Language of document : ECLI:EU:T:2000:306

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

14 dicembre 2000 (1)

«Diritto comunitario - Principio dell'efficacia del diritto comunitario -

Principio della buona gestione finanziaria - Compensazione tra un credito

della Commissione e importi dovuti a titolo di contributi comunitari»

Nella causa T-105/99,

Conseil des communes et régions d'Europe (CCRE), con sede in Parigi, rappresentato dagli avv.ti F. Herbert e F. Renard, del foro di Bruxelles, con domicilioeletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. K. Manhaeve, 56-58, rue Charles Martel,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee , rappresentata dai signori P. Oliver, K. Simonsson, membri del servizio giuridico, e dalla signora W. Neirinck, funzionaria nazionale distaccata presso la Commissione, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione, contenuta nella lettera 15 febbraio 1999, che oppone al ricorrente una compensazione dei loro crediti reciproci,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione),

composto dalla signora V. Tiili, presidente, dai signori R. M. Moura Ramos e P. Mengozzi, giudici,

cancelliere: G. Herzig, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale dell'11 maggio 2000,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti all'origine della controversia

1.
    L'11 febbraio 1994 e il 25 aprile 1995 il Conseil des communes et régions d'Europe (CCRE), associazione di diritto francese che raggruppa alcune associazioni nazionali di autorità locali e regionali in Europa, l'associazione Agence pour le réseaux transméditerranéesn (ARTM) e l'associazione di diritto francese Cités uniés développement (CUD) stipulavano con la Commissione tre contratti di assistenza tecnica.

2.
    Tali contratti riguardavano due programmi di cooperazione regionale adottati in base al regolamento (CEE) del Consiglio 29 giugno 1992, n. 1763, relativo alla cooperazione finanziaria con tutti i paesi terzi mediterranei (GU L 181, pag. 5), denominati MED-URBS e MED-URBS MIGRATION (in prosieguo: i «contratti MED-URBS»). Ai sensi degli artt. 8 di detti contratti, questi ultimi sono soggetti alla legge belga, essendo del pari prevista in tali convenzioni una clausola attributiva di competenza in favore della giurisdizione civile di Bruxelles in caso di insuccesso della composizione amichevole di controversie sorte tra le parti.

3.
    Dopo aver controllato i conti del CCRE, la Commissione riteneva che, nell'ambito dei contratti MED-URBS, dalla suddetta associazione si sarebbe dovuta riscuotere la somma di BEF 195 991. Pertanto, il 30 gennaio 1997 essa redigeva la nota di addebito n. 97002489N per tale importo e con lettera 7 febbraio 1997 chiedeva al CCRE il rimborso.

4.
    In tale lettera, pervenuta al ricorrente solo in data 23 febbraio 1997, la Commissione, per giustificare la richiesta di rimborso, deduceva genericamente l'inosservanza delle clausole contrattuali.

5.
    Su richiesta del CCRE la Commissione precisava, con lettera 25 luglio 1997, che i bilanci relativi a ciascun contratto non erano stati rispettati, essendo state effettuate spese eccedenti i limiti di bilancio senza previa autorizzazione scritta da parte sua.

6.
    Il ricorrente contestava la fondatezza della tesi sostenuta dalla Commissione in diverse lettere, nonché in occasione di vari colloqui e si rifiutava di versare la somma richiesta.

7.
    Con lettera raccomandata 19 novembre 1998 la Commissione invitava il CCRE a saldare la somma in questione entro 15 giorni dalla data di ricevimento di detta lettera.

8.
    Con lettera 3 dicembre 1998 la Commissione intimava al CCRE di rimborsare la somma di ECU 195 991 ed accennava alla possibilità di una riscossione di tale importo «per compensazione con le somme [dovute al CCRE] a titolo di qualsiasi contributo comunitario, ovvero per ogni via legale, sia per il capitale che per gli interessi».

9.
    In risposta a tale lettera, nella sua missiva 18 dicembre 1998 il CCRE contestava il carattere certo del suo presunto debito e si opponeva alla compensazione.

