Edizione provvisoria
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
presentate il 25 aprile 2024 (1)
Causa C‑228/23
Association AFAÏA
contro
Institut national de l’origine et de la qualité (INAO),
con l’intervento di:
Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation
[Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia)]
«Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Produzione biologica – Regolamento (UE) 2018/848 – Utilizzo di concimi, ammendanti e nutrienti nella produzione biologica – Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 – Allegato II – Nozioni di allevamento industriale e allevamento senza terra – Criteri per stabilire se un allevamento debba essere qualificato come industriale ai sensi dell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165»
1. Nell’ambito del presente rinvio pregiudiziale, la Corte è chiamata a interpretare la nozione di allevamento industriale (2) di cui al regolamento (UE) 2018/848 (3) e al regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 (4).
2. La controversia principale si inserisce in un contesto di crescita della produzione biologica (5), che si riflette nel diritto dell’Unione. Una delle questioni sollevate riguarda la fertilizzazione dei terreni destinati a questa produzione (6), il cui regime ancora non è stato disciplinato con la giusta precisione dal legislatore europeo.
3. Il regolamento 2018/848 e il regolamento di esecuzione 2021/1165 autorizzano, a titolo di deroga e a determinate condizioni, l’uso di effluenti non biologici nell’agricoltura biologica (7) derivanti dall’allevamento convenzionale (8). La principale restrizione imposta dalle sue norme all’uso di questo tipo di effluenti consiste nella mancata provenienza dall’allevamento industriale. Il rinvio pregiudiziale cerca di determinare, precisamente, quale sia il significato di quest’ultima nozione.
I. Contesto normativo: diritto dell’Unione
A. Regolamento 2018/848
4. Ai sensi dell’articolo 4 («Obiettivi»):
«La produzione biologica persegue i seguenti obiettivi generali: (…) b) conservare a lungo termine la fertilità dei suoli, (…) d) contribuire efficacemente a un ambiente non tossico, e) contribuire a criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e soddisfare, in particolare, le specifiche esigenze comportamentali degli animali secondo la specie (…)».
5. L’articolo 5 («Principi generali») così stabilisce:
«La produzione biologica è un sistema di gestione sostenibile che si basa sui seguenti principi generali:
a) rispettare i sistemi e i cicli naturali e mantenere e migliorare lo stato dei suoli, delle acque e dell’aria, la salute dei vegetali e degli animali e l’equilibrio tra di essi;
(…)
d) produrre un’ampia varietà di alimenti e altri prodotti agricoli e dell’acquacoltura di elevata qualità che rispondano alla domanda dei consumatori di prodotti ottenuti con procedimenti che non danneggino l’ambiente, la salute umana, la salute dei vegetali o la salute e il benessere degli animali;
(…)
g) limitare l’uso di fattori di produzione esterni; qualora siano necessari fattori di produzione esterni ovvero non esistano le pratiche e i metodi di gestione appropriati di cui alla lettera f), i fattori di produzione esterni si limitano a:
i) fattori di produzione provenienti da produzione biologica; per quanto concerne il materiale riproduttivo vegetale, si dà priorità alle varietà selezionate per la loro capacità di rispondere alle esigenze e agli obiettivi specifici dell’agricoltura biologica,
ii) sostanze naturali o derivate da sostanze naturali,
iii) concimi minerali a bassa solubilità,
(…)
j) mantenere un elevato livello di benessere degli animali rispettando le esigenze specifiche delle specie».
6. L’articolo 9 («Norme generali di produzione)», paragrafo 3, dispone quanto segue:
«Per i fini e gli usi di cui agli articoli 24 e 25 e all’allegato II, solo i prodotti e le sostanze autorizzati a norma di tali disposizioni possono essere utilizzati nella produzione biologica, purché il loro uso sia stato autorizzato anche nella produzione non biologica in conformità delle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione e, se del caso, in conformità delle disposizioni nazionali basate sul diritto dell’Unione.
(…)».
7. A norma dell’articolo 12 («Norme di produzione vegetale»), paragrafo 1:
«Gli operatori che producono vegetali o prodotti vegetali si conformano, in particolare, alle norme dettagliate di cui all’allegato II, parte I».
8. L’articolo 14 («Norme di produzione animale»), paragrafo 1, così stabilisce:
«Gli operatori del settore della produzione animale si conformano, in particolare, alle norme dettagliate di produzione di cui all’allegato II, parte II, e agli atti di esecuzione di cui al paragrafo 3 del presente articolo».
9. Nell’articolo 24, («Autorizzazione di prodotti e sostanze utilizzati per l’uso nella produzione biologica») si legge:
«1. La Commissione può autorizzare l’utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica, includendo i prodotti e le sostanze autorizzati in elenchi ristretti per i seguenti scopi:
(…)
b) come concimi, ammendanti e nutrienti;
(...)
