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Ricorso proposto il 15 luglio 2008 - Meyer-Falk / Commissione

(Causa T-251/06)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Thomas Meyer-Falk (Bruchsal, Germania) (rappresentante: S. Crosby, solicitor)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente contesta la decisione della Commissione 6 novembre 2006, che gli ha negato l'accesso a due documenti sulla lotta alla criminalità organizzata e sulla riforma della giustizia in Bulgaria. Nella fase antecedente alla proposizione del ricorso, il ricorrente ha fatto domanda per l'ammissione al gratuito patrocinio che il Tribunale di primo grado ha accolto con decisione 21 gennaio 2008.

A sostegno del ricorso, il ricorrente fa valere, innanzitutto, sostanzialmente, che la convenuta avrebbe violato il principio della buona amministrazione, poiché la richiesta del ricorrente per accedere ai documenti sarebbe stata negata, sebbene i documenti fossero accessibili al pubblico ad eccezione del ricorrente.

In secondo luogo, il ricorrente sostiene che l'applicazione dell'art. 4, primo comma, lett. a) e b), nonché dell'art. 4, terzo comma, del regolamento (CE), n. 1049/20011, sarebbe inficiata da un manifesto sviamento di potere.

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1 - Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049/2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).