Language of document : ECLI:EU:T:2016:227

Edizione provvisoria

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata)

22 aprile 2016 (*)

«Aiuti di Stato – Direttiva 92/81/CEE – Accise sugli oli minerali – Oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina – Esenzione dall’accisa – Aiuti esistenti o nuovi – Articolo 1, lettera b, punti i), iii) e iv), del regolamento (CE) n. 659/1999 – Certezza del diritto – Legittimo affidamento – Termine ragionevole – Principio di buon andamento dell’amministrazione – Sviamento di potere – Obbligo di motivazione – Nozione di aiuto di Stato – Vantaggio – Pregiudizio per il commercio fra Stati membri – Distorsione della concorrenza»

Nelle cause riunite T‑50/06 RENV II e T‑69/06 RENV II,

Irlanda, rappresentata da E. Creedon, A. Joyce e E. McPhillips, in qualità di agenti, assistiti da P. McGarry, SC,

Aughinish Alumina Ltd, con sede in Askeaton (Irlanda), rappresentata da C. Waterson, C. Little e J. Handoll, solicitors,

ricorrenti,

contro

Commissione europea, rappresentata da V. Di Bucci, N. Khan, G. Conte, D. Grespan e K. Walkerová, in qualità di agenti,

convenuta,

aventi ad oggetto una domanda di annullamento della decisione 2006/323/CE della Commissione, del 7 dicembre 2005, relativa all’esenzione dall’accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella regione di Gardanne, nella regione di Shannon e in Sardegna cui hanno dato esecuzione la Francia, l’Irlanda e l’Italia rispettivamente (GU 2006, L 119, pag. 12), per la parte di tale decisione riguardante l’esenzione dall’accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella regione di Shannon (Irlanda),

IL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata),

composto da H. Kanninen, presidente, I. Pelikánová (relatore), E. Buttigieg, S. Gervasoni e L. Madise, giudici,

cancelliere: S. Spyropoulos, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 6 maggio 2015,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

 L’esenzione controversa

1        L’allumina (o ossido di alluminio) è una polvere bianca utilizzata principalmente nelle fonderie per la produzione di alluminio. Essa è ricavata dalla bauxite mediante un processo di raffinazione, la cui ultima fase consiste nella calcinazione. Oltre il 90% dell’allumina calcinata è utilizzata per la fusione dell’alluminio. Il resto è sottoposto ad ulteriori lavorazioni ed utilizzato in applicazioni chimiche. Esistono due mercati di prodotti distinti, vale a dire quello dell’allumina metallurgica (in prosieguo: l’«AM») e quello dell’allumina chimica (in prosieguo: l’«AC»). Per la produzione di allumina possono essere utilizzati, come combustibile, oli minerali.

2        In Irlanda, in Italia e in Francia esiste un solo produttore di allumina. Si tratta, in Irlanda, dell’Aughinish Alumina Ltd (in prosieguo: l’«AAL»), con sede nella regione di Shannon. Produttori di allumina sono parimenti presenti in Germania, in Spagna, in Grecia, in Ungheria e nel Regno Unito.

3        Dal 12 maggio 1983 l’Irlanda esenta dall’accisa gli oli minerali utilizzati per la produzione di allumina (in prosieguo: l’«esenzione controversa»). L’esenzione controversa è stata introdotta nell’ordinamento irlandese dallo Statutory instrument n. 126/1983, Imposition of Duties (n. 265) (Excise Duty on Hydrocarbon Oils) Order, 1983 [ordinanza sull’imposizione di dazi (n. 265) (accisa sugli oli d’idrocarburo)], del 12 maggio 1983 (in prosieguo: l’«ordinanza del 1983»).

4        L’applicazione dell’esenzione controversa nella regione di Shannon è stata autorizzata dalla decisione 92/510/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, che autorizza gli Stati membri ad applicare a determinati oli minerali utilizzati per fini specifici le già esistenti riduzioni delle aliquote d’accisa o esenzioni d[a]ll’accisa, conformemente alla procedura prevista all’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE (GU L 316, pag. 16). Tale autorizzazione è stata riesaminata e prorogata dal Consiglio dell’Unione europea sino al 31 dicembre 1998 con la decisione 97/425/CE, del 30 giugno 1997, che autorizza gli Stati membri ad applicare e a continuare ad applicare a determinati oli minerali utilizzati per fini specifici le già esistenti riduzioni delle aliquote d’accisa o esenzioni dall’accisa secondo la procedura di cui alla direttiva 92/81/CEE (GU L 182, pag. 22). Essa è stata nuovamente prorogata dal Consiglio, sino al 31 dicembre 2000, per effetto della decisione 1999/880/CE, del 17 dicembre 1999, che autorizza gli Stati membri a continuare ad applicare a determinati oli minerali utilizzati per fini specifici le già esistenti riduzioni delle aliquote d’accisa o esenzioni dall’accisa, secondo la procedura di cui alla direttiva 92/81/CEE (GU L 331, pag. 73).

5        La decisione 2001/224/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, relativa alle riduzioni delle aliquote d’accisa e alle esenzioni dall’accisa su determinati oli minerali utilizzati per fini specifici (GU L 84, pag. 23), vale a dire l’ultima riguardante l’esenzione controversa, proroga la stessa esenzione sino al 31 dicembre 2006. Ai sensi del punto 5, tale decisione «non pregiudica l’esito di eventuali procedimenti in materia di distorsioni di funzionamento del mercato unico, che potrebbero essere in particolare intentati a norma degli articoli 87 [CE] e 88 [CE]» ed «[e]ssa non dispensa gli Stati membri, a norma dell’articolo 88 [CE], dall’obbligo di comunicare alla Commissione gli aiuti di Stato che possono essere istituiti».

 Procedimento amministrativo

6        Con lettera del 28 gennaio 1983, l’Irlanda ha comunicato alla Commissione delle Comunità europee che essa si apprestava a dare esecuzione a un impegno assunto nei confronti dell’Alcan Aluminium Ltd (in prosieguo: l’«Alcan»), nell’aprile 1970, relativamente alla costruzione, nella regione di Shannon, di uno stabilimento per la produzione di allumina che, successivamente, è stato ceduto all’AAL, e riguardante l’esenzione dall’accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina in tale stabilimento. Con lettera del 22 marzo 1983, la Commissione ha fatto presente che tale esenzione costituiva un aiuto di Stato che doveva essere notificato. Essa precisava parimenti che, qualora si fosse dovuto dare esecuzione all’aiuto solamente nel momento in cui scriveva, essa avrebbe potuto considerare la lettera del 28 gennaio 1983 quale notifica ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, CE. Con lettera del 6 maggio 1983 l’Irlanda ha chiesto alla Commissione di considerarla come tale. La Commissione non ha adottato alcuna decisione in seguito a tale corrispondenza.

7        Con lettera del 17 luglio 2000, la Commissione ha chiesto all’Irlanda di notificarle l’esenzione controversa. Con lettera del 27 settembre 2000, essa ha ricordato tale richiesta all’Irlanda, invitandola a fornire informazioni supplementari. L’Irlanda ha risposto con lettera del 18 ottobre 2000.

8        Con decisione C(2001) 3296, del 30 ottobre 2001, la Commissione ha avviato il procedimento previsto dall’articolo 88, paragrafo 2, CE, riguardo all’esenzione controversa (in prosieguo: il «procedimento d’indagine formale»). Tale decisione è stata notificata all’Irlanda, con lettera del 5 novembre 2001, e pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee il 2 febbraio 2002 (GU C 30, pag. 25).

9        Dopo aver chiesto, mediante fax del 1° dicembre 2001, una proroga del termine, concessale il 7 dicembre 2001, l’Irlanda ha presentato le sue osservazioni con lettera dell’8 gennaio 2002.

10      Con lettera del 18 febbraio 2002, la Commissione ha chiesto informazioni complementari all’Irlanda.

11      Con lettere del 26 e 28 febbraio e del 1° marzo 2002, la Commissione ha ricevuto le osservazioni, rispettivamente, dell’AAL, dell’Eurallumina SpA, dell’Alcan Inc. e dell’Associazione europea dell’alluminio. Queste sono state trasmesse all’Irlanda con lettere del 26 marzo 2002.

12      Con lettera del 26 aprile 2002, l’Irlanda ha risposto alla richiesta inviatale dalla Commissione nella lettera del 18 febbraio 2002.

 Decisione allumina I

13      Il 7 dicembre 2005, la Commissione ha adottato la decisione 2006/323/CE, relativa all’esenzione dall’accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella regione di Gardanne, nella regione di Shannon e in Sardegna cui hanno dato esecuzione la Francia, l’Irlanda e l’Italia rispettivamente (GU 2006, L 119, pag. 12; in prosieguo: la «decisione allumina I»).

14      La decisione allumina I riguarda il periodo anteriore al 1° gennaio 2004, data in cui è divenuta applicabile la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (GU L 283, pag. 51), che abroga la direttiva 92/81/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali (GU L 316, pag. 12), nonché la direttiva 92/82/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali (GU L 316, pag. 19), con effetto dal 31 dicembre 2003 (punto 57). Essa estende, tuttavia, il procedimento d’indagine formale al periodo successivo al 31 dicembre 2003 (punto 92).

15      Il dispositivo della decisione allumina I stabilisce in particolare quanto segue:

«Articolo 1

Le esenzioni dall’accisa sugli oli combustibili pesanti utilizzati per la produzione di allumina concesse da Francia, Irlanda e Italia fino al 31 dicembre 2003 costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, [CE].

Articolo 2

Gli aiuti concessi fra il 17 luglio 1990 e il 2 febbraio 2002, nella misura in cui sono incompatibili con il mercato comune, non sono soggetti a recupero, poiché ciò sarebbe contrario ai principi generali del diritto comunitario.

Articolo 3

Gli aiuti di cui all’articolo 1, concessi fra il 3 febbraio 2002 e il 31 dicembre 2003, sono compatibili con il mercato comune, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, [CE], nella misura in cui i beneficiari versano un’aliquota pari come minimo a 13,01 EUR per 1 000 kg di oli combustibili pesanti.

Articolo 4

Gli aiuti (...) concessi fra il 3 febbraio 2002 e il 31 dicembre 2003, sono incompatibili con il mercato comune, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3 [CE], nella misura in cui i beneficiari non versano un’aliquota pari come minimo a 13,01 EUR per 1 000 kg di oli combustibili pesanti.

Articolo 5

1.      La Francia, l’Irlanda e l’Italia prendono tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari gli aiuti incompatibili di cui all’articolo 4.

(…)

5.      Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, la Francia, l’Irlanda e l’Italia intimano a tutti i beneficiari degli aiuti incompatibili di cui all’articolo 4 di rimborsare gli aiuti illegittimi, maggiorati di interessi».

 Procedimento e conclusioni delle parti

16      Con atti introduttivi depositati presso la cancelleria del Tribunale, rispettivamente, il 17 e il 23 febbraio 2006, l’Irlanda e l’AAL hanno proposto i presenti ricorsi, iscritti a ruolo, rispettivamente, con i numeri T‑50/06 e T‑69/06.

17      Con atto separato, pervenuto alla cancelleria del Tribunale il 22 marzo 2006, l’AAL ha presentato una domanda di provvedimenti provvisori, ai sensi dell’articolo 242 CE, diretta ad ottenere la sospensione dell’esecuzione della decisione allumina I, per la parte che la riguarda. Tale domanda è stata iscritta a ruolo con il numero T‑69/06 R. Con ordinanza del 2 agosto 2006, il presidente del Tribunale ha respinto detta domanda e ha riservato le spese.

18      In applicazione dell’articolo 14 del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991 e su proposta della Seconda Sezione, il Tribunale ha deciso, sentite le parti conformemente all’articolo 51 di detto regolamento, di rinviare la causa in esame dinanzi a un collegio giudicante ampliato.

19      Con ordinanza del 24 maggio 2007, il presidente della Seconda Sezione ampliata del Tribunale ha deciso, sentite le parti, di riunire le cause T‑50/06, T‑56/06, T‑60/06, T‑62/06 e T‑69/06 (in prosieguo: le «cause allumina I») ai fini della fase orale del procedimento, conformemente all’articolo 50 del regolamento di procedura del 2 maggio 1991.

20      Con sentenza del 12 dicembre 2007, Irlanda e a./Commissione (T‑50/06, T‑56/06, T‑60/06, T‑62/06 e T‑69/06, EU:T:2007:383), il Tribunale ha riunito le cause allumina I ai fini della sentenza, ha annullato la decisione allumina I e, nella causa T‑62/06, ha respinto il ricorso quanto al resto.

21      Avverso tale sentenza del Tribunale la Commissione ha proposto impugnazione con ricorso del 26 febbraio 2008.

22      Con sentenza del 2 dicembre 2009, Commissione/Irlanda e a. (C‑89/08 P, Racc., EU:C:2009:742), la Corte ha annullato la sentenza Irlanda e a./Commissione, punto 20 supra (EU:T:2007:383), in quanto il Tribunale aveva annullato la decisione allumina I, ha rinviato le cause allumina I dinanzi al Tribunale e ha riservato le spese.

23      In seguito alla sentenza Commissione/Irlanda e a., punto 22 supra (EU:C:2009:742), e conformemente all’articolo 118, paragrafo 1, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991, le cause allumina I sono state assegnate alla Seconda Sezione ampliata con decisione del presidente del Tribunale del 18 dicembre 2009.

24      Con ordinanza del presidente della Seconda Sezione ampliata del 1º marzo 2010, le cause allumina I sono state riunite ai fini della fase scritta ed orale del procedimento, nonché della sentenza. Con decisione del presidente del Tribunale del 20 settembre 2010, le cause allumina I sono state riassegnate alla Quarta Sezione ampliata.

25      Con sentenza del 21 marzo 2012, Irlanda/Commissione (T‑50/06 RENV, T‑56/06 RENV, T‑60/06 RENV, T‑62/06 RENV e T‑69/06 RENV, Racc., EU:T:2012:134), il Tribunale ha annullato la decisione allumina I, nella parte in cui accertava ovvero si fondava sull’accertamento che le esenzioni dalle accise sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina, concesse dalla Repubblica francese, dall’Irlanda e dalla Repubblica italiana sino al 31 dicembre 2003 (in prosieguo: le «esenzioni dall’accisa») costituivano aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, CE, e nella parte in cui ordinava alla Repubblica francese, all’Irlanda e alla Repubblica italiana di adottare ogni misura necessaria per recuperare dette esenzioni presso i beneficiari nella misura in cui questi ultimi non avevano versato un’accisa pari come minimo a EUR 13,01 per 1 000 kg di olio combustibile pesante.

26      Avverso tale sentenza del Tribunale la Commissione ha proposto impugnazione con ricorso del 1° giugno 2012.

27      Con sentenza del 10 dicembre 2013, Commissione/Irlanda e a. (C‑272/12 P, Racc., EU:C:2013:812), la Corte ha annullato la sentenza Irlanda /Commissione, punto 25 supra (EU:T:2012:134), ha rinviato le cause allumina I dinanzi al Tribunale e ha riservato le spese.

28      In seguito alla sentenza Commissione/Irlanda e a., punto 27 supra (EU:C:2013:812), le cause allumina I sono state assegnate alla Prima Sezione con decisioni del presidente del Tribunale del 21 gennaio e del 10 marzo 2014.

29      Conformemente all’articolo 119, paragrafo 1, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991, le parti hanno presentato osservazioni scritte, rispettivamente, il 21 febbraio 2014, per l’Irlanda, e il 14 aprile 2014, per la Commissione, nella causa T‑50/06 RENV II nonché il 26 febbraio 2014, per l’AAL, e il 15 aprile 2014, per la Commissione, nella causa T‑69/06 RENV II. Nelle loro osservazioni scritte le ricorrenti hanno tuttavia affermato di mantenere tutti i motivi fatti valere a sostegno delle loro conclusioni nei presenti ricorsi. La Commissione ne ha preso atto nelle sue osservazioni scritte.

30      Con decisione del presidente del Tribunale del 30 settembre 2014, le cause allumina I sono state riassegnate alla Prima Sezione ampliata, in conformità all’articolo 118, paragrafo 1, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991.

31      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di avviare la fase orale del procedimento e, nell’ambito di una misura di organizzazione del procedimento adottata in applicazione dell’articolo 64, paragrafo 3, lettera d), del regolamento di procedura del 2 maggio 1991, ha chiesto all’Irlanda, nella causa T‑50/06 RENV II, di produrre le lettere dell’8 gennaio e del 26 aprile 2002 (v. supra, punti 9 e 12). L’Irlanda ha ottemperato a tale richiesta entro il termine impartito.

32      Con ordinanza del presidente della Prima Sezione ampliata, del 23 marzo 2015, le cause in esame sono state riunite ai fini della trattazione orale e della sentenza.

33      All’udienza del 6 maggio 2015 le parti hanno esposto le loro difese e hanno risposto ai quesiti orali del Tribunale.

34      L’Irlanda chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione allumina I, per la parte di tale decisione riguardante l’esenzione controversa;

–        condannare la Commissione alle spese.

35      L’AAL chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione allumina I per la parte che la riguarda;

–        condannare la Commissione alle spese.

36      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare le ricorrenti alle spese.

 In diritto

37      In via preliminare, occorre osservare che i presenti ricorsi devono essere entrambi interpretati nel senso che mirano, in sostanza, all’annullamento della decisione allumina I, per la parte in cui quest’ultima constata l’esistenza di un aiuto di Stato che l’Irlanda avrebbe concesso, fra il 3 febbraio 2002 e il 31 dicembre 2003, sul fondamento dell’esenzione controversa (in prosieguo: l’«aiuto controverso»), e intima all’Irlanda di recuperarla (in prosieguo: la «decisione impugnata»). Entro tali limiti, detti ricorsi hanno il medesimo oggetto.

38      A sostegno del ricorso nella causa T‑50/06 RENV II, l’Irlanda deduce, in sostanza, quattro motivi. Il primo motivo verte su un errore di diritto nella qualificazione dell’aiuto controverso alla luce dell’articolo 88 CE. Il secondo motivo verte sulla violazione del principio della certezza del diritto, del principio dell’estoppel e dell’articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 92/81. Il terzo motivo verte sulla violazione del principio del rispetto del legittimo affidamento. Il quarto motivo verte, in sostanza, sulla violazione del principio dell’estoppel nonché su uno sviamento di potere.

39      A sostegno del ricorso nella causa T‑69/06 RENV II, l’AAL deduce sei motivi. Il primo motivo verte, in sostanza, su un errore di diritto nella qualificazione dell’esenzione controversa alla luce dell’articolo 88 CE. Il secondo motivo verte, in sostanza, sulla violazione dei principi della certezza del diritto e dell’effetto utile degli atti delle istituzioni nonché su un eccesso di competenza e su uno sviamento di potere. Il terzo motivo verte sulla violazione degli obblighi derivanti dall’articolo l’articolo 3, paragrafo 1, lettera m), CE e dall’articolo 157 CE. Il quarto motivo verte sulla violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto. Il quinto motivo verte, in sostanza, sulla violazione dei principi del rispetto del termine ragionevole, della certezza del diritto e del buon andamento dell’amministrazione, collegata alla durata eccessiva del procedimento d’indagine formale. Il sesto motivo verte, in sostanza, sulla violazione dell’obbligo di motivazione e dell’articolo l’articolo 87, paragrafo 1, CE.

40      Occorre esaminare, anzitutto, i motivi con i quali le ricorrenti contestano, in sostanza, l’applicabilità all’esenzione controversa delle norme in materia di aiuti di Stato, ossia, da un lato, il secondo motivo, vertente sulla violazione del principio della certezza del diritto, del principio dell’estoppel e dell’articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 92/81, e il quarto motivo, fondato sulla violazione del principio dell’estoppel nonché su uno sviamento di potere, dedotti a sostegno del ricorso nella causa T‑50/06 RENV II, e, dall’altro, il secondo motivo, vertente sulla violazione dei principi della certezza del diritto e dell’effetto utile degli atti delle istituzioni nonché sull’eccesso di competenza e sullo sviamento di potere, e il terzo motivo, vertente sulla violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera m), CE e dall’articolo 157 CE, dedotti a sostegno del ricorso nella causa T‑69/06 RENV II.

41      Si deve inoltre esaminare il motivo con il quale l’AAL si oppone, in sostanza, alla qualificazione dell’esenzione controversa come aiuto di Stato, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, CE, per il periodo sino al 31 dicembre 2003, ossia il sesto motivo dedotto a sostegno del ricorso nella causa T‑69/06 RENV II, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione e dell’articolo 87, paragrafo 1, CE.

42      Occorre proseguire con l’esame dei motivi con i quali le ricorrenti contestano, in sostanza, la qualificazione dell’esenzione controversa come aiuto nuovo e non come aiuto esistente, ai sensi dell’articolo 88 CE, ossia i primi motivi dedotti a sostegno dei presenti ricorsi, vertenti su un errore di diritto nella qualificazione dell’aiuto controverso alla luce dell’articolo 88 CE.

43      Infine, si deve concludere con l’esame dei motivi con i quali le ricorrenti contestano, in sostanza, il recupero dell’aiuto controverso, ossia, da un lato, il terzo motivo, vertente sulla violazione del principio del rispetto del legittimo affidamento, dedotto a sostegno del ricorso nella causa T‑50/06 RENV II e, dall’altro, il quarto motivo, vertente sulla violazione dei principi della tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto, e il quinto motivo, fondato sulla violazione dei principi del rispetto del termine ragionevole, della certezza del diritto e di buona amministrazione, collegata alla durata eccessiva del procedimento d’indagine formale, dedotto a sostegno del ricorso nella causa T‑69/06 RENV II.

 Su, da un lato, il secondo motivo, vertente sulla violazione del principio della certezza del diritto, del principio dell’estoppel e dell’articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 92/81, e il quarto motivo, fondato sulla violazione del principio dell’estoppel nonché su uno sviamento di potere, dedotti a sostegno del ricorso nella causa T‑50/06 RENV II, e, dall’altro, il secondo motivo, vertente sulla violazione dei principi della certezza del diritto e dell’effetto utile degli atti delle istituzioni nonché sull’eccesso di competenza e sullo sviamento di potere, dedotto a sostegno del ricorso nella causa T‑69/06 RENV II

44      Nell’ambito del secondo motivo dedotto a sostegno del ricorso nella causa T‑50/06 RENV II, l’Irlanda contesta alla Commissione di aver violato il principio della certezza del diritto, come interpretato in giurisprudenza, avendo adottato riguardo all’esenzione controversa, una decisione che produce effetti contrari a quelli prodotti dalla decisione 2001/224, in quanto, mentre con quest’ultima decisione il Consiglio l’aveva autorizzata a continuare ad applicare l’esenzione controversa sino al 31 dicembre 2006, la Commissione, con la decisione allumina I, ha deciso che l’aiuto controverso costituiva un aiuto incompatibile con il mercato comune, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, CE e che doveva essere, pertanto, recuperato. Peraltro, l’Irlanda sostiene che la Commissione ha violato il principio dell’estoppel nell’adottare la decisione impugnata, che ha prodotto effetti contrari a quelli prodotti dalla decisione 2001/224, senza aver proposto alcun ricorso di annullamento, sul fondamento dell’articolo 230 CE, riguardo a quest’ultima decisione. Infine, l’Irlanda sostiene che, nell’adottare la decisione impugnata, la Commissione ha violato l’articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 92/81, in quanto, se quest’ultima avesse ritenuto che l’esenzione controversa, di cui la stessa aveva autorizzato l’applicazione sino al 31 dicembre 2006 con la decisione 2001/224, fosse all’origine di una distorsione della concorrenza o incompatibile con il mercato comune, avrebbe dovuto seguire il procedimento previsto da tale articolo e sottoporre al Consiglio proposte adeguate al fine di revocare o di modificare l’autorizzazione rilasciata.

45      Nell’ambito del quarto motivo dedotto a sostegno del ricorso nella causa T‑50/06 RENV II, l’Irlanda fa valere, in sostanza, che, nell’adottare la decisione impugnata, la Commissione ha violato il principio dell’estoppel ed è incorsa in uno sviamento di potere. L’Irlanda ritiene che il principio dell’estoppel ostasse all’adozione, da parte della Commissione, della decisione impugnata in quanto, nonostante fosse a conoscenza dell’esenzione controversa e della sua esecuzione, conformemente alla decisione 2001/224, essa ha tardato ad adottare la decisione allumina I. Sotto un primo profilo, l’Irlanda si basa sulla notifica, all’inizio del 1983, dell’esenzione controversa alla Commissione, che all’epoca ha adottato una decisione positiva rispetto a tale esenzione. Sotto un secondo profilo, essa si basa sull’invio alla Commissione, a partire dal 1995, di informazioni periodiche sui importi stimati dell’aiuto controverso, che sono state riprese dalla Commissione per le notifiche dalla stessa effettuate all’Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Sotto un terzo profilo, essa fa riferimento alle decisioni di autorizzazione adottate nel 1997, nel 1999 e nel 2001 dal Consiglio, in cui si deliberava all’unanimità su proposta della Commissione. Sotto un quarto profilo, essa fa valere la mancanza di proposte della Commissione al Consiglio, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 92/81, la quale è stata adottata conformemente alla lex specialis dell’articolo 93 CE. Sotto un quinto profilo, essa fa valere la mancanza di un ricorso di annullamento proposto dalla Commissione, sul fondamento dell’articolo 230 CE, riguardo alla decisione 2001/224. Sotto un sesto profilo, essa rinvia alla circostanza del ritardo della Commissione nell’adottare la decisione allumina I, contrariamente all’obbligo del rispetto di un termine ragionevole, in quanto detta decisione è stata adottata più di 43 mesi dopo la ricezione da parte della Commissione, nell’aprile 2002, della sua risposta all’ultima richiesta di informazioni complementari, rivoltale da tale istituzione. Sotto un settimo profilo, essa fa valere le dichiarazioni della Commissione e le decisioni di autorizzazione del Consiglio per tutta la durata del procedimento d’indagine formale, che consentivano di ritenere che l’aiuto controverso fosse stato autorizzato. Sotto un ottavo profilo, essa si basa sul comportamento della Commissione, che, in ogni circostanza, ha trattato l’aiuto controverso come un aiuto esistente. Sotto un nono profilo, essa fa riferimento alla mancata emissione, da parte della Commissione, di un’ingiunzione di sospensione dell’aiuto, adottata in forza dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [88 CE] (GU L 83, pag. 1), la quale avrebbe consentito di attenuare gli effetti dell’aiuto nel mercato comune e gli effetti del recupero di tale aiuto sull’AAL. L’Irlanda sostiene, peraltro, che la Commissione ha adottato la decisione impugnata per contrastare gli effetti della decisione 2001/224, che l’autorizzava a continuare ad applicare l’esenzione controversa sino al 31 dicembre 2006, sebbene avesse proposto al Consiglio di prorogare detta autorizzazione solo fino al 31 dicembre 2002.

