, il giudice comunitario valuta se i fatti addebitati costituiscano un illecito tale da comportare la responsabilità dell'istituzione comunitaria interessata, se esista un nesso di causalità tra l'asserito illecito e il pregiudizio che il ricorrente sostiene di aver subito e se, e in quale misura, tale pregiudizio sia dimostrato.

86.
    Nel caso di specie, quindi, il Tribunale non è competente a pronunciarsi sulla qualità dell'offerta della ricorrente in confronto a quelle delle sue concorrenti nella procedura di gara controversa, né può ingiungere alla Commissione di assegnare alla ricorrente l'appalto relativo al progetto FD RUS 9603.

87.
    Occorre pertanto accogliere il terzo motivo e dichiarare l'irricevibilità del secondo capo delle conclusioni esposte nel ricorso, in quanto eccede la competenza conferita al giudice comunitario dal Trattato.

88.
    Il ricorso, pertanto, è ricevibile solo nella parte in cui è diretto all'annullamento della decisione della Commissione di non assegnare alla ricorrente l'appalto relativo al progetto FD RUS 9603, nonché al risarcimento del danno che la ricorrente asserisce di aver subito in seguito al comportamento della Commissione.

Nel merito

Sulla domanda di annullamento della decisione della Commissione 26 giugno 1998

89.
    A sostegno della sua domanda di annullamento, la ricorrente invoca un motivo unico, vertente sulla violazione delle regole relative alle procedure di gara e del principio della «lealtà della concorrenza». Detto motivo si articola sostanzialmente in tre capitoli.

Sulla prima parte del motivo

90.
    La ricorrente sostiene che la AGRER ha violato l'art. 12, nn. 1, 2 e 4, delle norme generali, il che avrebbe dovuto portare la Commissione ad annullare la procedura di gara, in base all'art. 24, n. 2, lett. f), delle norme generali stesse. A sostegno di tale affermazione la ricorrente deduce tre argomenti.

91.
    In primo luogo, essa riferisce di un pranzo svoltosi l'11 maggio 1997 su iniziativa e a casa del signor Van de Walle, al quale avrebbero partecipato il signor Cherekaev e il signor Couturier, direttore generale della AGRER. La ricorrente accusa il signor Van de Walle di aver voluto, in tal modo, stabilire un contatto tra il rappresentante del beneficiario del progetto e la AGRER prima della valutazione delle offerte

92.
    Il Tribunale osserva che il signor Van de Walle ha confermato che tale pranzo ha effettivamente avuto luogo tanto in una lettera spedita il 28 aprile 1998 alla Commissione, in risposta ad una richiesta di chiarimenti sulle accuse rivoltegli dalla ricorrente con lettera 9 aprile 1998, quanto nel corso della sua audizione come testimone da parte del Tribunale.

93.
    Inoltre, è pacifico che, nel maggio 1997, la procedura della licitazione privata per il progetto FD RUS 9603 era già in corso (v. la risposta della Commissione 28 luglio 1999 ad un quesito scritto del Tribunale dal 12 luglio 1999). Durante l'audizione il signor Van de Walle ha sostenuto che all'epoca sapeva di essere statonominato membro del comitato di valutazione. Egli non ha escluso che durante il pranzo si sia discusso del progetto in questione.

94.
    Come rilevato dalla Commissione nel controricorso, dalla suddetta lettera del signor Van de Walle risulta, tuttavia, che anche un membro del consiglio di amministrazione della ricorrente, il signor Meyn, ha preso parte a quel pranzo, cosa che la ricorrente non ha contestato in sede di replica.

95.
    Interrogata in udienza, la ricorrente ha precisato il senso della sua argomentazione sottolineando che essa non contestava lo svolgimento del pranzo in quanto tale, ma il fatto che esso avesse costituito lo sfondo di un contatto privilegiato tra i signori Van de Walle, Couturier e Cherekaev, sfociato in un tentativo di corruzione di quest'ultimo e diretto ad ottenere che l'esecuzione del progetto fosse attribuita alla AGRER.

96.
    Precisato in tal modo, l'argomento si confonde con quello esaminato nell'ambito della seconda parte del motivo, attinente ad un asserito tentativo, da parte del signor van de Walle, di corrompere il signor Cherekaev durante il soggiorno di quest'ultimo in Belgio tra l'11 e il 13 maggio 1997, in modo da ottenere che l'appalto del progetto FD RUS 9603 fosse assegnato alla AGRER (v. punto 120). Non vi è quindi motivo di statuire su tale argomento in questa parte della sentenza, dedicata all'analisi della prima parte del motivo.

97.
    In secondo luogo, la ricorrente sostiene che il signor Van de Walle ha assistito la AGRER nella redazione della parte tecnica della sua offerta.

98.
    Su tale punto essa ha, in un primo momento, richiesto l'audizione come testimone del signor Ochs.

99.
    Nel corso della sua audizione da parte del Tribunale, il signor Ochs ha confermato la tesi della ricorrente basandosi su dichiarazioni raccolte da tre persone.

100.
    Innanzi tutto, nel corso di un colloquio telefonico risalente al 1996, il signor Chabot, collaboratore della AGRER, gli avrebbe, da un lato, suggerito la creazione di un consorzio tra la AGRER e la ricorrente per il progetto FD RUS 9603 e, dall'altro, dichiarato che il signor Van de Walle l'avrebbe avrebbe assistito nella redazione della parte tecnica dell'offerta della AGRER.

101.
    Inoltre, la signora Russe, all'epoca collaboratrice della AGRER, l'avrebbe contattato per telefono nell'aprile 1997 proponendogli un lavoro in tale società in relazione al progetto FD RUS 9603. Nel corso di tale conversazione telefonica, lo avrebbe informato del coinvolgimento del signor Van de Walle nella redazione della parte tecnica dell'offerta della AGRER.

102.
    Infine, tra il 10 e il 13 giugno 1997, il signor Mertens, collaboratore della AGRER, avrebbe indicato per telefono al signor Griffith, collaboratore della ULGConsultants Ltd - socio britannico della ricorrente nella procedura di aggiudicazione controversa - che il signor Van de Walle aveva aiutato la AGRER a redigere la parte tecnica dell'offerta.

103.
    Durante l'audizione il signor Van de Walle ha formalmente negato di aver prestato la benché minima assistenza alla AGRER per preparare la sua offerta.

104.
    In primo luogo, il Tribunale osserva che, relativamente al terzo fatto citato dal signor Ochs, la ricorrente nell'atto introduttivo sosteneva che l'interlocutore telefonico del signor Mertens era il signor Moffett, superiore gerarchico del signor Griffith. Del resto, essa sosteneva che tale conversazione telefonica si era svolta il 14 agosto 1997. La ricorrente invitava ad ascoltare anche la testimonianza del signor Moffett su questo punto. Interrogata in udienza sulla contraddizione esistente tra la versione presentata nel ricorso e la testimonianza del signor Ochs, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare ad avvalersi di tale elemento.

105.
    In secondo luogo, il fatto che alcuni collaboratori della AGRER abbiano informato il signor Ochs del coinvolgimento del signor Van de Walle nella redazione della parte tecnica dell'offerta di tale impresa non prova che tale coinvolgimento abbia effettivamente avuto luogo. Infatti, occorre sottolineare che i tre fatti rievocati dal signor Ochs sono precedenti al 16 giugno 1997, data in cui la ricorrente ha presentato alla Commissione la propria offerta per il progetto FD RUS 9603. Non è pertanto escluso che, con le loro dichiarazioni, i collaboratori della AGRER - dei quali la ricorrente non ha mai chiesto l'audizione come testimoni, neppure quando il signor Van de Walle lo ha suggerito al Tribunale nel corso della sua testimonianza - abbiano sostenuto che quest'ultimo era coinvolto nella redazione della parte tecnica dell'offerta della AGRER al fine di convincere la ricorrente a costituire con essa un consorzio nell'ambito della procedura di gara controversa. Nel ricorso, la ricorrente sostiene del resto di essere stata contattata nel maggio e nel giugno 1996 per la costituzione del suddetto consorzio.

106.
    Di conseguenza, la testimonianza del signor Ochs non permette di ritenere dimostrata l'affermazione della ricorrente di cui al punto 97 della presente sentenza.

