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Sentenza del Tribunale del 20 dicembre 2023 – BEI/Siria

(Causa T-457/22) 1

(«Clausola compromissoria – Accordo di prestito relativo alla progettazione, alla costruzione, all’attrezzatura e alla messa in funzione di taluni ospedali in un paese terzo – Mancata esecuzione del contratto – Rimborso delle somme anticipate – Interessi di mora – Procedimento in contumacia»)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Banca europea per gli investimenti (rappresentanti: T. Gilliams, R. Stuart e F. Oxangoiti Briones, agenti, assistiti da D. Arts e E. Paredis, avvocati)

Convenuta: Repubblica araba siriana

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 272 TFUE, la Banca europea per gli investimenti (BEI) chiede che la Repubblica araba siriana sia condannata a versare all’Unione europea, che essa rappresenta, le somme di EUR 50 880 189,61 e di 2 897 002,31 dollari statunitensi (USD), maggiorate degli interessi, in applicazione dell’accordo di prestito n. 21595 relativo alla progettazione, alla costruzione, all’attrezzatura e alla messa in funzione di taluni ospedali situati in Siria, e a versarle le somme di EUR 11 416,23 e di USD 760,94, che non sono state oggetto di garanzia, che rappresentano gli interessi di mora relativi alla rata dovuta il 10 giugno 2022, maturati fino al 29 giugno 2022, data in cui l’Unione ha pagato la corrispondente rata in capitale e interessi contrattuali.

Dispositivo

La Repubblica araba siriana è condannata a rimborsare all’Unione europea, rappresentata dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), le somme di EUR 50 880 189,61 e di 2 897 002,31 dollari statunitensi (USD), che rappresentano gli importi principali e gli interessi contrattuali e di mora dovuti al 30 giugno 2022, e alla BEI le somme di EUR 11 416,23 e di USD 760,94, che rappresentano gli interessi di mora relativi alla rata dovuta il 10 giugno 2022, maturati fino al 29 giugno 2022, non garantite dall’Unione.

Le somme di EUR 40 744 064,86 e di USD 2 223 971,84 comprendenti gli importi principali sono maggiorate degli interessi di mora, calcolati secondo il metodo previsto all’articolo 3, paragrafo 2, dell’accordo di prestito n. 21595 relativo alla progettazione, alla costruzione, all’attrezzatura e alla messa in funzione di taluni ospedali situati in Siria, concluso tra la BEI e la Repubblica araba siriana il 15 giugno 2002, emendato con lettera dell’11 aprile 2006 e modificato il 17 ottobre e il 29 novembre 2007, a decorrere dal 30 giugno 2022 e fino alla data del pagamento.

La Repubblica araba siriana è condannata alle spese.

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1 GU C 359 del 19.9.2022.