46      Nell’ambito del secondo motivo dedotto a sostegno del ricorso nella causa T‑69/06 RENV II, l’AAL sostiene che la Commissione ha violato il principio della certezza del diritto, come interpretato in giurisprudenza, e il principio dell’effetto utile degli atti delle istituzioni e che essa ha ecceduto i limiti della propria competenza, in quanto la decisione impugnata, riguardo all’esenzione controversa, produce effetti contrari a quelli prodotti dalla decisione 2001/224, dato che, mentre con quest’ultima decisione il Consiglio ha prorogato l’autorizzazione concessa all’Irlanda di continuare ad applicare l’esenzione controversa sino al 31 dicembre 2006, nella decisione allumina I si constata che l’aiuto concesso sul fondamento dell’esenzione controversa era parzialmente incompatibile con il mercato comune e, come tale, doveva essere recuperato presso il suo beneficiario, salvo che per il periodo compreso tra il 17 luglio 1990 e il 2 febbraio 2002. Al riguardo, sotto un primo profilo, l’AAL si basa sulla direttiva 92/81, adottata conformemente alla lex specialis costituita dall’articolo 93 CE, che consentiva all’Irlanda di derogare alla lex generalis delle norme in materia di aiuti di Stato, conformemente all’articolo 87, paragrafo 1, CE, in quanto le decisioni di autorizzazione del Consiglio si fondavano in particolare sulla constatazione secondo la quale l’esenzione controversa non pregiudicava la concorrenza né comportava distorsioni nel funzionamento del mercato comune. Sotto un secondo profilo, essa fa valere il mancato ricorso, da parte della Commissione, al procedimento di cui all’articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 92/81 per risolvere eventuali problemi di distorsione della concorrenza connessi all’esenzione controversa, come autorizzata dal Consiglio, nonché la mancata presentazione di un ricorso di annullamento, in forza dell’articolo 230 CE, riguardo alla decisione 2001/224. Sotto un terzo profilo, essa si basa sulla proposta di decisione di autorizzazione del Consiglio del 29 novembre 1999 e sull’articolo 3 della proposta di decisione di autorizzazione del Consiglio del 15 novembre 2000, da cui emergeva che la Commissione non prevedeva di adottare una decisione definitiva negativa in materia di aiuti di Stato prima della scadenza delle decisioni di autorizzazione del Consiglio e non rimetteva in discussione l’aiuto controverso. Sotto un quarto profilo, essa si basa sulle decisioni di autorizzazione del Consiglio precedenti alla decisione 2001/224, che non menzionavano la possibilità di un’applicazione parallela delle norme in materia di aiuti di Stato. Sotto un quinto profilo, essa menziona l’inapplicabilità del punto 5 della decisione 2001/224 all’esenzione controversa, che costituisce un aiuto esistente, notificato nel gennaio 1983. Sotto un sesto profilo, essa rinvia al mutamento, da parte della Commissione, della sua politica, conseguente all’avvio del procedimento d’indagine formale riguardo all’esenzione controversa, con decisione del 30 ottobre 2001, ossia circa quattordici mesi prima della data di scadenza dell’autorizzazione a continuare l’applicazione di detta esenzione che essa stessa aveva proposto al Consiglio di mantenere, il 31 dicembre 2002. Sotto un settimo profilo, essa fa riferimento all’illegittimità del comportamento consistente, per quanto riguarda la Commissione, quando ha adottato la decisione impugnata, nel revocare l’autorizzazione ad applicare l’esenzione controversa sino al 31 dicembre 2006, rilasciata dal Consiglio nella decisione 2001/224, e, in seguito, nel privare la direttiva 92/81 di qualsiasi significato e di qualsiasi effetto utile.

47      In ogni caso, l’AAL sostiene che, anche limitatamente all’ambito di applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato, la Commissione è incorsa in uno sviamento di potere, nella decisione impugnata, nel qualificare erroneamente l’aiuto controverso come aiuto illegittimo, sebbene il medesimo fosse stato autorizzato dal Consiglio. Tale conclusione non sarebbe modificata dal fatto che il Consiglio ha concesso un’autorizzazione di maggiore durata di quella proposta dalla Commissione, dato che il Consiglio ha agito legittimamente, nell’esercizio dei suoi poteri in materia di armonizzazione fiscale.

48      La Commissione conclude chiedendo il rigetto dei presenti motivi in quanto infondati.

49      In via preliminare, va osservato che, nei limiti in cui il quarto motivo dedotto a sostegno del ricorso nella causa T‑50/06 RENV II si riferisce a una decisione implicita di autorizzazione che sarebbe stata adottata, conformemente all’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento n. 659/1999, dopo la notifica dell’esenzione controversa alla Commissione all’inizio del 1983 e che avrebbe consentito di trasformare l’aiuto notificato in aiuto esistente, tale motivo si confonde con la prima parte del primo motivo dedotto a sostegno del medesimo ricorso, al cui esame occorre quindi rinviare (v. infra, punti da 135 a 163).

50      Inoltre, nei limiti in cui, con il medesimo motivo, l’Irlanda sembra contestare alla Commissione di aver violato il legittimo affidamento, che essa stessa aveva ingenerato nell’AAL, sulla legittimità dell’esenzione controversa, a causa del ritardo nell’adozione della decisione allumina I, tale motivo può essere inteso nel senso che verte, in sostanza, sulla violazione del principio del rispetto del legittimo affidamento. Entro tali limiti, esso si confonde con il terzo motivo dedotto a sostegno del ricorso nella causa T‑50/06 RENV II, al cui esame occorre rinviare (v. infra, punti da 205 a 263).

51      Infine, nei limiti in cui, nell’ambito del quarto motivo dedotto a sostegno del ricorso nella causa T‑50/06 RENV II, l’Irlanda contesta alla Commissione di aver tardato nell’adottare la decisione impugnata, la medesima deduce, in sostanza, una censura relativa alla violazione del principio del rispetto del termine ragionevole, simile a quella fatta valere dall’AAL nell’ambito del quinto motivo dedotto a sostegno del ricorso nella causa T‑69/06 RENV II, e che si deve esaminare unitamente a quest’ultimo motivo (v. infra, punti da 264 a 273).

52      Per il resto, i presenti motivi pongono, in sostanza, la questione se la Commissione abbia violato i principi della certezza del diritto e dell’effetto utile degli atti delle istituzioni, in quanto la decisione impugnata produrrebbe effetti giuridici contrari a quelli prodotti dalla decisione 2001/224, la quale avrebbe espressamente autorizzato l’Irlanda a continuare ad applicare l’esenzione controversa sino al 31 dicembre 2006, in particolare per il motivo che detta esenzione non comporterebbe alcuna distorsione della concorrenza.

53      Inoltre, il secondo e il quarto motivo dedotti a sostegno del ricorso nella causa T‑50/06 RENV II pongono la questione di un’eventuale violazione del principio dell’estoppel, collegata agli effetti giuridici contrastanti, asseritamente prodotti dalla decisione 2001/224 e dalla decisione impugnata, nonché di un’eventuale violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 92/81, collegata al fatto che, prima di adottare la decisione impugnata, la Commissione non avrebbe seguito il procedimento di cui all’articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 92/81, al fine di ottenere una modifica o l’abrogazione della decisione 2001/224.

54      Peraltro, nell’ambito del quarto motivo dedotto a sostegno del ricorso nella causa T‑50/06 RENV II, l’Irlanda contesta alla Commissione di non aver emesso, nella fattispecie, un’ingiunzione di sospensione dell’aiuto controverso, in forza dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999.

55      Infine, il quarto motivo dedotto a sostegno del ricorso nella causa T‑50/06 RENV II e il secondo motivo dedotto a sostegno del ricorso nella causa T‑69/06 RENV II implicano il controllo della sussistenza di un eventuale sviamento di potere, in cui la Commissione sia incorsa nell’adozione della decisione controversa.

56      Per quanto riguarda, in primo luogo, la censura relativa alla violazione del principio dell’estoppel, fatta valere nell’ambito del secondo e del quarto motivo dedotti a sostegno del ricorso nella causa T‑50/06 RENV II, si deve osservare che il principio dell’estoppel è un istituto giuridico anglosassone che non esiste, come tale, nel diritto dell’Unione europea, il che non impedisce che taluni principi, come i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, e talune regole, come la regola nemo potest venire contra factum proprium, sanciti dallo stesso possano essere considerati collegati o affini a tale principio. Pertanto, la presente censura deve essere respinta in quanto infondata in diritto, nei limiti in cui essa si fonda sulla violazione del principio dell’estoppel, il che non pregiudica la possibilità di esaminare gli argomenti dell’Irlanda quando si ritiene che gli stessi possano essere di sostegno a un motivo vertente, in sostanza, sui principi della certezza del diritto o della tutela del legittimo affidamento.

57      Per quanto attiene, in secondo luogo, alle censure relative alla violazione dei principi della certezza del diritto e dell’effetto utile degli atti delle istituzioni, alla violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 92/81 o all’eccesso di competenza, fatte valere nell’ambito dei secondi motivi dedotti a sostegno dei presenti ricorsi o del quarto motivo dedotto a sostegno del ricorso nella causa T‑50/06 RENV II, occorre, anzitutto, ricordare che, in forza del principio di attribuzione delle competenze sancito all’articolo 5 CE e all’articolo 7 CE, la Comunità europea agisce nei limiti delle competenze che le sono attribuite e degli obiettivi che le sono assegnati dal Trattato CE e ogni istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dal medesimo Trattato.

58      Peraltro, secondo la giurisprudenza, gli atti delle istituzioni, in linea di principio, si presumono legittimi e producono pertanto effetti giuridici finché non siano revocati, annullati nell’ambito di un ricorso di annullamento ovvero dichiarati invalidi a seguito di un rinvio pregiudiziale o di un’eccezione di illegittimità (v., in tal senso, sentenze del 15 giugno 1994, Commissione/BASF e a., C‑137/92 P, Racc., EU:C:1994:247, punto 48, dell’8 luglio 1999, Chemie Linz/Commissione, C‑245/92 P, Racc., EU:C:1999:363, punto 93, e del 5 ottobre 2004, Commissione/Grecia, C‑475/01, Racc., EU:C:2004:585, punto 18).

59      Infine, occorre ricordare che il principio della certezza del diritto costituisce un principio generale del diritto dell’Unione (v. ordinanza dell’8 novembre 2007, Fratelli Martini e Cargill, C‑421/06, EU:C:2007:662, punto 56 e giurisprudenza ivi citata). Da una giurisprudenza costante emerge che tale principio è diretto a garantire la prevedibilità delle situazioni e dei rapporti giuridici rientranti nella sfera del diritto dell’Unione (sentenze del 10 aprile 2003, Schulin, C‑305/00, Racc., EU:C:2003:218, punto 58, e del 15 settembre 2005, Irlanda/Commissione, C‑199/03, Racc., EU:C:2005:548, punto 69). A tal fine è essenziale che le istituzioni rispettino l’intangibilità degli atti che esse hanno adottato e che pregiudicano la situazione di diritto e di fatto dei soggetti di diritto, per cui esse potranno modificare questi atti solo nel rispetto delle norme di competenza e di procedura (v. sentenza del 21 ottobre 1997, Deutsche Bahn/Commissione, T‑229/94, Racc., EU:T:1997:155, punto 113 e giurisprudenza ivi citata). Il rispetto del principio della certezza del diritto richiede altresì che le istituzioni evitino, per principio, le incongruenze che possano sorgere nell’applicazione delle varie disposizioni del diritto dell’Unione, in particolare qualora tali disposizioni riguardino lo stesso obiettivo di una concorrenza non falsata nel mercato comune (v., in tal senso e per analogia, sentenze del 15 giugno 1993, Matra/Commissione, C‑225/91, Racc., EU:C:1993:239, punti 41 e 42, e del 31 gennaio 2001, RJB Mining/Commissione, T‑156/98, Racc., EU:T:2001:29, punto 112 e giurisprudenza ivi citata).

60      Quanto all’articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 92/81, tale norma è così formulata:

«Qualora la Commissione ritenga che non possono più essere mantenute le esenzioni o riduzioni di cui sopra, in particolare per considerazioni di concorrenza sleale, di distorsioni nel funzionamento del mercato interno o di politica comunitaria di protezione dell’ambiente, essa presenta al Consiglio le opportune proposte. Il Consiglio decide all’unanimità su tali proposte».

61      Nella fattispecie, come rileva correttamente la Commissione, l’argomento sotteso alle presenti censure è direttamente confutato dalla sentenza Commissione/Irlanda e a., punto 27 supra (EU:C:2013:812).

62      Infatti, ai punti da 45 a 48 della sentenza Commissione/Irlanda e a., punto 27 supra (EU:C:2013:812), la Corte ha operato una netta distinzione tra le rispettive competenze del Consiglio e della Commissione in materia di armonizzazione delle normative sulle accise, da un lato, e in materia di aiuti di Stato, dall’altro. Essa ha inoltre dichiarato che il procedimento di cui all’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81 aveva una finalità e un ambito di applicazione diversi da quelli del regime stabilito all’articolo 88 CE.

63      Al punto 49 della medesima sentenza, la Corte ne ha dedotto che, pertanto, una decisione del Consiglio che autorizza uno Stato membro, conformemente all’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81, a introdurre un’esenzione dalle accise non poteva produrre l’effetto di impedire alla Commissione di esercitare le competenze ad essa assegnate dal Trattato CE e, di conseguenza, di attuare il procedimento previsto dall’articolo 88 CE al fine di esaminare se tale esenzione costituisse un aiuto di Stato e di adottare, ove necessario, in esito a tale procedimento, una decisione quale la decisione allumina I.

64      La Corte ha inoltre precisato, al punto 50 della sentenza Commissione/Irlanda e a., punto 27 supra (EU:C:2013:812), che la circostanza che le decisioni di autorizzazione del Consiglio concedessero esenzioni totali dalle accise fissando condizioni di ordine geografico e temporale precise e che queste ultime fossero state rigorosamente rispettate dagli Stati membri non incideva sulla ripartizione delle competenze tra il Consiglio e la Commissione e non poteva dunque privare la Commissione dell’esercizio delle proprie.

65      Al punto 51 della medesima sentenza, la Corte ha osservato che era d’altronde nel rispetto di tale ripartizione delle competenze che il punto 5 della decisione 2001/224, in vigore nel periodo durante il quale la decisione impugnata intimava il recupero dell’aiuto controverso, enunciava che detta decisione non pregiudicava l’esito di eventuali procedimenti che avrebbero potuto essere intentati a norma degli articoli 87 CE e 88 CE e non dispensava gli Stati membri dal loro «obbligo di comunicare alla Commissione gli aiuti di Stato che possono essere istituiti».

66      Infine, ai punti 52 e 53 della sentenza Commissione/Irlanda e a., punto 27 supra (EU:C:2013:812), la Corte ha nuovamente precisato che la circostanza che le decisioni di autorizzazione del Consiglio fossero state adottate su proposta della Commissione e quest’ultima non si fosse mai avvalsa dei poteri conferitile dall’articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 92/81 o dagli articoli 230 CE e 241 CE per ottenere l’abrogazione o la modifica di tali decisioni di autorizzazione non poteva ostare a che le esenzioni dall’accisa fossero qualificate come aiuti di Stato, a norma dell’articolo 87, paragrafo 1, CE, qualora fossero stati soddisfatti i requisiti per la sussistenza di un aiuto di Stato.

67      Conformemente all’articolo 61, comma 2, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, in caso di rinvio, il Tribunale è vincolato dalla decisione emessa dalla Corte sui punti di diritto. Alla luce del punto 54 della motivazione della sentenza Commissione/Irlanda e a., punto 27 supra (EU:C:2013:812), occorre constatare che le motivazioni citate supra ai punti da 62 a 66 costituiscono il fondamento necessario del dispositivo di detta sentenza, con il quale la Corte ha annullato la sentenza Irlanda/Commissione, punto 25 supra (EU:T:2012:134), e rinviato le cause allumina I al Tribunale.

68      Orbene, da tale motivazione emerge che, dando attuazione al procedimento di cui all’articolo 88 CE al fine di esaminare se l’esenzione controversa costituisse un aiuto di Stato e adottando, in esito a tale procedimento, la decisione allumina I, la Commissione si è limitata a esercitare le competenze attribuitele dal Trattato CE in materia di aiuti di Stato e, così facendo, non ha potuto violare le competenze di cui era investito il Consiglio, da parte del Trattato CE, in materia di armonizzazione delle normative sulle accise o sugli atti adottati da Consiglio nell’esercizio di dette competenze.

69      Ne consegue che, nel dare attuazione, senza avviare previamente il procedimento di cui all’articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 92/81, il procedimento di cui all’articolo 88 CE al fine di esaminare se l’esenzione controversa costituisse un aiuto di Stato e adottando, in esito a tale procedimento, la decisione allumina I, mentre l’articolo 1, paragrafo 2, della decisione 2001/224 autorizzava espressamente l’Irlanda a continuare ad applicare l’esenzione controversa sino al 31 dicembre 2006, la Commissione non ha potuto violare i principi della certezza del diritto e dell’effetto utile degli atti delle istituzioni, né, come sostenuto dall’Irlanda, l’articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 92/81. Infatti, le decisioni di autorizzazione del Consiglio, adottate su proposta della Commissione, potevano produrre i loro effetti solo nell’ambito cui si riferiscono le norme in materia di armonizzazione delle normative sulle accise e non pregiudicavano gli effetti di un’eventuale decisione, come la decisione allumina I, che la Commissione poteva adottare nell’esercizio delle sue competenze in materia di aiuti di Stato.

70      Inoltre, dai punti 52 e 53 della sentenza Commissione/Irlanda e a., punto 27 supra (EU:C:2013:812), nei quali la Corte ricorda che la nozione di aiuto di Stato corrisponde ad una situazione oggettiva e non può dipendere dalla condotta o dalle dichiarazioni delle istituzioni, deriva che la circostanza che la Commissione avesse ritenuto, nell’adottare decisioni di autorizzazione del Consiglio, che le esenzioni dall’accisa non comportassero distorsioni della concorrenza e non ostacolassero il buon funzionamento del mercato comune non poteva ostare a che dette esenzioni fossero qualificate come aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, CE, qualora fossero stati soddisfatti i requisiti per la sussistenza di un aiuto di Stato.

71      Dalla soluzione adottata dalla Corte deriva a fortiori che la Commissione non era vincolata, ai fini della qualificazione delle esenzioni dall’accisa come aiuti di Stato, dalle valutazioni del Consiglio, nelle sue decisioni in materia di armonizzazione delle normative sulle accise, secondo le quali dette esenzioni non comportavano distorsioni della concorrenza e non ostacolavano il buon funzionamento del mercato comune.

72      L’AAL non ha quindi fondati motivi per sostenere che la Commissione ha ecceduto le sue competenze nell’adottare la decisione impugnata. Le ricorrenti non hanno quindi fondati motivi per sostenere che la decisione impugnata produce effetti giuridici contrari a quelli prodotti dalla decisione 2001/224.

73      Nei limiti in cui, nell’ambito del secondo motivo dedotto a sostegno del ricorso nella causa T‑69/06 RENV II, l’AAL contesta, in sostanza, alla Commissione, di aver qualificato l’esenzione controversa come aiuto illegittimo, mentre quest’ultimo sarebbe stato autorizzato dal Consiglio, è sufficiente ricordare, per respingere tale censura in quanto infondata, che, come precisato al punto 49 della sentenza Irlanda/Commissione e a., punto 27 supra (EU:C:2013:812), la decisione di autorizzazione del Consiglio, alla luce delle regole di armonizzazione delle normative sulle accise, non poteva produrre l’effetto di impedire alla Commissione di esercitare le sue competenze in materia di aiuti di Stato e di adottare, ove necessario, in esito al procedimento di cui all’articolo 88 CE, una decisione quale la decisione impugnata.

74      Pertanto, occorre respingere, in quanto infondate, le censure vertenti sulla violazione dei principi della certezza del diritto e dell’effetto utile degli atti delle istituzioni, sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 92/81 o sull’eccesso di competenza.

75      Per quanto attiene, in terzo luogo, alle censure vertenti sullo sviamento di potere in cui è incorsa la Commissione, fatte valere nell’ambito del quarto motivo dedotto a sostegno del ricorso nella causa T‑50/06 RENV II e del secondo motivo dedotto a sostegno del ricorso nella causa T‑69/06 RENV II, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, la nozione di sviamento di potere ha una portata ben precisa nel diritto dell’Unione e riguarda la situazione in cui un’autorità amministrativa esercita i suoi poteri per uno scopo diverso da quello per cui le sono stati conferiti. Una decisione è viziata da sviamento di potere solo se, in base ad indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, risulta adottata per raggiungere scopi diversi da quelli dichiarati (v. sentenza del 9 settembre 2008, Bayer CropScience e a./Commissione, T‑75/06, Racc., EU:T:2008:317, punto 254 e giurisprudenza ivi citata).

76      Nella fattispecie, per dimostrare l’esistenza di uno sviamento di potere, le ricorrenti non forniscono indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, che consentano di concludere che la decisione impugnata è stata adottata per scopi diversi da quelli dichiarati, ossia il recupero di un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, CE.

77      Occorre quindi respingere, in quanto infondate, anche le censure vertenti sullo sviamento di potere in cui è incorsa la Commissione.

78      In quarto luogo, dato che, nell’ambito del quarto motivo dedotto a sostegno del ricorso nella causa T‑50/06 RENV II, l’Irlanda contesta alla Commissione di non aver emesso, nella fattispecie, un’ingiunzione di sospensione dell’aiuto controverso, in forza dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999, occorre ricordare che ai sensi di tale disposizione, «[d]opo aver dato allo Stato membro interessato l’opportunità di presentare le proprie osservazioni, la Commissione può adottare una decisione, con la quale ordina a detto Stato membro di sospendere l’erogazione di ogni aiuto concesso illegalmente, fino a che non abbia deciso in merito alla compatibilità dell’aiuto con il mercato comune».

79      L’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999 non impone alla Commissione, quando sono soddisfatte talune condizioni, di emettere un’ingiunzione di sospensione, ma prevede soltanto che essa possa adottare siffatta ingiunzione, quando lo ritiene necessario. Ne consegue che l’Irlanda non ha fondati motivi per contestare alla Commissione, che non ha ritenuto di dover emettere, nella fattispecie, un’ingiunzione di sospensione, di aver violato l’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999.

80      Pertanto, occorre respingere la censura relativa, in sostanza, alla violazione dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999.

81      Fatte salve le censure che devono essere esaminate o nell’ambito di altri motivi (v. supra, punti 49 e 50) o separatamente (v. supra, punto 51), poiché le altre censure fatte valere nell’ambito dei secondi motivi dedotti a sostegno dei presenti ricorsi e del quarto motivo dedotto a sostegno del ricorso nella causa T‑50/06 RENV II sono integralmente respinte, occorre respingere tali motivi in quanto essi stessi infondati.

 Sul terzo motivo vertente sulla violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera m), CE e dall’articolo 157 CE, dedotto a sostegno del ricorso nella causa T‑69/06 RENV II

82      L’AAL sostiene che la Commissione ha violato gli obblighi derivanti dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera m), CE e dall’articolo 157 CE, in quanto, anziché aiutare le imprese comunitarie a essere concorrenziali, la decisione impugnata ha reso la Comunità meno concorrenziale e l’ha posta in una situazione svantaggiosa nel mercato mondiale, nel quale essa esportava la maggior parte della sua produzione. Le decisioni di autorizzazione del Consiglio sarebbero state basate sulla mancanza di distorsioni della concorrenza determinate dall’esenzione controversa, circostanza che la Commissione avrebbe inizialmente ammesso e che sarebbe stata anche affermata nel punto 4 della decisione 92/510.

83      La Commissione chiede il rigetto del presente motivo, in quanto infondato.

84      Il presente motivo pone, in sostanza, la questione se, nell’adottare la decisione impugnata, la Commissione abbia violato obblighi derivanti dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera m), CE e dall’articolo 157 CE, in quanto avrebbe impedito l’applicazione di una misura, ossia l’esenzione controversa, volta a rafforzare la competitività dell’AAL nel mercato mondiale della produzione di allumina, senza comportare distorsioni della concorrenza, come emergerebbe dalla decisione 2001/224.

85      L’articolo 3 CE dispone, in particolare, quanto segue:

«Ai fini enunciati all’articolo 2, l’azione della Comunità comporta, alle condizioni e secondo il ritmo previsti dal presente trattato:

(…)

m)      il rafforzamento della competitività dell’industria comunitaria (…)».

