Language of document : ECLI:EU:C:2019:1119

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

19 dicembre 2019 (*)

«Impugnazione – Funzione pubblica – Statuto dei funzionari dell’Unione europea – Articolo 1 quinquies – Articolo 17, primo comma, dell’allegato VIII – Pensione di reversibilità – Presupposti per la concessione – Nozione di “coniuge superstite” di un funzionario dell’Unione – Matrimonio e unione non matrimoniale – Convivenza more uxorio – Principio di non discriminazione – Situazione comparabile – Insussistenza – Requisito della durata del matrimonio – Lotta contro le frodi – Giustificazione»

Nel procedimento C‑460/18 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 12 luglio 2018,

HK, residente a Espartinas (Siviglia, Spagna), rappresentato da S. Rodrigues e A. Champetier, avocats,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

Commissione europea, rappresentata da G. Gattinara e B. Mongin, in qualità di agenti,

convenuta in primo grado,

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da M. Bauer e R. Meyer, in qualità di agenti,

interveniente in primo grado,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da J.-C. Bonichot, presidente di sezione, R. Silva de Lapuerta, vicepresidente della Corte, M. Safjan (relatore), L. Bay Larsen e C. Toader, giudici,

avvocato generale: P. Pikamäe

cancelliere: V. Giacobbo-Peyronnel, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’8 maggio 2019,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 29 luglio 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con la sua impugnazione, HK chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 3 maggio 2018, HK/Commissione (T‑574/16, non pubblicata, in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2018:252), recante rigetto del suo ricorso diretto ad ottenere, da un lato, l’annullamento della decisione della Commissione europea con cui quest’ultima gli ha negato il beneficio della pensione di reversibilità (in prosieguo: la «decisione controversa») e, per quanto necessario, della decisione della Commissione recante rigetto del suo reclamo e, dall’altro, il risarcimento dei danni materiali e morali che il ricorrente asserisce di aver subito.

 Contesto normativo

 La direttiva 2000/78/CE

2        L’articolo 1 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU 2000, L 303, pag. 16), intitolato «Obiettivo», enuncia:

«La presente direttiva mira a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, [l’]handicap, l’età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l’occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento».

3        L’articolo 2 di detta direttiva, intitolato «Nozione di discriminazione» precisa quanto segue:

«1.      Ai fini della presente direttiva, per “principio della parità di trattamento” si intende l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all’articolo 1.

2.      Ai fini del paragrafo 1:

a)      sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all’articolo 1, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga;

(…)».

 Statuto

4        Conformemente all’articolo 1 quinquies dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, nella versione applicabile alla presente controversia (in prosieguo: lo «Statuto»):

«1.      Nell’applicazione del presente statuto è proibita ogni discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle, le origini etniche o sociali, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l’età o l’orientamento sessuale.

Ai fini del presente statuto, le unioni non matrimoniali sono equiparate al matrimonio, a condizione che siano rispettate tutte le condizioni previste all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), dell’allegato VII.

(…)

5.      Quando una persona a cui si applica il presente statuto, che si considera lesa a seguito della mancata applicazione nei suoi confronti del principio di pari trattamento sopra menzionato, esponga fatti sulla base dei quali si possa presumere che vi sia stata discriminazione diretta o indiretta, spetta all’istituzione dimostrare che non si è avuta violazione del suddetto principio di parità. La presente disposizione non si applica nelle procedure disciplinari.

6.      Nel rispetto del principio di non discriminazione e del principio di proporzionalità, ogni limitazione di tali principi deve essere oggettivamente e ragionevolmente giustificata e deve rispondere a obiettivi legittimi di interesse generale nel quadro della politica del personale. Tali obiettivi possono in particolare giustificare la fissazione di un’età pensionabile obbligatoria e di un’età minima per beneficiare di una pensione di anzianità».

5        L’articolo 79, primo comma, dello Statuto enuncia quanto segue:

«Alle condizioni previste dal capitolo 4 dell’allegato VIII, il coniuge superstite di un funzionario o di un ex funzionario ha diritto a una pensione di riversibilità pari al 60% della pensione di anzianità o dell’indennità di invalidità di cui godeva il coniuge o di cui avrebbe goduto se avesse potuto pretendervi, prescindendo dalla durata di servizio e dall’età, al momento del suo decesso».

6        L’articolo 91, paragrafo 2, dello Statuto prevede:

«Un ricorso davanti alla Corte di giustizia dell’Unione europea è ricevibile soltanto se:

–        l’autorità che ha il potere di nomina ha ricevuto un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, nel termine ivi previsto, [e]

–        tale reclamo è stato oggetto di una decisione esplicita o implicita di rigetto».

