Language of document : ECLI:EU:T:2009:62

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

10 marzo 2009 (*)

«Dumping – Importazioni di alcuni tubi senza saldatura di ferro o di acciaio dalla Croazia, dalla Romania, dalla Russia e dall’Ucraina – Calcolo del valore normale – Cooperazione dell’industria comunitaria – Adeguamento – Funzioni assimilabili a quelle di un agente che lavora sulla base di commissioni – Entità economica unica – Errore manifesto di valutazione – Offerta di impegno – Diritti della difesa – Obbligo di motivazione»

Nella causa T‑249/06,

Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT), già Nikopolsky Seamless Tubes Plant «Niko Tube» ZAT, con sede in Nikopol (Ucraina),

Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT), già Nizhnedneprovsky Tube‑Rolling Plant VAT, con sede in Dnipropetrovsk (Ucraina),

rappresentate inizialmente dal sig. H.-G. Kamann e dalla Sig.ra P. Vander Schueren, poi dalla sig.ra P. Vander Schueren, avocats,

ricorrenti,

contro

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato dal sig. J.-P. Hix, in qualità di agente, assistito dal sig. G. Berrisch, avocat,

convenuto,

sostenuto da

Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dai sigg. H. van Vliet e T. Scharf e successivamente dal sig. H. van Vliet e dalla sig.ra K. Talabér-Ricz, in qualità di agenti,

interveniente,

avente ad oggetto la domanda di annullamento del regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 2006, n. 954, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, della Croazia, della Romania, della Russia, dell’Ucraina, abroga i regolamenti (CE) n. 2320/97 e (CE) n. 348/2000 del Consiglio, chiude il riesame intermedio delle misure antidumping applicabili alle importazioni di taluni tubi di ferro e di acciai non legati, originari, tra altro, della Russia e della Romania e chiude il riesame intermedio delle misure antidumping applicabili alle importazioni di taluni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio non legati, originari della Croazia e dell’Ucraina (GU L 175, pag. 4),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione),

composto dalle sig.re I. Pelikánová, presidente, K. Jürimäe (relatore) e dal sig. S. Soldevila Fragoso, giudici,

cancelliere: sig.ra K. Pocheć, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 10 giugno 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Contesto normativo

1        L’articolo 2, n. 10, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996, L 56, pag. 1), nella versione modificata con regolamento (CE) del Consiglio 8 marzo 2004, n. 461 (GU L 77, pag. 12, in prosieguo: il «regolamento di base»), pone i criteri sulla cui base le istituzioni procedono ad un equo confronto tra i prezzi all’esportazione e il valore normale. Esso è così formulato:

«Tra il valore normale e il prezzo all’esportazione deve essere effettuato un confronto equo, allo stesso stadio commerciale e prendendo in considerazione vendite realizzate in date per quanto possibile ravvicinate, tenendo debitamente conto di altre differenze incidenti sulla comparabilità dei prezzi. Se il valore normale e il prezzo all’esportazione determinati non si trovano in tale situazione comparabile, si tiene debitamente conto, in forma di adeguamenti valutando tutti gli aspetti dei singoli casi, delle differenze tra i fattori che, secondo quanto viene parzialmente affermato e dimostrato, influiscono sui prezzi e quindi sulla loro comparabilità. Nell’applicazione di adeguamenti deve essere evitata qualsiasi forma di duplicazione, in particolare per quanto riguarda sconti, riduzioni, quantitativi e stadio commerciale. Quando sono soddisfatte le condizioni specifiche, possono essere applicati adeguamenti per i fattori qui di seguito elencati:

(…)

i) Commissioni

Si applica un adeguamento per le differenze relative alle commissioni pagate per le vendite in esame. Nel termine “commissione” si intende incluso il rialzo ricevuto da un commerciante del prodotto o del prodotto simile, se le funzioni di tale commerciante sono analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni.

(…)».

2        L’articolo 3 del regolamento di base ha ad oggetto l’accertamento di un pregiudizio. Esso è così formulato:

«(…)

2.      L’accertamento di un pregiudizio si basa su prove positive e implica un esame obiettivo a) del volume delle importazioni oggetto di dumping e dei loro effetti sui prezzi dei prodotti simili sul mercato comunitario, e b) dell’incidenza di tali importazioni sull’industria comunitaria.

3.      Per quanto riguarda il volume delle importazioni oggetto di dumping, occorre esaminare se queste ultime sono aumentate in misura significativa, tanto in termini assoluti quanto in rapporto alla produzione o al consumo nella Comunità. Riguardo agli effetti sui prezzi si esamina se le importazioni oggetto di dumping sono state effettuate a prezzi sensibilmente inferiori a quelli dei prodotti simili dell’industria comunitaria oppure se tali importazioni hanno comunque l’effetto di deprimere notevolmente i prezzi o di impedire in misura notevole aumenti che altrimenti sarebbero intervenuti. Questi fattori, singolarmente o combinati, non costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante.

(...)

5.      L’esame dell’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull’industria comunitaria interessata comprende una valutazione di tutti i fattori e indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell’industria, quali il fatto che l’industria non abbia ancora completamente superato le conseguenze di precedenti pratiche di dumping o di sovvenzioni, l’entità del margine di dumping effettivo, la diminuzione reale e potenziale delle vendite, dei profitti, della produzione, della quota di mercato, della produttività, dell’utile sul capitale investito, e dell’utilizzazione della capacità produttiva; i fattori che incidono sui prezzi nella Comunità, gli effetti negativi, reali e potenziali, sul flusso di cassa, sulle scorte, sull’occupazione, sui salari, sulla crescita e sulla capacità di ottenere capitale o investimenti. Detto elenco non è tassativo, né tali fattori, singolarmente o combinati, costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante.

6.      Deve essere dimostrato, in base a tutti gli elementi di prova, presentati in conformità con il paragrafo 2, che le importazioni oggetto di dumping causano pregiudizio ai sensi del regolamento di base. In particolare, occorre dimostrare che il volume e/o i prezzi individuati a norma del paragrafo 3 hanno sull’industria comunitaria gli effetti contemplati nel paragrafo 5 e che questa incidenza si manifesta in misura che può essere considerata grave.

7. Oltre alle importazioni oggetto di dumping, vengono esaminati i fattori noti che contemporaneamente causano pregiudizio all’industria comunitaria per evitare che il pregiudizio dovuto a tali fattori sia attribuito alle importazioni oggetto di dumping a norma del paragrafo 6. I fattori che possono essere presi in considerazione a questo proposito comprendono, tra l’altro, il volume e i prezzi delle importazioni non vendute a prezzi di dumping, la contrazione della domanda oppure le variazioni dell’andamento dei consumi, le restrizioni commerciali attuate da produttori di paesi terzi e comunitari, la concorrenza tra gli stessi, nonché gli sviluppi tecnologici e le prestazioni dell’industria comunitaria in materia di esportazioni e di produttività.

(…)».

3        L’articolo 5 del regolamento di base è intitolato «apertura del procedimento». Il numero 4 così dispone:

«Un’inchiesta può essere avviata a norma del paragrafo 1 unicamente se previo esame del grado di sostegno o di opposizione alla denuncia espresso dai produttori comunitari del prodotto simile, è stato accertato che la denuncia è presentata dall’industria comunitaria o per suo conto. La denuncia si considera presentata dall’industria comunitaria, o per suo conto, se è sostenuta dai produttori comunitari che complessivamente realizzano oltre il 50% della produzione totale del prodotto simile attribuibile a quella parte dell’industria comunitaria che ha espresso sostegno od opposizione alla denuncia. L’inchiesta tuttavia non può essere aperta se i produttori comunitari che hanno espresso un chiaro sostegno alla denuncia effettuano meno del 25% della produzione totale di prodotto simile realizzata dall’industria comunitaria».

4        L’art. 19, n. 3, del regolamento di base, infine, è così formulato:

«Se la domanda di trattamento riservato non è considerata giustificata e la parte che ha comunicato le informazioni non è disposta a renderle pubbliche, né ad autorizzarne la divulgazione in termini generici o sintetici, tali informazioni possono essere disattese, a meno che la loro esattezza sia adeguatamente dimostrata da fonti attendibili (…)».

 Fatti

5        Le ricorrenti, la Nikopolsky Seamless Tubes Plant «Niko Tube» ZAT, divenuta Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT) (in prosieguo: la «Niko Tube»), e la Nizhnedneprovsky Tube‑Rolling Plant VAT, divenuta Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT) (in prosieguo: la «NTRP»), sono società ucraine produttrici di tubi senza saldatura. Le ricorrenti sono legate a due società di vendita: la SPIG Interpipe, con sede in Ucraina, e la Sepco SA, con sede in Svizzera.

6        A seguito di una denuncia presentata il 14 febbraio 2005 dal Comitato di difesa dell’industria dei tubi senza saldature dell’Unione europea, la Commissione ha aperto un procedimento antidumping avente ad oggetto le importazioni di taluni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Croazia, della Romania, della Russia e dell’Ucraina, conformemente all’art. 5 del regolamento di base. La Commissione ha altresì aperto due riesami intermedi ai sensi dell’art. 11, n. 3, del regolamento di base aventi ad oggetto i dazi antidumping applicabili alle importazioni di taluni tubi senza saldature, di ferro o di acciai non legati, originari, tra l’altro, dalla Russia, dalla Romania, dalla Croazia e dall’Ucraina. L’avviso di apertura di tali procedimenti è stato pubblicato il 31 marzo 2005 (GU C 77, pag. 2).

7        L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio che ne deriva ha avuto ad oggetto il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2004 (in prosieguo: il «periodo di inchiesta»). L’esame delle tendenze utili ai fini della valutazione del pregiudizio ha coperto il periodo dal 1° gennaio 2001 fino alla fine del periodo di inchiesta.

8        Tenuto conto dell’elevato numero di produttori comunitari, la Commissione, conformemente all’art. 17 del regolamento di base, ha scelto un campione di 5 produttori comunitari per le esigenze dell’inchiesta. Nella sua composizione iniziale il campione comprendeva i seguenti 5 produttori comunitari: Dalmine SpA, Benteler Stahl/Rohr GmbH, Tubos Reunidos SA, Vallourec & Mannesmann France SA (in prosieguo: la «V & M Francia»), V & M Deutschland GmbH (in prosieguo: la «V & M Germania»). Poiché la Benteler Stahl/Rohr ha deciso di non cooperare, la Commissione l’ha sostituita con la Rohrwerk Maxhütte GmbH.

9        Con lettere 6 giugno e 14 luglio 2005, le ricorrenti come pure la SPIG Interpipe e la Sepco trasmettevano alla Commissione le loro risposte al questionario antidumping. Le visite di verifica nei locali delle ricorrenti nonché presso la SPIG Interpipe si sono tenute dal 17 al 26 novembre 2005.

10      Il 27 febbraio 2006 la Commissione trasmetteva alle ricorrenti il primo documento di informazione definitiva che esponeva in dettaglio i fatti e i motivi per cui proponeva l’adozione di misure antidumping definitive. Con lettera 22 marzo 2006, le ricorrenti hanno ufficialmente contestato le conclusioni della Commissione quali esposte nel primo documento di informazione definitiva. Hanno sostenuto che la Commissione aveva erroneamente incluso dati relativi a prodotti che non erano da esse fabbricati, che la Commissione aveva comparato il valore normale e il prezzo all’esportazione in differenti fasi del commercio, il che è in contrasto con l’art. 2, n. 10, primo comma, del regolamento di base, e che la Commissione aveva violato l’art. 2, n. 9, del regolamento di base trattando la Sepco come importatore e definendo il suo prezzo di esportazione mediante ricostruzione.

11      Il 24 marzo 2006 la Commissione organizzava un’audizione in presenza delle ricorrenti al fine di trattare la questione del calcolo del margine di dumping nonché della loro offerta di impegno di prezzo. Il 30 marzo 2006 aveva luogo un’altra audizione avente ad oggetto il pregiudizio.

12      Con telecopia 3 aprile 2006, le ricorrenti trasmettevano alla Commissione una domanda di informazione relativa alla cooperazione dell’industria comunitaria all’inchiesta.

13      Il 24 aprile 2006 la Commissione adottava il secondo documento di informazione definitiva. In tale documento la Commissione respingeva la domanda di esclusione dal calcolo del valore normale di taluni prodotti non fabbricati dalle ricorrenti e cioè i prodotti rientranti nel numero di controllo dei prodotti (in prosieguo: «NCP») KE4 e procedeva ad un adeguamento dei prezzi di vendita della Sepco, non più sulla base dell’articolo 2, n. 9, del regolamento di base, ma ai sensi dell’art. 2, n. 10, lett. i) del medesimo regolamento. In tale documento, infine, la Commissione forniva informazioni relative alla cooperazione dell’industria comunitaria.

14      Con telecopia 26 aprile 2006, le ricorrenti ricordavano alla Commissione che i dati forniti in risposta al questionario antidumping e verificati dai funzionari della Commissione dimostravano che i tubi atomici rientranti sotto l'NCP KE4 non erano da esse fabbricati.

15      Con lettera 4 maggio 2006 le ricorrenti presentavano le loro osservazioni complete sul secondo documento di informazione definitiva alla Commissione.

16      Con lettera 30 maggio 2006, la Commissione precisava alle ricorrenti le ragioni per le quali non aveva accettato la loro offerta di impegno presentata il 22 marzo 2006.

17      Il 7 giugno 2006 la Commissione adottava e pubblicava la proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, della Croazia, della Romania, della Russia e dell’Ucraina, abroga i regolamenti (CE) n. 2320/97 e (CE) n. 348/2000 del Consiglio, chiude il riesame intermedio [e il riesame a titolo della scadenza] delle misure antidumping applicabili alle importazioni di taluni tubi di ferro o di acciai non legati, originari, tra altro, della Russia e della Romania e chiude il riesame intermedio delle misure antidumping applicabili alle importazioni di taluni tubi senza saldature, di ferro o di acciai non legati, originari, tra l’altro [della Russia, della Romania], della Croazia e dell’Ucraina.

18      Con telecopia pervenuta alle ricorrenti il 26 giugno 2006 alle ore 19.06, la Commissione replicava agli argomenti sollevati dalle ricorrenti nella telecopia del 26 aprile 2006 e nella lettera del 4 maggio 2006, con eccezione dell’argomento relativo alla mancanza di cooperazione dell’industria comunitaria. Con lettera indirizzata alle ricorrenti il 16 giugno 2006 e pervenuta a queste ultime il 27 giugno 2006, la Commissione rispondeva ai commenti delle ricorrenti circa la partecipazione al procedimento dell’industria comunitaria.

19      Il 27 giugno 2006 il Consiglio adottava il regolamento n. 954, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, della Croazia, della Romania, della Russia e dell’Ucraina, abroga i regolamenti (CE) n. 2320/97 e (CE) n. 348/2000 del Consiglio, chiude il riesame intermedio delle misure antidumping applicabili alle importazioni di taluni tubi di ferro o di acciai non legati originari, tra altro, della Russia e della Romania e chiude il riesame intermedio delle misure antidumping applicabili alle importazioni di taluni tubi senza saldature, di ferro o di acciai non legati, originari [della Russia e della Romania e] della Croazia e dell’Ucraina. (GU L 175, pag. 4 ; in prosieguo: il «regolamento impugnato»).

20      Con il regolamento impugnato la Commissione ha imposto dazi antidumping pari al 25,1% sulle importazioni delle ricorrenti di taluni tubi senza saldature in ferro o in acciaio.

 Procedimento e conclusioni delle parti

21      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale l’8 settembre 2006, le ricorrenti hanno proposto il presente ricorso.

22      Con atto depositato presso la cancelleria il 1° dicembre 2006, la Commissione ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni del Consiglio. Con ordinanza 16 gennaio 2007, il Presidente della Quinta Sezione del Tribunale ha ammesso tale intervento. Con lettera 27 febbraio 2007, la Commissione ha informato il Tribunale che rinunciava a depositare una memoria di intervento, ma che avrebbe partecipato all’udienza.

23      A seguito della modifica della composizione delle sezioni del Tribunale, il giudice relatore è stato assegnato alla Seconda Sezione, alla quale la presente causa è stata di conseguenza attribuita.

24      Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

–        annullare il regolamento impugnato nella parte in cui le riguarda;

–        condannare il Consiglio alle spese

25      Il Consiglio, sostenuto dalla Commissione, conclude che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare le ricorrenti alle spese.

 In diritto

26      A sostegno della loro domanda di annullamento, le ricorrenti deducono sei motivi. Nell’ambito del primo motivo, le ricorrenti affermano che, tenendo conto di dati aventi ad oggetto tubi che non erano da esse fabbricati ai fini del calcolo del valore normale il Consiglio è incorso in un errore manifesto di valutazione e ha violato il principio di non discriminazione. Nell’ambito del secondo motivo, le ricorrenti sostengono che, basandosi, ai fini della determinazione del pregiudizio, sui dati relativi ai cinque produttori comunitari considerati nel campione, il Consiglio, dal momento che tali produttori non avevano cooperato pienamente e interamente, ha violato l’art. 3, nn. 2, 3, 5, 6 e 7 e l’art. 19, n. 3, del regolamento di base e il principio di non discriminazione. Nell’ambito del terzo motivo le ricorrenti sostengono che, a causa della mancanza di cooperazione piena e intera dei produttori comunitari assunti nel campione, il grado di sostegno della denuncia si situava al di sotto del minimo di regolamento del 25% della produzione comunitaria. Il Consiglio avrebbe pertanto violato l’art. 5, n. 4, del regolamento di base non avendo chiuso il procedimento antidumping. Nell’ambito del quarto motivo, le ricorrenti assumono che deducendo dal prezzo di vendita della Sepco un importo pari alla commissione che un agente, che lavora sulla base di commissioni, avrebbe percepito a titolo di adeguamento, nell’ambito della comparazione del valore normale e del prezzo all’esportazione, il Consiglio è incorso in un errore manifesto di valutazione nell’applicazione dell’art. 2, n. 10, lett. i) e dell’art. 2, n. 10, primo comma del regolamento di base. Nell’ambito del quinto motivo, le ricorrenti sostengono che le condizioni del rigetto della loro offerta di impegno integrano una violazione del principio di non discriminazione da parte del Consiglio. Il sesto motivo infine si suddivide in cinque punti che deducono violazione del diritto di difesa e/o dell’obbligo di motivazione, rispettivamente nell’ambito del trattamento dei tubi asseritamente non fabbricati dalle ricorrenti ai fini del calcolo del valore normale, nell’ambito della valutazione dell’asserita carenza di cooperazione dell’industria comunitaria, nell’ambito dell’adeguamento operato sul prezzo all’esportazione praticato dalla Sepco, nell’ambito del rigetto dell’offerta di impegno delle ricorrenti e nell’ambito del trattamento delle spese di vendita, delle spese amministrative e delle altre spese generali della SPIG Interpipe.