86      L’articolo 157 CE dispone in particolare quanto segue:

«1.      La Comunità e gli Stati membri provvedono affinché siano assicurate le condizioni necessarie alla competitività dell’industria della Comunità.

A tal fine, nell’ambito di un sistema di mercati aperti e concorrenziali, la loro azione è intesa:

–        ad accelerare l’adattamento dell’industria alle trasformazioni strutturali,

–        a promuovere un ambiente favorevole all’iniziativa ed allo sviluppo delle imprese di tutta la Comunità, segnatamente delle piccole e medie imprese,

–        a promuovere un ambiente favorevole alla cooperazione tra imprese,

–        a favorire un migliore sfruttamento del potenziale industriale delle politiche d’innovazione, di ricerca e di sviluppo tecnologico.

(…)

3.      La Comunità contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1 attraverso politiche ed azioni da essa attuate ai sensi di altre disposizioni del presente trattato. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 [CE] e previa consultazione del Comitato economico e sociale, può decidere misure specifiche, destinate a sostenere le azioni svolte negli Stati membri al fine di realizzare gli obiettivi di cui al paragrafo 1.

Il presente titolo non costituisce una base per l’introduzione da parte della Comunità di qualsivoglia misura che possa comportare distorsioni di concorrenza (…)».

87      Come sostenuto correttamente dalla Commissione, l’articolo 3 CE, al paragrafo 1, lettera g), prevedeva altresì che l’azione della Comunità comportasse «un regime inteso a garantire che la concorrenza non [fosse] falsata nel mercato interno». Inoltre, l’articolo 157 CE stabiliva che esso non costituiva una base per l’introduzione, da parte della Comunità, di qualsivoglia misura che potesse comportare distorsioni della concorrenza.

88      Sebbene la Corte abbia constatato, al punto 52 della sentenza Irlanda/Commissione e a., punto 27 supra (EU:C:2013:812), che, al momento dell’adozione, da parte del Consiglio, delle decisioni di autorizzazione in applicazione delle norme in materia di armonizzazione delle normative fiscali, la Commissione aveva ritenuto che l’esenzione controversa non comportasse distorsioni della concorrenza e non ostacolasse il buon funzionamento del mercato comune, essa ha altresì osservato, al punto 53 della medesima sentenza, che ciò non ostava a che tale esenzione fosse qualificata come aiuto di Stato, a norma dell’articolo 87, paragrafo 1, CE, qualora fossero stati soddisfatti i requisiti per la sussistenza di un aiuto di Stato, considerato che la nozione di aiuto di Stato corrisponde ad una situazione oggettiva e non può dipendere dalla condotta o dalle dichiarazioni delle istituzioni.

89      Orbene, nella decisione allumina I, la Commissione ha constatato che l’esenzione controversa doveva essere qualificata come aiuto di Stato, a norma dell’articolo 87, paragrafo 1, CE, in quanto, segnatamente, come rilevato ai punti 61 e 62 della medesima decisione, si poteva presumere che essa falsasse o minacciasse di falsare la concorrenza, sebbene una percentuale rilevante della produzione di allumina fosse utilizzata negli stabilimenti di produzione di alluminio, dato che l’esenzione controversa mirava espressamente a rafforzare la competitività dei beneficiari rispetto ai loro concorrenti, in particolare comunitari, stabiliti in Grecia, in Spagna, in Germania e in Ungheria (a decorrere dall’adesione di tale paese all’Unione, il 1° maggio 2004), riducendo in tal modo i loro costi di produzione.

90      Nell’ambito del presente motivo, l’AAL si limita ad osservare che la valutazione della Commissione menzionata al precedente punto 89 è in contraddizione con quella sottesa alle decisioni di autorizzazione adottate dal Consiglio, su proposta della Commissione, in materia di armonizzazione delle normative fiscali, senza contestare specificamente la fondatezza di tale valutazione.

91      Dato che, per le ragioni esposte al precedente punto 88, la Commissione non era vincolata, nella fattispecie, dalle valutazioni contenute nelle decisioni di autorizzazione adottate dal Consiglio, su sua proposta, in materia di armonizzazione delle normative fiscali, si deve constatare che essa, nell’adottare la decisione impugnata, non ha violato l’articolo 3, paragrafo 1, lettera m), CE e l’articolo 157 CE.

92      Pertanto, il terzo motivo dedotto a sostegno del ricorso nella causa T‑69/06 RENV II deve essere respinto in quanto infondato.

93      Tale rigetto fa salvo l’esame che sarà effettuato, nell’ambito del sesto motivo dedotto a sostegno del medesimo ricorso, della questione se la Commissione abbia violato l’obbligo di motivazione ad essa incombente e l’articolo 87, paragrafo 1, CE nel constare, ai punti 61 e 62 della decisione allumina I, che la condizione dell’incidenza sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati membri era, nella fattispecie, soddisfatta (v. infra, punti da 94 a 131).

 Sul sesto motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione e dell’articolo 87, paragrafo 1, CE, dedotto a sostegno del ricorso nella causa T‑69/06 RENV II

94      In primo luogo, l’AAL sostiene che la Commissione ha violato l’obbligo di motivazione ad essa incombente, nella decisione impugnata, in quanto non ha fornito una motivazione adeguata relativamente al rispetto di talune condizioni per qualificare l’aiuto controverso come aiuto di Stato, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, CE, ossia le condizioni dell’incidenza sugli scambi tra Stati membri e della distorsione della concorrenza. Conformemente a quanto auspicato da taluni membri della Commissione, quest’ultima avrebbe dovuto esporre, nella decisione impugnata, le ragioni per cui, al termine di un’analisi economica completa e attuale degli effetti sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri sull’aiuto controverso, essa era giunta alla conclusione che le condizioni summenzionate, nella fattispecie, erano soddisfatte.

95      In secondo luogo, l’AAL sostiene che la Commissione ha violato l’articolo 87, paragrafo 1, CE, nella decisione impugnata, in quanto ha constatato erroneamente, non avendo realizzato un’analisi economica attendibile, che l’aiuto controverso le attribuiva un vantaggio, che tale aiuto incideva sugli scambi tra Stati membri o che falsava o minacciava di falsare la concorrenza. Al riguardo, sotto un primo profilo, essa si basa sulla mancata considerazione da parte della Commissione, in sede di analisi degli effetti sugli scambi e sul commercio tra Stati membri, al punto 62 della decisione allumina I, dell’esistenza di due prodotti distinti, ossia l’AM e l’AC, mentre, quale produttore di AM, essa è essenzialmente in concorrenza con produttori non europei e non con gli altri produttori europei, in particolare quelli che producono l’AC. Sotto un secondo profilo, essa si basa sull’immagine errata della situazione fornita dalla Commissione, al punto 61 della decisione allumina I, quando afferma che l’aiuto controverso mirava a rafforzare la sua competitività rispetto ai concorrenti, riducendo i suoi costi, il che era vero solo nei confronti dei produttori di allumina non europei ma non dei produttori di allumina europei, tra i quali il grado di concorrenza era assai basso, tenuto conto del fatto che la Comunità era un importatore netto di allumina e che una quota rilevante della produzione di allumina comunitaria era vincolata. Sotto un terzo profilo, essa rinvia alla mancata considerazione, da parte della Commissione, del fatto che, da un lato, i produttori di allumina europei, in particolare quelli con sede in Germania, beneficiavano di esenzioni sull’energia che utilizzavano, che era già meno costosa, e del fatto che, dall’altro, a causa delle diverse normative nazionali sulle licenze e in materia di tutela dell’ambiente, essa si trovava in una situazione svantaggiosa, a livello di costi, rispetto ad altri produttori di allumina europei.

96      La Commissione chiede il rigetto del presente motivo, in quanto infondato.

97      Al riguardo, va ricordato che, secondo la giurisprudenza, l’obbligo di motivazione previsto dall’articolo 253 CE costituisce una forma sostanziale che va tenuta distinta dalla questione della fondatezza della motivazione, attinente alla legittimità nel merito dell’atto controverso (v. sentenze del 29 settembre 2011, Elf Aquitaine/Commissione, C‑521/09 P, Racc., EU:C:2011:620, punto 146 e giurisprudenza ivi citata, e del 14 maggio 2014, Donau Chemie/Commissione, T‑406/09, Racc., EU:T:2014:254, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).

98      Occorre quindi trattare, in primo luogo, la censura relativa alla violazione dell’obbligo di motivazione, enunciato all’articolo 253 CE, poi, in secondo luogo, la censura relativa all’asserita violazione dell’articolo 87, paragrafo 1, CE.

99      Per quanto riguarda, in primo luogo, la censura relativa alla violazione dell’obbligo di motivazione enunciato all’articolo 253 CE, si deve rammentare che, secondo la giurisprudenza, la motivazione prescritta all’articolo 253 CE dev’essere adeguata alla natura dell’atto e deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo (v. sentenza del 2 aprile 1998, Commissione/Sytraval e Brink’s France, C‑367/95 P, Racc., EU:C:1998:154, punto 63 e giurisprudenza ivi citata). La necessità della motivazione dev’essere valutata in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altre persone da questo interessate direttamente e individualmente, possano avere a ricevere spiegazioni (v. sentenza Commissione/Sytraval e Brink’s France, cit., EU:C:1998:154, punto 63 e giurisprudenza ivi citata).

100    Applicato alla qualificazione di una misura come aiuto di Stato, l’obbligo di motivazione richiede che siano indicate le ragioni in base alle quali la Commissione considera che la misura di cui trattasi rientri nella sfera di applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1, CE (v. sentenza del 15 giugno 2010, Mediaset/Commissione, T‑177/07, Racc., EU:T:2010:233, punto 144 e giurisprudenza ivi citata), il quale vieta gli aiuti che incidono sugli scambi tra Stati membri e falsano o minacciano di falsare la concorrenza (sentenza del 4 settembre 2009, Italia/Commissione, T‑211/05, Racc., EU:T:2009:304, punto 151).

101    Quanto alle motivazioni che dovrebbero essere fornite, al riguardo, dalla Commissione, queste ultime devono essere determinate facendo riferimento ai requisiti fissati dalla giurisprudenza per constatare il rispetto delle condizioni dell’incidenza sugli scambi tra Stati membri e della distorsione della concorrenza, quali ricordati infra ai punti da 112 a 115.

102    È quindi alla luce della giurisprudenza richiamata, da un lato, ai punti 99 e 100 supra, e, dall’altro, ai punti da 112 a 115 supra che si deve valutare, nella fattispecie, se la Commissione abbia sufficientemente motivato la decisione impugnata, per quanto riguarda il rispetto delle condizioni dell’incidenza sugli scambi interstatali e della distorsione della concorrenza.

103    Nel caso di specie, ai punti da 60 a 62 della decisione impugnata, la Commissione ha fornito le seguenti motivazioni:

«60      Le esenzioni dall’accisa riducono i costi di una materia prima importante e conferiscono così un vantaggio ai beneficiari, i quali si trovano in una situazione finanziaria più favorevole rispetto ad altre imprese che utilizzano oli minerali in altri settori o regioni.

61      Nelle loro osservazioni, i beneficiari e la Francia hanno affermato che le esenzioni non creano alcuna distorsione né della concorrenza né del funzionamento del mercato unico, in particolare perché la Comunità è importatrice netta di allumina, perché i produttori europei devono competere a livello mondiale e sono svantaggiati a causa degli elevati prezzi dell’energia, e infine perché eliminare le esenzioni non migliorerebbe la situazione del mercato dell’allumina a livello comunitario e ridurrebbe la sicurezza dell’approvvigionamento di risorse primarie per la produzione d’alluminio. Sostengono quindi che l’assenza di distorsione della concorrenza è confermata dal fatto che nessun concorrente ha commentato la decisione della Commissione di avviare il procedimento [d’indagine formale]. Tutti questi elementi, tuttavia, non modificano in nulla la valutazione di cui al punto 60. Confermano al contrario che le riduzioni delle accise avevano l’esplicito scopo di rafforzare la competitività dei beneficiari rispetto ai loro concorrenti riducendo i costi. La Commissione osserva che l’allumina viene prodotta anche in Grecia, Spagna, Germania e Ungheria (benché quest’ultima sia uno Stato membro solo dal 1° maggio 2004).

62      L’allumina, sia metallurgica sia chimica, è oggetto di scambi fra gli Stati membri, come pure l’alluminio il cui mercato è strettamente collegato a quello dell’allumina. L’aiuto è quindi tale da poter incidere sugli scambi intracomunitari e da falsare o rischiare di falsare la concorrenza, anche se una proporzione consistente della produzione di allumina viene utilizzata in impianti di produzione di alluminio vicini».

104    Nei limiti in cui, al punto 62 della decisione impugnata, la Commissione fa riferimento all’«allumina (AM e AC)», occorre precisare che, al punto 16 della medesima decisione, essa aveva rilevato quanto segue:

«(…) In numerose decisioni di concentrazioni (…), la Commissione ha osservato che esistono due mercati di prodotto distinti: l’allumina metallurgica e l’allumina chimica, laddove la seconda è un prodotto dal valore aggiunto molto più elevato della prima. Mentre il mercato geografico dell’allumina metallurgica è mondiale, quello dell’allumina di tipo chimico non va oltre l’Europa».

105    Ai punti 61 e 62 della decisione impugnata, la Commissione ha constatato che, conformemente alle analisi contenute nella decisione 2002/174/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune e con l’accordo SEE (Caso n. COMP/M.1693 – Alcoa/Reynolds) (GU 2002, L 58, pag. 25; in prosieguo: la «decisione Alcoa/Reynolds»), citata nella nota a piè di pagina al punto 16 della decisione impugnata, l’AM e l’AC costituivano due mercati distinti, di dimensioni europee, in quanto comprendenti non solo produttori con sede in Irlanda, in Italia e in Francia, ma anche in Grecia, in Spagna, in Germania e in Ungheria (a decorrere dal 1° maggio 2004). Essa ha inoltre constatato che l’allumina (AM e AC) era oggetto di un commercio tra Stati membri, riguardante, in linea di principio, la proporzione limitata della produzione di allumina che non veniva utilizzata in impianti di produzione di alluminio vicini (in prosieguo: l’«allumina eccedentaria»), la quale era offerta a terzi nel libero mercato, in contrapposizione all’«allumina vincolata» che veniva utilizzata a livello interno dai produttori integrati, secondo l’analisi effettuata al punto 13 della citata decisione Alcoa/Reynolds.

106    Inoltre, ai punti 60 e 61 della decisione impugnata, la Commissione ha precisato che le esenzioni dall’accisa, come l’esenzione controversa, riducevano il costo di una materia prima importante utilizzata dai produttori di allumina che ne beneficiavano, ossia quelli con sede in Irlanda, nella regione di Shannon, in Francia, nella regione di Gardanne, e in Italia, in Sardegna, il che equivaleva a ritenere, anche se la Commissione non lo affermava esplicitamente nella decisione impugnata, che l’aiuto controverso fosse un aiuto al funzionamento concesso a detti produttori, la cui produttività risultava rafforzata rispetto agli altri produttori di allumina europei, non beneficiari di tali esenzioni, con sede in Grecia, in Spagna e in Germania.

107    Infine, al punto 61, della decisione impugnata, la Commissione ha confutato le obiezioni espresse dai beneficiari, tra cui l’AAL, e dalla Repubblica francese durante il procedimento amministrativo.

108    Alla luce delle constatazioni così effettuate, la Commissione ha ritenuto, al punto 62 della decisione impugnata, di poter presumere, nella fattispecie, che l’aiuto controverso incidesse sugli scambi interstatali e falsasse o minacciasse di falsare la concorrenza.

109    Alla luce della giurisprudenza richiamata supra, ai punti 99 e 100, e infra, ai punti da 112 a 115, la Commissione ha sufficientemente motivato la decisione impugnata, per quanto riguarda il rispetto delle condizioni dell’incidenza sul commercio degli Stati membri e della distorsione della concorrenza, precisando, in modo succinto, ma chiaro, le ragioni per le quali, tenuto conto dell’esistenza di scambi tra Stati membri e di mercati di dimensioni europee relativi all’allumina (AM e AC) eccedentaria nonché del fatto che l’aiuto controverso era un aiuto al funzionamento, si poteva presumere che tale aiuto potesse incidere su tali scambi e falsare la concorrenza su tali mercati, rafforzando la posizione concorrenziale dei produttori di allumina con sede in Irlanda, nella regione di Shannon, in Francia, nella regione di Gardanne, e in Italia, in Sardegna, rispetto agli altri produttori di allumina europei con sede in Grecia, in Spagna e in Germania.

110    Si deve quindi respingere, in quanto infondata, la censura relativa alla violazione dell’obbligo di motivazione enunciato all’articolo 253 CE.

111    Per quanto riguarda, in secondo luogo, la censura relativa alla violazione dell’articolo 87, paragrafo 1, CE, l’AAL afferma in sostanza che la Commissione è incorsa in un errore di diritto nell’ambito della qualificazione come aiuto di Stato, ai sensi dell’articolo 87 CE, in quanto ha ritenuto che l’aiuto controverso le attribuisse un vantaggio, incidesse sugli scambi tra Stati membri e falsasse o minacciasse di falsare la concorrenza.

112    Al riguardo, anzitutto, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, nell’ambito della sua valutazione delle condizioni dell’incidenza sugli scambi tra Stati membri e della distorsione effettiva della concorrenza, la Commissione è tenuta non già a dimostrare un’incidenza effettiva degli aiuti sugli scambi tra gli Stati membri e un’effettiva distorsione della concorrenza, ma deve solamente esaminare se i detti aiuti siano idonei ad incidere su tali scambi e a falsare la concorrenza (v. sentenze del 9 settembre 2009, Holland Malt/Commissione, T‑369/06, Racc., EU:T:2009:319, punto 37 e giurisprudenza ivi citata, e Italia/Commissione, punto 100 supra, EU:T:2009:304, punto 152 e giurisprudenza ivi citata). Ne consegue che la Commissione non è tenuta a procedere ad un’analisi economica della situazione effettiva dei mercati di cui trattasi, della quota di mercato delle imprese beneficiarie degli aiuti, della posizione delle imprese concorrenti e delle correnti di scambi tra Stati membri (v. sentenza Mediaset/Commissione, punto 100 supra, EU:T:2010:233, punto 145 e giurisprudenza ivi citata).

113    Inoltre, dalla giurisprudenza emerge che le condizioni relative all’incidenza sugli scambi tra gli Stati membri e alla distorsione della concorrenza, sono, in generale, indissolubilmente connesse (sentenze del 4 aprile 2001, Regione Autonoma Friuli‑Venezia Giulia/Commissione, T‑288/97, Racc., EU:T:2001:115, punto 41, e del 15 giugno 2000, Alzetta e a./Commissione, T‑298/97, T‑312/97, T‑313/97, T‑315/97, da T‑600/97 a T‑607/97, T‑1/98, da T‑3/98 a T‑6/98 e T‑23/98, Racc., EU:T:2000:151, punto 81). In particolare, dalla giurisprudenza emerge che qualsiasi aiuto concesso ad un’impresa che eserciti le sue attività sul mercato comune è idoneo a causare distorsioni di concorrenza e ad incidere sugli scambi fra Stati membri (v. sentenze dell’11 giugno 2009, ASM Brescia/Commissione, T‑189/03, Racc., EU:T:2009:193, punto 68 e giurisprudenza ivi citata, e Italia/Commissione, T‑222/04, Racc., EU:T:2009:194, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).

114    Peraltro, per quanto attiene alla condizione relativa alla distorsione della concorrenza, la giurisprudenza stabilisce una presunzione secondo la quale gli aiuti al funzionamento di un’impresa, ossia gli aiuti diretti ad sollevare quest’ultima dai costi che essa stessa avrebbe dovuto normalmente sostenere nell’ambito della sua gestione corrente o delle sue normali attività, procurano all’impresa un sostegno finanziario che falsa, in linea di principio, le condizioni della concorrenza nei settori in cui sono concessi (sentenze dell’8 giugno 1995, Siemens/Commissione, T‑459/93, Racc., EU:T:1995:100, punti 48 e 77, e del 29 settembre 2000, CETM/Commissione, T‑55/99, Racc., EU:T:2000:223, punto 83; v. anche, in tal senso, sentenze del 19 settembre 2000, Germania/Commissione, C‑156/98, Racc., EU:C:2000:467, punto 30, e del 5 ottobre 2000, Germania/Commissione, C‑288/96, Racc., EU:C:2000:537, punti 77 e 78). Ne consegue che, quando la Commissione constata l’esistenza di un aiuto al funzionamento, non è tenuta ad esporre le ragioni per cui tale aiuto falsa o minaccia di falsare la concorrenza (v., in tal senso, sentenza Germania/Commissione, cit., EU:C:2000:537, punto 86).

115    Infine, per quanto riguarda la condizione relativa all’incidenza sugli scambi tra gli Stati membri, dalla giurisprudenza emerge che, allorché un aiuto concesso da uno Stato membro rafforza la posizione di un’impresa nei confronti di altre imprese concorrenti negli scambi interstatali, questi sono da considerarsi influenzati dall’aiuto (v. sentenze del 14 settembre 1994, Spagna/Commissione, da C‑278/92 a C‑280/92, Racc., EU:C:1994:325, punto 40 e giurisprudenza ivi citata, e Italia/Commissione, punto 100 supra, EU:T:2009:304, punto 153 e giurisprudenza ivi citata). Non esiste un livello al di sotto del quale si possa ritenere che gli scambi tra Stati membri non siano stati alterati (v. sentenze ASM Brescia/Commissione, 113 supra, EU:T:2009:193, punto 69 e giurisprudenza ivi citata, e Italia/Commissione, punto 113 supra, EU:T:2009:194, punto 69 e giurisprudenza ivi citata). In particolare, la condizione in base alla quale l’aiuto deve essere tale da incidere sugli scambi tra Stati membri, non dipende dall’importanza del settore di attività interessato (sentenza del 24 luglio 2003, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, C‑280/00, Racc., EU:C:2003:415, punto 82).

116    Per quanto riguarda, anzitutto, la censura con la quale l’AAL contesta, in sostanza, che la condizione del vantaggio attribuito al beneficiario dell’aiuto sia stata soddisfatta, occorre ricordare che l’articolo 87 CE si prefigge lo scopo di evitare che sugli scambi fra Stati membri incidano eventuali vantaggi concessi dalle pubbliche autorità, i quali, sotto varie forme, alterino o rischino di alterare la concorrenza, favorendo determinate imprese o determinati prodotti (v. sentenza del 15 marzo 1994, Banco Exterior de España, C‑387/92, Racc., EU:C:1994:100, punto 12 e giurisprudenza ivi citata).

117    Secondo una giurisprudenza costante, la nozione di aiuto non comprende soltanto prestazioni positive quali le sovvenzioni vere e proprie, ma anche interventi i quali, in varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un’impresa e che, senza essere sovvenzioni in senso stretto, ne hanno la stessa natura e producono identici effetti (sentenza del 13 giugno 2000, EPAC/Commissione, T‑204/97 e T‑270/97, Racc., EU:T:2000:148, punto 65 e giurisprudenza ivi citata). Di conseguenza, un provvedimento mediante il quale le pubbliche autorità accordino a determinate imprese un’esenzione fiscale che, pur non implicando un trasferimento di risorse da parte dello Stato, collochi i beneficiari in una situazione finanziaria più favorevole di quella degli altri contribuenti costituisce aiuto statale ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, CE (sentenza Banco Exterior de España, punto 116 supra, EU:C:1994:100, punto 14).

118    Nella fattispecie, dal punto 60 della decisione impugnata emerge che il vantaggio attribuito all’AAL mediante l’esenzione controversa derivava, secondo la Commissione, dal fatto che «[l]e esenzioni dall’accisa riduc[eva]no i costi di una materia prima importante» utilizzata dai loro beneficiari, «i quali si trova[va]no in una situazione finanziaria più favorevole rispetto ad altre imprese che utilizza[va]no oli minerali in altri settori o [altre] regioni».

119    Alla luce della giurisprudenza citata al precedente punto 117, la Commissione aveva quindi fondati motivi per rilevare che le esenzioni dall’accisa abolivano un onere, ossia l’accisa sugli oli minerali, che doveva normalmente gravare sul bilancio delle imprese che, come l’AAL, utilizzavano detti oli come combustibile per la produzione di allumina in Irlanda, nella regione di Shannon, in Francia, nella regione di Gardanne, e in Italia, in Sardegna, e, pertanto, conferivano a queste ultime un vantaggio rispetto ad altre imprese che utilizzavano anch’esse oli minerali nel loro processo di produzione, in altri settori o in altre regioni.

120    Tale constatazione non è rimessa in discussione dall’argomento dell’AAL fondato, in sostanza, sulla funzione compensativa che avrebbe svolto l’esenzione controversa, tenuto conto di uno svantaggio concorrenziale oggettivo che essa avrebbe subito, a livello dei costi di produzione, rispetto ad altri produttori di allumina europei, in particolare quelli con sede in Germania. Infatti, al riguardo, è sufficiente ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, la circostanza che uno Stato membro cerchi di ravvicinare, attraverso misure unilaterali, le condizioni di concorrenza di un determinato settore economico a quelle prevalenti in altri Stati membri non può togliere a tali misure il carattere di aiuto (v. sentenza del 29 aprile 2004, Italia/Commissione, C‑372/97, Racc., EU:C:2004:234, punto 67 e giurisprudenza ivi citata).

121    Pertanto, occorre respingere, in quanto infondata, la censura relativa al mancato rispetto della condizione del vantaggio attribuito al beneficiario dell’aiuto.

