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Impugnazione proposta il 25 febbraio 2022 dalla Debrégeas et associés Pharma (D & A Pharma) avverso l’ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 22 dicembre 2021, causa T-381/21, Debrégeas & Associés Pharma / EMA

(Causa C-136/22 P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Debrégeas et associés Pharma (D & A Pharma) (rappresentanti: N. Viguié, avocat, D. Krzisch, avocate)

Altra parte nel procedimento: Agenzia europea per i medicinali

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare l’ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 22 dicembre 2021, causa T-381/21, Debrégeas & Associés Pharma / EMA;

di conseguenza:

rinviare la causa dinanzi al Tribunale dell’Unione europea affinché l’Agenzia europea per i medicinali (in prosieguo: l’«EMA») presenti le proprie osservazioni sul merito e il Tribunale statuisca nel merito;

nel caso in cui la Corte stabilisca che lo stato degli atti consente di statuire sulla controversia e decida di non rinviare la causa al Tribunale:

accogliere le domande presentate dalla ricorrente in primo grado;

annullare la decisione con cui l’EMA ha soppresso il gruppo consultivo scientifico «Scientific Advisory Group on Psychiatry» del Comitato per i medicinali per uso umano (in prosieguo il «CHMP»), rivelata dall’invito pubblico a manifestare interesse a far parte dei gruppi consultivi permanenti (in prosieguo: i «SAG») dell’EMA, rivolto agli esperti, del 5 maggio 2021 e dal comunicato stampa dell’EMA del 5 maggio 2021;

in ogni caso,

condannare l’EMA alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Con il primo motivo di impugnazione, la ricorrente sostiene che il Tribunale non avrebbe potuto statuire, senza incorrere in un errore di diritto e allo stesso tempo in un errore manifesto di valutazione, che la Debrégeas et associés Pharma (in prosieguo: la «D & A») non aveva interesse ad agire avverso la decisione impugnata, con la motivazione che un eventuale annullamento della decisione impugnata non le avrebbe procurato alcun beneficio, quando invece il pregiudizio alla situazione della D & A e in particolare ai suoi diritti procedurali è già certo, così come il beneficio che essa trarrebbe dall’annullamento della decisione impugnata, dal momento che:

la D & A ha proposto ricorso avverso la decisione del 6 luglio 2020 che ha respinto la sua domanda di autorizzazione all’immissione in commercio (in prosieguo l’«AIC»), deducendo in particolare l’irregolarità della procedura che aveva portato al parere del CHMP, a causa della mancata consultazione del SAG Psichiatria, nell’ambito della procedura di riesame (ricorso T-556/20);

la soppressione del SAG Psichiatria la priva di una garanzia procedurale, in quanto richiedente un’AIC per un medicinale psichiatrico.

Con il secondo motivo di impugnazione, la ricorrente afferma che il Tribunale non avrebbe potuto statuire, senza incorrere in un errore di diritto e allo stesso tempo in un errore manifesto di valutazione, che l’interesse ad agire della D & A non era attuale e certo, ma soltanto futuro e ipotetico, quando invece la D & A ha proposto ricorso avverso la decisione del 6 luglio 2020 che aveva respinto la sua domanda di AIC, deducendo in particolare l’irregolarità della procedura che aveva portato al parere del CHMP, a causa della mancata consultazione del SAG Psichiatria, nell’ambito della procedura di riesame (ricorso T-556/20).

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