7        L’articolo 1, paragrafo 2, dell’allegato VII dello Statuto così dispone:

«Ha diritto all’assegno di famiglia:

(…)

c)      il funzionario registrato come membro stabile di un’unione di fatto, a condizione che:

i)      la coppia fornisca un documento ufficiale riconosciuto come tale da uno Stato membro dell’Unione europea o da un’autorità competente di uno Stato membro, attestante la condizione di membri di un’unione di fatto;

ii)      nessuno dei due partner sia sposato né sia impegnato in un’altra unione di fatto;

iii)      i partner non siano legati da uno dei seguenti vincoli di parentela: genitori e figli, nonni e nipoti, fratelli e sorelle, zie/zii e nipoti, generi e nuore;

iv)      la coppia non abbia accesso al matrimonio civile in uno Stato membro; si considera che una coppia ha accesso al matrimonio civile ai fini del presente punto unicamente nel caso in cui i due partner soddisfino l’insieme delle condizioni fissate dalla legislazione di uno Stato membro che autorizza il matrimonio di tale coppia;

(…)».

8        L’articolo 17 dell’allegato VIII dello Statuto ha il seguente tenore:

«Il coniuge superstite di un funzionario deceduto trovandosi in una delle posizioni di cui all’articolo 35 dello statuto beneficia, purché la coppia sia stata sposata per almeno un anno, e fatte salve le disposizioni dell’articolo 1, paragrafo 1 e dell’articolo 22 [dell’allegato VIII dello Statuto], di una pensione di reversibilità pari al 60% della pensione di anzianità che sarebbe stata versata al funzionario, se quest’ultimo avesse potuto pretendervi, prescindendo dalla condizione di durata di servizio e di età, al momento del decesso.

Quando dal matrimonio o da un matrimonio precedente del funzionario siano nati uno o più figli, non si applica la condizione di anteriorità di cui al comma precedente, sempreché il coniuge superstite provveda o abbia provveduto alle necessità di questi figli o quando il decesso del funzionario sia dovuto ad infermità o malattia contratta in occasione dell’esercizio delle sue funzioni, ovvero ad infortunio».

 Fatti all’origine della controversa

9        HK, il ricorrente, e la sig.ra N. avevano iniziato a convivere nel 1994, a Liegi (Belgio), dove risiedevano.

10      La sig.ra N. era funzionaria della Commissione europea ed era assegnata al Centro comune di ricerca (JRC) di Siviglia (Spagna) dal 16 maggio 2005.

11      A causa dei suoi problemi di salute, il ricorrente non poteva lavorare né seguire formazioni. Egli riceveva regolarmente denaro dalla sig.ra N.

12      Il ricorrente e la sig.ra N. si sono sposati a Liegi il 9 maggio 2014.

13      La sig.ra N. è deceduta l’11 aprile 2015.

14      Dopo il decesso della sig.ra N., la Commissione ha informato oralmente il ricorrente che non gli sarebbe stata versata una pensione di reversibilità.

15      Il 15 giugno 2015 il ricorrente ha proposto un reclamo amministrativo previo avverso la decisione controversa. Con decisione della Commissione datata 15 settembre 2015, detto reclamo veniva respinto.

 Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

16      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale della funzione pubblica il 23 dicembre 2015, il ricorrente ha proposto un ricorso diretto a ottenere l’annullamento della decisione controversa e il risarcimento degli asseriti danni morali e materiali subiti.

17      Con lettera pervenuta alla cancelleria del Tribunale della funzione pubblica il 18 febbraio 2016, il Consiglio dell’Unione europea ha chiesto di intervenire in tale causa a sostegno delle conclusioni della Commissione. Il presidente della Prima Sezione del Tribunale della funzione pubblica ha accolto tale domanda con ordinanza del 13 aprile 2016.

18      In applicazione dell’articolo 3 del regolamento (UE, Euratom) 2016/1192 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, relativo al trasferimento al Tribunale della competenza a decidere, in primo grado, sulle controversie tra l’Unione europea e i suoi agenti (GU 2016, L 200, pag. 137), la presente causa è stata trasferita al Tribunale dell’Unione europea nello stato in cui si trovava alla data del 31 agosto 2016.

19      A sostegno della sua domanda di annullamento della decisione controversa e, «per quanto necessario», della decisione di rigetto del reclamo del 15 giugno 2015, il ricorrente ha eccepito l’illegittimità dell’articolo 17, primo comma, dell’allegato VIII dello Statuto, sostenendo, da un lato, che il criterio relativo alla durata superiore a un anno del matrimonio o dell’unione non matrimoniale è arbitrario e inadeguato relativamente all’obiettivo perseguito con la pensione di reversibilità e, dall’altro, che tale disposizione è illegittima in quanto viola l’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e l’articolo 2 della direttiva 2000/78.

20      Il ricorrente ha chiesto inoltre la condanna della Commissione al risarcimento del danno materiale da lui subito, nonché del danno morale, valutato ex aequo et bono in EUR 5 000.

21      Con la sentenza impugnata il Tribunale ha integralmente respinto il ricorso proposto dal ricorrente e lo ha condannato alle spese.

 Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte

22      Con la sua impugnazione, il ricorrente chiede che la Corte voglia:

–        annullare la sentenza impugnata;

–        avocare a sé la causa e accogliere le richieste da lui formulate in primo grado, ivi compresa la condanna alle spese della Commissione o, in subordine,

–        rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo, dovendosi in tal caso decidere sulle spese dell’impugnazione conformemente all’articolo 184 del regolamento di procedura della Corte.

23      La Commissione chiede che la Corte voglia:

–        respingere l’impugnazione, e

–        condannare il ricorrente a tutte le spese.

