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Sentenza del Tribunale di primo grado 20 settembre 2007 - Fachvereinigung Minerlfaserindustrie /Commissione

(Causa T-375/03) 1

(Aiuti di Stato - Misure dirette a promuovere l'impiego di materiali isolanti prodotti a partire da materie prime rinnovabili - Decisione che dichiara gli aiuti compatibili con il mercato comune - Procedimento preliminare di esame - Ricorso di annullamento -Ricevibilità - Nozione di interessato ai sensi dell'art. 88, n. 2, CE - Obbligo della Commissione di avviare il procedimento contraddittorio)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Fachvereinigung Minerlfaserindustrie eV Deutsche Gruppe der Eurima - European Insulation Manufacturers Association (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentanti: avv.ti T Schmidt-Kötters, D. Uwer e K. Najork)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: V. Kreuschitz e M. Niejahr, agenti)

Parte interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: inizialmente W.-D. Plessing, M. Lumma e C. Schulze-Bahr, quindi W.-D. Plessing e C. Schulze-Bahr, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 9 luglio 2003, C (2003) 1473 def., che dichiara compatibili con il mercato comune le misure che le autorità tedesche intendono adottare per promuovere l'impiego di materiali isolanti prodotti a partire da materie prime rinnovabili (aiuto n. 694/2002).

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Fachvereinigung Minerlfaserindustrie eV Deutsche Gruppe der Eurima - European Insulation Manufacturers Association è condannata a sopportare le proprie spese e quelle della Commissione.

La Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie spese.

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1 - GU C 35 del 7.2.2004.