Language of document : ECLI:EU:T:2012:134

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata)

21 marzo 2012 (*)

«Aiuti di Stato — Direttiva 92/81/CEE — Accise sugli oli minerali — Oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina — Esenzione dall’accisa — Conformità dell’esenzione a una decisione di autorizzazione del Consiglio in forza dell’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81 — Presunzione di legittimità degli atti dell’Unione — Certezza del diritto — Buona amministrazione»

Nelle cause riunite T‑50/06 RENV, T‑56/06 RENV, T‑60/06 RENV, T‑62/06 RENV e T‑69/06 RENV,

Irlanda, rappresentata inizialmente da D. O’Hagan, successivamente da E. Creedon, in qualità di agenti, assistiti da P. McGarry, barrister,

ricorrente nella causa T‑50/06 RENV,

Repubblica francese, rappresentata da G. de Bergues e J. Gstalter, in qualità di agenti,

ricorrente nella causa T‑56/06 RENV,

Repubblica italiana, rappresentata da G. Aiello, G. De Bellis e S. Fiorentino, avvocati dello Stato,

ricorrente nella causa T‑60/06 RENV,

Eurallumina SpA, con sede in Portoscuso (Italia), rappresentata da R. Denton e L. Martin Alegi, solicitors,

ricorrente nella causa T‑62/06 RENV,

Aughinish Alumina Ltd, con sede in Askeaton (Irlanda), rappresentata da J. Handoll e C. Waterson, solicitors,

ricorrente nella causa T‑69/06 RENV,

contro

Commissione europea, rappresentata da V. Di Bucci, N. Khan, D. Grespan e K. Walkerová, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione 2006/323/CE della Commissione, del 7 dicembre 2005, relativa all’esenzione dall’accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella regione di Gardanne, nella regione di Shannon e in Sardegna cui hanno dato esecuzione la Francia, l’Irlanda e l’Italia rispettivamente (GU 2006, L 119, pag. 12),

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata),

composto dalla sig.ra I. Pelikánová (relatore), presidente, dal sig. V. Vadapalas, dalla sig.ra K. Jürimäe, dai sigg. K. O’Higgins e M. van der Woude, giudici,

cancelliere: sig. N. Rosner, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 14 settembre 2011,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

 Allumina

1        L’allumina (o ossido di alluminio) è una polvere bianca utilizzata principalmente nelle fonderie per la produzione di alluminio. Essa è ricavata dalla bauxite mediante un processo di raffinazione, la cui ultima fase consiste nella calcinazione. Oltre il 90% dell’allumina calcinata è utilizzata per la fusione dell’alluminio. Il resto è sottoposto ad ulteriori lavorazioni ed utilizzato in applicazioni chimiche. Esistono due mercati di prodotti distinti, vale a dire quello dell’allumina metallurgica e quello dell’allumina chimica. Per la produzione di allumina può essere utilizzato, come combustibile, olio minerale.

2        In Irlanda, in Italia e in Francia esiste un solo produttore di allumina. Si tratta, rispettivamente, dell’Aughinish Alumina Ltd (in prosieguo: l’«AAL»), con sede nella regione di Shannon, dell’Eurallumina SpA, con sede in Sardegna, e dell’Alcan Inc., con sede nella regione di Gardanne. Produttori di allumina sono parimenti presenti in Germania, in Spagna, in Grecia, in Ungheria e nel Regno Unito.

 Direttive concernenti le accise sugli oli minerali

3        La direttiva 92/81/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali (GU L 316, pag. 12), stabilisce le norme relative alle accise sugli oli minerali.

4        A termini dell’articolo 1, paragrafi 1 e 2, della direttiva 92/81, gli Stati membri applicano agli oli minerali un’accisa armonizzata conformemente alla direttiva medesima e stabiliscono le proprie aliquote conformemente alla direttiva 92/82/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali (GU L 316, pag. 19).

5        L’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81 consente al Consiglio di autorizzare uno Stato membro ad introdurre ulteriori esenzioni dall’accisa armonizzata, oltre a quelle espressamente previste da tale direttiva. Esso stabilisce quanto segue:

«Il Consiglio, deliberando all’unanimità, su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro ad introdurre ulteriori esenzioni o riduzioni in base a considerazioni politiche specifiche.

Qualora uno Stato membro intenda introdurre una siffatta misura, ne informa la Commissione e le comunica inoltre tutte le informazioni pertinenti o necessarie. La Commissione informa della misura proposta gli altri Stati membri entro un mese.

Si considera che il Consiglio abbia autorizzato l’esenzione o la riduzione proposta qualora, entro due mesi dal momento in cui gli altri Stati membri sono stati informati come stabilito nel secondo comma, né la Commissione, né alcuno Stato membro abbiano chiesto che la questione venga discussa in sede di Consiglio».

6        Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 92/81:

«Qualora la Commissione ritenga che non possono più essere mantenute le esenzioni o riduzioni di cui sopra, in particolare per considerazioni di concorrenza sleale, di distorsioni nel funzionamento del mercato interno o di politica comunitaria di protezione dell’ambiente, essa presenta al Consiglio le opportune proposte. Il Consiglio decide all’unanimità su tali proposte».

7        L’articolo 6 della direttiva 92/82 ha fissato in EUR 13 per 1 000 kg l’aliquota minima dell’accisa sull’olio pesante combustibile che gli Stati dovevano applicare a decorrere dal 1º gennaio 1993.

8        La direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (GU L 283, pag. 51), ha abrogato le direttive 92/81 e 92/82 con effetto dal 31 dicembre 2003.

9        Conformemente al suo articolo 2, paragrafo 4, lettera b), secondo trattino, la direttiva 2003/96 non si applica agli usi combinati dei prodotti energetici. Secondo questa stessa disposizione, un prodotto energetico ha un uso combinato quando è utilizzato sia come combustibile per riscaldamento che per fini diversi dall’utilizzazione come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento. L’uso di prodotti energetici per la riduzione chimica nonché nei processi elettrolitici e metallurgici è considerato uso combinato. A decorrere dal 1° gennaio 2004, non sussiste poi più un’aliquota minima di accisa sull’olio combustibile pesante utilizzato per la produzione di allumina.

10      Inoltre, l’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2003/96 dispone che, previo esame da parte del Consiglio in base a proposta della Commissione delle Comunità europee, gli Stati membri sono autorizzati a continuare ad applicare le riduzioni nei livelli di tassazione o le esenzioni indicate nell’allegato II fino al 31 dicembre 2006. I punti 6, 7 e 8 del predetto allegato II riguardano, segnatamente, l’esenzione dall’accisa dell’olio pesante utilizzato come combustibile nella produzione di allumina, rispettivamente, nelle regioni di Gardanne (Francia), di Shannon (Irlanda) e in Sardegna.

 Decisioni del Consiglio adottate sulla base dell’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81

11      L’Irlanda, la Repubblica italiana e la Repubblica francese procedono all’esenzione dall’accisa sugli oli minerali utilizzati per la produzione di allumina, rispettivamente, dal 1983, dal 1993 e dal 1997 (in prosieguo: l’«esenzione irlandese», l’«esenzione italiana» e l’«esenzione francese» o, indicate congiuntamente, le «esenzioni controverse»).

12      L’esenzione irlandese è stata introdotta nell’ordinamento irlandese dallo Statutory instrument n. 126/1983, Imposition of Duties (n. 265) (Excise Duty on Hydrocarbon Oils) Order, 1983 [ordinanza sull’imposizione di dazi (n. 265) (accisa sugli oli d’idrocarburo)], del 12 maggio 1983. Tale esenzione è stata poi inserita nell’articolo 100, paragrafo 1, lettera e), del Finance Act, 1999 (legge finanziaria del 1999). La sua applicazione nella regione di Shannon è stata autorizzata dalla decisione del Consiglio 92/510/CEE, del 19 ottobre 1992, che autorizza gli Stati membri a continuare ad applicare a determinati oli minerali utilizzati per fini specifici le già esistenti riduzioni delle aliquote d’accisa o esenzioni dall’accisa, conformemente alla procedura prevista dall’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81 (GU L 316, pag. 16). Tale autorizzazione è stata riesaminata e prorogata dal Consiglio fino al 31 dicembre 1998 con la decisione 97/425/CE, del 30 giugno 1997, che autorizza gli Stati membri ad applicare o a continuare ad applicare a determinati oli minerali utilizzati per fini specifici le già esistenti riduzioni delle aliquote di accisa o esenzioni dall’accisa secondo la procedura di cui alla direttiva 92/81 (GU L 182, pag. 22). Essa è stata nuovamente prorogata dal Consiglio fino al 31 dicembre 2000 per effetto della sua decisione 1999/880/CE, del 17 dicembre 1999, che autorizza gli Stati membri a continuare ad applicare a determinati oli minerali utilizzati per fini specifici le già esistenti riduzioni delle aliquote d’accisa o esenzioni dall’accisa, secondo la procedura di cui alla direttiva 92/81 (GU L 331, pag. 73).

13      L’esenzione italiana è stata introdotta nell’ordinamento italiano con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, intitolato «Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative» (Supplemento ordinario alla GURI del 29 novembre 1995, n. 279). La sua applicazione in Sardegna è stata autorizzata fino al 31 dicembre 1994 con la decisione 93/697/CE del Consiglio, del 13 dicembre 1993, che autorizza alcuni Stati membri ad applicare o a continuare ad applicare a determinati oli minerali utilizzati per fini specifici riduzioni delle aliquote d’accisa o esenzioni dall’accisa, conformemente alla procedura prevista dall’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81 (GU L 321, pag. 29). Tale autorizzazione è stata prorogata una prima volta dal Consiglio fino al 31 dicembre 1996 con la decisione 96/273/CEE, del 22 aprile 1996, che autorizza alcuni Stati membri ad applicare o a continuare ad applicare per taluni oli minerali utilizzati a fini specifici esenzioni o riduzioni d’accisa secondo la procedura di cui all’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81 (GU L 102, pag. 40). Essa è stata prorogata dal Consiglio una seconda volta fino al 31 dicembre 1998 mediante la decisione 97/425. L’autorizzazione è stata prorogata dal Consiglio una terza volta fino al 31 dicembre 1999 con la decisione 1999/255/CE, del 30 marzo 1999, che autorizza, ai sensi della direttiva 92/81, alcuni Stati membri ad applicare o a continuare ad applicare a determinati oli minerali riduzioni delle aliquote d’accisa o esenzioni dall’accisa, e che modifica la decisione 97/425 (GU L 99, pag. 26). La stessa è stata poi prorogata dal Consiglio una quarta volta fino al 31 dicembre 2000 con la decisione 1999/880.