 Sull’impugnazione

24      Il ricorrente deduce due motivi a sostegno della sua impugnazione, vertenti, il primo, sulla violazione dell’articolo 17, primo comma, dell’allegato VIII dello Statuto e sulla motivazione nel contempo ambigua, incoerente e contraddittoria della sentenza impugnata e, il secondo, sulla violazione del principio di non discriminazione e su un’insufficiente motivazione di detta sentenza.

 Sulla ricevibilità

25      La Commissione e il Consiglio hanno rilevato in udienza che, nel suo ricorso dinanzi al Tribunale, il ricorrente ha eccepito un motivo relativo all’illegittimità dell’articolo 17, primo comma, dell’allegato VIII dello Statuto, sostenendo che tale disposizione è discriminatoria in quanto subordina la concessione della pensione di reversibilità all’esistenza di un vincolo matrimoniale tra gli interessati. Orbene, a sostegno del primo motivo di impugnazione, il ricorrente sosterrebbe ora che detto articolo 17, primo comma, non riserva la pensione di reversibilità alle coppie sposate. Questo motivo non sarebbe stato discusso dinanzi al Tribunale di primo grado e presenterebbe quindi un carattere di novità, che lo renderebbe irricevibile.

26      Al riguardo occorre rilevare che, secondo una giurisprudenza costante, consentire a una parte di sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte un motivo e argomenti da essa non dedotti dinanzi al Tribunale equivarrebbe a consentirle di sottoporre alla Corte, la cui competenza in sede di impugnazione è limitata, una controversia più ampia di quella di cui era stato investito il Tribunale. Nell’ambito di un’impugnazione, la competenza della Corte è limitata alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita a fronte dei motivi e degli argomenti discussi dinanzi al giudice di primo grado (v. sentenza del 1o giugno 1994, Commissione/Brazzelli Lualdi e a., C‑136/92 P, EU:C:1994:211, punto 59, e dell’8 novembre 2016, BSH/EUIPO, C‑43/15 P, EU:C:2016:837, punto 43).

27      Tuttavia, nell’ambito di un motivo ricevibile, spetta in linea di principio al ricorrente sviluppare gli argomenti a sostegno dello stesso come egli lo intende, basandosi su argomenti già utilizzati dinanzi al Tribunale o sviluppandone di nuovi, con particolare riferimento alle posizioni prese dal Tribunale. In caso contrario, la procedura d’impugnazione sarebbe parzialmente priva di significato (sentenza del 18 gennaio 2007, PKK e KNK/Consiglio, C‑229/05 P, EU:C:2007:32, punto 64, e la giurisprudenza citata).

28      Nel caso di specie, occorre rilevare che l’interpretazione dell’articolo 17, primo comma, dell’allegato VIII dello Statuto e la sua applicazione alla situazione del ricorrente sono state discusse dinanzi al Tribunale nel corso del procedimento di primo grado. Il presente motivo ha l’obiettivo di contestare in modo circostanziato l’interpretazione e l’applicazione di tale disposizione compiute dal Tribunale e non costituisce un motivo nuovo, la cui deduzione in sede d’impugnazione sarebbe vietata.

29      Ne consegue che il primo motivo d’impugnazione è ricevibile.

 Nel merito

 Argomenti delle parti

30      Il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata è viziata da una motivazione ambigua, incoerente e contraddittoria. A tale riguardo, egli ritiene che, in risposta al suo primo motivo, secondo cui il criterio dell’esistenza di un vincolo matrimoniale o di un’unione non matrimoniale era arbitrario e inadeguato, il Tribunale ha adottato una motivazione erronea, stabilendo un nesso «senza riserve» tra la nozione di «coniuge» ai sensi dell’articolo 17, primo comma, dell’allegato VIII dello Statuto e quella di «matrimonio». Il Tribunale aggiungerebbe in tal modo una condizione all’applicazione di tale disposizione, la quale non subordinerebbe il beneficio della pensione di reversibilità a favore del coniuge superstite di un funzionario deceduto all’esistenza di un vincolo matrimoniale tra tali due persone. Il ricorrente sostiene che il diritto positivo si è evoluto, con diverse leggi nazionali che avvicinano il regime matrimoniale a quello di altre forme di unione, come la convivenza more uxorio o l’unione non matrimoniale.

31      Inoltre, la stessa legislazione dell’Unione si sarebbe evoluta, in particolare nel contesto della riforma dello Statuto intervenuta nel 2004, con la modifica, in particolare, del paragrafo 1 dell’articolo 1 quinquies, di quest’ultimo. Infatti, il legislatore dell’Unione avrebbe aggiunto il riferimento all’orientamento sessuale, consentendo ai partner dello stesso sesso la cui unione sia ufficialmente registrata di beneficiare, a determinate condizioni, dei vantaggi conferiti dallo Statuto, al pari delle persone sposate.

32      Secondo il ricorrente, il Tribunale non poteva quindi validamente considerare, al punto 30 della sentenza impugnata, che le disposizioni dello Statuto rilevanti ai fini della composizione della controversia, ivi compreso l’articolo 17, primo comma, dell’allegato VIII, contenessero nozioni di diritto dell’Unione come quelle di «matrimonio» e «coniuge» riferite esclusivamente ad un rapporto basato sul matrimonio civile in senso tradizionale.

