Language of document : ECLI:EU:T:2018:542


 


 



Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 13 settembre 2018 – VTB Bank / Consiglio

(causa T734/14)

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina – Iscrizione e successivo mantenimento del nome della ricorrente nell’elenco delle entità cui si applicano misure restrittive – Errore manifesto di valutazione ‑ Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Diritto di proprietà – Diritto di esercitare un’attività economica»

1.      Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Atti che vietano a tutti gli operatori dell’Unione di effettuare determinati tipi di operazioni finanziarie con enti creditizi stabiliti in Russia che compaiono negli elenchi delle entità oggetto delle misure restrittive – Ricorso proposto da un ente creditizio che compare in tali elenchi – Ricevibilità

[Art. 263, 4°comma, TFUE; decisione del Consiglio 2014/512/PESC, art. 1, § 1, a), e allegato I; regolamento del Consiglio n. 833/2014, art. 5, § 1, a), e allegato III]

(v. punti 5154, 56)

2.      Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Restrizioni all’accesso al mercato dei capitali dell’Unione – Obbligo di individuare nella motivazione gli elementi specifici e concreti che giustificano detta misura – Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato e che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti – Ammissibilità di una motivazione sommaria

[Art. 296, 2°comma, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, c); decisione del Consiglio 2014/512/PESC; regolamento del Consiglio n. 833/2014]

(v. punti 70, 71, 75, 77, 78, 8082, 84)

3.      Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo

(Art. 275, 2°comma, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2014/512/PESC; regolamento del Consiglio n. 833/2014)

(v. punto 90)

4.      Diritto dell’Unione europea – Interpretazione – Testi plurilingui – Divergenze fra le varie versioni linguistiche – Considerazione dell’impianto sistematico e della finalità della normativa in oggetto

(v. punto 95)

5.      Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Ente creditizio principale o qualsiasi altro ente principale incaricati esplicitamente di promuovere la competitività dell’economia russa, la sua diversificazione e gli investimenti – Nozione – Carattere cumulativo della qualità di ente creditizio principale e dell’esistenza di un siffatto incarico – Insussistenza

[Art. 215 TFUE; decisione del Consiglio 2014/512/PESC, art. 1, § 1, a); regolamento del Consiglio n. 833/2014, art. 5, § 1, a)]

(v. punti 9698)

6.      Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Restrizioni all’accesso al mercato dei capitali dell’Unione – Obbligo di comunicazione degli elementi a carico – Portata – Illegittimità dell’atto dipendente dalla prova di un’eventuale incidenza procedurale della violazione di detto obbligo

[Art. 275, 2°comma, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, a), e 47; decisione del Consiglio 2014/512/PESC; regolamento del Consiglio n. 833/2014]

(v. punti 105108, 111, 113, 116, 117, 120)

7.      Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Restrizioni all’accesso al mercato dei capitali dell’Unione – Diritti della difesa – Comunicazione degli elementi a carico – Decisione successiva che ha mantenuto il nome del ricorrente nell’elenco delle persone oggetto di tali misure – Insussistenza di nuovi motivi – Violazione del diritto di essere ascoltato – Insussistenza

[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, a); decisione del Consiglio 2014/512/PESC, art. 1, § 1, a), e allegato I; regolamento del Consiglio n. 833/2014, art. 5, § 1, a), e allegato III]

(v. punti 122, 123)

8.      Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Restrizioni all’accesso al mercato dei capitali dell’Unione – Diritto di accesso ai documenti – Diritti subordinati ad una domanda in tal senso al Consiglio – Osservanza di un termine ragionevole

[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, a); decisione del Consiglio 2014/512/PESC; regolamento del Consiglio n. 833/2014]

(v. punti 124, 126)

9.      Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Restrizioni all’accesso al mercato dei capitali dell’Unione – Restrizione del diritto di proprietà e del diritto di esercitare liberamente un’attività economica e pregiudizio alla reputazione – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 16, 17 e 52, § 1; decisione del Consiglio 2014/512/PESC; regolamento del Consiglio n. 833/2014)

(v. punti 137, 138, 140, 141, 144, 145, 148155)

10.    Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Restrizioni all’accesso al mercato dei capitali dell’Unione – Sindacato giurisdizionale di legittimità – Adeguatezza delle misure restrittive – Misure restrittive che perseguono un obiettivo legittimo della politica estera e di sicurezza comune

(Art. 21 TUE; decisione del Consiglio 2014/512/PESC; regolamento del Consiglio n. 833/2014)

(v. punto 143)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento, in primo luogo, della decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2014, L 229, pag. 13), come modificata dalla decisione 2014/659/PESC del Consiglio, dell’8 settembre 2014 (GU 2014, L 271, pag. 54) e, in secondo luogo, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2014, L 229, pag. 1), come modificata dal regolamento (UE) n. 960/2014 del Consiglio, dell’8 settembre 2014(GU 2014, L 271, pag. 3), nella parte in cui tali atti riguardano la ricorrente.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La VTB Bank PAO è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

3)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.