14      L’esenzione francese è stata introdotta nell’ordinamento francese dalla loi de finances rectificative pour 1997 n. 97‑1239 (legge finanziaria di rettifica per il 1997), del 29 dicembre 1997 (JORF del 30 dicembre 1997, pag. 19101). L’applicazione di tale esenzione nella regione di Gardanne è stata autorizzata fino al 31 dicembre 1998 con la decisione del Consiglio 97/425. Detta autorizzazione è stata prorogata dal Consiglio, una prima volta, fino al 31 dicembre 1999 con la decisione 1999/255 e poi, una seconda volta, fino al 31 dicembre 2000 con la decisione 1999/880.

15      La decisione 2001/224/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, relativa alle riduzioni delle aliquote d’accisa e alle esenzioni dall’accisa su determinati oli minerali utilizzati per fini specifici (GU L 84, pag. 23), vale a dire l’ultima decisione del Consiglio riguardante le esenzioni controverse, ha prorogato l’autorizzazione ad applicare le suddette esenzioni fino al 31 dicembre 2006. Ai sensi del suo quinto considerando, tale decisione «non pregiudica l’esito di eventuali procedimenti in materia di distorsioni di funzionamento del mercato unico, che potrebbero essere in particolare intentati a norma degli articoli 87 [CE] e 88 [CE]» ed «[e]ssa non dispensa gli Stati membri, a norma dell’articolo 88 [CE], dall’obbligo di comunicare alla Commissione gli aiuti di Stato che possono essere istituiti».

 Procedimento amministrativo

16      Con lettera del 28 gennaio 1983, l’Irlanda informava la Commissione di voler dare attuazione all’impegno, da essa assunto nell’aprile 1970 nei confronti dei promotori di un progetto di estrazione di allumina ricavata dalla bauxite sull’estuario dello Shannon, a favore dell’AAL, concernente un’esenzione dall’accisa sull’olio combustibile pesante utilizzato per la produzione di allumina. Con lettera del 22 marzo 1983, la Commissione faceva presente che tale esenzione costituiva un aiuto di Stato che doveva essere notificato. Essa precisava parimenti che, qualora si fosse dovuto dare esecuzione all’aiuto solamente in quel momento, essa avrebbe potuto considerare la lettera del 28 gennaio 1983 quale notifica ai sensi dell’articolo 93, paragrafo 3, del Trattato CEE. Con lettera del 6 maggio 1983 l’Irlanda chiedeva alla Commissione di considerarla come tale. La Commissione non adottava alcuna decisione in seguito a tale corrispondenza.

17      Con lettere del 29 maggio e 2 giugno 1998, la Commissione chiedeva informazioni alla Repubblica italiana e alla Repubblica francese al fine di verificare se l’esenzione italiana e l’esenzione francese ricadessero nella sfera di applicazione degli articoli 87 CE e 88 CE. A seguito di un sollecito della Commissione del 16 giugno 1998, la Repubblica italiana rispondeva il 20 luglio 1998. Dopo aver chiesto una proroga del termine per la risposta in data 10 luglio 1998, concessa il 24 luglio seguente, la Repubblica francese rispondeva con lettera del 7 agosto 1998.

18      Con lettere del 17 luglio 2000, la Commissione chiedeva alla Repubblica francese, all’Irlanda ed alla Repubblica italiana di notificarle le esenzioni controverse. Le autorità francesi rispondevano con lettera del 4 settembre 2000. Con lettere del 27 settembre 2000 la Commissione reiterava la propria richiesta nei confronti dell’Irlanda e della Repubblica italiana, invitando queste ultime, nonché la Repubblica francese, a fornirle informazioni complementari. Le autorità irlandesi rispondevano a detta richiesta con lettera del 18 ottobre 2000. In seguito ad un nuovo sollecito da parte della Commissione in data 20 novembre 2000, anche le autorità italiane e francesi rispondevano, rispettivamente, in data 7 e 8 dicembre 2000.

19      Con decisioni C(2001) 3296, C(2001) 3300 e C(2001) 3295, del 30 ottobre 2001, la Commissione avviava il procedimento d’indagine formale previsto dall’articolo 88, paragrafo 2, CE con riguardo, rispettivamente, all’esenzione irlandese, all’esenzione italiana e all’esenzione francese. Tali decisioni sono state notificate all’Irlanda, alla Repubblica italiana e alla Repubblica francese con lettere del 5 novembre 2001 e sono state pubblicate, il 2 febbraio 2002, nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (GU C 30, pag. 17, pag. 21 e pag. 25).

20      La Commissione riceveva osservazioni da parte dell’AAL, dell’Eurallumina, dell’Alcan e dell’Associazione europea dell’alluminio. Queste venivano trasmesse all’Irlanda, alla Repubblica italiana e alla Repubblica francese in data 26 marzo 2002.

21      Dopo aver chiesto una proroga del termine con telefax del 1º dicembre 2001, concessa il 7 dicembre 2001, l’Irlanda presentava osservazioni con lettera dell’8 gennaio 2002. Con lettera datata 18 febbraio 2002, la Commissione chiedeva all’Irlanda di fornirle la prova di avere assunto un impegno vincolante nei confronti dell’AAL prima della sua adesione. L’Irlanda ottemperava a tale richiesta con lettera del 26 aprile 2002. La Repubblica italiana presentava osservazioni con lettera del 6 febbraio 2002. Dopo aver chiesto una proroga del termine per la risposta con lettera del 21 novembre 2001, concessa il 29 novembre 2001, la Repubblica francese presentava osservazioni con lettera del 12 febbraio 2002.

 Decisione impugnata

22      In data 7 dicembre 2005, la Commissione adottava la decisione 2006/323/CE, relativa all’esenzione dall’accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella regione di Gardanne, nella regione di Shannon e in Sardegna, cui hanno dato esecuzione la Francia, l’Irlanda e l’Italia rispettivamente (GU 2006, L 119, pag. 12; in prosieguo: la «decisione impugnata»).

23      La decisione impugnata riguarda il periodo anteriore al 1° gennaio 2004, data di entrata in vigore della direttiva 2003/96. Essa estende, tuttavia, il procedimento di indagine formale al periodo posteriore al 1° gennaio 2004.

24      Il dispositivo della decisione impugnata così recita:

«Articolo 1

Le esenzioni dall’accisa sugli oli combustibili pesanti utilizzati per la produzione di allumina concesse da Francia, Irlanda e Italia fino al 31 dicembre 2003 costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, [CE].

Articolo 2

Gli aiuti concessi fra il 17 luglio 1990 e il 2 febbraio 2002, nella misura in cui sono incompatibili con il mercato comune, non sono soggetti a recupero, poiché ciò sarebbe contrario ai principi generali del diritto comunitario.

Articolo 3

Gli aiuti di cui all’articolo 1, concessi fra il 3 febbraio 2002 e il 31 dicembre 2003, sono compatibili con il mercato comune, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, [CE], nella misura in cui i beneficiari versano un’aliquota pari come minimo a 13,01 EUR per 1 000 kg di oli combustibili pesanti.

Articolo 4

Gli aiuti (...) concessi fra il 3 febbraio 2002 e il 31 dicembre 2003, sono incompatibili con il mercato comune, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3 [CE], nella misura in cui i beneficiari non versano un’aliquota pari come minimo a 13,01 EUR per 1 000 kg di oli combustibili pesanti.

Articolo 5

1.       La Francia, l’Irlanda e l’Italia prendono tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari gli aiuti incompatibili di cui all’articolo 4.

(...)

5.      Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, la Francia, l’Irlanda e l’Italia intimano a tutti i beneficiari degli aiuti incompatibili di cui all’articolo 4 di rimborsare gli aiuti illegittimi, maggiorati di interessi».

 Procedimenti dinanzi al Tribunale e alla Corte di giustizia

25      Con atti introduttivi depositati presso la cancelleria del Tribunale rispettivamente il 16 febbraio 2006 (causa T‑60/06), il 17 febbraio 2006 (cause T‑50/06 e T‑56/06) e il 23 febbraio 2006 (cause T‑62/06 e T‑69/06), la Repubblica italiana, l’Irlanda, la Repubblica francese, l’Eurallumina e l’AAL, ricorrenti, hanno proposto il presente ricorso al fine di ottenere l’annullamento totale o parziale della decisione impugnata.

26      Con atto separato, pervenuto alla cancelleria del Tribunale il 22 marzo 2006, l’AAL ha presentato una domanda di provvedimenti provvisori, ai sensi dell’articolo 242 CE, diretta ad ottenere la sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata per la parte che la riguarda. Con ordinanza del 2 agosto 2006, Aughinish Alumina/Commissione (T‑69/06 R, non pubblicata nella Raccolta), il presidente del Tribunale ha respinto tale domanda, riservando la decisione sulle spese.

27      In forza dell’articolo 14 del regolamento di procedura del Tribunale e su proposta della Seconda Sezione, il Tribunale ha deciso, sentite le parti conformemente all’articolo 51 del medesimo regolamento, di rinviare le presenti cause dinanzi ad un collegio giudicante ampliato.

28      Con ordinanza del 24 maggio 2007, il presidente della Seconda Sezione ampliata del Tribunale ha deciso, sentite le parti, di riunire le presenti cause ai fini della trattazione orale, conformemente all’articolo 50 del regolamento di procedura.

29      Con sentenza del 12 dicembre 2007, Irlanda e a./Commissione (T‑50/06, T‑56/06, T‑60/06 e T‑69/06, non pubblicata nella Raccolta), il Tribunale ha riunito le presenti cause ai fini della sentenza, annullando la decisione impugnata in base al rilievo che, in tale decisione, la Commissione aveva violato l’obbligo di motivazione impostole dall’articolo 253 CE, per quanto concerne la mancata applicazione, nella specie, dell’articolo 1, lettere b), v), del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [88] CE (GU L 83, pag. 1). Peraltro, nella causa T‑62/06, il Tribunale ha respinto il ricorso quanto al resto, dopo aver accertato l’irricevibilità dei capi della domanda con cui l’Eurallumina aveva chiesto di dichiarare che l’esenzione italiana, autorizzata con la decisione 2001/224, era legittima fino al 31 dicembre 2006 e che ogni importo versato o da versarsi da parte della Repubblica italiana fino a quella data o, almeno, fino al 31 dicembre 2003 non doveva essere considerato quale aiuto di Stato illegittimo o non doveva essere recuperato, ovvero di modificare gli articoli 5 e 6 della decisione impugnata.

