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CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

EVGENI TANCHEV

presentate il 20 settembre 2018 (1)

Causa C430/17

Walbusch Walter Busch GmbH & Co. KG

contro

Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main e.V.

[Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania)]

«Tutela dei consumatori – Articoli 6, paragrafo 1, e 8, paragrafo 4, della direttiva 2011/83/UE – Obblighi di informazione per i contratti a distanza e i contratti negoziati fuori dei locali commerciali – Ambito di applicazione dell’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2011/83 e modifiche degli obblighi di informazione per i contratti conclusi mediante un mezzo di comunicazione a distanza che consente uno spazio o un tempo limitato per visualizzare le informazioni – Opuscolo pubblicitario contenente un collegamento ipertestuale, destinato a soggetti privati, relativo al diritto di recesso – Obbligo di fornire il modulo tipo di recesso di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera h) e all’allegato I, parte B della direttiva 2011/83 – Articolo 16 della Carta e libertà di impresa – Libertà di espressione e informazione in ambito pubblicitario ai sensi dell’articolo 11 della Carta».






I.      Introduzione

1.        La presente causa concerne, in sostanza, il significato da attribuire all’espressione «un mezzo di comunicazione a distanza che consente uno spazio o un tempo limitato per visualizzare le informazioni», di cui all’articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 2011/83/UE (2) e, dunque, le circostanze nelle quali mutano gli obblighi di cui all’articolo 6, paragrafo 1 della direttiva 2011/83 per quanto concerne le informazioni che i professionisti sono tenuti a fornire ai consumatori prima che questi ultimi siano vincolati da un contratto a distanza o da un contratto negoziato fuori dei locali commerciali.

2.        La direttiva 2011/83 ha abrogato e sostituito sia la direttiva 85/577/CEE, del 20 dicembre 1985, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (3), sia la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (4), semplificando e aggiornando i diritti protetti da tali direttive nel quadro di un’unica misura di armonizzazione massima (5). Ciò ha dato vita all’articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 2011/83, ed ora la Corte è chiamata a interpretare, per la prima volta, l’espressione «un mezzo di comunicazione a distanza che consente uno spazio o un tempo limitato per visualizzare le informazioni», applicabile ai contratti a distanza.

3.        Più specificamente, un professionista che ha diffuso in alcune riviste opuscoli pubblicitari (comprensivi di una cartolina postale staccabile di ordine) per la vendita di giacconi impermeabili sostiene di aver diritto di avvalersi dell’articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 2011/83. Conseguentemente, esso sostiene che il professionista sia obbligato a informare i consumatori, prima della conclusione di un contratto a distanza per la vendita dei giacconi, unicamente dell’esistenza del loro diritto di recesso, anziché degli ulteriori dettagli previsti all’articolo 6, paragrafo 1, lettera h) della direttiva 2011/83. Siffatta interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 2011/83 è contestata dalla Zentrale zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs eV (in prosieguo: l’«associazione per la lotta contro la concorrenza sleale»), in Germania, che, in tale Stato membro, ha proposto il ricorso che costituisce l’oggetto del procedimento principale.

4.        Nell’ipotesi in cui il professionista possa avvalersi dell’articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 2011/83, il procedimento principale concernerà anche la questione se i dettagli relativi al diritto di recesso debbano essere forniti dal professionista nell’opuscolo stesso o se possa essere ritenuta sufficiente l’indicazione di un indirizzo Internet a cui tali dettagli possono essere reperiti. La medesima questione si porrà per quanto concerne il modulo tipo di recesso contenuto nell’allegato I, parte B della direttiva 2011/83 e a cui fa riferimento l’articolo 6, paragrafo 1, lettera h) e l’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2011/83.

II.    Contesto normativo

A.      Diritto dell’Unione

1.      Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea

5.        L’articolo 11 della Carta è rubricato «Libertà di espressione e d’informazione». Il suo paragrafo 1 stabilisce quanto segue:

«1. Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera».

6.        L’articolo 16 della Carta è rubricato «Libertà d’impresa», e prevede quanto segue:

«È riconosciuta la libertà d’impresa, conformemente al diritto dell’Unione e alle legislazioni e prassi nazionali».

7.        L’articolo 38 della Carta è rubricato «Protezione dei consumatori» e prevede quanto segue:

«Nelle politiche dell’Unione è garantito un livello elevato di protezione dei consumatori».

2.      Direttiva 2011/83

8.        L’articolo 1 della direttiva 2011/83 è rubricato «Oggetto» e prevede quanto segue:

«La presente direttiva, tramite il conseguimento di un livello elevato di tutela dei consumatori, intende contribuire al corretto funzionamento del mercato interno mediante l’armonizzazione di taluni aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di contratti conclusi tra consumatori e professionisti».

9.        L’articolo 6, paragrafo 1, lettera da a) a h) della direttiva 2011/83 così dispone:

«1.      Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta, il professionista fornisce al consumatore le informazioni seguenti, in maniera chiara e comprensibile:

a)      le caratteristiche principali dei beni o servizi, nella misura adeguata al supporto e ai beni o servizi;

b)      l’identità del professionista, ad esempio la sua denominazione sociale;

c)      l’indirizzo geografico dove il professionista è stabilito e il suo numero di telefono, di fax e l’indirizzo elettronico, ove disponibili, per consentire al consumatore di contattare rapidamente il professionista e comunicare efficacemente con lui e, se applicabili, l’indirizzo geografico e l’identità del professionista per conto del quale agisce;

d)      se diverso dall’indirizzo fornito in conformità della lettera c), l’indirizzo geografico della sede del professionista a cui il consumatore può indirizzare eventuali reclami e, se applicabile, quello del professionista per conto del quale agisce;

e)      il prezzo totale dei beni o dei servizi comprensivo delle imposte o, se la natura dei beni o servizi comporta l’impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali e ogni altro costo oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l’indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore. Nel caso di un contratto a tempo indeterminato o di un contratto comprendente un abbonamento, il prezzo totale include i costi totali per periodo di fatturazione. Quando tali contratti prevedono l’addebitamento di una tariffa fissa, il prezzo totale equivale anche ai costi mensili totali. Se i costi totali non possono essere ragionevolmente calcolati in anticipo, devono essere fornite le modalità di calcolo del prezzo;

f)      il costo dell’utilizzo del mezzo di comunicazione a distanza per la conclusione del contratto quando tale costo è calcolato su una base diversa dalla tariffa di base;

g)      le modalità di pagamento, consegna ed esecuzione, la data entro la quale il professionista si impegna a consegnare i beni o a prestare i servizi e, se del caso, il trattamento dei reclami da parte del professionista;

h)      in caso di sussistenza di un diritto di recesso, le condizioni, i termini e le procedure per esercitare tale diritto conformemente all’articolo 11, paragrafo 1, nonché il modulo tipo di recesso di cui all’allegato I, parte B».

10.      L’articolo 8, paragrafi 1 e da 4 a 7 della direttiva 2011/83 prevede quanto segue:

«1.      Per quanto riguarda i contratti a distanza il professionista fornisce o mette a disposizione del consumatore le informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, in modo appropriato al mezzo di comunicazione a distanza impiegato in un linguaggio semplice e comprensibile. Nella misura in cui dette informazioni sono presentate su un supporto durevole, esse devono essere leggibili.

(…)

4.      Se il contratto è concluso mediante un mezzo di comunicazione a distanza che consente uno spazio o un tempo limitato per visualizzare le informazioni, il professionista fornisce, su quel mezzo in particolare e prima della conclusione del contratto, almeno le informazioni precontrattuali riguardanti le caratteristiche principali dei beni o servizi, l’identità del professionista, il prezzo totale, il diritto di recesso, la durata del contratto e, nel caso di contratti a tempo indeterminato, le condizioni di risoluzione del contratto, conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b), e), h) e o). Le altre informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, sono fornite dal professionista in un modo appropriato conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.

5.      Fatto salvo il paragrafo 4, se il professionista telefona al consumatore al fine di concludere un contratto a distanza, all’inizio della conversazione con il consumatore egli deve rivelare la sua identità e, ove applicabile, l’identità della persona per conto della quale effettua la telefonata, nonché lo scopo commerciale della chiamata.

6.      Quando un contratto a distanza deve essere concluso per telefono, gli Stati membri possono prevedere che il professionista debba confermare l’offerta al consumatore, il quale è vincolato solo dopo aver firmato l’offerta o dopo averla accettata per iscritto. Gli Stati membri possono anche prevedere che dette conferme debbano essere effettuate su un mezzo durevole.

7.      Il professionista fornisce al consumatore la conferma del contratto concluso su un mezzo durevole, entro un termine ragionevole dopo la conclusione del contratto a distanza e al più tardi al momento della consegna dei beni oppure prima che l’esecuzione del servizio abbia inizio. Tale conferma comprende:

a)      tutte le informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, a meno che il professionista non abbia già fornito l’informazione al consumatore su un mezzo durevole prima della conclusione del contratto a distanza; e

b)      se del caso, la conferma del previo consenso espresso e dell’accettazione del consumatore conformemente all’articolo 16, lettera m).

(…)».

11.      L’articolo 11 della direttiva 2011/83 è rubricato «Esercizio del diritto di recesso». L’articolo 11, paragrafo 1, così dispone:

«1.      Prima della scadenza del periodo di recesso, il consumatore informa il professionista della sua decisione di esercitare il diritto di recesso dal contratto. A tal fine il consumatore può:

a)      utilizzare il modulo tipo di recesso di cui all’allegato I, parte B; oppure

b)      presentare una qualsiasi altra dichiarazione esplicita della sua decisione di recedere dal contratto.