33      Inoltre, la sentenza impugnata sarebbe contraddittoria in quanto il Tribunale ha anche sottolineato, al punto 28 di tale sentenza, che il matrimonio non è «in linea di principio» paragonabile alla convivenza more uxorio o ad altre situazioni di fatto. In tal modo, il Tribunale riconoscerebbe che esistono situazioni in cui il matrimonio può essere paragonabile a questi altri tipi di unione. Tuttavia, esso non trarrebbe conclusioni da tale possibilità al fine di valutare se, nel caso di specie, l’unione con il funzionario deceduto che il ricorrente può far valere fosse paragonabile a un’unione matrimoniale e se egli potesse essere considerato «coniuge superstite» ai sensi dell’articolo 17, primo comma, dell’allegato VIII dello Statuto, a maggior ragione nella misura in cui egli ha potuto provare l’esistenza e la durata della sua comunità di vita con la sig.ra N.

34      Inoltre, al punto 47 della sentenza impugnata, il Tribunale dedurrebbe dal punto 22 di tale sentenza che la condizione per la concessione della pensione di reversibilità non si riferisce alla perdita della retribuzione del funzionario deceduto, ma alla natura giuridica del rapporto tra il funzionario e il coniuge o partner superstite. Statuendo in tal senso, il Tribunale considererebbe giustamente che i concetti di «coniuge» e «partner» sono equivalenti.

35      La Commissione contesta che l’interpretazione delle nozioni contenute nello Statuto non può obbligare il giudice dell’Unione a prendere in considerazione le legislazioni nazionali. Essa sostiene che le unioni non matrimoniali possono, in taluni casi, conferire diritti al partner non sposato, ma solo se sono soddisfatte le condizioni stabilite nello Statuto. Quest’ultimo subordinerebbe il riconoscimento di un’«unione non matrimoniale» alla prova di una comunità di vita caratterizzata da una certa stabilità, e al rispetto delle condizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), dell’allegato VII dello Statuto, con particolare riferimento all’impossibilità di sposarsi. Solo se fossero soddisfatte tutte le condizioni elencate in tale disposizione, ai sensi dell’articolo 1 quinquies, paragrafo 1, secondo comma, dello Statuto, le unioni non matrimoniali dovrebbero essere assimilate al matrimonio. Orbene, il richiedente non dimostra di soddisfare tutte le suddette condizioni.

36      Per quanto riguarda i pretesi vizi di motivazione della sentenza impugnata, la Commissione ritiene che il punto 47 di tale sentenza non sia né ambiguo né contraddittorio. In questo punto, il Tribunale inviterebbe a prendere in considerazione la natura giuridica dei legami esistenti tra i partner, vale a dire o l’esistenza di un matrimonio, che consente di percepire la pensione di reversibilità, o l’esistenza di un’unione non matrimoniale, come indicato dalla congiunzione «o». L’interpretazione secondo cui il Tribunale, in detto punto, avrebbe assimilato il «partner superstite» al «coniuge» sarebbe smentita da tale sentenza nel suo complesso.

 Giudizio della Corte

37      Con il suo primo motivo, il ricorrente fa valere che la sentenza impugnata è viziata da una motivazione ambigua, incoerente e contraddittoria. Infatti, mentre in alcuni punti di tale sentenza la nozione di «coniuge», di cui all’articolo 17, primo comma, dell’allegato VIII dello Statuto, si riferisce unicamente alla persona coniugata, in altri punti di tale sentenza il Tribunale avrebbe incluso in tale nozione anche il «partner».

38      Secondo costante giurisprudenza, la motivazione di una sentenza del Tribunale deve far apparire in modo chiaro e non equivoco il ragionamento di quest’ultimo, in modo tale da consentire agli interessati di conoscere le ragioni della decisione adottata e alla Corte di esercitare il proprio sindacato (v., in particolare, sentenze del 14 ottobre 2010, Deutsche Telekom/Commissione, C‑280/08 P, EU:C:2010:603, punti 135 e 136, e ordinanza del 4 giugno 2019, Aldo Supermarkets/EUIPO, C‑822/18 P, non pubblicata, EU:C:2019:466, punto 18).

39      La questione se la motivazione di una sentenza del Tribunale sia contraddittoria o insufficiente costituisce una questione di diritto che può, in quanto tale, essere sollevata nell’ambito di un’impugnazione (sentenze del 17 dicembre 1998, Baustahlgewebe/Commissione, C‑185/95 P, EU:C:1998:608, punto 25, e del 23 gennaio 2019, Klement/EUIPO, C‑698/17 P, non pubblicata, EU:C:2019:48, punto 29).

40      Nel suo ricorso al Tribunale, il ricorrente ha eccepito due motivi di illegittimità dell’articolo 17 dell’allegato VIII dello Statuto, in quanto tale articolo, da un lato, prevede un criterio di determinazione del diritto a una pensione di reversibilità che a suo parere è «arbitrario e inadeguato» e, dall’altro, viola l’articolo 21 della Carta e l’articolo 2 della direttiva 2000/78.