107.
    In secondo luogo, nell'atto introduttivo la ricorrente riferisce di un messaggio telefonico anonimo raccolto l'8 agosto 1997 da una delle segretarie, la signora Dietzsch, che aveva immediatamente scritto un appunto sul contenuto della telefonata.

108.
    Il Tribunale rileva che tale appunto, accluso come allegato n. 17 al ricorso, indica:

«Ho ricevuto oggi una telefonata da parte di un uomo che voleva restare anonimo e che mi ha detto che siamo in prima posizione per il progetto russo. I Russi ci hanno riconosciuto la quotazione massima. La società AGRER non ha accettatola cosa. L'uomo ha detto: ”Stanno facendo di tutto (...) Anche con il denaro (...) Dovete essere prudenti (...) Vi consiglio di prendere contatto con il funzionario competente a Bruxelles e di chiedergli qual è la situazione (...) Ma con molta discrezione!”».

(«Ich erhielt heute einen Anruf von einem Herren, der anonym bleiben wollte. Dieser Herr sagte, daß wir im Rußland-Projekt auf Platz 1 seien. Die Russen hätten uns die maximale Punktzahl gegeben. Die Firma Agrer werde sich damit nicht zufriedengeben. Er sagte : 'They are doing everything... Even with money... You should be careful... I advise you to touch the respective officer in Brussels and ask him what the situation is... But very softly!‘»)

109.
    Senza che occorra discutere il valore probatorio di tale appunto, datato, come sottolinea la Commissione, 7 agosto 1997 e non 8 agosto 1997, con riguardo ai legami tra l'autore e la ricorrente, si deve semplicemente osservare che il suo contenuto non prova che il signor Van de Walle abbia assistito la AGRER nella redazione della sua offerta.

110.
    In terzo luogo, nella replica la ricorrente sosteneva di essere venuta a conoscenza, dopo aver presentato il ricorso, delle dichiarazioni del signor Dunleavy che avrebbero confermato i suoi sospetti sulla partecipazione del signor Van de Walle alla elaborazione dell'offerta della AGRER. Essa invitava il Tribunale ad ascoltare l'interessato in qualità di testimone.

111.
    Tuttavia, il Tribunale deve constatare che, nel corso dell'audizione, il signor Dunleavy ha categoricamente negato di aver dichiarato che sapeva che il signor Van de Walle aveva aiutato la AGRER nel redigere la sua offerta.

112.
    In conclusione, nessuno degli elementi di prova addotti dalla ricorrente dimostra che il signor Van de Walle abbia aiutato la AGRER nella redazione della parte tecnica della sua offerta.

113.
    Occorre del resto sottolineare che, se il signor Van de Walle avesse voluto favorire la AGRER nella procedura di aggiudicazione controversa assistendola nella redazione della sua offerta, una simile presa di posizione si sarebbe verosimilmente riflessa nei giudizi da lui espressi nel corso della procedura di valutazione del 9 e del 10 luglio 1997. La lettura del relativo verbale indica invece che, nello stilare il giudizio tecnico, il signor Van de Walle ha attribuito a due degli offerenti, tra cui la ricorrente, un punteggio superiore a quello assegnato alla AGRER. Questo particolare priva definitivamente di valore l'asserzione della ricorrente di cui al punto 97 della presente sentenza.

114.
    In terzo luogo, la ricorrente sostiene che la AGRER ha corrotto alti funzionari russi del ministero dell'Agricoltura allo scopo di ottenere l'appalto relativo al progetto FD RUS 9603.

115.
    Senza che occorra pronunciarsi sulla ricevibilità di tale argomento, sollevato in sede di replica, con riguardo all'art. 48, n. 2, del regolamento di procedura, va rilevato che la ricorrente sollecitava, sul punto, la testimonianza del signor Dunleavy e che, nel corso della sua audizione, quest'ultimo ha formalmente negato di aver dichiarato o di aver saputo che la AGRER aveva corrotto o cercato di influenzare alcuni membri dell'amministrazione russa per vedersi aggiudicare l'appalto in questione.

116.
    Poiché la testimonianza del signor Dunleavy è il solo elemento di prova dedotto dalla ricorrente a sostegno della sua affermazione indicata al punto 114, tale affermazione va respinta.

117.
    Da quanto precede (punti 90-116) deriva che la prima parte del motivo va respinta.

Sulla seconda parte del motivo

118.
    La ricorrente riferisce di tentativi di corruzione perpetrati dal signor Van de Walle nei confronti del signor Cherekaev e dalla società SATEC nei confronti di un membro dell'amministrazione russa, nonché di pressioni esercitate da tale società sul signor Cherekaev. Simili comportamenti costituirebbero violazioni gravi del principio di «lealtà della concorrenza», sotteso ad ogni procedura di aggiudicazione. Tali comportamenti avrebbero dovuto indurre la Commissione ad annullare la procedura in questione, in forza dell'art. 24, n. 2, lett. f), delle norme generali.

119.
    Nel ricorso la ricorrente invoca due motivi a sostegno di tale affermazione.

120.
    In primo luogo, essa sostiene che il signor Van de Walle ha offerto al signor Cherekaev, durante il soggiorno di questi in Belgio dall'11 al 13 maggio 1997, una somma pari a USD 50 000 a condizione che la AGRER fosse incaricata dell'esecuzione del progetto in questione. Come rilevato al punto 95 della presente sentenza, la ricorrente ha precisato in udienza che il pranzo organizzato dal signor Van de Walle nel proprio domicilio l'11 maggio 1997 aveva costituito lo sfondo di un contatto privilegiato tra i signori Van de Walle, Couturier e Cherekaev, sfociato nell'asserito tentativo di corruzione.

121.
    Secondo il Tribunale, per potersi ritenere provata, tale asserzione deve basarsi su elementi di prova irrefutabili o, quanto meno, su un insieme di indizi oggettivi, pertinenti e concordanti.

122.
    Al riguardo, nel ricorso la ricorrente invitava il Tribunale a far testimoniare il signor Cherekaev sugli avvenimenti in occasione del suo soggiorno in Belgio nel maggio 1997. Come già indicato, il signor Cherekaev non ha risposto alla relativa convocazione da parte del Tribunale.

123.
    Quanto al signor Ochs, di cui pure la ricorrente aveva richiesto la comparizione come testimone, in occasione della sua audizione ha dichiarato che il signor Cherekaev e la signora Gluchowzewa, responsabile per le relazioni esterne dell'Accademia russa delle scienze agrarie, che aveva accompagnato il signor Cherekaev in Belgio nel maggio 1997, l'avevano informato, dopo il loro soggiorno, che il signor Van de Walle aveva tentato di corrompere il signor Cherekaev affinché l'appalto relativo al progetto FD RUS 9603 fosse assegnato alla AGRER.

124.
    Durante la sua audizione, il signor Van de Walle ha categoricamente smentito tale affermazione, aggiungendo di non aver mai elogiato le qualità di nessuna offerta presso il signor Cherekaev.

125.
    Anche se la signora Gluchowzewa, di cui la ricorrente aveva ugualmente sollecitato la comparizione come testimone, avesse confermato la dichiarazione del signor Ochs, la sua testimonianza non avrebbe di per sé permesso al Tribunale di eliminare la contraddizione tra le deposizioni dei signori Ochs e Van de Walle.

126.
    Di conseguenza, occorre verificare se dagli atti emergano indizi a sostegno della dichiarazione del signor Ochs.

127.
    Si deve constatare che tali indizi non sussistono. Al contrario, come rilevato al punto 113 della presente sentenza, la lettura del verbale della prima procedura di valutazione mostra che, nell'effettuare la valutazione tecnica, il signor Van de Walle ha assegnato a due offerenti, tra cui la ricorrente, un punteggio più alto di quello attribuito alla AGRER. Se il signor Van de Walle fosse intervenuto a favore della AGRER presso il signor Cherekaev durante il soggiorno di questi in Belgio nel maggio 1997, tale atteggiamento si sarebbe verosimilmente ripercosso sulle valutazioni del signor Van de Walle nella prima procedura di valutazione.

128.
    In mancanza di elementi di prova irrefutabili o di indizi oggettivi, pertinenti e concordanti in merito, occorre concludere che l'asserito tentativo di corruzione non è dimostrato.

