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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso proposto il 28 gennaio 2005 dalla Dimon Incorporated contro la Commissione delle Comunità europee

    (Causa T-41/05)

    (Lingua processuale: l'inglese)

Il 28 gennaio 2005 la Dimon Incorporated, con sede in Danville, Virginia (Stati Uniti), rappresentata dagli avv.ti L. Bergkamp, H. Cogels e J. Dhont, ha presentato un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

-     annullare gli artt. 1, 3 e 5 della decisione impugnata, nei limiti in cui si riferiscono alla Dimon Inc.;

-     in subordine, ridurre l'importo dell'ammenda imposta alla Agroexpansion S.A. e, in via solidale, alla Dimon Inc.;

-    condannare la Commissione a pagare le spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente impugna la decisione della Commissione 20 ottobre 2004, relativa a un procedimento a norma dell'art. 81, n. 1, CE (caso COM/C.38.238/B.2 - Tabacco greggio, Spagna). La ricorrente sostiene di figurare a torto tra i destinatari della decisione.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente invoca una violazione dell'art. 81, n. 1, CE e dell'art. 23 del regolamento n. 1/2003 1 nonché del principio di proporzionalità. Secondo la ricorrente, la Commissione ha commesso un manifesto errore ritenendo che essa avesse esercitato un'influenza decisiva sulla Agroexpansion durante il periodo della violazione e ha pertanto erroneamente diretto la decisione contro la ricorrente; essa ha inoltre ecceduto il limite massimo per l'importo dell'ammenda imponibile alla Agroexpansion, dal momento che ha preso in considerazione il fatturato del gruppo Dimon al fine di calcolare il massimo importo dell'ammenda.

La ricorrente adduce inoltre una violazione del principio di proporzionalità e responsabilità in quanto è stata considerata responsabile per un singolo accordo di cartello, complesso e a lungo termine, attuato dalla Agroexpansion, di cui la ricorrente non era a conoscenza.

La ricorrente invoca altresì una violazione del principio di proporzionalità e responsabilità e dell'art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003. A giudizio del ricorrente, non lo si sarebbe dovuto considerare responsabile per le violazioni verificatesi prima che la Agroexpansion entrasse a far parte del gruppo Dimon.

Infine, la ricorrente adduce una violazione del legittimo affidamento nell'applicazione di una circostanza attenuante, ai sensi dell'art. 3 degli orientamenti della Commissione 1998 2, derivante dal precoce venir meno della violazione non appena iniziati gli accertamenti della Commissione.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, del 4 gennaio 2003, pag. 1).

2 - Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento n. 17 e dell'articolo 65, paragrafo 5 del trattato CECA (GU C 9, pag. 3).