Language of document : ECLI:EU:T:2013:298

Causa T‑68/11

Erich Kastenholz

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno
(marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello comunitario che rappresenta quadranti di orologio – Disegni o modelli anteriori non registrati – Motivo di nullità – Novità – Articoli 4, 5 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 – Carattere individuale – Impressione generale diversa – Articoli 4, 6 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002 – Diritto d’autore anteriore – Articolo 25, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 6/2002»

Massime – Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 6 giugno 2013

1.      Procedimento giurisdizionale – Provvedimenti istruttori – Perizia – Potere discrezionale del Tribunale

(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 65)

2.      Marchio comunitario – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Modifica dei termini della controversia come presentata dinanzi alla commissione di ricorso – Inammissibilità

(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 135, § 4)

3.      Disegni e modelli comunitari – Requisiti per la protezione – Sovrapposizione tra il requisito della novità e quello del carattere individuale

(Regolamento del Consiglio n. 6/2002, artt. 5 e 6)

4.      Disegni e modelli comunitari – Cause di nullità – Assenza di carattere individuale – Disegno o modello che non suscita nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa da quella prodotta dal disegno o modello anteriore – Utilizzatore informato – Nozione

[Regolamento del Consiglio n. 6/2002, artt. 6 e 25, § 1, b)]

1.      Il regolamento di procedura del Tribunale conferisce al medesimo un margine discrezionale al fine di decidere se occorra o meno disporre una misura quale una perizia. Infatti, ai sensi dell’articolo 65 di tale regolamento, il Tribunale può disporre una perizia, sia d’ufficio sia su richiesta di una delle parti. Quando la domanda di perizia, formulata nel ricorso, indica con precisione i motivi atti a giustificare una siffatta misura, spetta al Tribunale valutare la pertinenza di tale domanda rispetto all’oggetto della controversia e alla necessità di ricorrere a una siffatta misura.

(v. punto 19)

2.      Ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 4, del regolamento di procedura del Tribunale, le memorie delle parti non possono modificare l’oggetto della controversia dinanzi alla commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli). Infatti, il Tribunale è chiamato a sindacare la legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso. Di conseguenza, il sindacato del Tribunale non può andare oltre l’ambito fattuale e giuridico della controversia nei termini in cui quest’ultima è stata sottoposta alla commissione di ricorso. Parimenti, il ricorrente non ha il potere di modificare dinanzi al Tribunale i termini della controversia, quali risultavano dalle pretese e dalle allegazioni dedotte da esso stesso e dalla controparte.

(v. punto 25)

3.      Emerge dall’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 su disegni e modelli comunitari che due disegni o modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti, cioè dettagli che non siano immediatamente percettibili e non producano quindi differenze, nemmeno minime, tra i citati disegni o modelli. A contrario, al fine di valutare la novità di un disegno o modello, occorre accertare l’esistenza di differenze tra i disegni o modelli in conflitto che, anche se minime, non sono irrilevanti.

La formulazione dell’articolo 6 va oltre quella dell’articolo 5 del regolamento n. 6/2002. Quindi, le differenze constatate tra i disegni o modelli in conflitto nell’ambito dell’articolo 5, a maggior ragione se sono minime, possono non essere sufficienti a suscitare nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa ai sensi dell’articolo 6 del regolamento n. 6/2002. In tal caso, il disegno o modello contestato potrà essere considerato nuovo ai sensi dell’articolo 5 del regolamento n. 6/2002, ma non sarà considerato tale da presentare un carattere individuale ai sensi dell’articolo 6 del citato regolamento.

Per contro, poiché la condizione stabilita dall’articolo 6 del regolamento n. 6/2002 va oltre quella imposta dall’articolo 5 del medesimo regolamento, un’impressione generale diversa nell’utilizzatore informato ai sensi del citato articolo 6 può essere fondata unicamente sull’esistenza di differenze oggettive tra i disegni o modelli in conflitto. Queste ultime devono dunque bastare a soddisfare la condizione della novità di cui all’articolo 5 del regolamento n. 6/2002. Pertanto, le condizioni della novità e del carattere individuale coincidono parzialmente.

(v. punti 37‑39)

4.      L’utilizzatore informato ai sensi del regolamento n. 6/2002 su disegni e modelli comunitari è una persona dotata di una particolare diligenza e dispone di una certa conoscenza del precedente stato dell’arte, vale a dire dell’insieme dei disegni o modelli relativi al prodotto in questione che sono stati divulgati alla data del deposito del disegno o modello contestato. La qualità di «utilizzatore» implica che la persona interessata utilizzi il prodotto nel quale è incorporato il disegno o modello in conformità con la finalità alla quale tale prodotto è destinato. L’aggettivo «informato» suggerisce inoltre che, senza essere un progettista o un esperto tecnico, l’utilizzatore conosce i vari disegni o modelli esistenti nel comparto di riferimento, dispone di un certo grado di conoscenze quanto agli elementi che questi disegni o modelli comportano di regola e, a causa del suo interesse per i prodotti in questione, dà prova di un grado d’attenzione relativamente elevato quando li utilizza.

(v. punti 57‑59)