Language of document : ECLI:EU:T:2001:25

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

31 gennaio 2001 (1)

«Ricorso per risarcimento - Responsabilità extracontrattuale - Latte - Prelievo supplementare - Quantitativo di riferimento - Produttore che ha sottoscritto un impegno di non commercializzazione - Mancata ripresa della produzione al termine dell'impegno - Revoca del quantitativo di riferimento provvisorio»

Nella causa T-73/94,

Bernard Beusmans, residente in Noorbeek (Paesi Bassi), rappresentato dagli avv.ti E.H. Pijnacker Hordijk e H.J. Bronkhorst, del foro di Amsterdam, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. L. Frieden, 62, avenue Guillaume,

ricorrente,

contro

Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dalla signora A.-M. Colaert, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. E. Uhlmann, direttore generale presso la direzione «Affari giuridici» della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,

e

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. T. van Rijn, consigliere giuridico, in qualità di agente, assistito dall'avv. H.-J. Rabe, del foro di Amburgo e di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. C. Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuti,

avente ad oggetto la domanda di risarcimento, ai sensi degli artt. 178 e 215, secondo comma, del Trattato CE (divenuti artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE), dei danni subiti dal ricorrente a causa del divieto di smerciare latte a norma del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13), come integrato dal regolamento (CEE) della Commissione 16 maggio 1984, n. 1371, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 (GU L 132, pag. 11),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione),

composto dalla signora V. Tiili, presidente, e dai signori R.M. Moura Ramos e P. Mengozzi, giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 17 maggio 2000,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Quadro normativo

1.
    Nel 1977 il Consiglio, per far fronte ad una eccedenza di produzione di latte nella Comunità, adottava il regolamento (CEE) 17 maggio 1977, n. 1078, che istituisce un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine a orientamento lattiero(GU L 131, pag. 1). Questo regolamento offriva ai produttori un premio in cambio della sottoscrizione di un impegno di non commercializzazione del latte o di riconversione delle mandrie per un periodo di cinque anni.

2.
    Nonostante numerosi produttori avessero sottoscritto simili impegni, la situazione di sovrapproduzione persisteva nel 1983. Il Consiglio adottava quindi il regolamento (CEE) 31 marzo 1984, n. 856 (GU L 90, pag. 10), che modifica il regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 148, pag. 13). Il nuovo art. 5 quater di quest'ultimo regolamento istituisce un «prelievo supplementare» sui quantitativi di latte consegnati dai produttori in eccesso rispetto ad un «quantitativo di riferimento».

3.
    Il regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'art. 5 quater del regolamento n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13), fissava il quantitativo di riferimento per ciascun produttore sulla base dei quantitativi consegnati nel corso di un anno di riferimento, ossia l'anno 1981, fatta salva per gli Stati membri la possibilità di scegliere l'anno 1982 o l'anno 1983. Il Regno dei Paesi Bassi optava per quest'ultimo anno come anno di riferimento.

4.
    Gli impegni di non commercializzazione sottoscritti da taluni produttori nell'ambito del regolamento n. 1078/77 riguardavano gli anni di riferimento prescelti. Non avendo prodotto latte nel corso di tali anni, essi non potevano ottenere l'attribuzione di un quantitativo di riferimento né, di conseguenza, porre in commercio alcun quantitativo di latte in esenzione dal prelievo supplementare.

5.
    Con le sentenze 28 aprile 1988 nelle cause 120/86, Mulder (Racc. pag. 2321; in prosieguo: la «sentenza Mulder I»), e 170/86, von Deetzen (Racc. pag. 2355), la Corte dichiarava invalido il regolamento n. 857/84, come integrato dal regolamento (CEE) della Commissione 16 maggio 1984, n. 1371, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'art. 5 quater del regolamento n. 804/68 (GU L 132, pag. 11), per violazione del principio del legittimo affidamento.