3. L’autorizzazione all’utilizzo dei prodotti e delle sostanze di cui al paragrafo 1 nella produzione biologica è soggetta ai principi stabiliti nel capo II e ai seguenti criteri, da considerarsi nel loro complesso:
(…)
d) nel caso dei prodotti di cui al paragrafo 1, lettera b), il loro uso è essenziale per sviluppare o mantenere la fertilità del suolo o per soddisfare specifici bisogni di nutrimento delle colture o per realizzare specifici scopi di miglioramento del suolo;
(…)».
10. L’allegato II, parte I («Norme di produzione vegetale»), indica quanto segue:
«Alla produzione biologica vegetale si applicano le norme stabilite nella presente parte, in aggiunta alle norme di produzione di cui agli articoli da 9 a 12.
1. Requisiti di carattere generale
(…)
1.9 Gestione e fertilizzazione del suolo
(…)
1.9.2. La fertilità e l’attività biologica del suolo sono mantenute e potenziate:
(…)
c) in tutti i casi, mediante la concimazione con effluenti di allevamento o con sostanza organica, entrambi preferibilmente compostati, di produzione biologica.
1.9.3. Se le esigenze nutrizionali dei vegetali non possono essere soddisfatte mediante le misure di cui ai punti 1.9.1 e 1.9.2, è consentito utilizzare unicamente, e solo nella misura necessaria, i concimi e gli ammendanti autorizzati a norma dell’articolo 24 per l’uso nella produzione biologica.
(…)».
11. L’allegato II, parte II («Norme di produzione animale»), così dispone:
«Le norme stabilite nella presente parte, in aggiunta alle norme di produzione di cui agli articoli 9, 10, 11 e 14, si applicano alla produzione animale biologica.
1. Requisiti di carattere generale
1.1 Tranne nel caso dell’apicoltura, è vietata la produzione animale «senza terra», in cui l’agricoltore che intende produrre animali biologici non gestisce terreni agricoli e non ha stipulato un accordo scritto di cooperazione con un agricoltore per quanto riguarda l’uso di unità di produzione biologiche o di unità di produzione in conversione per tali animali.
(…)
1.4. 2.1 (…) gli animali biologici pascolano su terreni biologici (…)
1.6.3. La densità di allevamento nei fabbricati assicura il conforto e il benessere degli animali, oltre a tener conto delle loro esigenze specifiche, e dipende, in particolare, dalla specie, dalla razza e dall’età degli animali. (…)
(...)
1.6.8. Non è consentito l’uso di gabbie, recinti e gabbie “flat decks” per l’allevamento di nessuna specie animale.
(…)».
B. Regolamento di esecuzione 2021/1165
12. L’articolo 2 così stabilisce:
«Ai fini dell’articolo 24, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/848, soltanto i prodotti e le sostanze elencati nell’allegato II del presente regolamento possono essere utilizzati nella produzione biologica come concimi, ammendanti e nutrienti per il nutrimento dei vegetali (…), a condizione che siano conformi alle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione (…)».
13. L’allegato II così prevede:
«I concimi, gli ammendanti e i nutrienti (…) elencati nel presente allegato possono essere utilizzati nella produzione biologica, a condizione che siano conformi:
– alle pertinenti normative nazionali e dell’Unione in materia di prodotti fertilizzanti, in particolare, ove del caso, al regolamento (CE) n. 2003/2003 e al regolamento (UE) 2019/1009; e
(…)
Tali preparati possono essere utilizzati soltanto in conformità delle specifiche e delle restrizioni sull’uso previste dalle rispettive normative nazionali e dell’Unione. Condizioni più restrittive per l’uso nella produzione biologica sono specificate nella colonna di destra delle tabelle.
Nome Prodotti composti o contenenti unicamente le sostanze di seguito elencate | Descrizione, condizioni e limiti specifici |
Letame | prodotto costituito da un miscuglio di deiezioni animali e materiali vegetali (lettiera e materie prime per mangimi) proibito se proveniente da allevamenti industriali |
Letame essiccato e pollina disidratata | proibiti se provenient[i] da allevamenti industriali |
Effluenti di allevamento compostati, compresi pollina e stallatico compostato | proibiti se provenient[i] da allevamenti industriali |
Effluenti di allevamento liquidi | uso: previa fermentazione controllata e/o diluizione adeguata proibiti se provenient[i] da allevamenti industriali
|
(…)».
II. Fatti, controversia e questioni pregiudiziali
14. L’Institut national de l’origine et de la qualité (Istituto nazionale dell’origine e della qualità, Francia; in prosieguo: l’«INAO») è un organo pubblico che, sotto la supervisione del Ministero competente, è incaricato di mettere in pratica la politica dello Stato membro relativa ai segni ufficiali di identificazione di qualità e origine dei prodotti agricoli e agroalimentari.
