Language of document : ECLI:EU:T:2007:230

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

12 luglio 2007

Causa T‑252/06 P

Marie-Yolande Beau

contro

Commissione delle Comunità europee

«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Malattia professionale – Impugnazione manifestamente irricevibile – Impugnazione manifestamente infondata»

Oggetto: Impugnazione della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza Sezione) 28 giugno 2006, causa F‑39/05, Beau/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑51 e II‑A‑1‑175), diretta all’annullamento di tale sentenza.

Decisione: L’impugnazione è respinta. La sig.ra Beau sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione.

Massime

1.      Funzionari – Previdenza sociale – Assicurazione infortuni e malattie professionali – Malattia professionale – Nozione

(Statuto dei funzionari, art. 73; regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale, art. 3)

2.      Impugnazione – Motivi di ricorso – Erronea valutazione dei fatti – Irricevibilità – Controllo da parte del Tribunale della valutazione degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento

(Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 11, n. 1)

1.      La nozione di malattia professionale non si limita ai casi in cui l’invalidità del funzionario ha origine esclusivamente nell’esercizio delle funzioni, ma può applicarsi quando l’invalidità risulta dall’aggravamento di una malattia preesistente la cui origine si trova altrove. In altri termini, se proprio l’aggravamento di una malattia preesistente provocato dall’esercizio di funzioni in seno alle Comunità ha reso un funzionario inidoneo a continuare ad esercitare tali funzioni, si deve ritenere che l’invalidità abbia come causa una malattia professionale.

Perché l’autorità che ha il potere di nomina possa accogliere una domanda del funzionario diretta al riconoscimento come malattia professionale dell’aggravamento dell’affezione, essa deve necessariamente – se del caso sulla base delle conclusioni della commissione medica ove l’intervento di quest’ultima sia stato richiesto – accertare un siffatto aggravamento quando valuta la fondatezza di tale domanda. Il carattere temporaneo dell’aggravamento di una malattia, carattere grazie al quale tale aggravamento è cessato e non può quindi più essere accertato quando tale autorità statuisce sulla detta domanda di riconoscimento di malattia professionale, non è di conseguenza indifferente. Infatti, non potendo constatare l’aggravamento di cui trattasi alla data in cui essa statuisce, la detta autorità non può riconoscere che il funzionario interessato è affetto da una malattia professionale.

(v. punti 36, 41 e 42)

Riferimento: Tribunale 26 settembre 1990, causa T‑122/89, F/Commissione (Racc. pag. II‑517, punto 14); Tribunale 23 novembre 2004, causa T‑376/02, O/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑349 e II‑1595, punti 68, 72 e 73)

2.      Il giudice di primo grado, nella fattispecie il Tribunale della funzione pubblica, è il solo competente, da una parte, ad accertare i fatti, eccetto che nel caso in cui un’inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dai documenti del fascicolo che gli sono stati sottoposti, e, dall’altra, a valutare tali fatti. La valutazione dei fatti non costituisce quindi, salvo il caso dello snaturamento degli elementi di prova prodotti dinanzi a tale giudice, una questione di diritto soggetta in quanto tale al sindacato del Tribunale, quale giudice dell’impugnazione. Un siffatto snaturamento deve risultare in maniera manifesta dai documenti agli atti, senza che sia necessario procedere ad una nuova valutazione dei fatti e delle prove.

(v. punti 45-47)

Riferimento: Corte 28 maggio 1998, causa C‑8/95 P, New Holland Ford/Commissione (Racc. pag. I‑3175, punto 72); Corte 6 aprile 2006, causa C‑551/03 P, General Motors/Commissione (Racc. pag. I‑3173, punto 54), e Corte 21 settembre 2006, causa C‑167/04 P, JCB Service/Commissione (Racc. pag. I‑8935, punto 108)