30      Avverso tale sentenza del Tribunale la Commissione ha proposto impugnazione con ricorso del 26 febbraio 2008.

31      Con la sentenza sull’impugnazione del 2 dicembre 2009, Commissione/Irlanda e a. (C‑89/08 P, pag. I‑11245) la Corte ha annullato la sentenza Irlanda e a./Commissione, citata al punto 29 supra, nella parte in cui essa aveva annullato la decisione impugnata in base al rilievo che, in tale decisione, la Commissione avrebbe violato l’obbligo di motivazione per quanto concerne la mancata applicazione, nella specie, dell’articolo 1, lettere b), v), del regolamento n. 659/1999, e aveva condannato la Commissione a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalle ricorrenti, ivi comprese quelle attinenti al procedimento sommario nella causa T‑69/06 R. La Corte ha inoltre rinviato le cause riunite T‑50/06, T‑56/06, T‑60/06, T‑62/06 e T‑69/06 dinanzi al Tribunale riservando la decisione sulle spese.

32      In seguito alla sentenza di rinvio e conformemente all’articolo 118, paragrafo 1, del regolamento di procedura, le presenti cause sono state attribuite, con decisione del presidente del Tribunale del 18 dicembre 2009, alla Seconda Sezione ampliata.

33      Conformemente all’articolo 119, paragrafo 1, del regolamento di procedura, le parti hanno presentato le proprie osservazioni scritte, rispettivamente, il 1º febbraio 2010, per l’Irlanda, nella causa T‑50/06 RENV, il 4 febbraio 2010, per la Repubblica italiana, nella causa T‑60/06 RENV, il 12 febbraio 2010, per l’Eurallumina, nella causa T‑62/06 RENV, il 16 febbraio 2010, per la Repubblica francese, nella causa T‑56/06 RENV, e per l’AAL, nella causa T‑69/06 RENV, e il 28 aprile 2010, per la Commissione in tutte le presenti cause. Nelle proprie osservazioni scritte, la Repubblica francese ha indicato, alla luce della posizione adottata dalla Corte nella sentenza di rinvio, che essa rinunciava ad uno dei motivi dedotti nel proprio ricorso, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione.

34      Con ordinanza del presidente della Seconda Sezione ampliata del 1º marzo 2010, le presenti cause sono state riunite ai fini della fase scritta ed orale del procedimento, nonché della sentenza.

35      A seguito della modifica della composizione delle sezioni del Tribunale, con decisione del 20 settembre 2010 il giudice relatore è stato assegnato alla Quarta Sezione e le presenti cause sono state assegnate alla Quarta Sezione ampliata.

36      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di avviare la fase orale e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste dall’articolo 64 del proprio regolamento di procedura, ha invitato le parti nonché il Consiglio dell’Unione europea a rispondere a taluni quesiti. Le parti ed il Consiglio hanno ottemperato a tale richiesta entro il termine assegnato.

37      Le parti hanno svolto le proprie difese orali e hanno risposto ai quesiti del Tribunale all’udienza del 14 settembre 2011.

 Conclusioni formulate dalle parti nel grado di giudizio successivo al rinvio

38      Nella causa T‑50/06 RENV, l’Irlanda chiede che il Tribunale voglia:

—        annullare la decisione impugnata nella parte concernente l’esenzione irlandese;

—        condannare la Commissione alle spese.

39      Nella causa T‑69/06 RENV, l’AAL chiede che il Tribunale voglia:

—        annullare la decisione impugnata, nella parte in cui detta decisione la riguarda;

—        condannare la Commissione alle spese.

40      Nella causa T‑60/06 RENV, la Repubblica italiana chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia:

—        annullare la decisione impugnata nella parte concernente l’esenzione italiana;

—        condannare la Commissione alle spese.

41      Nella causa T‑62/06 RENV, l’Eurallumina chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia:

—        annullare integralmente la decisione impugnata o i suoi articoli 1, 4‑6 ovvero, in subordine, gli articoli 5 e 6, nella parte in cui detta decisione o detti articoli la riguardano;

e/o

—        dichiarare che l’esenzione italiana, autorizzata dalla decisione 2001/224, è legittima fino al 31 dicembre 2006 e che qualsivoglia importo versato o da versarsi da parte della Repubblica italiana non debba essere considerato quale aiuto di Stato illegittimo, o quantomeno non debba essere recuperato;

—        condannare la Commissione alle spese.

42      Nella causa T‑56/06 RENV, la Repubblica francese chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia:

—        annullare integralmente la decisione impugnata o, in subordine, l’articolo 5, nella parte in cui detta decisione o detto articolo riguardano l’esenzione francese;

—        condannare la Commissione alle spese.

43      Nelle presenti cause, la Commissione chiede che il Tribunale voglia:

—        respingere il ricorso;

—        condannare le ricorrenti alle spese.

 In diritto

 Sui capi della domanda dell’Eurallumina volti ad ottenere determinate dichiarazioni del Tribunale

44      Non occorre più esaminare i capi della domanda dell’Eurallumina diretti ad ottenere la dichiarazione da parte del Tribunale che l’esenzione italiana, autorizzata dalla decisione 2001/224, è legittima fino al 31 dicembre 2006 e che qualsivoglia importo versato o da versarsi da parte della Repubblica italiana non deve essere considerato quale aiuto di Stato illegittimo, o quantomeno non deve essere recuperato. Invero, tali capi della domanda sono già stati respinti, in quanto irricevibili, con la sentenza Irlanda e a./Commissione, citata al punto 29 supra. Il dispositivo di tale sentenza, non essendo stato annullato su questo punto dalla sentenza Commissione/Irlanda e a., citata al punto 31 supra, è quindi passato in giudicato.

 Esposizione sintetica dei motivi e delle censure dedotti dalle ricorrenti

45      A sostegno delle proprie domande di annullamento le ricorrenti invocano, in sostanza, una serie di motivi e di censure parzialmente coincidenti, sebbene il loro oggetto sia formalmente diverso, atteso che ciascuna domanda è volta a contestare la decisione impugnata solamente nella parte attinente, quanto alla Repubblica italiana (causa T‑60/06 RENV) e all’Eurallumina (causa T‑62/06 RENV), all’esenzione italiana, quanto all’Irlanda (causa T‑50/06 RENV) e all’AAL (causa T‑69/06 RENV), all’esenzione irlandese e, quanto alla Repubblica francese (causa T‑56/06 RENV), all’esenzione francese. Tali motivi e censure attengono a violazioni del principio della certezza del diritto, del principio della presunzione di validità e di effetto utile degli atti dell’Unione, del principio lex specialis derogat legi generali, del principio di buona amministrazione, del principio dell’estoppel, del principio del rispetto di un termine ragionevole, del principio del rispetto del legittimo affidamento, nonché a violazioni dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera m), CE, dell’articolo 87, paragrafi 1 e 3, CE, dell’articolo 88 CE e dell’articolo 157 CE, delle norme codificate all’articolo 1, lettera b), i), iii) e iv), del regolamento n. 659/1999, dell’articolo 14, paragrafo 1, e degli articoli 17‑19 di questo stesso regolamento, dell’articolo 18 della direttiva 2003/96, in combinato disposto con le disposizioni del relativo allegato II, delle norme disciplinanti gli aiuti per la protezione dell’ambiente, in particolare il punto 82, lettera a), della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato per la protezione dell’ambiente (GU 2011, C 37, pag. 3), e degli orientamenti relativi agli aiuti di Stato con finalità regionale (GU 1998, C 74, pag. 9), nonché alla violazione dell’obbligo di motivazione.

46      In primo luogo, occorre sottolineare che i motivi e le censure dedotti dalle ricorrenti sono segnatamente diretti contro il risultato cui, nella decisione impugnata, la Commissione è giunta applicando alle esenzioni controverse le norme in materia di aiuti di Stato. Le ricorrenti affermano, in sostanza, che il suddetto risultato non poteva legittimamente contrapporsi agli effetti giuridici prodotti dalle decisioni di autorizzazione del Consiglio, da ultimo con la decisione 2001/224. Orbene, ciò sarebbe avvenuto nella decisione impugnata che accerta, o si fonda sull’accertamento che le esenzioni controverse, concesse dalla Repubblica italiana, dall’Irlanda e dalla Repubblica francese fino al 31 dicembre 2003, costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, CE e che ordina, alla luce della loro incompatibilità con il mercato comune, il recupero degli aiuti medesimi presso i rispettivi beneficiari, laddove il Consiglio aveva autorizzato gli Stati membri interessati ad applicare le suddette esenzioni fino al 31 dicembre 2006. Inoltre, l’AAL fa valere che l’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato, nel caso di specie, non può legittimamente condurre ad un risultato in contrasto con la finalità dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera m), CE e dell’articolo 157 CE, vale a dire la difesa ed il rafforzamento della competitività industriale dell’Unione nel contesto internazionale.

47      In secondo luogo, i motivi e le censure dedotti dalla Repubblica italiana, dalla Repubblica francese e dall’AAL sono segnatamente diretti contro la decisione impugnata nella parte in cui questa qualifica o si fonda sulla qualifica, da parte della Commissione, delle esenzioni controverse concesse fino al 31 dicembre 2003 come aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, CE.

48      In terzo luogo, i motivi e le censure dedotti dalla Repubblica italiana, dall’Irlanda e dall’AAL sono segnatamente volti contro la decisione impugnata nella parte in cui qualifica o si fonda sulla qualifica, da parte della Commissione, delle esenzioni, italiana e irlandese, concesse fino al 31 dicembre 2003 — salvo, per quest’ultima, il periodo anteriore al 17 luglio 1990 — come aiuti nuovi piuttosto che come aiuti esistenti, ai sensi dell’articolo 88 CE.

49      In quarto luogo, i motivi e le censure dedotti dalla Repubblica italiana sono diretti, in particolare, contro la decisione impugnata nella parte in cui dichiara che il preteso aiuto di Stato, concesso fino al 31 dicembre 2003 in base all’esenzione italiana, non può essere dichiarato compatibile con il mercato comune, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, CE, in quanto strettamente connesso al conseguimento, da parte dell’Eurallumina, di obiettivi in materia di tutela dell’ambiente o in quanto volto ad agevolare lo sviluppo economico della Sardegna.

50      In quinto luogo, i motivi e le censure dedotti dalle ricorrenti sono segnatamente diretti contro la decisione impugnata nella parte in cui viene ordinato alla Repubblica francese, all’Irlanda e alla Repubblica italiana di procedere presso i rispettivi beneficiari al recupero dei pretesi aiuti di Stato concessi, in base alle esenzioni controverse, fino al 31 dicembre 2003.

51      Nella specie occorre analizzare anzitutto i motivi o le censure dedotti dalle ricorrenti, vertenti, in sostanza, sull’illegittima applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato alle esenzioni controverse concesse dalla Repubblica italiana, dall’Irlanda e dalla Repubblica francese fino al 31 dicembre 2003, in base alle decisioni di autorizzazione del Consiglio, da ultimo in base alla decisione 2001/224, e conformemente alle decisioni stesse.