Gli Stati membri non prevedono requisiti formali applicabili al modulo tipo di recesso diversi da quelli indicati all’allegato I, parte B».

B.      Diritto nazionale

12.      L’articolo 355 del Bürgerliches Gesetzbuch (codice civile, in prosieguo: il «BGB») è rubricato «Diritto di recesso nei contratti con i consumatori». L’articolo 355, paragrafo 1, del BGB prevede quanto segue:

«Nel caso in cui la legge attribuisca al consumatore un diritto di recesso ai sensi della presente disposizione, il consumatore e il professionista cessano di essere vincolati alle proprie dichiarazioni di volontà dirette alla conclusione del contratto qualora il consumatore eserciti il diritto di recesso entro il termine previsto. Il recesso è esercitato mediante una dichiarazione rivolta al professionista. La dichiarazione esprime in modo inequivoco la decisione del consumatore di recedere dal contratto. Il consumatore non è tenuto a indicare i motivi del recesso. L’invio della dichiarazione di recesso in tempo utile è sufficiente ai fini del rispetto del termine prescritto».

13.      L’articolo 312 d del BGB è rubricato «Obblighi di informazione». L’articolo 312 d, paragrafo 1, del BGB stabilisce quanto segue:

«Nel caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali e di contratti a distanza, il professionista ha l’obbligo di informare il consumatore in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 246 a dell’Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche [Disposizioni preliminari al codice civile (in prosieguo: «EGBGB»)]. Salvo espresse disposizioni contrarie delle parti, le informazioni fornite dal professionista nell’adempimento del suo obbligo costituiscono parte integrante del contratto».

14.      L’articolo 312 g del BGB è rubricato «Diritto di recesso». Il paragrafo 1 dell’articolo 312 g del BGB così dispone:

«Nel caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali e di contratti a distanza, al consumatore è attribuito un diritto di recesso ai sensi dell’articolo 355».

15.      L’articolo 246 a dell’EGBGB è rubricato «Obblighi di informazione per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali e i contratti a distanza diversi dai contratti di servizi finanziari». Il paragrafo 1 di tale articolo è rubricato «Obblighi di informazione» e stabilisce quanto segue:

«(…)

2) Se il consumatore gode di un diritto di recesso ai sensi dell’articolo 312 g, paragrafo 1, del BGB, il professionista è tenuto a informare il consumatore:

1.       delle condizioni, dei termini e della procedura per l’esercizio del diritto di recesso ai sensi dell’articolo 355, paragrafo 1, del BGB, nonché del modulo tipo di recesso di cui all’allegato 2,

(…)».

16.      Il paragrafo 3 dell’articolo 246 a dell’EGBGB è rubricato «Obblighi di informazione ridotti in caso di opzioni di visualizzazione limitate» e prevede quanto segue:

«Se il contratto a distanza dev’essere concluso mediante un mezzo di comunicazione a distanza che consente uno spazio o un tempo limitato per fornire al consumatore le informazioni prescritte, il professionista è tenuto a fornire, attraverso tale mezzo di comunicazione a distanza, almeno le seguenti informazioni:

(…)

4. Ove applicabile, l’esistenza del diritto di recesso e

(…)

Le altre informazioni di cui al paragrafo 1 devono essere rese disponibili al consumatore in modo appropriato, conformemente al quarto paragrafo, terzo comma».

17.      L’articolo 246 a, paragrafo 4 dell’EGBGB è rubricato «Requisiti formali per l’adempimento degli obblighi di informazione». Esso stabilisce quanto segue:

«1) Il professionista deve fornire al consumatore le informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 3 in maniera chiara e comprensibile, prima che il consumatore dichiari la sua intenzione di stipulare il contratto.

(…)

3) Nel caso di contratto a distanza, il professionista deve fornire al consumatore le informazioni in forma adeguata al mezzo di comunicazione a distanza utilizzato. Nella misura in cui tali informazioni sono fornite su un supporto durevole, esse devono essere leggibili e includere il nome del professionista. In deroga alla prima frase, il professionista può rendere disponibili al consumatore le informazioni di cui alla seconda frase del paragrafo 3 in modo appropriato».

III. Fatti del procedimento principale e questioni pregiudiziali

18.      L’associazione per la lotta contro la concorrenza sleale, Frankfurt am Main è la ricorrente nel procedimento principale e la convenuta nel procedimento di impugnazione (in prosieguo, la «ricorrente»). L’impugnazione è pendente in Germania, dinanzi al Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia; in prosieguo, il «giudice del rinvio»).

19.      Nel 2014, la Walbusch Walter Busch, convenuta nel procedimento principale e ricorrente nel procedimento di impugnazione dinanzi al giudice del rinvio (in prosieguo: la «convenuta»), diffondeva, a mezzo di inserto in diverse riviste e giornali, un opuscolo pubblicitario pieghevole di sei facciate, nel formato 19 x 23,7 cm (in prosieguo: l’«opuscolo»). L’opuscolo conteneva, nella metà inferiore della facciata destra, una cartolina postale di ordine staccabile. Sia sul lato anteriore, sia sul lato posteriore della cartolina era richiamato il diritto di recesso previsto dalla legge. In una colonna adiacente al lato anteriore della cartolina, sotto il titolo «So bestellen Sie bei…» (modalità per effettuare l’ordine) erano riportati numero di telefono e di fax, indirizzo Internet e indirizzo postale della convenuta, e lungo il bordo inferiore del lato anteriore e posteriore dell’opuscolo, quando piegato, erano riportati, sotto alla scritta «Bestellservice» (servizio ordini), il numero di telefono e l’indirizzo Internet della convenuta. Digitando l’indirizzo Internet in un browser, compariva la pagina iniziale del sito Internet della convenuta. Le istruzioni per il recesso e il modulo tipo di recesso erano accessibili attraverso il collegamento ai termini e alle condizioni generali, fornito nella sezione intitolata «Rechtliches» (informazioni legali).

20.      La ricorrente contesta l’opuscolo a causa dell’assenza di adeguate istruzioni per il recesso e della mancanza, in allegato, di un modulo tipo di recesso, accessibile solo attraverso un sito Internet. Dopo aver inviato, senza esito, una lettera di diffida, la ricorrente ha intentato un’azione inibitoria e diretta al rimborso delle spese della lettera di diffida pre-contenziosa, per un importo pari a EUR 246,10, maggiorato degli interessi.

21.      Tale azione, proposta presso il Landgericht (Tribunale del Land) ha avuto, in sostanza, esito positivo. Tuttavia, il giudice d’appello ha riformato parzialmente tale sentenza e ha condannato la convenuta, tra l’altro, ad astenersi, nell’esercizio dell’attività commerciale, dall’offrire ai consumatori la possibilità di concludere contratti a distanza per l’acquisto di beni mediante un mezzo di comunicazione stampato, senza fornire direttamente, in tale mezzo stampato, informazioni specifiche concernenti: le condizioni, i termini e le procedure per l’esercizio del diritto di recesso, in particolare il nome e l’indirizzo della persona alla quale l’avviso di recesso deve essere inviato, e senza allegare il modulo tipo di recesso al mezzo di comunicazione stampato.

22.      Con la sua impugnazione per motivi di diritto presso il giudice del rinvio, la convenuta sostiene che l’azione dovrebbe essere respinta in toto. La ricorrente ritiene che l’impugnazione per motivi di diritto dovrebbe essere respinta.

23.      Secondo il giudice del rinvio, l’esito dell’impugnazione per motivi di diritto dipende dall’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera h), e dell’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2011/83. Il giudice del rinvio osserva che la prima questione sollevata riguarda il criterio per stabilire se un mezzo di comunicazione a distanza (nel caso di specie l’opuscolo pubblicitario con annessa cartolina postale di ordine) consenta, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, prima frase, della direttiva 2011/83, uno spazio o un tempo limitato per visualizzare le informazioni. Ci si chiede se la risposta a tale questione dipenda 1) dal fatto che il mezzo di comunicazione a distanza consenta per sua natura (astrattamente) spazi o tempi limitati, o 2) dal fatto che offra spazi o tempi limitati nella configurazione (concreta) scelta dall’impresa (prima questione).

24.      Inoltre, il giudice del rinvio chiede se la libertà del professionista di elaborare la pubblicità nel modo desiderato, nonché la libertà d’impresa tutelata dall’articolo 16 della Carta, siano rilevanti ai fini della soluzione dei problemi giuridici sollevati dal procedimento principale, unitamente ai vincoli tecnici inerenti alla natura del mezzo di comunicazione a distanza in questione. Il giudice del rinvio domanda altresì se gli interessi dei consumatori non sarebbero tutelati in modo migliore se essi ricevessero informazioni complete sull’esercizio del diritto di recesso e sul modulo tipo di recesso dopo la conclusione del contratto a distanza.

25.      Un ulteriore problema consiste nello stabilire se sia compatibile con gli articoli 8, paragrafo 4, e 6, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2011/83, limitare le informazioni sul diritto di recesso a un mero richiamo alla sussistenza di tale diritto, come previsto dall’articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 2011/83, quando vi sia uno spazio ridotto per la visualizzazione di tali informazioni. Ci si chiede se la risposta a tale questione debba essere influenzata dalla necessità di evitare una restrizione sproporzionata della libertà in ambito pubblicitario. Il giudice del rinvio osserva, tra l’altro, che ai sensi del quarto considerando della direttiva 2011/83, la direttiva cerca di garantire che venga raggiunto il giusto equilibrio tra un elevato livello di tutela dei consumatori e la competitività delle imprese.

