Language of document :

Ricorso proposto il 12 agosto 2011 - ICdA e a. / Commissione

(Causa T-456/11)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: International Cadmium Association (ICdA) (Bruxelles, Belgio), Rockwood Pigments (UK) Ltd (Stoke-on-Trent, Regno Unito) e James M Brown Ltd (Stoke-on-Trent, Regno Unito) (rappresentanti: avv.ti R. Cana e K. Van Maldegem)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento impugnato nella parte in cui limita l'utilizzo di pigmenti di cadmio in materie plastiche diverse da quelle nelle quali tale utilizzo era limitato prima dell'adozione del regolamento impugnato; e

condannare la Commissione a tutti i costi e le spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, le ricorrenti deducono otto motivi.

Primo motivo, vertente

sulla violazione da parte del regolamento impugnato degli artt. 137, n. 1, lett. a, e 68-71 del regolamento REACH 1.

Secondo motivo, vertente

sul fatto che il regolamento impugnato si fonda su un manifesto errore di valutazione.

Terzo motivo, vertente

sulla violazione da parte del regolamento impugnato del principio di certezza del diritto e del legittimo affidamento.

Quarto motivo, vertente

sulla violazione da parte del regolamento impugnato del regolamento REACH, in quanto impone limitazioni relative ad un gruppo di sostanze non valutate singolarmente.

Quinto motivo, vertente

sulla violazione da parte del regolamento impugnato dell'accordo TBT (accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi).

Sesto motivo, vertente

sulla violazione da parte del regolamento impugnato dei diritti procedurali delle ricorrenti.

Settimo motivo, vertente

sull'inadeguata motivazione del regolamento impugnato, in violazione dell'art. 296 TFUE.

Ottavo motivo, vertente

sulla violazione da parte del regolamento impugnato del principio di proporzionalità.

____________

1 - Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006, n. 1907, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).