 Sui motivi e sulle censure vertenti sull’illegittima applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato ad esenzioni concesse in base a decisioni di autorizzazione del Consiglio e conformemente alle stesse

52      Nella causa T‑50/06 RENV, con il secondo e quarto motivo, l’Irlanda afferma in particolare che, nella decisione impugnata, la Commissione ha violato il principio della certezza del diritto ed il principio dell’estoppel nella parte in cui, alla luce delle norme in materia di aiuti di Stato, essa ha affermato l’incompatibilità parziale con il mercato comune dell’esenzione irlandese concessa fino al 31 dicembre 2003, laddove detta esenzione era stata concessa sulla base delle decisioni di autorizzazione del Consiglio, da ultimo con la decisione 2001/224 ed in conformità alle stesse. Essa rileva che la Commissione non ha mai contestato la legittimità delle decisioni di autorizzazione del Consiglio. Peraltro, con il quarto motivo, l’Irlanda fa valere in particolare che, nella decisione impugnata, la Commissione ha violato il principio dell’estoppel per aver applicato le norme in materia di aiuti di Stato all’esenzione irlandese troppo tempo dopo aver avuto conoscenza del preteso aiuto concesso in base alla decisione stessa.

53      Nella causa T‑56/06 RENV, con il secondo motivo, la Repubblica francese contesta alla Commissione di aver violato, nella decisione impugnata, il principio della certezza del diritto per aver disposto il recupero del preteso aiuto concesso tra il 3 febbraio 2002 e il 31 dicembre 2003 in base all’esenzione francese, laddove essa era stata autorizzata ad applicare tale esenzione con le decisioni di autorizzazione del Consiglio, da ultimo con la decisione 2001/224.

54      Nella causa T‑60/06 RENV, con il sesto motivo, la Repubblica italiana sostiene che la Commissione, nella decisione impugnata, ha violato, in particolare, il principio della presunzione di legittimità degli atti dell’Unione per aver disposto il recupero del preteso aiuto concesso tra il 3 febbraio 2002 e il 31 dicembre 2003 sulla base dell’esenzione italiana, laddove essa era stata autorizzata ad applicare l’esenzione medesima con le decisioni di autorizzazione del Consiglio, da ultimo con la decisione 2001/224.

55      Nella causa T‑62/06 RENV, con il secondo motivo, l’Eurallumina contesta alla Commissione di aver violato, nella decisione impugnata, il principio della certezza del diritto, il principio della presunzione di legittimità e di effetto utile degli atti dell’Unione, nonché il principio lex specialis derogat legi generali per aver dichiarato, alla luce delle norme in materia di aiuti di Stato, l’incompatibilità parziale con il mercato comune dell’esenzione italiana concessa fino al 31 dicembre 2003, laddove tale esenzione era stata concessa in base alle decisioni di autorizzazione del Consiglio, da ultimo della decisione 2001/224, e in conformità alle stesse. Peraltro, con il terzo motivo, l’Eurallumina fa valere che la Commissione, nella decisione impugnata, ha violato il principio di buona amministrazione nella parte in cui ha ordinato il recupero del preteso aiuto concesso tra il 3 febbraio 2002 e il 31 dicembre 2003 in base all’esenzione italiana, senza tenere conto del fatto che la Repubblica italiana era stata autorizzata ad applicare l’esenzione de qua attraverso le decisioni di autorizzazione del Consiglio, da ultimo con la decisione 2001/224.

56      Nella causa T‑69/06 RENV, con il secondo motivo, l’AAL contesta segnatamente alla Commissione di aver violato, nella decisione impugnata, il principio della certezza del diritto, il principio dell’effetto utile degli atti dell’Unione ed il principio lex specialis derogat legi generali, nonché di essere incorsa, nella decisione impugnata, in un abuso di potere per aver dichiarato, alla luce delle norme in materia di aiuti di Stato, l’incompatibilità parziale con il mercato comune dell’esenzione irlandese concessa fino al 31 dicembre 2003, laddove detta esenzione era stata concessa sulla base delle decisioni di autorizzazione del Consiglio, in ultimo della decisione 2001/224, e conformemente alle stesse. Inoltre, con il quinto motivo, l’AAL fa valere che, nella decisione impugnata, la Commissione ha violato il principio della certezza del diritto, il principio del rispetto di un termine ragionevole ed il principio di buona amministrazione per aver applicato le norme in materia di aiuti di Stato all’esenzione irlandese troppo tempo dopo aver avuto conoscenza dell’esenzione medesima. Infine, con il quarto motivo, l’AAL afferma che la Commissione ha violato, in particolare, il principio della certezza del diritto per aver adottato la decisione impugnata, nella quale essa ha imposto il recupero del preteso aiuto concessole, in base all’esenzione irlandese, nel periodo compreso tra il 3 febbraio 2002 e il 31 dicembre 2003, laddove l’Irlanda era stata autorizzata ad applicare l’esenzione de qua con le decisioni di autorizzazione del Consiglio, da ultimo con la decisione 2001/224.

57      Nelle cause T‑50/06 RENV, T‑56/06 RENV, T‑60/06 RENV, T‑62/06 RENV e T‑69/06 RENV, la Commissione respinge tutti gli argomenti delle ricorrenti e chiede il rigetto dei motivi e delle censure relativi all’illegittima applicazione, nella decisione impugnata, delle norme in materia di aiuti di Stato alle esenzioni concesse in base a decisioni di autorizzazione del Consiglio e conformemente alle stesse.

58      In osservanza del principio dell’economia processuale, appare opportuno esaminare, in primo luogo, i motivi e le censure attinenti alla violazione del principio della certezza del diritto e/o del principio della presunzione di legittimità degli atti dell’Unione. Con questi ultimi le ricorrenti, in sostanza, contestano alla Commissione, laddove essa ha dichiarato, nella decisione impugnata, che le esenzioni controverse concesse dalla Repubblica italiana, dall’Irlanda e dalla Repubblica francese fino al 31 dicembre 2003 costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, CE e ne ha disposto, vista la loro incompatibilità con il mercato comune, il recupero presso i rispettivi beneficiari, di aver parzialmente azzerato gli effetti giuridici prodotti dalle decisioni di autorizzazione del Consiglio, da ultimo dalla decisione 2001/224, che autorizzavano gli Stati membri interessati ad applicare le suddette esenzioni fino al 31 dicembre 2006.

59      A tal riguardo occorre rammentare che gli atti delle istituzioni dell’Unione, in linea di principio, si presumono legittimi e producono pertanto effetti giuridici finché non siano revocati, annullati nell’ambito di un ricorso di annullamento ovvero dichiarati invalidi a seguito di un rinvio pregiudiziale o di un’eccezione di illegittimità (v. sentenza della Corte del 5 ottobre 2004, Commissione/Grecia, C‑475/01, Racc. pag. I‑8923, punto 18 e la giurisprudenza ivi citata).

60      In deroga a tale principio, agli atti viziati da un’irregolarità, la cui gravità sia così evidente da non potere essere tollerata dall’ordinamento giuridico dell’Unione, non può essere riconosciuto alcun effetto giuridico, ancorché provvisorio, vale a dire essi devono essere considerati giuridicamente inesistenti. Tale deroga mira a salvaguardare l’equilibrio fra due esigenze fondamentali, ma talvolta confliggenti, cui deve ispirarsi un ordinamento giuridico, ossia la stabilità dei rapporti giuridici e il rispetto della legge (v. sentenza Commissione/Grecia, cit. al punto 59 supra, punto 19 e la giurisprudenza ivi citata).

61      La gravità delle conseguenze che si ricollegano all’accertamento dell’inesistenza di un atto delle istituzioni comunitarie esige che, per ragioni di certezza del diritto, l’inesistenza venga constatata soltanto in casi del tutto estremi (v. sentenza Commissione/Grecia, cit. al punto 59 supra, punto 20 e la giurisprudenza ivi citata).

62      Inoltre, da costante giurisprudenza emerge che il principio della certezza del diritto mira a garantire la prevedibilità delle situazioni e dei rapporti giuridici rientranti nella sfera del diritto dell’Unione (sentenze della Corte del 10 aprile 2003, Schulin, C‑305/00, Racc. pag. I‑3525, punto 58, e del 15 settembre 2005, Irlanda/Commissione, C‑199/03, Racc. pag I‑8027, punto 69). A tal fine è essenziale che le istituzioni dell’Unione rispettino l’intangibilità degli atti che esse hanno emanato e che pregiudicano la situazione giuridica e sostanziale dei soggetti di diritto, sicché esse potranno modificare tali atti solo nel rispetto delle norme di competenza e di procedura (v. sentenza del Tribunale del 21 ottobre 1997, T‑229/94, Racc. pag. II‑1689, punto 113 e la giurisprudenza ivi citata). Tuttavia, una violazione del principio della certezza del diritto non può essere fatta valere utilmente se il soggetto di diritto, la cui situazione giuridica e sostanziale sia stata pregiudicata dall’atto di cui è causa, non ha rispettato le condizioni stabilite da quest’ultimo (v. sentenza del Tribunale del 25 marzo 1999, Forges de Clabecq/Commissione, T‑37/97, Racc. pag. II‑859, punto 98 e la giurisprudenza ivi citata). Il rispetto del principio della certezza del diritto richiede altresì che le istituzioni dell’Unione evitino, per principio, le incoerenze che possano sorgere nell’applicazione delle varie disposizioni del diritto dell’Unione, e ciò in particolar modo qualora tali disposizioni riguardino uno stesso obiettivo, quale quello di una concorrenza non falsata nel mercato comune (v., in tal senso e per analogia, sentenza della Corte del 15 giugno 1993, Matra/Commissione, C‑225/91, Racc. pag. I‑3203, punti 41 e 42, e sentenza del Tribunale del 31 gennaio 2001, RJB Mining/Commissione, T‑156/98, Racc. pag. II‑337, punto 112 e la giurisprudenza ivi citata).

63      Peraltro, laddove i motivi e le censure in esame sollevano la questione dell’articolazione tra le norme in materia di armonizzazione delle normative fiscali, in particolare quelle relative alle accise, e le norme in materia di aiuti di Stato, occorre rammentare quanto segue.

64      All’epoca dei fatti, l’articolo 2 CE disponeva, segnatamente, che il compito affidato alla Comunità si attuava «mediante l’instaurazione di un mercato comune». Ai fini enunciati dall’articolo 2 CE, l’articolo 3, paragrafo 1, lettere c) e g), CE prevedeva che l’azione della Comunità realizzasse, alle condizioni e secondo il ritmo previsto dal Trattato CE, «un mercato interno caratterizzato dall’eliminazione, fra gli Stati membri, degli ostacoli alla libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali», nonché «un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno».