10.
    Con lettera 15 febbraio 1999 la Commissione comunicava al CCRE che «il credito in questione [presentava] effettivamente le caratteristiche di certezza, liquidità ed esigibilità che consentono di operare una compensazione». Essa informava inoltre il ricorrente della propria decisione (in prosieguo: la «decisione controversa» o la «decisione impugnata») di «procedere alla riscossione dell'importo di euro 195 991,00 per compensazione con le somme (...) dovute a titolo di contributi comunitari» relativi a talune attività (in prosieguo: le «attività controverse»). Aggiungeva altresì: «[I] versamenti (...) devono considerarsi come riscossi dal CCRE con le conseguenti obbligazioni, sia che il versamento costituisca un anticipo, un acconto, ovvero un pagamento definitivo».

11.
    Il CCRE adiva il Tribunal de première instance di Bruxelles, conformemente alla clausola attributiva di competenza contenuta nei contratti MED-URBS, al fine di contestare la fondatezza del presunto credito della Commissione nell'ambito dei detti contratti e di dimostrare con ciò la mancanza dei presupposti richiesti dalla legge belga per l'estinzione delle obbligazioni contrattuali mediante compensazione.

Procedimento e richieste delle parti

12.
    Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 28 aprile 1999 il ricorrente ha proposto il ricorso in esame.

13.
    Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quarta Sezione) ha deciso di passare alla fase orale.

14.
    Le parti hanno svolto osservazioni orali e hanno risposto ai quesiti del Tribunale all'udienza svoltasi l'11 maggio 2000.

15.
    Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

-    annullare la decisione della Commissione, contenuta nella nota di addebito 15 febbraio 1999, n. 97002489N, di non versarle le seguenti somme (in prosieguo: le «somme controverse»):

    -    euro 39 447,39, a titolo di «seminari regionali nelle zone obiettivo 2 (DG XVI)»;

    -    euro 50 000,00, a titolo della «sovvenzione programma 1998 (segretariato generale)»;

    -    euro 82 800,00, a titolo della «dichiarazione B4-3040/98/208/jnb/d3 (DG XI)», e

    -    euro 23 743,61, a titolo della «convenzione SOC 98 101185 05D05 (DG V)» (su un totale di euro 31 405,08);

-    condannare la Commissione alle spese.

16.
    La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

-    dichiarare il ricorso irricevibile e, in subordine, respingerlo nel merito;

-    condannare il ricorrente alle spese.

Sulla ricevibilità

Argomenti delle parti

17.
    La Commissione eccepisce l'irricevibilità del ricorso facendo valere che quest'ultimo, a tenore dell'atto introduttivo, è diretto contro «la decisione della Commissione (...) contenuta nella nota di addebito 15 febbraio 1999, n. 97002489N», mentre questa in realtà è datata 30 gennaio 1997. Il ricorrente avrebbe quindi commesso un errore manifesto e presentato il suo ricorso dopo la scadenza del termine di cui all'art. 173, quinto comma, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230, quinto comma, CE).

18.
    La Commissione sottolinea come il ricorrente abbia modificato la propria domanda nella replica indicando «la decisione della Commissione delle Comunità europee, contenuta nella lettera 15 febbraio 1999 che si riferisce alla nota di addebito n. 97002489N».

19.
    La Commissione rileva che, se il ricorso fosse stato formulato in tal modo nell'atto introduttivo, non ne avrebbe mai eccepito l'irricevibilità. Essa contesta la possibilità per il ricorrente di modificare la formulazione iniziale della sua domanda in fase di replica.

20.
    Il ricorrente osserva che il ricorso in esame mira all'annullamento della decisione della Commissione di usare la nota di addebito n. 97002489N come mezzo di pagamento dei contributi comunitari ad esso dovuti, il che per compensazione.

21.
    Tale decisione sarebbe contenuta nella lettera 15 febbraio 1999, ricevuta dal ricorrente il 23 febbraio successivo. Essa comporterebbe effetti giuridici che indiscutibilmente pregiudicherebbero gli interessi del ricorrente in quanto creditore di contributi comunitari e costituirebbe quindi un atto arrecante pregiudizio.