15. Nel 2020, l’INAO ha modificato la sua «guida alla lettura» (9) dei regolamenti europei per interpretare, in particolare, il divieto, di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 889/2008 (10), dell’uso sui terreni biologici di concimi e ammendanti del terreno di origine animale «provenienti da allevamenti industriali».
16. Secondo la guida alla lettura, si escludono gli effluenti «di allevamenti in sistemi fessurati o a griglia integrale e che superano le soglie definite nell’allegato I della direttiva 2011/92/UE», nonché quelli «di allevamento in gabbie e che superano» le stesse soglie.
17. L’associazione AFAÏA (11) ha chiesto la revoca di questa parte della guida; tuttavia, il 4 febbraio 2020, l’INAO ha respinto la domanda.
18. L’AFAÏA ha chiesto al Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia) l’annullamento della decisione dell’INAO del 4 febbraio 2020 (12). A suo parere, l’INAO non era competente ad adottare misure complementari dei regolamenti (CE) n. 834/2007 (13) e n. 889/2008 e la guida alla lettura contravveniva al senso e alla portata di tali regolamenti. Nell’ambito della controversia in esame si inserisce la domanda di pronuncia pregiudiziale.
19. Secondo il giudice del rinvio, la normativa da applicare è quella vigente all’atto della pronuncia della sentenza, ossia il regolamento 2018/848 e il regolamento di esecuzione 2021/1165. Dopo l’entrata in vigore di entrambi i regolamenti, l’INAO ha aggiornato la guida alla lettura, ma non ha modificato il suo contenuto relativamente alla definizione di allevamento industriale (14).
20. Per il giudice del rinvio:
– esistono divergenze tra le varie versioni linguistiche (15) sulla nozione di allevamento industriale, che non trova alcuna definizione né nel regolamento di esecuzione 2021/1165, né nel regolamento 2018/848, né nelle precedenti norme sull’agricoltura biologica;
– questa nozione è oggetto di interpretazioni diverse a seconda degli Stati membri, giacché alcuni continuano ad assimilarla alla nozione di allevamento senza terra, mentre altri distinguono le due nozioni e definiscono quella di allevamento industriale facendo riferimento a esigenze tecniche, soglie di numero di animali e requisiti alimentari.
21. In questo contesto, il giudice del rinvio sottopone alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’allegato II al regolamento (UE) 2021/1165 (…) debba essere interpretato nel senso che la nozione di allevamento industriale ivi contenuta è equivalente a quella di allevamento “senza terra”.
2) Qualora la nozione di allevamento industriale sia distinta dalla nozione di allevamento “senza terra”, quali siano i criteri da prendere in considerazione per stabilire se un allevamento debba essere qualificato come industriale ai sensi dell’allegato II al regolamento (UE) 2021/1165».
III. Procedimento dinanzi alla Corte di giustizia
22. La domanda di pronuncia pregiudiziale è pervenuta presso la cancelleria della Corte il 12 aprile 2023.
23. Hanno presentato osservazioni scritte l’AFAÏA, i governi finlandese e francese e la Commissione europea.
24. L’AFAÏA, il governo francese e la Commissione hanno partecipato all’udienza tenutasi il 21 febbraio 2024.
IV. Valutazione
A. Sulla prima questione pregiudiziale: differenza tra «allevamento industriale» e «allevamento senza terra»
25. Ai sensi dell’allegato II, primo comma, del regolamento di esecuzione 2021/1165, «[i] concimi, gli ammendanti e i nutrienti elencati nel presente allegato possono essere utilizzati nella produzione biologica, a condizione che siano conformi
– alle pertinenti normative nazionali e dell’Unione in materia di prodotti fertilizzanti, in particolare, ove del caso, al regolamento (CE) n. 2003/2003 e al regolamento (UE) 2019/1009; e
– alla normativa dell’Unione sui sottoprodotti di origine animale, in particolare al regolamento (CE) n. 1069/2009 e al regolamento (UE) n. 142/2011, in particolare gli allegati V e XI».
26. Il terzo comma del citato allegato II precisa che i concimi, gli ammendanti e i nutrienti «possono essere utilizzati soltanto in conformità delle specifiche e delle restrizioni sull’uso previste dalle rispettive normative nazionali e dell’Unione». Nella tabella allegata aggiunge condizioni restrittive per la produzione biologica.
27. Di fatto, questa tabella specifica che nella produzione biologica sono «proibiti se provenienti da allevamenti industriali» i seguenti prodotti: letame (16), letame essiccato e pollina disidratata, effluenti di allevamento compostati, compresi pollina e stallatico compostato, ed effluenti di allevamento liquidi (17).