65      Il Trattato CE ha conferito alla Comunità i mezzi di azione destinati ad eliminare vari tipi di distorsione che ostacolano il buon funzionamento del mercato interno.

66      L’articolo 93 CE mira all’attenuazione degli ostacoli agli scambi risultanti dalle disparità tra i sistemi tributari nazionali, anche qualora questi siano applicati in modo non discriminatorio (sentenza della Corte del 27 febbraio 1980, Commissione/Danimarca, 171/78, Racc. pag. 447, punto 20). Esso prevedeva, nel testo vigente all’epoca dei fatti, che «[i]l Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotta[sse] le disposizioni che riguardano l’armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sulla cifra d’affari, alle imposte di consumo [e ad] altre imposte, nella misura in cui detta armonizzazione [fosse] necessaria per assicurare l’instaurazione ed il funzionamento del mercato interno entro il termine previsto dall’articolo 14». In forza dell’articolo 93 CE, il Consiglio era dunque autorizzato a ravvicinare le normative nazionali relative alle accise nella misura necessaria per garantire l’instaurazione ed il funzionamento del mercato interno (v., in tal senso, sentenza della Corte del 17 giugno 1999, Socridis, C‑166/98, Racc. pag. I‑3791, punto 25, e conclusioni dell’avvocato generale Mischo relative a detta sentenza, Racc. pag. I‑3793, paragrafo 53).

67      Dai considerando, nonché dall’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 92/81, adottata in base all’articolo 93 CE, emerge che quest’ultima mira, mediante un’armonizzazione delle accise applicabili agli oli minerali, ad attuare la libera circolazione dei prodotti di cui trattasi e, così facendo, a promuovere il buon funzionamento del mercato interno (sentenza del Tribunale del 27 settembre 2000, BP Chemicals/Commissione, T‑184/97, Racc. pag. II‑3145, punto 61).

68      Inoltre, dal sesto considerando e dall’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81 discende che, nei settori coperti dall’armonizzazione delle accise applicabili agli oli minerali, ulteriori esenzioni non possono essere adottate unilateralmente dagli Stati membri, bensì necessitano dell’intervento del Consiglio che, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare gli Stati membri, per ragioni politiche specifiche, ad applicare siffatte deroghe, qualora e per tutto il tempo in cui ciò risulti compatibile con il buon funzionamento del mercato interno.

69      Il sesto considerando della direttiva 92/81 precisa, quindi, che «è opportuno consentire agli Stati membri di applicare a titolo facoltativo altre esenzioni o aliquote ridotte all’interno del loro territorio, purché ciò non causi distorsioni della concorrenza». Da tale considerando si evince che l’intero articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81 deve essere interpretato alla luce delle distorsioni della concorrenza che le misure applicative di tale disposizione sono idonee a creare (v., in tal senso e per analogia, sentenza BP Chemicals/Commissione, cit. al punto 67 supra, punto 62).

70      Ciò risulta confermato dall’ottavo considerando della direttiva 92/81, che illustra la necessità «di istituire una procedura di esame di tutte le esenzioni o riduzioni delle aliquote prescritte nella presente direttiva per verificare che esse restino compatibili con il corretto funzionamento del mercato interno», nonché dall’articolo 8, paragrafo 5, di questa stessa direttiva, da cui discende che il Consiglio, decidendo all’unanimità su proposta della Commissione, riesamina le proprie decisioni di autorizzazione qualora la Commissione ritenga che le esenzioni o le riduzioni autorizzate non possano più essere mantenute, in particolare per considerazioni di concorrenza sleale o di distorsioni nel funzionamento del mercato interno.

71      Le distorsioni della concorrenza derivanti dagli aiuti di Stato sono esaminate dalla Commissione nell’ambito di un sistema di autorizzazione preventiva da parte della Commissione, sotto il controllo degli organi giurisdizionali dell’Unione. In applicazione dell’articolo 88, paragrafo 3, CE, gli aiuti di Stato, infatti, sono soggetti ad una procedura di notifica obbligatoria alla Commissione. Tale procedura concerne tutti gli aiuti di Stato, compresi quelli di natura fiscale. Gli Stati membri non possono dare esecuzione ai progetti senza attendere l’approvazione della Commissione. La Commissione valuta la compatibilità degli aiuti con il mercato interno non in funzione delle forme che gli stessi possono rivestire, bensì in funzione dei loro effetti. Il principio dell’incompatibilità con il mercato interno, sancito dall’articolo 87 CE, si applica, invero, agli aiuti «sotto qualsiasi forma» e, in particolare, a determinate misure fiscali. La Commissione può decidere che lo Stato membro di cui trattasi modifichi o sopprima gli aiuti di cui essa ha constatato l’incompatibilità con il mercato interno. Qualora gli aiuti in questione siano già stati posti in esecuzione, in violazione delle norme procedurali, la loro soppressione implica, in linea di principio, che lo Stato membro in questione recuperi tali aiuti dai loro beneficiari.

72      Dai punti 64‑71 supra emerge che le norme in materia di armonizzazione delle normative fiscali nazionali, in particolare quelle relative alle accise, enunciate all’articolo 93 CE e nella direttiva 92/81, e le norme in materia di aiuti di Stato, di cui agli articoli 87 CE ‑ 89 CE, mirano allo stesso obiettivo, ovvero la promozione del buon funzionamento del mercato interno, lottando, in particolare, contro le distorsioni della concorrenza. Alla luce del loro obiettivo comune, l’attuazione coerente di tali diverse norme impone di ritenere che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, la nozione di distorsione della concorrenza rivesta la stessa portata e lo stesso senso in materia di armonizzazione delle normative fiscali nazionali e in materia di aiuti di Stato. Inoltre, dai punti 66‑70 supra discende che le norme in materia di armonizzazione delle normative fiscali nazionali, in particolare quelle relative alle accise, di cui all’articolo 93 CE e alla direttiva 92/81, conferiscono esplicitamente alle istituzioni dell’Unione, vale a dire alla Commissione che propone ed al Consiglio che dispone, la responsabilità di valutare l’esistenza di un’eventuale distorsione della concorrenza, al fine di autorizzare o meno uno Stato membro ad applicare o a continuare ad applicare un’esenzione dall’accisa armonizzata, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81, o l’esistenza di un’eventuale concorrenza sleale o distorsione nel funzionamento del mercato interno che giustifichi il riesame di un’autorizzazione già rilasciata in base a quest’ultimo articolo, in conformità dell’articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 92/81. In caso di valutazione negativa a tal riguardo, spetta alla Commissione proporre al Consiglio di non autorizzare l’esenzione richiesta o, se del caso, di eliminare o modificare l’autorizzazione di esenzione già rilasciata. In caso di diversa valutazione del Consiglio a tal riguardo, la Commissione può ricorrere ai poteri che le derivano dall’articolo 230 CE per proporre, dinanzi al giudice dell’Unione, un ricorso di annullamento contro la decisione del Consiglio di autorizzare un’esenzione o di mantenere un’autorizzazione di esenzione già rilasciata, al fine di far verificare l’oggettiva mancanza di qualsiasi distorsione della concorrenza, di qualsiasi concorrenza sleale o di qualsiasi distorsione nel funzionamento del mercato interno indotta da tale esenzione.

73      Infine, occorre rammentare che, secondo la giurisprudenza, la nozione di aiuto di Stato, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, CE, corrisponde ad una situazione oggettiva e non dipende dalla condotta o dalle dichiarazioni delle istituzioni (v., in tal senso, sentenza Commissione/Irlanda e a., cit. al punto 31 supra, punto 72). L’articolo 87, paragrafo 1, CE dichiara incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi fra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Tale disposizione si riferisce quindi alle decisioni unilaterali ed autonome degli Stati membri, prese per il perseguimento di finalità economiche e sociali loro proprie, di fornire risorse alle imprese o ad altri soggetti dell’ordinamento, o di procurare loro vantaggi destinati a favorire la realizzazione delle finalità economiche o sociali perseguite (sentenza della Corte del 27 marzo 1980, Denkavit italiana, 61/79, Racc. pag. 1205, punto 31, e sentenza del Tribunale del 5 aprile 2006, Deutsche Bahn/Commissione, T‑351/02, Racc. pag. II‑1047, punto 110).

74      Ne consegue che, affinché determinati vantaggi possano essere qualificati come aiuti ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, CE, essi devono essere, segnatamente, imputabili allo Stato (v. sentenza della Corte del 16 maggio 2002, Francia/Commissione, C‑482/99, Racc. pag. I‑4397, punto 24 e la giurisprudenza ivi citata; sentenza del 5 aprile 2006, Deutsche Bahn/Commissione, cit. al punto 73 supra, punto 101), fermo restando che la questione dell’imputabilità di un aiuto ad uno Stato è distinta da quella se l’aiuto sia stato concesso mediante risorse dello Stato (v. sentenza del 5 aprile 2006, Deutsche Bahn/Commissione, cit., punto 103 e la giurisprudenza ivi richiamata).

75      È alla stregua delle norme ricordate supra ai punti 59‑74 che occorre esaminare se, come sostenuto dalle ricorrenti, la Commissione abbia violato il principio della certezza del diritto ed il principio della presunzione di legittimità degli atti dell’Unione, laddove essa avrebbe illegittimamente azzerato taluni effetti giuridici prodotti dalle decisioni di autorizzazione del Consiglio, da ultimo con la decisione 2001/224, per aver applicato, nella decisione impugnata, le norme in materia di aiuti di Stato alle esenzione controverse concesse fino al 31 dicembre 2003.

76      Nella specie, la Commissione non contesta che la Repubblica italiana, l’Irlanda e la Repubblica francese si siano basate sulle decisioni di autorizzazione del Consiglio, da ultimo sulla decisione 2001/224, per applicare o continuare ad applicare le esenzioni controverse fino al 31 dicembre 2003, rispettivamente, in Sardegna, nella regione di Shannon e nella regione di Gardanne, e ciò a favore dell’Eurallumina, dell’AAL e dell’Alcan. Invero, come osservato supra al punto 68, tali decisioni di autorizzazione costituivano una condizione necessaria affinché gli Stati membri interessati potessero concedere legittimamente le suddette esenzioni. Inoltre, come si evince dal considerando 99 della decisione impugnata, la Commissione ammette che «gli Stati membri (...) avevano il diritto di fare [affidamento] sulla formulazione delle decisioni 92/510/CEE, 93/697/CEE, 96/273/CE, 97/425/CE, 1999/255/CE, 1999/880/CE e 2001/224/CE».

