Language of document : ECLI:EU:T:2015:605





Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 9 settembre 2015 –
Philips / Commissione

(causa T‑92/13)

«Concorrenza – Intese – Mercato mondiale dei tubi catodici per schermi di televisori e computer – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE – Accordi e pratiche concordate in materia di prezzi, di ripartizione dei mercati e di capacità produzione –– Infrazione unica e continuata – Imputabilità alla società controllante dell’infrazione commessa dall’impresa comune – Parità di trattamento – Metodo di calcolo dell’importo dell’ammenda – Considerazione del valore delle vendite dei tubi catodici tramite prodotti trasformati – Considerazione del valore medio delle vendite registrate durante la durata dell’infrazione – Considerazione del fatturato complessivo del gruppo – Proporzionalità – Durata del procedimento amministrativo»

1.                     Concorrenza – Regole dell’Unione – Infrazioni – Imputazione – Società controllante e sue controllate – Unità economica – Imputazione del comportamento anticoncorrenziale di un’impresa comune a una delle sue società controllanti – Presupposti – Influenza determinante esercitata sul comportamento dell’impresa comune – Onere della prova – Esercizio di un’influenza determinante che può essere dedotto da un complesso di indizi relativi ai vincoli economici, organizzativi e giuridici tra l’impresa comune e le società controllanti (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 2) (v. punti 34‑43, 56, 57, 67, 69, 75, 79, 80, 85)

2.                     Concorrenza – Procedimento amministrativo – Rispetto dei diritti della difesa – Portata del principio – Violazione – Presupposti – Possibilità per l’impresa interessata di assicurare meglio la propria difesa in assenza di irregolarità procedurale – Dovere generale di prudenza che incombe a qualunque impresa – Obbligo di assicurare la buona conservazione delle prove necessarie nell’eventualità di azioni giudiziarie o amministrative (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 27, § 1) (v. punti 91‑93, 97)

3.                     Concorrenza – Procedimento amministrativo – Principio di buona amministrazione – Obbligo di diligenza e di imparzialità (Art. 101 TFUE) (v. punti 94, 95, 236, 237)

4.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di applicazione delle regole di concorrenza – Decisione riguardante una pluralità di destinatari – Necessità di una motivazione sufficiente in particolare nei confronti dell’ente che deve sostenere l’onere conseguente ad un’infrazione (Artt. 101 TFUE e 296 TFUE) (v. punti 102‑104)

5.                     Concorrenza – Ammende – Valutazione in funzione del comportamento individuale dell’impresa – Rilevanza della mancata adozione di sanzioni nei confronti di un altro operatore economico – Insussistenza – Rispetto del principio di parità di trattamento che deve conciliarsi con quello del principio di legalità (Art. 101, § 1, TFUE) (v. punti 110‑112, 231‑233)

6.                     Concorrenza – Procedimento amministrativo – Prescrizione in materia di ammende – Dies a quo – Infrazione unica e continuata (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 25) (v. punti 125‑129)

7.                     Concorrenza – Procedimento amministrativo – Cessazione delle infrazioni – Potere della Commissione – Ingiunzioni rivolte alle imprese (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 7, § 1) (v. punti 132, 133)

8.                     Diritto dell’Unione europea – Principi – Tutela del legittimo affidamento – Certezza del diritto – Procedimento in materia di concorrenza – Applicazione – Portata – Modifica di una situazione esistente rientrante nel potere discrezionale della Commissione – Insussistenza di una violazione di tali principi (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3) (v. punti 135, 139)

9.                     Diritto dell’Unione europea – Principi – Irretroattività delle disposizioni penali – Ambito di applicazione – Ammende inflitte a seguito di una violazione delle regole di concorrenza – Inclusione – Portata – Modifica delle disposizioni applicate che era ragionevolmente prevedibile al momento in cui le infrazioni di cui trattasi sono state commesse – Insussistenza di una violazione del principio di irretroattività (Art. 101 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 49) (v. punti 136‑138)

