Language of document : ECLI:EU:C:2020:260

Cause riunite C370/17 e C37/18

Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile (CRPNPAC)
contro
Vueling Airlines SA

e

Vueling Airlines SA
contro
Jean-Luc Poignant

[domande di pronuncia pregiudiziale
proposte dal tribunal de grande instance de Bobigny e dalla Cour de cassation (Francia)]

 Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 2 aprile 2020

«Rinvio pregiudiziale – Lavoratori migranti – Previdenza sociale – Regolamento (CEE) n. 1408/71 – Legislazione applicabile – Articolo 14, punto 1, lettera a) – Lavoratori distaccati – Articolo 14, punto 2, lettera a), i) – Persona che di norma esercita un’attività subordinata nel territorio di due o più Stati membri e dipendente da una succursale o da una rappresentanza permanente dell’impresa nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel quale essa ha la propria sede – Regolamento (CEE) n. 574/72 – Articolo 11, paragrafo 1, lettera a) – Articolo 12 bis, paragrafo 1 bis – Certificato E 101 – Effetto vincolante – Certificato ottenuto o fatto valere in modo fraudolento – Competenza del giudice dello Stato membro ospitante ad accertare la frode e a disapplicare il certificato – Articolo 84 bis, paragrafo 3, del regolamento n. 1408/71 – Cooperazione tra istituzioni competenti – Autorità di cosa giudicata penale in sede civile – Primato del diritto dell’Unione»

1.        Previdenza sociale – Lavoratori migranti – Legislazione applicabile – Personale navigante di un’impresa che effettua trasporti internazionali di passeggeri dipendente da una succursale o da una rappresentanza permanente di tale impresa nel territorio di uno Stato membro diverso da quello della sua sede – Nozioni di succursale, di rappresentanza permanente e di dipendenza – Interpretazione autonoma

[Regolamenti del Consiglio n. 1408/71, art. 14, punto 2, a), i), e n. 44/2001, art. 19, punto 2, a)]

(v. punti 55‑57)

2.        Previdenza sociale – Lavoratori migranti – Legislazione applicabile – Lavoratori distaccati in uno Stato membro diverso da quello di stabilimento del datore di lavoro – Certificato E 101 rilasciato dall’istituzione competente dello Stato membro di stabilimento – Efficacia probatoria nei confronti delle istituzioni di previdenza sociale degli altri Stati membri nonché nei confronti degli organi giurisdizionali di questi ultimi – Certificato ottenuto o invocato in modo fraudolento – Diritto del giudice nazionale di accertare l'esistenza di una frode e di disapplicare il certificato – Presupposti

[Art. 4, § 3, TUE; art. 288, comma 2, TFUE; regolamenti del Consiglio n. 1408/71, artt. 14, punto 1, a), 84 bis, § 3, e n. 574/72, art. 11, § 1, a)]

(v. punti 61‑63, 66‑81, 86, dispositivo 1)

3.        Previdenza sociale – Lavoratori migranti – Legislazione applicabile – Lavoratori distaccati in uno Stato membro diverso da quello di stabilimento del datore di lavoro – Certificato E 101 rilasciato dall’istituzione competente dello Stato membro di stabilimento – Efficacia probatoria nei confronti delle istituzioni di previdenza sociale degli altri Stati membri nonché nei confronti degli organi giurisdizionali di questi ultimi – Certificato ottenuto o invocato in modo fraudolento – Condanna penale del datore di lavoro basata su un accertamento definitivo di frode operato in violazione del diritto dell'Unione – Autorità di cosa giudicata – Giudici civili tenuti a porre a carico del datore di lavoro, per il solo fatto di tale condanna, il risarcimento dei danni – Inammissibilità

(Art. 4, § 3, TUE; regolamento del Consiglio n. 574/72, art. 11, § 1)

(v. punti 88‑92, 94‑98, dispositivo 2)

Sintesi

Nella sua sentenza CRPNPAC (cause riunite C‑370/17 e C‑37/18), pronunciata il 2 aprile 2020, la Grande Sezione della Corte è stata chiamata a interpretare il regolamento n. 574/72 (1) nell’ambito di un’asserita frode nel rilascio, ai sensi del regolamento n. 1408/71 (2), di certificati di previdenza sociale E 101 (certificati attestanti il distacco di lavoratori). Essa ha dichiarato che i giudici nazionali dello Stato membro in cui i lavoratori sono distaccati, qualora siano in possesso di indizi di una simile frode, possono accertare definitivamente l’esistenza di tale frode e disapplicare detti certificati solo ove siano soddisfatte talune condizioni ben determinate. Inoltre, un giudice civile di tale Stato membro non può porre un risarcimento danni a carico di un datore di lavoro che sia stato condannato in sede penale, in violazione del diritto dell’Unione, a causa dell’utilizzo di siffatti certificati, per il solo fatto di detta condanna penale.

Le controversie principali riguardano certificati E 101 utilizzati dalla compagnia aerea Vueling Airlines SA (in prosieguo: la «Vueling»), con sede sociale a Barcellona (Spagna), per il suo personale navigante che esercita le sue attività all’aeroporto Roissy – Charles de Gaulle (Francia). Nel 2014, la Vueling è stata condannata in sede penale per aver impiegato tale personale senza averlo iscritto alla previdenza sociale francese. Tale personale era stato iscritto alla previdenziale spagnola e collocato sotto il regime del distacco di lavoratori. I giudici penali francesi avevano disapplicato i certificati E 101 ottenuti dall’istituzione competente spagnola con la motivazione che tali certificati, rilasciati sulla base dell’articolo 14, punto 1, lettera a), del regolamento n. 1408/71, relativo al distacco di lavoratori (3), avrebbero dovuto, a loro avviso, essere emessi ai sensi dell’articolo 14, punto 2, lettera a), i), di detto regolamento (4), cosicché il personale di cui trattasi avrebbe dovuto essere soggetto alla legislazione previdenziale francese. Secondo tali giudici, la Vueling si era resa colpevole di frode previdenziale.

