Language of document : ECLI:EU:T:2001:49

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

13 febbraio 2001 (1)

« Ricorso di annullamento - Tariffa doganale comune - Voci tariffarie - Classificazione tariffaria di taluni materiali destinati alle reti locali informatiche - Classificazione nella Nomenclatura combinata»

Nelle cause riunite T-133/98 e T-134/98,

Hewlett Packard France, con sede in Courcouronnes (Francia),

Hewlett Packard Europe BV, con sede in Amstelveen (Paesi Bassi),

rappresentate inizialmente dagli avv.ti F. Goguel e A. Trager, quindi dagli avv.ti Goguel e F. Foucault, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrenti,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. R. Wainwright, e R. Tricot, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 16 giugno 1998, 98/406/CE, concernente la validità di talune informazioni tariffarie vincolanti (GU L 178, pag. 45), per quanto impone la revoca, segnatamente, delle informazioni tariffarie vincolanti, nella causa T-133/98, FR 12030199700151, e nella causa T-134/98, FR 12030199701394, FR 12030199702134 e FR 12030199702135,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione),

composto dalla sig.ra P. Lindh, presidente, e dai sigg. R. García-Valdecasas e J.D. Cooke, giudici,

cancelliere: sig.ra B. Pastor, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento ed in seguito alla trattazione orale del 5 dicembre 2000,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Sfondo giuridico

1.
    All'epoca dei fatti, il capitolo 84 della Nomenclatura combinata fissata all'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), come modificato dai regolamenti (CE) della Commissione 22 dicembre 1995, n. 3009 (GU L 319, pag. 1), entrato in vigore il 1° gennaio 1996, e 9 settembre 1996, n. 1734 (GU L 238, pag. 1), entrato in vigore il 1° gennaio 1997, prevede, in particolare, le seguenti voci e sottovoci:

«8471        Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici ed ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove:

(...)

8471 80    -    altre unità di macchine automatiche di elaborazione dell'informazione

8471 80 10    -    unità periferiche

8471 80 90    -    altre».

2.
    Tra le note del capitolo 84, il punto 5 recita come segue:

«(...)

B.Le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione possono presentarsi in forma di sistemi che comprendono un numero variabile di unità distinte. Con riserva delle disposizioni del paragrafo E. appresso, deve essere considerata come facente parte del sistema completo, ogni unità che risponde simultaneamente ai seguenti requisiti:

a)    essere del tipo utilizzato esclusivamente o principalmente in un sistema automatico di trattamento dell'informazione;

b)    essere collegabile all'unità centrale di elaborazione, sia direttamente, sia con una o più altre unità intermedie;

c)    essere atta a ricevere o a fornire dati in una forma - codici o segnali - utilizzabili dal sistema.

C. Le unità di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione, presentate isolatamente, rientrano nella voce 8471.

D. Le stampanti, le tastiere, i dispositivi d'entrata a coordinate x, y nonché le unità di memoria a dischi che rispondono ai requisiti di cui ai sopracitati paragrafi B. b) e B. c) sono sempre da classificare come unità nella voce 8471.

E. Le macchine che esercitano una specifica funzione diversa dall'elaborazione dell'informazione, che incorporano una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o che lavorano in collegamento con tale macchina sono da classificare nella voce corrispondente a questa funzione o, in difetto, in una voce residua».

3.
    Il capitolo 85 della Nomenclatura combinata prevede le seguenti voci:

«8517    Apparecchi elettrici per la telefonia o la telegrafia su filo, compresi gli apparecchi telefonici per abbonati su filo con apparecchio ”cordless” eapparecchi per la telecomunicazione a corrente portante o per la telecomunicazione numerica (...); videofoni:

8517 50    -    altri apparecchi, per la telecomunicazione a corrente portante o per telecomunicazione numerica:

8517 50 10    -    -    per la telecomunicazione a corrente portante

8517 50 90    -    -    altri».