27      Il Tribunale considera che l’esame di tali sei motivi deve essere raggruppato in funzione dei fatti cui essi si riferiscono.

 Sul calcolo del valore normale

28      Nell’ambito del primo motivo, nonché di una parte del sesto, le ricorrenti si basano su un'identica circostanza di merito, e cioè che la Commissione avrebbe incluso nel calcolo del valore normale dati relativi a prodotti – alcuni tubi atomici – che le ricorrenti non producevano.

29      Secondo le ricorrenti, tale circostanza di merito ha dato luogo a:

–        errore manifesto di valutazione (primo motivo);

–        violazione del principio di non discriminazione (primo motivo);

–        violazione dei diritti di difesa e dell’obbligo di motivazione (sesto motivo).

 Sull’errore manifesto di valutazione

–       Argomenti delle parti

30      Nell’ambito del primo motivo, le ricorrenti ritengono che il Consiglio sia incorso in un errore manifesto di valutazione nel suggerire che i dati aventi ad oggetto i tubi atomici rientranti sotto l'NCP KE4 e sotto la norma tecnica TU 14-3P-197-2001 non erano stati verificati e non presentavano quindi un livello di garanzia sufficiente affinché tali tubi fossero esclusi dal calcolo del margine antidumping. Così operando il Consiglio sarebbe altresì venuto meno al suo obbligo di diligenza nonché all’obbligo di determinare il valore normale in un modo non irragionevole.

31      Le risposte al questionario della Commissione fornite dalle ricorrenti conterrebbe, infatti, tutti i dati che dimostrano che esse non fabbricavano i detti tubi. Tali dati sarebbero stati verificati nel corso di ispezioni nei locali delle ricorrenti e accettati senza riserve dai funzionari della Commissione.

32      Secondo il Consiglio, benché sia giuridicamente corretto che il calcolo del margine di dumping non può prendere in considerazione dati aventi ad oggetto prodotti non fabbricati dalle parti oggetto dell’inchiesta, le ricorrenti affermano a torto che esso abbia infranto nella specie tale regola. Il Consiglio infatti sostiene che l’affermazione delle ricorrenti, secondo la quale tutte le informazioni pertinenti aventi ad oggetto le transazioni relative all’NCP KE4 erano già state comunicate nella loro risposta al questionario, è falsa. Per decidere di escludere tali transazioni dal calcolo del margine di dumping, sarebbe stata necessaria una nuova ispezione in loco.

33      Quindi, in primo luogo, la Commissione non avrebbe avuto alcun motivo per ritenere che gli elenchi delle vendite della SPIG Interpipe comprendessero transazioni relative a prodotti diversi dal prodotto di cui trattasi. In particolare, il riferimento ad una norma di fabbricazione ucraina, non nota alla Commissione, per la quale non era stata fornita alcuna spiegazione, non avrebbe messo la Commissione sull’avviso circa la possibilità che i tubi atomici in considerazione nella specie non corrispondessero al prodotto di cui trattasi. Inoltre, le informazioni che è stato ritenuto stessero ad indicare che le transazioni di cui trattasi non riguardavano il prodotto in oggetto rappresenterebbero solo sei linee su oltre 16 000 linee di dati aventi ad oggetto le vendite ed apparirebbero soltanto in sei caselle su oltre 600 000 caselle nei tabulati compilati dalle ricorrenti.

34      Il secondo luogo, per quanto la Commissione abbia effettivamente verificato globalmente gli elenchi delle vendite forniti dalle ricorrenti, non avrebbe verificato se le vendite avevano senz’altro ad oggetto il prodotto di cui trattasi, poiché non rientrava nei suoi compiti. Al contrario, la Commissione avrebbe considerato che le transazioni aventi ad oggetto tubi atomici rientranti sotto la norma tecnica TU 14‑3P-197-2001 erano relative al prodotto di cui trattasi. Inoltre, nel corso dell’ispezione, la Commissione non avrebbe sollevato la questione dei tubi rientranti sotto l'NCP KE4, poiché le ricorrenti non avevano ancora formulato la loro domanda di esclusione di tale transazione dal calcolo del margine di dumping.

35      In terzo luogo, l’errore sarebbe attribuibile alla SPIG Interpipe stessa, che avrebbe violato il sistema di comunicazione delle informazioni istituito dalla Commissione, e cioè l’NCP a sei simboli, e che avrebbe deciso di includere dati che potevano essere interpretati solo alla luce di una norma di fabbricazione ucraina ignota alla Commissione, la quale non poteva sostituirsi alla metà dell’NCP.

36      In quarto luogo, le ricorrenti avrebbero omesso di presentare le prove che dimostrano chiaramente che le sei transazioni avevano effettivamente ad oggetto tubi senza saldatura diversi dal prodotto di cui trattasi, che tali tubi non erano da esse fabbricati e che erano stati comprati da un terzo indipendente.

37      In quinto luogo il Consiglio rileva che la SPIG Interpipe nell’elenco dei fornitori ripreso nella sua risposta al questionario ha menzionato un solo fornitore per il prodotto rientrante nell’NCP KE4 e cioè una delle ricorrenti, la NTRP.

–       Giudizio del Tribunale

38      Dalla giurisprudenza risulta che, nell’ambito delle misure di protezione commerciale, le istituzioni comunitarie godono di un ampio potere discrezionale in considerazione della complessità delle situazioni economiche, politiche e giuridiche che debbono esaminare (sentenza del Tribunale 13 luglio 2006, causa T-413/03, Shandong Reipu Biochemicals/Consiglio, Racc. pag. II‑2243, punto 61; v. altresì in tale senso, sentenza della Corte 7 maggio 1987, causa 240/84, NTN Toyo Bearing e a./Consiglio, Racc. pag. 1809, punto 19).

39      Ne consegue che il controllo del giudice comunitario sulle valutazioni delle istituzioni deve essere limitato alla verifica del rispetto delle norme procedurali, dell’esattezza materiale dei fatti considerati nell’operare la scelta contestata, dell’assenza di un manifesto errore di valutazione di tali fatti ovvero dell’assenza di uno sviamento di potere (sentenze della Corte NTN Toyo Bearing e a./Consiglio, punto 38 supra, punto 19, e 22 ottobre 1991, causa C-16/90, Nölle, Racc. pag. I‑5163, punto 12; sentenza Shandong Reipu Biochemicals/Consiglio, punto 38 supra, punto 62).

40      Si deve ricordare che tanto più nei casi in cui le istituzioni comunitarie dispongano di un ampio potere discrezionale è di fondamentale importanza il rispetto delle garanzie offerte dall’ordinamento giuridico comunitario nei procedimenti amministrativi. Fra queste garanzie si annoverano in particolare l’obbligo dell’istituzione competente di esaminare con diligenza e imparzialità tutti gli elementi pertinenti della fattispecie (sentenza della Corte 21 novembre 1991, causa C‑269/90, Technische Universität München, Racc. pag. I‑5469, punto 14; sentenza Shandong Reipu Biochemicals/Consiglio, punto 38 supra, punto 63).

41      In tale contesto, se è vero che nel settore delle misure di protezione commerciale e, segnatamente, delle misure antidumping, il giudice comunitario non può intervenire nella valutazione riservata alle autorità comunitarie, spetta nondimeno al detto giudice assicurarsi che le istituzioni abbiano tenuto conto di tutte le circostanze pertinenti e che abbiano valutato gli elementi versati agli atti con tutta la diligenza richiesta perché si possa affermare che il valore normale è stato determinato in modo ragionevole (sentenza del Tribunale 12 ottobre 1999, causa T-48/96, Acme/Consiglio, Racc. pag. II‑3089, punto 39, e Shandong Reipu Biochemicals/Consiglio, punto 38 supra, punto 64; v. altresì, in tal senso, sentenza Nölle, punto 39 supra, punto 13).

42      Alla luce delle considerazioni che precedono si deve esaminare se, come asserito dalle ricorrenti, il Consiglio sia incorso in un errore manifesto di valutazione suggerendo che i dati aventi ad oggetto i tubi atomici rientranti nell'NCP KE4 e fabbricati in applicazione della norma tecnica TU 14-3P-197-2001 non erano stati verificati e non presentavano quindi un livello di garanzia sufficiente affinché i detti tubi fossero esclusi dal calcolo del margine di dumping.

43      A tal riguardo, si deve in primo luogo rilevare che non è contestato che il calcolo del margine di dumping non può prendere in considerazione dati relativi a prodotti non fabbricati dalle parti oggetto dell’inchiesta.

44      Si deve in secondo luogo stabilire se gli elementi presentati dalle ricorrenti alla Commissione nel corso dell’inchiesta fossero sufficienti per concludere che esse non producevano i tubi atomici di cui trattasi, con la conseguenza che essa avrebbe omesso di esaminare con cura e imparzialità tutti gli elementi pertinenti del caso di specie e sarebbe incorsa in un errore manifesto di valutazione ritenendo che tali elementi dovessero costituire oggetto di una nuova ispezione nei locali delle ricorrenti.

45      Dagli elementi versati agli atti risulta che negli elenchi delle vendite nazionali ed europee prodotti dalle ricorrenti, nelle loro risposte al questionario, elenchi intitolati «DMsales» e, rispettivamente, «ECsales», figura come richiesto dalla Commissione una colonna intitolata «Norma». Le ricorrenti hanno sistematicamente iscritto la specificazione esatta della norma tecnica di ciascun modello di tubo in tale colonna. Orbene, si deve constatare che la norma TU 14-3P-197‑2001 non appariva da nessuna parte in tale colonna, il che costituisce un indizio del fatto che le ricorrenti non hanno venduto i detti tubi atomici neanche alle loro società di vendita associate, SPIG e Interpipe.

46      Inoltre, dall’esame degli elenchi dei costi di produzione delle ricorrenti per i prodotti destinati rispettivamente al mercato nazionale e al mercato europeo, elenchi intitolati «DMcop» e «ECcop», risulta che le ricorrenti non producono tali tubi atomici. Pertanto, tali elenchi dimostrano che nessuno dei prodotti menzionati negli elenchi «DMcop» e «ECcop» era stato fabbricato in applicazione della norma tecnica TU 14-3P-197-2001.

47      Ciò nondimeno dagli elementi versati agli atti risulta altresì che l’elenco delle vendite verso il mercato nazionale, intitolato «DMsales», prodotto dalla SPIG Interpipe nell’ambito della sua risposta al questionario, faceva menzione di sei transazioni aventi ad oggetto tubi rientranti sotto l'NCP KE4 e fabbricati in applicazione della norma tecnica TU 14-3P-197-2001.

48      Inoltre, l’elenco dei fornitori e degli acquisti della SPIG Interpipe annoverava un solo ed unico fornitore per i tubi rientranti sotto l'NCP KE4, e cioè una delle ricorrenti, la NTRP. A questo proposito, dalle precisazioni e dai documenti forniti dalle ricorrenti nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento adottate dal Tribunale, risulta che il questionario che la SPIG Interpipe doveva compilare riguardava soltanto le vendite verso la Comunità e che l’elenco «DMsales», avente ad oggetto le vendite verso il mercato ucraino, è stato fornito esclusivamente a titolo puramente volontario. Di conseguenza, nell’elenco dei fornitori e degli acquisti della SPIG Interpipe, dovevano figurare solo i fornitori i cui prodotti erano stati rivenduti nella Comunità. Nella misura in cui gli elementi risultanti dagli atti confermano che i tubi rientranti nel codice NCP KE4 e nella norma tecnica TU 14-3P-197-2001 sono stati rivenduti sul mercato nazionale ucraino e che tutti i tubi rientranti nel codice NCP KE4, ma non sotto la norma tecnica TU 14-3P-197-2001, prodotti dalla NTRP sono stati rivenduti dalla SPIG Interpipe sul mercato comunitario, si deve considerare che la SPIG Interpipe non è incorsa in alcun errore non facendo menzione, nell’elenco dei fornitori e degli acquisti, di un fornitore diverso dalla NTRP.

49      Tuttavia, si deve constatare che il fatto, da un lato, che l’elenco «DMsales» prodotto dalla SPIG Interpipe menzionava transazioni aventi ad oggetto tubi rientranti sotto l'NCP KE4 e sotto la norma tecnica TU 14-3P-197-2001 e, dall’altro lato, che l’elenco dei fornitori e degli acquisti della SPIG Interpipe faceva riferimento soltanto ad un fornitore per i tubi rientranti nell'NCP KE4, ha potuto essere fonte di confusione per gli agenti della Commissione incaricati dell’inchiesta.

50      Si deve pertanto constatare che, a seguito di un’attenta valutazione delle risposte fornite al questionario dalle ricorrenti e della loro società di vendita collegata, la SPIG Interpipe, la Commissione disponeva di informazioni contraddittorie o, quanto meno, di informazioni la cui validità poteva essere messa in discussione.

51      Orbene, è giocoforza constatare che le ricorrenti non hanno cercato di dissipare il dubbio della Commissione di fronte a tali contraddizioni. Inoltre, dagli scritti risulta che, a seguito dell’adozione del primo documento di informazione definitiva, nel corso dell’audizione del 24 marzo 2006, le ricorrenti hanno fornito alla Commissione più documenti redatti in ucraino, documenti che si ritenevano essere le fatture relative alle sei transazioni a torto menzionate nell’elenco delle vendite della SPIG Interpipe. Per quanto sia emerso un disaccordo tra le parti, nel corso dell’udienza circa il fatto se la Commissione avesse chiesto, nel corso dell’udienza del 24 marzo 2006, una traduzione di tali documenti, è giocoforza constatare che spettava alle ricorrenti fornire la prova di quanto esse affermavano e cioè che le sei transazioni di cui trattasi avevano ad oggetto acquisti, da parte della SPIG Interpipe, di tubi rientranti sotto l'NCP KE4 e la norma tecnica TU 14-3P-197-2001 da un fornitore indipendente. Inoltre, a seguito del secondo documento di informazione definitiva, datato 24 aprile 2006, le ricorrenti hanno reiterato la loro richiesta di esclusione dei dati relativi ai detti tubi atomici omettendo, ancora una volta, di presentare la minima prova del fatto che i tubi atomici di cui trattasi erano stati acquistati da un terzo indipendente.

52      Si deve pertanto constatare che, alla luce dei dati contraddittori figuranti nelle risposte ai questionari e in assenza di prove del fatto che i tubi atomici di cui trattasi erano stati acquistati da un terzo indipendente, sussisteva un dubbio circa l'affidabilità di tali dati. Inoltre, da quanto precede consegue che la Commissione ha dimostrato tutta la diligenza richiesta nell’esame dei dati forniti dalle ricorrenti e che giustamente ha affermato, nel secondo documento di informazione definitiva, che non poteva tener conto di tali informazioni nuove, non verificate.

53      Si deve pertanto concludere che la Commissione si è conformata al suo obbligo di esaminare, con diligenza e imparzialità, tutti gli elementi pertinenti del caso di specie e sulla base di tale esame ha concluso che i dati aventi ad oggetto i detti tubi atomici non presentavano un livello di garanzia sufficiente per escluderli dal calcolo del margine di dumping, in assenza di una nuova verifica. Da ciò consegue che il valore normale è stato determinato in modo ragionevole ai sensi della giurisprudenza citata supra ai punti 40 e 41 e che il Consiglio non è incorso in alcun errore manifesto di valutazione.

54      Tale conclusione non viene messa in discussione dal fatto, rilevato dalle ricorrenti, che la Commissione ha proceduto ad un'ispezione di verifica nei locali delle ricorrenti e della SPIG Interpipe, il che implica, a loro avviso, che l’insieme dei dati sopra menzionati deve essere considerato verificato ed approvato dalla Commissione. Infatti, poiché i detti dati erano contradditori, non consentivano di stabilire con certezza che le ricorrenti non producevano i tubi atomici di cui trattasi. Per di più si deve rilevare che, al momento dell’ispezione, le ricorrenti non avevano ancora comunicato alla Commissione che la SPIG Interpipe aveva commesso un errore nell’elenco «DMsales». Solo a seguito dell’adozione del primo documento di informazione definitiva le ricorrenti hanno comunicato alla Commissione tale errore e le hanno formalmente fatto presente che non fabbricavano i tubi atomici rientranti nell'NCP KE4 e nella norma tecnica TU 14-3P-197-2001. Di conseguenza non si può affermare che l’ispezione ha consentito di fare luce sulle contraddizioni che inficiano le risposte al questionario fornite alla Commissione dalle ricorrenti e dalla SPIG Interpipe.

55      Si deve pertanto respingere la parte del primo motivo che deduce l’esistenza di un errore manifesto di valutazione nell’ambito del calcolo del valore normale in quanto infondata.

 Sulla violazione del principio di non discriminazione

–       Argomenti delle parti

56      Secondo le ricorrenti, il Consiglio ha violato il principio di non discriminazione accettando di escludere dal calcolo del margine antidumping tutti i prodotti non fabbricati dalle ricorrenti rientranti sotto i codici NCP AB2, AC4, BD3, BD4, BE3, CC6, EA1, EA2, EB1, GE5, HD1, HE1 e ID4, mentre ha rifiutato di fare altrettanto per quanto riguarda i tubi atomici rientranti nell'NCP KE4 e nella norma tecnica TU 14-3P-197-2001, fondandosi sul medesimo insieme di dati debitamente verificati relativi ai costi e alle vendite. Le circostanze che giustificano l’esclusione della prima serie di transazioni sarebbero esattamente le stesse di quelle che giustificano l’esclusione dei tubi atomici rispondenti alla norma tecnica TU 14-3P-197-2001.

57      Il Consiglio afferma che la Commissione ha accettato la domanda delle ricorrenti intesa ad escludere la prima serie di transazioni, perché esse non avevano segnalato alcuna produzione di tali prodotti e nessun costo di produzione ad essa riferentesi. Inoltre, la SPIG Interpipe non aveva indicato acquisti di tali prodotti presso le ricorrenti. Le istituzioni hanno pertanto ritenuto di poter accettare tale domanda, senza che si rendesse necessaria una nuova ispezione in loco, perché potevano ragionevolmente considerare che i tubi di cui trattasi non erano stati fabbricati dalle ricorrenti al contrario dei tubi rientranti nell'NCP KE4 e nella norma tecnica TU 14-3P-197-2001.

