Language of document : ECLI:EU:C:2024:340

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

18 aprile 2024 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Valori e obiettivi dell’Unione europea – Articolo 2 TUE – Stato di diritto – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Giudice indipendente e imparziale – Riorganizzazione delle competenze giurisdizionali all’interno di uno Stato membro – Scioglimento di un organo giurisdizionale penale specializzato – Irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale»

Nella causa C‑634/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia, Bulgaria), con decisione del 28 settembre 2022, pervenuta in cancelleria il 10 ottobre 2022, nel procedimento penale a carico di

OT,

PG,

CR,

VT,

MD,

con l’intervento di:

Sofyiska gradska prokuratura,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da C. Lycourgos (relatore), presidente di sezione, O. Spineanu-Matei, J.-C. Bonichot, S. Rodin e L.S. Rossi, giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il governo polacco, da B. Majczyna e S. Żyrek, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da K. Herrmann, E. Rousseva e P.J.O. Van Nuffel, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 23 novembre 2023,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, dell’articolo 6, paragrafi 1 e 3, e dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letti in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), nonché del principio del primato del diritto dell’Unione.

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale a carico di cinque persone per fatti qualificati come associazione per delinquere.

 Contesto normativo

3        Il paragrafo 43 delle disposizioni transitorie e finali dello zakon za izmenenie i dopalnanie na Zakona za sadebnata vlast (legge sulla modifica e l’integrazione della legge sull’ordinamento giudiziario) (DV n. 32, del 26 aprile 2022; in prosieguo: lo «ZIDZSV»), così dispone:

«A partire dall’entrata in vigore della presente legge, lo Spetsializiran nakazatelen sad [(Tribunale penale specializzato, Bulgaria)], l’Apelativen spetsializiran nakazatelen sad [(Corte d’appello penale specializzata, Bulgaria)], la Spetsializirana prokuratura [(Procura specializzata, Bulgaria)] e l’Apelativna spetsializirana prokuratura [(Procura specializzata presso la Corte d’appello, Bulgaria)] sono soppressi».

4        Il paragrafo 44 di tali disposizioni transitorie e finali prevede quanto segue:

«(1)      I giudici dello Spetsializiran nakazatelen sad [(Tribunale penale specializzato)] e dell’Apelativen spetsializiran nakazatelen sad [(Corte d’appello penale specializzata)] sono riassegnati alle condizioni e secondo la procedura di cui all’articolo 194, paragrafo 1.

(2)      Entro 14 giorni dalla promulgazione della presente legge, le persone menzionate al paragrafo 1 possono presentare domanda al Collegio dei giudici del Consiglio giudiziario supremo indicando che desiderano essere reintegrate nella funzione di giudice che occupavano prima della loro assegnazione allo Spetsializiran nakazatelen sad [(Tribunale penale specializzato)] e all’Apelativen spetsializiran nakazatelen sad [(Corte d’appello penale specializzata)], a seconda dei casi.

(3)      Entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 2, il Collegio dei giudici del Consiglio giudiziario supremo adotta una decisione sull’istituzione di posti di giudice presso gli organi giurisdizionali corrispondenti a quelli soppressi presso lo Spetsializiran nakazatelen sad [(Tribunale penale specializzato)] e l’Apelativen spetsializiran nakazatelen sad [(Corte d’appello penale specializzata)], tenendo conto del carico di lavoro del rispettivo organo giurisdizionale. Non oltre un quarto dei giudici dello Spetsializiran nakazatelen sad [(Tribunale penale specializzato)] sciolto e non oltre un terzo dei giudici dell’Apelativen spetsializiran nakazatelen sad [(Corte d’appello penale specializzata)] sciolta sono riassegnati a un medesimo organo giurisdizionale.

(4)      Alla scadenza del termine di cui al paragrafo 3, il Collegio dei giudici del Consiglio giudiziario supremo riassegna i giudici a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge.

(5)      Le decisioni del Collegio dei giudici del Consiglio giudiziario supremo alle quali si riferisce il paragrafo 4 sono immediatamente esecutive».

