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Sentenza del Tribunale del 25 marzo 2015 – Evropaïki Dynamiki / AESA

(Causa T-297/09)1

(«Appalti pubblici di servizi – Procedura di gara d’appalto – Prestazione di servizi informatici – Classificazione di un offerente al secondo o terzo posto nella graduatoria– Obbligo di motivazione – Errore manifesto di valutazione – Responsabilità extracontrattuale»)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: N. Korogiannakis e M. Dermitzakis, avvocati)

Convenuta: Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) (rappresentanti: F. Kämpfe, agente, assistito da J. Stuyck, avvocato)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento delle decisioni dell’AESA di classificare le offerte della ricorrente al secondo o terzo posto in graduatoria, nel contesto del bando di gara AESA.2009.OP.02, relativo a «Servizi TIC» nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (GU 2009/S 22-030588) e, dall’altro lato, domanda di risarcimento del danno asseritamente subito in ragione della procedura di aggiudicazione dell’appalto in parola.

Dispositivo

La decisione dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) del 6 luglio 2009, che classifica l’offerta presentata dalla Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE al terzo posto in graduatoria per il lotto n. 2 (applicazioni cliente-server, sviluppo e manutenzione) del bando di gara AESA.2009.OP.02, è annullata.

La decisione dell’AESA del 10 luglio 2009, che classifica l’offerta presentata dalla Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis al secondo posto in graduatoria per il lotto n. 3 (amministrazione di sistemi, di base dati e di reti) del bando di gara AESA.2009.OP.02, è annullata.

La decisione dell’AESA del 14 luglio 2009, che classifica l’offerta presentata dalla Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis al secondo posto in graduatoria per il lotto n. 5 [gestione di contenuto di imprese «ECM», gestione di archivi di imprese e esecuzione della gestione di documenti (compresi manutenzione e assistenza)] del bando di gara AESA.2009.OP.02, è annullata.

Il ricorso è respinto quanto al resto.

La Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis sopporterà il 25% delle proprie spese e il 25% delle spese sostenute dall’AESA, mentre quest’ultima sopporterà il 75% delle proprie spese e il 75% delle spese sostenute dalla Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis.

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1 GU C 223 del 26.9.2009.