–       Giudizio del Tribunale

58      Il principio di non discriminazione vieta, da un lato, di trattare in modo diverso situazioni analoghe e, dall’altro, di trattare in modo uguale situazioni differenti, salvo che una differenza di trattamento non sia obiettivamente giustificata [sentenza della Corte 27 gennaio 2005, causa C-422/02 P, Europe Chemi-Con (Deutschland)/Consiglio, Racc. pag. I‑791, punto 33].

59      Si deve osservare che, contrariamente a quanto affermato dalle ricorrenti, le circostanze nelle quali è avvenuta l’esclusione dei tubi rientranti sotto i codici NCP AB2, AC4, BD3, BD4, BE3, CC6, EA1, EA2, EB1, GE5, HD1, HE1 e ID4 differiscono dalle circostanze relative alla domanda di esclusione dei tubi atomici rientranti nell'NCP KE4 e nella norma tecnica TU 14-3P-197-2001. Si deve in particolare constatare che, mentre i tubi rientranti nell'NCP KE4 erano prodotti da una delle ricorrenti, e cioè dalla NTRP, i tubi rientranti negli altri codici NCP non appaiono in nessuna parte negli elenchi delle vendite e dei costi di produzione delle ricorrenti.

60      Inoltre, come è già stato rilevato supra al punto 48, l’elenco dei fornitori e degli acquisti della SPIG Interpipe menzionava, giustamente, un solo ed unico fornitore per i tubi rientranti nell'NCP KE4, cioè una delle ricorrenti, la NTRP. È giocoforza pertanto constatare che gli elementi del fascicolo riguardanti i tubi atomici rientranti nell'NCP KE4 e nella norma tecnica TU 14-3P-197-2001 erano particolarmente complessi da comprendere, il che non valeva per gli elementi relativi ai prodotti che la Commissione aveva accettato di escludere dal calcolo del valore normale. Da ciò consegue che, mentre esisteva un dubbio circa l’affidabilità dei dati relativi ai tubi atomici rientranti nell'NCP KE4 e nella norma tecnica TU 14-3P-197-2001, le ricorrenti non hanno dimostrato che un siffatto dubbio esisteva pure per i tubi rientranti negli altri NCP.

61      Alla luce di tutto quanto sopra precede, la prima parte del primo motivo, che deduce la violazione del principio di non discriminazione, è infondata e va respinta.

 Sulla violazione dei diritti della difesa e dell’obbligo di motivazione

–       Argomenti delle parti

62      Nell’ambito del sesto motivo, le ricorrenti deducono una violazione dei diritti della difesa. Infatti, la Commissione avrebbe comunicato loro nuovi elementi di merito nonché un nuovo ragionamento giuridico in data 27 giugno 2006, cioè il giorno dell’adozione del regolamento impugnato. Inoltre, il Consiglio avrebbe violato l’art. 253 CE che gli impone un obbligo di motivazione, in quanto il regolamento impugnato non fornisce alcuna adeguata risposta agli argomenti delle ricorrenti circa la determinazione del valore normale.

63      Per quanto riguarda la violazione dei diritti della difesa, il Consiglio sostiene che la Commissione ha fornito spiegazioni circa la determinazione del valore normale nel secondo documento di informazione definitiva, datato 24 aprile 2006, e che le ricorrenti vi hanno risposto con una missiva datata 26 aprile 2006. Per quanto concerne, del resto, l’asserita violazione dell’obbligo di motivazione, il Consiglio afferma che si trattava di una questione molto precisa specifica di una società e che non doveva di conseguenza essere esplicitamente trattata nel regolamento impugnato. Ad ogni modo, secondo il Consiglio, tale questione sarebbe stata trattata nella lettera del 26 giugno 2006 e nel corso delle udienze del 24 e 30 marzo 2006.

–       Giudizio del Tribunale

64      Dalla giurisprudenza della Corte risulta che le esigenze connesse al rispetto dei diritti della difesa si impongono non solo nell’ambito dei procedimenti che possono concludersi con l’irrogazione di una sanzione, ma anche nei procedimenti di inchiesta che preludono all’adozione di regolamenti antidumping i quali possono riguardare le imprese interessate direttamente ed individualmente e comportare per esse conseguenze sfavorevoli (sentenza della Corte 27 giugno 1991, causa C-49/88, Al-Jubail Fertilizer/Consiglio, Racc. pag. I‑3187, punto 15). In particolare, le imprese interessate devono in ogni caso essere state messe in condizione, nel corso del procedimento amministrativo, di far conoscere efficacemente il loro punto di vista sulla sussistenza e sulla pertinenza dei fatti e delle circostanze allegati, nonché sugli elementi di prova accolti dalla Commissione a sostegno delle proprie affermazioni e relative all’esistenza di una pratica di dumping e del pregiudizio ad essa conseguente (sentenza Al-Jubail Fertilizer/Consiglio, citata supra, punto 17). Tali esigenze sono state ancora precisate nell’art. 20 del regolamento di base, il cui n. 2 dispone che i denunzianti, gli importatori, gli esportatori e le loro associazioni rappresentative ed i rappresentanti del paese esportatore «possono chiedere di essere informati degli elementi specifici dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intende raccomandare l’istituzione di misure definitive».

65      Si deve del resto ricordare che, secondo la giurisprudenza, la motivazione richiesta dall’art. 253 CE deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’autorità comunitaria da cui promana l’atto impugnato onde consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato per difendere i propri diritti e permettere al giudice comunitario di esercitare il proprio controllo (sentenza del Tribunale 12 ottobre 1999, causa T-48/96, Acme Industry/Consiglio, Racc. pag. II‑3089, punto 141). Per contro, il Consiglio non è tenuto a pronunciarsi, nella motivazione del regolamento, su tutti i punti di fatto e di diritto sollevati dagli interessati nel corso del procedimento amministrativo (v., in questo senso, sentenza del Tribunale 25 giugno 1998, cause riunite T-371/94 e T-394/94, British Airways e a./Commissione, Racc. pag. II‑2405, punto 94). Inoltre, non è necessario che la motivazione specifichi tutti i vari aspetti di fatto e di diritti pertinenti, in quanto le esigenze di motivazione devono essere valutate, in particolare, alla luce del contesto dell’atto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (sentenza del Tribunale 28 settembre 1995, causa T-164/94, Ferchimex/Commissione, Racc. pag. II‑2681, punto 118).

66      Alla luce di quanto sopra precede si deve stabilire se il Consiglio abbia effettivamente violato i diritti della difesa e sia venuto meno all’obbligo di motivazione.

67      Per quanto riguarda, da un lato, la violazione dei diritti della difesa, si deve rilevare, senza che si renda necessario pronunciarsi sul carattere essenziale delle considerazioni relative all’esclusione dei tubi atomici rientranti sotto l'NCP KE4 e sotto la norma tecnica TU 14-3P-197-2001 dal calcolo del valore normale, che, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, nelle lettere che esse hanno effettivamente ricevuto il 27 giugno 2006, cioè il giorno dell’adozione del regolamento impugnato, non è stato loro comunicato alcun nuovo elemento di fatto o di motivazione. Le ricorrenti sostengono infatti che la Commissione ha dichiarato per la prima volta, in tali lettere, che i tubi atomici non potevano essere esclusi dal calcolo del margine di dumping perché i dati di cui disponeva non offrivano un livello di certezza sufficiente in assenza di una nuova ispezione. Orbene, la Commissione aveva già affermato, nel secondo documento di informazione definitiva datato 24 aprile 2006 che, dal momento che i suoi uffici non erano in grado di procedere ad una verifica delle informazioni fornite dalle ricorrenti, non poteva accogliere la loro domanda. Inoltre, si deve osservare che i ricorrenti hanno risposto a tale rilievo della Commissione con la loro telecopia 26 aprile 2006 e hanno pertanto esercitato i loro diritti di difesa su tale punto.

68      Per quanto riguarda, dall’altro lato, la violazione dell’obbligo di motivazione, va constatato che, se il regolamento impugnato non fa alcun riferimento alla questione dei prodotti rientranti nell'NCP KE4, ciò è dovuto al fatto che tale questione è specifica delle ricorrenti. Pertanto, dal momento che dal secondo documento di informazione definitiva, datato 24 aprile 2006, risultava in modo chiaro e inequivoco l’iter logico seguito dalla Commissione, le ricorrenti non possono rimproverare al Consiglio di essere venuto meno al suo dovere di motivazione.

69      Da ciò consegue che il sesto motivo, che deduce la violazione degli obblighi derivanti dal rispetto dei diritti della difesa e la violazione dell’obbligo di motivazione, per quanto riguarda la determinazione del valore normale, è infondato e va respinto.

 Sulle conseguenze dell’assenza di risposte al questionario da parte delle società collegate con i produttori comunitari

70      Nell’ambito del secondo e terzo motivo nonché di una parte del sesto motivo, le ricorrenti assumono a fondamento un'identica circostanza di merito e cioè il fatto che ciascuno dei cinque produttori comunitari di tubi senza saldatura che la Commissione aveva incluso nel campione sul quale ha basato la sua inchiesta sia collegato a società che hanno omesso di fornire una risposta al questionario.

71      Secondo le ricorrenti, da tale circostanza di merito deriva:

–        una violazione dell’art. 3, nn. 2, 3, 5, 6 e 7, del regolamento di base (secondo motivo);

–        una violazione del principio di non discriminazione (secondo motivo);

–        una violazione dell’art. 19, n. 3 del regolamento di base (secondo motivo);

–        una violazione dell’art. 5, n. 4 del regolamento di base (terzo motivo);

–        una violazione dei diritti della difesa e dell’obbligo di motivazione (sesto motivo).

 Sulla violazione dell’art. 3, nn. 2, 3, 5, 6 e 7, del regolamento di base

–       Argomenti delle parti

72      Nell’ambito del secondo motivo, le ricorrenti sostengono che nella misura in cui ciascuno dei cinque produttori comunitari di tubi senza saldatura assunti nel campione è legato ad una o più società di produzione o di vendita che hanno omesso di depositare una risposta separata al questionario della Commissione, i detti cinque produttori non possono essere considerati aver pienamente cooperato. Orbene, secondo le ricorrenti, il regolamento impugnato è basato su una presunta cooperazione totale dell’industria comunitaria. Le ricorrenti concludono da ciò che la valutazione del pregiudizio viola l’art. 3, nn. 2, 3, 5, 6 e 7, del regolamento di base.

73      A questo proposito, le ricorrenti rilevano innanzitutto che è impossibile soddisfare i requisiti delle sopra citate disposizioni del regolamento di base se non si pretende, da tutte le entità collegate con i produttori comunitari e implicati nella produzione o vendita del prodotto di cui trattasi, che forniscano la loro piena e completa cooperazione all’inchiesta.

74      Le ricorrenti rilevano poi che la violazione delle citate disposizioni non può giustificarsi, come sembra voler fare la Commissione nella lettera 27 giugno 2006 con l’assenza di significativo impatto della parziale cooperazione di un gruppo al quale appartiene un produttore comunitario, sulla determinazione del pregiudizio subito da tale produttore o dall’industria comunitaria del suo complesso. Secondo le ricorrenti, la Commissione si baserebbe così sul «principio dell’errore benigno».

75      In primo luogo, le ricorrenti sostengono che la Commissione non assume che il principio dell’errore benigno si applica ai produttori-esportatori in quanto essi stessi sarebbero autorizzati a cooperare solo parzialmente con l’inchiesta.

76      In secondo luogo, ad avviso delle ricorrenti, l’assenza di informazioni complete sulla produzione di tutti i produttori collegati e sulle vendite ai primi clienti non collegati non è un errore benigno. Da un lato, i prezzi di trasferimento tra membri del medesimo gruppo non sarebbero affidabili e, dall’altro lato, liberare tutti gli operatori collegati dall’obbligo di rispondere al questionario significherebbe attribuire ai produttori comunitari un assegno in bianco che permetterebbe loro di selezionare i dati che essi acconsentono a comunicare in modo da influire sulla valutazione del pregiudizio.

77      In terzo luogo, le ricorrenti affermano che l’approccio della Commissione circa l’assenza di impatto significativo di una cooperazione parziale di un gruppo di società è eccessivamente semplicistico e pertanto non corretto. Infatti, una mera cooperazione parziale di talune entità del gruppo proietta un’immagine lacunosa e deformata del gruppo di cui trattasi o dell’industria comunitaria nel suo insieme.

78      In quarto luogo, le ricorrenti osservano che adottare il principio dell’errore benigno come linea difensiva non può porre rimedio a molteplici violazioni delle disposizioni dell’art. 3 del regolamento di base.

79      In quinto luogo, le ricorrenti rilevano che, nella misura in cui la Commissione non ha ricevuto dati completi e non ha potuto verificare tali dati, non può affermare con certezza che il volume e il valore della produzione e delle vendite di cui non le sono state comunicate le cifre erano sufficientemente insignificanti da non avere impatto sulla valutazione del pregiudizio.

80      Le ricorrenti sostengono infine che, nella specie, l’assenza di cooperazione piena e completa da parte dei produttori comunitari assunti nel campione ha avuto un impatto significativo sulla valutazione del pregiudizio subito da tali produttori e dall’industria comunitaria nel suo insieme. In particolare, la Commissione avrebbe basato i suoi calcoli del margine di pregiudizio pressoché esclusivamente sui prezzi di trasferimento praticati dai produttori comunitari. Tale metodo avrebbe comportato una significativa esagerazione dei margini di pregiudizio.

81      Replicando agli argomenti delle ricorrenti, il Consiglio sostiene che le istituzioni hanno giustamente considerato come cooperanti tutti i produttori comunitari facenti parte del campione.

82      Infatti, il Consiglio sostiene che la nozione di cooperazione non deve essere intesa letteralmente, nel senso che implica la fornitura di risposte complete ed esatte a tutte le questioni sollevate dalla Commissione. La Commissione valuterebbe sempre se, e in che misura, il fatto di non aver fornito talune informazioni abbia compromesso l’inchiesta. Ciò varrebbe sia per gli esportatori come pure per i produttori comunitari, per quanto la Commissione possa applicare criteri differenti agli esportatori ed ai produttori comunitari, perché questi due gruppi di società forniscono informazioni a fini differenti. A questo proposito, il Consiglio rileva, del resto, che non ha mai inteso avvalersi dell’esistenza di un errore benigno per giustificare le asserite violazioni.

83      Nella specie, secondo il Consiglio, giustamente, alla luce degli elementi di merito di cui disponeva la Commissione, quest’ultima non ha escluso dall’industria comunitaria nessuna società facente parte del campione.

84      Per quanto riguarda, innanzitutto, l’affermazione delle ricorrenti secondo la quale il calcolo del margine di pregiudizio sarebbe stato falsato in ragione della mancanza di cooperazione, il Consiglio ricorda che la Commissione necessita dei prezzi di vendita al primo acquirente non collegato al fine di stabilire i prezzi di vendita medi di tutti i produttori comunitari e il margine medio ponderato di sottoquotazione. Orbene, nella specie, il margine medio ponderato di sottoquotazione sarebbe stato del 32%. Secondo il Consiglio, includendo i dati mancanti sulle vendite di talune società collegate, tale margine avrebbe potuto essere del 30, 32 o 35%, il che non avrebbe in nulla modificato la conclusione secondo la quale avrebbe avuto luogo una sottoquotazione rilevante e le importazioni oggetto di dumping provocherebbero un pregiudizio all’industria comunitaria. Il Consiglio sostiene altresì che il riferimento operato dalle ricorrenti al calcolo del margine di pregiudizio è in questo caso fuori proposito. Il margine di pregiudizio può essere utile solo per applicare la regola del diritto minimo, secondo la quale il diritto istituito deve essere pari al margine di dumping o al margine del pregiudizio se questo è meno elevato. Nella specie, l’inclusione delle vendite del prodotto di cui trattasi effettuate dalla Vallourec & Mannesmann Oil & Gas Ltd (in prosieguo: la «VMOG Regno Unito») e dalla Productos Tubolares, che rappresenterebbero insieme meno dell’8% delle vendite del prodotto di cui trattasi realizzate dall’industria comunitaria, non avrebbe in nessun caso potuto avere l’effetto di far cadere il margine di pregiudizio, valutato nel 57%, ad un livello inferiore a quello del margine di dumping, valutato nel 25,7%.

85      Il Consiglio sostiene inoltre che le ricorrenti partono dall’ipotesi secondo cui i produttori comunitari all’origine della denuncia e facenti parte del campione non hanno in effetti cooperato. Nella misura in cui l’assenza di informazioni circa talune società collegate con i produttori comunitari non aveva impatto rilevante sull’analisi del pregiudizio e del nesso di causalità, tale ipotesi sarebbe errata e l’affermazione di violazione dell’art. 3, nn. 2, 3, 5, 6 e 7 del regolamento di base andrebbe disattesa.

–       Giudizio del Tribunale

86      Come già rilevato supra ai punti 38 e 39, nel settore delle misure di difesa commerciale, le istituzioni comunitarie dispongono di un ampio margine di valutazione discrezionale in ragione della complessità delle ragioni economiche, politiche e giuridiche che esse debbono esaminare e pertanto il controllo del giudice comunitario sulle valutazioni delle istituzioni deve essere limitato alla verifica del rispetto delle norme di procedura, dell’esattezza materiale dei fatti assunti per operare la scelta contestata, dell’assenza di errore manifesto nella valutazione di tali fatti o dell’assenza di sviamento di potere.

87      Si deve rilevare del resto che, se è vero che, nell’ambito del regolamento di base, spetta alla Commissione, in quanto autorità investigatrice, determinare se il prodotto considerato dal procedimento antidumping costituisca l’oggetto di dumping e dia luogo ad un pregiudizio qualora venga messo in libera pratica nella Comunità e se è vero quindi che non spetta a tale istituzione, in tale contesto, esonerarsi da una parte dell’onere della prova che a tal proposito su di essa grava (v., in questo senso, sentenza del Tribunale 17 dicembre 1997, causa T-121/95, EFMA/Consiglio, Racc. pag. II‑2391, punto 74 e Acme/Consiglio, punto 41 supra, punto 40), resta ciò nondimeno che il regolamento di base non conferisce alla Commissione alcun potere di indagine che le consenta di costringere le società a partecipare all’inchiesta o a fornire informazione. Stanti tale premesse, il Consiglio e la Commissione dipendono dalla cooperazione volontaria delle parti perché queste forniscano loro le informazioni necessarie entro i termini impartiti. Le risposte delle parti suddette al questionario previsto all’art. 6, n. 2, del regolamento di base sono essenziali per lo svolgimento della procedura antidumping (sentenza Shandong Reipu Biochemicals/Consiglio, punto 38 supra, punto 65).