26.      Infine, per il caso in cui vi sia uno spazio ridotto per visualizzare le informazioni e le informazioni sul diritto di accesso non possano limitarsi all’indicazione dell’esistenza di tale diritto, si pone l’ulteriore questione se gli articoli 8, paragrafo 4, e 6, paragrafo 1, lettera h) della direttiva 2011/83 impongano sempre tassativamente, anche nel caso di spazio di visualizzazione limitato, di allegare al mezzo di comunicazione a distanza il modulo tipo di recesso di cui all’allegato I, parte B, della direttiva 2011/83 prima della conclusione di un contratto a distanza (terza questione).

27.      Il procedimento è stato sospeso e sono state poste alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se, nell’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva [2011/83], ai fini della questione se un mezzo di comunicazione a distanza (nella specie: opuscolo pubblicitario con cartolina per ordine) consenta uno spazio o un tempo limitato per visualizzare le informazioni, rilevi

a)      se il mezzo di comunicazione a distanza consenta (astrattamente) per sua natura solamente spazi o tempi limitati,

oppure

b)      se esso consenta (concretamente), nella configurazione scelta dall’impresa, solamente spazi o tempi limitati.

2)      Se sia compatibile con gli articoli 8, paragrafo 4, e 6, paragrafo 1, lettera h), della direttiva [2011/83] limitare le informazioni sul diritto di recesso, in caso di possibilità di visualizzazione limitata ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, di detta direttiva, al solo richiamo alla sussistenza del diritto di recesso.

3)      Se gli articoli 8, paragrafo 4, e 6, paragrafo 1, lettera h), della direttiva [2011/83] impongano sempre tassativamente, prima della conclusione di un contratto a distanza, anche nel caso di possibilità di visualizzazione limitata, di allegare al mezzo di comunicazione a distanza il modulo tipo di recesso di cui all’allegato I, parte B, della direttiva [2011/83]».

28.      La ricorrente, i governi tedesco, finlandese e polacco, nonché la Commissione hanno presentato osservazioni scritte alla Corte. La ricorrente, la Germania e la Commissione hanno presentato osservazioni nel corso dell’udienza tenutasi il 7 giugno 2018, così come la convenuta.

IV.    Sintesi delle osservazioni scritte

29.      Per quanto riguarda la prima questione, la Polonia afferma che un’interpretazione letterale dell’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2011/83 non offre soluzione al problema, e sottolinea che, sulla base di una giurisprudenza costante, ai fini dell’interpretazione di una disposizione di diritto dell’Unione, si deve tener conto non solo della sua formulazione, ma altresì del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui fa parte (6)

30.      La ricorrente, la Finlandia, la Polonia e la Commissione sostengono, per quanto concerne la prima questione, che sia la natura astratta del mezzo di comunicazione a distanza ad essere determinante, alla luce, fra l’altro, del fatto che la direttiva 2011/83 mira a garantire un livello elevato di tutela dei consumatori. In altri termini, essi sostengono la prima alternativa offerta dal giudice del rinvio.

31.      Tutte e quattro considerano, inoltre, che tale interpretazione sia coerente con il considerando 36 della direttiva 2011/83, ai sensi del quale, nel caso di contratti a distanza, gli obblighi di informazione «dovrebbero essere adattati per tenere conto dei limiti tecnici di taluni media»(7). La ricorrente osserva che il considerando 36 fa riferimento, ad esempio, alle ridotte possibilità di visualizzazione offerte dagli schermi di telefoni cellulari. Pertanto, il legislatore dell’Unione ha inteso sottolineare i limiti tecnici connaturati a taluni media.

32.      La ricorrente e la Commissione ritengono che qualsiasi violazione dei diritti fondamentali della convenuta è proporzionata e che, in ogni caso, i suoi diritti sono garantiti nell’ambito della tutela dei consumatori, sancita dall’articolo 38 della Carta.

33.      La Finlandia e la Commissione sostengono che, se il «mezzo di comunicazione a distanza» di cui all’articolo 8, paragrafo 4 si riferisse al mezzo scelto dal professionista nel caso concreto, il professionista potrebbe eludere gli obblighi di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/83 attraverso la scelta del mezzo di comunicazione a distanza. L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/83 potrebbe essere privato della certezza del diritto e del suo effetto utile.

34.      La Commissione aggiunge che la regola prevista dall’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2011/83 disciplina situazioni in cui i media presentano limiti tecnici che impediscono l’inserimento di testi più lunghi, ad esempio la restrizione del numero di caratteri che possono essere visualizzati su un telefono cellulare o limiti di tempo per spot pubblicitari televisivi. In tali casi, la direttiva 2011/83 permette che ai consumatori sia fornito accesso a parte di tali informazioni attraverso un collegamento ipertestuale o attraverso l’indicazione di un numero di telefono gratuito tramite il quale esse possono essere ottenute. Qualora tali vincoli venissero meno grazie ai progressi tecnologici, l’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2011/83 cesserebbe di essere applicabile.

35.      La Commissione sostiene che tale limitazione della libertà del professionista, che si traduce in un obbligo di scegliere sempre un mezzo di pubblicità sufficiente a contenere tutte le informazioni sul recesso dal contratto e le altre informazioni obbligatorie sia giustificata dalla tutela dei consumatori e che non sia sproporzionata. Lo stesso vale per quanto concerne l’articolo 16 della Carta. Inoltre, gli obblighi imposti dall’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/83 si applicano solo ai contratti a distanza, quali definiti all’articolo 2, paragrafo 7, della direttiva 2011/83.

36.      Inoltre, la Commissione si richiama alla sentenza della Corte nella causa Canal Digital Denmark (8), sostenendo che alcuni punti di tale sentenza, che interpretano una disposizione analoga all’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2011/83, contenuta nella direttiva 2005/29/CE(9), suffragano la sua tesi (10).

37.      La ricorrente aggiunge che l’articolo 8, paragrafo 7, lettera a), della direttiva 2011/83 non incide sulla sua proposta di risposta alla prima questione. Esso impone ai professionisti di fornire al consumatore la conferma del contratto concluso su un supporto durevole, entro un tempo ragionevole dopo la conclusione del contratto a distanza e, al più tardi, al momento della consegna dei beni oppure prima che l’esecuzione del servizio abbia inizio, ivi inclusa l’informazione di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/83 a meno che non sia già fornita su un supporto durevole. Se l’articolo 8, paragrafo 7, lettera a) fosse interpretato diversamente, l’articolo 8, paragrafo 4 diverrebbe superfluo.

38.      Infine, la ricorrente, la Finlandia e la Commissione hanno sostenuto che l’articolo 8, paragrafo 4 costituisce un’eccezione, che deve essere interpretata restrittivamente.

39.      Per quanto riguarda la seconda questione, la ricorrente, la Finlandia, la Polonia e la Commissione sostengono che non è sufficiente fornire informazioni sulla mera esistenza di un diritto di recesso, senza che sia necessario comunicare le informazioni complementari sulle modalità di esercizio di tale diritto che figurano all’articolo 6, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2011/83.

40.      La ricorrente osserva che la prima frase dell’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2011/83 indica chiaramente che determinate informazioni minime devono sempre essere comunicate. Tale disposizione fa riferimento all’articolo 6, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2011/83, in base al quale con tali informazioni minime si intendono «le condizioni, i termini e le procedure per esercitare tale diritto». Pertanto, con l’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2011/83, il legislatore dell’Unione ha previsto un regime esplicito e concreto per la comunicazione di informazioni che devono essere fornite indipendentemente dai limiti tecnici (v. articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2011/83 e l’espressione «su quel mezzo in particolare»). La Finlandia e la Polonia difendono una tesi analoga.

41.      La ricorrente afferma altresì che il riferimento, nell’ordinanza di rinvio, alla libertà d’impresa, deve, in tale contesto, essere trattato nello stesso modo in cui è stato trattato con riguardo ai diritti fondamentali e alla prima questione; l’interesse alla tutela dei consumatori deve prevalere.

42.      Nell’ambito della seconda questione, la Finlandia aggiunge che non si può desumere dall’articolo 8, paragrafo 7, lettera a) della direttiva 2011/83, il quale prevede che talune informazioni siano fornite dai professionisti in seguito, su un «supporto durevole», un argomento a favore della tesi secondo cui la comunicazione delle informazioni precontrattuali è limitata all’esistenza del diritto di recesso. Inoltre, la Finlandia sostiene che le informazioni fornite a un consumatore per quanto concerne un contratto a distanza sono di fondamentale importanza, poiché è su tale base che il consumatore decide se assumere o meno il vincolo contrattuale.

43.      Per quanto riguarda la terza questione, la ricorrente e la Commissione sostengono che, in forza dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2011/83, i moduli tipo di recesso dal contratto sono comunicati al consumatore anche quando si applica l’articolo 8, paragrafo 4. Tuttavia la Finlandia, con il parziale sostegno della Polonia, afferma che il modulo tipo di recesso, di per sé, non fa parte delle «informazioni» sul diritto di recesso di cui alla direttiva 2011/83, sicché non deve essere fornito prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza.

