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Ricorso proposto il 14 febbraio 2013 - LG Electronics / Commissione

(Causa T-91/13)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: LG Electronics, Inc. (Seoul, Corea) (rappresentanti: avv.ti G. van Gerven e T. Franchoo)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare, totalmente o parzialmente, l'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), e paragrafo 2, lettera g); l'articolo 2, paragrafi 1, lettere d) ed e), e 2, lettere d) e e), della decisione C (2012) 8839 def. della Commissione europea, del 5 dicembre 2012, caso COMP/39.437 - Tubi per schermi di televisore e di computer, nella parte in cui riguardano la ricorrente; e/o

ridurre le ammende inflitte alla ricorrente nell'articolo 2, paragrafi 1, lettere d) ed e), e 2, lettere d) ed e), della decisione impugnata;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce otto motivi.

Motivo in forza dell'articolo 263 TFUE, volto all'annullamento degli articoli 1 e 2 della decisione impugnata nella parte in cui riguardano la ricorrente:

Primo motivo di ricorso, vertente sulla violazione del diritto della difesa della ricorrente (violazione di un requisito procedurale essenziale), in quanto la LG Philips Displays ("LPD") non è stata fatta partecipare al procedimento come convenuta.

Motivi volti all'annullamento (parziale) degli articoli 1 e 2 della decisione impugnata in forza dell'articolo 263 TFUE e ad una riduzione corrispondente delle ammende inflitte alla ricorrente in forza dell'articolo 261 TFUE:

Secondo motivo di ricorso, relativo alla violazione dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003, alla violazione del principio di responsabilità personale, e ad un errore manifesto di valutazione, in quanto la ricorrente è ritenuta responsabile per violazioni commesse dalla LPD.

Terzo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1/2003, in quanto la decisione impugnata ritiene la ricorrente responsabile per ogni condotta antecedente al 1° luglio 2001.

Quarto motivo di ricorso, riguardante la violazione dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003, la violazione dell'articolo 296 TFUE e la violazione del principio di parità di trattamento, in quanto la decisione impugnata include le vendite dirette nello SEE sotto forma di prodotti trasformati ("TPDS") nell'ammenda inflitta alla ricorrente.

Quinto motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell'articolo 101 TFUE, dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003, sulla violazione del principio di responsabilità personale, sull'errore manifesto di valutazione, sulla violazione del dritto di difesa della ricorrente, in quanto la decisione impugnata ritiene la ricorrente responsabile per l'ammenda inflitta basata sulle TPDS fatte dalla Philips.

Sesto motivo di ricorso, relativo alla violazione dell'articolo 296 TFUE, all'errore manifesto di valutazione e alla violazione dei principi di parità di trattamento e buona amministrazione, in quanto la decisione impugnata (1) omette di motivare sufficientemente la mancata inclusione delle TPDS per la Samsung, e/o (2) include o esclude arbitrariamente le TPDS causando disparità di trattamento tra la ricorrente e la Samsung.

Settimo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell'articolo 101 TFUE, dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 e dei principi di parità di trattamento e buona amministrazione, in quanto (1) la decisione impugnata non è rivolta alla LPD e alle controllate della LPD che partecipavano alle violazioni mentre nel caso di un'altra società a capitale misto la decisione era rivolta anche alle società controllanti, e (2) altre società controllanti nella stessa situazione della ricorrente non erano destinatarie della decisione contestata.

Motivo basato sulla competenza estesa al merito del Tribunale in forza dell'articolo 261 TFUE e dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1/2003:

Ottavo motivo di ricorso, che chiede che il Tribunale eserciti la sua competenza estesa al merito al fine di ridurre l'ammenda inflitta alla ricorrente poiché essa è eccessiva e sproporzionata.

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1 - Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003 L 1, pag. 1).