Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 12 luglio 2016 –
Commissione / Thales développement et coopération
(causa T‑326/13)
«Clausola compromissoria – Quarto e quinto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione – Contratti relativi a progetti vertenti sulla concezione e lo sviluppo di pile a combustibile a metanolo diretto – Nullità dei contratti per dolo – Rimborso delle partecipazioni finanziarie dell’Unione - Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 - Prescrizione - Applicazione del diritto francese e belga - Diritti della difesa - Interessi»
1. Risorse proprie dell’Unione europea – Regolamento relativo alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione – Perseguimento delle irregolarità – Termine di prescrizione – Applicabilità a una domanda di rimborso delle partecipazioni finanziarie versate dalla Commissione in forza di un contratto concluso nell’ambito di un programma quadro dell’Unione – Esclusione – Domanda proposta in seguito a controlli effettuati dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode – Irrilevanza (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1073/1999; regolamenti del Consiglio n. 2988/95, artt. 1, §§ 1 e 2, 3, § 1, 4 e 5, e n. 2185/96) (v. punti 52, 55, 58)
2. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Applicazione ai procedimenti amministrativi avviati dalla Commissione – Portata – Applicazione a un procedimento di recupero di crediti di origine contrattuale nei confronti di un beneficiario di fondi europei – Esclusione (Art. 272 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1605/2002, art. 119, § 2) (v. punti 73, 74)
3. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Principio del contraddittorio – Osservanza nel contesto di un procedimento giurisdizionale – Portata (v. punti 76, 77)
Oggetto
| Domanda fondata sull’articolo 272 TFUE e tendente a che il Tribunale condanni la convenuta al rimborso integrale delle partecipazioni finanziarie versate dalla Commissione al suo dante causa, maggiorate degli interessi, nell’ambito del contratto JOE3-CT‑97-0063 rientrante nel quarto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1994-1998), istituito con decisione n. 1110/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 aprile 1994 (GU 1994, L 126, pag. 1), e nell’ambito del contratto ENK6-CT‑2000-00315 rientrante nel quinto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998-2002), istituito con decisione n. 182/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 1998 (GU 1999, L 26, pag. 1). |
Dispositivo
1) | | La Thales développement et coopération SAS è condannata a rimborsare alla Commissione europea le somme versate al suo dante causa in esecuzione del contratto JOE3-CT‑97-0063, rientrante nel quarto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1994-1998), istituito con decisione n. 1110/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 aprile 1994, di seguito elencate: |
– la somma di EUR 162 195,79, maggiorata degli interessi legali previsti dalla legislazione francese, che decorrono dalla data di versamento di tale somma e fino al suo completo pagamento;
– la somma di EUR 179 201, maggiorata degli interessi legali previsti dalla legislazione francese, che decorrono dalla data di versamento di tale somma e fino al suo completo pagamento;
– la somma di EUR 167 612,49, maggiorata degli interessi legali previsti dalla legislazione francese, che decorrono dalla data di versamento di tale somma e fino al suo completo pagamento;
– la somma di EUR 136 892,29, maggiorata degli interessi legali previsti dalla legislazione francese, che decorrono dalla data di versamento di tale somma e fino al suo completo pagamento;
– la somma di EUR 54 434,09, maggiorata degli interessi legali previsti dalla legislazione francese, che decorrono dalla data di versamento di tale somma e fino al suo completo pagamento.
2) | | La Thales développement et coopération SAS è condannata a rimborsare alla Commissione europea le somme versate al suo dante causa in esecuzione del contratto ENK6-CT‑2000-00315, rientrante nel quinto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998-2002), istituito con decisione n. 182/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 1998, di seguito elencate: |
– la somma di EUR 232 389,04, maggiorata degli interessi legali previsti dalla legislazione belga, che decorrono dalla data di versamento di tale somma e fino al suo completo pagamento;
– la somma di EUR 218 734,67, maggiorata degli interessi legali previsti dalla legislazione belga, che decorrono dalla data di versamento di tale somma e fino al suo completo pagamento;
– la somma di EUR 237 504,86, maggiorata degli interessi legali previsti dalla legislazione belga, che decorrono dalla data di versamento di tale somma e fino al suo completo pagamento;
– la somma di EUR 124 192,86, maggiorata degli interessi legali previsti dalla legislazione belga, che decorrono dalla data di versamento di tale somma e fino al suo completo pagamento.
3) | | La Commissione sopporterà la metà delle spese sostenute dalla Thales développement et coopération. |
4) | | La Thales développement et coopération sopporterà le spese sostenute dalla Commissione e la metà delle proprie spese. |