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Ricorso proposto il 24 maggio 2013 – Evangelou / Commissione e BCE

(Causa T-292/13)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Christos Evangelou (Derynia, Cipro) e Yvonne Evangelou (Derynia) (rappresentanti: C. Paschalides, Solicitor e A. Paschalides, lawyer)

Convenute : Banca centrale europea e Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

ordinare un risarcimento danni di un importo di EUR 1 552 110,64 in quanto le condizioni poste nel protocollo d’intesa del 26 aprile 2013 tra Cipro e le convenute ai paragrafi 1.23 e 1.27 contenevano diversi requisiti che costituivano una grave violazione di una norma superiore intesa a tutelare i singoli, vale a dire l’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e l’articolo 1 del Protocollo 11 della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo;

dichiarare nulle le condizioni pertinenti e ordinare che gli strumenti di assistenza finanziaria previsti agli articoli 14 e 18 del Trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità (“Trattato MES”) vengano sottoposti ad una urgente revisione, si sensi dell’articolo 19, alla luce della sentenza del Tribunale per conformarsi a quest’ultima; e

nel caso in cui il risarcimento danni ai sensi del primo capo del ricorso non tenga conto della circostanza che le condizioni pertinenti vengano annullate, ordinare il risarcimento danni per violazione dell’articolo 263 TFUE.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono cinque motivi.

Primo motivo, vertente sulla circostanza che le condizioni pertinenti del protocollo d’intesa contenevano diversi requisiti che costituivano una “grave violazione di una norma superiore intesa a tutelare i singoli”1 , in quanto:

detta norma è superiore poiché è una legge contenuta nella Carta e nella CEDU;

ai sensi degli articoli 5, paragrafo 1 della Carta e 6.2 TUE le convenute sono tenute a rispettare e sostenere i diritti fondamentali garantiti dalla Carta e dalla CEDU; e

i depositi bancari costituiscono proprietà ai sensi del citato articolo 17 della Carta e dell’articolo 1 del Protocollo 11 della CEDU.

Secondo motivo, vertente sulla circostanza che le violazioni qui di seguito considerate complessivamente erano talmente ampie da configurare una grave violazione di una norma superiore, in quanto:

nel momento in cui i ricorrenti sono stati privati dei loro depositi bancari non erano state ancora stabilite “condizioni previste dalla legge” nell’acquis relativo alle privazioni dei depositi bancari contrarie alla Carta e al Protocollo;

i ricorrenti sono stati privati dei loro depositi bancari senza il “pagamento in tempo utile di una giusta indennità” in violazione all’articolo 17 della Carta e dell’articolo 1 del Protocollo;

le privazioni di depositi bancari sono illegittime prima facie a meno che “[n]el rispetto del principio di proporzionalità (…) siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui”2 ;

l’interesse pubblico in questione di prevenire il panico e un assalto al sistema bancario, a breve e medio termine, non era stato considerato nel valutare l’interesse pubblico ai sensi dell’articolo 17 della Carta e dell’articolo 1 del Protocollo;

lo scopo non era di danneggiare o penalizzare Cipro ma di andare a beneficio della medesima e della zona euro fornendo sostegno alla stabilità e alleviando al contempo senza destabilizzare le sue istituzioni finanziare e la sua redditività economica; e

non vi era un rapporto di proporzionalità tra l’ingerenza e lo scopo legittimo poiché ai sensi dell’articolo 3 del Trattato MES del 2012 lo scopo effettivo era “quello di mobilizzare risorse finanziarie e fornire un sostegno alla stabilità, secondo condizioni rigorose (…) a beneficio dei membri del MES che già si trovino o rischino di trovarsi in gravi problemi finanziari, se indispensabile per salvaguardare la stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso e quella dei suoi Stati membri” senza paralizzare la sua economia.

Terzo motivo, vertente sulla circostanza che la privazione dei depositi dei ricorrenti non era necessaria o proporzionata.

Quarto motivo, vertente sulla circostanza che le convenute hanno quindi causato la privazione dei ricorrenti dei loro depositi bancari in quanto, in assenza della grave violazione, i depositi bancari dei ricorrenti sarebbero stati tutelati dai diritti ad essi derivanti dalla Carta e dal Protocollo, con il risultato che la perdita dei ricorrenti era sufficientemente diretta e prevedibile.

Quinto motivo, vertente sulla circostanza che se gli argomenti di cui sopra sono fondati le condizioni pertinenti devono essere dichiarate nulle nonostante esse fossero rivolte a Cipro, poiché esse riguardano direttamente e individualmente i ricorrenti, in quanto dette condizioni e le modalità della loro attuazione violano il Trattato e/o una norma di legge relativa all’applicazione di quest’ultimo e/o, ove venga accertato che la privazione dei ricorrenti dei loro depositi bancari sia avvenuta in contrasto con l’articolo 6, paragrafo 1, TUE, costituiscono uno sviamento di potere.

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1 V. sentenza del 2 dicembre 1971, Zuckerfabrik Schoeppenstedt/Consiglio, causa 5/71 ( Racc. pag. 975, punto 11).

2 Articolo 52, paragrafo 1, della Carta.