28. Come evidenzia il giudice del rinvio, non esiste una definizione di allevamento industriale nel regolamento di esecuzione 2021/1165, né nel regolamento 2018/848 o in altre norme del diritto dell’Unione.
29. Inoltre, tantomeno coincidono le differenti versioni linguistiche del regolamento di esecuzione 2021/1165 in merito all’uso dell’espressione allevamento industriale, in quanto alcune versioni utilizzano, in luogo di questa espressione, quella di «allevamento senza terra» (18).
30. Tali circostanze hanno condotto a una pratica eterogenea: alcuni Stati membri equiparano l’allevamento industriale all’allevamento senza terra, mentre altri definiscono l’allevamento industriale facendo riferimento a esigenze tecniche, soglie di numero di animali ed esigenze alimentari, variabili.
31. Queste divergenze causano distorsioni della concorrenza nel mercato interno, oltre a influire negativamente sugli operatori economici coinvolti e sui somministratori di concimi, ammendanti e nutrienti.
32. Né tanto meno il regolamento di esecuzione 2021/1165 attribuisce alle normative nazionali degli Stati membri il compito di definire cosa debba intendersi per allevamento industriale. Ciò determina la necessità che la Corte interpreti questa espressione in modo autonomo e uniforme (19), utilizzando i criteri ermeneutici abituali (20).
1. Interpretazione letterale
33. L’allegato II, terzo comma, del regolamento di esecuzione 2021/1165 non offre alcuna indicazione relativa al significato dell’espressione allevamento industriale, né circa la coincidenza o differenza con quella di «allevamento senza terra». Lo stesso dicasi per il regolamento 2018/848.
34. Avvalersi del criterio letterale risulta particolarmente difficile quando, come nel caso in esame, sussistono molte differenze tra le versioni linguistiche dell’allegato II, terzo comma, del regolamento di esecuzione 2021/1165.
35. Dal confronto tra queste versioni si evince che 21 di queste parlano di allevamento, produzione o attività, che qualificano come industriale (21)intensivo/a (22) o su larga scala (23) Tali termini potrebbero essere considerati equivalenti e, come già anticipato, preferisco utilizzare l’espressione allevamento industriale. Di contro, le versioni in lingua danese, neerlandese e portoghese usano la nozione di produzione (animale) senza terra (24).
36. Conformemente a una giurisprudenza costante della Corte, le diverse versioni linguistiche devono interpretarsi in modo uniforme (25). Nessuna ha un carattere prioritario rispetto alle altre (26).
37. Seguendo l’accezione corrente, è industriale l’attività di allevamento nella quale gli animali si trovano generalmente in una stalla e in condizioni create e controllate artificialmente. Gli animali sono allevati con metodi tipici dell’industria, ossia finalizzati a ottimizzare la produzione nel minor tempo possibile.
38. Solitamente l’allevamento industriale richiede cospicui investimenti, il ricorso ad alimenti arricchiti e l’uso preventivo di antibiotici, nonché un’elevata produttività, ma può causare un notevole inquinamento ambientale. La protezione specifica del benessere animale non rientra necessariamente tra le priorità (27).
39. Neppure la nozione di allevamento senza terra è definita dal regolamento di esecuzione 2021/1165 o da qualunque altra norma del diritto dell’Unione. L’allegato II, parte II, punto 1.1, del regolamento 2018/848 la menziona quando indica che la «produzione animale “senza terra”» è vietata in determinate circostanze (28).
40. L’allevamento senza terra corrisponde, pertanto, a una produzione animale realizzata in recinti artificiali e nella quale l’alimento non proviene dalla superficie dove si trova l’azienda, i cui effluenti si smaltiscono all’esterno (29).
41. Sotto il profilo letterale, l’allevamento industriale include l’allevamento senza terra, ma è una nozione più ampia. Può comprendere allevamenti che, per le loro caratteristiche, pur disponendo di terreni, si qualificano come industriali (30).
42. L’interpretazione grammaticale induce, pertanto, a considerare che concimi, ammendanti e nutrienti, il cui uso nell’agricoltura biologica è vietato dall’allegato II del regolamento di esecuzione 2021/1165, sono quelli provenienti da allevamenti industriali oltre che da quelli senza terra. In un certo senso, l’allevamento senza terra è la forma più estrema, ma non l’unica, di allevamento industriale.
2. Interpretazione storica e sistematica
43. Divergenze tra le versioni linguistiche del regolamento di esecuzione 2021/1165 erano già presenti nella disciplina antecedente [regolamento n. 834/2007 e regolamento n. 889/2008].
