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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal rechtbank Den Haag, zittingsplaats 's-Hertogenbosch (Paesi Bassi) il 26 gennaio 2021 – X / Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(Causa C-39/21)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Den Haag, zittingsplaats 's-Hertogenbosch

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: X

Resistente: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Questioni pregiudiziali

Se, in considerazione dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea in combinato disposto con gli articoli 6 e 53 della Carta e alla luce dell’articolo 15, paragrafo 2, parte iniziale e lettera b), della direttiva rimpatrio 1 , dell’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva accoglienza 2 e dell’articolo 28, paragrafo 4, del regolamento Dublino 3 , sia consentito agli Stati membri istituire il procedimento giurisdizionale con cui ci si può opporre alla detenzione per gli stranieri inflitta dalle autorità in modo tale che al giudice è fatto divieto di esaminare e valutare d’ufficio tutti gli aspetti della legittimità della detenzione e, in caso di constatazione d’ufficio dell’illegittimità della detenzione, di porre immediatamente fine a detta detenzione e disporre l’immediato rilascio dello straniero. Qualora la Corte di giustizia dell’Unione europea dichiari un simile regime nazionale contrario al diritto dell’Unione, se ciò comporti anche che, ove lo straniero chieda al giudice di essere rimesso in libertà, detto giudice sia sempre obbligato a esaminare e valutare d’ufficio, attivamente e in modo approfondito, tutti i fatti e gli elementi rilevanti della legittimità della detenzione.

Se, in considerazione dell’articolo 24, paragrafo 2, della Carta, in combinato disposto con l’articolo 3, punto 9, della direttiva rimpatrio, l’articolo 21 della direttiva accoglienza e l’articolo 6 del regolamento Dublino, la risposta alla prima questione sia differente nel caso in cui lo straniero detenuto dalle autorità sia minorenne.

Se dal diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, sancito all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea in combinato disposto con gli articoli 6 e 53 della Carta e alla luce dell’articolo 15, paragrafo 2, parte iniziale e lettera b), della direttiva rimpatrio, dell’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva accoglienza e dell’articolo 28, paragrafo 4, del regolamento Dublino, discenda che, qualora lo straniero chieda al giudice di ogni istanza di disporre la cessazione del trattenimento e di rimetterlo in libertà, tale giudice debba fornire una solida motivazione nel merito di ogni decisione su detta domanda se per il resto il ricorso giurisdizionale è organizzato secondo le modalità previste in questo Stato membro. Qualora la Corte consideri contraria al diritto dell’Unione una prassi giurisdizionale nazionale in cui il giudice, in seconda e dunque ultima istanza, possa limitarsi ad adottare una decisione senza alcuna motivazione nel merito, dato il modo in cui detto ricorso giurisdizionale per il resto è organizzato nello Stato membro di cui trattasi, se ciò comporti che detta facoltà debba considerarsi contraria al diritto dell’Unione anche per il giudice che decide in seconda e dunque in ultima istanza in materia di asilo e di cause ordinarie relative a stranieri, in considerazione della vulnerabilità dello straniero, dell’interesse considerevole nei procedimenti in materia di immigrazione e della constatazione che tali procedimenti, in deroga a tutti gli altri procedimenti amministrativi, per quanto riguarda la tutela giurisdizionale prevedono per lo straniero le stesse deboli garanzie procedurali previste dalla procedura di trattenimento. Se, in considerazione dell’articolo 24, paragrafo 2, della Carta, la risposta a dette questioni sia diversa qualora lo straniero che presenta ricorso avverso una decisione delle autorità in materia di stranieri sia minorenne.

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1 Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU 2008, L 348, pag. 98).

2 Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione) (GU 2013, L 180, pag. 96).

3 Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU 2013, L 180, pag. 31).