129.
    In secondo luogo, la ricorrente sostiene che dopo la prima procedura di valutazione il signor Cherekaev ha subito forti pressioni da parte della SATEC. Anche un membro dell'amministrazione russa sarebbe stato oggetto di un tentativo di corruzione (caratterizzato dalla proposta di un versamento di USD 50 000) affinché un'altra organizzazione fosse beneficiaria del progetto invece dell'Accademia russa delle scienze agrarie. Tale manovra sarebbe fallita grazie all'intervento del signor Cherekaev.

130.
    Al riguardo il Tribunale osserva innanzitutto che la ricorrente non precisa la natura delle presunte pressioni esercitate dalla SATEC sul signor Cherekaev.

131.
    Inoltre, nel ricorso la ricorrente invitava ad ascoltare la testimonianza del signor Cherekaev. Poiché quest'ultimo non ha risposto alla convocazione inviatagli a talfine dal Tribunale, e la ricorrente non ha prodotto altri elementi a sostegno delle sue affermazioni in merito, occorre concludere che queste non sono state provate.

132.
    In ogni caso, i fatti addotti dalla ricorrente, anche se provati e noti alla Commissione all'epoca, non avrebbero potuto che indurre quest'ultima ad eliminare la SATEC dalla procedura di aggiudicazione, ma non avrebbero modificato la sua decisione di assegnare l'appalto alla AGRER.

133.
    Da quanto precede deriva che la seconda parte del motivo va respinta.

Sulla terza parte del motivo

134.
    La ricorrente sostiene che la Commissione ha violato l'obbligo ad essa incombente in forza del principio della «lealtà della concorrenza» di mostrarsi imparziale e di condurre la procedura di gara in modo regolare. Essa adduce sei argomenti a sostegno di tale affermazione.

135.
    In primo luogo, essa denuncia il fatto che il signor Portier abbia al tempo stesso presieduto l'audizione del 9 luglio 1997 e preso parte al voto nella prima procedura di valutazione.

136.
    Invitata a precisare il fondamento giuridico di tale argomento, la ricorrente (v. la risposta in data 3 settembre 1999 al quesito scritto del Tribunale del 12 luglio 1999) ha esibito le «Guidelines for task managers for awarding service contracts (TACIS)» [«Linee-guida per gli amministratori dei progetti volti all'assegnazione di contratti di servizio (TACIS)»; in prosieguo: le «linee-guida»]. Dalla disposizione figurante al capitolo VIII («Licitazione privata»), sezione D («Comitato di valutazione»), punto 2, lett. a), di tali linee-guida risulterebbe che il presidente del comitato non ha diritto di voto, in modo da garantirne il ruolo di arbitro nella procedura di valutazione. Il fatto che il signor Portier abbia presieduto all'audizione della ricorrente sarebbe altresì contrario alla disposizione di cui al capitolo VIII, sezione D, punto 2, lett. b), secondo il quale l'amministratore del progetto, nel caso di specie il signor Portier, può partecipare alla votazione, in qualità di rappresentante della Commissione, solo se non presiede il comitato di valutazione.

137.
    In merito, senza che occorra pronunciarsi sull'eccezione di irricevibilità sollevata in udienza dalla Commissione riguardo alle precisazioni fornite dalla ricorrente nella sua risposta del 3 settembre 1999, il Tribunale osserva che quest'ultima non contesta le indicazioni del controricorso in base alle quali il primo comitato di valutazione era presieduto dal signor Daniilidis, che non ha partecipato alla votazione.

138.
    E' vero che la Commissione non esclude che il signor Daniilidis non abbia assistito a tutte le audizioni relative alla prima procedura di valutazione e che, a causa ditale assenza, il signor Portier abbia condotto alcune audizioni, tra cui quella della ricorrente.

139.
    Una simile circostanza, che la convenuta ha spiegato in udienza con la possibilità che il signor Daniilidis, funzionario della Commissione come richiesto dalle norme sulle procedure di gara, avesse dovuto sporadicamente assentarsi dalle sedute per esigenze di servizio, non ha tuttavia influito sulla situazione della ricorrente nel corso della prima procedura di valutazione. Al termine di tale procedura essa è stata infatti considerata come il miglior offerente.

140.
    Del resto, accogliere la tesi della ricorrente porterebbe inevitabilmente a concludere per l'annullamento della prima procedura di valutazione, come ha fatto la Commissione. Per contro, l'asserita irregolarità, che la ricorrente non sostiene essersi riprodotta nella procedura di valutazione del 4 e 5 marzo 1998, non può in alcun modo aver inficiato la regolarità della procedura stessa, in base alla quale è stata adottata la decisione impugnata.

141.
    L'argomento della ricorrente su questo punto va pertanto respinto.

142.
    Parimenti, e senza che occorra pronunciarsi sulla sua ricevibilità riguardo all'art. 48, n. 2, del regolamento di procedura, va respinto, per ragioni identiche a quelle indicate supra, ai punti 139 e 140, anche l'argomento esposto dalla ricorrente nella risposta di cui al punto 136 della presente sentenza, secondo il quale l'assenza del signor Daniilidis da alcune audizioni della prima procedura di valutazione si porrebbe in contrasto con le disposizioni delle linee-guida, che esigono la presenza costante dei membri del comitato di valutazione alle relative riunioni (capitolo VIII, sezione D, punto 3).

143.
    In secondo luogo, la ricorrente sostiene che durante la prima procedura di valutazione il signor Portier ha ingiustificatamente accordato un trattamento di favore alla SATEC prendendo in esame, in contrasto con le norme vigenti in materia, la parte finanziaria dell'offerta presentata da detta impresa quando la parte tecnica dell'offerta stessa aveva ottenuto soltanto 65 punti.

144.
    Tuttavia dalla lettura del verbale della prima procedura di valutazione emerge l'infondatezza delle affermazioni della ricorrente. Per quanto riguarda la valutazione tecnica, l'offerta della SATEC aveva ottenuto dai membri del comitato di valutazione un giudizio medio più basso (below limit) del limite di 65 punti stabilito per l'ammissibilità alla valutazione finanziaria e, pertanto, era stata scartata dopo la fase della valutazione tecnica. Soltanto due offerte, quella della ricorrente e quella della AGRER, hanno costituito oggetto di valutazione finanziaria, in quanto sul piano tecnico avevano ottenuto un punteggio superiore ai 65 punti.

145.
    In terzo luogo, la ricorrente contesta la legittimità della decisione della Commissione di procedere ad una seconda valutazione delle offerte. La prima procedura di valutazione avrebbe permesso di ritenere che la sua offerta era digran lunga la migliore. La giustificazione connessa alla votazione troppo alta accordata dal signor Cherekaev all'offerta della ricorrente non potrebbe essere accolta. Da un lato, quest'ultimo avrebbe rispettato i limiti imposti dalla Commissione nell'esercizio delle sue funzioni di membro del comitato di valutazione. D'altro lato, il signor Portier che, secondo la ricorrente, aveva accordato un punteggio troppo elevato alla SATEC, non sarebbe stato oggetto di alcuna critica da parte della Commissione.

146.
    Secondo quanto affermato dalla ricorrente in sede di replica, il fatto che soltanto due tra gli otto offerenti abbiano ottenuto, nella prima procedura di valutazione, un giudizio tecnico sufficiente perché venisse presa in considerazione la parte finanziaria della loro offerta, non è potuto essere solo il risultato del giudizio del signor Cherekaev. Un simile risultato implicherebbe che anche altri membri del comitato di valutazione abbiano attribuito voti inferiori ai 65 punti. La ricorrente sostiene inoltre che i signori Portier e Van de Walle hanno attribuito un punteggio anormalmente alto alla SATEC e alla AGRER nella prima procedura di valutazione.

147.
    A questo proposito il Tribunale ricorda che la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale in merito agli elementi da prendere in considerazione per adottare una decisione di aggiudicazione di un appalto a seguito di gara (sentenza della Corte 23 novembre 1978, causa 56/77, Agence européenne d'intérims/Commissione, Racc. pag. 2215, punto 20, e sentenza del Tribunale 8 maggio 1996, causa T-19/95, Adia interim/Commissione, Racc. pag. II-321, punto 49). Il controllo del giudice comunitario deve limitarsi a verificare il rispetto delle regole di procedura e di motivazione, l'esattezza materiale dei fatti, l'assenza di un manifesto errore di valutazione e di sviamento di potere.

