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Sentenza del Tribunale di primo grado 10 marzo 2009 - Interpipe Niko Tube e Interpipe NTRP / Consiglio

(Causa T-249/06)1

(Dumping - Importazioni di alcuni tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio dalla Croazia, dalla Romania, dalla Russia e dall'Ucraina - Calcolo del valore normale - Cooperazione dell'industria comunitaria - Adeguamento - Funzioni assimilabili a quelle di un agente che lavora sulla base di commissioni - Entità economica unica - Errore manifesto di valutazione - Offerta di impegno - Diritti della difesa - Obbligo di motivazione)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT), già Nikopolsky Seamless Tubes Plant "Niko Tube" ZAT (Nikopol, Ucraina); e Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT), già Nizhnedneprovsky Tube-Rolling Plant VAT (Dnipropetrovsk, Ucraina) (rappresentanti: inizialmente H.-G. Kamann e P. Vander Schueren, poi P. Vander Schueren, avocats)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix, agente, assistito da G. Berrisch, avocat)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: inizialmente H. van Vliet e T. Scharf, poi H. van Vliet e K. Talabér-Ritz, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 2006, n. 954, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio della Croazia, della Romania, della Russia, dell'Ucraina, abroga i regolamenti (CE) n. 2320/97, e (CE) n. 348/2000 del Consiglio, chiude il riesame intermedio delle misure antidumping applicabili alle importazioni di taluni tubi di ferro e d'acciaio non legati, originari, tra altro, della Russia e della Romania e chiude il riesame intermedio delle misure antidumping applicabili alle importazioni di taluni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio non legati, originari [della Russia e della Romania] della Croazia e dell'Ucraina (GU L 175, pag. 4)

Dispositivo

L'art. 1 del regolamento (CE) del Consiglio 27 giugno 2006, n. 954, che istituisce un dazio antidumping definitivio sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, della Croazia, della Romania, della Russia e dell'Ucraina, abroga i regolamenti (CE) n. 2320/97 e (CE) n. 348/2000 del Consiglio, chiude il riesame intermedio delle misure antidumping applicabili alle importazioni di taluni tubi di ferro o di acciaio non legati, originari, tra l'altro, della Russia e della Romania e chiude il riesame intermedio delle misure antidumping applicabili alle importazioni di taluni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio non legati, originari [della Russia e della Romania e] della Croazia e dell'Ucraina, è annullato, nella parte in cui il dazio antidumping fissato per le esportazioni verso la Comunità europea dei prodotti fabbricati dalla Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT) e Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT) eccede quello che sarebbe appicabile se non si fosse proceduto ad un adeguamento del prezzo all'esportazione effettuato al titolo di una commissione, laddove invece le vendite avevano avuto luogo con l'intermediazione dell'operatore commerciante collegato Sepco SA.

Quanto al resto, il ricorso è respinto.

Il Consiglio sopporterà le proprie spese e un quarto di quelle sostenute dalle ricorrenti. La Commissione sopporterà le proprie spese.

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1 - GU C 261 del 28.10.2006.