44. L’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 834/2007 ammetteva l’uso di concimi e ammendanti autorizzati dalla Commissione, oltre a quelli di origine biologica. Nell’allegato I del regolamento n. 889/2008, la Commissione ammetteva l’uso degli stessi prodotti, ad eccezione di quelli provenienti da «allevamenti industriali» (maggioranza delle versioni) o di «produzione senza terra» (minoranza delle versioni), senza definire queste nozioni.
45. In precedenza, il regolamento (CEE) n. 2092/91 (31), abrogato dal regolamento n. 834/2007, stabiliva quanto segue:
– l’uso del «letame» e il «letame essiccato e deiezioni avicole disidratate» si limitava a quello «proveniente unicamente da allevamenti estensivi ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2328/91» (32). Non si potevano, dunque, utilizzare come concimi questi prodotti nell’agricoltura biologica se provenienti da allevamenti industriali;
– l’uso di «deiezioni animali, composte, inclusa la pollina ed il letame» e di «escrementi liquidi di animali» non era consentito se proveniva da allevamento industriale («proibiti se provenienti da allevamenti industriali» o «allevamenti senza terra» in alcune versioni).
46. L’evoluzione legislativa evidenzia che la nozione di allevamento industriale è stata quella maggiormente utilizzata nella normativa dell’Unione prima del regolamento di esecuzione 2021/1165. Analogamente rivela che la nozione di allevamento senza terra resta inclusa nella nozione più ampia di allevamento industriale.
3. Interpretazione teleologica
47. La regolamentazione dell’Unione sulla produzione biologica si ispira a vari obiettivi, tra i quali emergono, per quanto qui di rilievo, la protezione del benessere animale e la tutela della fiducia dei consumatori nei prodotti etichettati come biologici.
48. La lettura dei considerando primo (33) e secondo (34) del regolamento 2018/848, nonché del suo articolo 4, evidenzia che la tutela del benessere animale è un obiettivo di tali disposizioni, nel rispetto dell’articolo 13 TFUE. Ai sensi di quest’ultimo, l’Unione e gli Stati membri «tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti» nella formulazione e nell’attuazione delle loro politiche (35).
49. La Corte ha dichiarato che, «[s]ottolineando più volte la propria volontà di assicurare un elevato livello di benessere animale nel contesto dell’agricoltura biologica, il legislatore dell’Unione ha inteso mettere in evidenza che tale modo di produzione agricola è caratterizzato dall’osservanza di norme rinforzate in materia di benessere degli animali in tutti i luoghi e in tutte le fasi di detta produzione in cui sia possibile migliorare ulteriormente tale benessere» (36).
50. La salvaguardia del benessere animale nella produzione biologica esige la riduzione dell’uso di effluenti che provengono dall’allevamento industriale. L’allevamento estensivo, al contrario, risulta compatibile con un livello elevato di benessere animale, pur non essendo biologico.
51. Il sesto considerando del regolamento 2018/848 dichiara che il quadro giuridico della produzione biologica è volto, tra l’altro, a «mantenere e giustificare la fiducia dei consumatori nei prodotti etichettati come biologici».
52. Le legittime aspettative dei consumatori di prodotti biologici si garantiscono meglio se le materie prime nell’agricoltura biologica provengono da fonti biologiche (o, qualora queste non siano sufficienti, se si utilizzano materie prime non biologiche, ma autorizzate espressamente dalla Commissione, al fine di evitare il maggior numero possibile di contaminanti). Nel caso dei concimi, l’esclusione di quelli provenienti da allevamenti industriali riflette la stessa logica.
53. L’incidenza di questi due obiettivi sull’interpretazione dell’espressione allevamento industriale coincide con quella derivante dall’applicazione dei criteri letterale e storico. Oltretutto, questa interpretazione è coerente con l’allegato II, parte I, punti 1.9.2, lettera c), e 1.9.3, del regolamento 2018/848 che prevede, di norma, l’uso preferenziale di effluenti di allevamento o sostanza organica di produzione biologica nell’agricoltura biologica.
54. Solo in via eccezionale, quando la fertilità del suolo e le esigenze nutrizionali dei vegetali non possono essere soddisfatte mediante effluenti di allevamento o sostanza organica di produzione biologica, può applicarsi l’articolo 24, paragrafo 4, lettera d), del regolamento 2018/848. Ai sensi di questo ultimo, è consentito l’uso (e solo nella misura necessaria) di concimi, ammendanti e nutrienti (non biologici) espressamente autorizzati dalla Commissione, non provenienti dall’allevamento industriale, ai sensi dell’allegato II, terzo comma, del regolamento di esecuzione 2021/1165.
55. Questa eccezione alla regola generale deve essere oggetto di una interpretazione restrittiva, coerentemente con gli obiettivi della norma sull’agricoltura biologica (37).