41      Per pronunciarsi su tali motivi, il Tribunale ha esaminato l’ambito di applicazione soggettivo dell’articolo 17, primo comma, dell’allegato VIII dello Statuto.

42      A tale riguardo, il Tribunale ha indicato, al punto 22 della sentenza impugnata, che tale disposizione stabilisce, «da un lato, una condizione relativa allo stato matrimoniale che deve essere quello di coniuge superstite del funzionario deceduto e, dall’altro, una condizione relativa alla durata di tale stato, ossia essere stato coniuge del funzionario deceduto per almeno un anno».

43      Il Tribunale ha rilevato, al punto 23 di tale sentenza, che le «disposizioni dell’articolo 17, primo comma, dell’allegato VIII dello Statuto sono chiare e precise e stabiliscono, senza ambiguità, i requisiti da soddisfare per beneficiare di una pensione di reversibilità, ossia che il beneficiario sia stato sposato con il funzionario deceduto per almeno un anno». Al punto 25 di tale sentenza, il Tribunale ha precisato che, «nel suo significato comune, il termine “coniuge” si riferisce ad una persona che ha formalmente contratto un “matrimonio” civile riconosciuto dalla legge, con tutti i diritti e gli obblighi che ne derivano».

44      Il Tribunale ha aggiunto, al punto 29 della sentenza impugnata, che le «nozioni di “unione non matrimoniale” o “convivenza more uxorio” differiscono da quella di “matrimonio”, la cui portata è chiaramente definita in tutti gli Stati membri».

45      Pertanto, al punto 30 di tale sentenza, il Tribunale ha considerato che le disposizioni dello Statuto rilevanti ai fini della composizione della controversia, ivi compreso l’articolo 17, primo comma, dell’allegato VIII dello Statuto, «contengono nozioni di diritto dell’Unione come quelle di “matrimonio” e “coniuge” riferite esclusivamente ad un rapporto basato sul matrimonio civile in senso tradizionale».

46      Il Tribunale ha infatti dichiarato, in questi diversi punti della motivazione, che l’articolo 17, primo comma, dell’allegato VIII dello Statuto si applica solo a una persona che ha contratto un matrimonio civile riconosciuto dalla legge.

47      Tuttavia, al punto 32 della sentenza impugnata, il Tribunale ha considerato che, «limitando la concessione della pensione di reversibilità alle persone coniugate civilmente e ai partner registrati che non hanno accesso al matrimonio, il legislatore dell’Unione non ha agito in modo arbitrario».

48      Di conseguenza, in questo punto della motivazione della sentenza impugnata, contrariamente a quanto ha dichiarato al punto 30 di quest’ultima, il Tribunale ha ritenuto, senza motivare la sua valutazione al riguardo, che l’articolo 17, primo comma, dell’allegato VIII dello Statuto non riguardasse solo le persone sposate, ma anche i partner in un’unione registrata.

49      Inoltre, al punto 47 della sentenza impugnata, il Tribunale ha osservato che dal punto 22 di tale sentenza risultava che «costituisce condizione per la concessione della pensione di reversibilità non la perdita della retribuzione del funzionario deceduto, ma la natura giuridica del rapporto che univa quest’ultimo al coniuge o partner superstite».

50      In tali circostanze, la motivazione della sentenza impugnata non fa risultare in modo chiaro e comprensibile il ragionamento del Tribunale riguardo alla delimitazione dell’ambito soggettivo di applicazione dell’articolo 17, primo comma, dell’allegato VIII dello Statuto.

51      Orbene, come ha sottolineato l’avvocato generale al paragrafo 50 delle sue conclusioni, la questione dell’ambito soggettivo di applicazione di tale disposizione è strettamente connessa a quella della comparabilità delle situazioni messe a confronto ai fini dell’esame della conformità di tale disposizione al principio generale di non discriminazione.

52      Di conseguenza, tenuto conto della giurisprudenza richiamata ai punti 38 e 39 della presente sentenza, occorre constatare che il Tribunale ha violato l’obbligo di motivazione, poiché l’ambigua motivazione della sentenza impugnata non consente, da un lato, al ricorrente, di comprendere il ragionamento del Tribunale relativo all’ambito di applicazione dell’articolo 17, primo comma, dell’allegato VIII dello Statuto e, dall’altro, alla Corte, di esercitare il suo controllo.

53      In considerazione di quanto precede, si deve accogliere il primo motivo d’impugnazione dedotto dal ricorrente e, pertanto, annullare la sentenza impugnata, senza che sia necessario esaminare il secondo motivo dell’impugnazione.

 Sul ricorso dinanzi al Tribunale

54      Ai sensi dell’articolo 61, primo comma, seconda frase, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, quest’ultima, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta.

55      Così avviene nella presente causa.

 Sulla ricevibilità

56      Nel suo controricorso dinanzi al Tribunale, la Commissione ha eccepito l’irricevibilità dei motivi dedotti dal ricorrente in quanto diversi da quelli invocati a sostegno del reclamo amministrativo previo, con conseguente violazione della «regola di concordanza» tra detto reclamo amministrativo previo e il successivo ricorso giurisdizionale.