5        Il paragrafo 49 di dette disposizioni transitorie e finali prevede quanto segue:

«I procedimenti penali di primo grado dinanzi allo Spetsializiran nakazatelen sad [(Tribunale penale specializzato)] per i quali non si è tenuta alcuna udienza preliminare prima dell’entrata in vigore della presente legge sono trasferiti ai tribunali competenti entro sette giorni dall’entrata in vigore della presente legge».

6        Il paragrafo 50 delle medesime disposizioni transitorie e finali è formulato come segue:

«(1)      A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, i procedimenti penali di primo grado dinanzi allo Spetsializiran nakazatelen sad [(Tribunale penale specializzato)] per i quali si è tenuta un’udienza preliminare rientrano nella competenza del Sofiyski gradski sad [(Tribunale di Sofia, Bulgaria)] e il loro esame è proseguito dalla formazione giudicante che ha tenuto l’udienza.

(2)      I giudici delle formazioni giudicanti che non sono stati riassegnati al Sofiyski gradski sad [(Tribunale di Sofia)] sono distaccati per partecipare all’esame dei procedimenti fino alla loro conclusione.

(3)      I giudici delle formazioni giudicanti che hanno esaminato i procedimenti penali di primo grado nei quali è stata emessa una sentenza sono distaccati per motivare la medesima, se non sono stati riassegnati al Sofiyski gradski sad [(Tribunale di Sofia)].

(...)».

7        Ai sensi del paragrafo 59 delle disposizioni transitorie e finali dello ZIDZSV:

«(1)      Il Sofiyski gradski sad [(Tribunale di Sofia)] succede allo Spetsializiran nakazatelen sad [(Tribunale penale specializzato)] nell’attivo, nel passivo, nei diritti e negli obblighi.

(2)      L’Apelativen sad Sofia [(Corte d’appello di Sofia, Bulgaria)] succede all’Apelativen spetsializiran nakazatelen sad [(Corte d’appello penale specializzata)] nell’attivo, nel passivo, nei diritti e negli obblighi».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

8        Dal 12 luglio 2019, a carico di OT, PG, CR, VT e MD è in corso un procedimento penale, inizialmente dinanzi allo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale penale specializzato) e, a seguito del suo scioglimento, dinanzi al Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia), per partecipazione a un’associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati di estorsione.

9        Lo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale penale specializzato) e l’Apelativen spetsializiran nakazatelen sad (Corte d’appello penale specializzata) (in prosieguo, congiuntamente: gli «organi giurisdizionali penali specializzati») sono stati istituiti dal legislatore bulgaro nel corso del 2011. All’origine, tali organi giurisdizionali penali specializzati erano competenti a conoscere soltanto di reati commessi da gruppi appartenenti alla criminalità organizzata. La loro competenza è stata successivamente estesa ai «reati contro la Repubblica [di Bulgaria]» e ai reati di corruzione nei confronti di persone che ricoprono cariche pubbliche ad alti livelli.

10      Conformemente allo ZIDZSV, gli organi giurisdizionali penali specializzati sono stati sciolti a decorrere dal 28 luglio 2022.

11      Lo ZIDZSV prevede che, a decorrere da tale data, il Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia) e l’Apelativen sad Sofia (Corte d’appello di Sofia) succedano, rispettivamente, allo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale penale specializzato) e all’Apelativen spetsializiran nakazatelen sad (Corte d’appello penale specializzata).

12      Dalla motivazione contenuta nello ZIDZSV risulta che tali modifiche strutturali e organizzative mirano a garantire il principio costituzionale di indipendenza del potere giudiziario e la difesa dei diritti costituzionali dei cittadini, dal momento che gli organi giurisdizionali penali specializzati non avevano raggiunto, nei dieci anni di loro esistenza, gli obiettivi ad essi attribuiti al momento della loro istituzione e che la commistione dei criteri di specializzazione materiali e personali che definivano la competenza di tali organi giurisdizionali aveva sollevato talune questioni in merito all’indipendenza di questi ultimi.