148.
    Nel caso di specie, dal verbale della riunione del comitato di valutazione svoltasi il 9 e il 10 luglio 1997 risulta che, tra gli otto concorrenti, soltanto due hanno raccolto, per la parte tecnica della loro offerta, un punteggio medio superiore ai 65 punti, limite necessario per l'ammissione alla valutazione finanziaria. Il punteggio medio attribuito dai membri del comitato di valutazione alla parte tecnica dell'offerta degli altri sei concorrenti variava dai 50,47 ai 62,44 punti.

149.
    Al termine della valutazione tecnica, l'attenzione del signor Cherekaev è stata attirata sul fatto che egli aveva assegnato un punteggio superiore al predetto limite dei 65 punti soltanto all'offerta della ricorrente e che i suoi giudizi si distaccavano sensibilmente da quelli degli altri esaminatori. Dopo aver ascoltato le spiegazioni del signor Cherekaev e preso atto che, dato che egli manteneva fermi i suoi giudizi, la differenza rilevata non poteva essere ridotta, i membri del comitato di valutazione hanno proceduto all'esame finanziario delle due offerte che rimanevano in lizza dopo la valutazione tecnica, concludendo che l'offerta della ricorrente era la migliore. Il comitato di valutazione ha tuttavia indicato alla Commissione che, se avesse avallato il risultato della procedura di valutazione, prima della firma delcontratto si sarebbero dovuti chiarire due elementi con la ricorrente: la designazione di un terzo esperto locale e la produzione di un certificato che attestasse che nessuno degli esperti locali indicati dalla ricorrente lavorava per l'Accademia russa delle scienze agrarie.

150.
    Procedendo in tal modo, il comitato di valutazione ha scrupolosamente rispettato le disposizioni delle linee-guida per il caso di divergenze notevoli tra il giudizio di un esaminatore e quelli degli altri membri del comitato di valutazione.

151.
    Al capitolo VIII, sezione G («Procedura di valutazione», pag. 30) di tali linee-guida, è stabilito quanto segue:

«Nell'ipotesi in cui il giudizio di alcuni esaminatori diverga da quello della maggioranza del comitato, e in particolare in caso di valutazioni estreme, il presidente, prima di sottoscrivere la griglia dei giudizi, chiede agli esaminatori di cui trattasi quali siano i motivi del loro disaccordo con gli altri membri del comitato e se intendano realmente confermare la loro votazione.

Se gli esaminatori di cui trattasi rimangono sulle loro posizioni, il comitato sottoscrive la griglia dei giudizi (...)»

(«In the event that some evaluators deviate from the majority of the Committee in their marks and particularly in the case of extreme evaluators the Chairman, before the signature of the grids, asks the deviating evaluators the reasons of their disagreement with the other members of the Committee and ask[s] if they really wish to confirm their marks.

If the deviating evaluators are firm in their position the Committee sign the grids [...]»)

152.
    Come la Commissione ha sottolineato nel controricorso essa, in quanto autorità aggiudicatrice, non è vincolata dalla proposta del comitato di valutazione (sentenza TEAM/Commissione, citata, punto 76, e sentenza della Corte 16 settembre 1999, causa C-27/98, Metalmeccanica Fracasso e Leitschutz Handels- und Montage, Racc. pag. I-0000, punti 33 e 34). Pertanto, il fatto che essa non abbia attribuito l'esecuzione del progetto FD RUS 9603 alla ricorrente, mentre il comitato di valutazione aveva ritenuto che questa avesse presentato l'offerta migliore, non costituisce di per sé un'irregolarità di procedura tale da comportare l'annullamento della decisione della Commissione 26 giugno 1998 che assegna l'appalto in questione alla AGRER.

153.
    Occorre tuttavia verificare se, decidendo di annullare la procedura di valutazione del 9 e 10 luglio e di organizzare una seconda valutazione il 4 e il 5 marzo 1998, la Commissione non abbia commesso un errore grave e manifesto di valutazione.

154.
    Secondo la Commissione, una decisione di questo tipo si imporrebbe in quanto il signor Cherekaev, nell'effettuare la valutazione tecnica, aveva attribuito punteggi insoliti senza valide spiegazioni (v. la lettera inviata l'8 gennaio 1998 al signor Cherekaev).

155.
    Come immediatamente rilevato dallo stesso comitato di valutazione al termine della valutazione tecnica, i punteggi del signor Cherekaev si discostavano radicalmente da quelli degli altri membri del comitato, fatta eccezione per quelli da lui attribuiti alla ricorrente. Mentre gli altri esaminatori avevano ritenuto che più offerte meritassero, sul piano tecnico, un punteggio superiore ai 65 punti, il signor Cherekaev aveva attribuito punteggi di gran lunga inferiori, compresi tra i 37,50 e i 53,20 punti a tutti gli offerenti tranne che alla ricorrente, cui aveva attribuito 72,70 punti. Senza i voti del signor Cherekaev, quattro offerte, e non due, avrebbero ottenuto sul piano tecnico un punteggio medio superiore ai 65 punti e avrebbero potuto così costituire oggetto di valutazione finanziaria.

156.
    Contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, i voti dei signori Van de Walle e Portier non erano estremi. Né il signor Van de Walle né il signor Portier avevano attribuito infatti un numero di voti insolitamente elevato alla SATEC. Sicuramente, i loro punteggi erano i più alti tra quelli attribuiti a tale impresa, ma si discostavano dalle valutazioni degli altri esaminatori - fatta eccezione per il giudizio del signor Cherekaev - solo di 4-7 punti, ossia uno scarto sensibilmente inferiore a quello registrato tra i punteggi accordati dal signor Cherekaev e quelli assegnati dagli altri membri del comitato di valutazione alle altre imprese offerenti. Del resto, i signori Van de Walle e Portier avevano assegnato un punteggio superiore ai 65 punti ad altre imprese offerenti. Essi inoltre non avevano attribuito un punteggio eccessivamente elevato alla AGRER. Altri due membri del comitato di valutazione avevano infatti accordato a tale impresa un punteggio superiore al loro.

157.
    Le spiegazioni fornite dal signor Cherekaev agli altri membri del comitato di valutazione a proposito del suo giudizio sulle offerte tecniche si riferivano, da un lato, al fatto che esso rifletteva non solo la sua opinione ma anche quella dell'istituto cui apparteneva e, dall'altro, al fatto che esso si basava sui contatti che egli aveva avuto con le imprese in occasione di viaggi di studio in Russia (verbale del comitato di valutazione del 9 e 10 luglio 1997, pag. 10).

158.
    La Commissione aveva diritto di non accettare tali spiegazioni.

159.
    Da un lato, il signor Cherekaev rappresentava l'Accademia russa delle scienze agrarie, beneficiaria del progetto, nel comitato di valutazione ed era quindi normale che il suo giudizio riflettesse l'opinione dell'istituto cui apparteneva. Di conseguenza, egli non poteva servirsi utilmente di tale elemento per giustificare la sua valutazione. Del resto, accettare una simile spiegazione avrebbe significato rimettere in discussione l'equilibrio ricercato attraverso la ripartizione dei diritti divoto stabilita dalle regole sulle procedure di valutazione, attribuendo un peso indebito al voto espresso dal rappresentante del beneficiario del progetto.

160.
    Dall'altro lato, come giustamente la Commissione ha sottolineato nelle proprie memorie e in udienza, il giudizio degli esaminatori può basarsi solo sull'analisi delle offerte scritte presentate dalle imprese. Gli eventuali contatti che il rappresentante del beneficiario del progetto ha potuto avere in Russia con taluni offerenti non possono essere presi in considerazione nella valutazione delle offerte presentate, altrimenti elementi soggettivi di giudizio verrebbero in gioco in una procedura che, in un'ottica di pari opportunità e, quindi, di parità di trattamento degli offerenti interessati, deve basarsi esclusivamente su criteri oggettivi relativi all'assegnazione dell'appalto in questione. Il punto 3 dell'allegato III del regolamento TACIS, relativo ai principi sull'aggiudicazione degli appalti mediante gara, stabilisce inoltre che la circostanza che un offerente abbia già esperienza dei progetti TACIS non può essere tenuta in considerazione nel valutare le offerte.