77      Le decisioni di autorizzazione del Consiglio, da ultimo la decisione 2001/224, autorizzavano, in termini chiari e privi di ambiguità, la Repubblica italiana, l’Irlanda e la Repubblica francese ad applicare o a continuare ad applicare esenzioni dalle accise sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina, rispettivamente, in Sardegna, nella regione di Shannon e nella regione di Gardanne, da ultimo fino al 31 dicembre 2006, con l’unica riserva di un’eventuale esame preliminare del Consiglio, in base ad una proposta della Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 92/81 (v. punto 6 supra). Tali decisioni, laddove erano accompagnate da determinate condizioni restrittive di ordine geografico e temporale, avevano effetti vincolanti nei confronti degli Stati membri interessati, di cui la Commissione ha peraltro tenuto conto ai considerando 17 e 63 della decisione impugnata.

78      È pacifico che la Repubblica italiana, l’Irlanda e la Repubblica francese si siano pienamente conformate alle condizioni restrittive di ordine geografico e temporale fissate nelle decisioni di autorizzazione del Consiglio. Esse hanno applicato o continuato ad applicare le esenzioni controverse soltanto nelle regioni indicate nelle decisioni di autorizzazione del Consiglio, vale a dire, rispettivamente, in Sardegna, nella regione di Shannon e nella regione di Gardanne. Inoltre, le stesse hanno concesso le esenzioni controverse nel periodo in cui le decisioni di autorizzazione del Consiglio erano produttive di effetti, vale a dire nel periodo fino al 31 dicembre 2006.

79      La Commissione sostiene, è ben vero, che le decisioni di autorizzazione del Consiglio costituivano una condizione necessaria, ma non sufficiente, affinché gli Stati membri interessati potessero concedere le esenzioni controverse. A suo giudizio, tali decisioni nulla toglievano al fatto che le esenzioni controverse, qualora avessero costituito aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, CE, avrebbero dovuto esserle notificate ed essere da essa autorizzate, conformemente all’articolo 88 CE. Il carattere condizionale delle decisioni di autorizzazione del Consiglio, rispetto ad un’applicazione successiva delle procedure e delle norme in materia di aiuti di Stato, risulterebbe avvalorato dal quinto considerando della decisione 2001/224, che si riferisce esplicitamente ad eventuali procedimenti e decisioni della Commissione in forza degli articoli 87 CE e 88 CE.

80      A tal riguardo, da un lato, si deve rilevare che, come ammesso dalla Commissione stessa al considerando 97 della decisione impugnata, le decisioni di autorizzazione del Consiglio precedenti alla decisione 2001/224 «[non] menzionava[no] una possibile contraddizione con le norme relative agli aiuti di Stato, né faceva[no] riferimento a un obbligo di notifica». Pertanto, non si può ritenere che il Consiglio abbia esplicitamente subordinato gli effetti prodotti dalle suddette decisioni alla notifica, da parte degli Stati membri interessati, delle esenzioni controverse alla Commissione, conformemente all’articolo 88 CE, e all’adozione, da parte di quest’ultima, della decisione di non sollevare obiezioni o della decisione positiva relativa agli aiuti di Stato.

81      D’altro lato, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione, il quinto considerando della decisione 2001/224, quale parzialmente richiamato supra al punto 15, non può essere considerato come manifestazione espressa della volontà del Consiglio di subordinare gli effetti della sua autorizzazione al rispetto, da parte degli Stati membri interessati, del loro obbligo di notificare alla Commissione le esenzioni controverse, conformemente all’articolo 88 CE, e all’adozione, da parte di quest’ultima, della decisione di non sollevare obiezioni o di una decisione positiva nei loro confronti, e ciò per le seguenti ragioni.

82      In via principale, l’interpretazione del quinto considerando della decisione 2001/224 difesa dalla Commissione è stata, implicitamente, ma inevitabilmente, inficiata dal Consiglio nella sua risposta ai quesiti del Tribunale (v. punto 36 supra). Invitato a pronunciarsi sulla questione se un esame delle esenzioni controverse alla luce delle norme in materia di aiuti di Stato, conclusosi, come nel caso di specie, con una decisione finale negativa della Commissione, potesse porre anticipatamente termine alle suddette esenzioni, pur a fronte del tenore dell’articolo 1 della decisione 2001/224, che autorizzava la Repubblica italiana, l’Irlanda e la Repubblica francese a continuare ad applicare le esenzioni controverse fino al 31 dicembre 2006, il Consiglio ha risposto che, in mancanza di qualsiasi azione della Commissione nell’esercizio dei poteri che le derivano dall’articolo 230 CE o nel presentare una nuova proposta ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81, conformemente all’articolo 8, paragrafo 5, di questa stessa direttiva, «la decisione 2001/224 rimaneva valida e gli Stati membri [interessati] erano autorizzati a basarsi sull’autorizzazione in essa rilasciata per mantenere le esenzioni controverse». Da questa risposta deriva che il Consiglio non ha voluto subordinare gli effetti della decisione 2001/224 ad eventuali procedimenti e decisioni successivi della Commissione in materia di aiuti di Stato.

83      In ogni caso, l’interpretazione del quinto considerando della decisione 2001/224 e del riferimento, ivi contenuto, ad eventuali procedimenti e decisioni in forza degli articoli 87 CE e 88 CE, difesa dalla Commissione, non può essere accolta, dal momento che la stessa, nelle circostanze del caso di specie, condurrebbe ad un’attuazione incoerente delle norme in materia di armonizzazione delle normative fiscali, in particolare quelle relative alle accise, e delle norme in materia di aiuti di Stato, che risulterebbe contraria alle prescrizioni derivanti dal rispetto del principio della certezza del diritto (v. punto 62 supra).

84      In primo luogo, tale interpretazione non consente di giungere ad un’attuazione coerente delle diverse norme di diritto dell’Unione la cui applicazione viene invocata nel caso di specie, considerato che, conformemente alle norme menzionate ai punti 66‑68 supra, le decisioni di autorizzazione successive del Consiglio, adottate all’unanimità su proposta della Commissione, si basavano su una valutazione comune del Consiglio e della Commissione, secondo cui le esenzioni controverse non comportavano distorsioni della concorrenza e non ostacolavano il buon funzionamento del mercato interno, il che evidenziava come uno degli elementi della definizione di aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 87 CE, vale a dire che falsassero la concorrenza, difettasse a priori.

85      Tale valutazione comune del Consiglio e della Commissione è confermata dal quarto considerando della decisione 92/510, ai sensi del quale «tanto la Commissione quanto tutti gli Stati membri convengono che tali esenzioni (...) non causano distorsioni di concorrenza né intralciano il funzionamento del mercato interno», nonché da una considerazione analoga svolta nel quarto considerando della decisione 93/697 e della decisione 96/273.

86      La stessa è poi confermata dalla sentenza Commissione/Irlanda e a., citata al punto 31 supra (punto 83), in cui la Corte ha dichiarato che «la Commissione aveva ritenuto, al momento dell’adozione da parte del Consiglio delle decisioni di autorizzazione delle esenzioni controverse, che queste ultime non comportassero distorsioni della concorrenza e non ostacolassero il buon funzionamento del mercato interno».

87      Essa è stata ulteriormente confermata dal Consiglio, nella sua risposta ai quesiti del Tribunale (v. punto 36 supra), laddove esso rileva che «agendo in base ai poteri che gli erano conferiti nell’ambito dell’articolo 93 CE, ed avendo pertanto tenuto conto del requisito del buon funzionamento del mercato interno, esso ha autorizzato i tre Stati membri interessati, in una situazione ad esso nota come comprendente tre beneficiari specifici e tre altri operatori in Stati diversi, produttori anch’essi di allumina, a continuare ad applicare [le esenzioni controverse] il cui contenuto, portata ed effetti erano ben noti tanto [ad esso] quanto alla Commissione, fino ad una data fissata».

88      Peraltro, secondo la valutazione comune del Consiglio e della Commissione, nel quinto considerando della decisione 97/425, nel quarto considerando della decisione 1999/255, nel quarto considerando della decisione 1999/880 nonché, in termini equivalenti, nel quarto considerando della decisione 1999/255 è stato previsto che «le esenzioni sar[ebbero state] periodicamente riesaminate dalla Commissione per garantire la loro compatibilità con il funzionamento del mercato interno e con gli altri obiettivi del Trattato [CE]».

89      Infine, la Commissione stessa ha ammesso, al considerando 97 della decisione impugnata, che, nel momento in cui le decisioni di autorizzazione, da ultimo la decisione 2001/224, sono state adottate dal Consiglio, deliberando all’unanimità sulla sua proposta, «[s]embra[va], da questa formulazione, che manc[asse] uno degli elementi della definizione di aiuti di Stato dell’articolo 87 del Trattato, cioè l’elemento riguardante la distorsione della concorrenza».

90      Alla luce della valutazione comune del Consiglio e della Commissione, assunta a fondamento di tutte le decisioni di autorizzazione del Consiglio, secondo cui le esenzioni controverse non comportavano una distorsione della concorrenza e non ostacolavano il buon funzionamento del mercato interno, sarebbe incoerente interpretare il quinto considerando della decisione 2001/224 ed il riferimento, ivi contenuto, ad eventuali procedimenti e decisioni in forza degli articoli 87 CE e 88 CE, nel senso che il Consiglio avrebbe inteso subordinare gli effetti della decisione 2001/224 ad eventuali procedimenti e decisioni della Commissione in materia di aiuti di Stato. Per contro, tale valutazione comune è coerente con l’interpretazione opposta, secondo cui il Consiglio non ha inteso subordinare gli effetti della decisione 2001/224 all’esito di eventuali procedimenti e decisioni successivi in materia di aiuti di Stato.

91      In secondo luogo, l’interpretazione difesa dalla Commissione non consente di giungere ad un’attuazione coerente delle varie norme di diritto dell’Unione la cui applicazione è invocata nel caso di specie, considerato che la selettività sul piano regionale delle esenzioni controverse costituiva un effetto derivante direttamente dalle decisioni di autorizzazione del Consiglio, che avevano definito le condizioni restrittive di applicazione delle esenzioni controverse sul piano geografico. Come rilevato dalla stessa Commissione ai considerando 17 e 63 della decisione impugnata, le esenzioni controverse non potevano, come previsto nelle normative nazionali in questione, essere applicate su tutto il territorio degli Stati membri interessati, bensì soltanto nelle regioni indicate nell’allegato I alla decisione 2001/224, cui rinviava l’articolo 1, paragrafo 1, di questa stessa decisione, e, come indicato al considerando 63 della decisione impugnata, esse «erano selettive sul piano regionale: le decisioni [di autorizzazione del Consiglio] autorizzavano infatti le esenzioni soltanto in talune regioni e i potenziali investitori interessati a produrre allumina in altre regioni non potevano essere certi di ricevere un analogo trattamento». Pertanto, la selettività di tali misure sul piano regionale non poteva, a priori, essere imputata agli Stati membri interessati, ma costituiva un effetto derivante dalle decisioni di autorizzazione del Consiglio.