22.
    Dal momento che il ricorso è stato depositato nella cancelleria del Tribunale il 28 aprile 1999, il termine stabilito dall'art. 173, quinto comma, del Trattato sarebbe stato rispettato. Di conseguenza, il ricorso sarebbe ricevibile.

Giudizio del Tribunale

23.
    Si deve constatare come dall'atto introduttivo risulti chiaramente che il ricorso riguarda la decisione della Commissione, contenuta nella lettera 15 febbraio 1999, di effettuare una compensazione. Il ricorso deve essere dichiarato pertanto ricevibile in quanto proposto entro il termine previsto dall'art. 173, quinto comma, del Trattato.

Nel merito

24.
    A sostegno del suo ricorso il ricorrente deduce quattro motivi relativi alla mancanza di fondamento giuridico della decisione controversa, alla violazione del principio della certezza del diritto, alla violazione del principio del legittimo affidamento, nonché alla violazione dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 190 del Trattato CE (divenuto art.253 CE). Occorre, nelle circostanze del caso di specie, esaminare anzitutto il primo motivo.

Argomenti delle parti

25.
    Il ricorrente fa valere che il contesto normativo che disciplina i rispettivi diritti e doveri della Commissione e dei beneficiari dei contributi comunitari è definito dai termini della convenzione o degli atti di concessione considerati nonché, eventualmente, dalle condizioni generali ad essi allegate.

26.
    Nella fattispecie, nessuna delle clausole contenute in detti testi prevederebbe la possibilità per la Commissione di effettuare una compensazione tra i debiti a suo carico, a titolo di detti contributi comunitari, e un asserito credito nei confronti del CCRE nell'ambito di un diverso rapporto giuridico.

27.
    Il ricorrente osserva che il credito e i debiti di cui trattasi sono, da un lato, asseriti e dovuti a titoli diversi, dal momento che il primo è di origine contrattuale, mentre i secondi derivano da obblighi normativi, e, dall'altro, sono soggetti a due ordinamenti giuridici diversi, nella fattispecie l'ordinamento belga e quello comunitario. Peraltro, i contratti e i contributi considerati dipenderebbero da servizi diversi della Commissione.

28.
    Il ricorrente osserva che, nel diritto amministrativo di taluni Stati membri, in particolare in quello francese e belga, ad un'amministrazione non è consentito compensare debiti con crediti che riguardano servizi diversi e/o sono soggetti ad un regime giuridico diverso.

29.
    Inoltre, la Commissione non potrebbe applicare la compensazione facendo valere che si tratta di un principio generale di diritto comunitario. Infatti, i principi generali di diritto comunitario, che si possono applicare in ogni circostanza, avrebbero lo scopo di evitare un diniego di giustizia (sentenza della Corte 12 luglio 1957, cause riunite 7/56, 3/57, 4/57, 5/57, 6/57, 7/57, Algera e a./Assemblea Comune della CECA, Racc. pag. 79), di precisare un concetto non definito in diritto comunitario, che venga addotto in giudizio, di corroborare l'interpretazione più conforme allo spirito del Trattato di una norma di diritto comunitario, ovvero di limitare il potere discrezionale delle istituzioni e degli Stati membri.

30.
    La compensazione non perseguirebbe alcuno dei suddetti obiettivi e avrebbe, per contro, lo scopo di estendere del tutto illegittimamente il potere della Commissione di rifiutare il versamento di somme incontestabilmente dovute. La convenuta avrebbe così sottratto il credito di cui si avvale al controllo dei giudici di uno Stato membro, competenti in forza delle clausole attributive di competenza stabilite di comune accordo dalle parti.

31.
    Dalla giurisprudenza risulta che la compensazione sarebbe soltanto un «meccanismo» particolare di estinzione di obbligazioni reciproche, che si applicherebbe solo a condizioni ben determinate.

