Ricorso presentato l'11 settembre 2006 - Professional Golfers' Association / UAMI - Ladies Professional Golf Association (LPGA)
(Causa T-248/06)
Lingua in cui è stato presentato il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: The Professional Golfers' Association Limited (Sutton Coldfield, Regno Unito) (Rappresentante: D. McFarland, Barrister)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Ladies Professional Golf Association (Corporation) (Daytona Beach, USA)
Conclusioni della ricorrente
Annullare integralmente la decisione della Seconda Commissione di ricorso dell'UAMI 11 luglio 2006 (procedimento n. R1087/2005-2) per violazione degli artt. 73 e 74 del regolamento del Consiglio n. 40/94
Disporre che il caso sia rimesso alla Commissione di ricorso ed esaminato da una formazione di giudici diversa da quella che ha emesso la decisione 11 luglio 2006
o, in via subordinata, qualora la Corte dichiari che gli artt. 73 e 74 del regolamento del Consiglio n. 40/94 non sono stati violati:
Riformare la decisione della Seconda Commissione di ricorso dell'UAMI 11 luglio 2006 (procedimento n. R1087/2005-2) a favore della The Professional Golfers' Association Limited
e
condannare la convenuta alle spese.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: Ladies Professional Golf Association Corp.
Marchio comunitario interessato: Marchio figurativo "LPGA" per beni e servizi delle classi 25, 28 e 41 - domanda n. 2 354 173
Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: La ricorrente
Marchio o segno fatto valere: Marchio comunitario "PGA" per beni e servizi delle classi 16, 25, 28, 37, 41 e 42
Decisione della divisione di opposizione: Rigetto integrale dell'opposizione
Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso
Motivi dedotti: Violazione dell'art. 73 del regolamento del Consiglio n. 40/94 in quanto nessuna delle parti ha avuto la possibilità di pronunciarsi sui risultati della ricerca effettuata dalla commissione di ricorso su Internet
Violazione dell'art. 74 del regolamento in quanto la commissione di ricorso ha preso in considerazione fatti che non erano stati presentati o dimostrati dalle parti, ma non fatti, prove e argomenti che erano stati regolarmente addotti dalla ricorrente.
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