Language of document : ECLI:EU:T:2014:897

Causa T‑177/10

Alcoa Trasformazioni Srl

contro

Commissione europea

«Aiuti di Stato – Elettricità – Tariffa agevolata – Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato comune e ne ordina il recupero – Vantaggio – Obbligo di motivazione – Importo dell’aiuto – Aiuto nuovo»

Massime – Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 16 ottobre 2014

1.      Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Difetto o insufficienza di motivazione – Motivo distinto da quello vertente sulla legalità sostanziale

(Artt. 230 CE e 253 CE)

2.      Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato

(Artt. 87, § 1, CE e 253 CE)

3.      Aiuti concessi dagli Stati – Recupero di un aiuto illegale – Aiuto concesso in violazione delle norme procedurali dell’articolo 88 CE – Eventuale affidamento legittimo dei beneficiari degli aiuti – Insussistenza salvo circostanze eccezionali

(Artt. 87, § 1, CE e 88 CE)

4.      Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Concessione di un vantaggio ai beneficiari – Criteri di valutazione – Non applicazione di criteri posti in una decisione precedente – Mutamenti economici e giuridici intervenuti dopo l’adozione della decisione precedente

(Art. 87, § 1, CE)

5.      Aiuti concessi dagli Stati – Recupero di un aiuto illegale – Calcolo dell’importo da recuperare – Metodo indicato dalla Commissione

(Art. 88, § 2, CE)

6.      Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti idonei a fruire della deroga prevista all’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), CE – Aiuto al funzionamento – Esclusione

[Art. 87, § 3, c), CE; comunicazione della Commissione 98/C 74/06]

7.      Diritto dell’Unione europea – Principi – Principio di buona amministrazione – Obbligo di diligenza – Procedimento amministrativo

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 43, 46)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punti 47‑55)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punti 60, 61, 72)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punti 81‑84)

5.      In materia di aiuti di Stato, nessuna disposizione del diritto dell’Unione impone che la Commissione, all’atto di ordinare la restituzione di un aiuto dichiarato incompatibile con il mercato interno, determini l’importo esatto dell’aiuto da restituire. È sufficiente che la decisione della Commissione contenga elementi che permettano al destinatario stesso di determinare, senza difficoltà eccessive, tale importo. Detti requisiti sono soddisfatti quando, senza precisare l’importo esatto dell’aiuto da restituire, la stessa decisione indica il metodo secondo il quale tale importo deve essere calcolato.

(v. punti 88, 89)

6.      V. il testo della decisione.

(v. punti 92‑98)

7.      V. il testo della decisione.

(v. punto 101)