Fatti all'origine della controversia

4.
    Il gruppo Hewlett Packard fabbrica materiali e sistemi di software destinati alla messa in funzione di reti locali (ricorso T-133/98, punto 7).

5.
    La Hewlett Packard France importa e fabbrica in Francia alcuni di tali materiali (ricorso T-133/98, punto 8). La Hewlett Packard Europe BV importa, in Francia ed in altri paesi dell'Unione europea, taluni di codesti materiali (ricorso T-134/98, punto 8).

6.
    Le reti locali, o reti LAN (per «Local Area Network»), costituiscono uno sviluppo relativamente recente della tecnologia informatica. Esse hanno sostituito sistemi precedenti nei quali terminali sprovvisti di qualsiasi autonomia di elaborazione dell'informazione potevano avere accesso a distanza ad un macroelaboratore centrale, che effettuava tutte le operazioni di elaborazioni dei dati. Una rete locale collega un certo numero di elaboratori personali (in prosieguo: i «PC»), capaci di elaborare l'informazione in maniera autonoma, con altre macchine automatiche di trattamento dell'informazione, compresi i file server e i macroelaboratori più potenti, e con accessori periferici, come le stampanti, in modo tale che i dati possano essere scambiati tra le varie parti dei sistemi e che, quanto meno nei «network ripartiti», ogni macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione nell'ambito della rete locale possa, entro certi limiti, fare uso della capacità di elaborazione di altre componenti. Le reti LAN sono generalmente circoscritte ad una zona riservata, come ad esempio un complesso di uffici (conclusioni dell'avv. generale Jacobs nella causa C-339/98, Peacock A.G., punto 11).

7.
    Il 5 novembre 1996 la Hewlett Packard France ha presentato alla direzione generale delle dogane ed imposte indirette francese, una domanda di informazione tariffaria vincolante per l'apparecchio HP JetDirect EX Plus (ricorso T-133/98, punto 9 e allegato d).

8.
    Con informazione tariffaria vincolante 31 gennaio 1997 registrata col n. FR 12030199700151, la direzione generale delle dogane ed imposte indirette francese ha classificato l'apparecchio HP JetDirect EX Plus sotto la voce tariffaria 8471 80 10 della Nomenclatura combinata (ricorso T-133/98, punto 10 ed allegato d del medesimo).

9.
    Il 18 marzo 1997, la Hewlett Packard Europe ha presentato alla direzione generale delle dogane ed imposte indirette francese tre domande di informazione tariffaria vincolante per apparecchi denominati HP J3125A, HP J3126A, «switching hub» HP J3200A, J3202A, J3204A, e scheda HP J3210A (ricorso T-134/98, punto 9).

10.
    Con informazione tariffaria vincolante 27 maggio 1997 FR 12030199701394, la direzione generale delle dogane ed imposte indirette francese ha classificato la scheda HP 3210A sotto la voce 8471 80 90. Con informazioni tariffarie vincolanti 16 luglio 1997, FR 12030199702135 e FR 12030199702134, gli apparecchi HP J3125A e HP J3126A, nonché gli apparecchi «switching hub» HP J3200A, J3202A e J3204A, sono stati classificati sotto la voce 8471 80 10 (ricorso T-134/98, punto 10 ed allegato d del medesimo).

11.
    Con decisione della Commissione 16 giugno 1998, 98/406/CE (allegata ai ricorsi), concernente la validità di talune informazioni tariffarie vincolanti (GU L 178, pag. 45, in prosieguo: la «decisione impugnata»), la Commissione ha deciso che le citate informazioni tariffarie, tra le altre, dovevano essere revocate in quanto contraddicevano le regole generali per l'interpretazione della Nomenclatura combinata fissate all'allegato I del regolamento n. 2658/87.

12.
    La direzione generale delle dogane ed imposte indirette francese ha emesso (allegato 1 del controricorso T-134/98) informazioni tariffarie vincolanti che annullano e sostituiscono le informazioni già citate e che classificano il materiale in questione sotto la voce 8517 50 90 (ricorsi T-133/98 e T-134/98, punto 14 ed allegato e).