161.
    Tenuto conto, da un lato, della forte divergenza osservata tra il giudizio del signor Cherekaev e quello degli altri esaminatori, nonché tra i punteggi attribuiti dal signor Cherekaev alla ricorrente e quelli da lui assegnati agli altri offerenti e, dall'altro lato, del fatto che l'interessato non ha fornito valide spiegazioni su tali divergenze, la Commissione non ha commesso un errore grave e manifesto di valutazione considerando, nella sua lettera dell'8 gennaio 1998 al signor Cherekaev, che quest'ultimo non aveva dimostrato, nella procedura di valutazione del 9 e 10 luglio 1997, l'imparzialità richiesta in questo tipo di procedura.

162.
    Come sottolineato dalla ricorrente in udienza, è vero che una certa concorrenza sussisteva al termine della valutazione tecnica, malgrado i voti del signor Cherekaev, poiché per la valutazione finanziaria delle offerte restavano in lizza due concorrenti.

163.
    Tuttavia, è stato già osservato (supra, punto 155) che i voti del signor Cherekaev avevano radicalmente falsato i risultati della valutazione tecnica e che, senza tali voti, quattro offerte e non due avrebbero potuto costituire oggetto di valutazione finanziaria. Inoltre, la valutazione del signor Cherekaev sulla parte tecnica delle offerte ammesse infine alla valutazione finanziaria ha pregiudicato la concorrenza tra gli offerenti interessati anche oltre la fase della valutazione tecnica. Infatti, come risulta tanto dal verbale del comitato di valutazione contestato quanto dalle spiegazioni fornite dalla Commisione nelle sue memorie, l'offerta migliore è stata determinata sulla base di una ponderazione delle valutazioni tecnica e finanziaria, nell'ambito della quale la prima era stata presa in considerazione fino al 70%, la seconda fino al 30%. I voti attribuiti dal signor Cherekaev nella fase della valutazione tecnica hanno pertanto influito, sino alla fine della procedura di valutazione, sulla posizione del concorrente la cui offerta, come quella della ricorrente, ha costituito oggetto di una valutazione finanziaria.

164.
    Pertanto, al fine di ripristinare la parità di trattamento e, conseguentemente, di opportunità per tutti gli offerenti, su cui essa ha il dovere di vigilare in ogni fase di una procedura di gara (v., in particolare, sentenza del Tribunale 17 dicembre 1998, causa T-203/96, Embassy Limousines & Services/Parlamento, Racc. pag. II-4239, punto 85), la Commissione aveva il diritto di annullare la procedura di valutazione svoltasi il 9 e il 10 luglio 1997 e di organizzarne una nuova, aperta agli stessi offerenti che avevano concorso alla prima procedura di valutazione, badando a che il beneficiario del progetto fosse rappresentato, nella seconda procedura di valutazione, da una persona diversa dal signor Cherekaev.

165.
    E' vero che l'art. 24 delle norme generali, su cui la Commissione basa una simile decisione, prevede unicamente, in maniera esplicita, la possibilità per tale istituzione di decidere la chiusura o l'annullamento della procedura di gara, oppure di disporne la riapertura, se necessario, su altre basi.

166.
    Tuttavia, dall'economia generale di tale disposizione, nonché dal principio di buona amministrazione, risulta che la Commissione poteva, a fortiori, limitarsi ad annullare soltanto la procedura di valutazione controversa e ad organizzarne una nuova, in un'ottica di economia ed efficacia della procedura amministrativa, e nell'interesse del beneficiario del progetto, cosa che ha fatto nel caso di specie.

167.
    Del resto, quando una procedura amministrativa è viziata da irregolarità, la Commissione, salvo disposizione espressa in senso contrario, non è tenuta a ripeterne le fasi precedenti il verificarsi della suddetta irregolarità, ove questa non le abbia colpite (v. sentenza del Tribunale 20 aprile 1999, cause riunite T-305/94, T-306/94, T-307/94, T-313/94, T-314/94, T-315/94, T-316/94, T-318/94, T-325/94, T-328/94, T-329/94 e T-335/94, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commisione, Racc. pag. II-0000, punti 189-250). Nel caso di specie, le fasi della elaborazione del capitolato d'oneri e della definizione della lista ristretta di candidati autorizzati a presentare offerte non sono state viziate dall'irregolarità sopravvenuta nella prima procedura di valutazione. Giustamente, quindi, la Commissione ha ripreso la procedura di aggiudicazione a partire dalla fase della valutazione delle offerte anziché ricominciarla daccapo.

168.
    Va inoltre osservato che la convenuta ha replicato in maniera convincente ai dubbi della ricorrente concernenti i motivi per i quali la Commissione, dopo aver dato, in una lettera del 1° ottobre 1997, l'impressione di aver accolto la sua offerta, ha deciso di annullare la procedura di valutazione del 9 e 10 luglio 1997 sei mesi dopo il suo svolgimento.

169.
    Essa ha infatti sottolineato che, dopo la riunione del comitato di valutazione del 9 e 10 luglio 1997, la proposta di quest'ultimo è stata portata a conoscenza delle persone competenti in seno all'istituzione, seguendo le vie gerarchiche. I giudizi del signor Cherekaev avrebbero suscitato reazioni di segno opposto. Alcuni le avrebbero giudicate inaccettabili, mentre altri avrebbero ritenuto preferibile,malgrado tutto, continuare la procedura di aggiudicazione nell'interesse del progetto sottolineando il rischio che una situazione di questo tipo si potesse ripresentare in caso di una nuova procedura di valutazione. Il tempo occorso alla Commissione per annullare la prima procedura di valutazione si spiegherebbe quindi con la delicatezza di una simile decisione nei confronti del beneficiario del progetto, tenuto conto della causa stessa dell'annullamento.

170.
    Quanto all'invio della lettera del 1° ottobre 1997 alla ricorrente, la Commissione lo ha attribuito ad un difetto di coordinamento, da essa deplorato, tra l'unità responsabile dei programmi TACIS, mittente della lettera, e i propri servizi.

171.
    In ogni caso, la ricorrente non spiega come la sua situazione abbia potuto essere pregiudicata dal semplice fatto che siano trascorsi sei mesi tra la sua audizione e la decisione della Commissione di iniziare nuovamente la procedura di valutazione. In particolare, riguardo alla lettera del 1° ottobre 1997, la ricorrente afferma, al contrario, che ciò le ha consentito di migliorare la qualità della parte tecnica della propria offerta tra le due procedure di valutazione, cosa che, sempre secondo la ricorrente, gli altri offerenti non hanno potuto fare.

172.
    Tenuto conto delle considerazioni che precedono, l'argomento della ricorrente attinente all'illegittimità della decisione della Commissione di annullare l'esito della procedura di valutazione del 9 e 10 luglio 1997, di escludere il signor Cherekaev dal comitato di valutazione e di organizzare una seconda procedura di valutazione dev'essere respinto.

173.
    In quarto luogo, la ricorrente sostiene che, per la seconda procedura di valutazione, il comitato avrebbe dovuto essere integralmente rinnovato in modo da garantire l'imparzialità dei suoi membri. Essa critica il fatto che il signor Portier, membro del primo comitato di valutazione e che, a suo giudizio, aveva attribuito alla SATEC un punteggio insolitamente elevato e manifestato un pregiudizio sfavorevole nei suoi confronti, abbia preso parte alla seconda procedura di valutazione. Si tratterebbe di una violazione del principio di equità. Secondo la ricorrente, l'esclusione del signor Cherekaev dal comitato di valutazione implicava la sostituzione di tutti i membri del primo comitato.

174.
    La ricorrente denuncia inoltre l'influenza del signor Portier sulla scelta, per la composizione del secondo comitato di valutazione, di uno dei due esperti indipendenti, il signor Risopoulos, il cui profilo professionale e la cui nazionalità erano simili a quelli del signor Van de Walle. Essa addebita inoltre al signor Portier di aver attribuito un punteggio insolitamente elevato alla SATEC nella seconda procedura di valutazione.

175.
    Tuttavia, il Tribunale rileva che il signor Portier era responsabile della gestione del progetto FD RUS 9603 in seno alla Commissione. Questa circostanza costituisce una valida spiegazione della sua partecipazione ai due comitati di valutazione.

