Language of document :

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Prahova (Romania) il 16 agosto 2023 – Weatherford Atlas Gip SA / Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

(Causa C-527/23, Weatherford Atlas Gip)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul Prahova

Parti nel procedimento principale

Attrice: Weatherford Atlas Gip SA

Convenute: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

Questioni pregiudiziali

1)    Se l’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto 1 , letto alla luce del principio di neutralità fiscale, debba essere interpretato nel senso che esso osta a che, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, l’autorità tributaria neghi a un soggetto passivo il diritto di detrarre l’imposta sul valore aggiunto assolta per i servizi amministrativi acquistati, qualora si constati che tutti i costi registrati per i servizi acquistati sono stati inclusi nelle spese generali del contribuente e quest’ultimo effettua soltanto operazioni imponibili, che la prestazione di servizi è espressamente confermata dall’autorità tributaria e che il trattamento fiscale applicato è quello dell’inversione contabile (il che escluderebbe un danno per l’Erario).

2)    Se, ai fini dell’interpretazione delle disposizioni degli articoli 2 e 168 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, i servizi di gestione e di amministrazione (ossia i servizi di assistenza e di consulto in vari settori, di consulenza finanziaria e legale) prestati tra società infragruppo a beneficio di diversi membri di quest’ultimo possano essere considerati da ciascun membro in parte come utilizzati ai fini di operazioni imponibili, ossia acquistati per le proprie necessità.

3)    Se, ai fini dell’interpretazione delle disposizioni dell’articolo 2 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, qualora sia accertato che i servizi infragruppo non sono prestati a favore di uno dei membri del gruppo, si possa considerare soggetto passivo che agisce in quanto tale la società facente parte del gruppo ma che si ritiene non abbia beneficiato di tali servizi.

____________

1 GU 2006, L 347, pag. 1.