122    Per quanto riguarda, poi, la censura con la quale l’AAL contesta, in sostanza, che la condizione della distorsione della concorrenza sia stata soddisfatta, occorre ricordare che, conformemente alla giurisprudenza citata supra ai punti 113 e 114, da un lato, qualsiasi aiuto concesso a un’impresa che esercita le proprie attività nel mercato comune può causare distorsioni della concorrenza e, dall’altro, gli aiuti al funzionamento di un’impresa, ossia gli aiuti diretti ad alleviare quest’ultima delle spese che essa stessa avrebbe dovuto normalmente sostenere nell’ambito della sua gestione corrente o delle sue normali attività, falsano presumibilmente le condizioni della concorrenza nei settori in cui sono concessi.

123    Nella fattispecie, dal punto 60 della decisione impugnata emerge che, secondo la Commissione, «[l]e esenzioni dall’accisa riduc[eva]no i costi di una materia prima importante» utilizzata dai produttori di allumina con sede in Irlanda, nella regione di Shannon, in Francia, nella regione di Gardanne, e in Italia, in Sardegna. Tale valutazione è fondata, in quanto le imprese che, come l’AAL, utilizzavano oli minerali quale combustibile per la produzione di allumina nelle regioni summenzionate avrebbero dovuto normalmente versare l’accisa sugli oli minerali e, pertanto, avere il proprio bilancio gravato dal costo corrispondente a tale imposta. È quindi altresì corretto che, come già rilevato al precedente punto 106, la Commissione abbia implicitamente, ma necessariamente, ritenuto, al punto 60 della decisione impugnata, che le esenzioni dall’accisa corrispondessero ad aiuti al funzionamento, ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 114, di cui beneficiavano i produttori di allumina con sede in Irlanda, nella regione di Shannon, in Francia, nella regione di Gardanne, e in Italia, in Sardegna. Infine, come già precisato al precedente punto 105, la Commissione ha constatato, ai punti 61 e 62 della decisione impugnata, l’esistenza, in generale, di scambi tra Stati membri e di mercati di dimensioni europee relativi all’allumina (AM e AC) eccedentaria. Tali constatazioni si basano, in particolare, su un’analisi economica effettuata dalla Commissione nella decisione Alcoa/Reynolds (v. supra, punto 105). Orbene, nell’ambito del presente ricorso l’AAL non ha presentato alcuna analisi economica, suffragata da elementi di prova tali da rimettere in discussione la fondatezza dell’analisi economica generale contenuta nella decisione Alcoa/Reynolds, alla quale rinvia la decisione impugnata. Pertanto, la fondatezza di quest’ultima analisi non può essere rimessa in discussione nella fattispecie. Alla luce di tutte le constatazioni così effettuate dalla Commissione, ai punti da 60 a 62 della decisione impugnata, quest’ultima aveva fondati motivi per presumere, conformemente alla giurisprudenza citata supra ai punti 113 e 114, che l’aiuto controverso falsasse o minacciasse di falsare, nei mercati di dimensioni europee dell’allumina (AM e AC) eccedentaria, la concorrenza tra i produttori di allumina con sede in Irlanda, nella regione di Shannon, in Francia, nella regione di Gardanne, e in Italia, in Sardegna, da un lato, e i produttori di allumina europei con sede in Grecia, in Spagna e in Germania, dall’altro.

124    Quanto all’argomento dell’AAL vertente, in sostanza, sul fatto che la Commissione non avrebbe correttamente inteso le esatte condizioni di concorrenza esistenti nei mercati dell’allumina (AM e AC), esso non è tale da rimettere in discussione la fondatezza della decisione impugnata per quanto riguarda il rispetto della condizione della distorsione della concorrenza. Infatti, occorre ricordare che la Commissione non era tenuta a procedere a un’analisi economica dettagliata dei mercati interessati, conformemente alla giurisprudenza citata al precedente punto 111, e che, nel particolare caso di specie, in cui l’esenzione controversa costituiva un aiuto al funzionamento, essa aveva, del resto, fondati motivi per presumere che quest’ultima falsasse la concorrenza, quantomeno riguardo all’allumina (AM e AC) oggetto di un commercio tra Stati membri e i cui mercati erano di dimensioni europee (v. supra, punto 123). Nei limiti in cui l’AAL contesta alla Commissione di non aver tenuto conto del fatto che una quota rilevante della produzione comunitaria era vincolata, la sua censura è priva di fondamento in punto di fatto, in quanto, al punto 62 della decisione impugnata, la Commissione ha osservato, in sostanza, che il commercio tra Stati membri riguardava soltanto l’allumina (AM e AC) eccedentaria.

125    Inoltre, dato che l’AAL afferma, in sostanza, di essere stata in concorrenza non già con gli altri produttori di allumina europei, bensì soltanto con produttori di allumina non europei, neanche detto argomento è tale da rimettere in discussione la fondatezza della decisione impugnata per quanto attiene al rispetto della condizione della distorsione della concorrenza. Al riguardo, è sufficiente constatare che le affermazioni dell’AAL non sono suffragate e sono, del resto, contraddette dalle sue stesse affermazioni secondo le quali l’esenzione controversa doveva consentire di compensare la situazione svantaggiosa, in materia di costi, di un produttore di allumina che, al pari dell’AAL, aveva la propria sede in Irlanda con quella dei produttori di allumina con sede in altri Stati membri, come la Germania. Dalle affermazioni della stessa AAL risulta quindi che quest’ultima si trovava in una situazione di concorrenza con altri produttori di allumina europei.

126    Pertanto, occorre respingere, in quanto infondata, la censura relativa al mancato rispetto della condizione della distorsione della concorrenza.

127    Infine, per quanto riguarda la censura con la quale l’AAL contesta, in sostanza, il fatto che la condizione dell’incidenza sul commercio tra Stati membri sia stata soddisfatta, occorre ricordare che, conformemente alla giurisprudenza citata supra ai punti 113 e 115, da un lato, qualsiasi aiuto concesso a un’impresa che esercita le sue attività nel mercato europeo può incidere sugli scambi tra Stati membri e, dall’altro, quando un aiuto concesso da uno Stato rafforza la posizione di un’impresa rispetto ad altre imprese concorrenti negli scambi interstatali, si deve ritenere che questi ultimi siano influenzati dall’aiuto.

128    Nella fattispecie, come già rilevato al precedente punto 123, la Commissione aveva fondati motivi per constatare che, in generale, esistevano scambi tra Stati membri e mercati di dimensioni europee relativi all’allumina (AM e AC) eccedentaria. Inoltre, dato che le esenzioni dall’accisa avvantaggiavano soltanto i produttori di allumina che, al pari dell’AAL, avevano la propria sede in Irlanda, nella regione di Shannon, in Francia, nella regione di Gardanne, e in Italia, in Sardegna, e non già i produttori di allumina europei con sede in Grecia, in Spagna e in Germania, con le quali l’AAL si trovava in una situazione di concorrenza (v. supra, punto 124), la Commissione aveva fondati motivi per concludere che l’aiuto controverso poteva incidere sugli scambi tra Stati membri.

129    Quanto all’argomento, dedotto dall’AAL, vertente, in sostanza, sul fatto che la Commissione non avrebbe tenuto conto della circostanza che una quota rilevante della produzione comunitaria di allumina era vincolata e che l’allumina (AM e AC) non era scambiata tra gli Stati membri, ma tra questi ultimi e Stati terzi, poiché la Comunità era un importatore netto di tali prodotti, esso non è tale da poter rimettere in discussione la fondatezza della decisione impugnata per quanto riguarda il rispetto della condizione dell’incidenza sul commercio interstatale. Da un lato, la censura è infondata in punto di fatto in quanto riguarda l’allumina vincolata. Infatti, come già precisato al precedente punto 124, al punto 62 della decisione impugnata, la Commissione ha osservato, in sostanza, che il commercio tra Stati membri riguardava soltanto l’allumina (AM e AC) eccedentaria. Dall’altro, nei limiti in cui riguarda gli scambi di allumina (AM e AC) tra gli Stati membri, la censura non è suffragata e risulta anche contraddetta dalle stesse affermazioni dell’AAL, contenute nelle sue memorie, secondo le quali «[la] percentuale limitata [della sua produzione] venduta sotto forma di triidrato di alluminio (…) [era] utilizzata come prodotto di partenza da un produttore di allumina chimica (…) con sede in Germania» e «[l]a totalità dell’allumina [che essa] produce[va] (…) [era] esportata attraverso il suo terminale marittimo in mercati situati al di fuori dell’Irlanda, principalmente nel Regno Unito, in Scandinavia e in altri luoghi in Europa». Pertanto, dalle stesse affermazioni dell’AAL emerge che quest’ultima alimentava flussi di scambi interstatali relativi all’allumina (AM e AC) eccedentaria.

130    Pertanto, occorre respingere, in quanto infondata, la censura relativa al mancato rispetto della condizione dell’incidenza sul commercio tra Stati membri.

131    Dato che tutte le censure fatte valere nell’ambito del sesto motivo dedotto a sostegno del ricorso nella causa T‑69/06 RENV II sono in tal modo respinte, occorre respingere in toto tale motivo in quanto esso stesso infondato.

 Sui primi motivi dedotti a sostegno dei presenti ricorsi, vertenti su un errore di diritto nella qualificazione dell’aiuto controverso alla luce dell’articolo 88 CE

132    Nell’ambito dei primi motivi dedotti a sostegno dei presenti ricorsi, le ricorrenti contestano alla Commissione di essere incorsa in un errore di diritto, nella decisione impugnata, in quanto essa ha qualificato l’aiuto controverso come aiuto nuovo, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, CE, anziché come aiuto esistente, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 1, CE, e in quanto essa non ha applicato a detto aiuto il procedimento relativo ai regimi di aiuti esistenti.

133    Il primo motivo dedotto a sostegno del ricorso nella causa T‑50/06 RENV II è suddiviso in tre parti alternative. La prima parte riguarda, in sostanza, la violazione dell’articolo 88 CE e della regola codificata all’articolo 1, lettera b), punto iii), del regolamento n. 659/1999 nonché, in sostanza, la violazione delle norme procedurali relative ai regimi di aiuti esistenti, come codificate agli articoli 17 e 18 del regolamento n. 659/1999. La seconda parte riguarda la violazione del combinato disposto dell’articolo 88 CE, dell’articolo 1, lettera b), punto iv), e dell’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento n. 659/1999 nonché, in sostanza, la violazione delle norme procedurali relative ai regimi di aiuti esistenti, come codificate agli articoli 17 e 18 del regolamento n. 659/1999. La terza parte riguarda, in sostanza, la violazione dell’articolo 88 CE e della regola codificata all’articolo 1, lettera b), punto i), del regolamento n. 659/1999.

134    Il primo motivo dedotto a sostegno del ricorso nella causa T‑69/06 RENV II è anch’esso suddiviso in tre parti alternative. La prima parte riguarda, in sostanza, la violazione dell’articolo 88 CE e della regola codificata all’articolo 1, lettera b), punto i), del regolamento n. 659/1999. La seconda parte riguarda la violazione dell’articolo 88 CE e della regola codificata all’articolo 1, lettera b), punto iii), del regolamento n. 659/1999. La terza parte riguarda, in sostanza, la violazione del combinato disposto dell’articolo 88 CE, dell’articolo 1, lettera b), punto iv), e dell’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento n. 659/1999.

 Sulla prima parte del primo motivo dedotto a sostegno del ricorso nella causa T‑50/06 RENV II e sulla seconda parte del primo motivo dedotto a sostegno del ricorso nella causa T‑69/06 RENV II, vertenti sulla violazione dell’articolo 88 CE e della regola codificata all’articolo 1, lettera b), punto iii), del regolamento n. 659/1999 nonché, nella causa T‑50/06 RENV II, sulla violazione delle norme procedurali relative ai regimi di aiuti esistenti, come codificate agli articoli 17 e 18 del regolamento n. 659/1999

135    Le ricorrenti affermano, in sostanza, che la Commissione ha violato l’articolo 88 CE e la regola codificata all’articolo 1, lettera b), punto iii), del regolamento n. 659/1999, nella decisione impugnata, in quanto non ha tenuto conto, ai fini della qualificazione dell’aiuto controverso come aiuto nuovo, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, CE del fatto che tale aiuto doveva essere considerato autorizzato, dato che la Commissione non aveva preso posizione sull’esenzione controversa entro un termine ragionevole a decorrere dalla sua notifica. Nella causa T‑50/06 RENV II l’Irlanda fa valere altresì la violazione delle norme procedurali relative ai regimi di aiuti esistenti, come codificate agli articoli 17 e 18 del regolamento n. 659/1999.

136    Al riguardo, sotto un primo profilo, l’Irlanda si basa sulla lettera del 6 maggio 1983, da cui risulta che essa ha accettato la proposta formulata dalla Commissione, nella lettera del 22 marzo 1983, di trattare la sua lettera del 28 gennaio 1983, che la informava dell’esenzione controversa prevista, come una notifica, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2, CE. Sotto un secondo profilo, essa fa valere nuovamente la lettera del 6 maggio 1983, con la quale ha notificato alla Commissione il preavviso di esecuzione dell’esenzione controversa, conformemente alla regola codificata all’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento n. 659/1999. Sotto un terzo profilo, essa fa valere la mancanza di una decisione da parte della Commissione nei due mesi successivi alla notifica dell’esenzione controversa, conformemente al termine stabilito all’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento n. 659/1999, o entro un termine ragionevole successivo alla notifica del preavviso di esecuzione, nonché l’inerzia e il silenzio della Commissione sino al 1992, ossia durante i nove anni successivi a tali notifiche. Sotto un quarto profilo, l’Irlanda insiste sull’irrilevanza del fatto che essa ha dato esecuzione all’esenzione controversa senza attendere una presa di posizione formale della Commissione alla luce delle norme in materia di aiuti di Stato, considerato che tale presa di posizione non è avvenuta entro un termine ragionevole e che l’esecuzione dell’esenzione controversa è avvenuta più di due mesi dopo la sua notifica alla Commissione, il 28 gennaio 1983. Peraltro, l’Irlanda fa valere che la Commissione stessa si è comportata come se ritenesse che l’aiuto controverso fosse un aiuto esistente. Al riguardo, in primo luogo, essa si basa sul testo chiaro e preciso del punto 4 della decisione 92/510, secondo il quale «la Commissione quanto tutti gli Stati membri conven[iva]no che [le] esenzioni [erano] giustificate in base a considerazioni politiche specifiche, non causa[va]no distorsioni di concorrenza né intralcia[va]no il funzionamento del mercato [comune]», che può essere considerato una decisione positiva riguardo all’esenzione controversa, notificata il 28 gennaio 1983, o, quantomeno, una dichiarazione di principio in cui si puntualizzava che i dubbi della Commissione relativi alla compatibilità dell’aiuto controverso con il mercato comune erano già stati sollevati. In secondo luogo, l’Irlanda si basa sulla terminologia utilizzata al punto 5 della decisione 97/425 e al punto 4 della decisione 1999/880, che è simile a quella utilizzata dalla Commissione quando procede all’esame di regimi di aiuti esistenti, sul fondamento dell’articolo 17 del regolamento n. 659/1999. In terzo luogo, essa fa valere le proposte di decisione di autorizzazione del Consiglio del novembre 1999 e 2000 nonché il punto 5 della decisione 2001/224, che non contenevano alcun avviso riguardo all’illegittimità dell’aiuto controverso. In quarto luogo, essa fa riferimento alla circostanza che, in ogni caso, la Commissione stessa ha proposto al Consiglio di autorizzare l’applicazione dell’esenzione controversa dopo il 1983. Peraltro, l’Irlanda contesta, in sostanza, alla Commissione di aver violato la procedura relativa ai regimi di aiuti esistenti, come codificata agli articoli 17 e 18 del regolamento n. 659/1999, in quanto ha intimato il recupero dell’aiuto controverso con effetto retroattivo, senza considerare il fatto che, nell’ambito del controllo permanente dei regimi di aiuti esistenti, essa era unicamente autorizzata a imporre l’abrogazione o la modifica di tale aiuto, entro un termine dalla stessa stabilito.

137    Sotto un primo profilo, l’AAL fa valere la lettera del 6 maggio 1983, da cui risulta che l’Irlanda ha accettato la proposta formulata dalla Commissione nella lettera del 22 marzo 1983 di trattare la lettera del 28 gennaio 1983, che la informava dell’esenzione controversa prevista, come una notifica, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2, CE. Sotto un secondo profilo, essa rinvia all’esecuzione dell’esenzione controversa circa tre mesi dopo l’invio alla Commissione della lettera del 28 gennaio 1983. Sotto un terzo profilo, essa fa valere la lettera del 6 maggio 1983, con la quale l’Irlanda ha notificato alla Commissione il preavviso di esecuzione dell’esenzione controversa, conformemente alla regola codificata all’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento n. 659/1999. Sotto un quarto profilo, essa fa valere l’inopponibilità, nei suoi confronti, dell’argomento della Commissione secondo il quale l’Irlanda e la stessa AAL avrebbero dato esecuzione all’esenzione controversa nel rigoroso rispetto delle condizioni stabilite dalla giurisprudenza (sentenza dell’11 dicembre 1973, Lorenz, 120/73, Racc., EU:C:1973:152), poi codificate nel regolamento n. 659/1999, dato che la Commissione stessa ha derogato a tale contesto normativo proponendo all’Irlanda di considerare la sua lettera del 28 gennaio 1983 come una notifica, escludendo in tal modo la possibilità di prendere posizione entro un termine ragionevole di due mesi. In subordine, essa fa valere l’inopponibilità, nei suoi confronti, dell’argomento della Commissione vertente sulla presunta incompletezza della notifica, in quanto, dopo essere stata informata, dall’Irlanda, dell’imminenza dell’esecuzione dell’aiuto, essa ha rinunciato a richiedere, nella lettera del 22 marzo 1983, un’integrazione della notifica. Sotto un quinto profilo, essa menziona l’inerzia e il silenzio della Commissione sino al luglio 2000, ossia durante i 17 anni successivi alla notifica dell’esenzione controversa e all’informazione che questa aveva ricevuto sull’imminenza della sua esecuzione. Sotto un sesto profilo, essa si basa sulla mancata menzione, da parte della Commissione, della notifica avvenuta il 28 gennaio 1983, quando ha chiesto la notifica dell’esenzione, il 17 luglio 2000, e ha avviato il procedimento d’indagine formale, il 30 ottobre 2001, circostanza che l’ha indotta a commettere un errore nella qualificazione dell’aiuto. Sotto un settimo profilo, essa fa riferimento al punto 4 della decisione 92/510, che equivale al riconoscimento, da parte della Commissione, del fatto che l’esenzione controversa era un aiuto esistente. Sotto un ottavo profilo, essa si basa sulla situazione che la Commissione ha causato e accettato per un lungo periodo, che impone obiettivamente la qualificazione dell’aiuto controverso come aiuto esistente.

138    La Commissione chiede il rigetto delle presenti parti dei primi motivi in quanto infondate.

139    Al riguardo, va ricordato, in via preliminare, che il Trattato CE istituisce procedimenti distinti a seconda che gli aiuti siano esistenti o nuovi. Mentre gli aiuti nuovi, conformemente all’articolo 88, paragrafo 3, CE, debbono essere previamente notificati alla Commissione e ad essi non può essere data esecuzione prima che il procedimento si sia concluso con una decisione definitiva, gli aiuti esistenti, conformemente all’articolo 88, paragrafo 1, CE, possono essere legittimamente attuati fin tanto che la Commissione non avrà constatato la loro incompatibilità (v. sentenza del 24 marzo 2011, Freistaat Sachsen e Land Sachsen‑Anhalt/Commissione, T‑443/08 e T‑455/08, Racc., EU:T:2011:117, punto 187 e giurisprudenza ivi citata). Gli aiuti esistenti possono pertanto costituire solo l’oggetto, se del caso, di una decisione di incompatibilità che produce effetti per il futuro (v. sentenza Freistaat Sachsen e Land Sachsen‑Anhalt/Commissione, cit., EU:T:2011:117, punto 187 e giurisprudenza ivi citata).

140    Peraltro, dato che le ricorrenti fanno valere formalmente la violazione dell’articolo 1, lettera b), punto iii), del regolamento n. 659/1999, va osservato che, nel momento in cui la Commissione ha adottato la decisione impugnata, la norma sostanziale enunciata in quest’ultima disposizione era già entrata in vigore, il 16 aprile 1999. Sebbene, secondo la giurisprudenza (sentenze del 14 maggio 1975, CNTA/Commissione, 74/74, Racc., EU:C:1975:59, punti da 33 a 43, del 26 giugno 1990, Sofrimport/Commissione, C‑152/88, Racc., EU:C:1990:259, punti 16 e 17, e del 5 ottobre 1993, Driessen e a., da C‑13/92 a C‑16/92, Racc., EU:C:1993:828, punti da 30 a 35), la tutela dei principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento imponga alcuni limiti all’applicazione immediata delle norme sostanziali, tali limiti non possono operare, nel caso di un aiuto illegittimo o di un aiuto notificato, prima che tale aiuto sia autorizzato dalla Commissione. Infatti, nel sistema e nella logica del controllo degli aiuti di Stato, la situazione non è definita immediatamente e definitivamente con la notifica o con la concessione dell’aiuto, ma rimane ancora in atto sino alla decisione delle istituzioni dell’Unione. In tale contesto, spetta alla Commissione applicare le norme sostanziali vigenti nel momento in cui essa si pronuncia sull’aiuto o sul regime di aiuti di cui trattasi nonché sulla compatibilità di tale aiuto o di tale regime con il mercato comune, le uniche norme in base alle quali deve essere valutata la legittimità della sua decisione in proposito (v., in tal senso e per analogia, sentenza dell’11 dicembre 2008, Commissione/Freistaat Sachsen, C‑334/07 P, Racc., EU:C:2008:709, punto 53). Pertanto, nel momento in cui la Commissione ha adottato la decisione impugnata, l’articolo 1, lettera b), punto iii), del regolamento n.°659/1999 era in vigore, cosicché quest’ultimo è applicabile nel caso di specie.

141    Per contro, le norme procedurali enunciate all’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento n. 659/1999, al quale rinvia l’articolo 1, lettera b), punto iii), del medesimo regolamento, non possono disciplinare atti procedurali compiuti prima della loro entrata in vigore, avvenuta il 16 aprile 1999. Infatti, conformemente alla giurisprudenza, le norme procedurali si applicano, come si ritiene in generale, ai procedimenti pendenti all’atto della loro entrata in vigore (v., in tal senso, sentenze del 12 novembre 1981, Meridionale Industria Salumi e a., da 212/80 a 217/80, Racc., EU:C:1981:270, punto 9, e del 23 febbraio 2006, Molenbergnatie, C‑201/04, Racc., EU:C:2006:136, punto 31 e giurisprudenza ivi citata). Orbene, all’epoca in cui si è svolto il procedimento d’esame preliminare dell’esenzione controversa e durante il quale si ritiene che la Commissione abbia autorizzato l’aiuto controverso, ossia nel corso del 1983, tali norme non erano ancora entrate in vigore. Occorre tuttavia tener conto del fatto che, come ha riconosciuto correttamente la Commissione, al punto 67 della decisione allumina I, l’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento n. 659/1999 ha avuto in particolare lo scopo di codificare talune norme procedurali che, conformemente alla giurisprudenza della Corte derivante dalla sentenza Lorenz, punto 137 supra (EU:C:1973:152, punto 6) (in prosieguo: la «giurisprudenza Lorenz»), erano applicabili all’epoca in cui sono stati compiuti gli atti procedurali invocati. Secondo tale giurisprudenza, citata dall’AAL nella causa T‑69/06 RENV II, l’articolo 93, paragrafo 3, del Trattato CE (divenuto articolo 88, paragrafo 3, CE) implicava che, se la Commissione, cui uno Stato membro avesse reso nota l’elaborazione di un progetto diretto ad istituire o modificare un aiuto, non provvedeva a promuovere il procedimento in contraddittorio previsto al paragrafo 2 dell’articolo 93 del Trattato CE (divenuto articolo 88, paragrafo 2, CE) (o procedimento d’indagine formale), mettendo lo Stato membro interessato in condizione di presentare le sue osservazioni, quest’ultimo poteva, allo scadere del periodo destinato al suo esame preliminare, dare attuazione al regime di aiuti proposto, a condizione di averne preventivamente avvisato la Commissione. Il regime così attuato va allora considerato come regime di aiuti esistenti (sentenza del 9 agosto 1994, Namur‑Les assurances du crédit, C‑44/93, Racc., EU:C:1994:311, punto 12). Quanto al termine sufficiente o ragionevole perché la Commissione effettui l’esame preliminare (o procedimento d’esame preliminare), la Corte precisava che occorreva ispirarsi al termine di due mesi previsto, agli articoli 173 e 175 del Trattato CE (divenuti articoli 230 CE e 232 CE), per la presentazione dei ricorsi di annullamento e per carenza (sentenza Lorenz, punto 137 supra, EU:C:1973:152, punto 6).

142    Le censure relative alla violazione dell’articolo 1, lettera b), punto iii), del regolamento n. 659/1999 devono essere quindi intese come cesure che rinviano, in sostanza, alla violazione della giurisprudenza Lorenz.

143    Nella fattispecie, le ricorrenti sostengono essenzialmente che la Commissione è incorsa in errore, nella decisione impugnata, nel qualificare l’aiuto controverso come aiuto nuovo e nell’intimarne il recupero con effetto retroattivo, mentre si trattava di un aiuto esistente, ai sensi della giurisprudenza Lorenz, dato che la Commissione non aveva preso posizione sull’esenzione controversa entro un termine ragionevole a decorrere dalla sua notifica.

144    In primo luogo, occorre esaminare, in via principale, se la lettera del 28 gennaio 1983 non possa essere formalmente considerata una notifica dell’esenzione controversa, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, CE, e, in subordine, se tale notifica fosse incompleta, dato che l’Irlanda non aveva risposto, nella lettera del 6 maggio 1983, al quesito che le aveva posto la Commissione, nella lettera del 22 marzo 1983, relativo alla durata della concessione dell’aiuto all’AAL.