57      Tuttavia, all’udienza tenutasi il 19 ottobre 2017 dinanzi al Tribunale, la Commissione ha rinunciato a contestare la ricevibilità di tali motivi.

58      Pertanto, non occorre esaminare la ricevibilità del ricorso dinanzi al Tribunale.

 Nel merito

 Sulla domanda di annullamento della decisione controversa

–       Argomenti delle parti

59      A sostegno della sua domanda di annullamento, il ricorrente fa valere, in primo luogo, che la pensione di reversibilità ha lo scopo di consentire alla persona che ha beneficiato dei redditi di un funzionario dell’Unione nel corso della vita comune con quest’ultimo, di compensare parzialmente la perdita di reddito causata dal decesso del funzionario. Il ricorrente riconosce che la sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un’unione non matrimoniale non implica necessariamente che il coniuge o il partner superstite abbia beneficiato del reddito del funzionario deceduto nel corso della loro vita comune e abbia quindi bisogno di un reddito sostitutivo.

60      Egli indica che tale ipotesi ricorre, tuttavia, quando, come nel caso di specie, il coniuge o il partner superstite dipendeva dal reddito del funzionario deceduto. Il ricorrente sostiene che, a causa di problemi di salute, dal 2013 non poteva lavorare né seguire formazioni e dipendeva esclusivamente dal reddito della signora N.

61      Egli sostiene che l’articolo 17, primo comma, dell’allegato VIII dello Statuto è illegittimo in quanto per la concessione della pensione di reversibilità esige che il ricorrente, per almeno un anno, sia stato unito in matrimonio o in un’unione non matrimoniale con il funzionario deceduto. Tali condizioni sarebbero arbitrarie e inadeguate rispetto all’obiettivo perseguito dalla pensione di reversibilità. Infatti, il coniuge superstite che sia stato sposato per un anno e un giorno beneficerebbe della pensione di reversibilità, mentre un partner superstite che abbia convissuto per diversi decenni con un funzionario condividendone i redditi non avrebbe diritto a tale pensione.

62      In secondo luogo, il ricorrente sottolinea l’esistenza di somiglianze tra le unioni di fatto e le unioni legali. Una parte della dottrina e della giurisprudenza belga, considererebbe sussistenti obblighi naturali tra conviventi more uxorio. Il riconoscimento di tali obblighi, che potrebbero divenire obblighi civili, consentirebbe di considerare la situazione delle coppie sposate analoga a quella dei conviventi more uxorio, almeno se sussiste un’assistenza finanziaria da parte di uno dei conviventi a favore dell’altro, nel corso di una relazione stabile e duratura, come nel caso di specie.

63      Di conseguenza, la differenza di trattamento tra coniugi superstiti e conviventi more uxorio superstiti, quale prevista all’articolo 17, primo comma, dell’allegato VIII dello Statuto, sarebbe discriminatoria. A tale riguardo, il ricorrente fa riferimento alla sentenza della Corte del 1o aprile 2008, Maruko (C‑267/06, EU:C:2008:179).

64      L’articolo 17, primo comma, dell’allegato VIII dello Statuto violerebbe pertanto l’articolo 21 della Carta e l’articolo 2 della direttiva 2000/78 e, di conseguenza, la decisione controversa, adottata sul suo fondamento, dovrebbe essere annullata.

65      La Commissione e il Consiglio, parte interveniente, sostengono che i motivi dedotti dal ricorrente devono essere respinti.

–       Giudizio della Corte

66      Secondo una costante giurisprudenza della Corte, il principio di non discriminazione impone che situazioni analoghe non siano trattate in modo dissimile e che situazioni diverse non siano trattate nello stesso modo, a meno che un tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C‑72/18, EU:C:2019:516, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).

67      La comparabilità di situazioni diverse è valutata alla luce di tutti gli elementi che le caratterizzano. Tali elementi devono, in particolare, essere determinati e valutati alla luce dell’oggetto e dello scopo dell’atto dell’Unione che stabilisce la distinzione di cui trattasi. Inoltre, devono essere presi in considerazione i principi e gli obiettivi del settore cui si riferisce l’atto in parola (sentenze del 16 dicembre 2008, Arcelor Atlantique et Lorraine e a., C‑127/07, EU:C:2008:728, punto 26, e del 6 giugno 2019, P.M. e a., C‑264/18, EU:C:2019:472, punto 29).

68      Nel caso di specie, l’obiettivo della pensione di reversibilità prevista all’articolo 17, primo comma, dell’allegato VIII dello Statuto è concedere al «coniuge superstite» un reddito sostitutivo destinato a compensare parzialmente la perdita dei redditi del coniuge deceduto.

69      Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 90 delle sue conclusioni, dal testo dell’articolo 17, primo comma, dell’allegato VIII dello Statuto, letto in combinato disposto con l’articolo 1 quinquies, paragrafo 1, secondo comma, dello Statuto, e con l’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), dell’allegato VII dello Statuto, risulta che il diritto alla pensione di reversibilità non è soggetto a condizioni reddituali e/o patrimoniali che comportino l’incapacità del coniuge superstite di soddisfare le sue necessità e dimostrino quindi la sua precedente dipendenza economica dal defunto.