176.
    Del resto, la ricorrente non indica quale disposizione la Commissione avrebbe violato non rinnovando integralmente il comitato di valutazione per la seconda procedura. Essa adduce al massimo la violazione del principio di equità, invocando il presunto atteggiamento parziale del signor Portier nel corso delle due procedure di valutazione, ma senza apportare la prova di una simile parzialità.

177.
    Infatti, si è già osservato (v. supra, punto 156) che, leggendo il verbale della riunione del comitato di valutazione del 9 e 10 luglio 1997, le accuse della ricorrente vertenti sul punteggio eccessivo che il signor Portier avrebbe attribuito alla SATEC risultavano infondate. Dal verbale della riunione del comitato di valutazione del 4 e 5 marzo 1998 non risulta neppure che il signor Portier abbia attribuito un punteggio insolitamente elevato alla SATEC nel corso della seconda procedura di valutazione. Un membro del secondo comitato ha infatti attribuito a detta impresa un punteggio di gran lunga superiore (di più di 5 punti) a quello del signor Portier, assai prossimo a quello assegnato da un altro esaminatore. Del resto, nel corso della seconda procedura di valutazione, il signor Portier ha assegnato ad altri due offerenti un punteggio praticamente uguale (meno di 0,5 punti di differenza) a quello attribuito alla SATEC. Quanto al punteggio da lui attribuito alla ricorrente, era inferiore solo di 2,65 punti a quello assegnato alla SATEC.

178.
    Inoltre, benché il signor Portier avesse effettivamente assegnato all'offerta della ricorrente, durante la prima procedura di valutazione e per l'esame della parte tecnica, un punteggio di poco inferiore al limite di 65 punti necessario per accedere alla fase della valutazione finanziaria, tale punteggio non è indice di un pregiudizio negativo nei confronti della ricorrente, cosa del resto confermata dal fatto che, nella seconda procedura di valutazione, il signor Portier ha attribuito a quest'ultima un punteggio superiore al suddetto limite.

179.
    Infine, qualunque sia stata l'influenza del signor Portier sulla scelta del signor Risopoulos come membro del secondo comitato di valutazione, la ricorrente non fornisce alcun elemento concreto che possa destare dubbi sull'imparzialità di tale esperto indipendente nella seconda procedura di valutazione. La sola circostanza relativa all'identità del profilo professionale e della nazionalità del signor Van de Walle e del signor Risopoulos, quand'anche fosse fondata, è, a questo riguardo, del tutto priva di rilievo.

180.
    Del resto, dal verbale della seconda procedura di valutazione risulta che il signor Risopoulos ha attribuito all'offerta della ricorrente, nell'ambito dell'esame della parte tecnica, un punteggio superiore ai 65 punti. Tale punteggio è più alto di quello assegnato all'offerta della ricorrente dall'altro esperto indipendente, il signor Macartney, del quale però essa non contesta la nomina come membro del secondo comitato di valutazione. Il suddetto punteggio è inoltre superiore a quelli attribuiti dal signor Risopoulos alle offerte di tre degli altri sei offerenti che partecipavano con la ricorrente alla seconda procedura di valutazione.

181.
    L'argomento della ricorrente relativo alla composizione asserita irregolare del secondo comitato di valutazione a causa, in particolare, della presenza del signor Portier, va pertanto respinto.

182.
    In quinto luogo, la ricorrente addebita alla Commissione di non aver prestato alcuna attenzione, prima di assegnare l'appalto, alla sua lettera del 9 aprile 1998 con la quale essa chiedeva il riesame della sua offerta, basandosi su una serie di elementi che avrebbero pregiudicato la regolarità della procedura di aggiudicazione. Il 15 giugno 1998, a seguito di reiterate richieste della ricorrente, la Commissione avrebbe risposto alla suddetta lettera sottolineando di non poter discutere con una delle imprese offerenti coinvolte nella procedura di aggiudicazione finché questa era in corso. Con tale comportamento la Commissione avrebbe violato l'art. 23, n. 2, delle norme generali.

183.
    In via preliminare il Tribunale osserva che, ai sensi dell'art. 23 delle norme generali (v. il punto 5 della presente sentenza), la richiesta di un offerente all'autorità aggiudicatrice di riesaminare la sua offerta e la risposta a tale richiesta presuppongono che l'autorità aggiudicatrice abbia notificato per iscritto i motivi del rigetto della sua offerta nonché l'identità dell'offerente cui è stato deciso di assegnare l'appalto.

184.
    Nel caso di specie, la ricorrente ha presentato alla Commissione le sue critiche sullo svolgimento della procedura di aggiudicazione una prima volta il 9 aprile e una seconda il 5 giugno 1998, mentre solo il 26 giugno 1998 la Commissione l'ha informata per iscritto del rigetto della sua offerta, delle relative ragioni e dell'assegnazione dell'appalto alla AGRER.

185.
    Indipendentemente da come la ricorrente abbia potuto venire a conoscenza, come la sua lettera del 9 aprile 1998 fa chiaramente pensare, del risultato della procedura di valutazione del 4 e 5 marzo 1998 prima di aver ricevuto notifica della decisione della Commissione di assegnare l'appalto alla AGRER, è quindi chiaro che la convenuta non ha violato l'art. 23, n. 2, delle norme generali informando la ricorrente, il 15 e il 23 giugno 1998, di non essere ancora in grado di discutere i dettagli della procedura di aggiudicazione con essa e replicando alle sue critiche solo il 29 luglio 1998, dopo aver preso, e notificato per iscritto alla ricorrente, la decisione di assegnare l'appalto alla AGRER.

186.
    Nel merito, va rilevato che la ricorrente aveva dedotto sei motivi nella sua lettera del 9 aprile 1998 a sostegno della richiesta di riesame della sua offerta da parte della Commissione.

187.
    In primo luogo, la ricorrente denunciava il comportamento del signor Van de Walle e della AGRER nel corso della procedura di gara. Essa accusava il signor Van de Walle di aver assistito la AGRER nella redazione della parte tecnica della sua offerta, pur avendo compilato il capitolato d'oneri ed essendo membro del primo comitato di valutazione (punto 1 della lettera). Essa lo accusava anche di averorganizzato in Belgio, nel maggio 1997, un incontro tra il signor Cherekaev e il direttore generale della AGRER e di aver insistito, in tale occasione, perché la AGRER ottenesse l'appalto (punto 2). Essa si dichiarava convinta del fatto che il signor Van de Walle non avesse dato prova della dovuta imparzialità nel corso della prima procedura di valutazione, ricorrendo alla sua influenza per sponsorizzare l'offerta della AGRER e che avesse trasmesso la sua offerta alla AGRER in vista della seconda procedura di valutazione, avvantaggiando indebitamente tale impresa (punto 3). Essa riteneva pertanto che la AGRER dovesse essere esclusa dalla procedura (punto 4).

188.
    In secondo luogo, la ricorrente si dichiarava profondamente convinta che il signor Portier avesse continuato a screditare la sua offerta durante la prima procedura di aggiudicazione. Essa non comprendeva, del resto, i motivi per cui il signor Portier fosse stato il solo membro del primo comitato di valutazione a partecipare alla seconda procedura di valutazione. La ricorrente chiedeva alla Commissione di esaminare i giudizi dati dall'interessato nelle due procedure di valutazione (punto 5).

189.
    In terzo luogo, essa sosteneva che, dopo la prima procedura di valutazione, il signor Cherekaev era stato intimorito con la minaccia che il progetto sarebbe stato annullato se il rappresentante dell'Accademia russa delle scienze agrarie chiamato a far parte del secondo comitato di valutazione avesse nuovamente attribuito un punteggio eccessivo. La libertà di giudizio di quest'ultimo era quindi compromessa (punto 6).

190.
    In quarto luogo, la ricorrente si diceva convinta del fatto che, in un simile contesto, i consulenti indipendenti che hanno partecipato alla seconda procedura di valutazione non avevano potuto effettuare un esame imparziale della sua offerta (punto 7).

191.
    In quinto luogo, essa era convinta che, dal momento che la sua offerta era stata classificata al primo posto al termine della prima procedura di valutazione e aveva potuto essere migliorata prima che si svolgesse la seconda procedura di valutazione, il fatto che al termine di quest'ultima procedura essa non fosse stata classificata al primo posto significava che era stata oggetto di una valutazione arbitraria (punto 8).