145    Al riguardo, occorre ricordare che, nell’ambito del controllo di legittimità, il Tribunale non può, in ogni caso, sostituire la propria motivazione a quella dell’autore dell’atto impugnato (v., per analogia, sentenza del 24 gennaio 2013, Frucona Košice/Commissione, C‑73/11 P, Racc., EU:C:2013:32, punto 89 e giurisprudenza ivi citata). Ne consegue che il Tribunale non può, senza eccedere i limiti del suo controllo, fondarsi, per respingere un motivo di annullamento ad esso sottoposto, su motivazioni estranee alla decisione controversa (v., in tal senso e per analogia, sentenza Frucona Košice/Commissione, cit., EU:C:2013:32, punto 88).

146    Al punto 67 della decisione allumina I, la Commissione ha rilevato quanto segue:

«(…) l’aiuto non può essere considerato autorizzato dalla Commissione a norma dell’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 659/1999. La Francia e l’Italia non hanno mai notificato le misure in oggetto. Nella sua lettera del 6 maggio 1983, l’Irlanda ha confermato che l’aiuto veniva posto in esecuzione solo a quel momento, e che la sua lettera alla Commissione poteva essere considerata una notificazione ai fini dell’articolo 93, paragrafo 3 [CE]. L’Irlanda, tuttavia, non ha mai notificato alla Commissione in via preliminare, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 659/1999, l’intenzione di dare esecuzione alla misura d’aiuto. Ha invece dato esecuzione alla misura solo una settimana dopo la lettera del 6 maggio 1983 che invitava la Commissione a considerare l’aiuto come notificato. Pertanto, la Commissione ritiene che l’aiuto debba essere considerato illegittimo ai sensi dell’articolo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 659/1999. Anche agli aiuti francesi e italiani è stata data esecuzione senza attendere l’autorizzazione della Commissione, in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3 del trattato. Gli Stati membri non possono invocare le disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 659/1999 in relazione a questi aiuti. Anche se il regolamento è entrato in vigore solo nel 1999, prima di allora si applicavano già regole analoghe conformemente alla giurisprudenza della Corte».

147    Inoltre, all’articolo 5, paragrafo 5, della decisione allumina I, la Commissione ha intimato, in particolare, all’Irlanda, di recuperare l’aiuto controverso, concesso fra il 3 febbraio 2002 e il 31 dicembre 2003, dal suo beneficiario, ossia l’AAL.

148    Dal punto 67 della decisione allumina I emerge che, sebbene, in tale decisione, la Commissione abbia contestato alla Repubblica francese e alla Repubblica italiana di non averle notificato le esenzioni dall’accisa dalle stesse applicate, essa, per contro, non ha mai contestato all’Irlanda di non averle notificato l’esenzione controversa, ma soltanto di non averla preventivamente avvisata, come richiesto dalla giurisprudenza Lorenz, della sua intenzione di dare esecuzione a detta esenzione, a ciò provvedendo solo una settimana dopo l’invio della lettera del 6 maggio 1983, con la quale essa la invitava a considerare la lettera del 28 gennaio 1983 come una notifica. Ciò è coerente con la circostanza che, nella lettera del 6 maggio 1983, l’Irlanda non ha fatto altro che accettare una proposta formulata dalla Commissione nella lettera del 22 marzo 1983 di trattare la lettera del 28 gennaio 1983, con la quale l’Irlanda l’aveva informata del suo progetto di dare esecuzione all’esenzione controversa, come una notifica, conformemente all’articolo 93, paragrafo 3, del Trattato CE.

149    Poiché la motivazione del difetto di notifica o della notifica incompleta alla Commissione, da parte dell’Irlanda, dell’esenzione controversa è estraneo alla decisione impugnata, il Tribunale non può, senza eccedere i limiti del suo controllo nell’ambito del ricorso di annullamento, basarsi su siffatta motivazione per respingere la prima parte del primo motivo dedotto a sostegno del ricorso nella causa T‑50/06 RENV II.

150    Pertanto, occorre respingere gli argomenti dedotti dalla Commissione relativamente alla prima parte del primo motivo dedotto a sostegno del ricorso nella causa T‑50/06 RENV II, vertenti, in via principale, sulla mancata notifica dell’esenzione controversa, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, CE, e, in subordine, sull’incompletezza dell’asserita notifica.

151    In secondo luogo, si deve esaminare l’argomento difensivo, dedotto dalla Commissione relativamente alla seconda parte del primo motivo dedotto a sostegno del ricorso nella causa T‑69/06 RENV II, vertente, in sostanza, sul fatto che solo la lettera del 6 maggio 1983 le avrebbe consentito di considerare la lettera del 28 gennaio 1983 come una notifica dell’esenzione controversa, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, CE, cosicché il termine dovrebbe decorrere a partire dalla ricezione della lettera del 6 maggio 1983.

152    Occorre osservare, al riguardo, che solo con la lettera del 6 maggio 1983 l’Irlanda ha chiesto alla Commissione di considerare la propria lettera del 28 gennaio 1983 come una notifica, conformemente all’articolo 93, paragrafo 3, del Trattato CE, come proposto dalla Commissione, nella lettera del 22 marzo 1983. La Commissione sostiene quindi correttamente che, prima della ricezione della lettera del 6 maggio 1983, non si poteva ritenere avvenuta alcuna notifica formale dell’aiuto controverso, cosicché il termine sufficiente o ragionevole perché essa effettuasse l’esame preliminare di tale aiuto ha potuto iniziare a decorrere solo a partire dalla ricezione di quest’ultima lettera.

153    In terzo luogo, è necessario statuire sull’argomento difensivo, dedotto dalla Commissione relativamente alla prima parte del primo motivo dedotto a sostegno del ricorso nella causa T‑50/06 RENV II e alla seconda parte del primo motivo dedotto a sostegno del ricorso nella causa T‑69/06 RENV II, vertente sul fatto che la lettera del 6 maggio 1983 non potrebbe essere considerata, come sostengono le ricorrenti, come il preavviso di esecuzione dell’aiuto previsto, richiesto dalla giurisprudenza.

154    Al riguardo, risulta tanto dalla lettera quanto dalle finalità delle disposizioni dell’articolo 93 del Trattato CE (divenuto articolo 88 CE) che devono essere considerati, in particolare, aiuti esistenti ai sensi del paragrafo 1 di detto articolo gli aiuti che possono essere stati legittimamente attuati alle condizioni previste dall’articolo 93, paragrafo 3, del Trattato CE, ivi compresi quelli risultanti dall’interpretazione data a tale articolo dalla Corte nella sentenza Lorenz, punto 137 supra (EU:C:1973:152, punti da 4 a 6) (sentenze Namur‑Les assurances du crédit, punto 141 supra, EU:C:1994:311, punto 13, e del 17 giugno 1999, Piaggio, C‑295/97, Racc., EU:C:1999:313, punto 48). Tenuto conto delle norme procedurali enunciate dalla giurisprudenza Lorenz, la trasformazione di un aiuto notificato in aiuto esistente è subordinata a due condizioni necessarie e sufficienti, di cui una è che lo Stato membro notifichi alla Commissione il preavviso di esecuzione dell’aiuto in progetto e l’altra che la Commissione ometta di avviare il procedimento in contraddittorio ai sensi dell’articolo 93, paragrafo 2, del Trattato CE nei due mesi successivi alla notifica completa dell’aiuto (v., in tal senso, sentenza del 15 febbraio 2001, Austria/Commissione, C‑99/98, Racc., EU:C:2001:94, punto 84).

155    Nella fattispecie, è necessario statuire soltanto sull’eventuale inosservanza della condizione riguardante la notifica alla Commissione, da parte dello Stato membro, del preavviso di esecuzione dell’aiuto previsto, unica condizione ad essere stata esaminata dalla Commissione, al punto 67 della decisione impugnata (v. supra, punto 146).

156    Anche ritenendo che una notifica completa dell’esenzione controversa alla Commissione, da parte dell’Irlanda, sia avvenuta nella data in cui quest’ultima ha chiesto alla Commissione, con la lettera del 6 maggio 1983, di considerare la propria lettera del 28 gennaio 1983 come una notifica, conformemente all’articolo 93, paragrafo 3, del Trattato CE, come proposto dalla Commissione, nella lettera del 22 marzo 1983, quest’ultima disponeva di un termine di due mesi, tenuto conto delle norme procedurali derivanti dalla giurisprudenza Lorenz, per avviare il procedimento d’indagine formale. Da queste ultime norme risulta che l’Irlanda poteva dare esecuzione all’esenzione controversa solo alla scadenza di detto termine, ossia, in via di principio, il 7 luglio 1983 (v., in tal senso, sentenza Austria/Commissione, punto 154 supra, EU:C:2001:94, punto 77), a condizione di averne dato preventivamente avviso alla Commissione, e l’aiuto concesso sul fondamento di tale esenzione rientrava quindi nel regime degli aiuti esistenti (sentenza Namur‑Les assurances du crédit, punto 141 supra, EU:C:1994:311, punto 12).

157    Orbene, da un lato, occorre constatare che la lettera del 6 maggio 1983, che confermava la notifica alla Commissione dell’esenzione controversa, non poteva essere considerata anche come preavviso di esecuzione di detta esenzione. Infatti, anche ammettendo che il preavviso avrebbe potuto essere dato prima della scadenza del termine di due mesi previsto per l’avvio del procedimento d’indagine formale, ossia in un periodo in cui, in ogni caso, l’Irlanda non era autorizzata a dare esecuzione all’esenzione controversa, occorre constatare che, in tale lettera, quest’ultima non ha affatto avvisato la Commissione del fatto che, in caso di silenzio della stessa, essa avrebbe dato esecuzione all’esenzione controversa, ma si è limitata a riconoscere che l’esenzione controversa doveva essere notificata, a confermare che essa notificava la stessa esenzione alla Commissione e a fornire a quest’ultima informazioni supplementari relative alla suddetta esenzione. D’altro lato, occorre constatare che il fascicolo non consente di dimostrare che, dopo l’invio della lettera del 6 maggio 1983 e prima dell’esecuzione dell’esenzione controversa, il 12 maggio 1983, l’Irlanda avrebbe inviato alla Commissione un atto che poteva costituire un preavviso di esecuzione di detta esenzione.

158    Pertanto, la Commissione sostiene correttamente che, nella fattispecie, non sussistevano tutte le condizioni richieste dalla giurisprudenza per la trasformazione di un aiuto notificato in aiuto esistente.

159    In quarto luogo, restano da esaminare gli argomenti delle ricorrenti relativi al fatto che la Commissione si sarebbe essa stessa comportata come se l’aiuto controverso fosse un aiuto esistente, i quali si fondano in pratica sul contenuto delle decisioni di autorizzazione del Consiglio, adottate su proposta della Commissione, nonché sul lungo periodo durante il quale quest’ultima si è astenuta dall’avviare un procedimento d’indagine formale.

160    Al riguardo, occorre ricordare che la questione se un aiuto sia nuovo o esistente, conformemente alla giurisprudenza citata al precedente punto 154, e se la sua istituzione richieda o meno, di conseguenza, l’avvio del procedimento di esame preliminare, previsto dall’articolo 93, paragrafo 3, del Trattato CE, non può dipendere da una valutazione soggettiva della Commissione (v., in tal senso, sentenza Piaggio, punto 154 supra, EU:C:1999:313, punti 47 e 48). Inoltre, il semplice fatto che la Commissione non abbia avviato, per un periodo di tempo relativamente lungo, alcuna indagine su una misura statale determinata non può di per sé conferire a tale misura il carattere oggettivo di aiuto esistente, se si tratta di un aiuto (sentenza del 30 aprile 2002, Government of Gibraltar/Commissione, T‑195/01 e T‑207/01, Racc., EU:T:2002:111, punto 129).

161    Dalla giurisprudenza citata al precedente punto 160 emerge che gli argomenti delle ricorrenti relativi, in sostanza, al fatto che il comportamento della Commissione rifletteva il suo convincimento secondo il quale l’aiuto controverso era un aiuto esistente sono infondati e devono essere respinti.

162    Per tutte le suesposte ragioni, occorre constatare che la Commissione non è incorsa in errore nel rifiutarsi di considerare che l’aiuto controverso sarebbe stato trasformato, dopo la notifica, in aiuto esistente. Pertanto, nell’intimare il recupero di tale aiuto con effetto retroattivo al 3 febbraio 2002, essa non ha neppure violato il procedimento relativo ai regimi di aiuti esistenti, quale codificato agli articoli 17 e 18 del regolamento n. 659/1999, poiché quest’ultimo procedimento non era applicabile a detto aiuto.

163    Di conseguenza, occorre respingere, in quanto infondate, la prima parte del primo motivo dedotto a sostegno del ricorso nella causa T‑50/06 RENV II e la seconda parte del primo motivo dedotto a sostegno del ricorso nella causa T‑69/06 RENV II.

 Sulla seconda parte del primo motivo dedotto a sostegno del ricorso nella causa T‑50/06 RENV II e sulla terza parte del primo motivo dedotto a sostegno del ricorso nella causa T‑69/06 RENV II, riguardanti la violazione del combinato disposto dell’articolo 88 CE nonché dell’articolo 1, lettera b), punto iv), e dell’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento n. 659/1999

164    Le ricorrenti fanno valere che la Commissione ha violato il combinato disposto dell’articolo 88 CE nonché dell’articolo 1, lettera b), punto iv), e dell’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento n. 659/1999 al punto 68 della decisione allumina I, in quanto non ha tenuto conto, ai fini della qualificazione dell’aiuto controverso come aiuto nuovo, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, CE, a decorrere dal 17 luglio 1990, del fatto che l’AAL beneficiava di tale aiuto dal settembre 1983, del fatto che il termine di prescrizione di dieci anni applicabile ai poteri della Commissione in materia di recupero di un aiuto, previsto all’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento n. 659/1999, era quindi scaduto al momento in cui la Commissione ha iniziato ad attivarsi, il 17 luglio 2000, e del fatto che a decorrere da tale data, l’aiuto controverso doveva essere considerato un aiuto esistente.

165    Peraltro, nella causa T‑50/06 RENV II, l’Irlanda contesta, in sostanza alla Commissione di aver violato le norme procedurali relative ai regimi di aiuti esistenti, come codificate agli articoli 17 e 18 del regolamento n. 659/1999, in quanto, nella decisione impugnata, essa ha intimato il recupero dell’aiuto controverso con effetto retroattivo, senza considerare il fatto che, nell’ambito del controllo permanente dei regimi di aiuti esistenti, essa era unicamente autorizzata a imporre l’abrogazione o la modifica di tale aiuto, entro un termine dalla stessa stabilito.

166    Al riguardo, l’Irlanda, sotto un primo profilo, fa valere la circostanza che, come confermerebbe la dottrina, la prescrizione si compirebbe allo scadere del termine di prescrizione quando, come nella fattispecie, le caratteristiche dell’aiuto non fossero mutate nel periodo di decorrenza di tale termine. Sotto un secondo profilo, essa invoca l’obbligo di qualificare qualsiasi aiuto di Stato o come aiuto «esistente» o come aiuto «nuovo», ai sensi dell’articolo 15 del regolamento n. 659/1999, in quanto la nozione di aiuto «in parte esistente e in parte nuovo» non era prevista dal regolamento n. 659/1999. Sotto un terzo profilo, essa rinvia alla giurisprudenza, da cui risulta che il termine di prescrizione mira segnatamente a tutelare i diritti o gli interessi di talune parti interessate, tra le quali lo Stato membro interessato e il beneficiario dell’aiuto. Sotto un quarto profilo, essa fa valere la mancanza dell’effetto sospensivo del termine di prescrizione della lettera del 17 luglio 2000, che è stata redatta dopo la scadenza del termine di prescrizione previsto all’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento n. 659/1999. Sotto un quinto profilo, essa fa riferimento alla nozione di «aiuto esistente» contenuta nel regolamento n. 659/1999, che non riguarda unicamente vantaggi finanziari realmente percepiti a una data determinata, ma include altresì i regimi di aiuti. Peraltro, l’Irlanda contesta, in sostanza, alla Commissione di aver violato le norme procedurali relative ai regimi di aiuti esistenti, come codificate agli articoli 17 e 18 del regolamento n. 659/1999, in quanto, nella decisione impugnata, essa ha intimato il recupero dell’aiuto controverso con effetto retroattivo, senza considerare il fatto che, nell’ambito del controllo permanente dei regimi di aiuti esistenti, essa era unicamente autorizzata a imporre l’abrogazione o la modifica di tale aiuto, entro un termine dalla stessa stabilito.

167    Sotto un primo profilo, l’AAL fa valere il contrasto con il principio della certezza del diritto dell’interpretazione dell’articolo 15 del regolamento n. 659/1999 che la Commissione ha adottato nella decisione impugnata, secondo la quale costituisce un aiuto considerato esistente solo la parte di aiuto concessa sul fondamento dell’esenzione controversa per la quale è scaduto il termine di prescrizione. Sotto un secondo profilo, essa sostiene che la Commissione non poteva affermare, per la prima volta nel controricorso, che l’esenzione controversa era un regime di aiuti piuttosto che un aiuto individuale, che le era stato concesso in fasi successive, ogni volta che, in applicazione dell’esenzione controversa, essa era stata esentata dall’accisa nell’ambito di un’operazione doganale. Sotto un terzo profilo, essa si fonda sul termine «considerato» contenuto nell’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento n. 659/1999, da cui si può dedurre, nella fattispecie, che l’aiuto individuale si reputa divenuto un aiuto esistente a partire dalla scadenza del termine di dieci anni decorrente dalla prima concessione dell’aiuto, nel 1983.

168    La Commissione chiede il rigetto delle presenti parti dei primi motivi in quanto infondate.

169    Nei limiti in cui le ricorrenti fanno valere la violazione dell’articolo 1, lettera b), punto iv), del regolamento n. 659/1999, va osservato che, conformemente alla giurisprudenza citata al precedente punto 140, nel momento in cui la Commissione si è pronunciata sull’aiuto controverso, tale disposizione era in vigore, cosicché essa è applicabile nel caso di specie.

170    Ai sensi di quest’ultima disposizione, devono essere qualificati come «aiuti esistenti», «gli aiuti considerati aiuti esistenti ai sensi dell’articolo 15».

171    L’articolo 15 del regolamento n. 659/1999 dispone quanto segue:

«1.      I poteri della Commissione per quanto riguarda il recupero degli aiuti sono soggetti ad un periodo limite di 10 anni.

2.      Il periodo limite inizia il giorno in cui l’aiuto illegale viene concesso al beneficiario come aiuto individuale o come aiuto rientrante in un regime di aiuti. Qualsiasi azione intrapresa dalla Commissione o da uno Stato membro, che agisca su richiesta della Commissione, nei confronti dell’aiuto illegale interrompe il periodo limite. Ogni interruzione fa ripartire il periodo da zero. Il periodo limite viene sospeso per il tempo in cui la decisione della Commissione è oggetto di un procedimento dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

3.      Ogni aiuto per il quale è scaduto il periodo limite è considerato un aiuto esistente».

172    Come emerge dal punto 14 del regolamento n. 659/1999, il termine di prescrizione stabilito all’articolo 15 del medesimo regolamento mira, segnatamente, a tutelare talune parti interessate, tra cui lo Stato membro interessato e il beneficiario dell’aiuto (sentenza del 6 ottobre 2005, Scott/Commissione, C‑276/03 P, Racc., EU:C:2005:590, punto 30).

173    In via preliminare, va osservato che l’articolo 15 del regolamento n. 659/1999 è una norma procedurale ritenuta applicabile, conformemente alla giurisprudenza citata al precedente punto 141, al momento della sua entrata in vigore, ossia, nella fattispecie, il 16 aprile 1999. Tuttavia, poiché, a differenza dell’articolo 11, paragrafo 2, ultimo comma, del regolamento n. 659/1999, l’articolo 15 del medesimo regolamento non contiene alcuna disposizione transitoria quanto alla sua applicazione nel tempo, si deve dichiarare che quest’ultimo si applica a tutti i procedimenti d’indagine formale pendenti al 16 aprile 1999 o avviati a decorrere da tale data (v., in tal senso, sentenza del 28 novembre 2008, Hotel Cipriani e a./Commissione, T‑254/00, T‑270/00 e T‑277/00, Racc., EU:T:2008:537, punto 357). Ne consegue che, anche se la concessione dell’aiuto è avvenuta in una data precedente a quella dell’entrata in vigore dell’articolo 15 del regolamento n. 659/1999, detta concessione ha tuttavia l’effetto di far decorrere il termine di prescrizione di dieci anni previsto da tale articolo, quando la decisione di recuperare tale aiuto viene adottata, come nella fattispecie, successivamente all’entrata in vigore del predetto articolo.

174    Nel caso di specie, le ricorrenti affermano, in sostanza, che la Commissione è incorsa in errore nel ritenere che l’aiuto controverso fosse un aiuto nuovo sebbene, al punto 68 della decisione allumina I, essa avesse concluso che l’aiuto concesso in applicazione dell’esenzione controversa era un aiuto considerato esistente conformemente all’articolo 15 del regolamento n. 659/1999, ai sensi dell’articolo 1, lettera b) punto iv), del medesimo regolamento, per il periodo precedente al 17 luglio 1990, e sebbene il beneficio della prescrizione di cui all’articolo 15 del regolamento n. 659/1999 dovesse essere applicato anche all’aiuto controverso.

175    Al punto 68 della decisione allumina I la Commissione ha rilevato quanto segue:

«(…) l’aiuto può essere considerato solo parzialmente aiuto esistente ai sensi dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 659/1999. Tale articolo stabilisce che i poteri della Commissione per quanto riguarda il recupero degli aiuti sono soggetti a un periodo limite di 10 anni che inizia il giorno in cui l’aiuto illegittimo viene concesso. (…) nel caso dell’Irlanda, dalla lettera della Commissione del 17 luglio 2000. Ne consegue che solo l’esenzione irlandese, nella misura in cui riguarda il periodo precedente il 17 luglio 1990, deve essere considerata aiuto esistente».

176    Dal punto citato della decisione allumina I emerge che, in quest’ultima, la Commissione ha ritenuto che, nel periodo precedente al 17 luglio 1990, l’esenzione controversa fosse un aiuto considerato esistente conformemente all’articolo 15 del regolamento n. 659/1999, ai sensi dell’articolo 1, lettera b), punto iv), del medesimo regolamento.

177    Nelle sue memorie la Commissione fa valere che tale soluzione trova giustificazione nel fatto che l’esenzione controversa è un «regime di aiuti», ai sensi dell’articolo 1, lettera d), del regolamento n. 659/1999, e nel fatto che, conformemente all’articolo 15 del medesimo regolamento, il termine di prescrizione ha iniziato a decorrere solo il giorno in cui un aiuto illegittimo è stato effettivamente concesso all’AAL nell’ambito di tale regime.

178    L’articolo 1, lettera d), del regolamento n. 659/1999 dispone che si intende per «regime di aiuti (…) atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere adottate singole misure di aiuto a favore di imprese definite nell’atto in linea generale e astratta[,] e qualsiasi atto in base al quale l’aiuto, che non è legato a uno specifico progetto, può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e/o per un ammontare indefinito». Tale disposizione codifica, precisandola, una giurisprudenza precedente (v., in tal senso, sentenza del 5 giugno 1996, Kahn Scheepvaart/Commissione, T‑398/94, Racc., EU:T:1996:73, punti 41 e 49).

179    Nella fattispecie, è pacifico che l’esenzione controversa sia stata introdotta, nel diritto irlandese, con l’ordinanza del 1983, la cui data di efficacia era il 13 maggio 1983. Tale ordinanza concede uno sgravio sull’accisa applicabile agli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina, il cui importo è pari a quello di detta accisa, il che equivale, in pratica, a istituire un’esenzione da tale diritto. Anche tenendo conto delle specifiche condizioni di ordine geografico e temporale previste per l’esenzione controversa dalle decisioni di autorizzazione del Consiglio (v., in tal senso, sentenza Commissione/Irlanda e a., punto 27 supra, EU:C:2013:812, punto 50), tale misura corrisponde a un «regime di aiuti», ai sensi dell’articolo 1, lettera d), del regolamento n. 659/1999, contrariamente a quanto sostiene l’AAL, dato che i beneficiari dell’aiuto sono definiti, in via generale e astratta, in sostanza, quali produttori di allumina e che l’ammontare dell’aiuto ad essi concesso resta indefinito.

180    Nei limiti in cui l’AAL contesta alla Commissione di aver ritenuto, per la prima volta nel controricorso, che l’esenzione controversa era un regime di aiuti piuttosto che un aiuto individuale, è sufficiente constatare che detta censura si fonda sul postulato che la decisione impugnata escluderebbe che l’esenzione controversa possa essere qualificata come «regime di aiuti», ai sensi dell’articolo 1, lettera d), del regolamento n. 659/1999. Orbene, l’AAL non ha presentato alcun elemento a sostegno di siffatto postulato. Pertanto, la presente censura dev’essere respinta.

181    Come osserva correttamente la Commissione, dall’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n.° 659/1999 emerge che, nell’ambito di un regime di aiuti, il termine di prescrizione inizia a decorrere il giorno in cui l’aiuto illegittimo viene concesso al beneficiario, il che corrisponde, nella fattispecie, a ciascuna importazione da parte dell’AAL o consegna a quest’ultima, a partire da una raffineria o da un deposito, di oli minerali destinati a essere utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nel suo stabilimento della regione di Shannon. Infatti, è in occasione di ciascuno di tali atti che l’AAL ha beneficiato, in pratica, dell’esenzione controversa e le è stato concesso un aiuto individualmente in applicazione di tale esenzione (v. sentenza Hotel Cipriani e a./Commissione, punto 173 supra, EU:T:2008:537, punto 364 e giurisprudenza ivi citata). Pertanto, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, il termine di prescrizione stabilito all’articolo 15 del regolamento n.°659/1999 decorreva per ogni aiuto così concesso nell’ambito del regime di aiuti corrispondente all’esenzione controversa, a partire dal giorno della concessione di detto aiuto (v., in tal senso, sentenza dell’8 dicembre 2011, France Télécom/Commissione, C‑81/10 P, Racc., EU:C:2011:811, punto 84).