6.
    In esecuzione di tali sentenze, il Consiglio adottava il regolamento (CEE) 20 marzo 1989, n. 764, che modifica il regolamento (CEE) n. 857/84 (GU L 84, pag. 2). In applicazione di questo regolamento di modifica, i produttori che avevano sottoscritto impegni di non commercializzazione ricevevano un quantitativo di riferimento detto «specifico» (chiamato anche «quota»).

7.
    L'assegnazione di un quantitativo di riferimento specifico era sottoposta a varie condizioni. Alcune di queste condizioni, riguardanti in particolare il momento in cui scadeva l'impegno di non commercializzazione, venivano dichiarate invalide dalla Corte con sentenze 11 dicembre 1990 nelle cause C-189/89, Spagl (Racc. pag. I-4539), e C-217/89, Pastätter (Racc. pag. I-4585).

8.
    A seguito di tali sentenze, il Consiglio adottava il regolamento (CEE) 13 giugno 1991, n. 1639, che modifica il regolamento n. 857/84 (GU L 150, pag. 35), il quale, abrogando le condizioni dichiarate invalide, consentiva l'attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico ai produttori in questione.

9.
    Con sentenza 19 maggio 1992 nelle cause riunite C-104/89 e C-37/90, Mulder e a./Consiglio e Commissione (Racc. pag. I-3061; in prosieguo: la «sentenza Mulder II»), la Corte dichiarava la Comunità responsabile dei danni causati a taluni produttori di latte ai quali, per effetto dell'applicazione del regolamento n. 857/84, era stato impedito di porre in commercio latte in forza degli impegni assunti ai sensi del regolamento n. 1078/77.

10.
    In seguito a tale sentenza, il 5 agosto 1992 il Consiglio e la Commissione pubblicavano la comunicazione 92/C 198/04 (GU C 198, pag. 4). Dopo aver richiamato le conseguenze della sentenza Mulder II, e allo scopo di dare a quest'ultima piena esecuzione, le istituzioni manifestavano l'intenzione di adottare i criteri pratici di indennizzo dei produttori interessati.

11.
    Fino all'adozione di tali criteri, le istituzioni si impegnavano, nei confronti di ogni produttore che avesse diritto ad un indennizzo, a rinunciare a far valere la prescrizione risultante dall'art. 43 dello Statuto CEE della Corte di giustizia. Tuttavia, l'impegno era subordinato alla condizione che il diritto all'indennizzo non fosse ancora prescritto alla data di pubblicazione della comunicazione ovvero alla data in cui il produttore si era rivolto a una delle istituzioni.

12.
    Successivamente, il Consiglio adottava il regolamento (CEE) 22 luglio 1993, n. 2187, che prevede un'offerta d'indennizzo a taluni produttori di latte o di prodotti lattiero-caseari cui è stato temporaneamente impedito di esercitare la loro attività (GU L 196, pag. 6). Questo regolamento prevede, a favore dei produttori che hanno ottenuto un quantitativo di riferimento definitivo, un'offerta di indennizzo forfettario dei danni subiti nell'ambito dell'applicazione della normativa di cui alla sentenza Mulder II.

13.
    Con sentenza 27 gennaio 2000 nelle cause riunite C-104/89 e C-37/90, Mulder e a./Consiglio e Commissione (Racc. pag. I-203), la Corte statuiva sull'importo degli indennizzi chiesti dai ricorrenti.

Fatti all'origine della controversia

14.
    Il ricorrente è un produttore di latte nei Paesi Bassi che ha sottoscritto, nell'ambito del regolamento n. 1078/77, un impegno di non commercializzazione che è scaduto il 23 dicembre 1983. Dopo la scadenza del suo impegno, egli ha continuato l'allevamento di bovini da ingrasso che aveva intrapreso durante la vigenza di tale impegno.