10.                     Concorrenza – Regole dell’Unione – Ambito di applicazione territoriale – Intesa tra imprese con sede all’esterno dello Spazio economico europeo, che però è stata attuata e produce i suoi effetti nel mercato interno – Vendita nell’Unione del prodotto oggetto del cartello – Competenza della Commissione ad applicare le regole di concorrenza dell’Unione – Ammissibilità con riguardo al diritto internazionale pubblico – Intervento di controllate, agenti o succursali con sede all’esterno dell’Unione – Irrilevanza (Art. 101 TFUE; accordo SEE, art. 53) (v. punti 149‑152)

11.                     Concorrenza – Regole dell’Unione – Ambito di applicazione territoriale – Attuazione dell’intesa all’interno dell’Unione – Impresa verticalmente integrata che dispone di unità di produzione con sede al di fuori dello Spazio economico europeo – Incorporazione dei prodotti oggetto del cartello in prodotti finiti da parte di dette unità di produzione – Vendita di detti prodotti finiti nello Spazio economico europeo da parte dell’impresa integrata – Inclusione (Art. 101 TFUE; accordo SEE, art. 53) (v. punto 153)

12.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Fissazione dell’importo di base – Determinazione del valore delle vendite – Vendite realizzate in relazione diretta o indiretta con l’infrazione – Incorporazione dei prodotti oggetto del cartello in prodotti finiti da parte di unità di produzione integrate verticalmente nell’impresa incriminata – Vendita dei prodotti finiti nello Spazio economico europeo da parte dell’impresa incriminata – Considerazione del valore di vendita dei prodotti finiti per la sola frazione di tale valore corrispondente al valore dei prodotti oggetto del cartello – Ammissibilità (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 13) (v. punti 156, 167‑178)

13.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Fissazione dell’importo di base – Determinazione del valore delle vendite – Metodo di calcolo definito dagli orientamenti – Obbligo della Commissione di applicare gli orientamenti nel rispetto del principio di parità di trattamento – Commissione dotata di un ampio potere discrezionale quanto al metodo di calcolo delle ammende (Art. 101, § 1, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02) (v. punti 182‑186)

14.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Fissazione dell’importo di base – Determinazione del valore delle vendite – Anno di riferimento – Ultimo anno completo interessato dall’infrazione – Eccezionalità di quest’ultima – Considerazione del valore medio annuo delle vendite per tutta la durata dell’infrazione – Ammissibilità (Art. 101, § 1, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 13) (v. punti 190‑198)

15.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Adeguamento dell’importo di base – Importo massimo – Calcolo – Fatturato rilevante – Fatturato cumulato dell’insieme di società costitutive dell’entità economica che agisce come impresa (Art. 101, § 1, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2) (v. punti 214‑221)

16.                     Concorrenza – Procedimento amministrativo – Rispetto dei diritti della difesa – Accesso al fascicolo – Portata – Diniego di comunicazione di un documento – Conseguenze – Necessità di distinguere, a livello di onere della prova incombente sull’impresa interessata, tra i documenti a carico e quelli a favore (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 27, § 2; regolamento della Commissione n. 773/2004, art. 15) (v. punti 240‑250)

17.                     Concorrenza – Procedimento amministrativo – Obblighi della Commissione – Osservanza di un termine ragionevole – Criteri di valutazione – Violazione – Insussistenza (Art. 101 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 41 e 47) (v. punti 256‑263, 268)

18.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Margine di discrezionalità riservato alla Commissione – Limiti – Rispetto del principio di proporzionalità – Portata – Fissazione dell’ammenda in proporzione agli elementi di valutazione della gravità dell’infrazione (Art. 101, § 1, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2) (v. punti 271, 272)

Oggetto

In via principale, domanda di annullamento parziale della decisione C (2012) 8839 final della Commissione, del 5 dicembre 2012, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.437 – Tubi catodici per schermi di televisori e computer), e, in subordine, domanda di soppressione o di riduzione dell’importo delle ammende inflitte alla ricorrente.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Koninklijke Philips Electronics NV è condannata alle spese.