Language of document : ECLI:EU:T:2015:609





Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 9 settembre 2015 –
LG Electronics / Commissione

(causa T‑91/13)

«Concorrenza – Intese – Mercato mondiale dei tubi catodici per schermi di televisori e computer – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE – Accordi e pratiche concordate in materia di prezzi, di ripartizione dei mercati e di capacità di produzione – Infrazione unica e continuata – Imputabilità alla società controllante dell’infrazione commessa dall’impresa comune – Parità di trattamento – Metodo di calcolo dell’importo dell’ammenda – Presa in considerazione del valore delle vendite dei tubi catodici tramite prodotti trasformati – Termine di prescrizione – Proporzionalità – Durata del procedimento amministrativo»

1.                     Concorrenza – Regole dell’Unione – Infrazioni – Imputazione – Società controllante e sue controllate – Unità economica – Imputazione del comportamento anticoncorrenziale di un’impresa comune a una delle sue società controllanti – Presupposti – Influenza determinante esercitata sul comportamento dell’impresa comune – Onere della prova – Esercizio di un’influenza determinante che può essere dedotto da un complesso di indizi relativi ai vincoli economici, organizzativi e giuridici tra l’impresa comune e le società controllanti (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 2) (v. punti 33‑40, 53, 54, 57, 60‑63, 65)

2.                     Concorrenza – Procedimento amministrativo – Rispetto dei diritti della difesa – Portata del principio – Violazione – Presupposti – Possibilità per l’impresa interessata di assicurare meglio la propria difesa in assenza di irregolarità procedurale – Dovere generale di prudenza che incombe a qualunque impresa – Obbligo di assicurare la buona conservazione delle prove necessarie nell’eventualità di azioni giudiziarie o amministrative (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 27, § 1) (v. punti 68‑70, 86)

3.                     Concorrenza – Regole dell’Unione – Infrazioni – Imputazione – Società controllante e sue controllate – Unità economica – Imputazione del comportamento anticoncorrenziale di un’impresa comune ad una delle sue società controllanti – Mancata imputazione all’impresa comune della responsabilità del suo comportamento – Ammissibilità (Art. 101 TFUE; accordo SEE, art. 53) (v. punti 72‑75, 81‑83)

4.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Adeguamento dell’importo di base – Importo massimo – Calcolo – Fatturato rilevante – Fatturato cumulato dell’insieme di società costitutive dell’entità economica che agisce come impresa (Art. 101, § 1, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2) (v. punti 99‑105)

5.                     Concorrenza – Procedimento amministrativo – Principio di buona amministrazione – Obbligo di diligenza e di imparzialità (Art. 101 TFUE) (v. punti 108, 109)

6.                     Concorrenza – Ammende – Valutazione in funzione del comportamento individuale dell’impresa – Rilevanza della mancata adozione di sanzioni nei confronti di un altro operatore economico – Insussistenza (Art. 101, § 1, TFUE) (v. punti 110, 111)

7.                     Concorrenza – Procedimento amministrativo – Prescrizione in materia di ammende – Dies a quo – Infrazione unica e continuata (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 25) (v. punti 121‑123)

8.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Fissazione dell’importo di base – Determinazione del valore delle vendite – Vendite realizzate in relazione diretta o indiretta con l’infrazione – Incorporazione dei prodotti oggetto del cartello in prodotti finiti da parte di unità di produzione integrate verticalmente nell’impresa incriminata – Vendita dei prodotti finiti nello Spazio economico europeo da parte dell’impresa incriminata – Considerazione del valore di vendita dei prodotti finiti per la sola frazione di tale valore corrispondente al valore dei prodotti oggetto del cartello – Ammissibilità (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 13) (v. punti 127‑140)

9.                     Concorrenza – Regole dell’Unione – Ambito di applicazione territoriale – Intesa tra imprese con sede all’esterno dello Spazio economico europeo, che però è stata attuata e produce i suoi effetti nel mercato interno – Vendita nell’Unione del prodotto oggetto del cartello – Competenza della Commissione ad applicare le regole di concorrenza dell’Unione – Ammissibilità con riguardo al diritto internazionale pubblico – Intervento di controllate, agenti o succursali con sede all’esterno dell’Unione – Irrilevanza (Art. 101 TFUE; accordo SEE, art. 53) (v. punti 146‑149)

10.                     Concorrenza – Regole dell’Unione – Ambito di applicazione territoriale – Attuazione dell’intesa all’interno dell’Unione – Impresa verticalmente integrata che dispone di unità di produzione con sede al di fuori dello Spazio economico europeo – Incorporazione dei prodotti oggetto del cartello in prodotti finiti da parte di tali unità di produzione – Vendita di tali prodotti finiti nello Spazio economico europeo da parte dell’impresa integrata – Inclusione (Art. 101 TFUE; accordo SEE, art. 53) (v. punto 150)

11.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Fissazione dell’importo di base – Determinazione del valore delle vendite – Metodo di calcolo definito dagli orientamenti – Obbligo della Commissione di applicare gli orientamenti nel rispetto del principio di parità di trattamento – Commissione dotata di un ampio potere discrezionale quanto al metodo di calcolo delle ammende (Art. 101, § 1, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02) (v. punti 153‑158)

12.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Margine di discrezionalità riservato alla Commissione – Limiti – Rispetto del principio di proporzionalità – Portata – Fissazione dell’ammenda in proporzione agli elementi di valutazione della gravità dell’infrazione (Art. 101, § 1, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2) (v. punti 196, 197)

13.                     Concorrenza – Procedimento amministrativo – Obblighi della Commissione – Osservanza di un termine ragionevole – Criteri di valutazione – Violazione – Insussistenza (Art. 101 TFUE) (v. punti 207‑212, 218)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione C (2012) 8839 final della Commissione, del 5 dicembre 2012, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.437 – Tubi catodici per schermi di televisori e computer), e domanda di riduzione delle ammende inflitte alla ricorrente.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La LG Electronics, Inc. è condannata alle spese.