Ricorso proposto il 29 settembre 2021 – Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları e a. / Commissione
(Causa T-629/21)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları TAŞ (Istanbul, Turchia), İskenderun Demir ve Çelik AŞ (Payas, Turchia), Erdemir Çelik Servis Merkezi Sanayi ve Ticaret AŞ (Gebze, Turchia) (rappresentanti: J. Cornelis e F. Graafsma, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1100 della Commissione, del 5 luglio 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Turchia (GU 2021 L 238, pag. 32);
condannare la Commissione europea a rifondere le spese sostenute dalle ricorrenti.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio , commessa nell’eseguire una conversione valutaria non richiesta. Le ricorrenti sostengono, inoltre, che anche la parte introduttiva dell’articolo 2, paragrafo 10, e l’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036 sono stati violati, in quanto i costi non sono stati determinati in base ai documenti contabili delle ricorrenti. 1
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento (UE) 2016/1036 e dell’articolo 2, paragrafo 4, dell’accordo antidumping dell’OMC, nonché del principio di buona amministrazione, commessa nel rifiutare un adeguamento per gli utili e le perdite di copertura.
Terzo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 2, paragrafo 5, e 2, paragrafo 6, nonché della parte introduttiva dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2016/1036, commessa attraverso il doppio conteggio di talune spese generali, amministrative e di vendita relative alle vendite sul mercato interno della Isdemir effettuate tramite la Erdemir.
Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/1036 e dell’articolo 2, paragrafo 2, comma 2, dell’accordo antidumping dell’OMC, nonché del principio di buona amministrazione, commessa nell’escludere dalle spese generali, amministrative e di vendita i profitti e le perdite sui cambi.
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1 Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU 2016, L 176, pag. 21).