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Ricorso proposto il 10 ottobre 2013 – Verein Natura Havel e Vierhaus / Commissione

(Causa T-538/13)

Lingua processuale: tedesco

Parti

Ricorrenti: Verein Natura Havel eV (Berlino, Germania) e H.-P. Vierhaus (Berlino) (rappresentante: O. Austilat, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

Annullare la decisione della Commissione europea – Direzione generale «Ambiente» – del 24 giugno 2013 e quella della Commissione europea – Segretariato generale – del 3 settembre 2013, con cui è stato negato l’accesso alla lettera di diffida della Commissione ai fini dell’avvio del procedimento per inadempimento n. 2013/4000 contro la Repubblica Federale di Germania del 30 maggio 2013;

Condannare la convenuta alle sue spese nonché a quelle sostenute dalle ricorrenti nel procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono quattro motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione del diritto dei ricorrenti all’accesso alle informazioni

I ricorrenti sostengono, in primo luogo, che la decisione impugnata della Commissione viola il loro diritto all’informazione di cui all’articolo 15, paragrafo 3, TFUE, all’articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali, all’articolo 10, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1049/2001 1 . I ricorrenti ritengono che le citate norme siano volte a creare la massima trasparenza e che sia necessaria un’interpretazione restrittiva delle eccezioni. Inoltre, secondo la giurisprudenza, nel valutare la prova dei gravi pregiudizi all’attività di indagine occorre applicare criteri particolarmente esigenti. Tale requisito non è soddisfatto dalla decisione impugnata.

Secondo motivo, vertente su un errore di diritto nell’esame della possibilità di un accesso parziale

I ricorrenti fanno, inoltre, valere che l’esame a seguito del quale la Commissione ha negato un accesso anche solo parziale alle informazioni integra un errore di diritto. Le considerazioni esposte in proposito nella decisione sarebbero errate e violerebbero il principio di proporzionalità.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione

Inoltre, la decisione impugnata non soddisfa i requisiti imposti dall’obbligo di motivazione.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 10, paragrafo 1, seconda frase, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali

I ricorrenti lamentano, inoltre, la violazione del loro diritto di ricevere informazioni senza ingerenza alcuna da parte delle autorità, come previsto dall’articolo 10, paragrafo 1, seconda frase, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

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1 Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43)