88      Cionondimeno, nell’art. 18 del regolamento di base, intitolato «Omessa cooperazione» e più esattamente nel suo numero 3, si legge «le informazioni presentate da una parte interessata che non sono perfettamente conformi alle condizioni richieste non devono essere disattese, a condizione che le eventuali carenze non siano tali da provocare eccessive difficoltà per l’elaborazione di conclusioni sufficientemente precise e che le informazioni siano state presentate correttamente entro i termini, siano verificabili e la parte interessata abbia agito con la migliore diligenza».

89      Occorre pertanto esaminare in questo contesto se, come dedotto dalle ricorrenti, il fatto che le società collegate ai produttori comunitari ripresi nel campione non abbiano depositato risposte al questionario implichi, da parte di tali produttori, un difetto di cooperazione che ha falsato l’analisi del pregiudizio in violazione dell’art. 3, nn. 2, 3, 5, 6 e 7 del regolamento di base.

90      Per quanto le parti di un procedimento antidumping siano in linea di principio tenute, in applicazione dell’art. 6, n. 2, del regolamento di base, a depositare una risposta al questionario della Commissione, dalla formulazione dell’art. 18, n. 3 del medesimo regolamento deriva che informazioni presentate sotto altra forma o nell’ambito di un altro documento non debbono essere ignorate qualora le quattro condizioni enumerate da tale articolo siano soddisfatte.

91      Pertanto, quando una parte ha omesso di presentare una risposta al questionario, ma ha fornito elementi di informazione nell’ambito di un altro documento, non può essere rimproverata alcuna omissione di cooperazione se, in primo luogo, le eventuali insufficienze non rendano eccessivamente difficile pervenire a conclusioni ragionevolmente corrette e, in secondo luogo, le informazioni vengano fornite in tempo utile, in terzo luogo, siano controllabili e, in quarto luogo, la parte abbia agito con la migliore diligenza.

92      Da ciò consegue che, contrariamente a quanto affermato dalle ricorrenti, la mancanza del deposito di una risposta al questionario della Commissione da parte di una società collegata al produttore comunitario non implica necessariamente che tale produttore debba considerarsi come non collaborante. Pertanto, il detto produttore non sarà considerato non collaborante se le lacune nella produzione dei dati non hanno un impatto significativo sullo svolgimento dell’inchiesta.

93      Nella specie, dagli atti risulta che la Commissione aveva elaborato e trasmesso a ciascuno dei produttori comunitari un questionario specifico per le loro società di produzione e di vendita collegate. Tali produttori erano pertanto tenuti a depositare una risposta a tale questionario per ciascuna di tali società collegate. Risulta cionondimeno dagli elementi prodotti dal Consiglio che nessuna risposta a tale questionario è stata depositata dalle seguenti società collegate:

–        Vallourec Mannesmann Oil & Gas Germany GmbH (in prosieguo: la «VMOG Germania»), società di produzione e di vendita collegata a V & M Germania;

–        Productos Tubulares, SA, società di produzione e di vendita collegata alla Tubos Reunidos;

–        Acecsa-Aceros Calibrados, SA (in prosieguo: la «Acecsa»), società di produzione e di vendita collegata alla Tubos Reunidos ;

–        Almesa Almacenes Metalurgicos (in prosieguo: la «Almesa»), società di commercio collegata alla Tubos Reunidos;

–        Dalmine Benelux BV, Dalmine France SARL, Dalmine Deutschland GmbH, Tenaris Global Services (UK), Eurotube Ltd, Quality Tubes Ltd, società di commercio o di rivendita-distribuzione collegate alla Dalmine;

–        Tenaris West Africa Ltd, società collegata con la Dalmine incaricata, in un primo tempo, della trasformazione dei tubi e successivamente di compiti amministrativi.

94      Dagli elementi versati agli atti risulta peraltro che una società di produzione e di vendita, la VMOG Regno-Unito, collegata alla V & M Germania e alla V & M Francia, ha depositato la sua risposta al questionario fuori dai termini. La Commissione non ne ha pertanto tenuto conto ai fini della determinazione del pregiudizio.

95      Si deve pertanto stabilire se, per tali società, le quattro condizioni di cui all’art. 18, n. 3 del regolamento di base, sono soddisfatte di modo che non può rimproverarsi al Consiglio di essere incorso in un errore manifesto di valutazione ritenendo che l’assenza di deposito di una risposta al questionario da parte delle società collegate con i produttori comunitari non ha falsato la determinazione del pregiudizio né il calcolo del margine del pregiudizio.

96      Per quanto riguarda, innanzitutto, la determinazione del pregiudizio, si deve procedere all’analisi, per ciascuna società collegata, dei dati di cui il Consiglio e la Commissione disponevano al fine di verificare che le insufficienze da parte di tali società, provocate dall’omesso deposito di risposte al questionario, non rendessero tale determinazione eccessivamente difficile. Per quanto riguarda società collegate di produzione e di vendita, vanno considerate con particolare attenzione le insufficienze dei dati relativi alla produzione e alla vendita delle società collegate e al loro impatto potenziale sulla determinazione del pregiudizio. Si deve inoltre verificare se i dati di cui disponevano il Consiglio e la Commissione soddisfano le tre ultime condizioni imposte dall’art. 18, n. 3, del regolamento di base.

97      Per quanto riguarda la VMOG Germania, dalle risposte ai quesiti scritti rivolti dal Tribunale risulta che il Consiglio si è basato sui seguenti elementi per valutare l’impatto dell’assenza di deposito di una risposta al questionario da parte di tale società: l’elenco, transazione per transazione, delle operazioni di vendita della V & M Germania, il tabulato che riprende il volume della produzione della V & M Germania e il tabulato che riprende il volume e il valore delle vendite della V & M Germania. Tali documenti sono stati depositati dalla V & M Germania entro i termini e sono stati verificati dalla Commissione.

98      Pertanto, come corroborato dai documenti prodotti dal Consiglio, le cifre delle vendite e della produzione della VMOG Germania erano incluse nella risposta al questionario della V & M Germania e sono state prese in considerazione nell’ambito della determinazione del pregiudizio. Ciò considerato si deve constatare che il Consiglio non è incorso in un errore manifesto di valutazione per non aver chiesto alla VMOG Germania di depositare una risposta al questionario e per aver ritenuto che l’omessa risposta al questionario da parte della VMOG Germania non abbia falsato la determinazione del pregiudizio.

99      Per quanto riguarda la Productos Tubulares, dalle risposte fornite ai quesiti scritti rivolti dal Tribunale risulta che il Consiglio si è basato sui seguenti elementi per valutare l’impatto sulla determinazione del pregiudizio dell’omesso deposito di una risposta al questionario da parte di tale società: la versione riservata della risposta al questionario di precampionamento della Productos Tubulares e un allegato riservato alla denuncia, comprensivo della stima della capacità di produzione e della produzione dei produttori comunitari che non sostenevano la denuncia. Tali dati sono stati forniti da Productos Tubulares in tempo utile.

100    Si deve innanzitutto rilevare che la Productos Tubulares, contrariamente alla Tubos Reunidos, non sosteneva la denuncia. Di conseguenza i dati che la riguardavano non dovevano, in linea di principio, essere presi in considerazione nell’ambito dell’analisi della situazione dell’industria comunitaria di cui ai ‘considerando’ 155-176 del regolamento impugnato, analisi che era essenziale per la determinazione del pregiudizio, a meno che tale omissione non falsasse tale analisi. In quest’ultima ipotesi occorreva o prendere in considerazione tali dati, o escludere i dati relativi alla Tubos Reunidos. Nella specie, dalla lettura dei documenti prodotti dal Consiglio risulta che la produzione e le vendite della Productos Tubulares rappresentavano meno del 3% del totale della produzione e delle vendite dell’industria comunitaria durante il periodo dell’inchiesta. Ciò implica che, se è vero che l’assenza di risposta al questionario da parte della Productos Tubulares ha avuto un impatto sulla determinazione del pregiudizio e del nesso di causalità, tale l’impatto ha potuto essere solo insignificante. Inoltre, benché il Consiglio non abbia disposto di alcun dato circa il periodo che precede quello dell’inchiesta e cioè il periodo tra gli anni 2001-2003, l’assenza di dati circa tale periodo è ininfluente sulla determinazione del pregiudizio, in quanto i dati mancanti avrebbero al massimo potuto portare il Consiglio a sottostimare il pregiudizio e non a sovrastimarlo. Inoltre, il Consiglio aveva verificato presso la Tubos Reunidos che non era avvenuta alcuna vendita tra questa ultima società e la Productos Tubulares.

101    Si deve pertanto concludere che il Consiglio non è incorso in un errore manifesto di valutazione per non avere preteso dalla Productos Tubulares di deporre una risposta al questionario e per aver ritenuto che l’assenza di risposta al questionario da parte di tale società non abbia falsato la determinazione del pregiudizio.

102    Per quanto riguarda la Acecsa, dai documenti del Consiglio risulta che durante il periodo di inchiesta tale società si è limitata ad acquistare un esiguo volume del prodotto di cui trattasi presso la Tubos Reunidos, volume destinato ad essere trasformato in un prodotto diverso da quello di cui trattasi. Dagli atti di causa, e, in particolare, dalla versione non riservata della risposta al questionario della Tubos Reunidos risulta che il volume durante il periodo di inchiesta non rappresentava più del 4% delle vendite della Tubos Reunidos e dell’1% del totale delle vendite dei produttori comunitari che sostenevano la denuncia. Tenuto conto di quanto precede, l’assenza di deposito di una risposta al questionario da parte della Acecsa non ha potuto falsare in modo significativo i dati utilizzati per la determinazione del pregiudizio. Inoltre, al pari della Productos Tubulares, per quanto il Consiglio non abbia avuto a disposizione alcun dato circa il periodo che precede il periodo di inchiesta, e cioè quello relativo agli anni 2001-2003, l’assenza di dati aventi ad oggetto tale periodo è ininfluente sulla determinazione del pregiudizio poiché i dati mancanti avrebbero tutt’al più potuto portare il Consiglio a sottostimare il pregiudizio e non a sovrastimarlo. Inoltre, la risposta al questionario della Tubos Reunidos è stata depositata in tempo utile e ha costituito oggetto di una verifica da parte dei servizi della Commissione. Alla luce di tali circostanze si deve constatare che il Consiglio non è incorso in un errore manifesto di valutazione per non aver preteso dalla Acecsa di deporre una risposta della debita e dovuta forma.

103    Per quanto riguarda la Almesa, dagli scritti del Consiglio risulta che tale società è una società commerciale. Il volume delle vendite di tale società è stato pertanto preso in considerazione nell’analisi del pregiudizio attraverso le vendite della Tubos Reunidos ad essa destinate. Inoltre, dagli atti di causa e, in particolare, dalla versione non riservata della risposta al questionario della Tubos Reunidos, risulta che, mediamente, i prezzi fatturati dalla Tubos Reunidos alla Almesa erano superiori ai prezzi fatturati ai clienti indipendenti. Ciò significa che la cifra presa in considerazione, per quanto riguarda il valore delle vendite, non è stata sottostimata e non ha pertanto falsato la determinazione del pregiudizio. Pertanto si deve constatare che il Consiglio non è incorso in un errore manifesto di valutazione non avendo preteso dalla Almesa che fornisse dati supplementari sotto forma di risposta al questionario in buona e debita forma.

104    Per quanto riguarda la Dalmine Benelux, la Dalmine France, la Dalmine Deutschland, la Eurotube, la Tenaris Global Services (UK) e la Quality Tubes, dai documenti del Consiglio risulta che la Dalmine non ha effettuato alcuna vendita presso la Dalmine Benelux, la Dalmine Deutschland e la Eurotube durante il periodo di inchiesta. Per quanto riguarda la Quality Tubes e la Tenaris Global Services (UK), la versione riservata della risposta al questionario della Dalmine conteneva l’elenco transazione per transazione delle loro vendite, il che implica che tali dati sono stati presi in considerazione nell’ambito dell’analisi del pregiudizio. Infine, per quanto riguarda la Dalmine France, le sue vendite nella Comunità erano necessariamente marginali, poiché il totale delle vendite della Dalmine a tali sei società collegate rappresentava meno del 4% del totale delle vendite del prodotto di cui trattasi da parte dell’industria comunitaria durante il periodo di inchiesta.

105    Ad ogni modo, dagli elementi versati agli atti, e in particolare, dalla versione non riservata della risposta al questionario della Dalmine – versione che è stata depositata nei termini e verificata dai servizi della Commissione – risulta che la Dalmine Benelux, la Dalmine France, la Dalmine Deutschland, la Eurotube, la Tenaris Global Services (UK) e la Quality Tubes sono attive sia nel commercio sia nella rivendita-distribuzione. Da ciò consegue che il volume delle vendite di tali società è stato preso in considerazione nell’analisi del pregiudizio tramite le vendite loro effettuate dalla Dalmine.

106    Tenuto conto di quanto sopra, si deve constatare che il Consiglio non è incorso in un errore manifesto di valutazione per non aver preteso dalla Dalmine Benelux, dalla Dalmine France, dalla Dalmine Deutschland, dalla Eurotube, dalla Tenaris Global Services (UK) e dalla Quality Tubes di fornire dati supplementari sotto forma di una risposta al questionario in buona e debita forma e per aver considerato che la Dalmine avesse cooperato all’inchiesta.

107    Per quanto riguarda la Tenaris West Africa, dai documenti del Consiglio risulta che tale società non è intervenuta né nella produzione né nella vendita del prodotto di cui trattasi. Dalle risposte fornite ai quesiti scritti rivolti dal Tribunale risulta che il Consiglio si è basato su un messaggio elettronico della Dalmine alla Commissione del 24 maggio 2006 per valutare l’impatto dell’assenza di deposito di una risposta al questionario da parte di tale società. Poiché tale messaggio elettronico è stato depositato in tempo utile, si deve constatare che il Consiglio non è incorso in un errore manifesto di valutazione per non aver preteso da tale società che fornisse dati supplementari sotto forma di una risposta al questionario in buona e debita forma e per aver considerato che la Dalmine avesse cooperato all’inchiesta.

108    Infine, per quanto riguarda la VMOG Regno Unito, si deve rilevare che poiché tale società ha depositato la risposta al questionario fuori dai termini, i suoi dati non potevano essere utilizzati nell’ambito della determinazione del pregiudizio. Ad ogni modo, dagli elementi versati agli atti risulta che tale società non sosteneva la denuncia. I dati che la riguardano non dovevano, pertanto, in linea di principio, essere presi in considerazione nell’ambito dell’analisi della situazione dell’industria comunitaria ai fini della determinazione del pregiudizio, a meno che tale omissione non falsasse la suddetta determinazione. In quest’ultima ipotesi, occorre sia prendere in considerazione tali dati, sia escludere i dati relativi alla V & M Germania e alla V & M Francia. Per valutare se l’analisi potesse risultare falsata, il Consiglio si è basato sui seguenti documenti: il tabulato che riprende il volume di produzione della VMOG Regno Unito, il tabulato che riprende il volume e il valore delle vendite della VMOG Regno Unito e l’elenco delle transazioni per operazioni di vendita della V & M France.

109    Come confermato dai documenti prodotti, il Consiglio ha potuto determinare, sulla base della risposta tardivamente depositata, che le vendite della VMOG Regno Unito rappresentavano durante il periodo di inchiesta solo meno del 3% del volume totale delle vendite dei produttori comunitari all’origine della denuncia. Orbene, il fatto che non sia stato preso in considerazione tale 3% non ha potuto avere influenza decisiva sulla determinazione del pregiudizio. Si deve inoltre considerare che le informazioni sulle quali si è basato il Consiglio per stabilire la quota delle vendite di tale società nelle vendite dell’industria comunitaria sono state depositate nei termini ai sensi dell’art. 18, n. 3, del regolamento di base.

110    Si deve pertanto constatare che il Consiglio non è incorso in un errore manifesto di valutazione non escludendo dalla definizione dell’industria comunitaria la V & M Germania e la V & M Francia, i produttori comunitari assunti nel campione collegati alla VMOG Regno Unito.

111    Per quanto riguarda poi il calcolo del margine del pregiudizio, si deve rilevare, alla stregua del Consiglio, che, in forza dell’art. 9, n. 4, del regolamento di base, che pone la regola del dazio minimo, il margine di pregiudizio è utilizzato per stabilire il tasso del dazio antidumping solo qualora il margine di dumping sia più elevato. Nella specie il tasso del dazio antidumping imposto alle ricorrenti era basato sul margine di dumping delle ricorrenti, e cioè 25,7% e non sul margine del pregiudizio del 57%. Ammesso che il margine del pregiudizio fosse stato fondato sui prezzi di trasferimento praticati dai produttori comunitari nei confronti della VMOG Regno Unito, della Productos Tubulares e delle società collegate alla Dalmine, le vendite a tali società rappresentavano al massimo il 10% delle vendite totali dell’industria comunitaria. Sarebbe stato pertanto necessario, come rilevato dal Consiglio, che i prezzi di vendita praticati da tali società collegate fossero talmente sproporzionati rispetto a quelli delle altre vendite prese in considerazione nell’ambito del calcolo del margine del pregiudizio affinché quest’ultimo fosse riportato a un livello inferiore a quello del margine di dumping.

112    Tenuto conto di quanto precede, si deve constatare che il Consiglio non è incorso in alcun errore manifesto di valutazione nel ritenere che l’assenza di deposito di una risposta al questionario da parte delle società collegate con i produttori comunitari non ha falsato né la determinazione del pregiudizio, né il calcolo del margine del pregiudizio e non ha violato l’art. 3, nn. 2, 3, 5, 6 e 7, del regolamento di base.

113    Da ciò consegue che la parte del secondo motivo che deduce la violazione dell’art. 3, nn. 2, 3, 5, 6 e 7 del regolamento di base è infondata e va respinta.

 Sulla violazione del principio di non discriminazione

–       Argomenti delle parti

114    Nell’ambito del secondo motivo, le ricorrenti sostengono che il Consiglio ha violato il principio di non discriminazione. Infatti la Commissione, mentre avrebbe preteso, nell’ambito dell’inchiesta, che tutte le società collegate con produttori-esportatori del prodotto di cui trattasi rispondessero al suo questionario, non avrebbe preteso altrettanto nei confronti delle società di vendita collegate ai produttori comunitari.

