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Ricorso proposto il 6 maggio 2010 - Deutsche Telekom / Commissione

(Causa T-207/10)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Deutsche Telekom AG (Bonn, Germania) (Rappresentanti: avv.ti A. Cordewener e J. Schönfeld)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della Commissione 28 ottobre C(2009) 8107 def. rettificata (nel testo rettificato in data 8 dicembre 2009), nella parte riguardante la disciplina della tutela del legittimo affidamento prevista all'art. 1, nn. 2 e 3, a favore di taluni investitori spagnoli ivi indicati;

condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente contesta la decisione della Commissione 28 ottobre 2009 C(2009), 8107 def. rettificata, con cui la Commissione ha ritenuto che il regime di aiuti, sotto forma della normativa fiscale risultante dall'art. 12, n. 5, della legge spagnola sulle imposte sulle società (in prosieguo: la "TRLIS"), relativa all'ammortamento fiscale del valore dell'impresa e dell'avviamento in caso di acquisizione di significativa partecipazione in un'impresa straniera, sia incompatibile con il mercato comune con riguardo agli aiuti concessi ai beneficiari che effettuino acquisizioni all'interno della Comunità. La decisione indica gli aiuti che devono essere recuperati dal Regno di Spagna.

A sostegno del ricorso la ricorrente deduce, in primo luogo, che i vantaggi fiscali risultanti dall'applicazione dell'art. 12, n. 5, della TRLIS sono stati accordati illecitamente, sotto il profilo formale, in quanto il Regno di Spagna non avrebbe preventivamente notificato la legge di cui trattasi alla Commissione, così violando l'art. 88, n. 3, primo periodo, CE (attualmente art. 108, n. 3, primo periodo, TFUE) e vi avrebbe dato concreta applicazione, violando in tal modo la clausola sospensiva di cui all'art. 88, n. 3, terzo periodo, CE (attualmente art. 108, n. 3, terzo periodo TFUE). Inoltre, l'art. 12, n. 5, della TRLIS dovrebbe essere considerato illecito sotto il profilo sostanziale, atteso che tale disposizione non risulterebbe compatibile con il mercato comune alla luce dell'art. 87, n. 1, CE (attualmente art. 107, n. 1, TFUE) e non potrebbe ottenere autorizzazione ai sensi dell'art. 87, nn. 203, CE (attualmente art. 107, nn. 2 o 3 TFUE).

In secondo luogo, per quanto attiene alle conseguenze derivanti dall'accertamento dell'incompatibilità con il diritto comunitario di un regime nazionale di aiuti, la ricorrente sostiene che lo Stato membro di cui trattasi sarebbe tenuto a recuperare l'aiuto de quo nei confronti dei beneficiari. A tal riguardo, essa sostiene che tale principio, assolutamente fondamentale, sarebbe stato anzitutto concretamente espresso nell'art. 14, n. 1, primo periodo, del regolamento (CE) n. 659/99 1.

Infine, la ricorrente deduce che, nella specie, non possa trovare applicazione alcuna deroga per quanto riguarda il recupero dell'aiuto, in assenza di legittimo affidamento dei beneficiari spagnoli. La ricorrente sostiene, a tal riguardo, inter alia, che, prevedendo una deroga fondata sul principio della tutela del legittimo affidamento nei confronti di taluni gruppi di investitori spagnoli, la Commissione avrebbe erroneamente applicato i principi generali del diritto primario nonché l'art. 14, n. 1, secondo periodo, del regolamento n. 659/99. Da un lato, essa deduce che il principio della tutela del legittimo affidamento di beneficiari degli aiuti non potrebbe trovare applicazione, considerato che il Regno di Spagna ha omesso di notificare debitamente l'art. 12, n. 5, della TRLIS. D'altro canto, essa sostiene che le condizioni per il riconoscimento del legittimo affidamento dei beneficiari degli aiuti non sussisterebbero nella specie. Inoltre, a parere della ricorrente, l'interesse della Comunità al ristabilimento di corrette condizioni di mercato mediante il recupero degli aiuti concessi prevarrebbe sull'interesse individuale del beneficiario ad ottenere un vantaggio fiscale per gli anni passati nonché futuri.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1).