13      Conformemente al paragrafo 50 delle disposizioni transitorie e finali dello ZIDZSV, i procedimenti, come quello principale, per i quali si è tenuta un’udienza preliminare prima dell’entrata in vigore dello ZIDZSV devono essere proseguiti dal collegio giudicante dinanzi al quale si è svolta tale udienza, nonostante lo scioglimento degli organi giurisdizionali penali specializzati. A tal fine, il legislatore bulgaro ha previsto il trasferimento di tali procedimenti al Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia) e all’Apelativen sad Sofia (Corte d’appello di Sofia), la modifica del mandato dei giudici popolari coinvolti, al fine di poter essere considerati come giudici popolari di questi ultimi organi giurisdizionali, e il distacco dei giudici degli organi giurisdizionali penali specializzati che non vi sono stati riassegnati.

14      Nel caso di specie, la sezione del Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia), che è oramai competente a conoscere del procedimento principale, è quindi composta allo stesso modo della sezione dello Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale penale specializzato) che, prima dello scioglimento di quest’ultimo, era competente a conoscere di tale procedimento.

15      Fatte salve le osservazioni che precedono, il giudice del rinvio rileva, in primo luogo, che il 25 febbraio 2022, mentre era in corso il dibattito pubblico concernente il disegno di legge che è sfociato nell’adozione dello ZIDZSV, l’avvocata di OT, nella sua qualità di rappresentate di una organizzazione non governativa, si è espressa pubblicamente a favore dello scioglimento dello Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale penale specializzato), sulla base del rilievo che tale organo giurisdizionale penale specializzato non consentiva lo svolgimento di un processo equo.

16      Tuttavia, anche a seguito dell’adozione dello ZIDZSV, OT non ha presentato alcuna domanda di ricusazione. Il giudice del rinvio non rinviene motivi per astenersi, dato che ritiene che non sussista alcuna parzialità soggettiva da parte sua in relazione al procedimento o alle parti nel procedimento principale.

17      Tuttavia, ad avviso del giudice del rinvio una dichiarazione pubblica come quella fatta dall’avvocata di OT solleva una preoccupazione legittima in merito alla sua indipendenza e alla sua imparzialità. Lo stesso varrebbe con riferimento alla motivazione addotta dal legislatore bulgaro per giustificare lo scioglimento degli organi giurisdizionali penali specializzati, dato che tale motivazione rimette in discussione l’indipendenza non solo della sezione investita del procedimento penale avviato a carico di OT, ma di tutto lo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale penale specializzato).

18      In secondo luogo, il giudice del rinvio esprime propri dubbi in relazione alla compatibilità di detta motivazione con il diritto dell’Unione.

19      Esso rileva in tal senso che, fino all’adozione dello ZIDZSV, era pacifico che lo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale penale specializzato) soddisfaceva i requisiti di cui all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, all’articolo 267, terzo comma, TFUE e all’articolo 47, secondo comma, della Carta.

20      Inoltre, secondo il giudice del rinvio, la motivazione addotta dal legislatore bulgaro per giungere alla conclusione in base alla quale gli organi giurisdizionali penali specializzati non erano indipendenti e non tutelavano i diritti costituzionali dei cittadini non si è mai fondata su prove concrete, mentre una tale motivazione avrebbe dovuto essere adeguatamente suffragata.

21      In terzo e ultimo luogo, tale giudice si chiede se, tenuto conto della motivazione che ha giustificato lo scioglimento dello Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale penale specializzato), esso possa continuare a conoscere di procedimenti avviati dinanzi ad esso e, qualora non dovesse astenersi, quali sarebbero le conseguenze sulle decisioni da esso adottate.