Procedimento e conclusioni delle parti

13.
    Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 20 agosto 1998, la Hewlett Packard France ha presentato un ricorso (T-133/98) diretto all'annullamento della decisione impugnata per quanto impone la revoca dell'informazione tariffaria vincolante FR 12030199700151 relativa all'apparecchio HP JetDirect EX Plus.

14.
    Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale lo stesso giorno, la Hewlett Packard Europe ha presentato un ricorso (T-134/98) diretto all'annullamento della decisione impugnata per quanto impone la revoca delle informazioni tariffarie vincolanti FR 12030199702134, concernente i «switching hub» HP J3200A, J3202A, e J3204A, FR 12030199702134, concernente gli HP J3125A e HP J3126A, e FR 12030199701394, concernente la scheda HP 3210A.

15.
    Con ordinanza del presidente della Quinta Sezione del Tribunale 11 giugno 1999, i procedimenti nelle cause T-133/98, Hewlett Packard France/Commission, e T-134/98, Hewlett Packard Europe/Commission, sono stati sospesi sino allapronuncia della Corte, nella causa C-463/98, Cabletron, o nella causa C-339/98, Peacock.

16.
    Il 19 ottobre 2000, la Corte ha pronunciato la sentenza nella causa C-339/98, Peacock (non ancora pubblicata nella Raccolta, in prosieguo: la «sentenza Peacock»).

17.
    Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso, da un lato, sulla base delle misure di organizzazione del procedimento di cui all'art. 64 del regolamento di procedura del Tribunale, di invitare le parti a comunicargli la loro posizione sulle conseguenze da trarre dalla sentenza Peacock ai fini delle presenti cause e, dall'altro, di passare alla fase orale.

18.
    Con ordinanza del presidente della Quinta Sezione 13 novembre 2000, sentite le parti, le cause T-133/98 e T-134/98 sono state riunite ai fini della trattazione orale e della sentenza, in quanto connesse, ai sensi dell'art. 50 del regolamento di procedura.

19.
    Le ricorrenti, il 27 novembre, e la Commissione, il 28 novembre 2000, hanno presentato le loro osservazioni sulle conseguenze da trarre dalla sentenza Peacock ai fini delle presenti cause.

20.
    All'udienza del 5 dicembre 2000, le parti sono state sentite nelle loro difese e nelle loro risposte ai quesiti del Tribunale.

21.
    Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;

- condannare la Commissione alle spese.

22.
    La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare il ricorso infondato;

- condannare le ricorrenti alle spese.

In diritto

23.
    Le ricorrenti fanno valere un solo motivo fondato sull'errata applicazione della Nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento n. 2658/87, come modificato.

24.
    Va anzitutto ricordato che, come è stato più volte affermato dalla Corte, il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci va ricercato in generale nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, definite nel testo della voce della Tariffadoganale comune e delle note relative alle sezioni o ai capitoli della stessa (v., in particolare, sentenze della Corte 19 maggio 1994, causa C-11/93, Siemens Nixdorf, Racc. pag. I-1945, punto 11, 18 dicembre 1997, causa C-382/95, Techex, Racc. pag. I-7363, punto 11, e Peacock, punto 9).

25.
    Tanto le note che precedono i capitoli della Tariffa doganale comune, quanto le note esplicative della nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale costituiscono infatti mezzi importanti per garantire l'applicazione uniforme di tale Tariffa e come tali forniscono elementi validi per l'interpretazione della stessa (v. citate sentenze Siemens Nixdorf, punto 12, Techex, punto 12, e Peacock, punto 10).