15.
    Dopo l'adozione del regolamento n. 1639/91, il ricorrente ha sollecitato la concessione d'un quantitativo di riferimento provvisorio, che gli è stato accordato con decisione 25 novembre 1991.

16.
    L'Algemene Inspectiedienst (Servizio ispettivo generale) ha effettuato un controllo per verificare le modalità della ripresa della produzione di latte da parte del ricorrente. In seguito al rapporto di tale servizio, la competente autorità olandese, con decisione 19 aprile 1993, ha revocato il quantitativo di riferimento provvisorio attribuito al ricorrente.

Procedimento e conclusioni delle parti

17.
    Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 14 febbraio 1994, il ricorrente ha introdotto il presente ricorso.

18.
    Con ordinanza 31 agosto 1994 il Tribunale ha sospeso il procedimento sino alla pronuncia della sentenza della Corte che avrebbe deciso il ricorso nelle cause riunite C-104/89 (Mulder e a./Consiglio e Commissione) e C-37/90 (Heinemann/Consiglio e Commissione).

19.
    Con ordinanza 11 marzo 1999 il presidente della Quarta Sezione ampliata del Tribunale, dopo aver sentito le parti nella riunione informale del 30 settembre 1998, ha disposto la ripresa del procedimento nella causa in oggetto.

20.
    Con decisione 7 ottobre 1999 la causa è stata assegnata ad una sezione composta da tre giudici.

21.
    Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quarta Sezione) ha deciso di passare alla fase orale. Nell'ambito delle misure di organizzazione del procedimento, il ricorrente è stato invitato a produrre taluni documenti e a rispondere per iscritto ad un quesito.

22.
    Le difese orali delle parti e le risposte ai quesiti orali del Tribunale sono state sentite all'udienza del 17 maggio 2000.

23.
    Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

-    in via principale, condannare la Comunità a versargli la somma di 379 729 fiorini olandesi (NLG) maggiorata degli interessi moratori dell'8% annuo a decorrere dal 19 maggio 1992, a risarcimento del danno che il ricorrente ha subito tra il 1° aprile 1984 e il giorno in cui ha potuto riprendere la produzione di latte;

-    in subordine, condannare la Comunità a versargli la somma che il Tribunale riterrà adeguata e che, tuttavia, non potrà essere inferiore a 110 502 NLG,vale a dire alla somma dovuta ai sensi del regolamento n. 2187/93, cui vanno aggiunti gli interessi moratori dell'8% annuo a decorrere dal 19 maggio 1992;

-    condannare la Comunità alle spese.

24.
    Il Consiglio chiede che il Tribunale voglia:

-    in via principale, dichiarare il ricorso parzialmente irricevibile e, in ogni caso, dichiararlo infondato;

-    in subordine, determinare il periodo nel quale si è prodotto il danno subito dal ricorrente e fissare un termine di dodici mesi, a decorrere dalla data della pronuncia della sentenza, perché le parti determinino di comune accordo l'importo del risarcimento;

-    condannare il ricorrente alle spese.

25.
    La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

-    in via principale, dichiarare il ricorso irricevibile e, in ogni caso, dichiararlo infondato;

-    in subordine, dichiarare che il periodo per cui è dovuto un indennizzo inizia il 14 febbraio 1989 e termina il 15 giugno 1991, e fissare un termine di dodici mesi, a decorrere dalla data della pronuncia della sentenza, perché le parti determinino di comune accordo l'importo del risarcimento;

-    condannare il ricorrente alle spese.

In diritto

26.
    Il ricorrente deduce che sono realizzate le condizioni che fanno sorgere la responsabilità della Comunità per i danni che egli ha subito. I convenuti eccepiscono l'irricevibilità parziale del ricorso in quanto i diritti a risarcimento fatti valere dal ricorrente sono parzialmente prescritti.