182    Tale interpretazione dell’articolo 15 del regolamento n. 659/1999, relativa al momento in cui il termine di prescrizione inizia a decorrere (dies a quo) per un aiuto concesso nell’ambito di un regime di aiuti, non è rimessa in discussione dalla sentenza Scott/Commissione, punto 172 supra (EU:C:2005:590), fatta valere dall’Irlanda nella causa T‑50/06 RENV II, la quale riguardava unicamente la questione se, nel caso di un aiuto individuale, l’interruzione del termine di prescrizione stabilito nel medesimo articolo fosse subordinata alla condizione della notifica dell’atto interruttivo della prescrizione al beneficiario dell’aiuto.

183    Peraltro, il termine di prescrizione stabilito all’articolo 15 del regolamento n.°659/1999 è stato interrotto, relativamente all’esenzione controversa, dalla lettera della Commissione del 17 luglio 2000.

184    Pertanto, la Commissione ha correttamente precisato, in tale contesto, al punto 68 della decisione allumina I, che il termine di prescrizione stabilito all’articolo 15 del regolamento n. 659/1999 era scaduto solo relativamente all’esenzione concessa prima del 17 luglio 1990 e che, pertanto, l’aiuto controverso, concesso dopo tale data, non poteva essere considerato un aiuto esistente, ai sensi dell’articolo 1, lettera b), punto iv), del regolamento n. 659/1999, in combinato disposto con l’articolo 15, paragrafo 3, del medesimo regolamento. Pertanto, essa non ha neppure violato, nell’intimare il recupero di tale aiuto con effetto retroattivo al 3 febbraio 2002, il procedimento relativo ai regimi di aiuti esistenti, come codificato agli articoli 17 e 18 del regolamento n. 659/1999, in quanto quest’ultimo procedimento non era applicabile a detto aiuto.

185    Pertanto, occorre respingere, in quanto infondate, la seconda parte del primo motivo dedotto a sostegno del ricorso nella causa T‑50/06 RENV II e la terza parte del primo motivo dedotto a sostegno del ricorso nella causa T‑69/06 RENV II.

 Sulla terza parte del primo motivo dedotto a sostegno del ricorso nella causa T‑50/06 RENV II e sulla prima parte del primo motivo dedotto a sostegno del ricorso nella causa T‑69/06 RENV II riguardanti, in sostanza, la violazione dell’articolo 88 CE e della regola codificata all’articolo 1, lettera b), punto i), del regolamento n. 659/1999

186    Le ricorrenti fanno valere, in sostanza, che la Commissione ha violato l’articolo 88 CE e la regola codificata all’articolo 1, lettera b), punto i), del regolamento n. 659/1999, nella decisione impugnata, in quanto non ha tenuto conto, ai fini della qualificazione dell’aiuto controverso come aiuto nuovo, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, CE, del fatto che, prima della sua adesione alla Comunità economica europea (CEE), il 1° gennaio 1973, l’Irlanda aveva assunto un impegno giuridicamente vincolante nei confronti dell’Alcan relativo all’applicazione dell’esenzione controversa nell’ambito della gestione dello stabilimento di produzione di allumina dalla stessa impiantato nella regione di Shannon, successivamente ceduto all’AAL, cosicché l’aiuto controverso era stato concesso prima dell’entrata in vigore, nel suo territorio, del Trattato CEE.

187    Al riguardo, sotto un primo profilo, l’Irlanda si fonda sull’impegno formalizzato attraverso la corrispondenza intercorsa fra la stessa e l’Alcan, sin dal 1970, in base al quale nessuna imposta sarebbe stata dovuta sulle materie prime utilizzate per la produzione di allumina nello stabilimento che l’Alcan progettava di costruire nella regione di Shannon. Sotto un secondo profilo, essa fa valere la natura giuridicamente vincolante di tale impegno, secondo il diritto irlandese, come è confermato dai consulenti legali del governo irlandese nonché dall’Attorney General, nel 1981. Sotto un terzo profilo, essa rinvia alla mancanza di un’indagine approfondita svolta dalla Commissione sulla natura di tale impegno nel diritto irlandese. Sotto un quarto profilo, essa fa riferimento al contenuto della lettera del 6 maggio 1983, nella quale non ha mai ammesso che l’aiuto controverso non fosse un aiuto esistente, ma ha risposto soltanto alla proposta della Commissione di trattare la lettera del gennaio 1983 come notifica dell’esecuzione dell’esenzione controversa. Sotto un quinto profilo, essa fa valere l’irrilevanza del fatto che l’ordinanza del 1983 sia stata adottata dopo l’entrata in vigore, nel suo territorio, del Trattato CEE, dato che tale ordinanza costituiva soltanto l’esecuzione formale di un impegno giuridicamente vincolante assunto nei confronti dell’Alcan prima di detta entrata in vigore e che, al momento in cui tale impegno era stato assunto, la legge che consentiva al ministro di adottare detta ordinanza era già in vigore.

188    Sotto un primo profilo, l’AAL fa valere l’impegno giuridicamente vincolante assunto dall’Irlanda nei confronti dell’Alcan, nell’aprile 1970, in base al quale nessuna imposta sarebbe stata dovuta sulle materie prime utilizzate per la produzione di allumina nello stabilimento di cui si progettava la costruzione nella regione di Shannon, impegno giuridico la cui esistenza è stata confermata all’Alcan con la lettera dell’Irlanda alla Commissione del 28 gennaio 1983. Sotto un secondo profilo, essa fa valere la posizione costantemente sostenuta dall’Irlanda, anche nella lettera del 6 maggio 1983, secondo la quale l’esenzione controversa era un aiuto non notificabile, in quanto già esistente al momento della sua adesione alla CEE, di cui è stata notificata alla Commissione, nel 1983, soltanto l’esecuzione. Sotto un terzo profilo, essa rinvia all’irrilevanza del regime fiscale specificamente applicabile, in quanto l’aiuto consisteva in un’esenzione generale dall’imposta interna sulle materie prime destinate alla trasformazione. Sotto un quarto profilo, essa trae argomenti dalla natura del processo legislativo irlandese, in cui il ministro decide mediante regolamento e il Parlamento conferma successivamente la misura regolamentare in via legislativa.

189    La Commissione chiede il rigetto della terza parte del primo motivo dedotto a sostegno del ricorso nella causa T‑50/06 RENV II in quanto irricevibile, in applicazione della regola nemo potest venire contra factum proprium, in quanto l’Irlanda avrebbe assunto una posizione contraria nell’ambito del procedimento amministrativo. In ogni caso, la terza parte del primo motivo dedotto a sostegno del ricorso nella causa T‑50/06 RENV II sarebbe infondata. Inoltre, la Commissione chiede il rigetto della prima parte del primo motivo dedotto a sostegno del ricorso nella causa T‑69/06 RENV II in quanto infondata.

190    In via preliminare e dato che le ricorrenti fanno valere formalmente la violazione dell’articolo 1, lettera b), punto i), del regolamento n. 659/1999, va osservato che, conformemente alla giurisprudenza citata al precedente punto 140, nel momento in cui la Commissione si è pronunciata sull’aiuto controverso, l’articolo 1, lettera b), punto i), del regolamento n. 659/1999 era in vigore, cosicché quest’ultimo è applicabile nel caso di specie.

191    Ai sensi di quest’ultima disposizione, possono essere qualificate come «aiuto esistente» «tutte le misure di aiuto esistenti in uno Stato membro prima dell’entrata in vigore del trattato, ossia tutti i regimi di aiuti e gli aiuti individuali ai quali è stata data esecuzione prima dell’entrata in vigore del trattato e che sono ancora applicabili dopo tale entrata in vigore».

192    In primo luogo, riguardo all’irricevibilità eccepita dalla Commissione relativamente alla terza parte del primo motivo dedotto a sostegno del ricorso nella causa T‑50/06 RENV II, va ricordato che, in forza della regola nemo potest venire contra factum proprium, nessuno può contestare ciò che ha precedentemente riconosciuto (v., in tal senso e per analogia, ordinanza del 13 febbraio 2014, Marszałkowski/UAMI, C‑177/13 P, EU:C:2014:183, punti 73 e 74 e giurisprudenza ivi citata).

193    Nella fattispecie e anche supponendo che la Commissione abbia fondati motivi per far valere la regola nemo potest venire contra factum proprium riguardo alle affermazioni inizialmente formulate nell’ambito del procedimento amministrativo, occorre verificare se l’Irlanda abbia ammesso, nel corso di detto procedimento, di non aver concesso l’aiuto controverso prima della sua adesione alla CEE, il 1° gennaio 1973.

194    Nella lettera del 6 maggio 1983 l’Irlanda ha dichiarato, in base agli argomenti indicati nella lettera della Commissione del 22 marzo 1983, relativi agli impegni che essa avrebbe assunto nei confronti dell’Alcan, di poter ammettere che l’esecuzione di detti impegni doveva essere notificata, conformemente all’articolo 93, paragrafo 3, del Trattato CE, e ha chiesto, pertanto, che la sua lettera del 28 gennaio 1983 fosse trattata come una notifica di tal genere. Nell’ultima frase del punto 65 della decisione allumina I, la Commissione ha quindi rilevato che, nella sua lettera del 6 maggio 1983, l’Irlanda aveva accettato le argomentazioni della Commissione, in base alle quali l’aiuto controverso doveva essere notificato, il che equivaleva a ritenere che si trattasse non già di un aiuto esistente, bensì di un aiuto nuovo, ai sensi dell’articolo 1, lettera c), del regolamento n. 659/1999, in quanto solo gli aiuti nuovi sono soggetti all’obbligo di notifica di cui all’articolo 93, paragrafo 3, del Trattato CE (sentenza Piaggio, punto 154 supra, EU:C:1999:313, punto 48).

195    Tuttavia, come emerge dal punto 53 della decisione impugnata, nell’ambito del procedimento d’indagine formale, l’Irlanda aveva ripercorso la cronologia dell’esenzione controversa e aveva insistito sul fatto che quest’ultima dovesse essere qualificata come aiuto esistente.

196    È vero che, nella lettera dell’AAL alla Commissione del 1° marzo 2002, tale contestazione era limitata alla questione se l’esenzione controversa, all’origine di un aiuto nuovo, non si fosse trasformata, dopo la notifica alla Commissione, in un aiuto esistente, conformemente alla giurisprudenza Lorenz successivamente codificata all’articolo 1, lettera b), punto iii), del regolamento n. 659/1999 (v. supra, punti 135 e 136). Infatti, in tale lettera, l’AAL rilevava che «l’esenzione [era] stata notificata quale aiuto di Stato dalle autorità irlandesi nel maggio 1983 ed [era] divenuta un aiuto esistente ai sensi delle norme in materia di aiuti di Stato».

197    Tuttavia, al punto 3.1 della lettera dell’8 gennaio 2002, citata al punto 13 della decisione impugnata e prodotta in copia in risposta ai quesiti scritti posti dal Tribunale, l’Irlanda ha affermato di ritenere «l’aiuto in questione approvato dalle autorità nel 1970, prima dell’adesione dell’Irlanda alla CEE, e in vigore dal 1982». Inoltre, in allegato alla lettera del 26 aprile 2002, citata al punto 13 della decisione impugnata e prodotta in copia in risposta ai quesiti scritti posti dal Tribunale, l’Irlanda ha fornito, su richiesta della Commissione, una serie di documenti volti a dimostrare che l’aiuto controverso era stato concesso dall’Irlanda prima della sua adesione alla CEE.

198    Dall’esame dei documenti contenuti nel fascicolo risulta quindi che, dopo la notifica dell’esenzione alla Commissione, l’Irlanda ha continuato a sostenere, nel corso del procedimento amministrativo, di aver concesso l’aiuto controverso prima della sua adesione alla CEE, il che ha indotto la Commissione a esaminare tale questione.

199    In siffatto contesto, anche se l’Irlanda ha risposto in senso affermativo alla proposta della Commissione di trattare la lettera del gennaio 1983 come una notifica dell’esecuzione dell’esenzione controversa, non si può constatare che, nell’ambito della terza parte del primo motivo dedotto a sostegno del ricorso nella causa T‑50/06 RENV II, l’Irlanda abbia contestato elementi di fatto e di diritto che essa avrebbe precedentemente riconosciuto nell’ambito del procedimento amministrativo.

200    Pertanto, si deve ritenere che l’affermazione della Commissione, secondo la quale l’Irlanda ha ammesso, nel corso del procedimento amministrativo, di non aver concesso l’aiuto controverso prima della sua adesione alla CEE, il 1° gennaio 1973, sia infondata in punto di fatto e, quindi, respingere l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione in base alla regola nemo potest venire contra factum proprium.

201    In secondo luogo, per quanto riguarda la fondatezza della terza parte del primo motivo dedotto a sostegno del ricorso nella causa T‑50/06 RENV II e della prima parte del primo motivo dedotto a sostegno del ricorso nella causa T‑69/06 RENV II, va ricordato che, per poter essere qualificato come «aiuto esistente» ai sensi dell’articolo 1, lettera b), punto i), del regolamento n. 659/1999, un regime di aiuti deve non solo, prima dell’adesione dello Stato membro interessato alla CEE, essere stato concesso, nel senso che l’autorità nazionale competente si è impegnata, con un atto giuridicamente vincolante, a concedere aiuti in applicazione di detto regime (v., in tal senso, sentenza del 14 gennaio 2004, Fleuren Compost/Commissione, T‑109/01, Racc., EU:T:2004:4, punti 73 e 74), ma essere stato anche eseguito, nel senso che il versamento effettivo di taluni aiuti concessi nell’ambito di detto regime è effettivamente avvenuto.

202    Nella fattispecie, è pacifico tra le parti che all’esenzione controversa, che, secondo le ricorrenti, risulterebbe da un impegno assunto dall’Irlanda nei confronti dell’Alcan prima della sua adesione alla CEE, il 1° gennaio 1973, sia stata data, in ogni caso, esecuzione solo a decorrere dal 1983, ossia in una data ampiamente successiva a detta adesione. Interpellate su tale punto in udienza, le ricorrenti non sono state in grado di dimostrare che la condizione attinente all’esecuzione del regime di aiuti in questione prima dell’adesione dello Stato membro interessato alla CEE, richiesta affinché detto regime potesse essere qualificato come «aiuto esistente» ai sensi dell’articolo 1, lettera b), punto i), del regolamento n. 659/1999, sarebbe stata soddisfatta nella fattispecie.

203    Pertanto, senza necessità di verificare se, come sostengono le ricorrenti, prima della sua adesione alla CEE, l’Irlanda avesse assunto un impegno giuridicamente vincolante nei confronti dell’Alcan relativo all’applicazione dell’esenzione controversa nell’ambito della gestione dello stabilimento di produzione di allumina impiantato dall’Alcan nella regione di Shannon, successivamente ceduto all’AAL, si può constatare che, nella fattispecie, non sussiste una delle condizioni richieste affinché l’esenzione controversa possa essere qualificata come «aiuto esistente» ai sensi dell’articolo 1, lettera b), punto i), del regolamento n. 659/1999. Occorre quindi respingere la terza parte del primo motivo dedotto a sostegno del ricorso nella causa T‑50/06 RENV II e la prima parte del primo motivo dedotto a sostegno del ricorso nella causa T‑69/06 RENV II.

204    Dato che tutte le parti in cui sono suddivisi i primi motivi dedotti a sostegno dei presenti ricorsi sono in tal modo respinte, i motivi stessi devono essere integralmente respinti.

 Sul terzo motivo, vertente sulla violazione del principio del rispetto del legittimo affidamento, dedotto a sostegno del ricorso nella causa T‑50/06 RENV II, e sul quarto motivo riguardante la violazione dei principi della tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto, dedotto a sostegno del ricorso nella causa T‑69/06 RENV II

205    Nell’ambito del terzo motivo dedotto a sostegno del ricorso nella causa T‑50/06 RENV II, l’Irlanda sostiene che la Commissione ha violato il principio del rispetto del legittimo affidamento, nella decisione impugnata, nel decidere che il legittimo affidamento dell’AAL nella legalità dell’aiuto asseritamente concesso era cessato il 2 febbraio 2002, ossia il giorno della pubblicazione della decisione di avvio del procedimento d’indagine formale. A tal riguardo, anzitutto, essa fa valere la circostanza che l’AAL ha potuto nutrire un legittimo affidamento nella qualificazione dell’aiuto controverso come aiuto esistente. Da un lato, essa si basa sulla contraddittorietà della decisione allumina I, che conclude, ai punti 68 e 104, che l’aiuto controverso è in parte un aiuto esistente, per quanto riguarda l’aiuto concesso prima del 17 luglio1990, precisando al contempo che detto aiuto costituisce un aiuto nuovo, in gran parte incompatibile con il mercato comune, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, CE. Dall’altro, essa fa valere l’errore della Commissione consistente, in primo luogo, nel non aver qualificato l’aiuto controverso come aiuto esistente, in secondo luogo, nel non aver applicato, nella fattispecie, il procedimento relativo ai regimi di aiuti esistenti, come codificato nel regolamento n. 659/1999, e, in terzo luogo, nell’aver tardato a decidere che l’aiuto controverso era incompatibile con il mercato comune, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, CE, in quanto la decisione impugnata era stata adottata più di 43 mesi dopo la ricezione, da parte della Commissione, nell’aprile 2002, della sua risposta all’ultima richiesta di informazioni complementari inviata da tale istituzione. L’Irlanda sostiene poi che la Commissione non poteva arrogarsi il diritto o il potere di decidere, nella decisione impugnata, il momento in cui essa avrebbe fatto sorgere e, in seguito, venir meno il legittimo affidamento dell’AAL nella legittimità dell’aiuto asseritamente concesso. Infine, l’Irlanda ritiene che essa stessa e l’AAL fossero legittimate a basarsi sulla decisione 2001/224, che l’autorizzava a continuare ad applicare l’esenzione controversa sino al 31 dicembre 2006.

206    Nella replica, l’Irlanda fa valere che, alla luce dell’articolo 7, paragrafo 6, del regolamento n. 659/1999, il quale stabilisce che la Commissione deve adoperarsi per adottare una decisione entro un termine di 18 mesi, del principio di equità e del fatto che la Commissione si è arrogata il potere di decidere essa stessa riguardo all’applicazione del principio del rispetto del legittimo affidamento ingenerato nella persona dell’AAL, il recupero dell’aiuto dovrebbe essere limitato al periodo di 18 mesi che ha preceduto l’adozione della decisione allumina I. Si dovrebbe inoltre tener conto del fatto che la Commissione aveva lanciato segnali contraddittori all’AAL e del fatto che quest’ultima non era in grado di limitare le sue perdite in caso di restituzione dell’aiuto asseritamente concesso a decorrere dal 3 febbraio 2002. Infine, si dovrebbe tener conto del fatto che la Commissione non avrebbe emesso l’ingiunzione di sospensione dell’aiuto controverso, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999, e non avrebbe quindi cercato di attenuare gli effetti di tale aiuto nel mercato comune.

207    Nell’ambito del quarto motivo dedotto a sostegno del ricorso nella causa T‑69/06 RENV II, l’AAL sostiene che, nella decisione impugnata, la Commissione ha violato i principi della tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto. Tale motivo è suddiviso in due parti, di cui la seconda è solo la prosecuzione, in base ad argomenti supplementari, della prima.

208    Nell’ambito della prima parte del quarto motivo, l’AAL fa valere che, nella decisione impugnata, la Commissione ha violato i principi del rispetto del legittimo affidamento e della certezza del diritto, in particolare quando essa ha intimato il recupero dell’aiuto controverso, sulla base delle motivazioni, esposte ai punti 98 e 99 della decisione allumina I, secondo le quali, da un lato, la pubblicazione della decisione di avviare il procedimento d’indagine formale aveva posto fine al suo legittimo affidamento nella legittimità dell’aiuto controverso e, dall’altro, il principio della certezza del diritto aveva cessato di essere applicabile nel momento in cui essa aveva chiarito una situazione in precedenza equivoca. L’AAL ritiene che sussistano, nella fattispecie, circostanze eccezionali che l’autorizzano, conformemente alla giurisprudenza, a far valere un legittimo affidamento nel fatto che l’aiuto controverso era stato legittimamente concesso in applicazione della decisione 2001/224 e non sarebbe stato recuperato e nel fatto che l’esenzione controversa poteva essere legittimamente applicata sino al 31 dicembre 2006, conformemente a quest’ultima decisione, e ciò anche dopo la pubblicazione della decisione di avvio del procedimento d’indagine formale. Detta pubblicazione non avrebbe posto fine alla situazione equivoca quanto alla legittimità dell’esenzione controversa. Al riguardo, sotto un primo profilo, l’AAL fa valere la notifica dell’esenzione controversa alla Commissione nel 1983 e l’inerzia o il silenzio mantenuto da quest’ultima per 17 anni. Sotto un secondo profilo, essa fa riferimento alle decisioni di autorizzazione del Consiglio, adottate all’unanimità su proposta della Commissione, che l’hanno indotta a ritenere che l’aiuto controverso fosse legittimo in quanto tali decisioni constatavano o si fondavano sul postulato che l’esenzione controversa non comportasse distorsioni della concorrenza e autorizzavano l’Irlanda ad applicare l’esenzione controversa, da ultimo, sino al 2006. Sotto un terzo profilo, essa si basa sulla proposta di decisione di autorizzazione del Consiglio del novembre 1999, da cui risultava l’intenzione della Commissione di ottenere, a termine, la revoca dell’autorizzazione ad applicare l’esenzione controversa, non già di recuperare l’aiuto concesso, in applicazione di detta esenzione, durante tutto il periodo nel corso del quale la medesima era autorizzata dal Consiglio. Sotto un quarto profilo, essa fa valere il proprio affidamento nel fatto che l’Irlanda si conformasse ai suoi obblighi in forza delle norme in materia di aiuti di Stato. Sotto un quinto profilo, essa rinvia alla pubblicazione della decisione di avvio del procedimento d’indagine formale, che rifletteva soltanto alcuni dubbi della Commissione quanto alla compatibilità dell’aiuto controverso con il mercato comune e non era tale da rimettere in discussione il suo affidamento legittimo, alla luce della decisione 2001/224, nel fatto che, in ogni caso, l’aiuto concesso sino al 2006 non sarebbe stato recuperato. Sotto un sesto profilo, essa fa valere il proprio affidamento nel fatto che il procedimento d’indagine formale non sarebbe sfociato in una decisione negativa in materia di aiuti di Stato. Sotto un settimo profilo, essa fa valere il ritardo della Commissione nell’adottare la decisione allumina I, la quale, contrariamente ai principi di buona amministrazione e della certezza del diritto, è stata adottata più di 43 mesi dopo la ricezione, da parte della Commissione, nell’aprile 2002, della risposta dell’Irlanda all’ultima richiesta di informazioni complementari inviata da tale istituzione, il che ha rafforzato il suo legittimo affidamento nel fatto che l’aiuto controverso non sarebbe stato recuperato. Sotto un ottavo profilo, essa fa riferimento al comportamento della Commissione in occasione dell’adozione, da parte del Consiglio, della direttiva 2003/96, in particolare al suo comunicato stampa, del 27 ottobre 2003, che plaudeva a tale adozione, il quale ha alimentato il suo affidamento legittimo nella legittimità dell’aiuto controverso alla luce delle norme in materia di aiuti di Stato. Sotto un nono profilo, essa menziona la mancata ingiunzione, da parte della Commissione, all’Irlanda di sospendere il versamento dell’aiuto illegittimo asseritamente concesso fino alla sua pronuncia sulla compatibilità di tale aiuto con il mercato comune, in forza dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999. Sotto un decimo profilo, essa argomenta su ingenti investimenti a lungo termine dalla stessa effettuati in buona fede nell’autunno 2003, corrispondenti, da un lato, alla costruzione di una centrale di produzione combinata di calore e di energia elettrica, del costo di circa EUR 100 milioni, e, dall’altro, a EUR 70 milioni di investimenti per l’aumento della sua capacità di produzione, in base al suo legittimo affidamento nel fatto che l’esenzione controversa sarebbe stata applicata sino al 31 dicembre 2006 o, quantomeno, che l’aiuto concesso sino a tale data non sarebbe stato recuperato.

209    La Commissione chiede il rigetto dei presenti motivi in quanto infondati.

210    In via preliminare, occorre rilevare che, nei limiti in cui, nell’ambito della prima parte del quarto motivo dedotto a sostegno del ricorso nella causa T‑69/06 RENV II, l’AAL formula una censura relativa alla violazione del principio della certezza del diritto, detta parte si confonde con la censura, anch’essa relativa alla violazione del principio della certezza del diritto, formulata nell’ambito del secondo motivo dedotto a sostegno del medesimo ricorso.

211    Orbene, per le motivazioni esposte supra, ai punti 59 e da 61 a 74, detta censura deve essere respinta in quanto infondata.

212    Per il resto, il terzo motivo dedotto a sostegno del ricorso nella causa T‑50/06 RENV II e il quarto motivo dedotto a sostegno del ricorso nella causa T‑69/06 RENV II pongono, in sostanza, la questione se, richiedendo, nella decisione impugnata, il recupero dell’aiuto controverso, la Commissione abbia violato il principio del rispetto del legittimo affidamento.