26.
    Nel caso di specie, v'è accordo tra le parti sulla descrizione dei prodotti di cui trattasi.

27.
    L'apparecchio HP JetDirect EX Plus si presenta sotto forma di un corpo indipendente in cui è inserita una scheda elettronica. L'apparecchio ha per scopo di essere connesso tra la rete ed una o più stampanti. Esso permette l'accesso ed il controllo di tali stampanti ad opera di numerosi PC nel contesto di una rete locale (allegati d e e del ricorso e replica, punto 45). Così l'HP JetDirect EX Plus governa i dati trasmessi dai PC attraverso la rete, determina quali parti dei dati sono destinate alle stampanti cui è connesso, li converte secondo i protocolli di queste ultime e trasmette i dati stessi alle stampanti appropriate. Può anche verificarsi la comunicazione in senso inverso, giacché le stampanti possono inviare informazioni e trasmetterle via tale apparecchio verso gli elaboratori connessi alla rete (replica, punto 47 ed allegato b).

28.
    I prodotti HP J3125A e HP J3126A sono commutatori concepiti per ridurre la saturazione delle reti o i problemi di bande passanti nel contesto di una rete locale. Trattasi di commutatori a sedici «porti» per la connessione tra i PC e gli apparecchi di entrata o di uscita come stampanti o altri apparecchi informatici (replica, punti 44-47).

29.
    I «switching hub» HP J3200A, J3202A e J3204A sono apparecchi aventi la funzione di commutatori nel contesto di una rete locale. Uno «hub» è un punto di connessione comune per i materiali in una rete. Essi sono correntemente utilizzati per connettere le sezioni di una rete locale. Essi contengono numerosi «porti» che sono punti di entrata e di uscita dei materiali connessi alla rete locale. Quando in un «porto» arrivano dei dati, essi sono copiati verso gli altri «porti» di modo che tutte le sezioni della rete locale possano utilizzare tutti i dati. Uno «switching hub» è un tipo particolare di «hub» che trasmette i dati al «porto» appropriato sulla base dell'indirizzo di tali dati. Tali materiali migliorano quindi l'efficienza della rete locale con la commutazione dei «porti» e la segmentazione (replica, punti 52-56).

30.
    L'HP J3210A è una scheda elettronica destinata ad attrezzare il corpo di «hub» e di altri commutatori. Si tratta di un controllore di comunicazione che aggiunge funzionalità addizionali al commutatore, permettendo all'utilizzatore un maggior controllo sull'ambiente della rete locale. Tale materiale permette ai commutatori una grande varietà di configurazioni (replica, punti 57-59 ed allegato b).

31.
    E' pacifico tra le parti anche il fatto che i prodotti descritti supra rispondono ai tre requisiti relativi alle «unità» di cui alla nota 5 B del capitolo 84 della Nomenclatura combinata, cioè: essere del tipo utilizzato esclusivamente o principalmente in un sistema automatico di trattamento dell'informazione, essere collegabile all'unità centrale di elaborazione, sia direttamente, sia con una o più altre unità intermedie, essere atta a ricevere o a fornire dati in una forma - codici o segnali - utilizzabile dal sistema.

32.
    Secondo detta nota, ogni unità che risponde simultaneamente ai citati requisiti deve essere considerata come facente parte del sistema completo e rientra quindi, in forza della nota 5 C, nella voce 8471, «[c]on riserva delle disposizioni del paragrafo E».

33.
    A tenore della nota 5 E, «[l]e macchine che esercitano una specifica funzione diversa dall'elaborazione dell'informazione, che incorporano una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o che lavorano in collegamento con tale macchina sono da classificare nella voce corrispondente a questa funzione o, in difetto, in una voce residua».

34.
    Non v'è accordo tra le parti sull'interpretazione della nota 5 E con riguardo ai prodotti in questione.

35.
    Secondo la Commissione, i prodotti in questione esercitano una specifica funzione diversa dall'elaborazione dell'informazione, cioè quella di trasmettere dati in una rete ove gli elementi sono collegati via cavo. Tale specifica funzione di trasmissione di dati dovrebbe essere considerata come una funzione di telecomunicazione che implica la classificazione dei prodotti di cui trattasi sotto la voce 8517. Il fatto che taluni dei prodotti in questione svolgano anche il ruolo, minore o intermediario, di elaborazione dell'informazione non permetterebbe di concludere che tale tipo di funzione diverrebbe la funzione principale. Essi dovrebbero pertanto venire esclusi dalla voce 8471 (controricorsi T-133/98 e T-134/98, punto 21; controreplica T-133/98, punto 25 e controreplica T-134/98, punto 15).