32.
    Il ricorrente sottolinea come soltanto nella sentenza 19 maggio 1998, causa C-132/95, Jensen e Korn-og Foderstofkompagniet A/S (Racc. pag. I-2975; in prosieguo: la «sentenza Jensen») la Corte abbia preso in considerazione l'applicazione del meccanismo della compensazione tra obbligazioni che rientrano in due ordinamenti giuridici distinti. In detta sentenza la Corte avrebbe constatato che, in presenza di due ordinamenti giuridici, uno dei quali non contenga alcuna disposizione pertinente in merito alla compensazione, si doveva, in ogni caso, applicare le norme previste dall'altro ordinamento giuridico.

33.
    In applicazione di tale principio, occorrerebbe verificare, nella fattispecie, se ricorrano i presupposti per l'applicazione della compensazione richiesti dal diritto belga, rammentando che tale diritto disciplina i contratti dai quali deriva l'asserito credito della Commissione.

34.
    Ai sensi del diritto belga una compensazione tra due obbligazioni reciproche potrebbe essere effettuata dalle parti contrattuali solo se i crediti di cui trattasi sono certi, liquidi ed esigibili. Nessuna delle tre forme di compensazione - legale, giudiziale, contrattuale - si applicherebbe automaticamente a seguito unicamente dell'iniziativa di una di dette parti senza che ricorrano rigorosi presupposti.

35.
    Nel caso di specie, l'asserito debito addotto dalla Commissione nell'ambito dell'inadempimento dei contratti MED-URBS non rivestirebbe carattere di certezza, poiché esso è contestato dal ricorrente, il quale ha adito, a tal fine, il tribunal de première instance di Bruxelles.

36.
    L'unico altro ordinamento giuridico che presenti un nesso con la fattispecie sarebbe quello francese, a causa dell'ubicazione della sede del CCRE. Ora, il diritto francese prevederebbe gli stessi presupposti del diritto belga per l'applicazione del meccanismo della compensazione.

37.
    Di conseguenza, anche ammettendo che la compensazione si possa applicare nell'ambito del diritto comunitario per estinguere due obbligazioni che rientrano in due ordinamenti giuridici distinti, non ricorrerebbero in ogni caso i presupposti necessari per la sua applicazione.

38.
    In udienza il CCRE ha aggiunto che, in risposta alla sua lettera 22 gennaio 1999, in cui aveva comunicato alla Commissione i problemi causati dal ritardo nel versamento dei fondi comunitari per la buona esecuzione delle attività controverse, detta istituzione aveva soltanto accusato la ricezione di tale corrispondenza in una lettera 3 febbraio 1999.

39.
    La Commissione fa valere che il diritto di effettuare una compensazione è un principio generale del diritto comunitario, il quale si applica anche in mancanza di una disposizione espressa.

40.
    La distinzione tra «meccanismo» e «principio» sarebbe di natura meramente semantica. Infatti, anche considerando la compensazione come un meccanismo o un modo di pagamento, il diritto di procedere ad una compensazione costituirebbe un principio generale del diritto comunitario.

41.
    A sostegno di tale tesi la Commissione adduce le tre sentenze della Corte pronunciate in materia di compensazione. Nella sentenza 1° marzo 1983, causa 250/78, DEKA/CEE (Racc. pag. 421, punto 13) la Corte affermerebbe che la normativa comunitaria può «far nascere, fra le autorità e gli operatori economici, crediti reciproci e addirittura connessi, che si prestano a compensazione». Il diritto di effettuare una compensazione esisterebbe quindi in diritto comunitario, anche in mancanza di una disposizione esplicita.

42.
    La Commissione contesta l'interpretazione della citata sentenza DEKA/CEE da parte del ricorrente, secondo la quale detta sentenza applicherebbe, in realtà, il principio dell'inopponibilità ai creditori degli atti fraudolenti dei loro debitori. Essa sostiene che non era la cessione del credito ad essere fraudolenta, ma il tentativo di evitare la compensazione.

43.
    Essa si richiama anche alla sentenza della Corte 15 ottobre 1985, causa 125/84, Continental Irish Meat (Racc. pag. 3441), nella quale è stata parimenti ammessa la compensazione operata dall'amministrazione nazionale interessata.