44.      La Germania propone una soluzione delle questioni pregiudiziali diversa da quella della ricorrente, della Finlandia, della Polonia e della Commissione. Per quanto riguarda la prima questione, la Germania sostiene, tra l’altro, che, ai fini della decisione se il contratto concluso a distanza rientri nel campo di applicazione dell’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2011/83, è determinante la forma di comunicazione concreta scelta dal professionista, sicché all’opuscolo in esame nel procedimento principale si applicano gli obblighi di informazione ridotti di cui agli articoli 8, paragrafo 4, e 6, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2011/83.

45.      La Germania sostiene che né il tenore letterale dell’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2011/83, né i considerando della direttiva 2011/83 suffragano la limitazione del campo di applicazione della disposizione a determinati mezzi di comunicazione a distanza. Le forme di comunicazione di cui al considerando 36 costituiscono meri esempi.

46.      La Germania fa valere che l’obiettivo perseguito dalla direttiva 2011/83 non consiste nell’obbligare i professionisti a fornire sempre informazioni complete sul diritto di recesso prima della conclusione del contratto. La direttiva 2011/83 ha l’obiettivo di garantire un elevato livello di tutela dei consumatori e creare un quadro giuridico solido, tanto per i consumatori, quanto per i professionisti. Tale obiettivo è garantito anche dall’articolo 8, paragrafo 7, lettera a) della direttiva 2011/83. Realisticamente, non si può escludere che molti consumatori non conservino opuscoli pubblicitari dopo aver inviato il loro ordine. È pertanto essenziale comunicare informazioni dettagliate sul diritto di recesso al più tardi al momento della consegna, al fine di garantire che i consumatori siano a conoscenza di tale diritto. L’articolo 8, paragrafo 7, lettera a) della direttiva 2011/83 garantisce il pieno rispetto dei diritti dei consumatori.

47.      L’imposizione di obblighi che vanno al di là degli obblighi di informazione ridotti di cui all’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2011/83 limita la libertà d’impresa dei professionisti, di cui all’articolo 16 della Carta, senza attribuire alcun vantaggio ai consumatori. Ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1 della Carta, la libertà del professionista di scegliere un mezzo di pubblicità non può essere limitata in modo sproporzionato. Se il mezzo di comunicazione scelto dal professionista è irrilevante ai fini dell’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2011/83, sussiste il rischio che i professionisti non siano in grado di utilizzare talune forme di pubblicità, in quanto la pubblicità stessa passerebbe in secondo piano a causa della quantità di informazioni obbligatorie. La Germania sottolinea, inoltre, la seconda frase dell’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2011/83, ai sensi della quale le «altre informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, sono fornite dal professionista [al consumatore] in un modo appropriato conformemente al paragrafo 1 del presente articolo».

48.      Per quanto riguarda la seconda questione, la Germania sostiene che, quando è utilizzato un mezzo di comunicazione a distanza «che consente uno spazio o un tempo limitato per visualizzare le informazioni», ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2011/83, professionisti sono tenuti a informare i consumatori soltanto dell’esistenza del diritto di recesso, e ciò non pregiudica l’elevato livello di tutela dei consumatori. Qualsiasi obbligo più gravoso per quanto concerne le informazioni che devono essere fornite ai consumatori in merito al diritto di recesso costituirebbe una restrizione sproporzionata del diritto di fare pubblicità.

49.      Alla luce del volume di informazioni sul diritto di recesso da comunicare ai consumatori, dell’obiettivo della direttiva 2011/83 sopra descritto e degli interessi dei consumatori e dei professionisti, la Germania ritiene opportuno un adattamento della quantità di informazioni quando vi siano limitate possibilità di presentazione.

50.      La Germania fa riferimento al considerando 4 della direttiva 2011/83, il quale stabilisce, tra l’altro, che è necessario raggiungere un equilibrio tra un elevato livello di tutela dei consumatori e la competitività delle imprese. L’eccezione di cui all’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2011/83 tiene conto della riduzione dello spazio e del tempo imposta da tecniche di comunicazione a distanza e reagisce, inoltre, a limitazioni sproporzionate della libertà dei professionisti di fare pubblicità. Anche in questa occasione, la Germania osserva che, in ogni caso, è l’articolo 8, paragrafo 7, lettera a) della direttiva 2011/83 a essere di fondamentale importanza per i consumatori.

51.      Infine, per quanto riguarda la terza questione, la Germania sostiene che, quando vi sono uno spazio o un tempo limitati per visualizzare le informazioni, l’informazione sul diritto di recesso può essere limitata all’informazione sull’esistenza di tale diritto, e non è sempre necessario allegare al mezzo di comunicazione a distanza il modulo tipo di recesso di cui all’allegato I, parte B della direttiva 2011/83.

V.      Valutazione

A.      Sintesi

52.      Il nucleo della presente causa è rappresentato dal primo quesito, e dalla questione se si applichino criteri oggettivi o soggettivi quando un giudice di uno Stato membro determina se «il contratto è concluso mediante un mezzo di comunicazione a distanza che consente uno spazio o un tempo limitato per visualizzare le informazioni», ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2011/83.

53.      Sono giunto alla conclusione che, sotto il profilo del diritto dell’Unione, all’interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2011/83 si applica la prima alternativa proposta dal giudice del rinvio. Vale a dire, per determinare se l’opuscolo in questione, contenente una cartolina di ordine, sia «un mezzo di comunicazione a distanza che consente uno spazio o un tempo limitato per visualizzare le informazioni», è necessario verificare se, (astrattamente) tale mezzo di comunicazione a distanza offre, per sua natura, solamente uno spazio o un tempo limitato. Come si può desumere dall’analisi che segue, questo approccio obiettivo è in linea con il significato dell’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2011/83, al contrario dell’analisi soggettiva concernente la valutazione se, nel caso specifico, il mezzo di comunicazione in questione offra uno spazio o un tempo limitato in funzione della configurazione (concreta) scelta dal professionista, che rappresenta la seconda alternativa menzionata nella prima questione.

54.      Il giudice del rinvio ha sollevato la seconda questione, sul contenuto del diritto di recesso e sul modulo tipo di recesso di cui all’allegato I, parte B, solo per l’ipotesi in cui sia accolta la seconda alternativa menzionata nella prima questione. Risponderò alla seconda e alla terza questione soltanto per l’ipotesi in cui la Corte non concordi con la mia proposta di risposta alla prima questione.

55.      Prima di procedere, formulerò alcune osservazioni preliminari.

B.      Osservazioni preliminari

56.      In primo luogo, è importante sottolineare che la modifica apportata dall’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2011/83 agli obblighi di informazione imposti dall’articolo 6, paragrafo 1, della stessa direttiva, è una modifica che riguarda unicamente il mezzo mediante il quale i professionisti forniscono ai consumatori le informazioni specificate all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/83, prima che tali consumatori possano essere vincolati a un contratto a distanza o a un contratto negoziato fuori dei locali commerciali, e non il contenuto di ciò che deve essere comunicato. Come previsto nel considerando 35 della direttiva 2011/83, le informazioni che il professionista deve fornire al consumatore dovrebbero essere obbligatorie. Le informazioni che, in forza dell’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2011/83 non sono interessate dalla modifica apportata da tale disposizione devono essere fornite dal professionista al consumatore, a norma dell’ultima frase dell’articolo 8, paragrafo 4, semplicemente «in modo appropriato», ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2011/83. In considerazione del riferimento all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/83 di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2011/83, ciò deve avvenire prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali.

57.      La decisione del legislatore dell’Unione di prevedere un’eccezione per quanto concerne il mezzo, anziché il contenuto, è coerente con la garanzia di un elevato livello di tutela dei consumatori in tutte le politiche dell’Unione, ai sensi dell’articolo 38 della Carta, ed è supportata dagli articoli 12, 114, paragrafo 3, e 169 TFUE. Inoltre, dato la crescente prevalenza dei contratti con consumatori conclusi a distanza, reso possibile dalla diffusione delle tecnologie digitali, garantire l’effetto utile della direttiva 2011/83 rappresenta una sfida sempre più complessa.

58.      Inoltre, una parte significativa della tesi della convenuta si è fondata sulla libertà d’impresa ai sensi dell’articolo 16 della Carta (11). Essa si sovrappone, talvolta, in ambito pubblicitario, alla libertà di espressione e di informazione tutelata dall’articolo 11 della Carta (12), e che la Corte ha avuto occasione di esaminare per quanto riguarda il confezionamento e l’etichettatura (13). Tale diritto è parimenti rilevante quando la legge impone restrizioni per quanto riguarda la pubblicità e la commercializzazione, nonché i mezzi e le condizioni in base alle quali i consumatori possono effettuare ordini di beni e servizi, come nel caso del procedimento principale.

59.      Tuttavia, è importante sottolineare che quando l’articolo 16 della Carta è invocato in un contesto in cui viene in rilievo la tutela dei consumatori, occorre tenere conto anche dell’articolo 38 della Carta (14), a prescindere dalla questione se l’articolo 38 configuri un principio, e sia quindi confinato dall’articolo 52, paragrafo 5 della Carta a un ruolo interpretativo della normativa dell’Unione, o se esso costituisca una disposizione che attribuisce diritti soggettivi (15). L’articolo 38 della Carta riveste il medesimo ruolo quando viene in rilievo l’articolo 11 della Carta, per quanto concerne la libertà di espressione e di informazione in ambito pubblicitario (16).