36.
    Le ricorrenti fanno valere che i prodotti in questione non assicurano una specifica funzione ai sensi della nota 5 E e, quindi, dovrebbero venire classificati sotto la voce 8471. Esse considerano al riguardo che la funzione di detti prodotti è quella di elaborazione dell'informazione e non quella di telecomunicazione (ricorso, punti 39-40).

37.
    La questione sollevata è quindi quella di stabilire se i prodotti in questione svolgano una specifica funzione ai sensi della nota 5 E e, pertanto, se sia errata la loro classificazione sotto la voce 8471.

38.
    Dato che nessuno dei prodotti in questione costituisce una «macchina che incorpora una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione» ai sensi della nota 5 E, occorre accertare se essa costituisca nondimeno una macchina che lavora in collegamento con questo tipo di macchine e che esercita una funzione specifica. Si tratta di due condizioni comulative (sentenza Peacock, punto 13).

39.
    L'espressione «macchina che lavora in collegamento con una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione», implica che la prima sia destinata ad esercitare una funzione specifica e sia atta a farlo, ma che di fatto si tragga qualche vantaggio dalla sua connessione ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione. Risulta infatti dalla nota 5 (E) che il tipo di macchina escluso dalla voce 8471 è un'entità autonoma che esegue una funzione specifica che potrebbe altresì essere eseguita, sia pure in modo più laborioso, senza l'ausilio di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione (conclusioni dell'avvocato generale Jacobs in occasione della causa Peacock, non ancora pubblicate nella Raccolta, punti 74 e 75).

40.
    In proposito, la Corte ha dichiarato nella sentenza Peacock che non possono considerarsi esercitare «una funzione specifica» macchine che sono esclusivamente destinate alle macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione, sono direttamente collegate a queste ultime e la funzione è quella di fornire e di accettare dati in una forma che può essere usata da tali macchine. Macchine siffatte sono quindi paragonabili a qualsiasi altro mezzo grazie al quale una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione accetta o fornisce dati nel senso che esse non svolgono funzioni che potrebbero esercitare senza l'ausilio di una macchina del genere (sentenza Peacock, punti 16 e 17).

41.
    Nel caso di specie, tenuto conto delle caratteristiche oggettive dei prodotti oggetto delle presenti cause quali descritte ai punti 27-30 supra, è d'uopo constatare che nessuno di tali prodotti è idoneo ad esercitare una funzione indipendentemente sia da una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione, sia dal sistema completo. La trasmissione di dati all'interno di un sistema siffatto non può ritenersi una funzione specifica. Essi sono quindi paragonabili a qualsiasi altro mezzo grazie al quale una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione accetta o fornisce dati nel senso che essi non svolgono funzioni che potrebbero esercitare senza l'ausilio di una macchina del genere (sentenza Peacock, punto 16). Di conseguenza, essi non hanno una specifica funzione ai sensi della nota 5 E del capitolo 84 della Nomenclatura combinata.

42.
    A torto, quindi, la Commissione sostiene che la trasmissione di dati all'interno di un sistema di elaborazione dell'informazione va considerata come una funzione di telecomunicazione. Una siffatta valutazione non si basa sulle caratteristiche e sulle proprietà obiettive dei prodotti in questione, ma sulle funzioni che questi ultimi consentono ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione, nel suo insieme, di svolgere (sentenza Peacock, punto 15).

