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Sentenza del Tribunale 8 marzo 2011 - World Wide Tobacco España / Commissione

(Causa T-37/05)1

("Concorrenza - Intese - Mercato spagnolo dell'acquisto e della prima trasformazione di tabacco greggio - Decisione che constata un'infrazione dell'art. 81 CE - Fissazione dei prezzi e ripartizione del mercato - Ammende - Effetto deterrente - Parità di trattamento - Circostanze attenuanti - Massimale del 10% del volume d'affari - Cooperazione")

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: World Wide Tobacco España SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: inizialmente avv.ti M. Odriozola Alén, M. Marañon Hermoso e A. Emch, poi avv.ti M. Odriozola Alén, M. Barrantes Diaz e A. João Vide)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre e É. Gippini Fournier, agenti)

Oggetto

Domanda di riduzione dell'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente con la decisione della Commissione 20 ottobre 2004, C (2004) 4030 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, [CE] (caso COMP/C.38.238/B.2 − Tabacco greggio - Spagna)

Dispositivo

L'importo dell'ammenda inflitta alla World Wide Tobacco España, SA all'art. 3 della decisione della Commissione 20 ottobre 2004, C(2004) 4030 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, [CE] (caso COMP/C.38.238/B.2 - Tabacco greggio - Spagna) è fissato a EUR 1 579 500.

Per il resto, il ricorso è respinto.

La World Wide Tobacco España sopporterà tre quarti delle proprie spese e tre quarti delle spese sostenute dalla Commissione, mentre quest'ultima sopporterà un quarto delle proprie spese e un quarto delle spese sostenute dalla World Wide Tobacco España.

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1 - GU C 82 del 2.4.2005.