56. Al contrario, limitando il divieto dell’uso nell’agricoltura biologica solo agli effluenti provenienti da allevamenti senza terra, si privilegerebbe un’interpretazione eccessivamente restrittiva della limitazione di cui all’allegato II, terzo comma, del regolamento di esecuzione 2021/1165.
57. In udienza, l’AFAÏA ha difeso giustamente questa interpretazione estensiva, sostenendo che così si garantisce la disponibilità di effluenti per un’agricoltura biologica in costante aumento e si evita il ricorso a concimi chimici, più nocivi per l’ambiente e per la fertilità del suolo a lungo termine. Tuttavia, secondo i dati forniti dal governo francese in udienza, questa interpretazione non sarebbe necessaria, al momento, per garantire una disponibilità sufficiente di effluenti per l’agricoltura biologica (38).
58. Gli obiettivi di proteggere il benessere degli animali e soddisfare le legittime aspettative dei consumatori di prodotti biologici si garantiscono meglio, ripeto, comprendendo che gli effluenti provenienti dall’allevamento convenzionale (il cui uso è consentito nell’agricoltura biologica) non derivano dall’allevamento industriale. In questa ultima nozione si include, ovviamente, l’allevamento senza terra, ma anche altre modalità di produzione, come quella con terreni insufficienti e limitati.
59. In sintesi, ritengo che la corretta interpretazione dell’allegato II, terzo comma, del regolamento di esecuzione 2021/1165 induca a dichiarare che la nozione di «allevamento senza terra» sia più ristretta e non equivalga a quella di allevamento industriale. Quest’ultima ricomprende l’altra, in modo che i concimi, ammendanti e nutrienti che provengono dall’allevamento industriale, e non solo dalla produzione senza terra, non sono ammissibili nella produzione biologica.
B. Sulla seconda questione pregiudiziale
60. Il giudice del rinvio formula la seconda questione partendo dal presupposto (che condivido) che la nozione di allevamento industriale sia distinta da quella di allevamento senza terra. Con tale questione, chiede quali siano i criteri da prendere in considerazione per stabilire se un allevamento sia qualificato come industriale ai sensi dell’allegato II del regolamento 2021/1165.
61. Come ho già ribadito, il legislatore dell’Unione non ha stabilito cosa intende per allevamento industriale ai fini dell’applicazione del regolamento di esecuzione 2021/1165. Nonostante questa mancata regolamentazione, la Corte può offrire al giudice del rinvio indicazioni utili per interpretare tale nozione, senza arrogarsi alcuna funzione legislativa (39).
62. Due testi divulgativi provenienti, rispettivamente, dalla Commissione e da un gruppo di esperti da questa ultima convocati fanno luce al riguardo.
1. Guida della Commissione del 1995
63. La guida di applicazione del regolamento n. 2092/91, elaborata dalla Commissione nel 1995 (40), chiariva che la normativa dell’Unione escludeva l’uso di effluenti provenienti da allevamenti industriali in considerazione delle tecniche di allevamento intensivo impiegate e per la presenza negli effluenti di residui indesiderati (41).
64. La guida riconosceva che l’allevamento industriale è privo di una definizione disciplinata nel diritto dell’Unione e che spetta agli Stati membri delimitare l’ambito di applicazione di questa nozione. Ciò nonostante, la Commissione ha suggerito l’inclusione di aziende che presentino queste due caratteristiche:
– da una parte, una struttura che impedisce agli animali di muoversi a 360 gradi o che li mantiene prevalentemente al buio o in piedi, includendo i sistemi di allevamento in batteria nel caso del pollame e altri animali, e le unità di polli da ingrasso con una densità superiore a 25 kg per metro quadrato;
– dall’altra, la mancanza di terre destinate alla produzione agricola vegetale che permettono l’uso di letame.
2. Nota del gruppo di esperti del 2021
65. Nel 2021 la Commissione ha convocato un gruppo di esperti per individuare, tra gli altri incarichi, i criteri di restrizione dell’uso di concimi di determinate origini, il che significa precisare la portata dell’«allevamento industriale». Nella nota pubblicata da questo gruppo (42) si afferma che non è stato possibile fornire una definizione precisa ma che si può procedere all’applicazione di questa nozione attraverso l’uso congiunto di indizi o criteri che denotano o meno l’esistenza di un allevamento industriale.
66. Tra i criteri che dimostrano l’esistenza di un allevamento industriale, la nota EGTOP 2021 cita i seguenti: allevamenti di animali in gabbie (pollame, conigli, ecc.); sistemi che impediscono agli animali una mobilità, una rotazione, a 360 gradi; sistemi di allevamento senza terra; animali destinati alla produzione di pelletteria; densità di animali nelle strutture per il nutrimento (abbeveratoi) superiore a un determinato limite; condizioni relative al benessere animale (sistemi di stabulazione, pavimento completo, illuminazione, ecc.); aziende che prevedono trasporti di lunga distanza; uso preventivo di antibiotici; uso di mangimi con organismi geneticamente modificati.