44.
    Fa infine riferimento al passaggio della sentenza Jensen (punto 54), secondo il quale «il diritto comunitario non osta a che uno Stato membro operi una compensazione tra un importo dovuto al beneficiario di un aiuto in base ad un atto comunitario e crediti esigibili del medesimo Stato membro», e ricorda che, nelle sue conclusioni (Racc. pag. I-2977, punto 39), l'avvocato generale Fennelly ha osservato quanto segue:

«[L'] esecuzione prima dell'effettivo trasferimento di denaro differisce leggermente, dal punto di vista del grado di libertà di cui gode il beneficiario relativamente al suo patrimonio, da una forma di esecuzione successiva al pagamento».

45.
    Dalle conclusioni degli avvocati generali Mancini e Fennelly nelle cause citate, DEKA/CEE (Racc. pag. 433), Continental Irish Meat (Racc. pag. 3442) e Jensen, risulta del pari come la compensazione costituisca una modalità di pagamento del tutto abituale, fermo restando che la parte che si vede opporre la compensazione ha sempre la possibilità di contestarla dinanzi al giudice competente.

46.
    Il puro e semplice diniego del diritto di compensazione ad un creditore che si trovi di fronte ad un debitore renitente priverebbe il suddetto della possibilità di riscuotere ilproprio credito in modo rapido ed efficace, il che sarebbe con tutta evidenza in contrasto con il buon senso e con il principio dell'economia processuale.

47.
    Per stabilire, nell'ambito dell'ordinamento giuridico comunitario, i presupposti necessari per l'applicazione della compensazione, ci si dovrebbe ispirare agli ordinamenti giuridici degli Stati membri. A tal fine sarebbe opportuno procedere in modo critico e «tener conto delle finalità specifiche del trattato e delle particolarità della struttura comunitaria» (conclusioni dell'avvocato generale Roemer relative alla sentenza della Corte 2 dicembre 1971, 5/71, Zuckerfabrik Schoeppenstedt/Consiglio, Racc. pag. 975, in particolare pag. 989).

48.
    Basandosi su uno studio di diritto comparato, che esamina il diritto di sei Stati membri, e sulla summenzionata giurisprudenza, la Commissione sostiene che i presupposti necessari per operare una compensazione sono i seguenti: i due debiti devono avere ad oggetto una somma di denaro o una determinata quantità di cose fungibili della stessa specie e devono parimenti essere liquidi ed esigibili. Nel caso di specie, questi tre presupposti sussisterebbero, dato che i due debiti hanno come oggetto denaro, l'importo di ciascuno di essi è determinato e le due somme sono esigibili, in quanto erano dovute al momento della compensazione.

49.
    Anche se taluni diritti nazionali richiedono, inoltre, l'assenza di contestazione formale del debito, la Commissione sostiene che tale requisito non sarebbe del tutto conforme alle peculiarità del diritto comunitario, poiché esso obbliga una parte a versare all'altra quanto le deve e successivamente ad adire il giudice competente al fine di riscuotere il suo credito.

50.
    La Commissione aggiunge che il fatto che i contratti e i contributi di cui trattasi riguardano servizi diversi della stessa istituzione è irrilevante, in quanto tali servizi non costituiscono entità autonome, dato che ogni atto viene deciso o stipulato dalla Commissione e non dalle direzioni generali.

51.
    La Commissione ritiene che attribuire importanza al fatto che i due debiti considerati rientrano in due ordinamenti giuridici diversi avrebbe come conseguenza la riduzione dell'effetto utile della compensazione.

52.
    La Commissione sottolinea il fatto che anche alla stessa può essere opposta una compensazione.

53.
    All'udienza la Commissione ha inoltre fatto valere che il suo punto di vista nella causa in esame è l'unico a prendere in considerazione l'effetto utile del Trattato relativo all'esecuzione del bilancio comunitario secondo il principio della buona gestione finanziaria.