70      Il beneficio della pensione di reversibilità dipende invece soltanto dalla natura giuridica dei vincoli che univano la persona interessata al funzionario deceduto (v., in tal senso, sentenza del 31 maggio 2001, D e Svezia/Consiglio, C‑122/99 P e C‑125/99 P, EU:C:2001:304, punto 47).

71      Pertanto, la condizione stabilita nell’articolo 17, primo comma, dell’allegato VIII dello Statuto per determinare l’ambito di applicazione soggettivo di tale disposizione, ossia il fatto di essere il «coniuge» del funzionario deceduto, implica che il beneficiario della pensione di reversibilità deve essere stato unito al funzionario deceduto in un rapporto di diritto civile che ha dato luogo a una serie di diritti e obblighi tra di loro.

72      Al riguardo, dalla giurisprudenza della Corte risulta che se, sotto certi aspetti, le unioni di fatto e quelle legali, come il matrimonio, possono presentare somiglianze, queste ultime non conducono necessariamente a un’equiparazione tra questi due tipi di unione (sentenza del 15 aprile 2010, Gualtieri/Commissione, C‑485/08 P, EU:C:2010:188, punto 75).

73      Infatti, il matrimonio è caratterizzato da un rigoroso formalismo e crea diritti e doveri reciproci tra i coniugi di ampia portata, che comprendono i doveri di assistenza e solidarietà.

74      Inoltre, il legislatore dell’Unione ha esplicitamente esteso, a determinate condizioni, l’applicazione delle disposizioni dello Statuto relative alle persone sposate a persone legate da un’unione non matrimoniale registrata.

75      Infatti, ai sensi dell’articolo 1 quinquies, paragrafo 1, secondo comma, dello Statuto, ai fini di quest’ultimo le unioni non matrimoniali sono equiparate al matrimonio, a condizione che siano rispettate tutte le condizioni previste all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), dell’allegato VII dello Statuto. Le condizioni previste da questa disposizione includono l’esibizione da parte della coppia di un documento ufficiale riconosciuto come tale da uno Stato membro o da un’autorità competente di uno Stato membro, attestante la condizione di membri di un’unione di fatto e che la coppia non abbia accesso al matrimonio civile in uno Stato membro.

76      Tale disposizione esige pertanto che, affinché un’unione non matrimoniale registrata sia equiparata al matrimonio ai sensi dello Statuto, il funzionario registrato come membro stabile di un’unione non matrimoniale soddisfi le condizioni giuridiche previste dalla disposizione stessa.

77      Dall’articolo 17, primo comma, dell’allegato VIII dello Statuto, in combinato disposto con l’articolo 1 quinquies, paragrafo 1, secondo comma, risulta che, se sono soddisfatte le condizioni previste da quest’ultima disposizione, il partner non matrimoniale ha diritto a una pensione di reversibilità in seguito al decesso del partner.

78      D’altra parte, un’unione di fatto, come quella basata sulla convivenza more uxorio, non soddisfa tali caratteristiche in quanto, come ha sottolineato in sostanza l’avvocato generale al paragrafo 94 delle sue conclusioni, non è, in linea di principio, oggetto di uno status previsto dalla legge.

79      Nel suo ricorso, il ricorrente sostiene, da un lato, che la situazione delle coppie sposate e quella dei conviventi more uxorio presentano somiglianze, deducendo che una parte della dottrina e della giurisprudenza belga considera necessario riconoscere l’esistenza di obblighi naturali tra conviventi more uxorio, che tenderebbero a diventare obblighi civili.

80      A tale riguardo, senza che sia necessario pronunciarsi sull’esistenza di tali obblighi naturali ai sensi del diritto belga, è sufficiente rilevare che il ricorrente non afferma, in ogni caso, che la convivenza darebbe luogo, ai sensi di tale diritto nazionale, ad obblighi della stessa natura di quelli derivanti dal matrimonio.

81      Di conseguenza, non si può ritenere che dall’argomento così invocato risulti che il legislatore dell’Unione non poteva validamente decidere di sottoporre le situazioni di convivenza more uxorio e di matrimonio a un regime distinto.

82      Dall’altro lato, il ricorrente fa riferimento alla sentenza del 1o aprile 2008, Maruko (C‑267/06, EU:C:2008:179), in cui la Corte ha dichiarato che il combinato disposto degli articoli 1 e 2 della direttiva 2000/78 osta ad una normativa in base alla quale, dopo il decesso del partner con il quale ha contratto un’unione solidale, il partner superstite non percepisce una prestazione ai superstiti equivalente a quella concessa al coniuge superstite, mentre, nel diritto nazionale applicabile, l’unione solidale porrebbe persone dello stesso sesso in una situazione paragonabile a quella dei coniugi per quanto riguarda la suddetta prestazione ai superstiti e che è compito del giudice del rinvio verificare se il convivente superstite si trovi in una situazione paragonabile a quella di un coniuge che beneficia della prestazione ai superstiti prevista dal regime pensionistico professionale interessato.