115    Le ricorrenti ritengono che la spiegazione fornita dalla Commissione non giustifichi il trattamento discriminatorio. In primo luogo, se è esatto che un margine di dumping è calcolato per ciascun gruppo di produttori-esportatori collegati mentre il pregiudizio subito dall’industria comunitaria è determinato sulla scala di tutto il settore, non sarebbe vero che le due operazioni richiedano un grado di cooperazione differente dalle parti interessate. Secondo le ricorrenti allo stesso modo in cui il margine di dumping può essere falsato se un gruppo di produttori collegati fornisce una risposta a nome di uno solo di essi che non pratica il dumping mentre un altro lo pratica, la determinazione del pregiudizio sarebbe essa stessa falsata se un produttore comunitario, che opera in due siti di produzione diversi, di cui uno subisce un pregiudizio e l’altro no, fornisse una risposta sulla base del sito che ha subito un danno.

116    In secondo luogo le ricorrenti rilevano che il procedimento di calcolo del margine di pregiudizio richiede dai produttori-esportatori e dai produttori comunitari di fornire esattamente il medesimo grado di cooperazione di modo che resti ingiustificata ogni discriminazione tra di essi.

117    In terzo luogo, le ricorrenti sostengono che il testo del questionario stesso impone esplicitamente ai produttori comunitari l’obbligo di fornire informazioni non solo per ciascuna società produttrice collegata ma anche per ciascuna società di vendita collegata. In altri termini, imporrebbe loro le medesime esigenze che ai produttori-esportatori.

118    Il Consiglio contesta l’esistenza di una violazione del principio di non discriminazione. Sostiene così che le ricorrenti non cercano in nessun momento di dimostrare che il fatto che un esportatore non risponda ad un questionario per società collegate e il fatto che un produttore comunitario non vi risponda sono situazioni analoghe. Secondo il Consiglio la disparità di trattamento asserita è giustificata dal differente uso cui sono destinati i dati ricercati e cioè la determinazione del pregiudizio per i dati forniti dai produttori comunitari e il calcolo del margine di dumping per i dati forniti dai produttori-esportatori. Le ricorrenti non dimostrerebbero neppure che la Commissione abbia effettivamente trattato in modo diverso gli esportatori e i produttori comunitari.

–       Giudizio del Tribunale

119    L’asserita violazione del principio di non discriminazione va esaminata alla luce della giurisprudenza citata supra al punto 58. In forza di tale giurisprudenza può aversi discriminazione solo se la situazione dei produttori comunitari e quella dei produttori-esportatori sono, nella specie, simili e i primi hanno costituito oggetto da parte della Commissione di un trattamento diverso da quello riservato ai secondi.

120    Si deve subito rilevare, senza fare riferimento al caso di specie, che la situazione dei produttori-esportatori di fronte all’obbligo di rispondere al questionario della Commissione e quella dei produttori comunitari di fronte a questo stesso obbligo non sono, in linea di principio, simili. Come messo in rilievo nei documenti del Consiglio, la risposta al questionario che i produttori-esportatori devono fornire ha come obiettivo la determinazione il margine di dumping, che è fondata su dati propri di ciascuna impresa. Per contro, la risposta al questionario che i produttori comunitari devono fornire ha come scopo la determinazione del pregiudizio, che è fondata su un’analisi dell’insieme dell’industria comunitaria.

121    Non può tuttavia escludersi che, nella specie, le circostanze che hanno indotto la Commissione a concludere per la necessità, per i produttori-esportatori, di depositare una risposta al questionario per tutte le loro società collegate siano state analoghe a quelle che l’hanno indotta a concludere per l’assenza di omessa collaborazione da parte dei produttori comunitari menzionati supra ai punti 93 e 94 in caso di assenza di deposito di una siffatta risposta.

122    Ciò nondimeno è giocoforza constatare che le ricorrenti hanno tentato di dimostrare che, in teoria, la situazione dei produttori-esportatori e dei produttori comunitari era analoga, ma non hanno assolutamente dimostrato che lo fu nella specie.

123    Inoltre, si deve osservare che le ricorrenti non hanno prodotto alcuna prova del fatto che i produttori-esportatori e i produttori comunitari fossero stati effettivamente trattati in modo differente dalla Commissione. Infatti, nei loro documenti si limitano ad affermare che la Commissione riconosce che non richiede alle società collegate ai produttori comunitari di rispondere al questionario. Tuttavia esse non dimostrano che una siffatta esigenza sia stata opposta ai produttori-esportatori.

124    Dalle considerazioni che precedono consegue che le ricorrenti non hanno assolutamente fornito la prova della natura asseritamente discriminatoria della decisione della Commissione di non pretendere dalle società collegate ai produttori comunitari di presentare una risposta al questionario della Commissione.

125    La parte del secondo motivo che deduce la violazione del principio di non discriminazione è pertanto infondata e va respinta.

 Sulla violazione dell’art. 19, n. 3 del regolamento di base

–       Argomenti delle parti

126    Nell’ambito del secondo motivo le ricorrenti osservano che, ammesso, come voluto dal Consiglio, che il fascicolo dell’inchiesta contenga dati che dimostrano che la mancanza di risposta al questionario da parte delle società collegate ai produttori comunitari non ha avuto impatto significativo sulla valutazione del pregiudizio subito dai produttori comunitari stessi, il Consiglio non può, conformemente all’art. 19, n. 3, del regolamento di base, validamente avvalersi di tali dati poiché il fascicolo non riservato dell’inchiesta non contiene alcun dato di tale tipo.

127    Il Consiglio afferma che l’art. 19, n. 3, del regolamento di base non prevede che informazioni per le quali non viene fornito alcun riassunto non riservato debbano essere sempre disattese, ma che l’informazione può essere disattesa salvo che possa dimostrarsi in modo convincente partendo da fonti appropriate che essa è corretta. L’obbligo fatto alle parti di un’inchiesta antidumping, sancito dall’art. 19, n. 3, del regolamento di base, di fornire un riepilogo non riservato delle informazioni che esse sottopongono alla Commissione, sarebbe inteso a tutelare i diritti della difesa delle altre parti. Da ciò il Consiglio conclude che le ricorrenti possono invocare, come motivo di annullamento di una misura anti dumping, l’utilizzo da parte della Commissione di informazioni di cui non è stato fornito alcun riassunto non riservato solo se possono dimostrare che l’utilizzo di tali informazioni ha costituito una violazione dei loro diritti di difesa. Così non sarebbe nel caso di specie.

–       Giudizio del Tribunale

128    Si deve innanzitutto ricordare che la censura con la quale le ricorrenti deducono la violazione dell’art. 19, n. 3 del regolamento di base è stata sollevata per la prima volta nel corso della replica. La produzione di motivi nuovi in corso di causa è vietata, in linea di principio, a meno che essi si basino sugli elementi di diritto e di fatto emersi nel corso del procedimento (sentenza del Tribunale 14 marzo 2007, causa T-107/04, Aluminium Silicon Mill Products/Consiglio, Racc. pag. II‑669, punto 60).

129    Nella specie, le ricorrenti hanno sollevato tale nuovo motivo in risposta ai dati comunicati, per la prima volta, dal Consiglio ai punti 52, 53, 55, 59, 60 e 64 nonché alla nota a fondo pagina n. 31 del controricorso. Pertanto, il nuovo motivo con cui le ricorrenti deducono la violazione dell’art. 19, n. 3 del regolamento di base è fondato su elementi di fatto rivelatesi nel corso del procedimento. Da ciò consegue che tale motivo va considerato ricevibile.

130    Circa la fondatezza di tale motivo si deve rilevare, in primo luogo, che la formulazione dell’art. 19, n. 3 del regolamento di base prevede per la Commissione solo una mera facoltà di escludere un’informazione riservata di cui non è disponibile alcun riassunto non riservato.

131    In secondo luogo, si deve osservare che l’obiettivo dell’art. 19 del regolamento di base è quello di proteggere non soltanto i segreti commerciali, ma anche i diritti della difesa delle altre parti nel procedimento antidumping. Ciò implica, come risulta dalla giurisprudenza, che nell’ambito di un procedimento antidumping irregolarità nella comunicazione da parte della Commissione di riassunti non riservati possono costituire una violazione dei diritti procedurali tale da giustificare l’annullamento del regolamento che fissa i dazi antidumping solo se l’interessato non ha avuto una conoscenza sufficiente del contenuto essenziale dei documenti di cui trattasi e di conseguenza non ha potuto validamente esprimere il suo punto di vista sulla loro effettività o sulla loro pertinenza [v., in questo senso, a proposito dell’art. 8, n. 4 del regolamento (CEE) del Consiglio 11 luglio 1988, n. 2423, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzione da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 209, pag. 1), il cui contenuto normativo è in sostanza identico a quello di cui all’art. 19, n. 3, del regolamento di base, sentenza del Tribunale 15 ottobre 1998, causa T-2/95, Industrie des poudres sphériques/Consiglio (Racc. pag. II‑3939, punto 137)]. Si deve pertanto constatare, alla stregua del Consiglio, che l’uso da parte della Commissione di informazioni di cui non è stato fornito alcun riassunto non riservato può essere invocato, come motivo di annullamento di una misura antidumping dalle parti di un procedimento antidumping solo se esse possono dimostrare che l’uso di tali informazioni ha costituito una violazione dei loro diritti di difesa.

132    Si deve in questo contesto verificare se la Commissione e il Consiglio hanno violato l’art. 19, n. 3 del regolamento di base. A questo proposito il Consiglio afferma, nell’ambito delle sue risposte ai quesiti rivolti al Tribunale che, per verificare che l’assenza di deposito di risposte al questionario da parte delle società collegate con i produttori comunitari non ha avuto impatto sulla valutazione del pregiudizio, la Commissione si è basata sui seguenti documenti:

–        per la VMOG Germania: l’elenco delle transazioni per operazioni di vendita della V & M Germania, il tabulato che riproduce il volume della produzione della V & M Germania e il tabulato che riproduce il volume e il valore delle vendite della V & M Germania; in altre parole, la Commissione si è basata su elementi contenuti nella risposta al questionario della V & M Germania, di cui era stata depositata una versione non riservata;

–        per la VMOG Regno Unito: il tabulato che riprende il volume di produzione della VMOG Regno Unito, il tabulato che riprende il volume e il valore delle vendite della VMOG Regno Unito e l’elenco delle transazioni per operazioni di vendita della V & M Francia; mentre quest’ultimo elenco era contenuto nella versione riservata della risposta al questionario della V & M Francia di cui esisteva una versione non riservata, i primi due tabulati erano contenuti nella versione riservata della risposta al questionario della VMOG Regno Unito di cui non esistevano versioni non riservate;

–        per la Productos Tubulares: la versione riservata della risposta al questionario di precampionamento della Productos Tubulares ed un allegato riservato alla denuncia che includeva la stima della capacità di produzione e della produzione dei produttori comunitari che non appoggiavano la denuncia; mentre esisteva una versione non riservata di quest’ultimo documento non ne esistevano del primo documento;

–        per la Acecsa: la sezione D.2 della risposta al questionario della Tubos Reunidos, questionario di cui esisteva una versione non riservata;

–        per la Almesa: l’elenco transazione per transazione delle vendite della Tubos Reunidos; tale elenco era contenuto nella versione riservata della risposta al questionario di tale società di cui esisteva pure una versione non riservata;

–        per la Dalmine Benelux, la Dalmine France, la Dalmine Deutschland, l’Eurotube, la Tenaris Global Services (UK) e la Quality Tubes: elementi contenuti nella versione riservata della risposta al questionario della Dalmine, di cui esisteva una versione non riservata;

–        per la Tenaris West Africa: un messaggio elettronico della Dalmine alla Commissione, datato 24 maggio 2006, di cui non esisteva una versione non riservata.

133    Si deve pertanto esaminare se il fatto che la Commissione si sia fondata sulla versione riservata della risposta al questionario della VMOG Regno Unito, sulla versione riservata della risposta al questionario di precampionamento della Productos Tubulares e sul messaggio elettronico del 24 maggio 2006, senza che esistesse una versione non riservata di tali documenti, abbia costituito una violazione dei diritti della difesa.

134    L’esistenza di una siffatta violazione va valutata alla luce della giurisprudenza citata supra al punto 64. Secondo tale giurisprudenza, gli interessati debbono essere stati messi in grado di far validamente conoscere il loro punto di vista circa gli elementi di prova accolti dalla Commissione a sostegno della sua affermazione circa l’esistenza di una pratica di dumping e del pregiudizio che ne risulterebbe. Tuttavia, trattandosi di una violazione del diritto di accesso agli atti dell’inchiesta si deve rilevare che una siffatta violazione potrebbe comportare l’annullamento totale o parziale del regolamento impugnato solo nel caso in cui la divulgazione dei documenti di cui trattasi avrebbe avuto una possibilità, ancorché ridotta, di far approdare il procedimento amministrativo ad un risultato diverso nell’ipotesi in cui l’impresa interessata avesse potuto avvalersene nel corso del detto procedimento (v., in questo senso, sentenza del Tribunale 29 gennaio 2008, causa T‑206/07, Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Consiglio, Racc. pag. II-1, punto 71).

135    Nella specie le ricorrenti affermano che avrebbero avuto bisogno di tali documenti per provare che l’assenza di risposte al questionario da parte della VMOG Regno Unito, della Tubos Reunidos e della Tenaris West Africa ha falsato l’analisi del pregiudizio. Orbene, è stato constatato ai punti 101, 108 e, rispettivamente, 107 supra, che il Consiglio non era incorso in alcun errore manifesto di valutazione nel ritenere che l’assenza di deposito o di considerazione delle risposte al questionario della Productos Tubulares, della VMOG Regno Unito e della Tenaris West Africa fosse stato ininfluente sulla determinazione del pregiudizio. Di conseguenza, la divulgazione alle ricorrenti delle versioni non riservate della risposta al questionario della VMOG Regno Unito, della risposta al questionario di precampionamento della Productos Tubulares e del messaggio elettronico del 24 maggio 2006, non avrebbe avuto alcuna possibilità di far approdare il procedimento amministrativo a un diverso risultato.

136    Da ciò consegue che la parte del secondo motivo che deduce una violazione dell’art. 19, n. 3 del regolamento di base è infondata e va respinta.

 Sulla violazione dell’art. 5, n. 4 del regolamento di base

–       Argomenti delle parti

137    A sostegno del terzo motivo le ricorrenti sostengono che, non avendo posto termine al procedimento quando il livello di sostegno della denuncia si situava al di qua del minimo regolamentare del 25% della produzione comunitaria in ragione della non cooperazione dell’industria comunitaria, il Consiglio ha violato l’art. 5, n. 4 del regolamento di base.

138    Il Consiglio ricorda che tale motivo riposa sull'affermazione secondo la quale i produttori comunitari all’origine del reclamo e assunti nel campione non hanno cooperato. Secondo il Consiglio, poiché tale affermazione è errata per le ragioni precisate nell’ambito del secondo motivo, il terzo motivo va respinto.

–       Giudizio del Tribunale

139    Si deve rilevare che l’art. 5, n. 4 del regolamento di base non comporta alcun obbligo per la Commissione di porre termine ad un procedimento antidumping in corso qualora il livello di sostegno della denuncia sia sceso al di sotto di una soglia minima del 25% della produzione comunitaria. Infatti, tale articolo riguarda soltanto il grado di sostegno alla denuncia necessario affinché la Commissione sia in grado di intraprendere un procedimento. Tale interpretazione è confermata dalla formulazione dell’art. 9, n. 1 del regolamento di base, in forza del quale «in caso di ritiro della denuncia, il procedimento può essere chiuso a meno che la chiusura sia contraria all’interesse della Comunità». Così anche se la denuncia è stata ritirata dall’industria comunitaria, la Commissione non è soggetta ad un obbligo di chiusura del procedimento, ma dispone della semplice facoltà di porvi termine.

140    Nella specie si deve constatare che il grado di sostegno richiesto era stato raggiunto all’atto dell’apertura del procedimento antidumping, ma che era asseritamente sceso al di sotto della barriera del 25% nel corso del procedimento, allorché la Commissione aveva chiesto ai produttori comunitari di rispondere al suo questionario. Pertanto nella specie, non può essere rimproverata al Consiglio alcuna violazione dell’art. 5, n. 4 del regolamento di base.

141    Si deve rilevare, ad abundantiam, che anche ammesso che l’art. 5, n. 4 del regolamento di base abbia imposto alla Commissione un obbligo di chiudere il procedimento nel caso in cui il livello di sostegno della denuncia fosse passato al di sotto del livello minimo del 25% durante il procedimento, una siffatta violazione non è stata nella specie integrata. Infatti, al punto 112 supra è stato concluso che il Consiglio non è incorso in un errore manifesto di valutazione nel ritenere che l’assenza di deposito di risposte al questionario da parte delle società collegate con i produttori comunitari non aveva avuto impatto sull’analisi del pregiudizio prodotto all’industria comunitaria. Ciò sta a significare che i produttori comunitari assunti nel campione debbono considerarsi cooperanti, il che implica che non può essere constatata alcuna riduzione nel livello di sostegno della denuncia.

142    Pertanto il terzo motivo è infondato e va respinto.

 Sulla violazione dei diritti della difesa e dell’obbligo di motivazione

–       Argomenti delle parti

143    Nell’ambito del sesto motivo, le ricorrenti assumono che siano stati violati i loro diritti di difesa. A tal titolo deducono che il fatto che il Consiglio considerava che l’assenza di cooperazione piena e completa di taluni produttori comunitari assunti nel campione non aveva un impatto significativo sulla valutazione del pregiudizio subito da tali produttori e dall’industria comunitaria nel suo insieme sarebbe stato loro comunicato soltanto il giorno dell’adozione del regolamento impugnato. Il Consiglio sarebbe egualmente venuto meno all’obbligo di motivazione, poiché il regolamento impugnato non fornisce risposte adeguate alla tesi delle ricorrenti circa l’assenza di cooperazione dell’industria comunitaria.

144    Il Consiglio ricorda che le ricorrenti hanno presentato osservazioni in merito alla mancanza di cooperazione dell’industria comunitaria in due lettere datate 3 aprile e 4 maggio 2006 e hanno ricevuto una risposta della Commissione nel secondo documento di informazione definitiva. Per quanto riguarda l’asserita violazione dell’obbligo di motivazione, il regolamento impugnato descriverebbe la composizione dell’industria comunitaria all’origine della denuncia e la scelta del campione. Inoltre, la Commissione avrebbe risposto alle affermazioni delle ricorrenti nel secondo documento di informazione definitiva, nella sua nota in risposta alle osservazioni delle ricorrenti sul primo documento di informazione definitiva e nella sua lettera 16 giugno 2006.