27.
    Il Tribunale ritiene che nel caso di specie, prima di esaminare se vi sia stata prescrizione, si debba stabilire se possa sorgere la responsabilità della Comunità a norma dell'art. 215 del Trattato CE (divenuto art. 288 CE) e, in caso di soluzione positiva, sino a quale data.

Argomenti delle parti

28.
    Il ricorrente precisa anzitutto che il danno di cui chiede il risarcimento è solo quello prodottosi sino al giorno in cui ha potuto riprendere la produzione di latte.Per contro, il danno che egli avrebbe subito in seguito alla revoca della sua quota provvisoria sarebbe oggetto della causa registrata presso la cancelleria del Tribunale con il numero T-94/98.

29.
    Il ricorrente sostiene che la Comunità è responsabile del danno da lui subito per il fatto che la normativa comunitaria lo ha privato di una quota a decorrere dal 1984, danno che ha cessato di prodursi solo dopo l'entrata in vigore del regolamento n. 1639/91, con la concessione d'una quota provvisoria il 25 novembre 1991. Egli fonda la sua domanda sulla sentenza Mulder II.

30.
    Il ricorrente contesta l'argomento dei convenuti secondo cui egli non avrebbe diritto ad un indennizzo perché non ha ripreso la produzione di latte al termine dell'impegno di non commercializzazione.

31.
    Dagli atti risulterebbe che il ricorrente ha contattato le autorità competenti al fine di ottenere una quota, per la prima volta nel 1984 e, successivamente, altre tre volte, nel 1988, nel 1989 e nel 1991. Ad ogni modo, il ricorrente avrebbe continuato a possedere vacche durante il periodo di non commercializzazione.

32.
    Il ricorrente non avrebbe ripreso la produzione di latte nel 1983 per tre ragioni: la prima avrebbe a che vedere con problemi di salute che gli impedivano temporaneamente di lavorare; la seconda avrebbe a che vedere con il fatto che tutte le sue vacche avevano allattato durante l'estate e, di conseguenza, non potevano essere destinate alla produzione di latte prima della primavera del 1984; la terza sarebbe che il suo impegno di non commercializzazione è scaduto il 23 dicembre 1983 e che, conseguentemente, egli non disponeva del tempo necessario per riprendere la produzione di latte prima della fine dell'anno.

33.
    In ogni caso, il ricorrente contesta la tesi dei convenuti secondo cui non sarebbe dovuto indennizzo alcuno ai produttori che, in osservanza di un impegno ai sensi del regolamento n. 1078/77, non hanno consegnato latte durante l'anno di riferimento - operatori comunemente chiamati produttori SLOM -, il cui periodo di non commercializzazione è terminato nel corso del 1983 e che non hanno ripreso la produzione di latte prima del 1° aprile 1984. Come risulterebbe dalla citata sentenza Spagl, sarebbe in contrasto con il principio del legittimo affidamento l'imporre una data limite il cui effetto fosse quello di escludere tutti i produttori che non hanno consegnato latte nel 1983 in seguito all'impegno assunto ai sensi del regolamento n. 1078/77. In altri termini, sarebbe illegittimo contestare a tali produttori di non avere previsto una normativa che non esisteva quando è scaduto il loro impegno di non commercializzazione e che è stata introdotta con effetto retroattivo. Il ricorrente sottolinea inoltre che le ragioni per cui il ricorrente nella causa Spagl non aveva ripreso la produzione di latte non hanno inciso affatto sul giudizio della Corte. Sarebbe stato ininfluente che si trattasse di ragioni personali o di cause estrinseche.

34.
    Quanto all'argomento dei convenuti secondo cui egli non soddisfarebbe i criteri che dimostrano l'intenzione di riprendere la produzione di latte, enunciati nella sentenza Mulder II, il ricorrente sostiene che tali criteri non costituiscono un elenco esaustivo degli elementi che possono provare siffatta intenzione.