192.
    In sesto luogo, la ricorrente affermava che i suoi concorrenti e i responsabili del programma TACIS avevano infangato la sua reputazione presso la Commissione e nell'ambiente europeo dei consulenti specialisti nel settore dei bovini (punto 9).

193.
    Quanto alle critiche al comportamento del signor Van de Walle e della AGRER durante la procedura di aggiudicazione, il Tribunale sottolinea che la Commissione, sin dal ricevimento della lettera della ricorrente del 9 aprile 1998, ha chiesto al signor Van de Walle di spiegarsi circa i suoi rapporti con il signor Cherekaev e laAGRER nel corso di tale procedura, il che dimostra, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, che la Commissione ha preso in considerazione la suddetta lettera prima di assegnare l'appalto.

194.
    Il 28 aprile 1998 il signor Van de Walle ha fornito le spiegazioni richieste, negando formalmente di aver mai offerto assistenza alla AGRER o a qualunque altro offerente, per la preparazione delle offerte nell'ambito delle procedure di aggiudicazione di progetti finanziati dalla Commissione o da altre fonti. Egli ha spiegato di aver organizzato l'11 maggio 1997, nella sua casa in Belgio, un pranzo cui avevano partecipato il signor Cherekaev e il signor Couturier, direttore generale della AGRER, nonché un rappresentante della ricorrente, il signor Meyn. Egli ha assicurato di aver sempre dimostrato un atteggiamento assolutamente imparziale nelle procedure di aggiudicazione cui era intervenuto, specie nell'ambito del programma TACIS, come sarebbe dimostrato, riguardo alla procedura di aggiudicazione del progetto FD RUS 9603, dalle sue valutazioni tecniche relative alle offerte presentate nel corso della riunione del comitato di valutazione del 9 e 10 luglio 1997.

195.
    Pertanto, il verbale relativo a tale procedura di valutazione non consente di mettere in dubbio il comportamento del signor Van de Walle nel corso della stessa. In particolare, esso non prova che egli abbia cercato di favorire la AGRER a scapito della ricorrente. Infatti, il voto da egli attribuito alla prima era inferiore a quello accordato alla seconda (v. supra, punto 113).

196.
    Tenuto conto delle indicazioni fornite dal signor Van de Walle nella lettera del 28 aprile 1998 e di quanto risulta dal verbale della riunione del comitato di valutazione del 9 e 10 luglio 1997, la Commisione aveva diritto di non attribuire alcun credito alle accuse di parzialità mosse dalla ricorrente nei confronti del signor Van de Walle.

197.
    Inoltre, la Commissione era legittimata a respingere le affermazioni della ricorrente secondo cui il signor Van de Walle avrebbe trasmesso la sua offerta alla AGRER in vista della seconda procedura di valutazione. A parte il fatto che una simile affermazione costituisce una semplice congettura, essa poteva sembrare tanto meno credibile alla Commissione in quanto, con lettera 7 gennaio 1998, essa aveva espressamente informato la ricorrente e gli altri offerenti interessati del fatto che, ad eccezione di mutamenti nella composizione della squadra proposta per la realizzazione del progetto nell'ambito della prima procedura di valutazione, non veniva autorizzata alcuna modifica della parte tecnica delle loro offerte in vista della seconda procedura di valutazione.

198.
    Quanto alla presenza del signor Portier nei due comitati di valutazione, la Commissione ha risposto in modo convincente alla ricorrente, nella sua lettera del 29 luglio 1998, che tale presenza si spiegava a causa della sua responsabilità come amministratore del progetto in seno alla direzione C «Relazioni con i nuovi Stati indipendenti e la Mongolia» della direzione generale IA «Relazioni esterne:Europa e nuovi Stati indipendenti, politica estera e di sicurezza comune, servizi esterni» della Commissione.

199.
    Quanto al comportamento del signor Portier nelle due procedure di valutazione, si è già osservato, sulla scorta dei relativi verbali, che i giudizi dell'interessato non esprimevano un pregiudizio negativo nei confronti della ricorrente (v. supra, punto 178). La Commissione aveva pertanto il diritto di respingere le asserzioni di quest'ultima al riguardo.

200.
    Per quanto concerne le manovre intimidatorie di cui sarebbe stato vittima il signor Cherekaev e che avrebbero avuto lo scopo di limitare la libertà di giudizio del rappresentante del beneficiario del progetto durante la seconda procedura di valutazione, dal relativo verbale risulta che tale rappresentante, il signor Strekosov, ha attribuito un punteggio superiore di oltre 6 punti a quello assegnato dal signor Cherekaev nel corso della prima procedura di valutazione, a dimostrazione della sua completa liberà di giudizio. Del resto, il punteggio che il signor Strekosov ha attribuito alla ricorrente era nettamente superiore a quelli da lui accordati agli altri sei offerenti, che variavano da 43,10 a 68,90 punti. Giustamente, quindi, la Commissione ha respinto gli addebiti della ricorrente su questo punto.

201.
    Poiché le precedenti accuse della ricorrente sembrano del tutto infondate, e poiché essa non ha addotto il minimo elemento concreto sul punto, altrettanto giustamente la Commissione non ha attribuito alcun credito all'affermazione della ricorrente secondo la quale il particolare contesto della procedura di aggiudicazione avrebbe impedito ai due esperti indipendenti di valutare la sua offerta in piena imparzialità.

202.
    Quanto al presunto carattere arbitrario della seconda procedura di valutazione, la lettura del verbale della riunione del comitato di valutazione del 4 e 5 marzo 1998 mostra che le diverse offerte presentate sono state analizzate in dettaglio e valutate sulla base di una ponderazione della qualità tecnica rispetto al prezzo. La valutazione tecnica è stata effettuata sulla base dei criteri abituali, ai sensi dell'allegato III, punto 3, del regolamento TACIS (organizzazione e piano di lavoro proposti per la realizzazione del progetto, qualità del personale proposto, ricorso a società o esperti locali). Nessun elemento del verbale poteva far insorgere un dubbio nella Commissione quanto alla regolarità della seconda procedura di valutazione.

203.
    Infine, le critiche della ricorrente relative al pregiudizio per la sua reputazione non erano corroborate da alcun elemento concreto.

204.
    In conclusione, la Commissione aveva diritto di rispondere alla ricorrente, il 29 luglio 1998, che «non [esisteva] alcuna prova che [il] risultato [della seconda valutazione si fosse basato] su un errore manifesto di giudizio o di procedura» e che le accuse di parzialità da essa formulate nella lettera del 9 aprile 1998 erano «semplici congetture e [non erano] corroborate dai fatti».

205.
    Tenuto conto delle considerazioni che precedono, l'argomento della ricorrente basato sulla violazione, da parte della Commissione, dell'art. 23, n. 2, delle norme generali va respinto.

206.
    In sesto luogo, la ricorrente sostiene che i «principi di equità e di trasparenza della procedura amministrativa» sono stati gravemente violati a causa del fatto che la Commissione ha omesso di indicare, nella decisione 26 giugno 1998, i mezzi di ricorso a sua disposizione, nonché del rifiuto del rappresentante della Commissione contattato telefonicamente nell'agosto 1998 di fornirle una tale informazione.

207.
    Il Tribunale tuttavia rileva che la ricorrente non contesta di aver ricevuto dalla Commissione, assieme al fascicolo della gara, una copia delle norme generali, cosa del resto dimostrata dal fatto che, nella sua lettera del 9 aprile 1998, essa ha fatto riferimento all'art. 23, n. 2, delle norme generali.

208.
    Pertanto, proprio in forza di tale disposizione, la ricorrente sapeva di poter sottoporre alla Commissione una richiesta motivata di riesame della sua offerta, dopo essere stata informata, il 26 giugno 1998, che la Commissione aveva deciso di assegnare l'appalto alla AGRER.

209.
    D'altronde, la ricorrente è ricorsa a tale possibilità presentando nuovamente alla Commissione, il 6 luglio 1998, le accuse formulate nella lettera del 9 aprile 1998 sullo svolgimento della procedura di aggiudicazione e che, giustamente (v. supra, punti 193-204), la Commissione aveva respinto nella risposta del 29 luglio 1998.

