Language of document : ECLI:EU:C:2012:141

Causa C‑162/10

Phonographic Performance (Ireland) Limited

contro

Irlanda e Attorney General

[domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dalla High Court (Commercial Division) (Irlanda)]

«Diritto d’autore e diritti connessi — Direttiva 2006/115/CE — Articoli 8 e 10 — Nozione di “utente” e di “comunicazione al pubblico” — Diffusione di fonogrammi per mezzo di apparecchi televisivi e/o radio installati nelle camere d’albergo»

Massime della sentenza

1.        Ravvicinamento delle legislazioni — Diritto d’autore e diritti connessi — Direttiva 2006/115 — Diritto di noleggio e di prestito di opere tutelate — Radiodiffusione e comunicazione al pubblico — Utente che effettua un atto di comunicazione al pubblico — Nozione

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/115, art. 8, § 2)

2.        Ravvicinamento delle legislazioni — Diritto d’autore e diritti connessi — Direttiva 2006/115 — Diritto di noleggio e di prestito di opere tutelate — Radiodiffusione e comunicazione al pubblico — Equa remunerazione

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/115, art. 8, § 2)

3.        Ravvicinamento delle legislazioni — Diritto d’autore e diritti connessi — Direttiva 2006/115 — Diritto di noleggio e di prestito di opere tutelate — Radiodiffusione e comunicazione al pubblico — Utente che effettua un atto di comunicazione al pubblico — Nozione

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/115, art. 8, § 2)

4.        Ravvicinamento delle legislazioni — Diritto d’autore e diritti connessi — Direttiva 2006/115 — Diritto di noleggio e di prestito di opere tutelate — Radiodiffusione e comunicazione al pubblico — Equa remunerazione — Limiti — Utilizzazione privata

[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/115, artt. 8, § 2, e 10, § 1, a)]

1.        Il gestore di un albergo, il quale mette a disposizione nelle camere dei clienti apparecchi televisivi e/o radio, cui invia un segnale di trasmissione via radio, è un utente che effettua un atto di comunicazione al pubblico di un fonogramma riprodotto in una radiodiffusione, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale.

Pur trovandosi all’interno della zona di copertura del segnale recante i fonogrammi, tali clienti possono fruire di questi ultimi unicamente grazie al deliberato intervento di detto gestore. Il ruolo di quest’ultimo è pertanto imprescindibile. Poi, i clienti di un un siffatto albergo costituiscono un numero indeterminato di destinatari potenziali, nella misura in cui l’accesso di tali clienti ai servizi dell’albergo in parola è frutto, in via di principio, della scelta specifica di ciascuno di essi e non è soggetto ad altro limite se non la capacità ricettiva dell’albergo stesso. Si tratta quindi effettivamente di «gente in generale». Peraltro, i clienti di un albergo costituiscono un numero di persone abbastanza rilevante, e di conseguenza queste ultime devono essere ritenute un pubblico. Infine, i clienti di un albergo sono qualificabili come i soggetti cui si «mira» e come soggetti «ricettivi». Difatti l’azione compiuta dal gestore di un albergo, diretta a procurare accesso all’opera radiodiffusa ai suoi clienti, costituisce una prestazione di servizi supplementare che influisce sul livello dell’albergo e quindi sul prezzo delle camere. Essa è inoltre idonea ad attirare ulteriori clienti interessati a tale servizio supplementare. Conseguentemente, la diffusione via radio di fonogrammi da parte del gestore di un albergo ha carattere lucrativo.

(v. punti 40-45, 47, dispositivo 1)

2.        Il gestore di un albergo, il quale mette a disposizione nelle camere dei clienti apparecchi televisivi e/o radio, cui invia un segnale di trasmissione, è tenuto al versamento di un’equa remunerazione in forza dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, per la riproduzione del fonogramma in aggiunta all’equa remunerazione per tal motivo dovuta dall’emittente radiofonica.

Quando, infatti, il gestore di un albergo diffonde via radio un fonogramma nelle camere dei clienti, egli utilizza tale fonogramma in modo autonomo e lo trasmette ad un pubblico diverso e ulteriore rispetto a quello considerato dall’atto di comunicazione d’origine. Inoltre, attraverso detta trasmissione, il gestore in parola riceve dei benefici economici che sono indipendenti da quelli ottenuti dall’emittente o dal produttore di fonogrammi.

Impiegando il termine «unica» all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva, il legislatore dell’Unione ha voluto porre in evidenza che gli Stati membri non sono tenuti a prevedere che l’utente verserà svariate remunerazioni distinte a titolo di un medesimo atto di comunicazione al pubblico, bensì che detta remunerazione unica, come risulta chiaramente dalla seconda frase della citata disposizione, sarà suddivisa tra i vari beneficiari dell’equa remunerazione, vale a dire gli artisti interpreti o esecutori e i produttori di fonogrammi. Quanto alla congiunzione coordinata «o», presente nell’espressione «per una radiodiffusione via etere o per una qualsiasi comunicazione al pubblico», essa va interpretata nel senso che una remunerazione è dovuta sia nel caso di una radiodiffusione sia in quello di una comunicazione al pubblico.

(v. punti 51, 54-55, dispositivo 2)

3.        Il gestore di un albergo, il quale mette a disposizione nelle camere dei suoi clienti non apparecchi radio e/o televisivi cui invia un segnale di trasmissione, bensì apparecchi di altro tipo, e fonogrammi in formato fisico o digitale che possono essere riprodotti o ascoltati con questi ultimi, è un utente che effettua un atto di comunicazione al pubblico di un fonogramma, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale. Egli è di conseguenza tenuto, in forza della citata disposizione, al versamento di un’«equa remunerazione» per la riproduzione di tali fonogrammi.

(v. punto 69, dispositivo 3)

4.        L’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/115, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, il quale prevede un’eccezione al diritto ad un’equa remunerazione di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della medesima direttiva, quando si tratta di un’utilizzazione privata, non consente agli Stati membri di esentare il gestore di un albergo, il quale effettua un atto di comunicazione al pubblico di un fonogramma, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della citata direttiva, dall’obbligo di versare la remunerazione in parola.

A tale riguardo non è il carattere privato o meno dell’utilizzo dell’opera da parte dei clienti di un albergo ad essere rilevante al fine di stabilire se il gestore di detto albergo possa avvalersi dell’eccezione relativa ad un’«utilizzazione privata», ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), della direttiva in parola, bensì il carattere privato o meno dell’utilizzazione dell’opera da parte del gestore stesso.

(v. punti 71, 77, dispositivo 4)