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Ordinanza del Tribunale del 6 novembre 2014 – ANKO / Commissione

(Causa T-64/13)1

[«Clausola compromissoria - Sesto programma quadro di azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2002-2006) - Contratto riguardante il progetto Doc@Hand - Rimborso delle somme anticipate - Lettera che annuncia l’emissione di una nota di addebito - Mancanza di interesse ad agire - Irricevibilità»]

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (Atene, Grecia) (rappresentante: V. Christianos, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal e A. Cordewener, agenti, assisti da S. Drakakakis, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto a norma dell’articolo 272 TFUE, diretto a che il Tribunale accerti, in primo luogo, che la ricorrente non è tenuta a rimborsare la somma che la Commissione le ha versato per il progetto Doc@Hand, concluso nell’ambito del Sesto programma quadro di azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2002-2006) e, in secondo luogo, che la ricorrente non è tenuta a versare un indennizzo forfetario per il medesimo progetto.

Dispositivo

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

L’ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias è condannata alle spese.

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1 GU C 86 del 23.3.2013.