C.      Risposta alla prima e alla seconda questione

1.      Analisi della prima questione

60.      Come rilevato nelle osservazioni scritte della Polonia, la formulazione dell’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2011/83 non fornisce alcuna indicazione in merito alla questione se l’opuscolo oggetto del procedimento principale costituisca o meno un «mezzo di comunicazione a distanza che consente uno spazio o un tempo limitato per visualizzare le informazioni» ai sensi dell’articolo in parola. Nemmeno i documenti relativi alla genesi dell’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2011/83, quali i lavori preparatori, sono di grande utilità (17); ciò nonostante, osservo che il documento di orientamento della Commissione concernente la direttiva 2011/83 afferma, a pagina 33, che «l’articolo 8, paragrafo 4, si applica principalmente a contratti conclusi con tecnologie come gli SMS, che pongono limiti tecnici alla quantità di informazioni che è possibile inviare» (18).

61.      Tuttavia, il contesto e lo scopo degli articoli 6, paragrafo 1, e 8, paragrafo 4 della direttiva 2011/83 sono più eloquenti.

62.      Per quanto riguarda lo scopo, come rilevato nelle osservazioni scritte della Finlandia e della Commissione, se si utilizzasse, in relazione alla configurazione scelta dal professionista, il criterio del «caso concreto», ossia la seconda alternativa menzionata dal giudice del rinvio nella prima questione, la questione delle circostanze in cui si applica l’eccezione prevista dall’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2011/83 sarebbe affidata ai professionisti e alla loro scelta in ordine ai mezzi pubblicitari e all’offerta di contratti a distanza. Ciò non sarebbe coerente con l’obiettivo, che figura nel considerando 2 della direttiva 2011/83, di «stabilire norme standard per gli aspetti comuni dei contratti a distanza e dei contratti negoziati fuori dei locali commerciali» e con la creazione di «un unico quadro normativo basato su concetti giuridici chiaramente definiti» di cui al considerando 7. Ciò, inoltre, determinerebbe una riduzione dell’effetto utile dell’articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 2011/83, e si porrebbe in antitesi con la regola secondo cui le deroghe alle norme dell’Unione in materia di tutela dei consumatori devono essere interpretate restrittivamente (19).

63.      Inoltre, concordo con la tesi secondo cui l’obiettivo dell’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2011/83, come risulta dal considerando 36, consiste nel garantire che ai consumatori siano fornite tutte le informazioni richieste dall’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/83, anche se le nuove tecnologie utilizzate dai professionisti per pubblicizzare e offrire contratti a distanza rendono difficile la loro comunicazione. Il considerando 36 menziona la necessità di adeguare gli obblighi di informazione «per tenere conto dei limiti tecnici di taluni media, come la limitazione del numero di caratteri su taluni schermi di telefoni mobili» (il corsivo è mio). La posizione della direttiva 2011/83 in merito ai mezzi di comunicazione (oggettivi) utilizzati si riflette anche nel considerando 20, il quale conferma che la definizione di contratto a distanza comprende in via esclusiva i mezzi di comunicazione a distanza quali «ordine mediante posta, Internet, telefono o fax».

64.      Per quanto riguarda il contesto, come ho già ricordato in precedenti conclusioni, nell’interpretazione delle misure dell’Unione, il contesto copre una serie di aspetti diversi. Esso comprende il confronto con la normativa che ha preceduto la misura in questione, ma che detta misura ha abrogato. Esso include la normativa dell’Unione che è in relazione o in qualche modo materialmente collegata alla misura in questione. E attiene inoltre al contesto della disposizione interessata in relazione alle altre disposizioni dello strumento dell’Unione in cui essa è contenuta e con la struttura generale di quest’ultimo (20).

65.      A tal riguardo, il riferimento della Commissione alla pronuncia della Corte nella causa Canal Digital Danmark, (21) è potenzialmente pertinente (22). In tale causa alla Corte è stato chiesto, fra l’altro, se l’articolo 7, paragrafi 1 e 3 della direttiva sulle pratiche commerciali sleali dovesse essere interpretato nel senso che, al fine di valutare se una pratica commerciale debba essere considerata un’omissione ingannevole, occorre tenere conto del contesto nel quale detta pratica si inserisce, in particolare delle restrizioni in termini di tempo e spazio imposte dal mezzo di comunicazione impiegato. L’articolo 7, paragrafo 1 della direttiva sulle pratiche commerciali sleali stabilisce che, nel valutare se una pratica commerciale sia sleale, è necessario tenere conto della fattispecie concreta e «di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, nonché dei limiti del mezzo di comunicazione impiegato».

66.      Pur non potendo concordare con il fatto che i punti della sentenza Canal Digital Danmark invocati dalla Commissione supportino l’approccio oggettivo, anziché soggettivo, nella risposta alla prima questione (23), al punto 42 della sentenza Canal Digital Danmark, nell’analisi del significato di «restrizioni in termini di spazio o di tempo relative al mezzo di comunicazione impiegato», la Corte ha fatto riferimento ai vincoli temporali «ai quali possono essere soggetti taluni mezzi di comunicazione, come gli spot pubblicitari televisivi» (24). Osservo, dunque, che la scelta soggettiva del professionista nel singolo caso non sembra rivestire rilevanza ai fini dell’interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 1 della direttiva sulle pratiche commerciali sleali, mentre ciò che conta sono le caratteristiche oggettive di certi mezzi.

67.      Oltre a ciò, nessuna disposizione della direttiva 97/7, una delle direttive precedenti alla direttiva 2011/83, indica un’attenuazione delle sue prescrizioni per quanto concerne le forme tradizionali di comunicazione a distanza tra professionisti e consumatori, ad esempio attraverso cataloghi e riviste con opuscoli del tipo di cui trattasi nel procedimento principale. Una disposizione di questo tipo nella direttiva successiva, in tal caso la direttiva 2011/83, sarebbe incompatibile con l’elevato livello di tutela dei consumatori e richiederebbe una formulazione esplicita.

68.      Pertanto, concordo con le osservazioni formulate dalla Commissione in udienza, secondo cui la sentenza della Corte nella causa Verband Sozialer Wettbewerb (25) si è occupata della configurazione di una pubblicità cartacea che non presentava alcuna somiglianza con quella in esame nel procedimento principale e, quindi, sulla base di tali fatti distintivi, non è di alcun ausilio ai fini risposta alla prima questione. Il richiamo da parte della convenuta a tale sentenza è fuori luogo.

69.      Nella causa Verband Sozialer Wettbewerb si chiedeva alla Corte se l’articolo 7, paragrafo 4, lettera b) della direttiva sulle pratiche commerciali sleali dovesse essere interpretato nel senso che le informazioni sull’indirizzo geografico e sull’identità del professionista dovevano essere incluse nella pubblicità a mezzo stampa per prodotti specifici, per l’ipotesi in cui tali prodotti fossero acquistati dai consumatori attraverso il sito Internet, indicato nella pubblicità, dell’impresa autrice di tale pubblicazione, e tali informazioni fossero agevolmente accessibili sul medesimo sito Internet o attraverso di esso.

70.      La Corte ha ritenuto che «la portata delle informazioni sull’indirizzo geografico e sull’identità del professionista, che un professionista è tenuto a comunicare nell’ambito di un invito all’acquisto, dovesse essere valutata a seconda del contesto di tale invito, della natura e delle caratteristiche del prodotto nonché del supporto impiegato per la comunicazione» (26).

71.      La Corte ha quindi aggiunto che, «nel caso in cui una piattaforma d’acquisto on-line sia pubblicizzata in una pubblicazione a mezzo stampa e in cui, in particolare, vi figuri un elevato numero di possibilità di acquisto presso diversi professionisti, possono esservi restrizioni in termini di spazio ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2005/29» (27).

72.      Tuttavia, nulla nel fascicolo di causa suggerisce che l’opuscolo oggetto del procedimento principale facesse riferimento ad offerte presentate da più di un professionista o a vari siti Internet attraverso una piattaforma.

73.      Infine, come sostenuto dalla ricorrente, mezzi pubblicitari prodotti nelle forme tradizionali di comunicazione, come nel caso del procedimento principale, sono spesso diretti a gruppi della società, come gli anziani, che non sono soliti ricorrere a Internet per accedere ai termini aggiuntivi del contratto proposto.

74.      Dal considerando 34 della direttiva 2011/83 risulta che la tutela di tali gruppi costituisce uno degli obiettivi della direttiva in parola. Nella sua seconda frase, esso afferma che «il professionista dovrebbe tenere in considerazione le esigenze specifiche dei consumatori che sono particolarmente vulnerabili a motivo della loro infermità mentale, fisica o psicologica, della loro età o ingenuità, in un modo che il professionista può ragionevolmente prevedere». Anche tale contesto conduce a ignorare la configurazione e il mezzo scelti dal professionista ai fini della decisione se «un mezzo di comunicazione a distanza (…) consent[a] uno spazio o un tempo limitato per visualizzare le informazioni», ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 2011/83, in quanto obbligherebbe tutti i gruppi sociali a ricorrere a Internet per reperire le informazioni che i professionisti sono tenuti a fornire ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/83.

2.      Analisi della seconda questione

75.      Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede se, nei casi in cui si applica l’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2011/83, sia sufficiente che il professionista informi il consumatore, prima della conclusione di un contratto a distanza, unicamente dell’esistenza del diritto di recesso.

76.      Come già osservato, rispondo alla seconda questione solo per l’ipotesi in cui la Corte non concordi con le mie conclusioni in merito alla prima, e in cui la modifica degli obblighi di informazione di cui agli articoli 6, paragrafo 1, e 8, paragrafo 4 della direttiva 2011/83 si applichi all’opuscolo in esame nel procedimento principale.