92      Tenuto conto del fatto che la selettività delle esenzioni controverse sul piano regionale non era riconducibile a decisioni unilaterali ed autonome degli Stati membri interessati, bensì a decisioni di autorizzazione del Consiglio, sarebbe incoerente interpretare il quinto considerando della decisione 2001/224 ed il riferimento ivi presente ad eventuali procedimenti e decisioni ex articoli 87 CE e 88 CE, nel senso che il Consiglio avrebbe inteso subordinare gli effetti della decisione 2001/224 ad eventuali procedimenti e decisioni della Commissione in materia di aiuti di Stato. Per contro, tale circostanza è coerente con l’interpretazione opposta, secondo cui il Consiglio non ha inteso subordinare gli effetti della decisione 2001/224 all’esito di eventuali procedimenti e decisioni successivi in materia di aiuti di Stato.

93      In terzo luogo, l’interpretazione difesa dalla Commissione non consente di giungere ad un’attuazione coerente delle varie norme di diritto dell’Unione la cui applicazione è invocata nel caso di specie, considerato che che il mancato rispetto da parte della Repubblica italiana, dell’Irlanda e della Repubblica francese dell’aliquota minima di accisa fissata dalla direttiva 92/82, che per il periodo considerato ammontava a EUR 13 per 1 000 kg, era conforme alle decisioni di autorizzazione del Consiglio, da ultimo alla decisione 2001/224, che autorizzavano gli Stati membri interessati ad applicare o a continuare ad applicare le esenzioni controverse fino al 31 dicembre 2006. Come rilevato dalla stessa Commissione al considerando 76 della decisione impugnata, «tutte e tre le esenzioni [autorizzate dal Consiglio] erano totali». Esse si distinguevano, dunque, dalle riduzioni delle accise o dalle applicazioni di aliquote di accisa differenziate già autorizzate dalle decisioni di autorizzazione del Consiglio, da ultimo con la decisione 2001/224, subordinatamente alla condizione esplicita che le aliquote applicate rispettassero gli obblighi previsti dalla direttiva 92/82 e, in particolare, le aliquote minime di accisa fissate da quest’ultima. Di conseguenza, il mancato versamento da parte dell’Eurallumina, dell’AAL e dell’Alcan, prima del 31 dicembre 2006, di un’aliquota corrispondente perlomeno all’aliquota minima di accisa fissata dalla direttiva 92/82, che per il periodo considerato ammontava a EUR 13 per 1 000 kg, è imputabile alle decisioni del Consiglio che autorizzavano la Repubblica italiana, l’Irlanda e la Repubblica francese a continuare ad applicare, fino a tale data, esenzioni totali dalle accise degli oli minerali utilizzati come combustibili nella produzione di allumina rispettivamente in Sardegna, nella regione di Shannon e nella regione di Gardanne.

94      Con riguardo alla natura delle misure da esso autorizzate, vale a dire le esenzioni totali dalle accise, piuttosto che riduzioni delle accise nel rispetto dell’aliquota minima di accisa fissata dalla direttiva 92/82, sarebbe stato paradossale che, con il quinto considerando della decisione 2001/224, il Consiglio avesse inteso esprimere la sua volontà di subordinare gli effetti della suddetta decisione ad una decisione ulteriore della Commissione in materia di aiuti di Stato, quale la decisione impugnata, ai sensi della quale gli Stati membri interessati potevano legittimamente procedere soltanto a riduzioni delle accise, a condizione che le aliquote applicate rispettassero l’aliquota di accisa minima di EUR 13 per 1 000 kg fissata dalla direttiva 92/82 (v. considerando 76 e articolo 4 della decisione impugnata). Per contro, la natura delle misure autorizzate dal Consiglio è coerente con l’interpretazione opposta, secondo cui quest’ultimo non ha inteso subordinare gli effetti della decisione 2001/224 all’esito di eventuali procedimenti e decisioni successivi in materia di aiuti di Stato.

95      Dai punti 83‑94 supra emerge che il quinto considerando della decisione 2001/224 e il riferimento, ivi contenuto, ad eventuali procedimenti e decisioni della Commissione in forza degli articoli 87 CE e 88 CE non possono, come sostenuto dalla Commissione, riguardare casi in cui gli Stati membri applichino riduzioni di aliquote di accisa o esenzioni dalle accise conformandosi puramente e semplicemente ad un’autorizzazione rilasciata da un’istituzione dell’Unione (v., in tal senso e per analogia, sentenze della Corte Commissione/Grecia, cit. al punto 59 supra, punti 15, 16, 24 e 25, e del 15 luglio 2010, Commissione/Regno Unito, C‑582/08, Racc. pag. I‑7195, punti 47‑52). Infatti, una siffatta interpretazione lederebbe l’imperativo di garantire un’attuazione coerente delle varie disposizioni del diritto dell’Unione la cui applicazione viene invocata nel caso di specie, imperativo anch’esso derivante dal principio della certezza del diritto (punto 62 supra). Detto considerando e detto riferimento riguardano dunque, a priori, casi diversi da quello di specie, in cui gli Stati membri applicano riduzioni di aliquote di accisa o esenzione dall’aliquota di accisa esercitando un potere discrezionale loro riservato dal diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 5 aprile 2006, Deutsche Bahn/Commissione, cit. al punto 73 supra, punto 113; v., in tal senso e per analogia, sentenza Socridis, cit. punto al 66 supra, punti 19 e 20) o non osservando le condizioni ivi enunciate espressamente al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno, quali le aliquote minime di accisa fissate nella direttiva 92/82.

96      Pertanto, la Commissione non può legittimamente sostenere che, continuando ad applicare le esenzioni controverse nel periodo fino al 31 dicembre 2003, la Repubblica italiana, l’Irlanda e la Repubblica francese hanno violato una condizione sancita nelle decisioni di autorizzazione del Consiglio, ivi compresa la decisione 2001/224, e che subordinava gli effetti prodotti da tali decisioni all’esito di eventuali procedimenti e decisioni successivi della Commissione in materia di aiuti di Stato.

97      Ne consegue che tutte le condizioni poste dalle decisioni di autorizzazione del Consiglio, da ultimo con la decisione 2001/224, sono state rispettate dagli Stati membri interessati, ragion per cui questi ultimi hanno concesso le esenzioni controverse fino al 31 dicembre 2003 non soltanto fondandosi sulle decisioni di autorizzazione del Consiglio, ma anche conformandosi puramente e semplicemente alle condizioni ivi fissate.

98      Inoltre, occorre respingere gli argomenti della Commissione secondo cui le decisioni di autorizzazione del Consiglio, da ultimo la decisione 2001/224, non potevano, ad ogni modo, produrre l’effetto di dispensare la Repubblica italiana, l’Irlanda e la Repubblica francese dal loro obbligo di osservare i procedimenti e le norme in materia di aiuti di Stato e secondo cui il Consiglio non poteva, nell’esercizio delle proprie competenze in materia di armonizzazione fiscale, sconfinare nella competenza quasi esclusiva della Commissione in materia di aiuti di Stato. Infatti, come emerge dalla giurisprudenza citata supra ai punti 73 e 74, i vantaggi che le esenzioni controverse avevano eventualmente conferito ai loro beneficiari dovevano, per potere essere qualificati come aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, CE, essere imputabili ad una decisione autonoma ed unilaterale degli Stati membri interessati. Orbene, nella specie, questi ultimi avevano concesso i vantaggi controversi fondandosi sulle decisioni di autorizzazione del Consiglio, da ultimo con la decisione 2001/224, ed osservando tutte le condizioni ivi stabilite. Come giustamente osservato dalle ricorrenti nelle loro risposte ai quesiti del Tribunale e all’udienza, l’attribuzione di tali vantaggi doveva dunque essere imputata all’Unione la quale, tramite una delle sue istituzioni, aveva autorizzato la Repubblica italiana, l’Irlanda e la Repubblica francese a continuare ad applicare le esenzioni controverse fino al 31 dicembre 2006, in particolare considerazione del fatto che tali esenzioni non comportavano distorsioni della concorrenza.

99      Ne consegue che, finché le decisioni di autorizzazione del Consiglio, in ultimo luogo la decisione 2001/224, erano in vigore e non erano state né modificate dal Consiglio medesimo né annullate dal giudice dell’Unione, la Commissione, nell’esercizio stesso dei poteri quasi esclusivi conferitile dagli articoli 87 CE e 88 CE, non poteva qualificare le esenzioni controverse come aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, CE. Inoltre, considerato che gli obblighi procedurali enunciati dall’articolo 88 CE derivavano dalla qualifica delle misure interessate come aiuti di Stato, a norma dell’articolo 87, paragrafo 1, CE, la Commissione non poteva legittimatamene contestare agli Stati membri interessati di non averle notificato le esenzioni controverse da essi concesse, fino al 31 dicembre 2003, in base a decisioni di autorizzazione del Consiglio, da ultimo in base alla decisione 2001/224, e nell’osservanza delle condizioni ivi stabilite.

100    La Commissione, laddove tale responsabilità le era attribuita (v. punto 72 supra), non si è mai avvalsa dei poteri in suo possesso per ottenere un annullamento o una modifica delle decisioni di autorizzazione del Consiglio, da ultimo della decisione 2001/224, un annullamento di queste stesse decisioni o una dichiarazione di invalidità della direttiva 92/81, integralmente o solo con riguardo all’articolo 8, paragrafo 4. Al considerando 96 della decisione impugnata, la Commissione stessa ha riconosciuto che «nessuno si aspetterebbe, in linea generale, che [essa] presenti al Consiglio proposte che autorizzano misure nazionali potenzialmente incompatibili con altre disposizioni del Trattato senza accennare a questa possibilità, soprattutto se le proposte riguardano una questione molto precisa e un piccolo numero di beneficiari, come nei casi in questione, e se le disposizioni mirano a evitare distorsioni della concorrenza nella Comunità», né «che [essa] proponga al Consiglio di autorizzare la proroga di un’esenzione esistente qualora ritenesse che quell’esenzione possa comportare un aiuto incompatibile col mercato comune». Del pari, non ci si potrebbe attendere che, alla luce dell’obbligo gravante sulla Commissione di garantire un’attuazione coerente delle norme in materia di aiuti di Stato con le altre disposizioni del diritto dell’Unione applicabili alle esenzioni controverse (punto 61 supra), essa, ove dovesse ritenere che taluni effetti prodotti dalle decisioni di autorizzazioni del Consiglio o dalla direttiva 92/81 fossero incompatibili con le norme in materia di aiuti di Stato, si astenga dall’esercitare i suoi poteri al fine di ottenere la modifica o l’annullamento parziale di dette decisioni o una dichiarazione di invalidità dell’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81, in base al quale queste stesse decisioni erano state adottate.

