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Sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2024 – Troy Chemical Company e Troy / Commissione

(Causa T-297/21)1

[«Biocidi - Articoli trattati - Principio attivo carbendazim - Regolamento (UE) n. 528/2012 - Direttiva 98/8/CE - Regolamento di esecuzione (UE) 2021/348 - Approvazione - Durata dell’approvazione – Principio di non discriminazione – Legittimo affidamento – Errore di diritto – Errore manifesto di valutazione – Principio di precauzione – Norme transitorie»]

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Troy Chemical Company BV (Delft, Paesi Bassi), Troy Corp. (Florham Park, New Jersey, Stati Uniti) (rappresentanti: D. Abrahams e Z. Romata, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: M. Farley e R. Lindenthal, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica francese (rappresentante: G. Bain, agente), Agenzia europea per le sostanze chimiche (rappresentanti: M. Heikkilä, C. Buchanan e T. Zbihlej, agenti)

Oggetto

Con il loro ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE, le ricorrenti chiedono l’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2021/348 della Commissione del 25 febbraio 2021 che approva il carbendazim come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 7 e 10 (GU 2021, L 68, pag. 174).

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Troy Chemical Company BV e la Troy Corp. sono condannate a farsi carico delle proprie spese e di quelle sostenute dalla Commissione europea, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario iscritto a ruolo con il numero T-297/21 R.

La Repubblica francese e l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) si faranno ciascuna carico delle proprie spese.

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1 GU C 289 del 19.7.2021.