–       Giudizio del Tribunale

145    Il sesto motivo, dedotto dalle ricorrenti circa la violazione dei diritti della difesa e dell’obbligo di motivazione, va esaminato alla luce della giurisprudenza riprodotta ai punti 64 e 65 supra, nella misura in cui ha ad oggetto la determinazione del pregiudizio.

146    Per quanto riguarda, in primo luogo, l’asserita violazione dei diritti della difesa, si deve precisare che, benché, come è stato menzionato supra al punto 64, il legislatore abbia inteso riconoscere alle parti interessate, in particolare agli esportatori, in virtù dell’art. 20, n. 2 del regolamento di base, un diritto di essere informati dei principali fatti e delle principali considerazioni sulla cui base si intende raccomandare l’istituzione di dazi antidumping definitivi (sentenza del Tribunale 19 novembre 1998, causa T-147/97, Champion Stationery e a./Consiglio, Racc. pag. II‑4137, punto 55), la Commissione non è tenuta ad informare gli interessati di tutti i vari aspetti di fatto e di diritto pertinenti (v., in questo senso, sentenza Ferchimex/Commissione, punto 65 supra, punto 118).

147    Nella specie, le ricorrenti sostengono, in sostanza, che il fatto che il Consiglio le abbia informate tardivamente delle specifiche ragioni per le quali considerava che i produttori comunitari assunti nel campione avevano validamente cooperato all’inchiesta costituisce una violazione dei diritti della difesa.

148    Si deve osservare che, benché le questioni relative alla definizione dell’industria comunitaria e alla validità del campione di produttori comunitari selezionato dalla Commissione siano essenziali per la determinazione del pregiudizio, la Commissione non è tenuta ad informare le parti interessate dei dettagli della valutazione del detto pregiudizio. In particolare, il fatto che, nella specie, la Commissione abbia considerato che non era necessario che talune società collegate ai produttori comunitari depositassero una risposta al suo questionario, in quanto le risposte che tali società avrebbero potuto depositare sarebbero state prive di impatto sull’analisi del pregiudizio, non costituiva una considerazione essenziale per la determinazione del pregiudizio che la Commissione era tenuta a specificare nel documento di informazione definitiva.

149    Si deve a questo proposito rilevare che il primo documento di informazione definitiva, datato 27 febbraio 2006, conteneva, al punto 1.4.2, una motivazione globale della selezione del campione di produttori comunitari, nonché, al punto 4.1, una descrizione generale dei produttori comunitari che sostenevano la denuncia e considerati come costitutivi dell’industria comunitaria ai sensi dell’art. 4, n. 1 e dell’art. 5, n. 4 del regolamento di base ai fini dell’inchiesta e, in particolare, della determinazione del pregiudizio. Il punto 1.4.2 faceva menzione di un produttore comunitario, inizialmente selezionato per far parte del campione, che ha omesso di cooperare e che è stato pertanto sostituito nel campione da un altro produttore comunitario.

150    A seguito di questo primo documento di informazione definitiva, con lettera 3 aprile 2006, le ricorrenti hanno domandato spiegazioni più dettagliate circa la composizione del campione, più esattamente circa l’identità del produttore comunitario che ha rifiutato la cooperazione, circa la data del deposito delle risposte al questionario della VMOG Regno Unito e della Rohrwerk Maxhütte, e circa la collaborazione della VMOG Regno Unito nonché circa il sostegno apportato dalla Productos Tubulares alla denuncia.

151    La Commissione ha risposto a ciascuna di tali richieste di precisazioni ai punti da 3 a 6 dell’allegato C del secondo documento di informazione definitiva, datato 24 aprile 2006. Le ricorrenti hanno in seguito sollevato altre osservazioni su tali vari punti con lettera 4 maggio 2006. La Commissione vi ha risposto con lettera 16 giugno 2006, che è pervenuta alle ricorrenti il 27 giugno 2006, come attestato dai documenti prodotti da queste ultime.

152    Benché le osservazioni della Commissione in risposta alla lettera 4 maggio 2006 siano pervenute alle ricorrenti solo il 27 giugno 2006, cioè il giorno dell’adozione del regolamento impugnato, si deve considerare che le ricorrenti non solo sono state poste in grado di fare efficacemente conoscere il loro punto di vista circa la questione della definizione dell’industria comunitaria e della validità del campione, ma hanno effettivamente espresso il loro punto di vista su tali questioni. Infatti, la lettera 16 giugno 2006 faceva seguito ad uno scambio di osservazioni tra le ricorrenti e la Commissione, scambio che è stato descritto ai punti 149-151 supra.

153    Si deve pertanto respingere la parte del sesto motivo che deduce la violazione dei diritti della difesa nella misura in cui verte sulla questione della collaborazione dell’industria comunitaria.

154    Per quanto riguarda poi l’asserita violazione dell’obbligo di motivazione si deve ricordare che, conformemente alla giurisprudenza citata supra al punto 65, il Consiglio non è tenuto a rispondere, nella motivazione del regolamento, a tutti i punti di fatto e di diritto invocati dagli interessati nel corso della fase amministrativa del procedimento. Inoltre, sempre in forza di tale giurisprudenza, in funzione del contesto, non è richiesto che la motivazione specifichi tutti i vari aspetti di fatto e di diritto pertinenti.

155    Pertanto, come rilevato supra al punto 148, il fatto che la Commissione abbia considerato che non era necessario che talune società collegate con i produttori comunitari depositassero una risposta al suo questionario, poiché le risposte che tali società avrebbero potuto depositare sarebbero state prive d’impatto sull’analisi del pregiudizio, non era una considerazione essenziale per la determinazione del pregiudizio che la Commissione era tenuta a specificare nel regolamento impugnato. Le considerazioni essenziali per la determinazione del pregiudizio che il Consiglio era tenuto a menzionare nel regolamento impugnato sono relative alla definizione dell’industria comunitaria nonché alla validità del campione dei produttori comunitari.

156    Dal momento che il regolamento impugnato contiene, al ‘considerando’ 12, una motivazione globale della selezione del campione dei produttori comunitari nonché, nel ‘considerando’ 14, una descrizione generale dei questionari ricevuti, accettati e verificati, non può ascriversi al Consiglio alcuna violazione dell’obbligo di motivazione.

157    Inoltre, si deve rilevare che la lettera 16 giugno 2006, ricevuta dalle ricorrenti il 27 giugno 2006, conteneva gli elementi essenziali dell’iter logico che ha indotto la Commissione a considerare che non era necessario che talune società collegate con i produttori comunitari depositassero una risposta al suo questionario in quanto le risposte che tali società avrebbero potuto depositare sarebbero state prive di impatto sull’analisi del pregiudizio.

158    Da ciò consegue che la parte del sesto motivo che deduce la violazione dell’obbligo di motivazione va respinta nella misura in cui ha ad oggetto la questione della cooperazione dell’industria comunitaria.

 Sull’adeguamento operato sul prezzo di vendita della Sepco

159    Nell’ambito del quarto motivo, come pure di una parte del sesto motivo, le ricorrenti si basano su una circostanza di merito identica e cioè sul fatto che il Consiglio abbia dedotto dal prezzo di vendita fatturato dalla Sepco agli importatori non collegati nella Comunità un importo corrispondente ad una commissione, senza dimostrare che le funzioni della Sepco sono analoghe a quelle di un agente operante sulla base di commissioni.

160    Secondo le ricorrenti, tale circostanza di merito ha dato luogo, da parte del Consiglio a:

–        errore manifesto di valutazione nell’applicazione dell’art. 2, n. 10, lett. i) del regolamento di base (quarto motivo);

–        errore manifesto di valutazione nell’applicazione dell’art. 2, n. 10, primo comma, del regolamento di base (quarto motivo);

–        violazione dei diritti della difesa e dell’obbligo di motivazione (sesto motivo).

 Sull’errore manifesto di valutazione nell’applicazione dell’art. 2, n. 10, lett. i) del regolamento di base

–       Argomenti delle parti

161    Nell’ambito del quarto motivo, le ricorrenti sostengono che deducendo dal prezzo di vendita fatturato dalla Sepco agli importatori non collegati della Comunità un importo corrispondente ad una commissione, senza dimostrare che le funzioni della Sepco sono analoghe a quelle di un agente operante sulla base di commissioni, il Consiglio è incorso in un errore manifesto di valutazione nell’applicazione dell’art. 2, n. 10, lett. i) del regolamento di base. Più esattamente, il Consiglio non avrebbe soddisfatto l’onere della prova incombentegli né nel regolamento impugnato, né nella telecopia del 26 giugno 2006.

162    Per quanto riguarda il regolamento impugnato, il Consiglio ivi dichiarerebbe semplicemente, al ‘considerando’ 132, che il prezzo all’esportazione è stato oggetto di un adeguamento a titolo delle commissioni, in applicazione dell’art. 2, n. 10, lett. i) del regolamento di base, quando le vendite si svolgevano tramite commercianti collegati poiché questi esercitavano funzioni simili a quelle di un agente che lavora sulla base di commissioni.

163    Per quanto riguarda la telecopia del 26 giugno 2006, le ricorrenti ricordano che in tale telecopia la Commissione ha tenuto conto dei seguenti elementi:

–        le ricorrenti hanno effettuato vendite dirette del prodotto di cui trattasi nella Comunità;

–        la società di vendita collegata con le ricorrenti in Ucraina, e cioè la SPIG Interpipe, è intervenuta in qualità di agente di vendita per le vendite effettuate dalla Sepco;

–        i collegamenti della Sepco con le ricorrenti sono insufficienti e non consentono di considerare che essa sia sotto il controllo di queste o della SPIG Interpipe, come sarebbe, in merito ed in diritto, se la Sepco fosse un servizio di esportazione integrato.

164    Le ricorrenti considerano che questi fatti non sono pertinenti.

165    In primo luogo, la Commissione avrebbe tenuto conto in tale telecopia solo di fatti indiretti che non presentano alcun nesso con le funzioni della Sepco e che non sono assolutamente sufficienti a dimostrare che la Sepco interviene in qualità di agente.

166    In secondo luogo, le ricorrenti sottolineano che, se è vero che esse hanno effettivamente effettuato vendite dirette nella Comunità, le stesse hanno continuato tali vendite con destinazione verso nuovi Stati membri in una fase di transizione. Per di più, la circostanza che la società commerciale ucraina SPIG Interpipe continuava ad esercitare taluni compiti intermedi tra la Sepco e le ricorrenti non osta al fatto che il ruolo della Sepco possa essere quello di servizio commerciale delle ricorrenti.

167    In terzo luogo, le ricorrenti rilevano che la Commissione non deduce alcuna disposizione di diritto a sostegno del suo punto di vista secondo cui, a meno che le società abbiano i medesimi beneficiari finali in modo da condividere un controllo comune, esse non possono essere considerate, di fatto o in diritto, come facenti parte di un’unica entità economica con la conseguenza che le società commerciali possono essere considerate esercenti funzioni di un servizio di esportazione integrato. Un siffatto controllo comune esisterebbe di fatto. Tale controllo avrebbe dovuto essere noto alla Commissione, poiché i rappresentati delle ricorrenti erano presenti in occasione delle ispezioni nei locali della Sepco e i rappresentanti della Sepco avevano trasmesso alla Commissione alcuni dati rivisti da questa richiesti.

168    In quarto luogo, le ricorrenti deducono che la situazione della Sepco non è diversa da quella delle società di vendita i cui profitti sono consolidati con quelli dei loro produttori collegati per determinare il valore normale nella società di esportazione. Esse rilevano che, in tali circostanze, né il Consiglio, né la Commissione si preoccupano di sapere se le società condividono gli stessi beneficiari finali o un controllo comune. Il semplice fatto che almeno il 5% del capitale sia detenuto direttamente o indirettamente sarebbe giudicato sufficiente affinché il valore normale possa essere determinato a livello dell’entità economica unica costituita dal produttore e dalle sue società di vendita collegate, che sono considerate operare in qualità di servizi commerciali della società considerata.

169    Agli argomenti delle ricorrenti, il Consiglio ribatte che la Sepco non era il servizio integrato di vendita all’esportazione presso la Comunità delle ricorrenti, ma un operatore commerciale le cui funzioni erano analoghe a quelle di un agente che lavora sulla base di commissioni.

170    In primo luogo, il Consiglio sostiene che, anche se invocano una questione di onere della prova nel formulare le loro censure circa la funzione della Sepco, le ricorrenti in realtà contestano la conclusione delle istituzioni secondo la quale la Sepco era un operatore commerciale le cui funzioni erano analoghe a quelle di un agente operante sulla base di commissioni. La questione che qui rileva sarebbe allora di sapere se le istituzioni si sono basate su elementi idonei a dimostrare, o che consentano di dedurre che le funzioni della Sepco erano quelle di un operatore commerciale che svolge la sua attività sulla base di commissioni e che erano idonee a incidere sulla comparabilità tra il prezzo all’esportazione e il valore normale. Il Consiglio e la Commissione avrebbero messo in evidenza tali elementi.

171    In secondo luogo il Consiglio afferma che le ricorrenti non hanno fornito il minimo elemento atto a dimostrare che le sue conclusioni sono affette da errore manifesto di valutazione.

172    In primo luogo, le ricorrenti sosterrebbero a torto che il fatto che la Sepco sia una società indipendente non rivestirebbe alcuna importanza. Non avrebbero del resto mai fornito la prova del fatto che esse stesse – o la casa madre comune, la Allied Steel Holding BV, nel caso della Sepco e della NTRP – avrebbero svolto un controllo sulla Sepco.

173    In secondo luogo, ugualmente a torto, le ricorrenti lasciano intendere che il semplice fatto di detenere in comune il 5% del capitale sarebbe sufficiente per concludere che la Sepco era il loro servizio di esportazione integrato.

174    In terzo luogo, le ricorrenti non terrebbero conto del fatto che la loro relazione con la Sepco era quella di un acquirente e di un venditore.

175    In quarto luogo, poiché le ricorrenti non contestano che ambedue hanno effettuato vendite dirette a clienti indipendenti, nella Comunità o in paesi terzi, tali vendite dimostrerebbero chiaramente che esse avevano loro propri servizi integrati di vendita all’esportazione.

176    In quinto luogo, il Consiglio sostiene che le ricorrenti affermano a torto che la presenza di rappresentanti delle ricorrenti durante le ispezioni nei locali della Sepco e la loro partecipazione all’inchiesta avrebbero dovuto indurre le istituzioni a concludere che, nonostante la sua distinta personalità giuridica, la Sepco era di fatto il servizio di esportazione delle ricorrenti. In realtà, tutto ciò che le istituzioni potrebbero da ciò dedurre è che la Sepco e le ricorrenti, essendo società collegate, collaboravano nell’ambito dell’inchiesta.

–       Giudizio del Tribunale

177    Secondo la costante giurisprudenza circa il calcolo del valore normale, applicabile però per analogia al calcolo del prezzo all’esportazione, la suddivisione delle attività di produzione e di vendita all’interno di un gruppo formato da società giuridicamente distinte non può nulla togliere al fatto che si tratta di un’entità economica unica che organizza in tal modo un insieme di attività esercitate, in altri casi, da un'entità che è unica anche da punto di vista giuridico (v., per analogia, sentenza della Corte 5 ottobre 1988, causa 250/85, Brother Industries/Consiglio, Racc. pag. 5683, punto 16; 10 marzo 1992, causa C-175/87, Matsushita Electric/Consiglio, Racc. pag. I‑1409, punto 12 e 13 ottobre 1993, causa C-104/90, Matsushita Electric Industrial/Consiglio, Racc. pag. I‑4981, punto 9).

178    Si deve rilevare che, quando viene constatato che un produttore affida incarichi normalmente rientranti in un ufficio vendita interno ad una società distributrice dei suoi prodotti che esso controlla economicamente e con la quale forma un'unica entità economica, il fatto che le istituzioni si basino sui prezzi pagati dal primo acquirente indipendente al distributore affiliato è giustificato. Prendere in considerazione prezzi del distributore affiliato consente di evitare che costi che sono chiaramente inclusi nel prezzo di vendita di un prodotto allorché tale vendita viene effettuata da un settore vendite integrato nell’organizzazione del produttore, ne siano esclusi quando la stessa attività di vendita viene svolta da un’impresa giuridicamente distinta, pure se economicamente controllata dal produttore (v., in questo senso, per analogia, sentenze della Corte 10 marzo 1992, causa C-171/87, Canon/Consiglio, Racc. pag. I‑1237, punti 9-13).

179    Dalla giurisprudenza risulta altresì che sussiste un’entità economica unica quando un produttore affida compiti normalmente spettanti ad un ufficio vendite interno ad una società di distribuzione dei suoi prodotti che esso controlla economicamente (v., in questo senso, sentenza Canon/Consiglio, punto 178 supra, punto 9). Inoltre, la struttura del capitale è un indizio pertinente dell’esistenza di un’entità economica unica (v., in questo senso, conclusioni dell’avvocato generale Lenz presentate per la sentenza della Corte 7 luglio 1994, causa C-75/92, Gao Yao/Consiglio, Racc. pagg. I‑3141, I‑3142, paragrafo 33). In aggiunta, è stato giudicato che un’entità economica unica sussiste qualora il produttore svolga una parte delle funzioni di vendita complementari a quelle della società di distribuzione dei suoi prodotti (sentenza Matsushita Electric Industrial/Consiglio, punto 177 supra, punto 14).

180    Si deve inoltre ricordare che, così come una parte che richieda, ai sensi dell’art. 2, n. 10 del regolamento di base, adeguamenti destinati a rendere comparabili il valore normale ed il prezzo all’esportazione ai fini della determinazione del margine di dumping, deve dimostrare che tale domanda è giustificata, incombe alle istituzioni, qualora ritengano di dover procedere ad un adeguamento del genere, fondarsi su prove o quanto meno su indizi che consentano di accertare l’esistenza del fattore in considerazione del quale si procede all’adeguamento e determinarne l’incidenza sulla comparabilità dei prezzi (sentenza del Tribunale 21 novembre 2002, causa T-88/98, Kundan e Tata/Consiglio, Racc. pag. II‑4897, punto 96).

181    È alla luce delle considerazioni che precedono che si deve verificare se le istituzioni hanno fornito la prova, o quanto meno indizi, del fatto che le funzioni della Sepco non sono quelle di un settore vendita interno, ma che esse sono assimilabili a quelle di un agente che lavora sulla base di commissioni.