213    Al riguardo, occorre, anzitutto, ricordare che il principio della tutela del legittimo affidamento, principio fondamentale del diritto dell’Unione (sentenza del 14 ottobre 1999, Atlanta/Comunità europea, C‑104/97 P, Racc., EU:C:1999:498, punto 52), consente a qualsiasi operatore economico nei cui confronti un’istituzione abbia fatto sorgere fondate aspettative di far valere tale principio [sentenze dell’11 marzo 1987, Van den Bergh en Jurgens e Van Dijk Food Products (Lopik)/CEE, 265/85, Racc., EU:C:1987:121, punto 44, del 24 marzo 2011, ISD Polska e a./Commissione, C‑369/09 P, Racc., EU:C:2011:175, punto 123, e del 27 settembre 2012, Producteurs de légumes de France/Commissione, T‑328/09, EU:T:2012:498, punto 18]. Tuttavia, quando un operatore economico prudente e avveduto è in grado di prevedere l’adozione, da parte delle istituzioni, di un atto tale da incidere sui suoi interessi, egli non può far valere il beneficio di tale principio, qualora tale misura sia adottata (sentenze del 1° febbraio 1978, Lührs, 78/77, Racc., EU:C:1978:20, punto 6, e del 25 marzo 2009, Alcoa Trasformazioni/Commissione, T‑332/06, EU:T:2009:79, punto 102). Il diritto di far valere il legittimo affidamento presuppone la sussistenza di tre condizioni cumulative. In primo luogo, devono essere state fornite all’interessato, da parte dell’amministrazione, garanzie precise, incondizionate e concordanti, provenienti da fonti autorizzate e attendibili. In secondo luogo, tali garanzie devono essere tali da far sorgere un’aspettativa legittima in capo al soggetto al quale esse sono rivolte. In terzo luogo, le garanzie fornite devono essere conformi alle norme applicabili (v. sentenza Producteurs de légumes de France/Commissione, cit., EU:T:2012:498, punto 19 e giurisprudenza ivi citata).

214    Occorre poi ricordare, per quanto riguarda, più in particolare, l’applicabilità del principio della tutela del legittimo affidamento in materia di aiuti di Stato, che uno Stato membro le cui autorità abbiano concesso un aiuto in violazione delle norme procedurali di cui all’articolo 88 CE, può invocare il legittimo affidamento dell’impresa beneficiaria per contestare dinanzi al giudice dell’Unione la validità di una decisione della Commissione con cui gli sia stato intimato di recuperare l’aiuto, ma non per sottrarsi all’obbligo di adottare i provvedimenti necessari ai fini della sua esecuzione (v. sentenza del 14 gennaio 1997, Spagna/Commissione, C‑169/95, Racc., EU:C:1997:10, punti 48 e 49 e giurisprudenza ivi citata). Risulta inoltre dalla giurisprudenza che, tenuto conto del ruolo fondamentale dell’obbligo di notifica per consentire l’effettività del controllo degli aiuti di Stato da parte della Commissione, il quale ha natura imperativa, i beneficiari di un aiuto possono avere, in via di principio, un legittimo affidamento nella legittimità di detto aiuto solo se quest’ultimo è stato concesso nel rispetto del procedimento di cui all’articolo 88 CE e un operatore economico diligente deve essere normalmente in grado di garantire che detto procedimento sia rispettato. In particolare, quando viene data esecuzione a un aiuto senza una preventiva notifica alla Commissione o, come nella fattispecie, senza che sia stato rispettato il preavviso di esecuzione richiesto dalla giurisprudenza Lorenz (v. supra, punti 154 e da 156 a 158), cosicché tale aiuto è illegittimo conformemente all’articolo 88, paragrafo 3, CE, il beneficiario dell’aiuto non può avere, in quel momento, un legittimo affidamento nella legittimità della sua concessione (v., in tal senso, sentenza Producteurs de légumes de France/Commissione, punto 213 supra, EU:T:2012:498, punti 20 e 21 e giurisprudenza ivi citata), fatta salva l’esistenza di circostanze eccezionali (sentenza del 20 settembre 1990, Commissione/Germania, C‑5/89, Racc., EU:C:1990:320, punto 16, v. anche sentenze del 29 aprile 2004, Italia/Commissione, C‑298/00 P, Racc., EU:C:2004:240, punto 86 e giurisprudenza ivi citata, e del 30 novembre 2009, Francia/Commissione, T‑427/04 e T‑17/05, Racc., EU:T:2009:474, punto 263 e giurisprudenza ivi citata).

215    Occorre altresì ricordare che il rispetto di un termine ragionevole nello svolgimento di un procedimento amministrativo costituisce un principio generale del diritto dell’Unione (sentenza del 27 novembre 2003, Regione Siciliana/Commissione, T‑190/00, Racc., EU:T:2003:316, punto 136). Inoltre, la fondamentale esigenza della certezza del diritto, che osta a che la Commissione possa ritardare indefinitamente l’esercizio dei suoi poteri, induce il giudice a esaminare se lo svolgimento del procedimento amministrativo riveli l’esistenza di un’azione eccessivamente tardiva da parte di tale istituzione (sentenze del 24 settembre 2002, Falck e Acciaierie di Bolzano/Commissione, C‑74/00 P e C‑75/00 P, Racc., EU:C:2002:524, punti 140 e 141, e Fleuren Compost/Commissione, punto 201 supra, EU:T:2004:4, punti da 145 a 147).

216    Il ritardo della Commissione nel decidere che un aiuto è illegittimo e che deve essere soppresso e recuperato da uno Stato membro può, in talune circostanze, far nascere nei beneficiari di detto aiuto un legittimo affidamento tale da impedire alla Commissione di intimare a detto Stato membro di ordinare la restituzione di tale aiuto (sentenza del 24 novembre 1987, RSV/Commissione, 223/85, Racc., EU:C:1987:502, punto 17).

217    Il solo fatto che il regolamento n. 659/1999, oltre a un termine di prescrizione di dieci anni (decorrente dalla concessione dell’aiuto) alla cui scadenza il recupero dell’aiuto non può essere più ordinato, non preveda alcun termine, sia pure indicativo, per l’esame, da parte della Commissione, di un aiuto illegittimo, conformemente all’articolo 13, paragrafo 2, di detto regolamento che dispone che la Commissione non è vincolata dal termine fissato all’articolo 7, paragrafo 6, del medesimo regolamento, non osta a che il giudice dell’Unione verifichi se tale istituzione non abbia osservato un termine ragionevole o abbia agito in modo eccessivamente tardivo (v., in tal senso e per analogia, relativamente a un termine indicativo, sentenze del 15 giugno 2005, Regione autonoma della Sardegna/Commissione, T‑171/02, Racc., EU:T:2005:219, punto 57, e del 9 settembre 2009, Diputación Foral de Álava e a., da T‑230/01 a T‑232/01 e da T‑267/01 a T‑269/01, EU:T:2009:316, punti 338 e 339, e Diputación Foral de Álava e a./Commissione, da T‑30/01 a T‑32/01 e da T‑86/02 a T‑88/02, Racc., EU:T:2009:314, punti 259 e 260).

218    Occorre infine ricordare che, secondo la giurisprudenza, il principio della certezza del diritto impone che, qualora la Commissione abbia creato, in violazione del dovere di diligenza ad essa incombente, una situazione equivoca, a causa dell’introduzione di elementi di incertezza e della mancanza di chiarezza nella normativa applicabile, cumulata con un’inerzia prolungata da parte della stessa nonostante la sua conoscenza degli aiuti interessati, spetta ad essa chiarire detta situazione prima di poter pretendere di intraprendere qualsiasi azione volta a intimare la restituzione degli aiuti già versati (v., in tal senso, sentenza del 9 luglio 1970, Commissione/Francia, 26/69, Racc., EU:C:1970:67, punti da 28 a 32).

219    È alla luce delle norme richiamate supra ai punti 210 e 218 che devono essere valutati gli argomenti delle parti.

220    Nella fattispecie occorre anzitutto sottolineare che, anche ammettendo che l’esenzione controversa sia stata notificata alla Commissione con le lettere del 28 gennaio e del 6 maggio 1983, detta esenzione è stata eseguita illegittimamente, in quanto una delle norme procedurali risultanti dalla giurisprudenza Lorenz, ossia quella che impone allo Stato membro di notificare alla Commissione il preavviso di esecuzione dell’aiuto previsto, non è stata rispettata (v. supra, punti 154 e da 156 a 158). All’aiuto controverso è stata data quindi esecuzione in modo illegittimo, in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3, CE.

221    Inoltre, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della decisione di avvio del procedimento d’indagine formale è stata tale da porre fine al legittimo affidamento che poteva avere l’AAL nella regolarità dell’esenzione controversa, tenuto conto della situazione equivoca creata in precedenza dalla formulazione letterale delle decisioni di autorizzazione del Consiglio, adottate su proposta della Commissione, ivi compresa quella della decisione 2001/224, in vigore nel periodo interessato dalla decisione impugnata.

222    Ai punti 52 e 53 della sentenza Commissione/Irlanda e a., punto 27 supra (EU:C:2013:812), che vincolano il Tribunale conformemente all’articolo 61, comma 2, dello Statuto della Corte, la Corte ha dichiarato che la circostanza che le decisioni di autorizzazione del Consiglio siano state adottate su proposta della Commissione e che quest’ultima non si sia mai avvalsa dei poteri conferitile dall’articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 92/81 o dagli articoli 230 CE e 241 CE per ottenere l’abrogazione o una modifica di tali decisioni di autorizzazione doveva essere presa in considerazione per quanto riguarda l’obbligo di recuperare l’aiuto incompatibile, in applicazione dei principi della tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto, come la Commissione aveva fatto, nella decisione allumina I, rinunciando ad intimare il recupero degli aiuti concessi sino al 2 febbraio 2002, data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle decisioni di avvio del procedimento d’indagine formale. Tale punto della motivazione è stato decisivo affinché la Corte constatasse, al punto 54 della sentenza Commissione/Irlanda e a., punto 27 supra (EU:C:2013:812), che la motivazione esposta ai punti da 39 a 44 della medesima sentenza non poteva dare fondamento giuridico alla conclusione del Tribunale secondo cui la decisione allumina I rimetteva in discussione la validità delle decisioni di autorizzazione del Consiglio e violava pertanto i principi della certezza del diritto e della presunzione di legittimità degli atti delle istituzioni e la conclusione, fondata sulla stessa motivazione, secondo cui, nella causa T‑62/06 RENV, la Commissione aveva violato il principio di buon andamento dell’amministrazione.

223    Alla luce dei requisiti derivanti dai principi della tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto, la situazione equivoca creata dalla formulazione letterale delle decisioni di autorizzazione del Consiglio, adottate su proposta della Commissione, ostava solo al recupero dell’aiuto concesso sul fondamento dell’esenzione controversa sino alla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della decisione di avvio del procedimento d’indagine formale. Per contro, a decorrere da detta pubblicazione, l’AAL doveva essere al corrente del fatto che, se costituiva un aiuto di Stato, l’aiuto controverso doveva essere autorizzato dalla Commissione, conformemente all’articolo 88 CE.

224    Ne consegue che la pubblicazione della decisione di avvio del procedimento d’indagine formale ha effettivamente posto fine al legittimo affidamento che l’AAL poteva avere in precedenza nella legittimità dell’esenzione controversa, alla luce delle decisioni di autorizzazione del Consiglio, adottate precedentemente su proposta della Commissione.

225    Al punto 98 della decisione allumina I la Commissione ha tenuto conto correttamente del fatto che le circostanze della fattispecie erano eccezionali in quanto essa aveva creato e mantenuto una certa ambiguità presentando proposte al Consiglio e del fatto che, poiché la Commissione non poteva stabilire se e, in caso affermativo, quando gli Stati membri avessero effettivamente notificato ai singoli beneficiari le sue decisioni di avviare il procedimento di indagine formale, non si poteva escludere che i beneficiari abbiano potuto far valere il principio del legittimo affidamento sino al 2 febbraio 2002, quando le sue decisioni di avviare il procedimento d’indagine formale riguardo alle esenzioni dall’accisa erano state pubblicate nella Gazzetta ufficiale, posto che al più tardi con tale pubblicazione era stata eliminata ogni incertezza dovuta alla formulazione delle decisioni di autorizzazione del Consiglio, quanto al fatto che le misure in questione, se costituivano aiuti di Stato, dovevano avere l’autorizzazione della Commissione conformemente all’articolo 88 CE.

226    La fondatezza di siffatta soluzione non è rimessa in discussione dagli altri argomenti dedotti dalle ricorrenti.

227    Per quanto riguarda l’argomento che l’Irlanda trae dalla presunta contraddittorietà della decisione allumina I, in quanto essa conclude, ai punti 68 e 104, che l’aiuto controverso è in parte un aiuto esistente e in parte un aiuto nuovo, va osservato, per le ragioni già esposte supra ai punti da 174 a 184, che, in tali punti, la Commissione ha applicato, correttamente e in modo non intrinsecamente contraddittorio, la norma sancita all’articolo 15 del regolamento n. 659/1999, tenuto conto della natura di «regime di aiuti», ai sensi dell’articolo 1, lettera d), del medesimo regolamento, dell’esenzione controversa. Pertanto, il presente argomento dev’essere respinto in quanto infondato.

228    Per quanto attiene all’argomento che l’Irlanda trae dall’errore in cui è asseritamente incorsa la Commissione nel non aver qualificato l’aiuto controverso come aiuto esistente e nel non aver applicato all’esenzione controversa il procedimento applicabile ai regimi di aiuti esistenti, occorre constatare, per le ragioni esposte supra ai punti da 139 a 143, da 155 a 162, 190 e da 201 a 203, che, nei suddetti punti della decisione, la Commissione non è incorsa in errore nell’applicare all’aiuto controverso, concesso in applicazione dell’esenzione controversa, l’articolo 1, lettera b), punto iii), del regolamento n. 659/1999, in combinato disposto con la giurisprudenza Lorenz, nonché con l’articolo 1, lettera b), punto i), del medesimo regolamento. Pertanto, il presente argomento deve essere respinto in quanto infondato.

229    Riguardo all’argomento che l’AAL trae dall’apparente inerzia della Commissione per 17 anni, dopo la notifica dell’esenzione controversa nel 1983, va osservato che, dal momento che, come viene ricordato al punto 5 della decisione 2001/224, le decisioni di autorizzazione del Consiglio non dispensavano l’Irlanda dal notificare gli aiuti di Stato che potevano essere istituiti (v., in tal senso, sentenza Commissione/Irlanda e a., punto 27 supra, EU:C:2013:812, punto 51) e che, dopo la notifica, l’esenzione controversa è stata attuata dall’Irlanda senza rispettare il preavviso di esecuzione richiesto dalla giurisprudenza Lorenz (v. supra, punto 220), non si può contestare alla Commissione di non aver adottato, entro un termine ragionevole a decorrere dall’uno o dall’altro di tali avvenimenti, una decisione contenente una pronuncia sulla compatibilità dell’esenzione controversa con il mercato comune alla luce delle norme in materi di aiuti di Stato. Pertanto, occorre respingere il presente argomento in quanto infondato.

230    Per quanto riguarda l’argomento che l’AAL trae dal suo affidamento nel fatto che l’Irlanda si conformava ai suoi obblighi in materia di aiuti di Stato, va ricordato che, per poter attuare legittimamente l’esenzione controversa, l’Irlanda doveva rispettare l’obbligo di notificare alla Commissione non solo detta esenzione, conformemente all’articolo 88, paragrafo 3, CE, ma anche il preavviso di esecuzione di tale esenzione, richiesto dalla giurisprudenza Lorenz. Inoltre, secondo una giurisprudenza costante, tenuto conto del carattere imperativo della vigilanza sugli aiuti statali operata dalla Commissione ai sensi dell’articolo 88 CE, le imprese beneficiarie di un aiuto possono fare legittimo affidamento, in linea di principio, nella legittimità dell’aiuto solamente qualora quest’ultimo sia stato concesso nel rispetto della procedura prevista dal menzionato articolo. Un operatore economico diligente, infatti, deve normalmente essere in grado di accertarsi che tale procedura sia stata rispettata (sentenze Commissione/Germania, punto 214 supra, EU:C:1990:320, punto 14, e Spagna/Commissione, punto 214 supra, EU:C:1997:10, punto 51). Nella fattispecie, spettava quindi all’AAL verificare, eventualmente presso la Commissione, che l’Irlanda avesse rispettato tutti gli obblighi ad essa incombenti, in particolare quello di notificarle il preavviso di esecuzione dell’esenzione controversa. Pertanto, occorre respingere il presente argomento in quanto infondato.

231    Quanto agli argomenti che le ricorrenti traggono dal ritardo della Commissione nell’adottare la decisione allumina I, va osservato che tale ritardo non costituisce una circostanza eccezionale tale da aver ingenerato nuovamente nell’AAL un legittimo affidamento nella regolarità dell’aiuto controverso, e ciò per tutte le ragioni esposte infra, ai punti da 232 a 255.

232    In primo luogo, occorre esaminare se la durata del procedimento d’indagine formale abbia superato, nella fattispecie, i limiti della ragionevolezza.

233    Al riguardo, va rilevato che, nella sentenza RSV/Commissione, punto 216 supra (EU:C:1987:502), la Corte ha ritenuto che il termine di 26 mesi applicato dalla Commissione per adottare la sua decisione avesse superato i limiti della ragionevolezza.

234    Inoltre, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 6, del regolamento n. 659/1999, il termine di riferimento per concludere un procedimento d’indagine formale nell’ambito degli aiuti di Stato notificati è di 18 mesi. Detto termine, pur non essendo applicabile agli aiuti illegittimi, conformemente all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 659/1999 (v. supra, punto 217), fornisce un punto di riferimento utile per valutare la durata ragionevole di un procedimento d’indagine formale riguardante, come nelle cause in esame, una misura eseguita illegittimamente (v. supra, punto 220).

235    Nella fattispecie, occorre constatare che, il 17 luglio 2000, la Commissione ha chiesto alla Repubblica francese, all’Irlanda e alla Repubblica italiana di notificarle le esenzioni dall’accisa ai sensi delle disposizioni in materia di aiuti di Stato. Le risposte, che non hanno valore di notifica, le sono pervenute nel settembre, nell’ottobre e nel dicembre 2000. Essa ha poi avviato il procedimento d’indagine formale con decisione del 30 ottobre 2001, notificata agli Stati membri interessati il 5 novembre 2001 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 2 febbraio 2002. La Commissione ha ricevuto successivamente osservazioni dall’AAL (lettere del 26 febbraio e del 1° marzo 2002) dall’Eurallumina (lettere del 28 febbraio 2002), dall’Alcan Inc. (lettera del 1° marzo 2002) e dall’Associazione europea dell’alluminio (lettera del 26 febbraio 2002). Tali osservazioni sono state trasmesse all’Irlanda, alla Repubblica italiana e alla Repubblica francese in data 26 marzo 2002. L’Irlanda ha presentato i propri commenti sulla decisione di avvio del procedimento d’indagine formale l’8 gennaio 2002. Il 18 febbraio 2002, la Commissione ha chiesto informazioni complementari all’Irlanda, che ha risposto il 26 aprile 2002, dopo aver chiesto una proroga del termine fissato per la risposta. Dopo aver chiesto anch’essa una proroga del termine di risposta il 21 novembre 2001, la Repubblica francese ha commentato la decisione di avvio il 12 febbraio 2002. La Repubblica italiana ha presentato i propri commenti il 6 febbraio 2002.

236    La decisione allumina I è stata adottata il 7 dicembre 2005.

237    Pertanto, sono trascorsi poco più di 49 mesi tra l’adozione della decisione di avvio del procedimento d’indagine formale e l’adozione della decisione allumina I.

238    A priori, siffatto termine, che era quasi il doppio di quello preso in considerazione nella sentenza RSV/Commissione, punto 216 supra (EU:C:1987:502), e poco più del doppio di quello previsto all’articolo 7, paragrafo 6, del regolamento n. 659/1999 per concludere un procedimento d’indagine formale nell’ambito degli aiuti di Stato notificati, risulta irragionevole. Conformemente alla giurisprudenza, occorre tuttavia esaminare se detto termine non potesse essere giustificato alla luce delle circostanze del caso di specie.

239    Al riguardo, le circostanze fatte valere dalla Commissione non sono tuttavia tali da giustificare un termine per l’esame di 49 mesi.

240    È vero che detto termine tiene conto, da un lato, del termine impartito agli Stati membri e ai beneficiari per presentare le loro osservazioni e, dall’altro, del fatto che i governi francese, irlandese e italiano hanno chiesto alla Commissione il rinvio dei termini per presentare le loro osservazioni e le loro risposte nell’ambito del procedimento d’indagine formale. Considerato lo stretto collegamento esistente, nella fattispecie, tra le esenzioni dall’accisa, trattandosi di misure simili autorizzate, secondo procedure svolte parallelamente, dalla stessa decisione del Consiglio, si deve tener conto di tutti gli atti procedurali compiuti nell’ambito dei fascicoli di cui trattasi, e, in particolare, del fatto che, il 26 aprile 2002, l’Irlanda ha risposto all’ultima richiesta di informazioni complementari inviata dalla Commissione.

241    Tuttavia, dopo quest’ultima data, sono trascorsi ancora poco più di 43 mesi prima che la Commissione adottasse la decisione allumina I. Orbene, siffatto termine per l’esame dei fascicoli di cui trattasi, alla luce di tutte le osservazioni fornite dagli Stati coinvolti e dalle parti interessate, non è giustificabile nelle circostanze del caso di specie.

242    Sotto un primo profilo, per quanto riguarda l’asserita complessità dei fascicoli, quest’ultima non è provata e, anche se così fosse, non potrebbe giustificare un termine per l’esame così lungo come quello del caso di specie. Infatti, il fascicolo non contiene alcun indizio circa problemi giuridici di particolare rilevanza che la Commissione avrebbe dovuto affrontare, in quanto la decisione allumina I era, del resto, di una ragionevole lunghezza (112 punti) e non faceva emergere, nella sua esposizione, alcuna difficoltà manifesta. La Commissione era poi a conoscenza delle esenzioni dall’accisa assai prima dell’avvio del procedimento d’indagine formale, dato che le prime domande di esenzione risalivano al 1992, per l’Irlanda, al 1993, per la Repubblica italiana, e al 1997, per la Repubblica francese. È del resto la Commissione ad aver trasmesso le successive proposte di decisione di autorizzazione delle esenzioni dall’accisa al Consiglio, dopo aver ricevuto richieste in tal senso da parte della Repubblica francese, dell’Irlanda e della Repubblica italiana. Infine, nell’ambito delle sue relazioni sugli aiuti di Stato, la Commissione ha informato l’OMC dell’esistenza dell’esenzione irlandese.

243    Inoltre, la stessa Commissione ha precisato che, dal 1999, essa considerava le esenzioni dall’accisa contrarie alle norme in materia di aiuti di Stato. Essa è stata quindi in grado, a partire da tale data, di approfondire la sua riflessione sulla regolarità di dette esenzioni alla luce della normativa in materia.

244    Peraltro, il fatto che la Commissione non abbia più chiesto informazioni complementari alla Repubblica francese, all’Irlanda o alla Repubblica italiana durante i 43 mesi che hanno preceduto l’adozione della decisione allumina I attesta che essa disponeva già, all’epoca, di tutti gli elementi necessari per pronunciare la sua decisione sulle esenzioni dall’accisa.

245    Infine, per quanto riguarda la presunta difficoltà derivante dall’evoluzione del regime comunitario di tassazione degli oli minerali, e in particolare dall’adozione della direttiva 2003/96, la Commissione non ha fondati motivi per farla valere. Infatti, la decisione allumina I riguarda una situazione giuridica disciplinata non già dal nuovo regime di tassazione degli oli minerali risultante dalla direttiva 2003/96, il quale è entrato in vigore solo a decorrere dal 1° gennaio 2004, bensì dal regime di tassazione degli oli minerali precedentemente applicabile. Pertanto, l’evoluzione della normativa comunitaria, invocata dalla Commissione, era ininfluente nella fattispecie. Ciò è confermato dal fatto che, nella decisione allumina I, la Commissione ha avviato un nuovo procedimento d’indagine formale relativo alle esenzioni dall’accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella regione di Gardanne, nella regione di Shannon e in Sardegna per il periodo decorrente dal 1° gennaio 2004, data che segna l’inizio dell’applicazione del nuovo regime di tassazione degli oli minerali risultante dalla direttiva 2003/96. In ogni caso, occorre sottolineare che la decisione allumina I è stata adottata quasi due anni dopo l’adozione della direttiva 2003/96. Orbene, la mera necessità, asserita dalla Commissione, di tener conto, nella decisione allumina I, del nuovo regime di tassazione degli oli minerali risultante dalla direttiva 2003/96 non poteva essere sufficiente per giustificare un termine così lungo come quello del caso di specie.

246    Ciò premesso, la Commissione aveva una buona conoscenza del contesto di diritto e di fatto delle esenzioni dall’accisa e non doveva affrontare alcuna difficoltà manifesta relativa al loro esame alla luce delle norme in materia di aiuti di Stato.

247    Sotto un secondo profilo, per quanto attiene alle difficoltà di ordine pratico e linguistico asserite dalla Commissione, anche supponendo che siano provate, esse non possono giustificare un termine così lungo come quello del caso di specie. In ogni caso, la Commissione disponeva di servizi che le consentivano di far fronte alle difficoltà linguistiche dalla stessa asserite nonché all’esame, in parallelo, delle esenzioni dall’accisa entro termini assai più brevi di quello della fattispecie, in particolare grazie a un buon coordinamento dei suoi servizi.