Nel caso di specie, i giudici del rinvio sono stati aditi nell’ambito di procedimenti civili avviati nei confronti della Vueling e vertenti sui medesimi fatti. Da un lato, la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile (CRPNPAC) e, dall’altro, un ex pilota della Vueling sostenevano di aver subito un danno a causa di tale mancata iscrizione in Francia. In tali circostanze, i giudici del rinvio si sono interrogati sulla competenza dei giudici penali ad accertare l’esistenza di una frode e a disapplicare i certificati E 101, nonché sugli effetti di tale condanna penale sulle domande di risarcimento.

In primo luogo, per quanto riguarda la competenza di un giudice dello Stato membro ospitante ad accertare l’esistenza di una frode e a disapplicare i certificati E 101, la Corte ha anzitutto sottolineato che, nel caso di specie, gli enti previdenziali e i giudici francesi hanno ragionevolmente potuto essere indotti a ritenere di disporre di indizi concreti che facevano pensare che i certificati E 101 di cui trattasi fossero stati ottenuti o fatti valere in modo fraudolento, dal momento che il personale navigante interessato ricadeva, in realtà, nell’articolo 14, punto 2, lettera a), i), di tale regolamento e avrebbe dovuto, di conseguenza, essere soggetto al regime di previdenza sociale francese. La Corte ha tuttavia precisato che tali indizi non sono sufficienti a giustificare che le istituzioni o i giudici dello Stato membro ospitante accertino in modo definitivo l’esistenza di una frode e disapplichino i certificati. Infatti, il certificato E 101 si impone, in linea di principio, fintantoché non venga ritirato o dichiarato invalido dall’istituzione emittente. Se nutre dubbi circa la regolarità del rilascio di un certificato, l’istituzione competente dello Stato membro ospitante deve rivolgersi all’istituzione dello Stato membro emittente nell’ambito della procedura di dialogo prevista all’articolo 84 bis, paragrafo 3, del regolamento n. 1408/71. L’istituzione emittente deve allora riconsiderare la fondatezza di tale rilascio e, se del caso, ritirare il certificato.

La Corte ha sottolineato che, proprio nel contesto di un sospetto di frode, l’attuazione di tale procedura di dialogo riveste un’importanza particolare. Pertanto, la presenza di indizi concreti di frode deve indurre l’istituzione competente dello Stato membro ospitante non a constatare unilateralmente l’esistenza di una frode siffatta, ma ad avviare prontamente la procedura di dialogo. Neppure i giudici dello Stato membro ospitante, dal canto loro, possono ignorare l’esistenza di tale procedimento. Esse possono accertare l’esistenza di una frode e disapplicare i certificati E 101 solo dopo essersi assicurati, da un lato, che la procedura di dialogo è stata prontamente avviata e, dall’altro, che l’istituzione emittente si è astenuta dal procedere a un riesame e dal prendere posizione, entro un termine ragionevole, sugli elementi presentati dall’istituzione competente dello Stato membro ospitante, se del caso, annullando o ritirando i certificati. Se il giudice interessato constata che la procedura di dialogo non è stata avviata, esso deve mettere a sua disposizione tutti gli strumenti giuridici a sua disposizione al fine di garantire che l’istituzione competente dello Stato membro ospitante la avvii.

In secondo luogo, la Corte ha esaminato la questione se una constatazione di frode da parte di un giudice penale che, in violazione del diritto dell’Unione, non ha verificato l’avvio della procedura di dialogo possa produrre effetti vincolanti per un giudice civile che, in linea di principio, è tenuto al rispetto del principio dell’autorità di cosa giudicata penale in sede civile. Pur riconoscendo l’importanza del principio dell’autorità di cosa giudicata, la Corte ha considerato che il principio di effettività del diritto dell’Unione osta a che il giudice civile sia vincolato dagli accertamenti di fatto nonché dalle qualificazioni e interpretazioni giuridiche accolte dal giudice penale e effettuate in violazione di tale diritto. Pertanto, sebbene la condanna pronunciata dai giudici penali nei confronti del datore di lavoro non possa essere rimessa in discussione nonostante la sua incompatibilità con il diritto dell’Unione, né tale condanna né l’accertamento definitivo di frode e le interpretazioni giuridiche, operati in violazione di tale diritto, possono, per contro, consentire ai giudici civili di accogliere domande di risarcimento proposte dalle vittime della condotta di tale datore di lavoro.


1      Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 (GU 1997, L 28, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 647/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005 (GU 2005, L 117, pag. 1).


2      Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 (GU 1997, L 28, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 631/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004 (GU 2004, L 100, pag. 1).


3      In forza di tale disposizione, la persona che esercita un’attività subordinata nel territorio di uno Stato membro presso un’impresa dalla quale dipende normalmente ed è distaccata da questa impresa nel territorio di un altro Stato membro per svolgervi un lavoro per conto della medesima rimane in linea di principio soggetta alla legislazione del primo Stato membro.


4      Tale disposizione riguarda i lavoratori che, in quanto membri del personale navigante di un’impresa che effettua trasporti internazionali di passeggeri, esercitano le loro attività nel territorio di due o più Stati membri e sono dipendenti da una succursale che tale impresa ha stabilito nel territorio di uno Stato membro diverso da quello della sua sede principale.