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Ordinanza della Corte (Nona Sezione) dell’8 aprile 2024 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rayonen sad Lukovit - Bulgaria) – Procedimento penale a carico di IC

(Causa C-558/231 , Dramanova2 )

(Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Irricevibilità manifesta – Risposta che può essere chiaramente dedotta dalla giurisprudenza – Proprietà intellettuale – Atto lesivo dei diritti di proprietà intellettuale – Sanzioni penali e amministrative – Principio di legalità dei reati e delle pene)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Rayonen sad Lukovit

Parte nel procedimento penale principale

IC

Altra parte nel procedimento: Rayonna prokuratura Lovech, TO Lukovit

Dispositivo

Le questioni prima e seconda della domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rayonen sad Lukovit (Tribunale distrettuale di Lukovit, Bulgaria), con decisione del 6 settembre 2023, sono manifestamente irricevibili.

L’articolo 49, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea dev’essere interpretato nel senso che:

il principio di legalità dei reati e delle pene non osta a una normativa nazionale che prevede, in caso di uso nel commercio di un marchio senza il consenso del titolare del diritto esclusivo su tale marchio, che la stessa condotta possa essere qualificata sia come illecito amministrativo sia come reato, senza contenere criteri che permettano di distinguere l’illecito amministrativo dal reato, dato che gli elementi costitutivi dell’uno e dell’altro sono descritti in termini identici nel codice penale e nella legge sui marchi.

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1 GU C, C/2023/644.

1 Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.