Language of document :

Impugnazione proposta il 17 febbraio 2013 da Ioannis Ntouvas avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'11 dicembre 2012, causa F-107/11, Ntouvas / ECDC

(causa T-94/13 P)

Lingua processuale: lʼinglese

Parti

Ricorrente: Ioannis Ntouvas (Agios Stefanos, Grecia) (rappresentante: avv. V. Kolias)

Controinteressato nel procedimento: Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Stoccolma, Svezia)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'11 dicembre 2012, causa F-107/11, Ntouvas/ECDC, che respinge il ricorso diretto all'annullamento del rapporto informativo del ricorrente per l'anno 2010 e lo condanna alle spese;

annullare la decisione contestata in primo grado; e

condannare il convenuto alle spese dei procedimenti di primo grado e di impugnazione.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce quattordici motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione di una norma giuridica concernente l'onere e l'amministrazione della prova, nella misura in cui il Tribunale della funzione pubblica ha accolto la richiesta del convenuto di prorogare il termine per depositare il suo controricorso in primo grado, nonostante il convenuto non avesse dimostrato le circostanze che a suo giudizio giustificavano tale proroga.

Secondo motivo, vertente su un errore sostanziale nell'accertamento dei fatti, nella misura in cui il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato che la data della notifica, al convenuto, dell'atto introduttivo in primo grado era il 7 novembre 2011 e non il 4 novembre 2011.

Terzo motivo, vertente sull'erronea valutazione degli elementi di fatto, nella misura in cui il Tribunale della funzione pubblica ha erroneamente interpretato, e valutato, i documenti del fascicolo che smentiscono gli argomenti addotti dal convenuto a sostegno della sua richiesta di prorogare il termine per depositare il suo atto introduttivo in primo grado.

Quarto motivo, vertente sull'erronea qualificazione giuridica degli elementi di fatto, nella misura in cui il Tribunale della funzione pubblica ha erroneamente considerato come "eccezionali" le circostanze che il convenuto ha invocato nel richiedere la proroga del termine per depositare il suo controricorso in primo grado.

Quinto motivo, vertente sull'errore nella constatazione dei fatti, in subordine nella qualificazione giuridica degli elementi di fatto, nella misura in cui il Tribunale della funzione pubblica ha erroneamente dichiarato che il ricorrente non aveva chiesto al Tribunale di accogliere le sue conclusioni e, in subordine, che le dichiarazioni del ricorrente non costituivano una richiesta di accogliere le sue conclusioni.

Sesto motivo, vertente sull'erronea valutazione dei documenti nel fascicolo, nella misura in cui il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato che due posizioni nei servizi del convenuto erano significativamente diverse tra loro.

Settimo motivo, vertente sull'errore nello stabilire l'onere della prova, nella misura in cui il Tribunale della funzione pubblica ha respinto, per carenza di prova, il motivo del ricorrente relativo al fatto che per lo meno uno dei membri del comitato paritetico per i rapporti informativi del convenuto era in conflitto di interessi, nonostante detto materiale probatorio consistesse in documenti identificati nell'atto introduttivo in primo grado e posti prontamente a disposizione del convenuto; in subordine, il Tribunale ha omesso di rispettare il suo obbligo, in quanto tribunale amministrativo che dirime controversie in materia di rapporti di lavoro, di disporre le misure di organizzazione del procedimento necessarie per ottenere detti documenti. Inoltre, il Tribunale ha travisato il fondamento giuridico del motivo del ricorrente e ha erroneamente interpretato l'articolo 9, paragrafo 6, della regola di esecuzione n. 20 sui rapporti informativi ("la regola di esecuzione"), adottata dal direttore dell'ECDC il 17 aprile 2009.

Ottavo motivo, vertente sull'errata interpretazione, e sul mancato esame, di un motivo relativo alla carenza di norme procedurali sul comitato paritetico per i rapporti informativi dell'ECDC.

Nono motivo, vertente sulla distorsione della prova, in subordine sulla qualificazione giuridica degli elementi di fatto, nella misura in cui il Tribunale della funzione pubblica ha ritenuto privo di fondamento il motivo dedotto dal ricorrente relativo alla mancata verifica, da parte del comitato paritetico dell'ECDC, degli elementi che era tenuto a verificare ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, della regola di esecuzione.

Decimo motivo, vertente sull'erronea valutazione degli elementi di fatto e in subordine sulla qualificazione giuridica dei medesimi, nella misura in cui il Tribunale della funzione pubblica ha ritenuto sufficiente la motivazione del parere del comitato paritetico per i rapporti informativi dell'ECDC.

Undicesimo motivo, vertente sull'erronea interpretazione di un motivo di diritto e sull'errore nella qualificazione giuridica degli elementi di fatto, nella misura in cui il Tribunale della funzione pubblica ha erroneamente interpretato il motivo dedotto dal ricorrente relativo alla carenza di motivazione del parere del comitato paritetico per i rapporti informativi del convenuto come un motivo vertente su un errore manifesto di valutazione, e ha ritenuto detta motivazione sufficiente.

Dodicesimo motivo, vertente sull'erronea valutazione degli elementi di fatto, nella misura in cui il Tribunale ha dichiarato che il rapporto informativo contestato non era viziato da un errore manifesto di valutazione dell'efficienza del ricorrente in termini di carico di lavoro.

Tredicesimo motivo, vertente sull'erronea qualificazione giuridica degli elementi di fatto, nella misura in cui il Tribunale della funzione pubblica ha ritenuto proporzionata la censura formulata nel rapporto informativo, nonostante il convenuto, durante il periodo preso in esame dal rapporto informativo, non abbia portato a conoscenza del ricorrente gli asseriti problemi riguardanti la sua condotta.

Quattordicesimo motivo, vertente sull'erronea valutazione degli elementi di fatto, nella misura in cui il Tribunale della funzione pubblica ha considerato il carico di lavoro del ricorrente come meno significativo di quanto fosse in realtà.

____________