248    Pertanto, il termine per l’esame dell’aiuto controverso è, nella fattispecie, irragionevole.

249    In secondo luogo, occorre esaminare se tale ritardo della Commissione nel pronunciare la decisione impugnata abbia potuto ragionevolmente far ritenere all’AAL che i dubbi della Commissione non sussistessero più e che all’esenzione controversa non fossero opposte obiezioni, e se tale ritardo fosse tale da impedire alla Commissione di chiedere il recupero dell’aiuto concesso, fra il 3 febbraio 2002 e il 31 dicembre 2003, in base a detta esenzione, come è già stato dichiarato nella sentenza RSV/Commissione, punto 216 supra (EU:C:1987:502, punto 16).

250    In quest’ultima sentenza, la Corte ha certamente dichiarato che il termine di 26 mesi necessario alla Commissione per adottare la propria decisione aveva potuto ingenerare nella parte ricorrente, beneficiaria dell’aiuto, un legittimo affidamento tale da impedire all’istituzione di intimare alle autorità nazionali interessate di ordinare la restituzione di tale aiuto.

251    Tuttavia, se occorre vigilare sul rispetto del principio imperativo della certezza del diritto a tutela degli interessi privati, è opportuno ugualmente ponderare detto principio con quello della tutela degli interessi pubblici, tra i quali si colloca, nel settore degli aiuti di Stato, il dovere di evitare che il funzionamento del mercato sia falsato da aiuti di Stato lesivi della concorrenza, il che impone, secondo una costante giurisprudenza, che gli aiuti illegittimi siano restituiti al fine di ripristinare la situazione precedente [v. sentenza del 5 agosto 2003, P & O European Ferries (Vizcaya) e Diputación Foral de Vizcaya/Commissione, T‑116/01 e T‑118/01, Racc., EU:T:2003:217, punti 207 e 208 e giurisprudenza ivi citata].

252    La giurisprudenza ha quindi interpretato la sentenza RSV/Commissione, punto 216 supra (EU:C:1987:502), nel senso che le circostanze concrete della causa che ha dato luogo a tale sentenza hanno avuto un ruolo decisivo nell’orientamento seguito dalla Corte (v., in tal senso, sentenze Italia/Commissione, punto 214 supra, EU:C:2004:240, punto 90, Italia/Commissione, punto 120 supra, EU:C:2004:234, punto 119, Diputación Foral de Álava e a./Commissione, punto 217 supra, EU:T:2009:314, punto 286, e Diputación Foral de Álava e a., punto 217 supra, EU:T:2009:316, punto 344). In particolare, si è tenuto conto del fatto che l’aiuto in esame nella sentenza RSV/Commissione, punto 216 supra (EU:C:1987:502), era stato concesso prima che la Commissione avviasse il relativo procedimento d’indagine formale. Inoltre, tale aiuto era stato oggetto, sia pure dopo il suo versamento, di una notifica formale alla Commissione. Peraltro, esso si ricollegava a costi supplementari connessi ad aiuti autorizzati dalla Commissione e riguardava un settore che, dal 1977, aveva beneficiato di aiuti autorizzati dalla Commissione. Infine, l’esame della compatibilità dell’aiuto non richiedeva una ricerca approfondita.

253    Orbene, non tutte le circostanze eccezionali presenti nella causa che ha dato luogo alla sentenza RSV/Commissione, punto 216 supra (EU:C:1987:502), si ritrovano nella presente causa. È vero che, come nella causa che ha dato luogo alla sentenza RSV/Commissione, punto 216 supra (EU:C:1987:502), al momento in cui la Commissione sembra essere rimasta inattiva, essa aveva già una buona conoscenza dell’esenzione controversa ed era stata quindi in grado di formarsi un’opinione sulla sua regolarità alla luce delle norme in materia di aiuti di Stato, cosicché essa non doveva più effettuare, al riguardo, una ricerca approfondita. Tuttavia, altre circostanze essenziali prese in esame nella sentenza RSV/Commissione, punto 216 supra (EU:C:1987:502) mancano nel caso di specie. In particolare, nella presente causa, l’aiuto controverso è stato concesso dopo l’avvio, da parte della Commissione, del procedimento d’indagine formale relativo all’esenzione controversa.

254    Ciò differenzia fondamentalmente le circostanze concrete della causa sfociata nella sentenza RSV/Commissione, punto 216 supra (EU:C:1987:502), da quelle sottese alla presente causa.

255    Peraltro, occorre tener conto del fatto che, al punto 52 della sentenza dell’11 novembre 2004, Demesa e Territorio Histórico de Álava/Commissione (C‑183/02 P e C‑187/02 P, Racc., EU:C:2004:701), la Corte ha statuito, in merito alle circostanze eccezionali che potrebbero aver giustamente fondato il legittimo affidamento del beneficiario di un aiuto illegittimo nella regolarità del medesimo, che qualsiasi inerzia manifesta della Commissione era priva di significato nel caso in cui un regime di aiuti non le fosse stato notificato. Siffatta soluzione si impone altresì nel caso in cui, come nelle cause in esame, a un regime di aiuti sia stata data esecuzione senza che il preavviso di esecuzione richiesto dalla giurisprudenza Lorenz sia stato rispettato (v. supra, punto 220) e, pertanto, senza che il procedimento di cui all’articolo 88 CE sia stato integralmente seguito (v. la giurisprudenza citata al precedente punto 214). Pertanto, nella fattispecie, l’apparente inerzia della Commissione per i 43 mesi successivi alla risposta dell’Irlanda all’ultima richiesta di informazioni complementari della Commissione (v. supra, punto 241), per quanto contraria al principio del rispetto del termine ragionevole, non assume tuttavia un particolare significato dal punto di vista dell’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato all’aiuto controverso, illegittimamente eseguito. Pertanto, tale inerzia non è sufficiente per constatare l’esistenza di circostanze eccezionali tali da ingenerare nuovamente nell’AAL un legittimo affidamento nella regolarità dell’aiuto controverso alla luce delle norme in materia di aiuti di Stato. Ne consegue che la mera violazione, nella fattispecie, del principio del rispetto del termine ragionevole per l’adozione della decisione allumina I non ostava a che, in tale decisione, la Commissione intimasse il recupero dell’aiuto controverso.

256    Pertanto, gli argomenti relativi all’inosservanza del termine ragionevole devono essere respinti.

257    Per quanto riguarda l’argomento che l’Irlanda trae dall’inosservanza del termine di 18 mesi di cui all’articolo 7, paragrafo 6, del regolamento n. 659/1999, va osservato che quest’ultima disposizione prevede unicamente che, in caso di aiuti notificati, «[p]er quanto possibile, la Commissione si adopera per adottare una decisione entro 18 mesi dall’avvio [del procedimento d’indagine formale]». Da tale articolo non emerge che il mero decorso del termine ivi menzionato osti a che la Commissione possa recuperare aiuti, salvo il termine di prescrizione di dieci anni stabilito all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999. L’articolo 7, paragrafo 7, del regolamento n. 659/1999 prevede, infatti, che, «[u]na volta scaduto il termine di cui al paragrafo 6, e se lo Stato membro interessato ne fa richiesta, la Commissione, entro 2 mesi, prende una decisione in base alle informazioni in suo possesso». Pertanto, il presente argomento deve essere respinto in quanto infondato.

258    Quanto all’argomento che l’AAL trae dal fatto che la Commissione ha pubblicamente plaudito all’adozione, da parte del Consiglio, della direttiva 2003/96, esso è inconferente, in quanto il fatto che l’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2003/96, in combinato disposto con l’articolo 28, paragrafo 2, della medesima direttiva autorizzasse l’Irlanda a continuare ad applicare l’esenzione controversa a decorrere dal 1° gennaio 2003 è irrilevante ai fini di un’eventuale affidamento legittimo dell’AAL nella legittimità dell’esenzione controversa alla luce delle norme in materia di aiuti di Stato. Infatti, alla data in cui l’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2003/96 è divenuto applicabile, ossia il 1° gennaio 2003, l’AAL doveva essere informata dell’esistenza di un procedimento d’indagine formale pendente, riguardante l’esenzione controversa, e del fatto che, se l’esenzione controversa costituiva un aiuto di Stato, essa doveva essere autorizzata dalla Commissione, conformemente all’articolo 88 CE. Non è stato possibile modificare tale situazione con l’adozione e l’entrata in vigore della direttiva 2003/96, rispettivamente il 27 e il 31 ottobre 2003, il cui considerando 32 chiarisce espressamente che tale direttiva «lascia impregiudicato l’esito di eventuali procedure relative agli aiuti di Stato avviate a norma degli articoli 87 [CE] e 88 [CE]» (v., in tal senso e per analogia, sentenza Commissione/Irlanda e a., punto 27 supra, EU:C:2013:812, punto 51). Pertanto, l’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2003/96 non era tale, dopo la pubblicazione della decisione di avvio del procedimento d’indagine formale, da ingenerare nuovamente nell’AAL un legittimo affidamento nella legittimità dell’esenzione controversa alla luce delle norme in materia di aiuti di Stato.

259    Per quanto riguarda gli argomenti che le ricorrenti traggono dal fatto che la Commissione non ha emesso, nella fattispecie, un’ingiunzione di sospensione dell’aiuto controverso, in forza dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999, è sufficiente ricordare, come già esposto al precedente punto 79, che tale disposizione non impone alla Commissione, quando sussistono determinate condizioni, di emettere un’ingiunzione di sospensione, ma prevede soltanto che essa possa emettere siffatta ingiunzione, ove lo ritenga necessario. Ne consegue che l’AAL, nella fattispecie, non può aver tratto alcuna conclusione dal fatto che la Commissione non aveva ritenuto di dover emettere un’ingiunzione di sospensione. Di conseguenza, occorre respingere il presente argomento in quanto infondato.

260    Quanto all’argomento che l’AAL trae dagli investimenti a lungo termine dalla stessa realizzati nel suo stabilimento di produzione di allumina impiantato nella regione di Shannon, occorre rilevare che la Commissione, nella fattispecie, giustamente non ne ha tenuto conto. Infatti, l’AAL non ha fondati motivi per sostenere che tali investimenti sono stati realizzati in base a un suo legittimo affidamento nel fatto che tali investimenti avrebbero potuto essere ammortizzati grazie, in particolare, al beneficio che essa avrebbe tratto dall’esenzione controversa sino al 31 dicembre 2006. Al riguardo, dalle dichiarazioni rese dall’AAL nelle sue memorie, emerge che gli investimenti di cui trattasi sono stati «disposti nell’autunno 2003», ossia in una data successiva a quella della pubblicazione della decisione della Commissione di avviare il procedimento d’indagine formale, vale a dire il 2 febbraio 2002. Orbene, come deriva dai precedenti punti da 221 a 225, dopo detta pubblicazione, l’AAL non poteva più fare legittimo affidamento nella legittimità dell’esenzione controversa alla luce delle norme in materia di aiuti di Stato e nel fatto che, se tale esenzione costituiva un aiuto di Stato, il recupero dell’esenzione controversa avrebbe potuto essere ordinato dalla Commissione. Come è già stato osservato al precedente punto 258, l’adozione della direttiva 2003/96, le cui disposizioni disciplinavano soltanto l’armonizzazione delle normative in materia di accise, non era tale da ingenerare nuovamente nell’AAL, dopo la pubblicazione della decisione di avviare il procedimento d’indagine formale, un legittimo affidamento nel fatto che l’aiuto controverso era legittimo alla luce delle norme in materia di aiuti di Stato e che non sarebbe stato recuperato in applicazione di queste ultime norme. In ogni caso, l’AAL non ha prodotto alcun elemento che attestasse che essa avrebbe realizzato tali investimenti in considerazione del suo legittimo affidamento nel fatto che detti investimenti avrebbero potuto essere ammortizzati grazie, in particolare, al beneficio che essa avrebbe tratto dall’esenzione controversa sino al 31 dicembre 2006. Un investimento è stato del resto realizzato nell’ambito di un concorso, ossia l’Irish Capacity 2005 Competition, vinto dall’AAL nel 2003. Pertanto, nella decisione impugnata, la Commissione aveva fondati motivi per non tener conto del legittimo affidamento, asserito nella fattispecie dall’AAL, nel fatto che gli investimenti realizzati nel suo stabilimento di produzione di allumina impiantato nella regione di Shannon avrebbero potuto essere ammortizzati grazie, in particolare, al beneficio che essa avrebbe tratto dall’esenzione controversa sino al 31 dicembre 2006. Pertanto, il presente argomento deve essere respinto in quanto infondato.

261    Per quanto riguarda, infine, l’affermazione dell’Irlanda secondo la quale, prima del 31 dicembre 2003, l’AAL non poteva coprire le sue perdite in caso di restituzione dell’aiuto concesso in applicazione dell’esenzione controversa, tale affermazione non può essere accolta, non essendo stata sviluppata e suffragata nella replica nella causa T‑50/06 RENV II, nella quale è stata formulata.

262    Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, occorre constatare che le ricorrenti non hanno dimostrato, nella fattispecie, l’esistenza di circostanze eccezionali tali da aver ragionevolmente consentito all’AAL di ritenere che i dubbi della Commissione non sussistessero più e che all’esenzione controversa non fosse opposta alcuna obiezione, il che avrebbe impedito che, nella decisione impugnata, la Commissione intimasse il recupero dell’aiuto controverso.

263    Pertanto, il terzo motivo dedotto a sostegno del ricorso nella causa T‑50/06 RENV II e il quarto motivo dedotto a sostegno del ricorso nella causa T‑69/06 RENV II devono essere respinti in quanto infondati.

 Sulla censura relativa alla violazione del principio del rispetto del termine ragionevole, fatta valere nell’ambito del quarto motivo dedotto a sostegno del ricorso nella causa T‑50/06 RENV II, e sul quinto motivo, fondato sulla violazione dei principi del rispetto del termine ragionevole, della certezza del diritto e del buon andamento dell’amministrazione, collegata alla durata eccessiva del procedimento d’indagine formale, dedotto a sostegno del ricorso nella causa T‑69/06 RENV II

264    Nell’ambito del quarto motivo dedotto a sostegno del ricorso nella causa T‑50/06 RENV II, l’Irlanda contesta, in sostanza, alla Commissione di aver violato il principio del rispetto del termine ragionevole avendo tardato nell’adottare la decisione impugnata (v. supra, punti 45 e 51).

265    Nell’ambito del quinto motivo dedotto a sostegno del ricorso nella causa T‑69/06 RENV II, l’AAL sostiene che la Commissione ha violato i principi del rispetto del termine ragionevole, della certezza del diritto e del buon andamento dell’amministrazione avendo tardato nell’adottare la decisione allumina I, la quale è intervenuta soltanto più di 43 mesi dopo la ricezione, da parte della Commissione, nell’aprile 2002, della risposta dell’Irlanda all’ultima richiesta di informazioni complementari inviata da tale istituzione.

266    La Commissione chiede il rigetto della presente censura e del presente motivo in quanto infondati.

267    Al riguardo, occorre ricordare che la fondamentale esigenza di certezza del diritto osta a che la Commissione possa ritardare indefinitamente l’esercizio dei suoi poteri (sentenze del 14 luglio 1972, Geigy/Commissione, 52/69, Racc., EU:C:1972:73, punti 20 e 21, e Falck e Acciaierie di Bolzano/Commissione, punto 215 supra, EU:C:2002:524, punto 140).

268    Inoltre, il rispetto, da parte della Commissione, di un termine ragionevole nell’adottare decisioni in esito a procedimenti amministrativi in materia di politica della concorrenza costituisce un principio di buon andamento dell’amministrazione (v. sentenza del 20 ottobre 2011, Eridania Sadam/Commissione, T‑579/08, EU:T:2011:608, punto 79 e giurisprudenza ivi citata). Pertanto, in materia di aiuti di Stato, quando decide di avviare il procedimento d’indagine formale, la Commissione dispone di un termine ragionevole per concludere il procedimento stesso (ordinanza dell’11 luglio 1979, Fédération nationale des producteurs de vins de table et vins de pays/Commissione, 59/79, Racc., EU:C:1979:188, pag. 2426, pag. 2428).

269    Nella fattispecie, come rilevato al precedente punto 248, il termine per l’esame dell’aiuto controverso è certamente irragionevole.

270    Tuttavia, l’inosservanza di un termine ragionevole giustifica l’annullamento della decisione adottata alla scadenza di tale termine solo qualora comporti anche una violazione dei diritti della difesa delle imprese interessate. Quando non è dimostrato che l’eccessivo periodo di tempo decorso abbia pregiudicato la capacità delle imprese interessate di difendersi in modo efficace, il mancato rispetto del principio del termine ragionevole non incide sulla validità del procedimento amministrativo e può dunque analizzarsi solo come un motivo di pregiudizio atto ad essere invocato dinanzi al giudice dell’Unione (v. sentenza Eridania Sadam/Commissione, punto 268 supra, EU:T:2011:608, punto 80 e giurisprudenza ivi citata).

271    In ogni caso, occorre rammentare che, durante la fase di indagine di cui all’articolo 88, paragrafo 2, CE, gli interessati, come l’AAL nel caso di specie, lungi dal potersi valere dei diritti della difesa riconosciuti alle persone nei cui confronti è aperto un procedimento, dispongono soltanto del diritto di essere associati al procedimento amministrativo in misura adeguata, tenuto conto delle circostanze del caso di specie (v. sentenza Eridania Sadam/Commissione, punto 268 supra, EU:T:2011:608, punto 81 e giurisprudenza ivi citata).

272    Nella fattispecie, le ricorrenti non affermano che il diritto dell’AAL di essere sentita ed associata al procedimento in misura adeguata, tenuto conto delle circostanze del caso di specie, sarebbe stato violato dalla Commissione in occasione del procedimento d’indagine formale.

273    Si devono poi respingere, in quanto infondati, la censura relativa alla violazione del principio del rispetto del termine ragionevole, fatta valere nell’ambito del quarto motivo dedotto a sostegno del ricorso nella causa T‑50/06 RENV II, nonché il quinto motivo dedotto a sostegno del ricorso nella causa T‑69/06 RENV II.

274    Poiché tutti i motivi e le censure dedotti a sostegno dei presenti ricorsi sono stati respinti, detti ricorsi devono essere essi stessi integralmente respinti.

 Sulle spese

275    Conformemente all’articolo 219 del regolamento di procedura del Tribunale, nelle decisioni del Tribunale pronunciate dopo l’annullamento e il rinvio, il medesimo provvede sulle spese relative, da un lato, ai procedimenti instaurati dinanzi ad esso e, dall’altro, al procedimento di impugnazione dinanzi alla Corte. Dato che, nelle sentenze Commissione/Irlanda e a., punto 22 supra (EU:C:2009:742), e Commissione/Irlanda e a., punto 27 supra (EU:C:2013:812), la Corte ha riservato le spese, spetta al Tribunale pronunciarsi altresì, nella presente sentenza, sulle spese relative a tali procedimenti di impugnazione.

276    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, del regolamento di procedura, in via eccezionale, per ragioni di equità, il Tribunale può decidere che una parte soccombente sostenga, oltre alle proprie spese, soltanto una quota delle spese dell’altra parte. Inoltre, ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 2, del medesimo regolamento, il Tribunale può condannare una parte, anche vittoriosa, parzialmente o totalmente alle spese, se ciò appare giustificato a causa del suo comportamento, compreso quello tenuto prima dell’avvio del giudizio. In particolare, è consentito al Tribunale condannare alle spese un’istituzione la cui decisione non sia stata annullata, a causa delle carenze di quest’ultima, che hanno potuto indurre un ricorrente a proporre ricorso (v., per analogia, sentenza del 9 settembre 2010, Evropaïki Dynamiki/Commissione, T‑387/08, EU:T:2010:377, punto 177 e giurisprudenza ivi citata).

277    Le ricorrenti sono rimaste soccombenti nelle loro conclusioni. Tuttavia, nell’ambito dell’esame dei presenti ricorsi, è stato constatato al precedente punto 248, che la Commissione aveva violato il principio del rispetto del termine ragionevole nell’adozione della decisione impugnata, il che ha potuto indurre le ricorrenti a proporre i ricorsi, al fine di far constatare detta violazione. In tali circostanze, il Tribunale ritiene sia giusto ed equo, relativamente alle cause T‑50/06, T‑50/06 RENV I e T‑50/06 RENV II, condannare l’Irlanda a sopportare le proprie spese nonché tre quarti delle spese sostenute dalla Commissione, mentre quest’ultima è condannata a sopportare un quarto delle proprie spese, e, relativamente alle cause T‑69/06, T‑69/06 RENV I e T‑69/06 RENV II, condannare l’AAL a sopportare le proprie spese nonché tre quarti delle spese sostenute dalla Commissione, mentre quest’ultima è condannata a sopportare un quarto delle proprie spese. Nella causa T‑69/06 R, si deve, per contro, condannare l’AAL al pagamento integrale delle spese. Per quanto attiene alle cause C‑89/08 P e C‑272/12 P, dato che cinque parti erano contrapposte alla Commissione in ciascuna di tali cause, occorre, in applicazione del criterio di ripartizione adottato nelle cause T‑50/06, T‑50/06 RENV I e T‑50/06 RENV II nonché nelle cause T‑69/06, T‑69/06 RENV I e T‑69/06 RENV II, condannare l’Irlanda e l’AAL a sopportare ciascuna le proprie spese nonché tre ventesimi, ossia un quinto di tre quarti, delle spese sostenute dalla Commissione e condannare quest’ultima a sopportare un quinto delle proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)      I ricorsi sono respinti.

2)      L’Irlanda è condannata a sopportare le proprie spese e tre quarti delle spese sostenute dalla Commissione europea nelle cause T‑50/06, T‑50/06 RENV I e T‑50/06 RENV II nonché tre ventesimi delle spese sostenute dalla Commissione nelle cause C‑89/08 P e C‑272/12 P.

3)      L’Aughinish Alumina Ltd è condannata a sopportare le proprie spese e tre quarti delle spese sostenute dalla Commissione nelle cause T‑69/06, T‑69/06 RENV I e T‑69/06 RENV II, tre ventesimi delle spese sostenute dalla Commissione nelle cause C‑89/08 P e C‑272/12 P nonché la totalità delle spese nella causa T‑69/06 R.

4)      La Commissione è condannata a sopportare un quarto delle proprie spese nelle cause riunite T‑50/06 e T‑69/06, nelle cause riunite T‑50/06 RENV I e T‑69/06 RENV I e nelle cause riunite T‑50/06 RENV II e T‑69/06 RENV II nonché un quinto delle proprie spese nelle cause C‑89/08 P e C‑272/12 P.

Kanninen

Pelikánová

Buttigieg

Gervasoni

 

      Madise

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 22 aprile 2016.

Firme

Indice


Fatti

L’esenzione controversa

Procedimento amministrativo

Decisione allumina I

Procedimento e conclusioni delle parti

In diritto

Su, da un lato, il secondo motivo, vertente sulla violazione del principio della certezza del diritto, del principio dell’estoppel e dell’articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 92/81, e il quarto motivo, fondato sulla violazione del principio dell’estoppel nonché su uno sviamento di potere, dedotti a sostegno del ricorso nella causa T‑50/06 RENV II, e, dall’altro, il secondo motivo, vertente sulla violazione dei principi della certezza del diritto e dell’effetto utile degli atti delle istituzioni nonché sull’eccesso di competenza e sullo sviamento di potere, dedotto a sostegno del ricorso nella causa T‑69/06 RENV II

Sul terzo motivo vertente sulla violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera m), CE e dall’articolo 157 CE, dedotto a sostegno del ricorso nella causa T‑69/06 RENV II

Sul sesto motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione e dell’articolo 87, paragrafo 1, CE, dedotto a sostegno del ricorso nella causa T‑69/06 RENV II

Sui primi motivi dedotti a sostegno dei presenti ricorsi, vertenti su un errore di diritto nella qualificazione dell’aiuto controverso alla luce dell’articolo 88 CE

Sulla prima parte del primo motivo dedotto a sostegno del ricorso nella causa T‑50/06 RENV II e sulla seconda parte del primo motivo dedotto a sostegno del ricorso nella causa T‑69/06 RENV II, vertenti sulla violazione dell’articolo 88 CE e della regola codificata all’articolo 1, lettera b), punto iii), del regolamento n. 659/1999 nonché, nella causa T‑50/06 RENV II, sulla violazione delle norme procedurali relative ai regimi di aiuti esistenti, come codificate agli articoli 17 e 18 del regolamento n. 659/1999

Sulla seconda parte del primo motivo dedotto a sostegno del ricorso nella causa T‑50/06 RENV II e sulla terza parte del primo motivo dedotto a sostegno del ricorso nella causa T‑69/06 RENV II, riguardanti la violazione del combinato disposto dell’articolo 88 CE nonché dell’articolo 1, lettera b), punto iv), e dell’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento n. 659/1999

Sulla terza parte del primo motivo dedotto a sostegno del ricorso nella causa T‑50/06 RENV II e sulla prima parte del primo motivo dedotto a sostegno del ricorso nella causa T‑69/06 RENV II riguardanti, in sostanza, la violazione dell’articolo 88 CE e della regola codificata all’articolo 1, lettera b), punto i), del regolamento n. 659/1999

Sul terzo motivo, vertente sulla violazione del principio del rispetto del legittimo affidamento, dedotto a sostegno del ricorso nella causa T‑50/06 RENV II, e sul quarto motivo riguardante la violazione dei principi della tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto, dedotto a sostegno del ricorso nella causa T‑69/06 RENV II

Sulla censura relativa alla violazione del principio del rispetto del termine ragionevole, fatta valere nell’ambito del quarto motivo dedotto a sostegno del ricorso nella causa T‑50/06 RENV II, e sul quinto motivo, fondato sulla violazione dei principi del rispetto del termine ragionevole, della certezza del diritto e del buon andamento dell’amministrazione, collegata alla durata eccessiva del procedimento d’indagine formale, dedotto a sostegno del ricorso nella causa T‑69/06 RENV II

Sulle spese


* Lingua processuale: l’inglese.