35.
    Il ricorrente contesta altresì le affermazioni della Commissione secondo cui anche nel 1991, dopo la concessione della quota provvisoria, egli non intendeva riprendere la produzione di latte e il suo solo scopo sarebbe stato quello di ottenere una quota per poterla cedere. Ad ogni modo, tale argomento sarebbe irrilevante in quanto il danno di cui chiede di essere risarcito sarebbe quello prodottosi nel periodo anteriore alla revoca della quota provvisoria.

36.
    Per quanto riguarda il calcolo del risarcimento, il ricorrente afferma di avere diritto ad un indennizzo di importo superiore a quello proposto ai produttori SLOM a norma del regolamento n. 2187/93.

37.
    I convenuti sostengono che la domanda del ricorrente non è fondata.

Giudizio del Tribunale

38.
    La responsabilità extracontrattuale della Comunità per danni cagionati dalle istituzioni, prevista dall'art. 215, secondo comma, del Trattato, può sorgere solo se ricorra un insieme di condizioni, per quanto riguarda l'illiceità del comportamento contestato, il carattere effettivo del danno e l'esistenza di un nesso di causalità fra il comportamento illecito e il danno lamentato (sentenze della Corte 17 dicembre 1981, cause riunite da 197/80 a 200/80, 243/80, 245/80 e 247/80, Ludwigshafener Walzmühle e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. 3211, punto 18, e del Tribunale 13 dicembre 1995, cause riunite T-481/93 e T-484/93, Exporteurs in Levende Varkens e a./Commissione, Racc. pag. II-2941, punto 80).

39.
    Per quanto concerne la situazione dei produttori di latte che hanno assunto un impegno di non commercializzazione, la responsabilità della Comunità sorge nei confronti di ogni produttore che abbia subito un danno risarcibile per il fatto che allo stesso è stato impedito di consegnare latte in forza del regolamento n. 857/84 (sentenza Mulder II, punto 22). Tale responsabilità è fondata sulla violazione del principio del legittimo affidamento.

40.
    Tuttavia, tale principio può essere fatto valere contro una normativa comunitaria solo se la Comunità stessa ha precedentemente determinato una situazione tale da ingenerare un legittimo affidamento (sentenza della Corte 10 gennaio 1992, causa C-177/90, Kühn, Racc. pag. I-35, punto 14).

41.
    Pertanto, un operatore economico che sia stato indotto da un atto della Comunità a sospendere lo smercio del latte per un periodo limitato, nell'interesse generale e dietro pagamento di un premio può legittimamente attendersi che alla scadenza del suo impegno non sarà soggetto a restrizioni che incidano su di lui in modospecifico proprio in ragione dell'essersi egli avvalso delle possibilità offerte dalla normativa comunitaria (sentenze Mulder I, punto 24, e von Deetzen, citata, punto 13). Invece, il principio del legittimo affidamento non vieta che, nell'ambito di un regime come quello del prelievo supplementare, un produttore sia soggetto a restrizioni per il fatto che, durante un periodo determinato precedente l'entrata in vigore di siffatto regime, non ha smerciato latte, o ne ha smerciato in quantità ridotte, a seguito di una decisione presa liberamente, senza esservi stato indotto da un atto comunitario (citata sentenza Kühn, punto 15).

42.
    Inoltre, dalla citata sentenza Spagl risulta che la Comunità non poteva, senza violare il principio del legittimo affidamento, escludere automaticamente dalla concessione delle quote tutti i produttori i cui impegni di non commercializzazione o di riconversione erano terminati nel 1983, in particolare quelli che, come il sig. Spagl, non avevano potuto riprendere la produzione di latte per motivi connessi al loro impegno. Al punto 13 di tale sentenza la Corte ha pertanto dichiarato:

«[I]l legislatore comunitario poteva validamente fissare una data limite per la scadenza del periodo di non commercializzazione o di riconversione degli interessati, in modo da escludere dall'applicazione [delle disposizioni relative alla concessione di un quantitativo di riferimento specifico] quei produttori che non hanno fornito latte durante tutto l'anno di riferimento considerato, o parte dello stesso, per motivi estranei ad un impegno di non commercializzazione o di riconversione. Per contro, il principio del legittimo affidamento, secondo l'interpretazione datane dalla citata giurisprudenza, osta a che siffatta data limite sia fissata in modo tale da escludere dall'applicazione [delle dette disposizioni] anche i produttori che non hanno fornito latte durante tutto l'anno di riferimento, o parte dello stesso, in conseguenza dell'adempimento di un impegno assunto in forza del regolamento n. 1078/77».

43.
    Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, tale sentenza può essere letta solo alla luce dei fatti all'origine della controversia sottoposta al giudice nazionale. Il sig. Spagl era un agricoltore che alla scadenza del suo impegno, il 31 marzo 1983, non era in grado di riprendere immediatamente la produzione di latte perché non disponeva del capitale necessario per ricostituire la sua mandria lattiera. In sostituzione, egli ha comprato alcune vitelle da latte, che ha allevato egli stesso per riprendere la produzione con dodici mucche nel maggio o nel giugno 1984 (v. le conclusioni rese dall'avvocato generale Jacobs nella causa Spagl, Racc. pag. I-4554, paragrafo 2). Inoltre, dalla relazione d'udienza risulta che durante il periodo di interruzione della produzione di latte il ricorrente aveva effettuato lavori di manutenzione sugli immobili e sui macchinari destinati a detta produzione (Racc. pag. I-4541, punto I 2).

44.
    Pertanto, da tale sentenza è ragionevole desumere che i produttori il cui impegno è terminato nel 1983 possono fondare utilmente il loro ricorso per risarcimento sulla violazione del principio del legittimo affidamento solo se dimostrano che leragioni per cui non hanno ripreso la produzione di latte nell'anno di riferimento sono legate al fatto che essi hanno sospeso tale produzione per un certo tempo e che non era loro possibile, per motivi di organizzazione di detta produzione, riprenderla immediatamente.

45.
    Inoltre, dalla sentenza Mulder II, e più precisamente dal punto 23 della stessa, risulta che la responsabilità della Comunità è subordinata alla condizione che i produttori abbiano chiaramente manifestato l'intenzione di riprendere la produzione di latte alla scadenza del loro impegno di non commercializzazione. Infatti, perché l'illegittimità che ha condotto alla dichiarazione d'invalidità dei regolamenti all'origine della situazione dei produttori SLOM possa far sorgere un diritto a risarcimento a favore di questi ultimi, occorre che a tali produttori sia stato impedito di riprendere la produzione di latte. Ciò comporta che i produttori il cui impegno è terminato prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 857/84 abbiano ricominciato tale produzione o, quanto meno, adottato misure in tal senso, come la realizzazione di investimenti o di riparazioni, oppure la conservazione dell'attrezzatura necessaria per detta produzione (v. in proposito le conclusioni rese dall'avvocato generale Van Gerven nella causa Mulder II, Racc. pag. I-3094, paragrafo 30).

46.
    Il produttore che non abbia manifestato tale intenzione non può affermare di aver riposto un legittimo affidamento nella possibilità di riprendere la produzione di latte in qualsiasi momento futuro. Pertanto, la sua posizione non sarebbe differente da quella degli operatori economici che non producevano latte e ai quali, dopo l'introduzione del regime delle quote latte nel 1984, viene impedito di iniziare tale produzione. Infatti, secondo costante giurisprudenza, nel settore delle organizzazioni comuni dei mercati, il cui scopo implica un costante adeguamento ai mutamenti della situazione economica, gli operatori economici non possono legittimamente attendersi di non essere soggetti a restrizioni dovute ad eventuali regole rientranti nella politica di mercato o nella politica strutturale (v., in tal senso, sentenza della Corte 17 giugno 1987, cause riunite 424/85 e 425/85, Frico, Racc. pag. 2755, punto 33, nonché sentenze Mulder I, punto 23, e von Deetzen, citata, punto 12).

