Language of document : ECLI:EU:T:2005:191

Causa T‑373/03

Solo Italia Srl

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario — Marchio denominativo PARMITALIA — Termine di ricorso contro la decisione della divisione di opposizione — Art. 59 del regolamento (CE) n. 40/94 — Regola 48 del regolamento (CE) n. 2868/95 — Irricevibilità del detto ricorso»

Massime della sentenza

1.      Marchio comunitario — Procedura di ricorso — Ricorso dinanzi al giudice comunitario — Competenza del Tribunale — Controllo sulla legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso con riferimento alle questioni di diritto che sono state loro sottoposte — Esame d’ufficio della concordanza dei rispettivi ricorsi

[Regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, art. 63]

2.      Marchio comunitario — Procedura di ricorso — Termine e forma del ricorso — Presentazione in forma scritta entro il termine di due mesi — Bonifico della somma corrispondente alla tassa di ricorso — Atto di per sé insufficiente

(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 59)

1.      Il ricorso dinanzi al Tribunale ai sensi dell’art. 63 del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario ha ad oggetto il controllo sulla legittimità delle decisioni adottate dalle commissioni di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) ai sensi della citata disposizione. Infatti, se, ai sensi dell’art. 63, n. 3, del regolamento n. 40/94, il Tribunale «è competente sia ad annullare che a riformare la decisione impugnata», tale disposizione dev’essere letta alla luce del numero precedente, ai sensi del quale «[i]l ricorso può essere proposto per incompetenza, per violazione di norme che prescrivono una determinata forma, per violazione del Trattato, del presente regolamento o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione o per sviamento di potere», e in combinato con gli artt. 229 CE e 230 CE. Il sindacato di legittimità operato dal Tribunale in ordine a una decisione della commissione di ricorso deve quindi svolgersi con riferimento alle questioni di diritto che sono state sollevate dinanzi alla commissione di ricorso, con la precisazione che la questione della concordanza tra il ricorso proposto dinanzi alla commissione di ricorso e quello proposto dinanzi al Tribunale è una questione di ordine pubblico, che dev’essere esaminata d’ufficio.

(v. punti 25, 28)

2.      Ai sensi dell’art. 59 del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, il ricorso dev’essere presentato in forma scritta all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) in un termine di due mesi a partire dal giorno della notifica della decisione.

Pur se, ai sensi di tale articolo, il ricorso è considerato proposto soltanto a seguito del pagamento della tassa di ricorso, il solo bonifico della somma corrispondente non può essere considerato equivalente all’atto richiesto dal detto articolo. A questo proposito non incombe sull’Ufficio, e più in particolare sul suo servizio finanziario, l’obbligo di avvisare gli eventuali ricorrenti dinanzi alla commissione di ricorso delle conseguenze del mancato rispetto delle formalità stabilite dal regolamento n. 40/94.

(v. punti 56, 58‑59)