182    Nella telecopia indirizzata alle ricorrenti il 26 giugno 2006, la Commissione ha elencato tre elementi sui quali si è basata per concludere che la Sepco esercitava funzioni assimilabili a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni. In primo luogo, le ricorrenti avrebbero effettuato vendite dirette del prodotto di cui trattasi nella Comunità. In secondo luogo, la SPIG Interpipe, la società di vendita collegata in Ucraina, sarebbe intervenuta in qualità di agente di vendita per le vendite delle ricorrenti alla Sepco. In terzo luogo, i legami della Sepco con le ricorrenti sarebbero insufficienti e non consentirebbero di concludere che è sotto il loro controllo o che esista un controllo comune alla Sepco e alle ricorrenti.

183    Le ricorrenti, dal canto loro, hanno ricordato la natura delle funzioni della Sepco in due lettere indirizzate alla Commissione il 22 marzo e il 4 maggio 2006. Hanno spiegato, in queste lettere, che le funzioni della Sepco sono le seguenti: la Sepco assicura i contatti quotidiani con i clienti esistenti o potenziali; la Sepco presenta le caratteristiche tecniche e gli utilizzi dei tubi senza saldatura fabbricati dalle ricorrenti; la Sepco determina i prezzi di vendita e la politica che il mercato e i clienti di cui trattasi possono sostenere; la Sepco sollecita e riceve gli ordini; la Sepco emette le fatture nonché tutti i documenti di vendita; la Sepco assicura il servizio dopo vendita. Tuttavia, nessuno di questi elementi è suffragato dalla minima prova.

184    Tuttavia, si deve osservare che, conformemente alla giurisprudenza citata supra al punto 180, l’onere iniziale della prova grava sull’istituzione che ritiene di dover operare un adeguamento e non sulla parte interessata da tale adeguamento. Alla luce della giurisprudenza citata supra ai punti 177 e 178 si deve considerare che gli elementi dedotti dalla Commissione per giustificare l’adeguamento operato ai sensi dell’art. 2, n. 10, lett. i) del regolamento di base non sono sufficientemente convincenti e non possono pertanto essere considerati indizi che consentano di dimostrare l’esistenza del fattore a titolo del quale l’adeguamento è stato operato e determinarne l’incidenza sulla comparabilità dei prezzi.

185    Infatti, in primo luogo, quanto al fatto che le ricorrenti avrebbero operato vendite dirette del prodotto di cui trattasi nella Comunità, occorre ricordare la giurisprudenza citata supra al punto 179, secondo la quale un’entità economica unica può esistere qualora il produttore assuma una parte delle funzioni di vendita complementari a quelle della società di distribuzione dei suoi prodotti. Orbene, come attestato dalle memorie delle parti, le vendite dirette nella Comunità operate dalle ricorrenti sono proseguite a destinazione dei nuovi Stati membri in una fase di transizione. Inoltre, le ricorrenti hanno confermato, nel corso dell’udienza, che il volume delle vendite dirette rappresentava circa l’8% del volume totale delle vendite delle ricorrenti verso la Comunità ed era pertanto marginale. Di conseguenza si deve constatare che le ricorrenti hanno assunto solo compiti di vendita complementari a quelli della Sepco e solo per un periodo transitorio.

186    In secondo luogo, per quanto riguarda il fatto che la SPIG Interpipe, la società di vendita collegata in Ucraina, sarebbe intervenuta in qualità di agente di vendita per le vendite operate dalle ricorrenti alla Sepco, il Consiglio non precisa assolutamente sotto quale aspetto il fatto che la SPIG Interpipe riceva una commissione sulle vendite delle ricorrenti alla Sepco possa dimostrare che quest’ultima abbia esercitato funzioni analoghe a quelli di un agente che lavora sulla base di commissioni o sarebbe di ostacolo al riconoscimento del suo status di dipartimento di vendita interno delle ricorrenti.

187    In terzo luogo, per quanto riguarda l’asserita insufficienza dei collegamenti della Sepco con le ricorrenti, collegamenti che non consentirebbero di considerare che essa sia sotto il loro controllo o che esista un controllo comune tra lei e le ricorrenti, si deve rilevare che dagli atti del fascicolo risulta che la Sepco e la NTRP sono collegate tramite una stessa società madre, la Allied Steel Holding, la quale deteneva il 100% del capitale della Sepco e il 24% del capitale della NTRP durante il periodo sotto inchiesta. Si deve pertanto constatare che nella specie si tratta di un fatto che, se fosse corroborato da altri elementi convergenti, potrebbe contribuire a dimostrare che esisteva un controllo comune alla Sepco e alla NTRP e che, comunque, non dimostra l’insufficienza dei collegamenti della Sepco e della NTRP. Tale conclusione non viene rimessa in discussione dall’affermazione del Consiglio secondo la quale le ricorrenti hanno omesso di fornire informazioni sufficienti circa l’identità dei beneficiari effettivi delle quote della Niko Tube, della SPIG Interpipe e del 76% del capitale della NTRP. Allo stesso modo, il fatto che la relazione tra la Sepco e la NTRP sia quello di un acquirente e di un venditore non è in alcun modo pertinente nella dimostrazione del fatto che queste ultime non costituiscano un’entità economica unica o che la Sepco eserciti funzioni analoghe a quelle di un agente che lavora sulla base di commissioni.

188    Per contro, gli elementi versati agli atti non consentono di dimostrare che la Sepco sia sotto il controllo della Niko Tube o che esista un controllo comune a queste due società. Interrogate nel corso dell’udienza circa l’esistenza di siffatti controlli, le ricorrenti hanno spiegato che il collegamento tra la Niko Tube e la Sepco derivava, da un lato, dal fatto che la Niko Tube e la NTRP hanno tre azionisti comuni e, dall’altro lato, dal fatto che la Allied Steel Holding detiene il 24% delle quote della NTRP e il 100% delle quote della Sepco.

189    Si deve considerare che tali elementi non consentono di dimostrare che la Sepco è sotto il controllo della Niko Tube o che esista un controllo comune a queste due società. Essi consentono unicamente di dimostrare che esiste un collegamento indiretto tra queste due società.

190    Si deve pertanto accogliere la parte del quarto motivo che deduce l’esistenza di un errore manifesto di valutazione nell’applicazione dell’art. 2, n. 10, lett. i) del regolamento di base, nella misura in cui il Consiglio ha operato un adeguamento sul prezzo dell’esportazione praticato dalla Sepco nell’ambito di transazioni aventi ad oggetto tubi fabbricati dalla NTRP. Questa medesima parte del motivo va per il resto respinta e cioè in quanto ha ad oggetto l’adeguamento sul prezzo all’esportazione praticato dalla Sepco nell’ambito di transazioni aventi ad oggetto tubi fabbricati dalla Niko Tube.

 Sull’errore manifesto di valutazione nell’applicazione dell’art. 2, n. 10, primo comma del regolamento di base

–       Argomenti delle parti

191    Nell’ambito del quarto motivo, le ricorrenti ritengono che il Consiglio sia incorso in un errore manifesto di valutazione nell’applicazione dell’art. 2, n. 10, primo comma, del regolamento di base, in quanto la deduzione del prezzo di vendita della Sepco, per un importo pari alla commissione che sarebbe spettata ad un agente che lavora sulla base di commissioni, implica un’asimmetria funzionale tra il valore normale e il prezzo di esportazione, asimmetria che incide sulla comparabilità dei prezzi.

192    Il Consiglio afferma che le ricorrenti passano sotto silenzio il fatto che proprio esse hanno spiegato che la SPIG Interpipe riceveva una commissione per tutte le vendite effettuate tramite la Sepco. Poiché la SPIG Interpipe è associata sia alle vendite interne come pure alle vendite all’esportazione e poiché l’adeguamento copre soltanto la partecipazione supplementare della Sepco alle vendite all’esportazione, l’operazione avrebbe creato una simmetria e non un’asimmetria.

–       Giudizio del Tribunale

193    Si deve considerare che la parte del quarto motivo che deduce un errore manifesto di valutazione nell’applicazione dell’art. 2, n. 10, primo comma, del regolamento di base non può essere ritenuta come una parte autonoma rispetto alla parte del medesimo motivo che deduce la violazione dell’art. 2, n. 10, lett. i) del regolamento di base. Nella specie, le ricorrenti assumono che l’adeguamento ai sensi dell’art. 2, n. 10, lett. i) del regolamento di base non è giustificato poiché, lungi dal rendere il valore normale e il prezzo all’esportazione comparabili, creerebbe un’asimmetria funzionale. Un siffatto adeguamento integrerebbe pertanto un errore manifesto di valutazione nell’applicazione dell’art. 2, n. 10, primo comma del regolamento di base.

194    Secondo la giurisprudenza, sia dalla formulazione, come pure dalla struttura dell’art. 2, n. 10, del regolamento di base, risulta che un adeguamento del prezzo all’esportazione o del valore normale può essere operato unicamente per tener conto delle differenze aventi ad oggetto fattori che incidono sul prezzo e pertanto sulla loro comparabilità (sentenza Kundan e Tata/Consiglio, punto 180 supra, punto 94). In altre parole, e per riprendere la terminologia utilizzata dalla ricorrente, la ragion d’essere di un adeguamento è ristabilire la simmetria tra il valore normale e il prezzo all’esportazione.

195    Pertanto, se l’adeguamento è stato validamente operato, ciò vuol dire che è stata ristabilita la simmetria tra il valore normale e il prezzo all’esportazione. Per contro, se l’adeguamento non è stato operato validamente, ciò vuol dire che ha mantenuto se non addirittura creato un’asimmetria tra il valore normale e il prezzo all’esportazione.

196    Nella specie, la parte del quarto motivo che deduce l’esistenza di un errore manifesto di valutazione nell’applicazione dell’art. 2, n. 10, lett. i) del regolamento di base, è stata accolta nella parte in cui il Consiglio ha operato un adeguamento sul prezzo all’esportazione praticato dalla Sepco nel quadro di transazioni aventi ad oggetto tubi prodotti dalla NTRP, ma è stata respinta nella parte in cui riguarda l’adeguamento sul prezzo all’esportazione praticato dalla Sepco nell’ambito di transazioni aventi ad oggetto tubi prodotti dalla Niko Tube (v. punto 190 supra). Da ciò consegue che si deve concludere per l’esistenza di un errore manifesto di valutazione nell’applicazione dell’art. 2, n. 10, primo comma del regolamento di base in quanto è stato operato un adeguamento sul prezzo all’esportazione praticato dalla Sepco nell’ambito di transazioni aventi ad oggetto tubi prodotti dalla NTRP e per l’assenza di un errore manifesto di valutazione nell’applicazione dell’art. 2, n. 10, primo comma del regolamento di base nella misura in cui è stato operato un adeguamento sul prezzo all’esportazione praticato dalla Sepco nell’ambito di transazioni aventi ad oggetto tubi prodotti dalla Niko Tube.

197    Pertanto si deve accogliere la parte del quarto motivo che deduce l’esistenza di un errore manifesto di valutazione nell’applicazione dell’art. 2, n. 10, primo comma del regolamento di base nella parte in cui il Consiglio ha operato un adeguamento sul prezzo d’esportazione praticato dalla Sepco nell’ambito di transazioni aventi ad oggetto tubi fabbricati dalla NTRP. Questo stesso motivo va per il resto respinto, e cioè nella parte in cui ha ad oggetto l’adeguamento sul prezzo all’esportazione praticato della Sepco nell’ambito di transazioni aventi ad oggetto tubi fabbricati dalla Niko Tube.

 Sulla violazione dei diritti della difesa e dell’obbligo di motivazione

–       Argomenti delle parti

198    Nell’ambito del sesto motivo, le ricorrenti assumono che i loro diritti di difesa siano stati violati nella misura in cui la lettera 16 giugno 2006 e la telecopia 26 giugno 2006, entrambe effettivamente ricevute il 27 giugno 2006, contenevano nuovi elementi di fatto intesi a dimostrare che la Sepco non era un servizio di esportazione delle ricorrenti. L’art. 253 CE sarebbe stato egualmente violato poiché il regolamento impugnato non fornisce risposte adeguate agli argomenti delle ricorrenti su tale questione.

199    Il Consiglio sostiene che la Commissione ha fornito precisazioni circa l’adeguamento di cui trattasi nel secondo documento di informazione definitiva datato 24 aprile 2006. Le ricorrenti, secondo le quali la lettera 16 giugno 2006 e la telecopia 26 giugno 2006 contenevano elementi di fatto nuovi, non avrebbero precisato quali siano tali elementi di fatto né sotto quale aspetto fossero nuovi. Infine, per quanto riguarda l’asserita violazione dell’art. 253 CE, la questione della deduzione di un importo corrispondente ad una commissione dal prezzo di vendita della Sepco, sarebbe stata trattata nel regolamento impugnato, più esattamente al ‘considerando’ 132, come pure nel primo documento di informazione definitiva datato 26 febbraio 2006, nel secondo documento di informazione definitiva datato 24 aprile 2006 e nella telecopia 26 giugno 2006.

–       Giudizio del Tribunale

200    Si deve esaminare l’asserita violazione dei diritti della difesa alla luce della giurisprudenza sopra ripresa ai punti 64 e 146. Secondo tale giurisprudenza, nell’ambito dei procedimenti antidumping, le parti interessate hanno diritto ad essere informate dei fatti e delle considerazioni essenziali sulla cui base si intende raccomandare l’istituzione di dazi antidumping definitivi. Inoltre, le parti interessate devono essere informate entro una data che consenta loro di far ancora efficacemente conoscere il loro punto di vista prima dell’adozione del regolamento impugnato (v., in tal senso, sentenze del Tribunale Champion Stationery e a./Consiglio, punto 146 supra, punto 83, e 28 ottobre 2004, causa T‑35/01, Shanghai Teraoka Electronic/Consiglio, Racc. pag. II‑3663, punto 330).

201    Nella specie, le ricorrenti assumono, in sostanza, che sono state informate tardivamente delle ragioni per le quali è stato operato un adeguamento ai sensi dell’art. 2, n. 10, lett. i) del regolamento di base. Orbene, si deve considerare che le parti interessate da un procedimento antidumping hanno il diritto di essere informate non soltanto del fatto che è stato operato un adeguamento nell’ambito del confronto tra i valori normali ed il prezzo all’esportazione, conformemente all’art. 2, n. 10 del regolamento di base, ma anche delle ragioni per le quali l’adeguamento è stato operato. Infatti, l’informazione relativa all’adeguamento e alle ragioni per le quali esso è stato operato è essenziale, nella misura in cui un siffatto adeguamento incide direttamente sul livello del dazio antidumping. Si deve a questo proposito rilevare che la semplice comunicazione alle parti interessate del fatto che è stato operato un adeguamento, senza spiegarne le ragioni, non può essere considerata sufficiente con riferimento alla giurisprudenza citata supra ai punti 64 e 146. Infatti, da tale giurisprudenza risulta che le istituzioni comunitarie sono tenute a fornire, alle imprese interessate, indicazioni utili alla tutela dei loro interessi (sentenza Al-Jubail Fertilizer/Consiglio, punto 64 supra, punto 17). Orbene, limitarsi ad indicare alle ricorrenti che è stato operato un adeguamento senza indicare le ragioni che giustificano agli occhi della Commissione un siffatto adeguamento non può consentire loro di difendere i loro interessi, in particolare, precisando sotto quale aspetto tali motivi non sono validi.

202    In questo contesto, si deve rilevare che, nella specie, la Commissione aveva informato le ricorrenti della sua decisione di operare un adeguamento sul prezzo all’esportazione praticato dagli importatori collegati – importatori di cui la Sepco faceva parte – nel primo documento di informazione definitiva datato 27 febbraio 2006. Come risulta dalla formulazione di quest’ultimo documento, tale adeguamento era stato operato conformemente all’art. 2, n. 9, del regolamento di base e consisteva nella deduzione di tutte le spese intervenute tra l’importazione e la rivendita nonché di un margine di utile.

203    Nel secondo documento di informazione definitiva, datato 24 aprile 2006, la Commissione ha comunicato alle ricorrenti che, per quanto riguarda le vendite verso la Comunità per le quali vi fu l’intervento della Sepco, l’adeguamento era in realtà stato operato ai sensi dell’art. 2, n. 10, lett. i) del regolamento di base e non ai sensi dell’art. 2, n. 9, del regolamento di base come era stato erroneamente menzionato nel primo documento di informazione definitiva. Era stato precisato che l’importo della deduzione operata restava immutato. Per contro, la Commissione non forniva ivi nessuna giustificazione del fatto che l’art. 2, n. 10, lett. i) del regolamento di base fosse nella specie applicabile.

204    Con lettera 4 maggio 2006, le ricorrenti comunicavano alla Commissione che ritenevano essenziale che essa dimostrasse che le attività della Sepco erano analoghe a quelle di un agente che lavora sulla base di commissioni.

205    Solo nella telecopia 26 giugno 2006 la Commissione ha spiegato perché riteneva che tali funzioni fossero assimilabili a quelle di un agente operante sulla base di commissioni e che un adeguamento ai sensi dell’art. 2, n. 10, lett. i) del regolamento di base era pertanto giustificato. A questo proposito la Commissione ha enumerato tre elementi ripresi al punto 182 supra. Pertanto, si deve constatare che, come confermato dal Consiglio nel corso dell’udienza, la Commissione non aveva comunicato alle ricorrenti alcuna informazione circa le ragioni per le quali riteneva che un adeguamento ai sensi dell’art. 2, n. 10, lett. i) del regolamento di base fosse giustificato, prima della sua telecopia del 26 giugno 2006.

206    Orbene, dagli elementi versati agli atti risulta che tale telecopia è pervenuta alle ricorrenti il 26 giugno 2006 alle ore 19.06, ossia, come rilevato dalle ricorrenti, al di fuori dell’orario d’ufficio. Si deve pertanto considerare che le ricorrenti hanno avuto conoscenza di tale documento il 27 giugno 2006, cioè il giorno dell’adozione del regolamento impugnato.

207    Da ciò consegue che le ricorrenti non hanno potuto prendere conoscenza degli elementi dedotti dalla Commissione per giustificare l’adeguamento operato ai sensi dell’art. 2, n. 10, lett. i) del regolamento di base ad una data che avrebbe consentito loro di fare ancora conoscere utilmente il loro punto di vista a tal proposito prima dell’adozione da parte del Consiglio del regolamento impugnato.

208    Cionondimeno, una siffatta irregolarità da parte della Commissione può costituire una violazione dei diritti della difesa, che giustifica l’annullamento del regolamento impugnato, solo se le ricorrenti hanno dimostrato non già che il detto regolamento avrebbe avuto un contenuto diverso, bensì che esse avrebbero potuto assicurare meglio la loro difesa in assenza di tale irregolarità (v., in questo senso, sentenza Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Consiglio, punto 134 supra, punto 71). Si deve nella specie pertanto stabilire se le ricorrenti hanno dimostrato che una comunicazione anteriore degli elementi contenuti nella telecopia del 26 giugno 2006 avrebbe potuto dare loro una possibilità, quand’anche ridotta, di far approdare il procedimento amministrativo ad un diverso risultato.