101    La circostanza che le esenzioni controverse, nel caso di specie, non potessero essere qualificate come aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, CE, non osta al fatto che queste continuavano ad essere disciplinate dall’articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 92/81, in modo da poter essere soggette ad «eventuali procedimenti in materia di distorsioni di funzionamento del mercato unico», come previsto dal quinto considerando della decisione 2001/224. In tal senso, il secondo paragrafo dell’articolo 1 della decisione 2001/224 conferma che l’autorizzazione rilasciata dal Consiglio scadeva il 31 dicembre 2006, «[f]atto salvo un esame preliminare da parte del Consiglio, su proposta della Commissione», conformemente al procedimento previsto dall’articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 92/81. Orbene, è pacifico che, su tale fondamento, la Commissione non abbia mai presentato al Consiglio proposte appropriate, basate sul rilievo che le esenzioni controverse non potevano più essere mantenute, in particolare per ragioni di concorrenza sleale o di distorsione nel funzionamento del mercato interno.

102    Per di più, la Commissione non si è avvalsa dei poteri conferitile dall’articolo 230 CE per chiedere l’annullamento dell’una o dell’altra decisione di autorizzazione del Consiglio in base al rilievo che l’una o l’altra sarebbe stata inficiata da un errore di valutazione riguardante la mancanza oggettiva di qualsiasi distorsione della concorrenza, di qualsiasi concorrenza sleale o di qualsiasi distorsione nel funzionamento del mercato interno, indotta dalle esenzioni controverse. Essa non ha neppure sollevato eccezione di illegittimità, ex articolo 241 CE (divenuto articolo 277 TFUE), della direttiva 92/81, complessivamente considerata o solo con riguardo all’articolo 8, paragrafo 4. Infatti, né le decisioni di autorizzazione del Consiglio né la direttiva 92/81 sono state, in tutto o in parte, annullate o dichiarate invalide dal giudice dell’Unione.

103    Infine, la Commissione non ha mai affermato, neppure nelle sue memorie scritte nelle cause in esame, che le decisioni di autorizzazione del Consiglio, da ultimo la decisione 2011/224, o la direttiva 92/81, complessivamente considerata o solo con riguardo all’articolo 8, paragrafo 4, dovevano essere considerate come atti inesistenti e nemmeno che detti atti erano solo viziati da illegittimità.

104    Ne consegue che, come giustamente sostenuto dal Consiglio nella sua risposta ai quesiti del Tribunale (v. punto 36 supra), al momento in cui la Commissione ha adottato la decisione impugnata, la decisione 2001/224 esisteva e continuava ad essere valida. Quest’ultima decisione, le decisioni di autorizzazione del Consiglio che l’avevano preceduta nonché la direttiva 92/81, segnatamente il suo articolo 8, paragrafo 4, beneficiavano della presunzione di legittimità inerente ad ogni atto dell’Unione. Esse producevano tutti i propri effetti giuridici. Di conseguenza, la Repubblica italiana, l’Irlanda e la Repubblica francese erano autorizzate a fondarsi sulle decisioni di autorizzazione del Consiglio, da ultimo sulla decisione 2001/224, per continuare ad applicare le esenzioni controverse rispettivamente in Sardegna, nella regione di Shannon e nella regione di Gardanne, segnatamente fino al 31 dicembre 2003. In linea di principio, tali decisioni impedivano che, nella decisione impugnata, la Commissione potesse imputare agli Stati membri interessati le esenzioni controverse summenzionate e, pertanto, che essa potesse qualificarle come aiuti di Stato, a norma dell’articolo 87, paragrafo 1, CE, ed ordinarne il recupero parziale, nei limiti in cui le ritenesse incompatibili con il mercato interno, a norma dell’articolo 87, paragrafo 3, CE.

105    Alla luce delle circostanze particolari della specie, si deve rilevare che la decisione impugnata, rimettendo direttamente in discussione la validità delle esenzioni controverse concesse dalla Repubblica italiana, dall’Irlanda e dalla Repubblica francese fino al 31 dicembre 2003, rimette altresì in discussione, indirettamente ma inevitabilmente, la validità delle decisioni di autorizzazione del Consiglio, da ultimo la decisione 2001/224, e taluni effetti ad esse inerenti. Così facendo, essa viola il principio della certezza del diritto nonché il principio della presunzione di legittimità degli atti dell’Unione.

106    Di conseguenza, nelle cause riunite T‑50/06 RENV, T‑56/06 RENV, T‑60/06 RENV, T‑62/06 RENV e T‑69/06 RENV, i motivi o le censure attinenti alla violazione del principio della certezza del diritto e/o del principio della presunzione di legittimità degli atti dell’Unione devono essere accolti.

107    Per quanto riguarda, in secondo luogo, la censura relativa alla violazione del principio di buona amministrazione, sollevata dall’Eurallumina nella causa T‑62/06 RENV, dalla giurisprudenza risulta che detto principio non conferisce, di per sé, diritti ai singoli (sentenza del Tribunale del 6 dicembre 2001, Area Cova e a./Consiglio e Commissione, T‑196/99, Racc. pag. II‑3597, punto 43), salvo quando costituisce espressione di diritti specifici (sentenze del Tribunale del 4 ottobre 2006, Tillack/Commissione, T‑193/04, Racc. pag. II‑3995, punto 127, e del 13 novembre 2008, SPM/Consiglio e Commissione, T‑128/05, non pubblicata nella Raccolta, punto 127).

108    Dai suesposti rilievi emerge che, avendo adottato la decisione impugnata, la Commissione ha segnatamente colpito esenzioni dalle accise che, come si evince dai considerando 18, 20 e 63 della decisione impugnata, erano state concesse dalla Repubblica italiana all’Eurallumina, per il suo stabilimento in Sardegna, in applicazione dell’autorizzazione rilasciata dal Consiglio, da ultimo nella decisione 2001/224. Orbene, fintantoché le decisioni di autorizzazione del Consiglio, da ultimo la decisione 2001/224, erano in vigore senza essere né modificate dal Consiglio né annullate dal giudice dell’Unione, il principio della certezza del diritto, nonché il principio della presunzione di legittimità degli atti dell’Unione ostavano all’adozione, da parte della Commissione, nell’esercizio dei suoi poteri quasi esclusivi in materia di aiuti di Stato, di una decisione che fosse in contraddizione con gli effetti prodotti dalla decisione 2001/224, rimettendo segnatamente in discussione diritti specifici conferiti dalla Repubblica italiana all’Eurallumina in applicazione di quest’ultima decisione.

109    Ne consegue che, avendo adottato la decisione impugnata, senza tenere conto dei diritti specifici che erano stati conferiti dalla Repubblica italiana all’Eurallumina in applicazione della decisione 2001/224 e che, quali effetti derivanti da quest’ultima decisione, erano giuridicamente tutelati dal principio della certezza del diritto e dal principio della presunzione di legittimità degli atti dell’Unione, la Commissione ha altresì violato il principio di buona amministrazione.

110    Senza che occorra esaminare gli altri motivi o censure dedotti dall’Irlanda, nella causa T‑50/06 RENV, dall’AAL, nella causa T‑69/06 RENV, dalla Repubblica italiana, nella causa T‑60/06 RENV, dall’Eurallumina, nella causa T‑62/06 RENV, e dalla Repubblica francese, nella causa T‑56/06 RENV, la decisione impugnata dev’essere quindi annullata nella parte in cui accerta ovvero si fonda sull’accertamento che le esenzioni dalle accise sugli oli minerali usati come combustibile per la produzione di allumina, concesse dalla Repubblica francese, dall’Irlanda e dalla Repubblica italiana fino al 31 dicembre 2003, costituiscono aiuti di Stato a norma dell’articolo 87, paragrafo 1, CE, e nella parte in cui ordina alla Repubblica francese, all’Irlanda e alla Repubblica italiana di adottare tutte le misure necessarie per recuperare dette esenzioni presso i loro beneficiari nella misura in cui questi ultimi non hanno versato un’accisa pari ad almeno EUR 13,01 per 1 000 kg di oli combustibili pesanti.

 Sulle spese

111    Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

112    La Commissione, essendo rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese, comprese quelle inerenti al procedimento sommario nella causa T‑69/06 R, conformemente alla domanda delle ricorrenti.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)      La decisione 2006/323/CE della Commissione, del 7 dicembre 2005, relativa all’esenzione dall’accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella regione di Gardanne, nella regione di Shannon e in Sardegna cui hanno dato esecuzione la Francia, l’Irlanda e l’Italia rispettivamente, è annullata nella parte in cui accerta ovvero si fonda sull’accertamento che le esenzioni dalle accise sugli oli minerali usati come combustibile per la produzione di allumina, concesse dalla Repubblica francese, dall’Irlanda e dalla Repubblica italiana fino al 31 dicembre 2003, costituiscono aiuti di Stato a norma dell’articolo 87, paragrafo 1, CE, e nella parte in cui ordina alla Repubblica francese, all’Irlanda e alla Repubblica italiana di adottare tutte le misure necessarie per recuperare dette esenzioni presso i loro beneficiari, nella misura in cui questi ultimi non hanno versato un’accisa pari ad almeno EUR 13,01 per 1 000 kg di oli combustibili pesanti.

2)      La Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Irlanda, nella causa T‑50/06 RENV, dalla Repubblica francese, nella causa T‑­56/06 RENV, dalla Repubblica italiana, nella causa T‑60/06 RENV, dall’Eurallumina SpA, nella causa T‑62/06 RENV, e dall’Aughinish Alumina Ltd, nella causa T‑69/06 RENV, comprese quelle inerenti al procedimento sommario nella causa T‑69/06 R.

Pelikánová

Vadapalas

Jürimäe

O’Higgins

 

      Van der Woude

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 21 marzo 2012.

Firme

Indice


Fatti

Allumina

Direttive concernenti le accise sugli oli minerali

Decisioni del Consiglio adottate sulla base dell’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81

Procedimento amministrativo

Decisione impugnata

Procedimenti dinanzi al Tribunale e alla Corte di giustizia

Conclusioni formulate dalle parti nel grado di giudizio successivo al rinvio

In diritto

Sui capi della domanda dell’Eurallumina volti ad ottenere determinate dichiarazioni del Tribunale

Esposizione sintetica dei motivi e delle censure dedotti dalle ricorrenti

Sui motivi e sulle censure vertenti sull’illegittima applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato ad esenzioni concesse in base a decisioni di autorizzazione del Consiglio e conformemente alle stesse

Sulle spese


* Lingue processuali: l’inglese, il francese e l’italiano.