77.      Per quanto riguarda la seconda questione, concordo con la posizione adottata dalla ricorrente, dalla Finlandia, dalla Polonia e dalla Commissione. Il testo dell’articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 2011/83 esige più di una mera comunicazione sull’esistenza del diritto di recesso. Esso dispone che il professionista «fornisce» un elenco di informazioni, che includono «le condizioni di risoluzione del contratto» (28), di cui, fra l’altro, all’articolo 6, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2011/83.

78.      Come rilevato nelle osservazioni scritte della Finlandia, le informazioni previste dagli articoli 6, paragrafo 4, e 8, paragrafo 1 della direttiva 2011/83 che devono essere fornite al consumatore prima della conclusione di un contratto sono, secondo la giurisprudenza della Corte, di fondamentale importanza (29). La Corte ha già dichiarato, in riferimento a una delle direttive precedenti alla direttiva 2011/83, ossia la direttiva 97/7/CE, che «quando le informazioni che si trovano sul sito Internet del venditore sono rese accessibili solamente attraverso un link comunicato al consumatore, tali informazioni non sono né “fornite” a tale consumatore né “ricev[ute]” da quest’ultimo, come invece prescrive l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 97/7» (30). Ciò è coerente con la risposta qui proposta alla seconda questione.

79.      Analogamente alla Finlandia e alla ricorrente (31), respingo le argomentazioni secondo cui l’articolo 8, paragrafo 7, della direttiva 2011/83, nonché l’obbligo dei professionisti di fornire le informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/83 ai consumatori con «la conferma del contratto concluso su un mezzo durevole, entro un termine ragionevole dopo la conclusione del contratto a distanza e al più tardi al momento della consegna dei beni oppure prima che l’esecuzione del servizio abbia inizio» rilevino ai fini dell’obbligo imposto ai professionisti dalla direttiva 2011/83 di fornire informazioni in merito al diritto di recedere da un contratto a distanza prima che i consumatori siano ad esso vincolati.

80.      All’articolo 8, paragrafo 7, della direttiva 2011/83 l’accento è posto sulla «conferma» di quanto è stato comunicato prima della conclusione del contratto e su un «mezzo durevole», in quanto la direttiva 2011/83 permette la comunicazione delle informazioni pertinenti precontrattuali su supporti non durevoli. I professionisti sono esentati dall’obbligo di cui all’articolo 8, paragrafo 7, lettera a), della direttiva 2011/83 solo se le pertinenti informazioni sono «già» state fornite su un supporto durevole. Ciò si evince dall’uso, nella medesima disposizione, dell’espressione «a meno che». È rilevante anche il considerando 23, il quale indica che lo scopo della comunicazione delle informazioni su supporti durevoli è la conservazione. Inoltre, come osservato dalla ricorrente, se l’interpretazione proposta dalla Germania fosse accolta, l’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2011/83 sarebbe superfluo.

81.      Sottolineo, tuttavia, che, se la Corte dovesse condividere le mie raccomandazioni per quanto riguarda la risposta alla prima questione, la convenuta sarà tenuta in ogni caso ad allegare all’opuscolo il modulo tipo di recesso di cui all’articolo 11, paragrafo 1, e all’allegato I, parte B, della direttiva 2011/83, in quanto il procedimento principale probabilmente non sarà interessato dalla modifica degli obblighi di informazione di cui alla direttiva 2011/83.

3.      Rilevanza dei diritti fondamentali nell’ambito della prima e della seconda questione

82.      L’approccio proposto ai fini della risposta alla prima e alla seconda questione genera interferenze con i diritti fondamentali della convenuta, obbligandola a scegliere una configurazione in cui gli obblighi d’informazione imposti dalla direttiva 2011/83 possano essere rispettati, e in modo tale che le informazioni siano fornite al consumatore «in maniera chiara e comprensibile», conformemente all’articolo 6, paragrafo 1 della direttiva 2011/83 e al considerando 34. Ciò comprende informazioni dettagliate relative al diritto di recesso, e non solo un richiamo alla sua esistenza. Se la mia proposta di risposta alla prima questione fosse accolta, tali obblighi includeranno anche la comunicazione del modulo tipo di recesso di cui all’allegato I, parte B della direttiva 2011/83 nell’opuscolo in esame nel procedimento principale.

83.      Tutto ciò limita la possibilità della convenuta di utilizzare liberamente le risorse economiche, tecniche e finanziarie a sua disposizione, così come protetta dall’articolo 16 della Carta (32). Ciò ostacola altresì la libertà di espressione e informazione in ambito pubblicitario di cui all’articolo 11 della Carta, in quanto il professionista è tenuto a comunicare informazioni specifiche.

84.      Tuttavia, conformemente a una giurisprudenza costante, la libertà d’impresa di cui all’articolo 16 della Carta non è assoluta. Essa può essere soggetta a un ampio ventaglio di interventi dei poteri pubblici atti a stabilire, nell’interesse generale, limiti all’esercizio dell’attività economica (33). Inoltre, l’articolo 16 della Carta deve essere considerato in connessione con la sua funzione sociale (34).

85.      Inoltre, i diritti fondamentali protetti dagli articoli 11 e 16 della Carta non sono assoluti. Entrambe le disposizioni sono passibili di restrizioni giustificate, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1 della Carta (35). Esso stabilisce che eventuali «limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui».

86.      Gli articoli 8, paragrafo 4, e 6, paragrafo 1 della direttiva 2011/83 soddisfano la condizione per cui le limitazioni devono essere «previste per legge». Né è posto in pericolo il nucleo essenziale degli articoli 16 o 11 della Carta, in quanto la direttiva 2011/83 non obbliga i professionisti a fare ricorso a determinati mezzi di comunicazione a distanza. I professionisti non sono obbligati a utilizzare tradizionali opuscoli pubblicitari cartacei. Essi sono semplicemente tenuti, qualora lo facciano, a rispettare l’intero testo dell’articolo 6, paragrafo 1 della direttiva 2011/83. Ciò equivale al controllo delle informazioni relative ad un prodotto in un settore ben circoscritto (36).

87.      La giurisprudenza della Corte riconosce che un livello elevato di tutela dei consumatori è un obiettivo legittimo di interesse generale, attuato dal diritto dell’Unione (37). Pertanto, il punto cruciale del disaccordo tra le parti per quanto concerne l’articolo 52, paragrafo 1, consiste nella questione se, nel perseguimento di tale obiettivo, sia stato rispettato il principio di proporzionalità (38).

88.      A tal proposito, secondo una giurisprudenza costante, «il principio di proporzionalità richiede che gli atti delle istituzioni dell’Unione non superino i limiti di quanto è opportuno e necessario al conseguimento degli scopi legittimamente perseguiti dalla normativa di cui trattasi, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta tra più misure idonee, si deve ricorrere a quella meno restrittiva e che gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti» (39).

89.      Concordo con le argomentazioni avanzate nelle osservazioni scritte della Commissione secondo cui la limitazione della libertà del professionista si traduce nell’obbligo di scegliere, in ogni caso, un mezzo pubblicitario sufficiente a contenere tutte le informazioni sul recesso. È difficile comprendere perché il mantenimento degli obblighi di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/83 per quanto riguarda i tradizionali opuscoli pubblicitari cartacei sarebbe inadeguato al raggiungimento di tale obiettivo, o in che modo ciò porrebbe in capo ai professionisti un onere che va al di là di quanto è necessario. Affermazioni di carattere generale, come quelle che figurano nelle osservazioni scritte della Germania, concernenti il volume delle informazioni richieste dall’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/83 non sono sufficienti (40), e l’affermazione formulata dalla convenuta in udienza, secondo cui obbligare i professionisti a riservare più del 20-30% dello spazio pubblicitario agli obblighi d’informazione nei contratti a distanza determinerebbe l’applicazione dell’articolo 8 paragrafo 4, della direttiva 2011/83, è arbitraria e non è suffragata dal testo della direttiva 2011/83.

90.      Un opuscolo pubblicitario cartaceo non soggiace a vincoli tecnici. Nelle circostanze di cui al procedimento principale, in cui un unico prodotto venduto da un unico professionista è pubblicizzato su un opuscolo cartaceo convenzionale, contenente una cartolina postale di ordine staccabile, tale opuscolo può essere semplicemente ingrandito, per garantire che l’informazione sia fornita «in maniera chiara e comprensibile» come richiesto dall’articolo 6, paragrafo 1 della direttiva 2011/83. Contrariamente alle argomentazioni avanzate dalla convenuta in udienza, non ritengo di poter concordare che il legislatore dell’Unione abbia contemplato il «peso» come una delle limitazioni previste dall’articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 2011/83, dato che tale disposizione fa riferimento a «uno spazio o un tempo limitato».

91.      Come rilevato dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, gli obblighi di informazione fissati dalla direttiva 2011/83 si applicano unicamente ai contratti a distanza e ai contratti negoziati fuori dei locali commerciali. Di conseguenza, essi non vanno al di là di quanto è necessario per conseguire l’obiettivo di garantire la tutela dei consumatori in relazione ai contratti conclusi a distanza, e in cui il consumatore non è in grado di ispezionare le merci in questione o di chiarire i suoi dubbi in un negozio prima della conclusione del contratto. Come sostenuto dalla Finlandia, nel caso dei contratti a distanza, il professionista ha un obbligo più gravoso, in quanto il consumatore non può valutare di persona i prodotti in questione prima di decidere di acquistarli. Ciò è confermato dal considerando 37.