83      Tuttavia, il caso che ha dato origine a tale decisione riguardava un’unione di fatto registrata in uno Stato membro e non, come nel caso di specie, una convivenza more uxorio. Non può quindi dedursi da tale sentenza che la convivenza more uxorio debba essere assimilata al matrimonio ai fini dell’applicazione dell’articolo 17, primo comma, dell’allegato VIII dello Statuto.

84      In tali circostanze, occorre rilevare che, per quanto riguarda la pensione di reversibilità, i conviventi more uxorio non si trovano in una situazione paragonabile a quella dei coniugi o dei partner che hanno contratto un’unione registrata che soddisfa le condizioni richieste per beneficiare dell’applicazione dell’articolo 17, primo comma, dell’allegato VIII dello Statuto.

85      L’articolo 17, primo comma, dell’allegato VIII dello Statuto, nella misura in cui esclude i conviventi more uxorio dal suo ambito di applicazione, non appare pertanto manifestamente inadeguato rispetto all’obiettivo della pensione di reversibilità e non viola il principio generale di non discriminazione.

86      Inoltre, il ricorrente sostiene che la condizione della durata minima di un anno di matrimonio per avere diritto alla pensione di reversibilità è arbitraria, inadeguata e discriminatoria. Essendo stato sposato da quasi un anno con la signora N., egli dovrebbe quindi avere diritto a una pensione di reversibilità.

87      A tale riguardo, la Commissione sostiene che il requisito della durata minima del matrimonio alla data del decesso ha lo scopo di evitare che il matrimonio rappresenti semplicemente un patto sulle future successioni, motivato più da considerazioni finanziarie che da un progetto di convivenza. Questa condizione di durata ha permesso in particolare di contrastare la frode.

88      Occorre ricordare che il principio del divieto della frode e dell’abuso di diritto costituisce un principio generale del diritto dell’Unione il cui rispetto si impone ai singoli (v., in tal senso, sentenza del 6 febbraio 2018, Altun e a., C‑359/16, EU:C:2018:63, punto 49 e giurisprudenza citata).

89      Pertanto, occorre osservare che, per combattere gli abusi o addirittura le frodi, il legislatore dell’Unione dispone di un margine di discrezionalità nello stabilire il diritto a una pensione di reversibilità. Nel caso di specie, la condizione che il matrimonio sia durato almeno un anno affinché il coniuge superstite riceva la pensione di reversibilità è intesa a garantire l’effettiva sussistenza e stabilità dei rapporti tra le persone interessate.

90      Una condizione siffatta non sembra discriminatoria o manifestamente inadeguata rispetto all’obiettivo della pensione di reversibilità.

91      Alla luce di tutte le suddette considerazioni, la domanda di annullamento presentata dal ricorrente contro la decisione controversa dev’essere respinta in quanto infondata.

 Sulla domanda di risarcimento del danno

92      Il ricorrente sostiene che la decisione controversa gli ha causato un danno materiale e morale.

93      Al riguardo, occorre rilevare che, in materia di funzione pubblica, la domanda di risarcimento del danno materiale o morale dev’essere respinta qualora presenti uno stretto collegamento con la domanda di annullamento che sia stata, a sua volta, respinta in quanto infondata (v., in tal senso, sentenza del 6 marzo 2001, Connolly/Commissione, C‑274/99 P, EU:C:2001:127, punto 129).

94      Nel caso di specie, va osservato che la domanda di risarcimento è strettamente collegata alla domanda di annullamento.

95      Poiché la domanda di annullamento è stata respinta, va respinta anche la domanda risarcitoria.

96      Da tutto quanto precede, risulta che il ricorso di primo grado deve essere integralmente respinto.

 Sulle spese

97      Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è accolta e la Corte statuisce definitivamente sulla controversia, la Corte statuisce sulle spese.

98      Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 3, del suddetto regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso regolamento, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, le spese sono compensate. Tuttavia, qualora ciò appaia giustificato alla luce delle circostanze del caso di specie, la Corte può decidere che una parte sostenga, oltre alle proprie spese, una quota delle spese della controparte.

99      Nel caso di specie, tenuto conto del fatto che la sentenza impugnata è annullata, ma che il ricorso di primo grado è respinto, occorre condannare il ricorrente, nonché la Commissione, a sopportare le proprie spese relative sia al procedimento di primo grado sia all’impugnazione.

100    L’articolo 140, paragrafo 1, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, stabilisce che le spese sostenute dagli Stati membri e dalle istituzioni intervenuti nella causa restino a loro carico.

101    Di conseguenza, il Consiglio, in quanto parte interveniente in primo grado, sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:

1)      La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 3 maggio 2018, HK/Commissione (T574/16, non pubblicata, EU:T:2018:252), è annullata.

2)      Il ricorso proposto da HK diretto ad ottenere l’annullamento della decisione della Commissione europea con cui quest’ultima gli ha negato il beneficio della pensione di reversibilità, e il risarcimento degli asseriti danni materiali e morali subiti, è respinto.

3)      HK, la Commissione europea e il Consiglio dell’Unione europea sopporteranno le proprie spese relative al procedimento di primo grado e all’impugnazione.

Firme


*      Lingua processuale: il francese.