Giudizio del Tribunale

54.
    Si deve rammentare che il ricorso in esame ha ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione, contenuta nella lettera 15 febbraio 1999, di opporre al ricorrente una compensazione dei loro crediti reciproci, ed inoltre che le parti hanno attribuito alla giurisdizione civile di Bruxelles la competenza a conoscere delle controversie sorte in ordine ai contratti MED-URBS. Il Tribunale quindi deve esaminare soltanto la legittimità della summenzionata decisione quanto ai suoi effetti in relazione al mancato effettivo versamento al ricorrente delle somme controverse.

55.
    Si deve inoltre osservare che, allo stato, non vi è alcuna norma espressa di diritto comunitario relativa al diritto della Commissione, in qualità di istituzione responsabile dell'esecuzione del bilancio comunitario, conformemente all'art. 205 del Trattato CE (divenuto art. 274 CE), di opporre una compensazione ad enti creditori di fondi comunitari e contemporaneamente debitori di somme aventi origine comunitaria.

56.
    Tuttavia, la compensazione relativa a fondi comunitari è un meccanismo giuridico la cui applicazione è stata ritenuta conforme al diritto comunitario nelle citate sentenze della Corte DEKA/CEE, Continental Irish Meat e Jensen.

57.
    Tale giurisprudenza della Corte non fornisce, però, tutti gli elementi che consentano di decidere nella presente causa.

58.
    Peraltro, occorre rilevare come sarebbe preferibile che le questioni sollevate dalla compensazione venissero risolte da disposizioni generali stabilite dal legislatore, e non da singole decisioni adottate dal giudice comunitario nell'ambito delle controversie di cui è investito.

59.
    In mancanza di regole espresse in materia e per stabilire se la decisione controversa abbia un fondamento giuridico, è necessario richiamarsi ai principi di diritto comunitario applicabili all'attività della Commissione e alla giurisprudenza citata. In tale contesto, si devono prendere in considerazione, in particolare, il principio dell'efficacia del diritto comunitario, cui ha fatto riferimento detta giurisprudenza (sentenza Jensen, punti 54 e 67), nonché il principio della buona gestione finanziaria.

60.
    Il principio dell'efficacia del diritto comunitario implica che i fondi della Comunità debbano essere stanziati e utilizzati conformemente alla loro destinazione.

61.
    Di conseguenza, nella fattispecie la Commissione era tenuta a verificare, prima di effettuare la compensazione, se, malgrado questa operazione, sarebbero stati garantiti l'uso dei fondi in questione per gli scopi previsti e la realizzazione delle attività che avevano giustificato l'assegnazione delle somme controverse.

62.
    Al riguardo, occorre ricordare che la compensazione è una forma di estinzione di due obbligazioni reciproche. Nel caso di specie, ad avviso della Commissione, la compensazione avrebbe estinto il suo credito nei confronti del CCRE in relazione ai contratti MED-URBS, nonché, almeno parzialmente, quello del CCRE nei confronti dell'istituzione in parola, a titolo di sovvenzioni comunitarie che avrebbero dovutoessere versate a quest'ultimo nell'ambito delle attività controverse. Va inoltre osservato che, nella lettera 15 febbraio 1999, la Commissione ha precisato come i pagamenti effettuati a mezzo della compensazione dovessero considerarsi «come riscossi dal CCRE con le conseguenti obbligazioni». In tal modo, la Commissione ha espresso il suo desiderio che il ricorrente rispettasse la sua obbligazione di realizzare le attività controverse.

63.
    Tuttavia, in mancanza del versamento effettivo delle somme destinate all'adempimento di tale ultima obbligazione, risulta evidente come esse non fossero usate conformemente alla loro destinazione e come così le attività controverse rischiassero di non essere realizzate, il che è in contrasto con l'efficacia del diritto comunitario e, più specificamente, con l'effetto utile delle decisioni di concessione delle somme controverse.

64.
    La tesi della Commissione implicava che il CCRE avesse ancora a propria disposizione i fondi assegnati a titolo dei contratti MED-URBS e dalla stessa richiesti, e che, una volta operata la compensazione, il CCRE potesse usare tali fondi per realizzare le attività controverse.