22      Alla luce di tali circostanze, il Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«(1)      Se gli articoli 2, 6, paragrafi 1 e 3, e 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della [Carta], debbano essere interpretati nel senso che l’indipendenza di un organo giurisdizionale di cui si dispone lo scioglimento con la modifica approvata dello [ZIDZSV] risulta compromessa, tenuto conto che i giudici devono continuare anche in seguito ad occuparsi dei procedimenti loro assegnati fino [alla data di scioglimento di tale organo giurisdizionale], nonché continuare ad occuparsi, in seguito a tale data, dei procedimenti di [detto organo giurisdizionale] per i quali si sono già tenute udienze preliminari, se lo scioglimento dell’organo giurisdizionale è motivato con l’esigenza di salvaguardare in tal modo il principio costituzionale dell’indipendenza dei giudici e la tutela dei diritti costituzionali dei cittadini, senza però illustrare correttamente i fatti che portano a concludere che tali principi siano stati violati.

2)      Se tali disposizioni di diritto dell’Unione debbano essere interpretate nel senso che ostano a norme nazionali quali quelle dell[o ZIDZSV], che prevedono il completo smantellamento di un’autorità giudiziaria indipendente in Bulgaria[, lo Spetsializiran nakazatelen sad (il Tribunale specializzato per i procedimenti penali),] con la motivazione indicata e il trasferimento dei giudici (compresi quelli del Collegio giudicante cui è assegnato il concreto procedimento penale in oggetto) da tale organo giurisdizionale a diversi altri organi giurisdizionali, ma obbligano tali giudici a continuare a trattare le cause pendenti e da essi avviate dinanzi all’organo giurisdizionale sciolto.

3)      In caso affermativo, quali atti procedurali debbano compiere i giudici degli organi giurisdizionali di cui si è proceduto allo scioglimento, anche alla luce del primato del diritto dell’Unione, nell’ambito delle cause dell’organo sciolto (che per legge tali giudici devono portare a termine), tenuto conto altresì dell’obbligo di esaminare attentamente se essi debbano astenersi per parzialità in tali procedimenti. Quali conseguenze ne derivino per le decisioni processuali dell’organo giurisdizionale di cui si è proceduto allo scioglimento per quanto riguarda i procedimenti che devono essere portati a termine e i provvedimenti decisori da adottare nell’ambito di tali procedimenti».

 Sulla competenza della Corte

23      Il governo polacco fa valere, in sostanza, che le problematiche relative all’organizzazione giudiziaria degli Stati membri, come quelle prese in esame nelle questioni pregiudiziali, rientrano nella competenza esclusiva di questi ultimi e non nell’ambito di applicazione ratione materiae del diritto dell’Unione.

24      A tale riguardo, risulta da giurisprudenza costante che, sebbene l’organizzazione della giustizia negli Stati membri rientri, invero, nella competenza di questi ultimi, ciò non toglie che, nell’esercizio di tale competenza, gli Stati membri siano tenuti a rispettare gli obblighi per essi derivanti dal diritto dell’Unione [sentenze del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema), C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18, EU:C:2019:982, punto 75, nonché del 9 gennaio 2024, G. e a. (Nomina dei giudici ordinari in Polonia), C‑181/21 e C‑269/21, EU:C:2024:1, punto 57 e giurisprudenza ivi citata].

25      Inoltre, dai termini delle questioni pregiudiziali risulta chiaramente che queste ultime vertono sull’interpretazione non già del diritto bulgaro, bensì delle disposizioni del diritto dell’Unione cui le questioni fanno riferimento.

26      Ne consegue che la Corte è competente a pronunciarsi sulla domanda di pronuncia pregiudiziale.

 Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

27      Il governo polacco ritiene che il procedimento principale non presenti alcun collegamento con il diritto dell’Unione, con la conseguenza che le questioni pregiudiziali dovrebbero essere dichiarate irricevibili.

28      La Commissione europea considera del pari che tali questioni sono irricevibili dal momento che i dubbi espressi dal giudice del rinvio sarebbero ipotetici dato che quest’ultimo non rinviene ragioni soggettive per astenersi e che le parti nel procedimento principale non rimettono in discussione la sua imparzialità oggettiva. Inoltre, dette questioni sarebbero irrilevanti per la soluzione del procedimento principale, visto che le modifiche strutturali e organizzative introdotte dallo ZIDSZV riguardano soltanto lo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale penale specializzato) e non il giudice del rinvio.

