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Ricorso proposto l’8 luglio 2016 – Commissione europea / Repubblica federale di Germania

(Causa C-380/16)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Owsiany-Hornung e M. Wasmeier, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che la Repubblica federale di Germania, conformemente all’articolo 258, primo comma, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 73 nonché degli articoli da 306 a 310 della direttiva relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (direttiva 2006/112/CE), per aver escluso dal regime speciale delle agenzie di viaggio i servizi turistici forniti ai soggetti passivi che utilizzano tali servizi per le esigenze della loro impresa, e per aver autorizzato le agenzie di viaggio, laddove soggette a detto regime speciale, a determinare in modo forfetario la base imponibile per categorie di prestazioni e per ogni periodo d’imposta; 

condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente fa valere che il regime previsto in Germania per il calcolo dell’imposta sul valore aggiunto per i servizi turistici non sarebbe conforme alla direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto1 . Tale direttiva prevede, agli articoli da 306 a 310, un regime speciale secondo cui i servizi turistici forniti a un cliente da un’agenzia di viaggio sono considerati come una prestazione di servizi unica. Il diritto tedesco vi derogherebbe illegittimamente.

In primo luogo, non sarebbe lecito escludere dall’applicazione del regime speciale i soggetti passivi che utilizzano servizi turistici per le esigenze della loro impresa. Già nella sentenza del 26 settembre 2013, Commissione/Spagna, causa C-189/112 , la Corte avrebbe dichiarato che il regime speciale dev’essere applicato non soltanto alle prestazioni fornite a consumatori finali privati, ma anche a quelle fornite ad imprenditori soggetti ad imposta. Gli Stati membri non avrebbero la facoltà di limitare detto regime speciale alla prima categoria di prestazioni.

In secondo luogo, il metodo di calcolo previsto nel diritto tedesco in materia d’imposta sulla cifra d’affari sarebbe incompatibile con la direttiva 2006/112/CE. Conformemente agli articoli 73 e da 306 a 310 di quest’ultima, la base imponibile dovrebbe essere determinata separatamente per ogni viaggio. Per contro, il diritto tedesco autorizzerebbe un calcolo forfetario del margine commerciale per «categorie di prestazioni» o per tutti i viaggi che si svolgono in un periodo di tempo determinato. Nella citata sentenza, la Corte avrebbe altresì dichiarato che tale determinazione forfetaria non è conforme al sistema comune dell’IVA.

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1 GU 2006, L 347, pag. 1.

2 ECLI:EU:C:2013:587.