65.
    Orbene, con tutta evidenza, il CCRE, se non aveva più a disposizione i fondi citati, non poteva più finanziare la realizzazione delle attività controverse.

66.
    Così, la decisione controversa ha avuto l'effetto di spostare il problema dalla riscossione di un asserito credito della Commissione nell'ambito dell'esecuzione dei contratti MED-URBS alla realizzazione delle attività controverse, che corrispondono ad un interesse comunitario, minacciato per il futuro dalla compensazione.

67.
    Ora, le somme controverse non erano destinate a saldare debiti del CCRE, ma a realizzare attività per le quali dette somme erano state stanziate. Va sottolineato, a tale proposito, che nella causa in esame, al contrario della causa in cui è stata pronunciata la sentenza Jensen (punti 38 e 59), dove il regolamento considerato mirava a garantire un certo reddito agli agricoltori, le somme controverse potevano essere usate solo per la realizzazione delle attività ai cui fini dette somme erano destinate.

68.
    Al riguardo, occorre osservare che, nonostante le dichiarazioni fatte dal suo rappresentante in udienza, la Commissione non è stata in grado di provare che, prima di effettuare la compensazione, avesse quantomeno esaminato il rischio che il mancato versamento effettivo delle somme controverse al ricorrente avrebbe comportato per la realizzazione delle corrispondenti attività.

69.
    Per quanto riguarda il principio della buona gestione finanziaria, in conformità del quale ai sensi dell'art. 205 del Trattato la Commissione deve curare l'esecuzione del bilancio comunitario, la sua applicazione nel caso di specie conferma la precedente analisi.

70.
    Infatti, per quanto concerne la riscossione del debito che il ricorrente avrebbe avuto nei confronti della Commissione, va rilevato come, non trovandosi il CCRE in stato di insolvenza, tale istituzione avrebbe potuto chiederne il pagamento dinanzi al giudice belga competente.

71.
    Inoltre, al fine di garantire il buon uso delle somme controverse, la Commissione, se nutriva dubbi in merito alla gestione dei fondi comunitari da parte del CCRE, avrebbe potuto prendere in considerazione la sospensione, a titolo preventivo, del versamento di dette somme a tale associazione, come ha fatto per altri fondi, parimenti dovuti a quest'ultima.

72.
    In tal modo, la Commissione avrebbe potuto, da un lato, ottenere la riscossione del debito relativo ai contratti MED-URBS e, dall'altro, assicurarsi che le somme controverse, in caso di versamento al CCRE, fossero effettivamente usate per la realizzazione delle attività controverse.

73.
    In definitiva, il principio della buona gestione finanziaria non deve essere ridotto ad una definizione meramente contabile che riterrebbe essenziale la semplice possibilità di considerare un debito come formalmente pagato. Al contrario, una corretta interpretazione di detto principio richiede anche un'attenzione per le conseguenze pratiche degli atti di gestione finanziaria, la quale prenda come riferimento, in particolare, il principio dell'efficacia del diritto comunitario.

74.
    Da tutto quanto precede risulta che la Commissione non aveva il diritto di adottare la decisione controversa, senza previamente assicurarsi che questa non avrebbe comportato rischi per l'uso dei fondi in questione, alle cui finalità erano destinati, e per la realizzazione delle attività controverse, mentre essa avrebbe potuto agire diversamente senza mettere in discussione la riscossione dell'asserito debito del ricorrente nei suoi confronti e il buon uso delle somme controverse.

75.
    Pertanto, il primo motivo deve essere accolto e la decisione controversa va annullata, senza che occorra esaminare gli altri motivi e argomenti dedotti dal ricorrente.

Sulle spese

76.
    Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. La convenuta essendo rimasta soccombente, va condannata alle spese conformemente alla domanda del ricorrente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)    La decisione della Commissione contenuta nella lettera 15 febbraio 1999, che oppone al ricorrente una compensazione dei loro crediti reciproci, è annullata.

2)    La Commissione sopporterà tutte le spese.

Tiili
Moura Ramos
Mengozzi

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 14 dicembre 2000.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

P. Mengozzi


1: Lingua processuale: il francese.

Racc.