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Ricorso proposto il 6 febbraio 2013 - Reiner Appelrath-Cüpper / UAMI - Ann Christine Lizenzmanagement (AC)

(Causa T-60/13)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Reiner Appelrath-Cüpper Nachf. GmbH (Colonia, Germania) (rappresentanti: avv.ti C. Schumann e A. Berger)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Ann Christine Lizenzmanagement GmbH & Co. KG (Braunschweig, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso del 28 novembre 2012 (procedimento R 108/2012-4), nella parte in cui accoglie il ricorso e rigetta il marchio comunitario richiesto;

condannare il convenuto alle spese del procedimento;

condannare l'interveniente alle spese del procedimento dinanzi all'UAMI.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo "AC", per prodotti e servizi delle classi 9, 14, 18, 25 e 35 - domanda di marchio comunitario n. 9 070 021

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: i marchi tedeschi n. 30 666 076 e n. 30 666 074 e la registrazione di marchio internazionale n. 948 259 che designa più Stati membri dell'Unione europea del marchio figurativo "AC ANN CHRISTINE", per prodotti e servizi delle classi 3, 9, 14, 18, 25 e 35; il marchio comunitario n. 6 904 783, per prodotti delle classi 3, 9, 14 e 25; il marchio comunitario n. 6 905 541, per prodotti delle classi 3, 14 e 25

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto in toto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: accoglimento parziale del ricorso e annullamento della decisione impugnata con riferimento ai prodotti e servizi delle classi 9, 14, 18, 25 e 35, rigetto del marchio comunitario richiesto per tali prodotti e servizi e rigetto del ricorso quanto al resto

Motivi dedotti: violazione degli articoli 8, paragrafo 1, lettera b), 15 e 42, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 del Consiglio.

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