92.      Infine, il legislatore dell’Unione dispone di un ampio potere discrezionale in settori che comportano scelte di natura politica, economica e sociale, e nei quali esso è chiamato ad effettuare verifiche e valutazioni complesse. Quindi, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, l’interferenza con i diritti della convenuta di cui all’articolo 16 della Carta dovrebbe essere «manifestamente sproporzionata» (41) per non essere giustificata ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta. Non è stato dimostrato che tale sia il caso.

4.      Risposta alla prima e alla seconda questione

93.      Propongo quindi di rispondere alla prima e alla seconda questione nel modo seguente:

1)       Ai fini dell’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2011/83, la risposta alla questione se un mezzo di comunicazione a distanza (nel caso di specie, un opuscolo pubblicitario contenente una cartolina postale di ordine) consenta uno spazio o un tempo limitato per visualizzare le informazioni dipende dalla circostanza se (in astratto) il mezzo di comunicazione a distanza consenta, per sua natura, solo uno spazio o un tempo limitato.

2)       Nell’ipotesi in cui si risponda alla prima questione nel senso che, ai fini della determinazione del campo di applicazione materiale dell’articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 2011/83, è decisivo il mezzo di comunicazione a distanza scelto dal professionista nel caso concreto, gli articoli 8, paragrafo 4, e 6, paragrafo 1, lettera h) della direttiva 2011/83 ostano a che le informazioni sul diritto di recesso siano limitate a un richiamo all’esistenza di tale diritto.

D.      Risposta proposta alla terza questione

94.      Rispondo a tale questione solo per il caso in cui, contrariamente alle proposte di cui sopra, occorra rispondere alla prima questione nel senso che l’ambito di applicazione materiale dell’articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 2011/83/UE è determinato dal mezzo di comunicazione a distanza utilizzato nel caso concreto, la cui configurazione, scelta dal professionista, consente spazi o tempi limitati.

95.      Con riguardo alla risposta alla terza questione, vi è disaccordo sui seguenti aspetti.

96.      Da un lato, la ricorrente e la Commissione sostengono che, visti i termini della direttiva 2011/83, il modulo tipo di recesso dal contratto deve essere comunicato al consumatore anche quando si applica l’articolo 8, paragrafo 4. La ricorrente precisa che ciò si evince dalla formulazione utilizzata nell’allegato I, parte B della direttiva 2011/83, che fa riferimento al «presente modulo» come al modulo che deve essere comunicato al professionista che ha effettuato la pubblicità.

97.      La Commissione sostiene che, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2011/83, prima che un consumatore sia vincolato a un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali, il professionista deve comunicare al consumatore, in modo chiaro e comprensibile, in caso di sussistenza di un diritto di recesso, informazioni concernenti le condizioni, i termini e le procedure per esercitare tale diritto conformemente all’articolo 11, paragrafo 1, nonché il modulo tipo di recesso di cui all’allegato I, parte B (42). Pertanto, in base al tenore letterale di tale disposizione, entrambe tali serie di obblighi del professionista sono applicabili ai mezzi di comunicazione a distanza che consentono uno spazio o un tempo limitato per la visualizzazione delle informazioni. La Commissione osserva che il modulo tipo di recesso di cui all’allegato I, parte B è conciso e, inoltre, l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2011/83 consente ai professionisti di rendere accessibili le informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/83 in modo adeguato al mezzo di comunicazione a distanza impiegato. Ciò garantisce al professionista ulteriore flessibilità.

98.      Dall’altro lato, la Finlandia, parzialmente sostenuta dalla Polonia e dalla Germania, sostiene che il modulo di recesso, di per sé, non rientra nelle «informazioni» sul diritto di recesso di cui alla direttiva 2011/83, sicché non è necessario che sia fornito prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza non appena si applichi l’articolo 8, paragrafo 4. Si tratta, piuttosto, di un documento con il quale il consumatore può comunicare al professionista la propria volontà di recedere dal contratto. Se il legislatore avesse inteso includere il modulo tipo di recesso, lo avrebbe espressamente menzionato all’articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 2011/83. Il modulo tipo di recesso non costituisce una «informazion[e]» che influenza la decisione del consumatore di acquistare o meno ciò che è offerto nell’ambito di un contratto a distanza.

99.      Inoltre, la Finlandia fa riferimento all’articolo 8, paragrafo 5 della direttiva 2011/83, e al fatto che la direttiva 2011/83 sia applicabile alle vendite per telefono. Ciò dimostra che il legislatore non ha inteso includere il modulo tipo di recesso, in quanto l’invio del modulo per telefono è tecnicamente impossibile. La Finlandia osserva che il modulo tipo di recesso può essere inviato successivamente, su un supporto durevole, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 7, della direttiva 2011/83. La Polonia fornisce l’esempio di un contratto a distanza concluso per telefono come tecnica di comunicazione che non consentirebbe di includere il modulo tipo di recesso.

100. Sono giunto alla conclusione che, quando si applica l’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2011/83, i professionisti non sono tenuti a fornire il modulo tipo di recesso di cui all’allegato I, parte B della direttiva 2011/83 prima della conclusione di un contratto a distanza.

101. Sebbene riconosca che, non sorprendentemente, il documento di orientamento della Commissione concernente la direttiva 2011/83 (43) supporta la posizione da essa adottata nel procedimento principale, ad esempio precisando che, con riguardo alle chiamate telefoniche, il contenuto del modulo dovrebbe essere spiegato oralmente al consumatore (44), non vi sono previsioni esplicite in tal senso nella direttiva 2011/83. In altri termini, la direttiva 2011/83 non contiene alcuna disposizione in materia di mezzi di comunicazione mediante i quali è impossibile o difficile fornire il modulo tipo di recesso. Tale constatazione suggerisce che il legislatore dell’Unione potrebbe non aver inteso obbligare i professionisti, in tali circostanze, a fornire il modulo.

102. Più in generale, imporre ai professionisti di fornire il modulo tipo di recesso anche quando si applica l’articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 2011/83, può non essere coerente con la genesi di tale disposizione e di quella di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/83, che rispondono alla necessità di evitare di onerare inutilmente i professionisti (45).

103. Infine, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/83, il consumatore ha la facoltà di recedere da un contratto a distanza mediante una dichiarazione esplicita in tal senso. I consumatori non sono tenuti ad utilizzare il modulo tipo di recesso di cui all’allegato I, parte B (46). Ciò avvalora la tesi della Finlandia secondo cui la parola «informazioni» di cui alla direttiva 2011/83 può essere interpretata nel senso di escludere il mezzo con cui il consumatore decide di recedere da un contratto a distanza. Pertanto, la soluzione che suggerisco non pregiudica un livello elevato di tutela dei consumatori.

104. Propongo quindi di rispondere alla terza questione nel modo seguente:

3)      Nell’ipotesi in cui si risponda alla prima questione nel senso che, ai fini della determinazione del campo di applicazione materiale dell’articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 2011/83/UE, è decisivo il mezzo di comunicazione a distanza scelto dal professionista nel caso concreto, non è necessario allegare al mezzo di comunicazione a distanza il modulo tipo di recesso di cui all’allegato I, parte B della direttiva 2011/83/UE prima della conclusione del contratto a distanza.

VI.    Conclusione

105. Alla luce delle considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) nei seguenti termini:

1)      Ai fini dell’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2011/83/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la risposta alla questione se un mezzo di comunicazione a distanza (nel caso di specie, un opuscolo pubblicitario contenente una cartolina postale di ordine) consenta uno spazio o un tempo limitato per visualizzare le informazioni dipende dalla circostanza se (in astratto) il mezzo di comunicazione a distanza consenta, per sua natura, solo uno spazio o un tempo limitato.

2)      Nell’ipotesi in cui si risponda alla prima questione nel senso che, ai fini della determinazione del campo di applicazione materiale dell’articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 2011/83, è decisivo il mezzo di comunicazione a distanza scelto dal professionista nel caso concreto, gli articoli 8, paragrafo 4, e 6, paragrafo 1, lettera h) della direttiva 2011/83 ostano a che le informazioni sul diritto di recesso siano limitate a un richiamo all’esistenza di tale diritto.

3)      Nell’ipotesi in cui si risponda alla prima questione nel senso che, ai fini della determinazione del campo di applicazione materiale dell’articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 2011/83, è decisivo il mezzo di comunicazione a distanza scelto dal professionista nel caso concreto, non è necessario allegare al mezzo di comunicazione a distanza il modulo tipo di recesso di cui all’allegato I, parte B della direttiva 2011/83 prima della conclusione del contratto a distanza.


1      Lingua originale: l’inglese.


2      Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2011, L 304, pag. 64).


3      GU 1985, L 372 pag. 31.


4      GU 1997, L 144, pag. 19.


5      V. Weatherill, S., ’The Consumer Rights Directive: how and why a quest for “coherence” has (largely) failed’, 49 (2012) Common Market Law Review, 1279, pag. 1290. Tuttavia, come previsto dal considerando 2 della direttiva 2011/83, agli Stati membri è consentito mantenere o adottare norme nazionali relative a taluni aspetti. La direttiva 2011/83 include altresì lievi modifiche alla direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993 concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29), e alla direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (GU 1999, L 171, pag. 12).


6      La Polonia cita la sentenza del 17 marzo 2016, Liffers,C‑99/15, EU:C:2016:173, punto 14 e la giurisprudenza ivi citata.


