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Ricorso proposto il 24 gennaio 2011 - Martinair Holland / Commissione

(Causa T-67/11)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Martinair Holland NV (Haarlemmermeer, Paesi Bassi) (rappresentante: avv.to R. Wesseling)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

annullare, in toto o in parte, gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della decisione, ovvero

ridurre le ammende inflitte nell'art. 5 della decisione, e

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Domanda di annullamento ai sensi degli artt. 263 e 231 TFUE nonché dell'art. 31 del regolamento 1/2003, della decisione della Commissione 9 novembre 2010 C(2010) 7694 def. relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 101 TFUE, dell'art. 53 dell'accordo SEE nonché dell'art. 8 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (caso COMP/39258 - Trasporto aereo), nella parte riguardante la Martinair Holland NV nonché, in subordine, domanda di riduzione dell'ammenda inflitta.

A sostegno della domanda la ricorrente deduce due motivi.

1.     Con il primo motivo viene dedotta:

la violazione, da parte della Commissione, del proprio obbligo di motivazione ai sensi dell'art. 296 TFUE nonché dell'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (diritto ad una corretta amministrazione), considerato che dalla decisione non è consentito ricavare la natura e la finalità della pretesa violazione ovvero delle pretese violazioni; d'altro canto, la parte dispositiva della decisione individua chiaramente quattro (presumibilmente singole e continuative) violazioni riguardanti due differenti gruppi di destinatari, nonché rotte e periodi diversi. Dall'altro, la motivazione non si fonda né si richiama ad una di queste quattro specifiche violazioni;

considerato che il Tribunale non può esercitare il proprio pieno sindacato sulla motivazione sottesa alla decisione in mancanza di ragionamento (sufficientemente chiaro), la Commissione è incorsa in una violazione di fondamentali diritti processuali della ricorrente; in particolare, la ricorrente deduce che la decisione viola il diritto ad una corretta amministrazione, il diritto a rimedi giurisdizionali effettivi e ad un equo giudizio nonché la presunzione d'innocenza ed il diritto di difesa di cui agli artt. 41, 47, e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

2.    Con il secondo motivo la ricorrente deduce che la Commissione è incorsa in manifesti errori di valutazione nel calcolo dell'ammenda, in violazione del regolamento n. 1/2003 1, e degli orientamenti sulle ammende, con conseguente violazione dei principi di proporzionalità, di parità di trattamento e dell'obbligo di motivazione, in contrasto con gli artt. 41 e 49 della carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dell'art. 296 TFUE e di altri principi fondamentali del diritto dell'Unione. A tal riguardo la ricorrente sostiene che:

in primo luogo, la Commissione è incorsa in manifesti errori di valutazione violando gli orientamenti sulle ammende e i principi di proporzionalità e di parità di trattamento, avendo incluso, nel calcolo del valore delle vendite, il turnover relativo alle tariffe e ai voli in entrata;

in secondo luogo, la Commissione è incorsa in manifesti errori di valutazione della gravità dell'infrazione, con conseguente violazione del regolamento n. 1/2003, degli orientamenti sulle ammende e del principio di proporzionalità;

in terzo luogo, la Commissione è incorsa in violazione del regolamento n. 1/2003, degli orientamenti sulle ammende e del principio di proporzionalità per aver preso in considerazione i regimi regolatori quale circostanza attenuante con riduzione dell'ammenda in misura solamente del 15%;

in quarto luogo, la Commissione ha violato il proprio obbligo di motivazione con riguardo al calcolo dell'ammenda, in contrasto con gli artt. 296 TFUE e con l'art. 41 della Carta.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli artt. 81 e 82 del Trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).