67. Tra i criteri per considerare un allevamento convenzionale come non industriale, la nota EGTOP 2021 elenca i seguenti: l’allevamento in libertà; il rispetto dei regimi di qualità (come Label Rouge, Compassion in World Farming, sistemi nazionali di qualità, ecc.) o di sistemi di vendita in fattoria e di certificazione territoriale (denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta); l’uso limitato di antibiotici in maniera simile all’allevamento biologico; la presenza di materiali da lettiera di origine vegetale per aumentare il contenuto organico del terreno; la limitazione della densità di animali nelle mangiatoie e negli abbeveratoi; il rispetto della legislazione dell’Unione in materia di benessere animale; l’uso di materie prime di origine locale.
3. Altri testi e impostazione della risposta della Corte
68. Oltre ai due testi citati sussistono disposizioni dell’Unione che si riferiscono ad aziende industriali di animali. È il caso dell’articolo 4 della direttiva 2011/92/UE (43), che sottopone a valutazione dell’impatto ambientale i progetti di cui all’allegato I, tra i quali figurano (al punto 17) determinati «[i]mpianti per l’allevamento intensivo di pollame o di suini» (44).
69. Come esposto in udienza, queste disposizioni della direttiva 2011/92 hanno come ambito di applicazione i procedimenti di valutazione ambientale, ma possono fungere da indizi (approssimativi) per determinare il carattere industriale delle rispettive aziende (45).
70. Basandosi su questi elementi di riferimento, la Corte può fornire al giudice del rinvio alcune indicazioni, orientative, su quali effluenti dell’allevamento sono ammissibili nell’agricoltura biologica, non provenendo da un allevamento industriale.
71. Occorrerebbe distinguere tre tipi di effluenti, ossia: a) quelli provenienti dall’allevamento biologico; b) quelli provenienti dall’allevamento convenzionale, estensivo o non industriale; e c) quelli provenienti dall’allevamento industriale.
a) Effluenti provenienti dall’allevamento biologico
72. Il regolamento 2018/848 impone, per l’agricoltura biologica, l’uso preferenziale di effluenti e altri concimi provenienti dall’allevamento biologico [allegato II, parte I, punto 1.9.2, lettera c)].
73. Detti effluenti e concimi non possono provenire dall’allevamento industriale, il quale non risulta qualificabile come produzione animale biologica ai sensi del regolamento 2018/848 e delle sue norme di applicazione.
b) Effluenti provenienti dall’allevamento convenzionale estensivo o non industriale
74. Come già spiegato, l’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento 2018/848 consente, in via eccezionale, che la Commissione autorizzi l’utilizzo di taluni prodotti e sostanze come concimi, ammendanti e nutrienti per l’uso nella produzione biologica mediante un sistema di elenchi ristretti.
75. Il regolamento di esecuzione 2021/1165 elenca questi prodotti e sostanze nell’allegato II. Il terzo comma di quest’ultimo precisa che gli uni e le altre «possono essere utilizzati soltanto in conformità delle specifiche e delle restrizioni sull’uso previste dalle rispettive normative nazionali e dell’Unione». Quale ulteriore restrizione per l’agricoltura biologica aggiunge il divieto di uso di effluenti provenienti da allevamenti industriali.
76. Questo elenco autorizza, in definitiva, l’uso di concimi ed effluenti provenienti dall’allevamento convenzionale (non biologico) non industriale ai fini della produzione vegetale biologica.
77. Non nutro alcun dubbio sul fatto che l’allevamento convenzionale non industriale ricomprenda l’allevamento convenzionale estensivo, cosicché i suoi effluenti possono essere utilizzati in base all’allegato II del regolamento di esecuzione 2021/1165.
78. Al fine di stabilire cosa si intende per allevamento estensivo, è utile fare riferimento alla guida della Commissione del 1995 che, relativamente ai bovini, rimanda all’articolo 6, paragrafo 5, del regolamento n. 2328/91 (46), oltre ai criteri menzionati dalla Commissione per gli altri tipi di animali, conformemente ai vari regolamenti dell’Unione.