29      Secondo una giurisprudenza costante, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia principale e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolarità del caso, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria decisione sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Ne consegue che le questioni poste dai giudici nazionali godono di una presunzione di pertinenza e che il rifiuto della Corte di pronunciarsi su tali questioni è possibile solo quando appaia in modo manifesto che l’interpretazione richiesta non ha alcuna relazione con l’effettività o con l’oggetto del procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una risposta utile a dette questioni (v., in particolare, sentenza del 21 dicembre 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, punto 64 e giurisprudenza ivi citata).

30      In effetti, come risulta dalla formulazione stessa dell’articolo 267 TFUE, la decisione pregiudiziale richiesta deve essere «necessaria» per consentire al giudice del rinvio di «emanare la sua sentenza» nella causa di cui è investito [sentenza del 24 novembre 2020, Openbaar Ministerie (Falso in atti), C‑510/19, EU:C:2020:953, punto 27 e giurisprudenza ivi citata].

31      La Corte ha in tal senso ricordato che sia dal dettato sia dall’impianto sistematico dell’articolo 267 TFUE emerge che il procedimento pregiudiziale presuppone, in particolare, che dinanzi ai giudici nazionali sia effettivamente pendente una controversia nell’ambito della quale ad essi è richiesta una pronunzia che possa tener conto della sentenza pregiudiziale. Nell’ambito di siffatto procedimento, deve quindi esistere tra la suddetta controversia e le disposizioni del diritto dell’Unione di cui è chiesta l’interpretazione un collegamento tale per cui detta interpretazione risponde ad una necessità oggettiva ai fini della decisione che dev’essere adottata dal giudice del rinvio [sentenza del 9 gennaio 2024, G. e a. (Nomina dei giudici ordinari in Polonia), C‑181/21 e C‑269/21, EU:C:2024:1, punti 64 e 65 nonché giurisprudenza ivi citata].

32      Nel caso di specie, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, l’articolo 6, paragrafi 1 e 3, nonché l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letti in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, debbano essere interpretati nel senso che ostano a che i membri di un organo giurisdizionale sciolto da uno Stato membro ai fini di salvaguardare il principio costituzionale di indipendenza del potere giudiziario e la difesa dei diritti costituzionali dei cittadini possano continuare a conoscere, in qualità di membri dell’organo giurisdizionale succeduto all’organo giurisdizionale in tal modo sciolto, di determinati procedimenti di cui erano stati investiti in qualità di membri di quest’ultimo organo giurisdizionale.

33      Dalla motivazione della decisione di rinvio emerge che le questioni pregiudiziali vertono, più in particolare, sull’interpretazione del principio di indipendenza dei giudici, come garantito dalle disposizioni del diritto dell’Unione menzionate al precedente punto.

34      In proposito, occorre ricordare che, sebbene la ripartizione o la riorganizzazione delle competenze giurisdizionali all’interno di uno Stato membro rientri, in linea di principio, nella libertà degli Stati membri garantita all’articolo 4, paragrafo 2, TUE, ciò vale solo a condizione che, in particolare, una siffatta ripartizione o riorganizzazione non pregiudichi il rispetto del valore dello Stato di diritto, previsto all’articolo 2 TUE, e i requisiti derivanti, a tal riguardo, dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, tra cui quelli relativi all’indipendenza, all’imparzialità e alla precostituzione per legge degli organi giurisdizionali chiamati a interpretare e ad applicare il diritto dell’Unione [sentenza del 5 giugno 2023, Commissione/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici), C‑204/21, EU:C:2023:442, punto 263].