47.
    Dato che il ricorrente non ha ripreso la produzione di latte fra la data di scadenza del suo impegno di non commercializzazione, il 23 dicembre 1983, e quella dell'entrata in vigore del regime delle quote, il 1° aprile 1984, egli deve provare, perché la sua domanda di risarcimento possa essere fondata, che intendeva riprendere tale produzione alla scadenza del suo impegno di non commercializzazione e che si è trovato nell'impossibilità di farlo a causa dell'entrata in vigore del regolamento n. 857/84.

48.
    A tale riguardo occorre rilevare che il ricorrente, pur avendo avuto mucche, a suo dire, idonee alla produzione di carne e di latte, non ha ripreso la produzione di latte dopo la scadenza del suo impegno. In secondo luogo, il ricorrente non ha fornito la prova dei contatti che avrebbe avuto con le autorità nazionali al fine diottenere un quantitativo di riferimento nel 1984, al momento dell'entrata in vigore del regime delle quote latte. Infine, non ha provato di aver fatto altri passi che possano dimostrare la sua intenzione di riprendere la produzione di latte al termine del suo impegno.

49.
    Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il fatto che egli abbia ottenuto un quantitativo di riferimento provvisorio al momento dell'entrata in vigore del regolamento n. 1639/91 non comporta che egli abbia il diritto di essere risarcito nell'ambito della responsabilità extracontrattuale della Comunità.

50.
    Si deve in proposito ricordare che l'assegnazione delle quote è stata prevista da regolamenti del Consiglio e della Commissione intesi a porre rimedio ad una situazione causata da un atto illegittimo anteriore. Il legislatore, per assicurarsi che le quote beneficassero coloro che intendevano realmente produrre latte e per evitare che i produttori le chiedessero al solo scopo di ricavarne vantaggi economici, ha subordinato la concessione di tali quote ad una serie di condizioni.

51.
    Il fatto che sia stata rifiutata una quota ad un produttore che, all'epoca della relativa domanda, non soddisfaceva le condizioni previste dalla normativa comunitaria diretta ad ovviare all'invalidità del regolamento n. 857/84 non esclude che tale produttore, al momento della scadenza del suo impegno, abbia riposto un legittimo affidamento nella possibilità di riprendere la produzione di latte e, di conseguenza, abbia il diritto di essere risarcito alle condizioni enunciate nella sentenza Mulder II. Per contro, può anche darsi il caso di produttori che alla scadenza del loro impegno non abbiano voluto riprendere la produzione di latte e che, qualche anno dopo, abbiano ricevuto un quantitativo di riferimento in quanto, in tale momento, soddisfacevano le condizioni imposte.

52.
    Di conseguenza, il fatto di avere ottenuto un quantitativo di riferimento provvisorio in un secondo tempo non prova, di per sé, che il ricorrente, al termine del suo impegno di non commercializzazione, intendesse riprendere la produzione di latte.

53.
    Ne discende che l'applicazione del regolamento n. 857/84 non può far sorgere la responsabilità della Comunità nei confronti del ricorrente, senza che occorra verificare se siano soddisfatte le altre condizioni di tale responsabilità.

54.
    Stando così le cose, non occorre nemmeno esaminare la questione della prescrizione.

55.
    Da quanto precede risulta che il ricorso dev'essere respinto.

Sulle spese

56.
    Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Visto che il ricorrente è rimasto soccombente e poiché il Consiglio e la Commissione hanno concluso in tal senso, il ricorrente va condannato alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)    Il ricorso è respinto.

2)    Il ricorrente è condannato alle spese.

Tiili
Moura Ramos
Mengozzi

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 31 gennaio 2001.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

P. Mengozzi


1: Lingua processuale: l'olandese.