Language of document : ECLI:EU:T:2011:76





Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 8 marzo 2011 – World Wide Tobacco España / Commissione

(causa T‑37/05)

«Concorrenza – Intese – Mercato spagnolo dell’acquisto e della prima trasformazione di tabacco greggio – Decisione che constata un’infrazione dell’art. 81 CE – Fissazione dei prezzi e ripartizione del mercato – Ammende – Effetto dissuasivo – Parità di trattamento – Circostanze attenuanti – Massimale del 10% del volume d’affari – Cooperazione»

1.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Carattere dissuasivo – Criteri di valutazione del fattore di dissuasione (Regolamenti del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2, e n. 1/2003, art. 23, n. 2) (v. punti 106-107)

2.                     Concorrenza – Regole comunitarie – Impresa – Nozione – Unità economica – Infrazione commessa da una controllata – Imputazione alla società controllante – Presupposti (Art. 81, n. 1, CE) (v. punti 118-119, 122)

3.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Carattere dissuasivo – Impresa che agisce autonomamente sul mercato – Mancata considerazione, ai fini del calcolo dell’ammenda, della dimensione e delle risorse globali delle società controllanti (Regolamenti del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2, e n. 1/2003, art. 23, n. 2) (v. punti 117, 123-124)

4.                     Procedura – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Insussistenza – Irricevibilità – Sviluppo di argomenti nella replica – Irrilevanza [Statuto della Corte di giustizia, art. 21; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 1, lett. c)] (v. punti 130-131, 136)

5.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Circostanze attenuanti – Valutazione – Necessità di prendere in considerazione ciascuna delle circostanze separatamente – Insussistenza – Valutazione complessiva (Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2; comunicazione della Commissione 98/C 9/03, punto 3) (v. punto 152)

6.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Circostanze attenuanti – Primo caso di applicazione delle regole di concorrenza in un determinato settore economico – Cessazione dell’infrazione in seguito all’intervento della Commissione – Inclusione – Presupposti – Potere discrezionale della Commissione (Regolamenti del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2, e n. 1/2003, art. 23, n. 2; comunicazione della Commissione 98/C 9/03, punto 3, terzo trattino) (v. punti 160, 162-163)

7.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Circostanze attenuanti – Non applicazione di fatto di un accordo – Valutazione alla luce del comportamento individuale di ciascuna impresa – Obbligo dell’impresa di opporsi in maniera chiara e decisa all’attuazione dell’intesa – Onere della prova (Regolamenti del Consiglio n. 17, art. 15, e n. 1/2003, art. 23, n. 2; comunicazione della Commissione 98/C 9/03, punto 3, secondo trattino) (v. punto 164)

8.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Riduzione dell’importo dell’ammenda come corrispettivo di una cooperazione dell’impresa incriminata – Presupposti – Potere discrezionale della Commissione (Regolamenti del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2, e n. 1/2003, art. 23, n. 2; comunicazione della Commissione 96/C 207/04) (v. punti 188-190)

Oggetto

Domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente con la decisione della Commissione 20 ottobre 2004, C (2004) 4030 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, [CE] (caso COMP/C.38.238/B.2 − Tabacco greggio – Spagna).

Dispositivo

1)

L’importo dell’ammenda inflitta alla World Wide Tobacco España, SA all’art. 3 della decisione della Commissione 20 ottobre 2004, C(2004) 4030 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, [CE] (caso COMP/C.38.238/B.2 – Tabacco greggio – Spagna) è fissato a EUR 1 579 500.

2)

Per il resto, il ricorso è respinto.

3)

La World Wide Tobacco España sopporterà tre quarti delle proprie spese e tre quarti delle spese sostenute dalla Commissione, mentre quest’ultima sopporterà un quarto delle proprie spese e un quarto delle spese sostenute dalla World Wide Tobacco España.