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Ricorso proposto il 9 settembre 2011 - Banco Privado Português, S.A. - Massa insolvente do Banco Privado Português / Commissione

(Causa T-487/11)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrenti: Banco Privado Português, S.A. - em liquidação ("BPP") e Massa insolvente do Banco Privado Português, S.A. - em liquidação ("BPP") ("massa fallimentare") (Lisbona, Portogallo) (rappresentanti : C. Fernandez, F. Pereira Coutinho, M. Esperança Pina, T. Mafalda Santos, R. Leandro Vasconcelos e A. Kéri, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione 20 luglio 2010, 2011/346/UE, riguardante l'aiuto di Stato C 33/09 (ex NN 57/09, CP 191/09) al quale il Portogallo ha dato esecuzione in forma di garanzia statale a favore del BPP 1;

altrimenti, in subordine, annullare la decisione impugnata nella parte in cui ha dichiarato l'aiuto di Stato relativo alla garanzia illegittimo e incompatibile nel periodo compreso tra il 5 dicembre 2008 e il 5 giugno 2009;

in subordine, annullare la decisione impugnata nella parte in cui ha disposto il recupero del (presunto) aiuto, ai sensi degli artt. 2-4;

altrimenti, in subordine, annullare la decisione impugnata nella parte in cui dispone il recupero per il periodo compreso tra il 5 dicembre 2008 e il 5 giugno 2009;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, le ricorrenti deducono i seguenti motivi.

Primo motivo, vertente sull'assenza di motivazione:

La Commissione non ha motivato in qual misura la prestazione di garanzia fosse tale da influenzare gli scambi tra Stati membri e, conseguentemente, da falsare la concorrenza. Il metodo di calcolo dell'importo del presunto aiuto non è motivato. La Commissione non ha fornito una motivazione, o quantomeno non ha fornito una motivazione chiara ed è incorsa in una contraddizione insanabile quanto al periodo di durata del presunto aiuto e, conseguentemente, al calcolo dell'importo.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'art 107, n. 3, lett. b), TFUE:

La Commissione non ha tenuto conto del fatto che la garanzia statale concessa al BPP si fondava sull'art. 107, n. 3, lett. b), TFUE, relativo agli aiuti destinati a "porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro".

Terzo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione dei fatti e conseguente violazione dell'art. 107, n. 1, TFUE:

La Commissione è incorsa in un errore di qualificazione giuridica dei fatti e non ha affrontato, segnatamente, il fatto che il BPP non era più attiva e che l'oggetto della garanzia consisteva esclusivamente nel procurare il finanziamento necessario per affrontare determinate responsabilità del passivo, anteriori alla data di prestazione della garanzia. La garanzia prestata non ha conferito alcun vantaggio al BPP, non ha influenzato gli scambi tra gli Stati membri, non ha falsato la concorrenza, né poteva produrre tali effetti, sicché non può ritenersi incompatibile con il mercato interno.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dell'art. 108, n. 2, TFUE:

La decisione impugnata ha disposto il recupero del presunto aiuto che non è incompatibile con il mercato interno per ragioni meramente processuali. Il metodo utilizzato per il calcolo dell'importo da recuperare non ha rispettato i principi fissati dagli Orientamenti della Commissione.

Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione:

La Commissione ha imposto una condizione esorbitante e priva di fondamento normativo nel prevedere l'obbligo del Portogallo di notificare la proroga della garanzia negli stessi termini delle notifiche formali richieste per gli aiuti nuovi.

Sesto motivo, vertente sulla violazione dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento:

La decisione impugnata viola i principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento nella parte in cui dispone il recupero del presunto aiuto.

Settimo motivo, vertente sulla violazione del diritto a un equo trattamento:

La decisione impugnata viola il diritto a un equo trattamento in quanto nel caso in esame sono trattate in modo differente situazioni simili.

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1 - GU L 159, 17.6.2011, pag. 95.