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Impugnazione proposta il 30 gennaio 2013 da BT avverso l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 3 dicembre 2012, causa F-45/12, BT / Commissione

(causa T-59/13 P)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: BT (Bucarest, Romania) (rappresentante N. Visan, avvocato)

Controinteressata nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 3 dicembre 2012, resa nella causa F-45/12;

riesaminare il caso e accogliere la richiesta della ricorrente; e

condannare la controinteressata alle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce sette motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione di uno dei principi che disciplinano il procedimento amministrativo, segnatamente il principio inquisitorio, nella misura in cui il Tribunale della funzione pubblica ha affermato che il ricorso non era motivato, senza effettuare un'istruttoria sulla legittimità del provvedimento impugnato in primo grado che si limitasse alle ragioni dedotte dalla ricorrente.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'articolo 47, paragrafi 1 e 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Violazione del principio dell'"accesso alla giustizia" e del principio dell'imparzialità del giudice, nella misura in cui il Tribunale della funzione pubblica ha respinto il ricorso in quanto manifestamente inammissibile senza dare alla ricorrente la possibilità di rettificare e/o completare il ricorso, la quale rappresenta un diritto sancito, e riconosciuto, dalla normativa degli Stati membri nonché dai giudici europei (come ad esempio la Corte europea dei diritti dell'uomo).

Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto di "accesso alla giustizia", consistente nel fatto che il Tribunale ha negato il diritto di replica al controricorso presentato dal convenuto, e questo nonostante la ricorrente avesse espressamente richiesto il secondo scambio di memorie. Non avendo garantito tale diritto (quello di replica), il Tribunale ha privato la ricorrente della possibilità di rettificare la irregolarità dal medesimo riscontrata, e ciò in un momento in cui la ricorrente non avrebbe più potuto legittimamente presentare un nuovo ricorso, dato che era trascorso il termine per farlo (ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica).

Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio relativo al diritto al contraddittorio dinanzi al giudice nonché del principio della pubblicità del processo, in quanto non sono state tenute udienze; tale principio è previsto dal Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica e dall'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Quinto motivo, vertente sulla violazione del diritto ad un equo processo, in quanto il Tribunale della funzione pubblica non ha sentito la ricorrente in ordine alla inammissibilità del suo ricorso (ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo).

Sesto motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 21, paragrafo 1, dello Statuto della Corte di giustizia e dell'articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento di procedura del Tribunale, in quanto il Tribunale della funzione pubblica avrebbe applicato di fatto una "regola di cristallizzazione del giudizio", ritenendo che il ricorso fosse privo di motivi.

Settimo motivo, nel quale si deduce che il Tribunale, avendo condannato la ricorrente alle spese di giudizio pur non avendo deciso il merito del ricorso, quando la ricorrente costituisce attualmente un "caso sociale" a seguito dello scioglimento del contratto di lavoro con la Commissione europea, ha violato l'articolo 89, paragrafo 6, del Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, ai sensi del quale "in caso di non luogo a provvedere, il Tribunale decide sulle spese in via equitativa".

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