35      Il requisito dell’indipendenza degli organi giurisdizionali, che deriva dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, presenta due aspetti. Il primo aspetto, di carattere esterno, richiede che l’organo interessato eserciti le sue funzioni in piena autonomia, senza essere soggetto ad alcun vincolo gerarchico o di subordinazione nei confronti di alcuno e senza ricevere ordini o istruzioni da alcuna fonte, con la conseguenza di essere quindi tutelato dagli interventi o dalle pressioni esterni idonei a compromettere l’indipendenza di giudizio dei suoi membri e a influenzare le loro decisioni. Il secondo aspetto, di carattere interno, si ricollega alla nozione di imparzialità e riguarda l’equidistanza dalle parti della controversia e dai loro rispettivi interessi riguardo all’oggetto di quest’ultima. L’aspetto appena descritto impone il rispetto dell’obiettività e l’assenza di qualsivoglia interesse nella soluzione da dare alla controversia all’infuori della stretta applicazione della norma giuridica [sentenza del 22 febbraio 2022, RS (Efficacia delle sentenze di una Corte costituzionale), C‑430/21, EU:C:2022:99, punto 41 e giurisprudenza ivi citata].

36      Tale requisito dell’indipendenza dei giudici impone che il regime applicabile ai trasferimenti di questi ultimi senza il loro consenso presenti in particolare le garanzie necessarie ad evitare che tale indipendenza sia messa a repentaglio mediante interventi esterni diretti o indiretti. Pertanto, è necessario che tali misure possano essere decise solo per motivi legittimi attinenti, in particolare, a una ripartizione delle risorse disponibili che consenta di assicurare una buona amministrazione della giustizia [v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina), C‑487/19, EU:C:2021:798, punti 117 e 118].

37      Nel caso di specie, il legislatore bulgaro ha deciso di sciogliere lo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale penale specializzato) fondandosi su esigenze legate alla necessità di assicurare una buona amministrazione della giustizia, senza tuttavia rimettere in discussione l’indipendenza di ciascun membro di tale organo giurisdizionale.

38      Infatti, da un lato, dalla motivazione contenuta nello ZIDZSV, come esposta al punto 15 della decisione di rinvio, risulta che la concentrazione di procedimenti molto delicati che dovevano essere esaminati dallo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale penale specializzato) rischiava di esporre tale organo giurisdizionale a un difetto di efficacia e a pressioni indebite. Dall’altro, dalle disposizioni del diritto bulgaro rilevanti si evince che i magistrati che componevano detto organo giurisdizionale sono stati considerati dal legislatore bulgaro come sufficientemente indipendenti e imparziali per continuare ad esaminare, in seno al Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia), procedimenti per i quali si era già tenuta un’udienza preliminare dinanzi allo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale penale specializzato).

39      Inoltre, come rilevato al punto 16 della presente sentenza, le parti nel procedimento principale non hanno rimesso in discussione l’indipendenza o l’imparzialità del giudice del rinvio e quest’ultimo non esprime alcun dubbio in merito alla sua imparzialità soggettiva.

40      In tali circostanze, se è pur vero che ogni organo giurisdizionale ha l’obbligo di verificare se esso costituisca un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, ai sensi, in particolare, dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE quando, al riguardo, sorga un dubbio serio [sentenza del 9 gennaio 2024, G. e a. (Nomina dei giudici ordinari in Polonia), C‑181/21 e C‑269/21, EU:C:2024:1, punto 68 e giurisprudenza ivi citata], ciò non toglie che la domanda di pronuncia pregiudiziale non consente di ricavare i motivi in base ai quali esisterebbe un dubbio di tal genere nel caso di specie.

41      Pertanto, una interpretazione delle disposizioni del diritto dell’Unione da cui derivano i requisiti relativi all’indipendenza e all’imparzialità degli organi giurisdizionali chiamati a interpretare e ad applicare il diritto dell’Unione non risulta necessaria ai fini della soluzione del procedimento principale.

42      Ne consegue che la domanda di pronuncia pregiudiziale è irricevibile.

 Sulle spese

43      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia, Bulgaria), con decisione del 28 settembre 2022, è irricevibile.

Firme


*      Lingua processuale: il bulgaro.