209    Si deve a questo proposito rilevare, come è stato menzionato supra al punto 182, che nella telecopia indirizzata alle ricorrenti il 26 giugno 2006 la Commissione ha enumerato tre elementi sui quali si è basata per concludere che la Sepco esercitava funzioni assimilabili a quelle di un agente che lavora sulla base di commissioni. Orbene, è stato dimostrato supra, ai punti 185-188, sulla base degli argomenti dedotti dalle ricorrenti nel quadro del procedimento dinanzi al Tribunale, che tali tre elementi non potevano essere considerati indizi che consentano di stabilire, da un lato, che la Sepco svolge funzioni assimilabili a quelle di un agente che lavora sulla base di commissioni e, dall’altro lato, che la Sepco e la NTRP non costituiscono un’entità economica unica. Pertanto, si deve concludere che le ricorrenti hanno dimostrato che una comunicazione anteriore degli elementi contenuti nella telecopia del 26 giugno 2006 avrebbe consentito loro di procedere a questa stessa dimostrazione, prima dell’adozione del regolamento impugnato e, così operando, di suffragare l’affermazione secondo la quale la Commissione non possedeva alcun elemento tangibile che le consentisse di procedere all’adeguamento controverso.

210    Pertanto, in assenza dell’irregolarità in cui è incorsa la Commissione, le ricorrenti avrebbero potuto fare valere, in tempo utile, argomenti che non hanno potuto dedurre in ragione del ritardo della Commissione nel comunicare le informazioni di cui trattasi. Esse avrebbero pertanto potuto assicurare meglio la propria difesa e, se del caso, fare approdare il procedimento amministrativo ad un risultato differente.

211    Il sesto motivo, che deduce una violazione dei diritti di difesa, va pertanto accolto nella misura in cui verte su un adeguamento operato ai sensi dell’art. 2, n. 10, lett. i) del regolamento di base.

212    Per quanto riguarda l’asserita violazione dell’obbligo di motivazione, una siffatta censura non può nella specie sortire esito fruttuoso. Infatti, dalla giurisprudenza citata supra al punto 65 risulta che il Consiglio non è tenuto a rispondere, nella motivazione di un regolamento, a tutti gli elementi di fatto e di diritto dedotti dagli interessati nel corso del procedimento amministrativo. Non è neanche preteso che la motivazione specifichi tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, poiché il requisito di motivazione deve essere valutato con riferimento, in particolare, al contesto dell’atto.

213    Si deve a questo proposito rilevare che se la motivazione dell’adeguamento operato ai sensi dell’art. 2, n. 10, lett. i) del regolamento di base è stata esposta dalla Commissione nel ‘considerando’ 132 del regolamento impugnato solo brevemente, da quanto precede risulta però che la telecopia della Commissione datata 26 giugno 2006 contiene una dettagliata motivazione delle ragioni per le quali tale adeguamento è stato operato.

214    Il sesto motivo, che deduce la violazione dell’obbligo di motivazione, nella misura in cui ha ad oggetto l’adeguamento operato ai sensi dell’art. 2, n. 10, lett. i) del regolamento di base, è infondato e va pertanto respinto.

 Sull’offerta di impegno delle ricorrenti

215    Il quinto motivo nonché una parte del sesto motivo vertono sul fatto che la Commissione ha respinto l’offerta d’impegno delle ricorrenti.

216    Secondo queste ultime, tale diniego ha dato luogo, da parte del Consiglio, a:

–        violazione del principio di non discriminazione (quinto motivo);

–        violazione dell’obbligo di motivazione (sesto motivo).

 Sulla violazione del principio di non discriminazione

–       Argomenti delle parti

217    Nell’ambito del quinto motivo, le ricorrenti deducono di essere vittime di una discriminazione.

218    La discriminazione sarebbe data dal fatto che, allorché la Commissione aveva dato corso a negoziati separati con i produttori-esportatori rumeni allo scopo di pervenire ad un’offerta d’impegno accettabile, cioè avente ad oggetto un numero limitato di prodotti e un massimale, non aveva informato gli altri produttori-esportatori della possibilità di sottoporre una siffatta offerta di impegno limitata e soggetta a massimale.

219    Inoltre, la discriminazione deriverebbe dal fatto che il regolamento impugnato rileva, al ‘considerando’ 248, l’esistenza di problemi generici connessi con le offerte di impegno, ma afferma successivamente, al ‘considerando’ 251, che tali problemi generici non riguardano i produttori rumeni. Rilevano, a questo proposito, che il riferimento alla natura temporanea degli impegni per quanto riguarda i produttori rumeni non spiega in alcun modo perché un’offerta di impegno avente ad oggetto un periodo limitato non avrebbe potuto essere stata accettata dalle ricorrenti, dato che la portata e la durata limitate dell’impegno potevano escludere taluni problemi generici.

220    Rispondendo agli argomenti delle ricorrenti, il Consiglio afferma che esse contestano l’accettazione da parte della Commissione delle offerte di impegno degli esportatori rumeni e affermano che ciò costituisce una violazione del principio di non discriminazione.

221    In primo luogo, per quanto riguarda l’accettazione asseritamente illegittima delle offerte di impegno degli esportatori rumeni, il Consiglio sostiene che la legittimità del rigetto dell’offerta di impegno delle ricorrenti non è compromessa della asserita illegittima accettazione delle offerte di impegno degli esportatori rumeni.

222    In secondo luogo il Consiglio contesta l’asserita violazione del principio di non discriminazione. Innanzi tutto, le ricorrenti avrebbero avuto l’occasione di presentare un impegno avente ad oggetto un numero limitato di prodotti. Poiché le ricorrenti non hanno presentato una siffatta offerta né un’offerta di impegno avente ad oggetto un prezzo minimo all’importazione sufficientemente elevato, la loro offerta sarebbe stata intrinsecamente differente da ogni offerta che presenta un prezzo minimo all’importazione sufficientemente elevato o che soddisfi un’altra condizione quale la durata limitata e il numero limitato di prodotti considerati.

223    Poi, il Consiglio afferma che la Commissione ha giustamente concluso che la particolare situazione degli esportatori rumeni era sufficiente per porre rimedio ai problemi generici degli impegni.

–       Giudizio del Tribunale

224    Ai sensi dell’art. 8, n. 3 del regolamento di base «gli impegni offerti non devono necessariamente essere accettati se si ritiene che la loro accettazione provochi difficoltà, per esempio se il numero di esportatori effettivi o potenziali è troppo elevato o per altri motivi, anche di ordine generale». Da tale articolo consegue pertanto che la Commissione può tener conto di ogni tipo di circostanza di merito nella valutazione dell’offerta di impegno.

225    Inoltre dalla giurisprudenza risulta che nessuna disposizione del regolamento di base fa obbligo alle istituzioni comunitarie di accettare proposte di impegni in materia di prezzi formulate dagli operatori economici oggetto di un’inchiesta preliminare all’istituzione di dazi antidumping. Al contrario dal detto regolamento risulta che il carattere accettabile di tali impegni è definito dalle istituzioni nell’ambito del loro potere discrezionale [v., in questo senso, a proposito dell’art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1979, n. 3017, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (GU L 339, pag. 1), il cui contenuto normativo è, in sostanza, identico a quello di cui all’art. 8 del regolamento di base, sentenza della Corte 7 maggio 1987, causa 255/84, Nachi Fujikoshi/Consiglio, Racc. pag. 1861, punto 42].

226    Tuttavia, occorre ricordare che il rispetto nei documenti amministrativi delle garanzie offerte dall’ordinamento giuridico comunitario è ancor più di fondamentale importanza quando le istituzioni comunitarie dispongono di un ampio potere discrezionale, e che tra le dette garanzie si annoverano, in particolare, il principio di non discriminazione (v., in questo senso, sentenza Shandong Reipu Biochemicals/Consiglio, punto 38 supra, punto 63).

227    Secondo la giurisprudenza il principio di non discriminazione osta a che situazioni analoghe vengano trattate in modo differente e che situazioni differenti vengano trattate in modo identico a meno che un siffatto trattamento non sia obiettivamente giustificato (sentenza del Tribunale 17 luglio 1998, causa T-118/96, Thai Bicycle/Consiglio, Racc. pag. II‑2991, punto 96).

228    Dal momento che la Commissione dispone di un ampio potere di valutazione discrezionale per accettare o rifiutare un impegno di prezzo e può tener conto di tutte le circostanze di fatto nelle quali si inserisce una siffatta offerta, affinché possa concludersi per l’esistenza di una violazione del principio di non discriminazione tali circostanze di fatto debbono essere strettamente comparabili.

229    Nella specie, le ricorrenti non contestano la validità degli impegni offerti dai produttori-esportatori rumeni e accettati dalla Commissione. Ritengono cionondimeno di essere state vittime di discriminazione in quanto il trattamento loro riservato era diverso da quello riservato ai produttori-esportatori rumeni. Tuttavia, è giocoforza constatare che le ricorrenti non hanno mai in nessun momento spiegato sotto quale aspetto la loro situazione fosse comparabile a quella dei produttori-esportatori rumeni, ma si sono limitate a descrivere i fatti che, a loro avviso, sono costitutivi di una siffatta discriminazione.

230    Ad ogni modo, si deve rilevare che, in forza dell’art. 8, n. 1, del regolamento di base, una condizione fondamentale per l’accettazione da parte della Commissione di un’offerta di impegno è che «l’esportatore si obblighi volontariamente in modo soddisfacente a modificare i suoi prezzi oppure a cessare le esportazioni a prezzi di dumping». Orbene, dagli elementi versati agli atti risulta che il motivo principale per cui la Commissione ha respinto l’offerta di impegno delle ricorrenti è che i prezzi minimi all’importazione proposti da queste ultime non erano sufficienti ad eliminare l’effetto pregiudizievole del dumping. Per contro, dagli scritti del Consiglio risulta che la Commissione considerava che i prezzi minimi all’importazione proposti dai produttori-esportatori rumeni erano sufficienti per eliminare l’effetto pregiudizievole del dumping.

231    Si deve pertanto concludere, alla stregua del Consiglio, che poiché le ricorrenti non hanno presentato un’offerta di impegno con un prezzo minimo all’importazione sufficientemente elevato, la loro offerta era intrinsecamente diversa da ogni offerta che presentava un prezzo minimo all’importazione sufficientemente elevato. Tale conclusione non è tale da essere messa in discussione dagli altri argomenti sollevati dalle ricorrenti, in particolare, dagli argomenti relativi al mancato suggerimento da parte della Commissione a queste ultime di presentare un’offerta di impegno limitata nel tempo e soggetta a massimale.

232    Il quinto motivo è pertanto infondato e va respinto.

 Sulla violazione dell’obbligo di motivazione

–       Argomenti delle parti

233    Nell’ambito del sesto motivo, le ricorrenti sostengono che il regolamento impugnato non contiene una motivazione adeguata in risposta ai loro argomenti relativi al trattamento discriminatorio circa l’impegno dei prezzi.

234    Secondo il Consiglio, tale questione è stata trattata nel regolamento impugnato, nel secondo documento di informazione definitiva 24 aprile 2006, nella lettera 30 maggio 2006 e nella telecopia 26 giugno 2006.

–       Giudizio del Tribunale

235    Si deve rilevare che il regolamento impugnato contiene un’esposizione completa, ai ‘considerando’ 246-257, delle ragioni per le quali l’offerta di impegno dei produttori-esportatori rumeni è stata accettata mentre quella di altre società, comprese le ricorrenti, è stata respinta.

236    Per di più la Commissione aveva in parte giustificato la sua posizione nella lettera 30 maggio 2006 e nella telecopia 26 giugno 2006.

237    Tenuto conto di quanto sopra precede, il sesto motivo che deduce la violazione dell’obbligo di motivazione è infondato e va respinto in quanto ha ad oggetto l’offerta di impegno delle ricorrenti.

 Sul trattamento delle spese di vendita, dei costi amministrativi e delle altre spese generali della SPIG Interpipe

 Argomenti delle parti

238    Nell’ambito del sesto motivo, le ricorrenti assumono che il regolamento impugnato contiene una motivazione insufficiente circa la deduzione delle spese generali e amministrative e delle spese di vendita della SPIG Interpipe.

239    Il Consiglio rileva che poiché le ricorrenti non hanno esposto quale era la questione di cui trattasi, il motivo che deduce la violazione a tal riguardo dell’obbligo di motivazione è manifestamente infondato.

 Giudizio del Tribunale

240    In forza dell’art. 21, n. 1, dello Statuto della Corte di giustizia, applicabile al Tribunale in forza dell’art. 53, primo comma del detto Statuto, e dell’art. 44, n. 1, lett. c) e d) del regolamento di procedura del Tribunale, ogni ricorso deve contenere l’oggetto della controversia, le conclusioni del ricorrente e l’esposizione sommaria dei motivi dedotti. Tale indicazione deve essere sufficientemente chiara e precisa per consentire alla parte convenuta di predisporre la propria difesa e al Tribunale di pronunciarsi sul ricorso. Al fine di garantire la certezza del diritto ed una corretta amministrazione della giustizia è necessario, affinché un ricorso sia considerato ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso è fondato emergano, anche sommariamente, purché in modo coerente e comprensibile, dall’atto introduttivo stesso (sentenze del Tribunale 6 maggio 1997, causa T‑195/95, Guérin automobiles/Commissione, Racc. pag. II‑679, punto 20 e 3 febbraio 2005, causa T-19/01, Chiquita Brands e a./Commissione, Racc. pag. II‑315, punto 64).

241    Orbene, alla stregua del Consiglio si deve constatare che le ricorrenti non hanno esposto in maniera sufficientemente chiara e precisa l’argomento relativo alla deduzione delle spese generali e amministrative delle spese di vendita della SPIG Interpipe, al quale non sarebbe stata data risposta.

242    Si deve pertanto dichiarare il sesto motivo irricevibile nella parte in cui ha ad oggetto il trattamento delle spese di vendita, dei costi amministrativi e delle altre spese generali della SPIG Interpipe.

243    Da quanto sopra precede, e in particolare dalle conclusioni tratte ai punti 190, 197 e 211 supra, consegue che il regolamento impugnato deve essere parzialmente annullato nella parte in cui le istituzioni interessate hanno operato un adeguamento sul prezzo all’esportazione della Sepco.

 Sulle spese

244    Conformemente all’art. 87, n. 3, del regolamento di procedura, il Tribunale può ripartire la spese o decidere che ciascuna delle parti sopporti le proprie spese se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi.

245    Nella specie, la domanda di annullamento delle ricorrenti è stata dichiarata in parte fondata. Il Tribunale ritiene che venga operata un'equa valutazione delle circostanze di specie decidendo che il Consiglio sosterrà le proprie spese nonché un quarto di quelle esposte dalle ricorrenti e che queste ultime sopporteranno tre quarti delle loro spese.

246    Conformemente all’art. 87, n. 4, del regolamento di procedura, la Commissione sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      L’art. 1 del regolamento (CE) del Consiglio 27 giugno 2006, n. 954, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, della Croazia, della Romania, della Russia e dell’Ucraina, abroga i regolamenti (CE) n. 2320/97 e (CE) n. 348/2000 del Consiglio, chiude il riesame intermedio delle misure antidumping applicabili alle importazioni di taluni tubi di ferro o di acciaio non legati, originari, tra l’altro, della Russia e della Romania e chiude il riesame intermedio delle misure antidumping applicabili alle importazioni di taluni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio non legati, originari [della Russia e della Romania e] della Croazia e dell’Ucraina, è annullato, nella parte in cui il dazio antidumping fissato per le esportazioni verso la Comunità europea dei prodotti fabbricati dalla Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT) e Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT) eccede quello che sarebbe applicabile se non si fosse proceduto ad un adeguamento del prezzo all’esportazione effettuato al titolo di una commissione, laddove invece le vendite avevano avuto luogo con l’intermediazione dell’operatore commerciale collegato Sepco SA.

2)      Quanto al resto, il ricorso è respinto.

3)      Il Consiglio sopporterà le proprie spese e un quarto di quelle sostenute dalle ricorrenti. La Commissione sopporterà le proprie spese.

Pelikánová

Jürimäe

Soldevila Fragoso

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 10 marzo 2009.

Firme

Indice


Contesto normativo

Fatti

Procedimento e conclusioni delle parti

In diritto

Sul calcolo del valoro normale

Sull’errore manifesto di valutazione

– Argomenti delle parti

– Giudizio del Tribunale

Sulla violazione del principio di non discriminazione

– Argomenti delle parti

– Giudizio del Tribunale

Sulla violazione dei diritti della difesa e dell’obbligo di motivazione

– Argomenti delle parti

– Giudizio del Tribunale

Sulle conseguenze dell’assenza di risposte al questionario da parte delle società collegate con i produttori comunitari

Sulla violazione dell’art. 3, nn. 2, 3, 5, 6 e 7, del regolamento di base

– Argomenti delle parti

– Giudizio del Tribunale

Sula violazione del principio di non discriminazione

– Argomenti delle parti

– Giudizio del Tribunale

Sulla violazione dell’art. 19, n. 3 del regolamento di base

– Argomenti delle parti

– Giudizio del Tribunale

Sulla violazione dell’art. 5, n. 4 del regolamento di base

– Argomenti delle parti

– Giudizio del Tribunale

Sulla violazione dei diritti della diefesa e dell’obbligo di motivazione

– Argomenti delle parti

– Giudizio del Tribunale

Sull’adeguamento operato sul prezzo di vendita della Sepco

Sull’errore manifesto di valutazione nell’applicazione dell’art. 2, n. 10, lett. i) del regolamento di base

– Argomenti delle parti

– Giudizio del Tribunale

Sull’errore manifesto di valutazione nell’applicazione dell’art. 2, n. 10, primo comma del regolamento di base

– Argomenti delle parti

– Giudizio del Tribunale

Sulla violazione dei diritti della difesa e dell’obbligo di motivazione

– Argomenti delle parti

– Giudizio del Tribunale

Sull’offerta di impegno dei ricorrenti

Sulla violazione del principio di non discriminazione

– Argomenti delle parti

– Giudizio del Tribunale

Sulla violazione dell’obbligo di motivaizone

– Argomenti delle parti

– Giudizio del Tribunale

Sul trattamento delle spese di vendita, dei costi amministrativi e delle altre spese generali della SPIG Interpipe

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sulle spese


* Lingua processuale: l'inglese.