7      Il corsivo è mio.


8      Sentenza del 26 ottobre 2016, C‑611/14, EU:C:2016:800.


9      Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (in prosieguo: «direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU 2005, L 149, pag. 22).


10      V., nel prosieguo, paragrafi da 65 a 66.


11      A proposito di tale diritto, v. sentenze del 14 marzo 2017, G4S Secure Solutions, C‑157/15, EU:C:2017:203; del 26 ottobre 2017, BB construct, C‑534/16, EU:C:2017:820); del 20 dicembre 2017 Global Starnet, C‑322/16, EU:C:2017:985; del 20 dicembre 2017, Polkomtel, C‑277/16, EU: C:2017:989; del 30 giugno 2016, Lidl, C‑134/15, EU:C:2016:498; del 4 maggio 2016, Pillbox 38, C‑477/14, EU:C:2016:324; del 21 dicembre 2016, AGET Iraklis, C‑201/15, EU:C:2016:972; del 17 dicembre 2015, Neptune Distribution, C‑157/14, EU:C:2015:823; del 31 gennaio 2013, McDonagh, C‑12/11, EU:C:2013:43; del 22 gennaio 2013, Sky Österreich, C‑283/11, EU:C:2013:28 e del 12 luglio 2012, Association Kokopelli, C‑59/11,EU:C:2012:447.


12      V., ad esempio, Neptune Distribution, ibidem.


13      Al punto 147 della sentenza della Corte del 4 maggio 2016, Philip Morris Brands, C‑547/14, EU:C:2016:325, è stato statuito che «[l]’articolo 11 della Carta sancisce la libertà di espressione e di informazione. Tale libertà è altresì tutelata ai sensi dell’articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, che si applica in particolare, come risulta dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, alla diffusione da parte di un imprenditore di informazioni di carattere commerciale, segnatamente sotto forma di messaggi pubblicitari. Ebbene, dal momento che la libertà di espressione e d’informazione di cui all’articolo 11 della Carta, come risulta dall’articolo 52, paragrafo 3, della Carta e dalle spiegazioni relative alla medesima in merito al suo articolo 11, ha lo stesso significato e la stessa portata della medesima libertà garantita dalla CEDU, si deve constatare che detta libertà si estende all’impiego, da parte di un imprenditore, sulle confezioni e sulle etichette dei prodotti del tabacco, di indicazioni come quelle oggetto dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2014/40 (sentenza del 17 dicembre 2015, Neptune Distribution, C‑157/14, EU:C:2015:823, punti 64 e 65)». V. anche le conclusioni dell’avvocato generale Jääskinen in Google Spagna e Google, C‑131/12, EU:C:2013:424, paragrafi da 120 a 125.


14      V. sentenza del 31 gennaio 2013, McDonagh, C‑12/11, EU:C:2013:43, punto 63. È interessante notare che, al punto 62 della sentenza McDonagh, la Corte ha stabilito che «quando diversi diritti protetti dall’ordinamento giuridico dell’Unione confliggono tra loro, tale valutazione deve essere effettuata nel rispetto della necessaria conciliazione tra i requisiti connessi alla tutela di questi diversi diritti e di un giusto equilibrio tra di essi (v., in tal senso, sentenze del 29 gennaio 2008, Promusicae, C‑275/06, EU:C:2008:54, punti 65 e 66, e del 6 settembre 2012, Deutsches Weintor, C‑544/10, EU:C:2012:526, punto 47).


15      V. le mie conclusioni in OTP BankeOTP Faktoring, C‑51/17, EU:C:2018:303, paragrafo 64. L’influenza del diritto alla tutela dei consumatori è dimostrata dal fatto che la sua assenza quale obiettivo in un determinato atto dell’Unione può essere decisiva ai fini della sua interpretazione. V., ad esempio, sentenza del 21 maggio 2015, El Majdoub, C‑322/14, EU:C:2015:334, punti da 36 a 38.


16      Sentenza del 17 dicembre 2015, Neptune Distribution, C‑157/14, EU:C:2015:823.


17      V., nel contesto dei contratti a distanza, sentenza del 5 luglio 2012, Content Services Limited, C‑49/11, EU:C:2012:419, punto 32. Con riferimento ai lavori preparatori rilevanti nel procedimento principale osservo, tuttavia, che si fa talora riferimento agli «sviluppi tecnologici» nei pertinenti documenti preparatori. V. ad esempio, Commissione, Libro verde, Revisione dell’acquis relativo ai consumatori (GU 2007, C 61, pag. 1, pag. 3). V. analogamente, Consiglio dell’Unione europea, Documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui diritti dei consumatori – Allegati – dell’8 ottobre 2008, Doc. SEC(2008) 2547, pag. 4.


18      https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/crd_guidance_it.pdf


19      Sentenza del 15 aprile 2010, E. Friz, C‑215/08, EU:C:2010:186, punto 32 e giurisprudenza ivi citata.


20      Pinckernelle, C‑535/15, EU:C:2016:996, paragrafo 40 e giurisprudenza ivi citata.


21      Sentenza del 26 ottobre 2016, C‑611/14, EU:C:2016:800.


22      Come osservato dall’avvocato generale Mengozzi al paragrafo 36 delle sue conclusioni in Content Services, C‑49/11, EU:C:2012:126, le definizioni della medesima nozione contenute in direttive diverse da quella in questione può essere «d’aiuto» a fini interpretativi.


23      In udienza, la Commissione ha richiamato i punti 80, 58 e 63. Nelle sue osservazioni scritte, la Commissione ha fatto riferimento ai punti 62 e 63.


24      Il corsivo è mio.


25      Sentenza del 30 marzo 2017, C‑146/16, EU:C:2017:243.


26      Ibidem, punto 28 e giurisprudenza ivi citata.


27      Ibidem, punto 29.


28      Il corsivo è mio.


29      La Finlandia fa riferimento alla sentenza della Corte del 20 settembre 2017, Andriciuc e a., C‑186/16, EU:C:2017:703, punto 48 e alla giurisprudenza ivi citata. Sull’importanza del diritto di recesso, v. le conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi in Content Services, C‑49/11, EU:C:2012:126, paragrafo 28.


30      Sentenza del 5 luglio 2012, Content Services, C‑49/11, EU:C:2012:419, punto 37.


31      Riconosco che la ricorrente ha affrontato argomenti relativi all’articolo 8, paragrafo 7, lettera a) della direttiva 2011/83 nell’ambito della prima questione.


32      Sentenza del 30 giugno 2016, Lidl, C‑134/15, EU:C:2016:498, punto 27.


33      Ad esempio, sentenza del 26 ottobre 2017, BB construct, C‑534/16, EU:C:2017:820, punto 36 e giurisprudenza ivi citata.


34      Ad esempio, sentenza del 17 dicembre 2015, Neptune Distribution, C‑157/14, EU:C:2015:823, punto 66 e la giurisprudenza ivi citata; ad esempio, sentenza del 30 giugno 2016, Lidl, C‑134/15, EU:C:2016:498, punto 30 e la giurisprudenza ivi citata.


35      V., più recentemente, con riguardo alla libertà d’impresa, sentenza del 12 luglio 2018, Spika e a., C‑540/16, EU:C:2018:565, punto 36 e sentenza del 26 ottobre 2017, BB construct, C‑534/16, EU:C:2017:820, punto 37. V. anche ad esempio, sentenza del 30 giugno 2016, Lidl, C‑134/15, EU:C:2016:498, punto 31. Per l’applicazione dell’articolo 52, paragrafo 1 della Carta alla libertà d’espressione, v. sentenza del 4 maggio 2016, Philip Morris Brands e a., C‑547/14, EU:C:2016:325, punto 149.


36      Sentenza del 4 maggio 2016, Philip Morris Brands e a., C‑547/14, EU:C:2016:325, punto 151.


37      Sentenza del 17 dicembre 2015, Neptune Distribution, C‑157/14, EU:C:2015:823, punto 73. V. anche, ad esempio, sentenza del 30 giugno 2016, Lidl, C‑134/15, EU:C:2016:498, punto 32.


38      Per un’analisi dettagliata del principio di proporzionalità nel contesto della libertà d’impresa, v. le conclusioni dell’avvocato generale Bobek in Lidl, C‑134/15, EU:C:2016:169, paragrafi da 40 a 62.


39      Sentenza del 30 giugno 2016, Lidl, C‑134/15, EU:C:2016:498, punto 33 e giurisprudenza ivi citata.


40      Cfr., in proposito, sentenza del 30 marzo 2017, Verband Sozialer Wettbewerb, C‑146/16, EU:C:2017:243.


41      Conclusioni dell’avvocato generale Kokott, in Polonia/Parlamento e Consiglio, C‑358/14, EU:C:2015:848, paragrafi 87 e 89 e giurisprudenza ivi citata. V. anche la discussione, al paragrafo 42, contenuta nelle conclusioni dell’avvocato generale Bobek in Lidl, C‑134/15, EU:C:2016:169.


42      Corsivo nelle osservazioni della Commissione.


43      https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/crd_guidance_it.pdf


44      Ibidem. pag. 34.


45      V. al titolo «Obblighi di informazione», Nota della Presidenza, Gruppo protezione e informazione dei consumatori, del 13 maggio 2009, 9833/09, CONSOM 113, JUSTCIV 122, CODEC 720, pag. 11.


46      A condizione che lo Stato membro interessato abbia previsto requisiti formali conformi al secondo comma dell’articolo 11, paragrafo 1 della direttiva 2011/83.