43.
    In effetti, la trasmissione di dati all'interno di un sistema per l'elaborazione dell'informazione, come definita dalla nota 5 B, costituisce un elemento essenziale al suo funzionamento poiché l'elaborazione dell'informazione consiste nel rendere operativi dati di qualsiasi specie. Così, a partire dal momento in cui esistono una o più macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione ed una o più unità, è necessario ch'esse comunichino affinché il sistema completo possa, esso stesso, funzionare. Proprio per tale motivo, qualsiasi prodotto che risponda simultaneamente ai tre requisiti posti dalla nota 5 B, trasmette necessariamente dati. Escludere dalla voce 8471 qualsiasi prodotto che trasmette dati all'interno di un sistema per l'elaborazione dell'informazione equivarrebbe a privare la nota 5 B del suo oggetto.

44.
    Va infine respinto l'argomento della Commissione secondo cui la modifica apportata alla seconda parte della denominazione della voce 8517 dal regolamento (CE) della Commissione 10 ottobre 1995, n. 2448, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 259, pag. 1), in vigore dal 1° gennaio 1996, e con cui si è aggiunta la parte di frase «compresi gli apparecchi telefonici per abbonati su filo per telefonini cellulari e apparecchi per la telecomunicazione a corrente portante o per la telecomunicazione numerica», comporta la conseguenza che i prodotti in questione vadano classificati direttamente sotto detta voce senza che occorra accertare se svolgano una specifica funzione.

45.
    In effetti, oltre al fatto che, come sostengono le ricorrenti senza essere smentite dalla Commissione, detta modifica è stata formulata unicamente su proposta dalla Confederazione svizzera, al fine di includere nella voce 8517 un apparecchio pubblico di dati numerici (allegato F del ricorso, punto 12), va sottolineato che, poiché i prodotti in questione operano in collegamento con una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione, occorre verificare se essi adempiano una specifica funzione ai sensi della nota 5 E prima di decidere circa la loro eventuale classificazione sotto la voce 8517. Orbene, come si è constatato supra, prodotti siffatti non hanno una specifica funzione.

46.
    Conseguentemente, va dichiarato che la nota 5 E della Nomenclatura combinata non esclude i prodotti in questione dalla classificazione sotto la voce 8471. Quindi, dato che, come ammette la stessa Commissione, gli stessi prodotti rispondono ai requisiti relativi alle «unità» di cui alla nota 5 B del capitolo 84 della Nomenclaturacombinata, essi dovevano essere classificati sotto la voce 8471 di tale nomenclatura in quanto «unità» di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione.

47.
    Occorre quindi concludere, da un lato, che l'HP JetDirect EX Plus , gli HP J3125A, HP J3126A, «switching hub» HP J3200A, J3202A e J3204A dovevano essere classificati sotto la voce 8471 80 10 e, dall'altro, che la scheda HP J3210A andava classificata sotto la voce 8471 80 90. Pertanto, la Commissione ha commesso un errore di valutazione dei fatti nel caso di specie giacché conclude, nella decisione impugnata, che le informazioni tariffarie relative al materiale summenzionato devono essere revocate.

48.
    Da quanto precede deriva che il motivo fatto valere nei due ricorsi va dichiarato fondato. La decisione impugnata dev'essere quindi annullata per quanto impone la revoca delle informazioni tariffarie vincolanti FR 12030199700151, FR 12030199701394, FR 1230199702134 e FR 12030199702135.

Sulle spese

49.
    A termini dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la convenuta è rimasta soccombente nelle sue conclusioni e le ricorrenti hanno concluso per la condanna di quest'ultima alle spese, occorre condannarla a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dalle ricorrenti.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)    La decisione della Commissione 16 giugno 1998, 98/406/CE, concernente la validità di talune informazioni tariffarie vincolanti, è annullata per quanto impone la revoca delle informazioni tariffarie vincolanti FR 12030199700151, FR 12030199701394, FR 12030199702134 e FR 12030199702135.

2)    La Commissione sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalle ricorrenti.

Lindh
García-Valdecasas
Cooke

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 13 febbraio 2001

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

P. Lindh


1: Lingua processuale: il francese.