79. Più complessa è la distinzione tra i criteri applicabili alla nozione di allevamento convenzionale non industriale. Tale nozione si dedurrà, a sensu contrario, da quella di allevamento industriale, tenendo presente che tutto l’allevamento industriale sarà convenzionale, giacché non soddisfa i requisiti della produzione animale biologica.
c) Effluenti provenienti dall’allevamento industriale
80. Ai fini della produzione vegetale biologica, l’allegato II del regolamento 2021/1165 vieta, ribadisco, l’uso di letame proveniente dall’allevamento industriale. Per l’interpretazione di quest’ultima espressione, alla luce della guida della Commissione del 1995 e della nota EGTOP 2021, rilevano i seguenti criteri qualitativi, elencati in modo non esaustivo:
– il metodo di allevamento degli animali. L’allevamento in gabbie, recinti o gabbie “flat decks” è una caratteristica propria dell’allevamento industriale (47) e l’allevamento in libertà indica, in linea di principio, che la produzione animale non è di tipo industriale;
– la mobilità degli animali. L’uso di sistemi che impediscono agli animali una mobilità a 360 gradi è un altro elemento tipico dell’allevamento industriale. Ovviamente, la produzione industriale non ricorre né al pascolo né alla transumanza, pratiche tipiche dell’allevamento estensivo e della produzione biologica;
– la disponibilità di terre per l’allevamento. In mancanza di terre oltre ai recinti aziendali, si avrà un allevamento senza terra, per sua natura industriale, in quanto gli alimenti per gli animali provengono dall’esterno e gli effluenti non possono essere assorbiti senza rischi dalla terra. Dunque, un allevamento con terra deve avere una superficie minima per animale per essere definito non industriale. La densità, come è logico, varia da una specie all’altra e deve garantire la possibilità di ricavare una quantità di alimenti per gli animali e di utilizzare una parte degli effluenti come fertilizzante;
– le pratiche zootecniche e le condizioni dei recinti nell’allevamento. La disponibilità di abbeveratoi e mangiatoie per capo di bestiame e le condizioni relative al benessere animale (sistemi di stabulazione, pavimento completo, illuminazione, ecc.) sono rilevanti. L’uso di griglie e di fessure in luogo di un pavimento completo è un indizio di allevamento industriale, così come la mancanza di pavimenti asciutti e con lettiera di origine vegetale per il riposo degli animali (48);
– il tipo di alimentazione degli animali. L’alimentazione proveniente dall’esterno dell’azienda e con l’impiego di mangimi è tipica dell’allevamento industriale, analogamente alla mancanza di accesso a pascoli o foraggi come alimento;
– i sistemi di profilassi. L’uso generalizzato di trattamenti preventivi a base di determinati medicinali veterinari è un indizio di allevamento industriale, nel quale gli animali sono allevati ammassati e il rischio di epidemie è maggiore;
– l’uso, parimenti generalizzato, di sostanze destinate a stimolare la crescita o la produzione, di ormoni o di sostanze analoghe per controllare la riproduzione o ad altri scopi (49).
81. A differenza di quanto proposto dal governo francese, il criterio quantitativo del numero di animali, non collegato alla superficie dell’allevamento, non mi sembra idoneo per definire, da solo, l’allevamento industriale. Il numero di animali può essere indicativo dell’allevamento industriale, ma non un criterio applicabile in modo isolato e al di là dei criteri qualitativi menzionati in precedenza.
82. L’allegato I, punto 17, della direttiva 2011/92 stabilisce certamente delle soglie per numero di animali ai fini della valutazione dell’impatto ambientale degli allevamenti intensivi di pollame e suini. Tuttavia, le grandi dimensioni di un allevamento non implicano necessariamente il suo carattere industriale, benché occorra molto terreno per non rientrare in questa categoria (50). Ad ogni modo, un grande allevamento può avere un elevato impatto ambientale e per questo la direttiva 2011/92 esige che si valuti la sua ripercussione sull’ambiente, il che non accade con un piccolo allevamento, anche se intensivo.
V. Conclusione
83. Alla luce di quanto precede, propongo alla Corte di rispondere al Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia) nei seguenti termini:
«L’allegato II, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione, del 15 luglio 2021, che autorizza l’utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi,
deve essere interpretato nel senso che:
– la nozione di “allevamento senza terra” è più ristretta e non equivale a quella di “allevamento industriale”, che la ricomprende. Nella produzione vegetale biologica non possono essere utilizzati concimi, ammendanti e nutrienti provenienti dall’allevamento industriale né, a fortiori, quelli provenienti dall’allevamento senza terra;
– per qualificare un allevamento come industriale, ai sensi dell’allegato II, terzo comma, del regolamento di esecuzione 2021/1165 possono utilizzarsi, tra gli altri, i seguenti criteri qualitativi: il sistema di allevamento degli animali, la loro possibilità di muoversi, la disponibilità di terre per l’allevamento e la densità di animali su di esse, le pratiche zootecniche e le condizioni dei recinti dell’allevamento, il tipo de alimentazione degli animali, i sistemi di profilassi e l’uso di sostanze chimiche per aumentare la crescita o controllare la riproduzione».