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Ricorso presentato l'8 settembre 2006 - Niko Tube e Nyzhniodniprovskyi Tube Rolling Plant/Consiglio

(Causa T-249/06)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Nikopol Seamless Tubes Plant Closed Joint Stock Company (Niko Tube) (Nikopol, Ucraina) e Nyzhniodniprovskyi Tube Rolling Plant Open Joint Stock Company (Dnipropetrovsk, Ucraina) (Rappresentanti: H.-G. Kamann e P. Vander Schueren, lawyers)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni delle ricorrenti

annullare il regolamento impugnato nella parte in cui riguarda le ricorrenti;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti, produttori ucraini di tubi senza saldature, chiedono l'annullamento del regolamento del Consiglio 27 giugno 2006, n. 954/2006 1, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature originari, tra altri, dell'Ucraina.

A sostegno della loro domanda, le ricorrenti sostengono che il Consiglio:

-    ha determinato il valore normale sulla base di un manifesto errore di valutazione e in violazione del divieto di discriminazione prendendo in considerazione prodotti che non erano fabbricati dalle ricorrenti;

ha causato un pregiudizio materiale in violazione dell'art. 3 del regolamento di base 2, giacché i produttori comunitari non hanno pienamente collaborato;

ha violato l'art. 5, n. 4, del regolamento di base in quanto non ha posto fine al procedimento considerata la mancata collaborazione dell'industria comunitaria;

ha commesso un manifesto errore di valutazione nell'applicazione dell'art. 2, n. 10, del regolamento di base in quanto ha dedotto una pretesa commissione dal prezzo d'esportazione della società di vendita Sepco;

ha violato il divieto di discriminazione nel considerare e poi respingere un'offerta di impegni da parte delle ricorrenti;

ha violato i diritti della difesa delle ricorrenti e l'art. 253 CE in quanto non ha adeguatamente motivato la sua decisione.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 27 giugno 2006, n. 954, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, della Croazia, della Romania, della Russia e dell'Ucraina, abroga i regolamenti (CE) n. 2320/97 e (CE) n. 348/2000 del Consiglio, chiude il riesame intermedio delle misure antidumping applicabili alle importazioni di taluni tubi di ferro o di acciai non legati, originari, tra l'altro, della Russia e della Romania e chiude il riesame intermedio delle misure antidumping applicabili alle importazioni di taluni tubi senza saldature, di ferro o di acciai non legati, originari della Croazia e dell'Ucraina (GU L 175, pag. 4).

2 - Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996, L 56, pag. 1).