210.
    Inoltre, in mancanza di disposizioni esplicite in diritto comunitario, non si può riconoscere, a carico delle autorità amministrative o giurisdizionali della Comunità, un obbligo generale di informare i soggetti di diritto sui mezzi di ricorso disponibili e sulle condizioni in cui essi li possono esercitare (ordinanza della Corte 5 marzo 1999, causa C-153/98 P, Guérin automobiles/Commissione, Racc. pag. I-1441, punto 15).

211.
    Pertanto, l'argomento della ricorrente attinente ad una violazione, da parte della Commissione, dei «principi di equità e di trasparenza della procedura amministrativa» a causa della mancata indicazione dei mezzi di ricorso esperibili contro la decisione 26 giugno 1998 dev'essere respinto.

212.
    Da quanto precede (punti 134-211) deriva che la terza parte del motivo va respinta.

213.
    Terminato l'esame delle tre parti del motivo, occorre ancora rilevare che, alla sezione II, punto 3, dell'atto introduttivo, la ricorrente sottolinea che il signor Van de Walle per due volte, nel maggio e nel giugno 1996, si è recato preso la sua sede sociale di Bonn allo scopo di ottenere informazioni utili all'elaborazione del capitolato d'oneri relativo al progetto FD RUS 9603. In udienza, basandosi sulla testimonianza del signor Ochs, essa ha insistito su questo punto, contestando leprecisazioni fornite dal signor Van de Walle nel corso della sua audizione in merito alla frequenza e al tenore dei suoi contatti con la ricorrente stessa all'epoca. Nel medesimo punto del ricorso, essa sostiene altresì che, nel corso dei suddetti incontri, il signor Van de Walle le ha raccomandato di collaborare con la AGRER per depositare un'offerta comune nell'ambito della procedura di aggiudicazione del progetto FD RUS 9603.

214.
    Tuttavia, il Tribunale osserva che la ricorrente non trae alcuna conseguenza giuridica da questa argomentazione di fatto. Infatti, la sezione VII del ricorso, che contiene il motivo unico su cui si basa la sua domanda d'annullamento, non contiene alcun riferimento all'argomentazione suddetta. Occorre pertanto rilevare che tale argomentazione non è precisa e, per tale ragione, va respinta.

215.
    Nel ricorso la ricorrente si dice inoltre convinta del fatto che il signor Van de Walle abbia trasmesso alla AGRER copia della parte tecnica dell'offerta da lei presentata ai fini della prima valutazione, avvantaggiando in tal modo la AGRER nella seconda procedura di valutazione.

216.
    Tuttavia, il Tribunale osserva che la ricorrente, ancora una volta, non trae alcuna conseguenza giuridica da questo elemento che non rientra, nella sezione VII dell'atto introduttivo, tra gli argomenti sollevati a sostegno del motivo diretto all'annullamento. Del resto, l'affermazione della ricorrente non è sostenuta da alcun elemento concreto, tanto che va considerata come una semplice congettura. Anch'essa quindi dev'essere respinta per mancanza di precisione.

217.
    Nella sezione V, punto 2, del ricorso, la ricorrente sostiene inoltre che nel corso della seconda procedura di valutazione non ha avuto luogo, in effetti, alcuna valutazione qualitativa delle offerte. Si tratterebbe dell'unica spiegazione possibile al fatto che la sua offerta, che al termine della prima procedura di valutazione era stata considerata come la migliore ed ulteriormente migliorata, sul piano tecnico, prima della seconda procedura di valutazione, non sia stata, al termine di quest'ultima, nuovamente classificata al primo posto. Nella replica la ricorrente adduce una serie di elementi volti a dimostrare che la sua offerta era superiore a quella della AGRER e sostiene inoltre l'arbitrarietà della scelta di quest'ultima come aggiudicataria del progetto FD RUS 9603. Detta impresa, infatti, si sarebbe rivelata incapace di garantire il buon esito del progetto in questione. Inoltre, essa avrebbe rivelato carenze nell'esecuzione, in Ucraina, del progetto FD UK 9301, ad essa affidato nel 1996, cosa criticata dalla Corte dei conti delle Comunità europee.

218.
    Al riguardo, occorre nuovamente osservare che la ricorrente non trae alcuna conseguenza giuridica da questo argomento di fatto, che non viene menzionato nella sezione VII del ricorso, tra gli argomenti del motivo unico di annullamento. Tale argomento, pertanto, non è preciso.

219.
    In ogni caso, come già rilevato (v. supra, punto 202), dalla lettura del verbale del comitato di valutazione del 4 e 5 marzo 1998 risulta che le differenti offerte presentate sono state analizzate approfonditamente, in base ai criteri tecnici e finanziari tradizionalmente applicati in materia. Nessun elemento in tale verbale è atto a destare dubbi sulla regolarità della seconda procedura di valutazione.

220.
    Anche supponendo che, in seguito alla lettera della Commissione del 1° ottobre 1997, la ricorrente abbia migliorato taluni punti della parte tecnica della sua offerta con riguardo ai criteri fissati nel capitolato d'oneri, il fatto che la sua offerta non sia stata ritenuta la migliore al termine della seconda procedura di valutazione, come al termine della prima, esprime semplicemente una differenza di giudizio da parte dei due comitati di valutazione, che si spiega necessariamente con il fatto che il secondo comitato comprendeva membri diversi dal primo, cosa che non costituisce un'irregolarità di procedura.

221.
    Per il resto, senza che occorra pronunciarsi sulla ricevibilità, riguardo all'art. 48, n. 2, del regolamento di procedura, degli argomenti addotti dalla ricorrente in sede di replica per dimostrare la superiorità della sua offerta rispetto a quella della AGRER e l'arbitrarietà della scelta di quest'ultima come aggiudicataria del progetto in questione, va ricordato che il Tribunale non può, nell'esercizio delle sue competenze, sostituire il suo giudizio a quello dell'istituzione comunitaria o rivolgerle ingiunzioni, nel caso di specie ordinarle di assegnare l'appalto alla ricorrente (v. supra, punti 83-86).

222.
    La ricorrente, inoltre, non può utilmente avvalersi di circostanze successive alla decisione della Commissione di assegnare il progetto alla AGRER per contestarne la legittimità. Nell'esaminare la legittimità della suddetta decisione, il Tribunale può infatti prendere in considerazione solo le circostanze note alla Commissione nel momento in cui essa ha preso tale decisione. Le condizioni di esecuzione del progetto da parte della AGRER sfuggono quindi a tale esame.

223.
    La ricorrente non può neppure invocare utilmente l'asserita incapacità della AGRER nell'esecuzione del progetto FD UK 9301. Anche se fosse provata, tale circostanza è infatti irrilevante per valutare la legittimità della decisione della Commissione di aggiudicare il progetto FD RUS 9603.

224.
    In conclusione, l'argomento della ricorrente esposto al punto 217 dev'essere respinto.

225.
    Al termine dell'analisi che precede (punti 89-224), occorre respingere il motivo attinente alla violazione delle regole relative alle procedure di gara e del principio della «lealtà della concorrenza».

226.
    La domanda di annullamento della decisione della Commissione 26 giugno 1998 deve, pertanto, essere respinta.

Sulla domanda di risarcimento danni

227.
    A sostegno della sua domanda di risarcimento danni la ricorrente accusa la Commissione di aver condotto in modo irregolare la procedura di aggiudicazione dell'appalto relativo al progetto FD RUS 9603.

228.
    Dall'esame della domanda di annullamento emerge tuttavia che la Commissione non ha commesso, nel corso della procedura di aggiudicazione del progetto FD RUS 9603, alcuna irregolarità che possa comportarne la responsabilità nei confronti della ricorrente.

229.
    La domanda di risarcimento danno dev'essere quindi respinta.

Sulle spese

230.
    Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese se ne viene fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, va condannata alle spese sostenute dalla Commissione conformemente alla domanda di questa.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

1)    La domanda diretta a far ingiungere alla Commissione di attribuire alla ricorrente l'esecuzione del progetto FD RUS 9603 è irricevibile.

2)    Per il resto, il ricorso va respinto in quanto infondato.

3)    La ricorrente è condannata alle spese.

Lenaerts
Azizi
Jaeger

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 24 febbraio 2000.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

K. Lenaerts


1: Lingua processuale: il tedesco.

Racc.